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Protocollo d’applicazione del 25 luglio 1977
dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ciad concluso il 21 febbraio 19672 e concernente la cooperazione tecnica

RU 1978 566

Traduzione1

Entrato in vigore il 25 luglio 1977

(Stato 25 luglio 1977)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Ciad,

visto l’articolo 1 dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica firmato a Lagos tra la Svizzera e il Ciad il 21 febbraio 1967 3 ,

desiderosi di completare con un protocollo d’applicazione le disposizioni contemplate in tale norma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Ciad si impegnano a promuovere nei limiti delle loro possibilità la cooperazione tra i due Paesi nei settori della scienza, della tecnica e della formazione.

Art. 2

Cotesto protocollo si applica:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica conclusi tra i due Paesi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica che, concepiti da parte svizzera da corporazioni di diritto pubblico o da organizzazioni private, riposino su accordi conclusi in tal senso dai due Governi, ovvero dal Governo del Ciad con la corporazione di diritto pubblico o con l’organizzazione privata svizzera.

Art. 3

Sarà facoltà delle Parti contraenti stabilire di comune accordo, nell’ambito della loro legislazione interna e conformemente al diritto internazionale e all’uso vigente, programmi vertenti su disegni concreti di cooperazione tecnica.

Art. 4

La cooperazione tecnica si esplicherà nelle forme seguenti:

  1. invio di periti o di personale con preparazione tecnica;
  2. distribuzione di borse studio o a favore della formazione professionale. Il Governo svizzero aggiudicherà, nella misura delle sue possibilità, borse di studio o a favore della formazione professionale o tecnica nel Ciad, in Svizzera o in altri Paesi, a candidati a ciò unanimemente scelti dai due Governi. Il Governo del Ciad provvederà inoltre a trovare ai beneficiari di tali borse al loro rientro in patria una sistemazione corrispondente alla preparazione acquisita;
  3. sovvenzioni a istituzioni miste o private nel quadro della realizzazione di un progetto di sviluppo;
  4. qualsiasi altra forma di cooperazione le Parti dovessero ritenere di comune accordo opportuna.

Art. 5

I singoli progetti di cooperazione tecnica e la loro esecuzione saranno oggetto di speciali accordi.

Art. 6

Nell’ambito di operazioni di cooperazione tecnica le Parti contraenti si impegnano:

  1. Per la Svizzera:a)a corrispondere salari e spese assicurative per gli effettivi messi a disposizione dalla Svizzera;b)ad assumere le spese di viaggio di tale personale dal proprio luogo di domicilio al Ciad e ritorno;c)ad assicurare i costi per l’acquisto e il trasporto di materiale non reperibile nel Ciad;d)a sopportare le spese di soggiorno, di formazione e di spostamento di cittadini del Ciad invitati in Svizzera onde conseguirvi una preparazione nel segno della cooperazione tecnica, e ad assicurare le medesime a favore di cittadini del Ciad soggiornanti a scopo d’istruzione per conto della cooperazione tecnica in Africa, e ciò in conformità delle disposizioni in vigore nel Ciad per il disciplinamento dell’attribuzione di borse;e)ad assumere ulteriori spese definite negli accordi speciali concernenti i progetti e la loro realizzazione.
  2. Per il Ciad:a)a corrispondere salari e spese assicurative agli effettivi indigeni;b)a procurare un alloggio ammobiliato al personale operante nel quadro della cooperazione tecnica e ad assumere l’onere, la partenza di tali effettivi dal proprio luogo di domicilio dovendo avvenire di regola previa consegna dell’alloggio al locale rappresentante svizzero;c)a provvedere una sede per l’addetto svizzero alla cooperazione tecnica a N’Djamena e ad assumerne le spese di pigione, ed inoltre, nella misura del possibile, uffici od altri locali necessari alla realizzazione dei progetti.

Art. 7

Il Governo del Ciad, nell’intento di agevolare la realizzazione di progetti nell’ambito del presente protocollo, si impegna:

  1. I) a) A esonerare le attrezzature, il materiale e i veicoli importati ovvero acquistati sul posto in virtù dei progetti assistenziali della cooperazione tecnica, da qualsiasi dazio, imposta o onere di altra natura altrimenti previsto all’importazione o all’acquisto nel Paese. I veicoli sottostanno alle disposizioni sull’importazione temporanea. b)Ad assicurare agli inviati addetti alla cooperazione tecnica l’immunità da qualsivoglia dazio o tassa all’atto dell’introduzione nel Paese dei loro propri oggetti e effetti personali, e ciò durante i primi 6 mesi a partire dall’inizio della loro missione nel Ciad. Le importazioni o gli acquisti sul posto al beneficio dell’esenzione da dazi e da altre tasse doganali non comprendono apparecchi domestici (frigoriferi, congelatori, cucine elettriche, impianti d’aria condizionata) e di mobilio, a meno che siano stati oggetto d’importazione come contemplato al capoverso 1 del presente articolo.c)Gli articoli importati o ottenuti in osservanza delle condizioni di cui agli articoli 7 Ia e 7 Ib non possono, eccetto in caso di riesportazione, essere alienati, né dietro prestazione corrispondente né a titolo di liberalità, se non previo adempimento degli oneri imposti dalle vigenti disposizioni doganali.
  2. A esentare da qualsivoglia contribuzione o tasse personale passibile di gravare salari e indennità corrisposti da parte del Governo o di istituzioni svizzeri ai sensi dell’articolo 2 del protocollo, il personale svizzero inviato nel Ciad allo scopo di svolgervi un’attività nell’ambito del presente protocollo o di accordi particolari e il cui arrivo sia stato approvato dal locale Governo.
  3. A concedere a tale personale e alle relative famiglie a titolo gratuito e immediatamente i visti di entrata e di uscita richiesti alle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Ciad.
  4. A rispondere dei danni che tali persone dovessero cagionare durante l’adempimento delle loro mansioni, a meno che l’intenzione o una grave negligenza ne avessero determinato il verificarsi.
  5. A garantire la loro sicurezza.

Art. 8

Le disposizioni previste nel presente protocollo sono pure applicabili alle persone inviate dalla Svizzera che già svolgono nel Ciad un’attività legata alla cooperazione tecnica tra i due Paesi ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b, come pure alle loro famiglie.

Art. 9

Le Parti contraenti si riuniranno una volta all’anno onde valutare i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cooperazione eseguiti nel quadro del presente protocollo.

Art. 10

Il presente protocollo d’applicazione che abroga e sostituisce il protocollo d’applicazione del 21 febbraio 1967 4 entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione e tale resterà fintantoché sarà valido l’accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica concluso tra il Ciad e la Svizzera il 21 febbraio 1967 5 . Entrambi i Governi potranno portare in ogni tempo e di comune accordo modifiche al presente protocollo d’applicazione. Fatto a N’Djamena, il 25 luglio 1977, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Heimo

Per il
Governo del Ciad:

Kamougué Wadal Abdelkader