Le Parti contraenti si impegnano, su un piano di perfetta parità, a promuovere nell’Alto Volta l’attuazione di progetti di sviluppo nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.
0.974.221.61
Accordo
di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Alto Volta2
RO 1981 440
Traduzione1
Concluso il 20 giugno/22 settembre 1978
Entrato in vigore per scambio di note il 25 febbraio 1981
(Stato 25 febbraio 1981)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Alto Volta,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
desiderosi di rafforzare i vincoli d’amicizia esistenti fra la Svizzera e l’Alto Volta e di cooperare, nel loro interesse reciproco, allo sviluppo dei loro Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti di cooperazione tra le Parti contraenti;
- ai progetti di cooperazione procedenti, da parte Svizzera, da istituzioni o organismi di diritto pubblico o privato e ammessi per mutuo accordo delle Parti contraenti.
Art. 3
La cooperazione può assumere le forme seguenti:
- sostegno finanziario a organizzazioni pubbliche o private per l’attuazione di progetti determinati;
- messa a disposizione di personale qualificato;
- concessione di borse di studio o di formazione professionale nell’Alto Volta, in Svizzera o, d’intesa fra le Parti contraenti, in qualsiasi altro Paese;
- qualsiasi altra forma, determinata di comune accordo fra le Parti contraenti.
Art. 4
Qualsiasi progetto è oggetto, per la sua attuazione, di un accordo particolare che precisa gli obblighi incombenti a ciascuna Parte e stabilisce, se necessario, i capitolati d’oneri del personale previsto. I progetti sono attuati in comune dalle Parti contraenti. I borsisti e l’orientamento dei loro studi o della loro formazione sono determinati di comune accordo fra le Parti contraenti.
Art. 5
I contributi delle Parti contraenti all’esecuzione di progetti determinati consistono di principio nelle prestazioni seguenti:
- da parte svizzera:aa)assunzione delle spese d’acquisto e di trasporto di attrezzature e di materiali, nonché di determinati servizi necessari all’attuazione dei progetti. La quota della Svizzera sarà determinata negli accordi di progetto previsti nell’articolo 4;ab)consegna alla Parte voltaica, a titolo di donazione, delle attrezzature e dei materiali forniti per l’attuazione del progetto. Eventuali eccezioni a questa regola, come anche il momento della consegna, saranno precisati nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1;ac)assunzione di tutte le spese risultanti dall’assegnazione e dall’attività del personale messo a disposizione dalla Svizzera, in particolare le retribuzioni, i premi assicurativi, le spese di viaggio dalla Svizzera all’Alto Volta e ritorno, nonché di altri viaggi di servizio, le spese d’alloggio e di soggiorno nell’Alto Volta;ad)fornitura, se necessario, delle attrezzature e del materiale professionali (veicoli inclusi), di cui il personale messo a disposizione dalla Svizzera abbisogna per eseguire il lavoro progettato;ae)pagamento delle spese di studio e di altre spese di formazione professionale, come le spese di sostentamento e quelle d’assicurazione contro le malattie di tutti i borsisti di cui all’articolo 3 lettera c;af)assunzione delle spese di viaggio Svizzera e ritorno dei praticanti e delle spese per il viaggio di ritorno degli studenti di cui all’articolo 3 lettera c.
- da parte voltaica:ba)fornitura delle attrezzature e dei materiali, nonché di determinati servizi necessari all’attuazione dei progetti. La quota dell’Alto Volta sarà determinata nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1;bb)messa a disposizione del personale necessario all’attuazione dei progetti. Questo personale assume dall’inizio, interamente o congiuntamente con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire;bc)pagamento, di regola, delle retribuzioni e dei premi assicurativi del personale messo a disposizione dall’Alto Volta. Eventuali deroghe saranno precisate nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1;bd)retribuzione delle persone di cui alla lettera ae), nella misura in cui trattasi di agenti già al servizio dello Stato prima della loro partenza, per l’intera durata del periodo di pratica o degli studi finanziati dalla Svizzera;be)pagamento delle spese di viaggio dall’Alto Volta in Svizzera degli studenti di cui all’articolo 3 lettera c;bf)garanzia, per le persone indicate nell’articolo 3 lettera c, dopo il loro ritorno nell’Alto Volta, di un impiego che consenta loro di utilizzare ottimalmente le conoscenze e le esperienze acquisite;bg)assunzione, se possibile e nella misura giustificata dalla natura dei progetti, dei servizi assumibili da personale locale (ad es. segreteria).
Art. 6
Per altro, al fine di agevolare l’attuazione dei progetti che s’iscrivono nell’ambito del presente Accordo, il Governo della Repubblica dell’Alto Volta:
- esonera il personale straniero messo a disposizione dal Consiglio federale svizzero, come anche i membri delle loro famiglie, da qualsiasi imposta diretta e tassa equivalente, eccetto quelle qui esaustivamente elencate:[tab]– tassa sui veicoli a motore;[tab]– tassa sui velocipedi;[tab]– tassa sulle armi;[tab]– tassa sul bestiame.
- Eccettuate le derrate alimentari e le bevande, gli effetti e le suppellettili personali, compreso un veicolo a motore, appartenenti al personale straniero messo a disposizione dal Consiglio federale svizzero, come anche i materiali e le attrezzature professionali che appartengono a questo personale e lo accompagnano in occasione del suo primo insediamento, sono ammessi in franchigia da dazi e tasse al momento della loro entrata nell’Alto Volta.
- L’importazione di questi oggetti e materiali e l’insediamento dei loro possessori devono essere concomitanti, il Servizio delle Dogane riterrà nondimeno adempiuta questa condizione qualora tra i due avvenimenti non siano trascorsi più di sei mesi.
- I veicoli, i materiali e le attrezzature tecniche necessari all’attuazione dei progetti sono ammessi in franchigia temporanea da dazi e tasse d’entrata, eccettuate le tasse per servizi resi (statistica, pedaggio e bollo doganale).
- rilascia gratuitamente i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita previsti dalle disposizioni in vigore;
- assiste il personale straniero messo a disposizione dal Consiglio federale svizzero e i membri delle loro famiglie e ne agevola il lavoro in tutta la misura possibile.
Art. 7
Lo Stato voltaico risponde dei danni causati a terzi dal personale straniero messo a disposizione dal Consiglio federale svizzero come se si trattasse di danni causati dai suoi propri agenti.
Art. 8
La Svizzera, previa consultazione del Governo dell’Alto Volta, può nominare un rappresentante ed eventualmente istituire un ufficio. Questa persona è responsabile, da parte svizzera, di tutte le questioni concernenti la cooperazione allo sviluppo, oggetto del presente Accordo. Essa fruisce, se risiede nell’Alto Volta, anche se non fa parte dei Servizi diplomatici elvetici, degli stessi vantaggi di quelli concessi al personale straniero dei progetti. Quest’ultima disposizione si applica parimente al personale espatriato attribuito all’ufficio.
Art. 9
Il presente Accordo è applicabile a titolo provvisorio a contare dalla sua firma. Entrerà in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si saranno notificate per scritto l’adempimento delle formalità richieste dalle loro rispettive legislazioni nazionali. È conchiuso per quattro anni e verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che non venga disdetto da una delle Parti contraenti, mediante notificazione scritta, almeno sei mesi prima della fine dell’anno in corso. Le disposizioni del presente Accordo sono parimente applicabili ai progetti già in corso d’esecuzione al momento della sua firma. Le Parti contraenti si impegnano a comporre in via amichevole e diplomatica qualsiasi controversia che potesse insorgere nell’applicazione del presente Accordo. In caso di decadenza dell’Accordo, le Parti contraenti accettano che i progetti allora in corso d’esecuzione siano condotti a termine e che gli studenti o praticanti voltaici all’estero possano terminare il loro programma di studio o di formazione. Fatto a Abidjan e Ouagadougou, in due esemplari originali in lingua francese.
Abidjan, 20 giugno 1978 Per il William Roch | Ouagadougou, 22 settembre 1978 Per il Governo Moussa Kargougou |