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0.974.241.4

Accordo
di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Honduras

RU 1979 1312

Traduzione1

Concluso il 7 dicembre 1978

Entrato in vigore il 7 dicembre 1978

(Stato 7 dicembre 1978)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Honduras,

denominati qui di seguito Parti contraenti,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra i due Paesi e di cooperare allo sviluppo dell’Honduras,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti si obbligano su un piano di parità a promuovere nell’Honduras l’attuazione di progetti di sviluppo tecnico, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Art. II

Le disposizioni del presente Accordo s’applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tra le due Parti contraenti;
  2. ai progetti emananti, da parte svizzera, da istituzioni o organismi di diritto pubblico o privato, approvati dalle due Parti contraenti.

Art. III

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

  1. assistenza finanziaria a organizzazioni pubbliche o private per l’attuazione di progetti determinati;
  2. messa a disposizione di personale qualificato;
  3. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale nell’Honduras, in Svizzera o in un altro Paese, secondo intesa fra le Parti contraenti;
  4. qualsiasi altra forma, determinata di comune accordo fra le Parti contraenti.

Art. IV

Qualsiasi progetto è motivo, per la sua realizzazione, di un accordo particolare, determinante gli obblighi spettanti a ciascuna Parte e, se necessario, i doveri del personale previsto. I progetti sono realizzati in comune dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti scelgono di comune intesa i borsisti e decidono dell’orientamento dei loro studi e della loro formazione. Gli organismi nazionali rispettivi incaricati della cooperazione tecnica devono predisporre gli accordi specifici previsti nel presente articolo e svolgere le pratiche necessarie. Per l’Honduras, tali funzioni competono alla segreteria tecnica del Consiglio superiore della pianificazione economica e, per la Confederazione Svizzera, alla cooperazione svizzera allo sviluppo.

Art. V

Le contribuzioni delle Parti contraenti per l’esecuzione di progetti determinati sono di principio le seguenti:

  1. da parte svizzera:aa)assunzione delle spese d’acquisto e di trasporto dell’attrezzatura e del materiale, nonché di taluni servizi necessari all’attuazione dei progetti. La quota parte della Svizzera sarà determinata negli accordi di progetti previsti nell’articolo IV del presente Accordo;ab)consegna in donazione alla Parte onduregna dell’attrezzatura e del materiale forniti per l’attuazione dei progetto. Le eventuali deroghe a questa norma e il momento della consegna verranno indicati nell’accordo di progetto secondo l’articolo IV capoverso l;ac)assunzione delle spese inerenti all’attribuzione e all’attività del personale messo a disposizione dalla Svizzera, in particolare gli stipendi, i premi d’assicurazione, le spese di viaggio dalla Svizzera all’Honduras e di ritorno, nonché di altri viaggi di servizio, le spese di alloggio e di soggiorno nell’Honduras;ad)eventuale fornitura, al personale messo a disposizione dalla Svizzera, dell’attrezzatura e del materiale professionale (compresi i veicoli), di cui ha bisogno per svolgere la sua attività nel progetto;ae)pagamento delle spese di studio e di altre spese di formazione professionale, come le spese per il sostentamento, l’assicurazione medica, le spese di viaggio, andata e ritorno dall’Honduras al luogo di studio di tutti i cittadini dell’Honduras che sono inviati all’estero per studi o formazione professionale, giusta l’articolo IV capoverso 3 nel quadro di progetti di sviluppo tecnico.
  2. da parte onduregna:ba)fornitura dell’attrezzatura e del materiale, come anche di taluni servizi necessari per l’attuazione dei progetti. La quota parte dell’Honduras sarà determinata nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo IV capoverso l;bb)messa a disposizione del personale per la realizzazione dei progetti. Questo personale assumerà, già dall’inizio, integralmente e in stretta collaborazione con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire;bc)pagamento, di norma, degli stipendi e dei premi assicurativi del personale messo a disposizione dall’Honduras; eventuali deroghe verranno indicate nell’accordo di progetto di cui all’articolo IV capoverso l;bd)pagamento degli stipendi, all’occorrenza, delle persone di cui alla lettera ae) per tutta la durata della loro assenza dall’Honduras, giusta le disposizioni in vigore;be)garanzia, dopo il loro ritorno nell’Honduras, alle persone di cui alla lettera ae) di un impiego, per quanto possibile, che consenta loro di avvalersi ottimalmente delle nozioni e dell’esperienza acquisita;bf)fornitura dei servizi che possono essere svolti dal personale locale, quali lavori di segreteria, di traduzione e altri servizi analoghi;bg)messa a disposizione degli uffici e degli altri locali necessari e pagamento delle loro pigioni.

Art. VI

Per agevolare l’attuazione dei progetti previsti dal presente Accordo, l’Honduras:

  1. esonera da qualsiasi dazio e tassa le attrezzature (veicoli compresi) e i materiali forniti dai partecipanti ai progetti di cooperazione allo sviluppo, pubblici o privati, realizzati con la collaborazione della Svizzera, o paga, se necessario, tali dazi e tasse;
  2. autorizza il personale straniero messo a disposizione dalla Svizzera a introdurre temporaneamente nell’Honduras, in franchigia dei dazi e delle tasse, l’attrezzatura e il materiale professionale di cui ha bisogno (compresi i veicoli), purché a mandato compiuto detti beni siano riesportati o consegnati in donazione per un progetto; in quest’ultimo caso, il beneficiario sarà responsabile del pagamento degli eventuali dazi e tasse;
  3. accorda, in occasione del primo insediamento nell’Honduras, l’ammissione in franchigia dai dazi, tasse e altri emolumenti connessi, ad eccezione delle spese di deposito, di trasporto e spese inerenti a servizi analoghi, Per i mobili e gli effetti personali, compresa un’automobile per economia domestica, importati da dette persone e dai loro familiari conviventi;
  4. accorda a queste persone e ai loro familiari l’importazione, in franchigia dai dazi, di medicamenti, derrate alimentari, bevande e altri articoli di consumo giornaliero per i loro bisogni personali;
  5. esenta queste Persone e i loro familiari dal pagamento di tasse e di altri oneri fiscali concernenti la loro persona o qualsiasi rimunerazione (stipendi, indennità) pagata dalla Parte svizzera;
  6. rilascia, gratuitamente e senza indugio, i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita, previsti dalle disposizioni vigenti;
  7. assiste dette persone e i loro familiari e agevola la loro attività in tutta la misura necessaria;
  8. esonera dette persone da qualsiasi pretesa di risarcimento per qualunque atto compiuto nell’esercizio delle funzioni assegnategli, a condizione che il danno non sia stato cagionato intenzionalmente o per grave negligenza.

Art. VII

Previa consultazione del Governo dell’Honduras, il Consiglio federale svizzero può designare un rappresentante e eventualmente istituire un ufficio. Questa persona è responsabile, da parte svizzera, di tutti i problemi concernenti la cooperazione allo sviluppo risultanti dal presente Accordo. Fruirà, se risiede nell’Honduras anche se non è parte dei servizi diplomatici della Svizzera, degli stessi vantaggi accordati al personale straniero dei progetti. Quest’ultima disposizione s’applica parimente al personale straniero assegnato all’ufficio.

Art. VIII

Le disposizioni di accordi bilaterali o multilaterali, che una Parte contraente dovesse conchiudere nell’ambito di privilegi accordati a persone partecipanti allo sviluppo o alla realizzazione del presente Accordo o di accordi analoghi, s’applicano, se più favorevoli, in luogo di quelle del presente Accordo.

Art. IX

Il presente Accordo entrerà in vigore a contare dalla firma e resterà vigente per tre anni. Successivamente potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, purché non sia disdetto da una delle Parti contraenti, mediante preavviso scritto di sei mesi prima della fine dell’anno corrente. Le disposizioni del presente Accordo sono pure applicabili ai progetti che sono già in fase di esecuzione al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Nel caso in cui si manifestassero divergenze fra le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni degli accordi conclusi riguardo ai progetti, s’applicano quest’ultime. Nel caso in cui l’Accordo scade, le Parti contraenti accettano che i progetti in via d’esecuzione siano condotti a termine e che gli studenti o i praticanti onduregni residenti all’estero possano terminare i loro programmi di studio o di formazione. Fatto nella città di Tegucigalpa, Circondario Centrale, il sette dicembre millenovecentosettantotto, in quattro esemplari, facenti ugualmente fede, due in lingua francese e due in lingua spagnola.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Yves Berthoud

Per il
Governo dell’Honduras:

J. R. H. Alcerro