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Accordo di cooperazione tecnica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù Conchiuso a Lima il 9 settembre 1964

RU 1965 991

Traduzione1

Entrato in vigore il 31 ottobre 1964

(Stato 31 ottobre 1964)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Perù,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù e

deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi,

hanno deciso di conchiudere un accordo di cooperazione tecnica ed hanno all’uopo nominato i loro plenipotenziari rispettivi.

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo svizzero ed il Governo peruviano coopereranno e si daranno mutuo sostegno, nel quadro delle loro possibilità, ai fini dello sviluppo tecnico scientifico dei loro Paesi. Essi collaboreranno come uguali in diritto.

Art. 2

I disposti del presente accordo sono applicabili a tutti i progetti di cooperazione tecnica fra le Parti. Essi sono parimente applicabili, tranne contraria convenzione ed eccettuato l’articolo 6, alle azioni di cooperazione tecnica emananti, da lato svizzero, da organizzazioni private o da enti di diritto pubblico.

Art. 3

Nel quadro della legislazione nazionale, della prassi invalsa e del diritto internazionale, le Parti s’intenderanno per allestire dei programmi concernenti precisi progetti di cooperazione tecnica. Ciascuna Parte s’assume un’equa quota delle spese, quelle pagabili in moneta locale restando di massima a carico del Governo del Paese in cui il progetto è eseguito.

Art. 4

Il Governo svizzero, nell’ambito della legislazione elvetica e della pratica in uso, esaminerà l’opportunità d’inviare in Perù degli specialisti e dei periti, onde contribuiscano allo sviluppo delle risorse economiche peruviane.

Art. 5

Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, delle borse di studio, di formazione professionale o di perfezionamento tecnico ai candidati borsisti scelti, di comune intesa, dai due Governi.

Art. 6

Il tenore e l’attuazione dei progetti di cooperazione tecnica saranno oggetto di accordi particolari da stabilirsi fra il Delegato del Consiglio federale svizzero alla cooperazione tecnica e il Ministro degli esteri peruviano.

Art. 7

Nel quadro dell’opera di cooperazione tecnica, le Parti assumono i seguenti obblighi amministrativi e finanziari:

  1. Da lato svizzero:–i salari e le assicurazioni dei periti svizzeri e le loro spese di viaggio fuori del Perù;–le spese d’acquisto e trasporto del materiale inottenibile in Perù;–le spese di soggiorno, formazione e viaggio in Svizzera dei peruviani quivi invitati per istruzione o formazione relative a un progetto comune di cooperazione tecnica;
  2. Da lato peruviano:–i salari e le assicurazioni dei periti e collaboratori peruviani;–le spese di materiali ed attrezzature ottenibili nel Paese;–le spese d’alloggio e soggiorno del personale della cooperazione tecnica;–la messa a disposizione e le pigioni degli uffici ed altri locali necessari;–le spese di viaggio, trasporti, invii, telefonate e telegrammi di servizio all’interno del Paese;–le prestazioni fornibili dal personale locale, incluse le spese di segreteria, traduzioni ecc.;–la cura medica del personale della cooperazione tecnica.

Art. 8

Il Governo peruviano assume inoltre gli obblighi seguenti:

  1. Il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica, forniti sia dall’ente pubblico sia dal settore privato, saranno esenti da dazi, imposte ed altri oneri d’importazione.
  2. I periti e specialisti svizzeri godranno degli stessi privilegi che il Governo peruviano concede ai periti delle organizzazioni internazionali in virtù dei decreti supremi n. 69, del 18 febbraio 1954, e n. 418, del 12 luglio 1962.

Art. 9

Il presente accordo ha effetto dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965. Esso è prorogabile d’anno in anno, per tacito rinnovo, sin tanto che una Parte non l’avrà disdetto per scritto per la fine dell’anno, dandone preavviso tre mesi prima. L’accordo è provvisoriamente applicabile a contare dalla firma ed entrerà pienamente in vigore non appena le Parti si saranno data vicendevole comunicazione d’aver compiuto le formalità costituzionali per la conclusione e l’entrata in vigore degli atti internazionali. Fatto a Lima, in quattro esemplari originali, due in spagnolo e due in francese, il nove settembre 1964.

(Seguono le firme)