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Accordo quadro
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno hascemita di Giordania concernente l’aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria

RU 2014 685

Traduzione1

Concluso il 9 luglio 2013

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 febbraio 2014

(Stato 6 febbraio 2014)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo del Regno hascemita di Giordania,

qui di seguito denominati «Parti contraenti»,

nell’intento di potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

desiderosi di rafforzare tali relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione umanitaria, tecnica, finanziaria tra i due Paesi,

riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria contribuirà a migliorare la situazione sociale ed economica in Giordania per promuovere lo sviluppo di un’economia di mercato e la democrazia,

consapevoli che il Governo del Regno hascemita di Giordania si impegna a perseguire le riforme tese a instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione

Il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, come stabiliti in particolare nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, guida le politiche interne ed estere delle Parti contraenti e, poiché base della cooperazione, costituisce un elemento essenziale del presente Accordo quadro.

Art. 2 Obiettivi

  1. Le Parti contraenti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di aiuto umanitario nonché di assistenza tecnica e di cooperazione finanziaria in Giordania. Tali progetti sono intesi a sostenere il processo delle riforme governative in Giordania e ad attenuare i costi sociali ed economici che ne derivano. I progetti dovranno inoltre contribuire ad alleviare il disagio tra le categorie più vulnerabili della società giordana. Nell’ambito del presente Accordo quadro, con i termini «progetto» e «progetti» si intendono anche «programma» e «programmi».
  2. Il presente Accordo quadro fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei succitati progetti.

Art. 3 Forme di cooperazione

Sezione 1 Forme
  1. La cooperazione può assumere la forma di aiuto umanitario, di assistenza tecnica o di cooperazione finanziaria.
  2. La cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
Sezione 2 Aiuto umanitario
  1. L’aiuto umanitario alla Giordania è fornito dalla Svizzera sotto forma di beni, servizi, contributi finanziari o invio di esperti.
  2. I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società giordana o a persone residenti in Giordania e concorrono a rafforzare la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
  3. In materia di aiuto umanitario, la Svizzera è rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri.
Sezione 3 Assistenza tecnica
  1. L’assistenza tecnica alla Giordania è fornita dalla Svizzera sotto forma di trasferimento di capacità (know-how) mediante formazione e consulenza nonché sotto forma di servizi, materiali ed equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti.
  2. I progetti realizzati sotto forma di assistenza tecnica riguardano problemi specifici legati al processo di trasformazione politica ed economica.
  3. In materia di assistenza tecnica, la Svizzera è rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri.
Sezione 4 Cooperazione finanziaria
  1. Le disposizioni del presente Accordo quadro si applicano anche a progetti di cooperazione finanziaria e ad esigenze specifiche legate a dell’infrastruttura, in particolare nel settore sanitario.
  2. In materia di cooperazione finanziaria, la Svizzera è rappresentata dalla Segreteria di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri o da altri servizi federali competenti.

Art. 4 Condizioni

  1. La Giordania conferma l’istituzione di un Ufficio svizzero di cooperazione ufficialmente riconosciuto ad Amman come parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera ad Amman. I membri accreditati dell’Ufficio svizzero di cooperazione fanno parte del personale dell’Ambasciata svizzera e godono dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
  2. Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la Giordania esonera da imposte, dazi doganali e altri oneri obbligatori tutti gli equipaggiamenti, i servizi e il materiale fornito gratuitamente dalla Svizzera nonché il materiale importato temporaneamente necessario alla realizzazione dei progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo quadro e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni.
  3. Senza pregiudicare i privilegi garantiti all’Ambasciata di Svizzera, l’Ufficio svizzero di cooperazione può utilizzare a titolo temporaneo due autoveicoli per le proprie attività. Il numero degli autoveicoli può essere aumentato in base alle esigenze del progetto o dei progetti nonché su raccomandazione del Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale della Giordania.
  4. La Giordania rilascia i permessi necessari all’importazione temporanea dell’equipaggiamento richiesto per realizzare i progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo quadro.
  5. La Giordania accetta che, mediante un’intesa tra le controparti di ogni progetto, possano essere designati, per le procedure di pagamento legate a progetti d’assistenza finanziaria, agenti finanziari operanti per conto delle controparti giordane dei progetti corrispondenti. Per i pagamenti in valuta locale (dínaro giordano, JOD) in fondi di contropartita, potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari conformemente alla legislazione giordana. Le controparti del progetto decideranno di comune intesa circa l’utilizzazione dei fondi in deposito.
  6. La Giordania esonera gli esperti stranieri ed il personale straniero assunti per la realizzazione dei progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo quadro, nonché i loro familiari, dal pagamento di qualsiasi imposta sul reddito, come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri obbligatori sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate a importare i loro beni personali (p. es. suppellettili, autoveicoli ed equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli alle stesse condizioni al termine della loro missione. La Giordania rilascia gratuitamente i permessi di lavoro e di soggiorno richiesti a norma di legge agli specialisti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari.
  7. La Giordania è responsabile della sicurezza dei rappresentanti, degli specialisti stranieri e del personale straniero nonché dei loro familiari e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio.
  8. Nel quadro della legislazione nazionale, la Giordania rilascia gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata per le categorie di persone di cui ai paragrafi 4.1 e 4.6.
  9. La Giordania assiste, per quanto materialmente possibile, gli specialisti stranieri e il personale straniero nello svolgimento dei rispettivi compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
  10. La Giordania agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti, anche da specialisti stranieri.
  11. L’applicazione delle presenti disposizioni è assicurata dal Ministero degli affari esteri della Giordania.
  12. I rappresentanti dell’Ufficio svizzero di cooperazione, gli specialisti e il personale stranieri e i loro familiari inviati in Giordania per la realizzazione dei progetti contemplati nell’ambito del presente Accordo quadro si impegnano a rispettare il diritto nazionale ed i regolamenti della Giordania e non interferiscono negli affari interni del Paese.
  13. A titolo di chiarezza, le esenzioni ed i privilegi garantiti con il presente Accordo quadro non si applicano al personale o agli specialisti che sono in possesso della cittadinanza giordana o che risiedono a titolo permanente nel Regno hascemita di Giordania.

Art. 5 Clausola anticorruzione

Le Parti contraenti non offrono alcun tipo di privilegio, né direttamente né indirettamente, nell’ambito del presente Accordo quadro e non accettano alcuna offerta in tal senso. Ogni comportamento illecito o corrotto rappresenta una violazione al presente Accordo quadro e giustifica il suo annullamento e/o il ricorso a ulteriori misure correttive previste dalla legge.

Art. 6 Coordinamento e procedure

  1. Ciascun progetto contemplato nell’ambito del presente Accordo quadro sarà oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto, nel quale verranno disciplinati nel dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto stesso.
  2. Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
  3. Da parte della Giordania, il coordinamento generale è garantito dalla Commissione per l’aiuto umanitario e dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale.
  4. Da parte della Svizzera, questo coordinamento è assicurato dall’Ufficio svizzero di cui ai paragrafi 3.5, 3.8 e 3.10 dell’articolo 3. L’Ufficio svizzero di cooperazione ad Amman funge da referente per la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.
  5. Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo quadro. A tal fine, nella fase di realizzazione si scambiano opinioni a intervalli periodici a tutti i livelli in merito all’avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito del presente Accordo quadro.

Art. 7 Durata

  1. Il presente Accordo quadro entrerà in vigore il giorno in cui le Parti contraenti avranno reciprocamente notificato il pieno rispetto delle condizioni costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali.
  2. Il presente Accordo quadro resterà in vigore fino a che una delle due Parti contraenti non notificherà all’altra per scritto, con almeno sei mesi di preavviso, la sua intenzione di denunciarlo.
  3. In caso di denuncia del presente Accordo quadro, le disposizioni dello stesso continueranno ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia.

Art. 8 Modifiche e controversie

Fatto ad Amman il 9 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale la versione inglese.

  1. Ogni modifica o emendamento del presente Accordo quadro necessita della forma scritta e del consenso di entrambe le Parti contraenti.
  2. Eventuali controversie risultanti dal presente Accordo quadro saranno risolte per vie diplomatiche.

Per il Governo della
Confederazione Svizzera:

Michael Winzap

Per il Governo del
Regno hascemita di Giordania:

Ibrahim Saif

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