Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti togolesi in capitali e interessi, per crediti commerciali consentiti al Governo togolese o beneficianti della sua garanzia, scadenti tra il 6 aprile 1979 e il 31 dicembre 1980, garantiti dalla Confederazione svizzera, e che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 1° gennaio 1979 e prevedente pagamenti scaglionati durante un periodo superiore a un anno.
Per i pagamenti scadenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1980, le disposizioni del presente Accordo s’applicheranno previa intesa tra i Governi della Confederazione svizzera e la Repubblica togolese, confermando che l’Accordo è parimenti applicabile per questo periodo, giusta il punto 4 lettera C, punto 2 del processo verbale convenuto dal Club di Parigi, il 15 giugno 1979. La messa in vigore delle disposizioni del presente Accordo per quanto concerne le scadenze, sarà conseguentemente subordinata a uno scambio di lettere tra i due Governi che avverrà innanzi il 20 marzo 1980 per accertare l’adempimento di tale condizione e permettere, in tal caso, l’applicazione del presente Accordo alle scadenze menzionate nel precedente capoverso.