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0.974.247.5

Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario

RU 2011625

Traduzione1

Concluso il 6 ottobre 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 dicembre 2010

(Stato 16 dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica del Kosovo
(qui di segu i to denominato «Kosovo»)

qui di seguito denominati «Parti contraenti»,

tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;

desiderosi di rafforzare questi legami e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi;

intendendo stabilire un quadro legale per la cooperazione attuale e futura tra i due Paesi;

apprezzando la proficua cooperazione che ha avuto luogo nel quadro dell’«Umbrella Memorandum of Understanding» tra il Governo svizzero e la Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (di seguito denominata UNMIK);

riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a migliorare la situazione economica e sociale e a promuovere il processo di riforme politiche, economiche e sociali nel Kosovo;

consapevoli che il Governo kosovaro si impegna a perseguire le riforme destinate a instaurare un’economia di mercato efficiente e condizioni pienamente democratiche;

riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralista basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come espresso in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira la politica interna e la politica estera delle Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale equiparato agli obiettivi del presente Accordo quadro.

Art. 2 Obiettivi

2.1 Le Parti contraenti s’impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare progetti di cooperazione tecnica e finanziaria nel Kosovo. Detti progetti mirano a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nel Kosovo nonché a ridurre i costi economici e sociali del processo di trasformazione. Detti progetti contribuiscono inoltre ad alleviare le privazioni delle categorie più vulnerabili della società kosovara nonché a porre le basi per uno sviluppo economico. 2.2 Il presente Accordo quadro fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei progetti di cooperazione. 2.3 Il presente Accordo quadro mira parimenti ad agevolare gli interventi di aiuto umanitario che la Svizzera effettuerà nella Repubblica del Kosovo qualora quest’ultima li richieda.

Art. 3 Forme di cooperazione

Forme

3.1 La cooperazione può assumere la forma di cooperazione tecnica e finanziaria nonché di aiuto umanitario. 3.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori od organizzazioni multilaterali.

Cooperazione tecnica

3.3 La cooperazione tecnica sarà fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante formazione, consulenza o altri servizi, come pure sotto forma di fornitura di materiali ed equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti.

3.4 I progetti di cooperazione tecnica mirano a concorrere alla risoluzione di determinati problemi derivanti dal processo di trasformazione politica, sociale ed economica. In particolare dovranno:

  1. contribuire a far affermare i principi democratici migliorando in particolare i servizi e promuovendo una maggiore partecipazione della società civile;
  2. sostenere lo sviluppo e la prosperità del settore privato;
  3. contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura durevole;
  4. concorrere alla creazione di un’offerta adeguata di prestazioni sociali di buona qualità;
  5. promuovere scambi scientifici e culturali;
  6. promuovere il commercio e gli investimenti.
Cooperazione finanziaria

3.5 La cooperazione finanziaria è fornita al Kosovo su base non rimborsabile e serve a finanziare beni, attrezzature e materiale svizzeri per la realizzazione di progetti prioritari come pure i servizi e il trasferimento di know-how necessari alla buona attuazione dei progetti. 3.6 La cooperazione finanziaria è concessa a progetti infrastrutturali e di risanamento prioritari la cui redditività commerciale non è garantita. Particolare attenzione sarà riservata a progetti nei settori dell’acqua e dell’energia.

Aiuto umanitario

3.7 L’aiuto umanitario, incluso l’aiuto d’emergenza a favore del Kosovo da parte della Svizzera, consiste nella messa a disposizione di beni, di servizi, di contributi finanziari o nell’invio di esperti. 3.8 I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società kosovara e contribuiscono a rafforzare simultaneamente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 3.9 I doni per gli interventi d’aiuto umanitario sono concessi caso per caso per affrontare situazioni di miseria che affliggono la popolazione in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo e sono riconosciute dalla comunità internazionale.

Art. 4 Applicazione

4.2 Il presente Accordo quadro si applica inoltre ai progetti in corso e ai progetti in preparazione concordati nel quadro dell’«Umbrella Memorandum of Understandig» del 23 settembre 2000 tra il Governo svizzero e l’UNMIK. In caso di divergenze tra questi accordi di progetto e il presente Accordo quadro, prevale quest’ultimo.

4.1 Le disposizioni del presente Accordo quadro si applicano:

  1. ai progetti convenuti tra le due Parti contraenti;
  2. ai progetti concordati con società, istituzioni, organizzazioni, partenariati, istituti o altri enti di diritto pubblico e privato di ciascun Paese per i quali le due Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo quadro;
  3. alle attività nazionali derivanti da progetti regionali di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Svizzera e a progetti di istituzioni multilaterali cofinanziati dalla Svizzera, a condizione che facciano esplicito riferimento al presente Accordo quadro.

Art. 5 Obblighi

5.1 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti promossi nel quadro del presente Accordo quadro, il Kosovo esonera da imposte, IVA, dazi doganali, tasse e altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi, gli autoveicoli e il materiale forniti gratuitamente dalla Svizzera nonché il materiale importato temporaneamente necessario alla realizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo quadro e autorizza la loro riesportazione alle stesse condizioni. 5.2 Il Kosovo provvede a fornire gratuitamente tutti i permessi necessari all’importazione e all’esportazione degli equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti. 5.3 Il Kosovo esonera gli specialisti stranieri e il personale straniero assunti per la realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo quadro come pure i loro familiari dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito e sulla sostanza, come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate ad importare gratuitamente i loro beni personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli alle stesse condizioni al termine della loro missione. Agli specialisti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari il Kosovo concede gratuitamente i permessi di lavoro e di soggiorno legalmente richiesti. 5.4 Il Kosovo accorda all’Ufficio svizzero di cooperazione e ai suoi rappresentanti che non sono cittadini del Kosovo i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche. 5.5 Il Kosovo è responsabile della sicurezza dei rappresentanti della Svizzera, degli specialisti stranieri e del personale straniero nonché dei loro familiari e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio. 5.6 Il Kosovo rilascia gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata per le categorie di persone di cui agli articoli 5.4 e 5.5. 5.7 Il Kosovo coadiuva gli specialisti stranieri e il personale straniero nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 5.8 Il Kosovo agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti e per mano di specialisti stranieri. 5.9 Fatto salvo il diritto internazionale, i rappresentati dell’Ufficio di cooperazione svizzero, gli specialisti e il personale stranieri e i loro familiari inviati nella Repubblica del Kosovo per la realizzazione dei progetti previsti nel presente Accordo quadro si impegnano a rispettare il diritto nazionale e i regolamenti del Kosovo e non interferiscono negli affari interni del Paese di accoglienza.

Art. 6 Clausola anticorruzione

Le Parti contraenti condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione che compromette la buona gestione degli affari pubblici, un’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio una giusta e aperta concorrenza fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che nessuna offerta, nessun regalo, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsivoglia natura considerato come atto illecito o di corruzione, è stato né sarà accordato a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, per assicurare l’aggiudicazione o l’esecuzione di progetti regolati dal presente Accordo quadro. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del presente Accordo quadro, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione di progetti regolati dal presente Accordo quadro, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge.

Art. 7 Autorità competenti, coordinamento e procedure

Entrambe le istituzioni – la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – sono rappresentate in Kosovo dall’Ufficio svizzero di cooperazione a Pristina. 7.2 Nell’ambito dell’aiuto umanitario, la Svizzera è rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri. Dalla parte del Kosovo, il coordinamento complessivo per l’applicazione del presente Accordo quadro sarà assicurato dal Ministero dell’Integrazione Europea. 7.4 Eventuali richieste da parte del Governo del Kosovo sono trasmesse agli uffici competenti in Svizzera per il tramite dell’Ufficio di cooperazione svizzero a Pristina. Quest’ultimo assicura inoltre il coordinamento tra le autorità kosovare e svizzere per l’attuazione e il monitoraggio dei progetti. 7.5 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo quadro sarà oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto. 7.6 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti forniscono tutti gli strumenti e condividono tutte le informazioni necessari per un coordinamento efficace. 7.7 Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo quadro. A tal fine si scambiano opinioni e concordano incontri periodici allo scopo di discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria e adottare adeguate misure di miglioramento. Tenuto conto dei risultati della valutazione, in queste occasioni le Parti contraenti possono suggerire modifiche dei settori e/o delle procedure di cooperazione.

7.1 Le autorità svizzere competenti per l’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica e finanziaria sono:

  1. la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri; e
  2. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del Dipartimento federale dell’economia.

7.3 Le autorità kosovare competenti per l’esecuzione della cooperazione tecnica e finanziaria sono:

  1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  2. Il Dipartimento degli Affari Economici e della Cooperazione Economica Internazionale del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 8 Disposizioni finali

8.1 Il presente Accordo quadro entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si notificano l’adempimento di tutte le procedure necessarie alla sua entrata in vigore nei rispettivi Paesi. 8.2 L’Accordo quadro può essere denunciato in qualsiasi momento da ambo le Parti contraenti previo preavviso scritto di sei mesi. 8.3 In caso di denuncia del presente Accordo quadro, le disposizioni dello stesso continueranno ad essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia. 8.4 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo quadro necessita della forma scritta e del consenso di ambo le Parti contraenti. Le modifiche e i complementi dovranno essere formulati tramite appositi protocolli che entreranno in vigore conformemente a quanto stabilito nell’articolo 8.1. 8.5 Eventuali controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo quadro saranno risolte per vie diplomatiche. 8.6 L’entrata in vigore del presente Accordo quadro comporta l’abrogazione dell’«Umbrella Memorandum of Understandig» del 23 settembre 2000 tra il Governo svizzero e l’UNMIK. Fatto a Pristina, il 6 ottobre 2010, in due esemplari originali in lingua albanese e serba (lingue locali), in inglese e in tedesco (una delle lingue ufficiali della Svizzera), tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lukas Beglinger

Per il
Governo della Repubblica del Kosovo:

Skender Hyseni