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Accordo
di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mali

RU 1978 477

Traduzione1

Concluso il 6 ottobre 1977

Entrato in vigore il 6 ottobre 1977

(Stato 6 ottobre 1977)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Mali,

denominati qui di seguito Parti contraenti, desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra la Svizzera e il Mali e di sviluppare la cooperazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti si obbligano a promuovere nel Mali l’attuazione di progetti di sviluppo, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Art. II

Le disposizioni del presente accordo s’applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tra le due Parti contraenti;
  2. ai progetti di cooperazione emananti, da parte svizzera, da istituzioni o organismi di diritto pubblico o privato, approvati dalle due Parti contraenti.

Art. III

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

  1. assistenza finanziaria a organizzazioni pubbliche o private per l’attuazione di progetti determinati;
  2. messa a disposizione di personale qualificato;
  3. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale nel Mali, in Svizzera o in un altro Paese, secondo intesa fra le Parti contraenti;
  4. qualsiasi altra forma, determinata di comune accordo fra le Parti contraenti.

Art. IV

Qualsiasi progetto è oggetto, per la sua realizzazione, di un accordo particolare determinante gli obblighi spettanti a ciascuna Parte e, se necessario, le responsabilità del personale previsto. La contribuzione della Svizzera per l’attuazione dei progetti completa gli sforzi intrapresi dal Mali per assicurare il suo sviluppo economico e sociale. Il Mali risponde dell’esecuzione dei progetti e del conseguimento delle finalità descritte in ogni accordo particolare. Le candidature del personale qualificato espatriato devono essere approvate dal Governo della Repubblica del Mali. I borsisti sono scelti dal Mali e l’orientamento dei loro studi o della loro formazione è determinato di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. V

Le contribuzioni delle Parti contraenti per l’esecuzione di progetti determinati sono di principio le seguenti:

  1. da parte svizzera:aa)assunzione delle spese d’acquisto e di trasporto dell’attrezzatura e del materiale sino al luogo del progetto, nonché di taluni servizi necessari alla sua attuazione;ab)consegna in donazione alla Parte maliese dell’attrezzatura e del materiale forniti per l’attuazione del progetto. Le eventuali deroghe a questa norma e il momento della consegna verranno indicati nell’accordo di progetto secondo l’articolo 4 capoverso l;ac)assunzione delle spese inerenti all’attribuzione e all’attività del personale messo a disposizione dalla Svizzera, in particolare gli stipendi, i premi d’assicurazione, le spese di viaggio dalla Svizzera al Mali e di ritorno, nonché di altri viaggi di servizio, le spese di alloggio e di soggiorno nel Mali;ad)eventuale fornitura, al personale messo a disposizione dalla Svizzera, dell’attrezzatura e del materiale professionale (compresi i veicoli), di cui ha bisogno per svolgere la sua attività nel progetto;ae)pagamento delle spese di studio e di altre spese di formazione professionale, come le spese per il sostentamento e l’assicurazione medica di tutti i borsisti cui si riferisce l’articolo 3 lettera c;af)assunzione delle spese di viaggio in Svizzera e ritorno per i praticanti e le spese di viaggio di ritorno per gli studenti cui si riferisce l’articolo 3 lettera c.
  2. da parte malese:ba)fornitura dell’attrezzatura e dei materiale, come anche di taluni servizi necessari per l’attuazione dei progetti, tenuto conto del livello di sviluppo del Mali e della sua capacità contributiva;bb)messa a disposizione dei quadri per la realizzazione dei progetti. Questo personale assumerà, già dall’inizio, integralmente e in stretta collaborazione con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire;bc)pagamento, di norma, degli stipendi del personale messo a disposizione dal Mali, secondo la vigente legislazione malese. Eventuali deroghe verranno indicate nell’accordo di progetto di cui all’articolo 4 capoverso l;bd)assunzione, conformemente all’ordinamento vigente, degli stipendi delle persone menzionate sotto ae, af, nella misura in cui trattasi d’agenti già al servizio dello Stato prima della partenza, per tutta la durata della loro pratica o dei loro studi finanziati dalla Svizzera;be)pagamento delle spese di viaggio dal Mali alla Svizzera per gli studenti cui si riferisce l’articolo 3 lettera c;bf)garanzia, dopo il loro ritorno nel Mali, alle persone di cui all’articolo 3 lettera e, di un impiego che consenta loro di avvalersi ottimalmente delle nozioni e dell’esperienza acquisita;bg)fornitura, se possibile e nella misura in cui lo giustifica la natura dei progetti, dei servizi che possono essere svolti dal personale locale (ad es. segreteria).

Art. VI

Inoltre, per agevolare l’attuazione dei progetti previsti dal presente Accordo, il Mali:

  1. esonera da qualsiasi dazio e tassa le attrezzature (veicoli compresi) e i materiali forniti dai partecipanti ai progetti di cooperazione allo sviluppo, pubblici o privati, realizzati con la collaborazione della Svizzera, o paga, se necessario, tali dazi e tasse;
  2. autorizza il personale straniero messo a disposizione dalla Svizzera a introdurre temporaneamente nel Mali, in franchigia dei dazi e delle tasse, l’attrezzatura e il materiale professionale di cui ha bisogno (compresi i veicoli), purché a mandato compiuto detti beni siano riesportati o consegnati in donazione per un progetto;
  3. accorda al personale straniero inviato dalla Svizzera e ai loro familiari l’ammissione in franchigia dei dazi e delle tasse, per quanto concerne i loro beni non professionali. Questo privilegio si estingue nondimeno sei mesi dopo la data in cui tali collaboratori sono entrati per la prima volta nel Paese. Il privilegio non si estende però alle bevande e alle derrate alimentari;
  4. esenta il personale straniero e le loro famiglie dal pagamento di tasse e di altri oneri fiscali concernenti la loro persona o qualsiasi rimunerazione (stipendi, indennità) pagata dalla Parte svizzera;
  5. rilascia, gratuitamente e senza indugio, i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita, previsti dalle disposizioni vigenti;
  6. assiste i cooperanti inviati dalla Svizzera e le loro famiglie e agevola la loro attività in tutta la misura necessaria;
  7. esonera il personale straniero da qualsiasi pretesa di risarcimento per qualunque atto compiuto nell’esercizio delle funzioni assegnategli, a condizione che il danno non sia stato cagionato volontariamente o per grave negligenza.

Art. VII

Previa consultazione del Governo del Mali, la Svizzera può designare un rappresentante e eventualmente istituire un ufficio. Questa rappresentanza è responsabile, da parte svizzera, di tutti i problemi concernenti la cooperazione tecnica risultanti dal presente Accordo. Fruirà, se risiede nel Mali anche se non è parte dei servizi diplomatici della Svizzera, degli stessi vantaggi accordati al personale straniero dei progetti. Quest’ultima disposizione s’applica parimente al personale espatriato assegnato all’ufficio.

Art. VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore a contare dalla firma e resterà vigente per tre anni. Successivamente potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, purché non sia disdetto da una delle Parti contraenti, mediante preavviso scritto di sei mesi prima della fine dell’anno corrente. Le disposizioni del presente Accordo sono pure applicabili ai progetti che sono già in fase di esecuzione al momento dell’entrata in vigore dell’accordo. Nel caso in cui si manifestassero divergenze fra le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni degli accordi conclusi riguardo ai progetti, quest’ultime risulterebbero applicabili alle persone e ai beni di cui si tratta. Nel caso in cui l’Accordo scade, le Parti contraenti accettano che i progetti in via d’esecuzione siano condotti a termine e che gli studenti o i praticanti maliesi residenti all’estero possano terminare i loro programmi di studio o di formazione. Fatto a Berna, il 6 ottobre 1977, in due esemplari originali in francese. Signor Ministro, Ho dedicato la massima attenzione a questo testo e ho il piacere e l’onore di confermarle l’accordo del mio Governo. Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione. Heimo

Per il
Consiglio federale svizzero:

Heimo

Per il Governo
della Repubblica del Mali:

Keita

Berna, 8 novembre 1977

S. E. Lamine Keita

Ministro dello sviluppo industriale

e del turismo

della Repubblica del Mali

Mi onoro di confermarle ricevuta la Sua lettera del 6 ottobre 1977 del tenore seguente:

  1. «Mi onoro d’indicarle la posizione seguente del mio Governo per quanto concerne l’esecuzione dell’articolo VI lettera g dell’Accordo di cooperazione tecnica, concluso fra i nostri due Governi il 6 ottobre 1977:
  2. [I privilegi previsti nell’articolo VI lettera g sono accordati agli specialisti di cittadinanza svizzera assunti in virtù dell’Accordo.
  3. Potranno essere eccezionalmente concessi a specialisti non svizzeri a domanda esplicita del Consiglio federale svizzero.]
  4. La precedente interpretazione, se da Lei accettata, sarà applicata come parte integrante dell’Accordo.»
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