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0.975.1

Convenzione
istitutiva dell’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti

RU 1989 641; FF 1987 I 120

Traduzione

Conclusa a Seul l’11 ottobre 1985
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19871
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato 1’8 febbraio 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 12 aprile 1988

(Stato 11 luglio 2024)

Preambolo

Gli Stati Contraenti,

considerata la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico e favorire il contributo a tale sviluppo dagli investimenti esteri in generale e dagli investimenti esteri privati in particolare;

riconoscendo che il flusso di investimenti esteri verso i Paesi in via di sviluppo sarebbe facilitato ed ulteriormente promosso diminuendo le preoccupazioni relative ai rischi non commerciali;

desiderando intensificare il flusso, verso i Paesi in via di sviluppo, di capitali e tecnologie a fini produttivi, a condizioni rispondenti alle loro esigenze, politiche ed obiettivi di sviluppo in base ad equi e stabili criteri di trattamento degli investimenti esteri;

convinti che l’Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti può svolgere un importante ruolo nell’incentivare programmi per la garanzia degli investimenti esteri complementari a quelli nazionali e regionali, nonché agli assicuratori privati per rischi non commerciali;

realizzando che l’Agenzia, per quanto possibile, dovrebbe far fronte ai propri obblighi senza ricorrere al suo capitale soggetto a chiamata, e che tale obiettivo può essere attuato solamente attraverso un costante miglioramento delle condizioni di investimento;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Istituzione, Stato giuridico, finalità e definizioni

Art. 1 Istituzione e Stato giuridico dell’Agenzia

a) È qui di seguito istituita l’Agenzia Multilaterale per la garanzia degli Investimenti (denominata «l’Agenzia»).

b) L’Agenzia avrà piena personalità giuridica ed in particolare la capacità di:

  1. concludere contratti;
  2. acquisire e disporre di beni mobili ed immobili;
  3. intentare azioni legali.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Obiettivo dell’Agenzia sarà di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i Paesi membri ed in particolare verso i Paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attività della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata «Banca»), della International Finance Corporation e di altre istituzioni finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo. L’Agenzia seguirà le disposizioni del presente Articolo in tutte le sue decisioni.

Per attuare il proprio obiettivo, l’Agenzia:

  1. rilascerà garanzie, ivi comprese l’assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un Paese membro di altri Paesi membri;
  2. svolgerà le opportune attività complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i Paesi membri in via di sviluppo;
  3. eserciterà altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per «membro» si intende uno Stato nei cui confronti la presente Convenzione sia entrata in vigore in conformità con l’Articolo 61.
  2. Per «Paese ospite» o «Governo ospite» si intende un membro, il suo governo o qualsiasi autorità pubblica di un membro nel cui territorio – come definito all’articolo 66 – deve essere effettuato dall’Agenzia un investimento che è stato garantito o riassicurato, o che è oggetto di esame per una garanzia o una riassicurazione.
  3. Per «Paese membro in via di sviluppo» si intende un membro menzionato all’Allegato (A) della presente, così come periodicamente emendato dal Consiglio dei Governatori di cui all’articolo 30 (qui di seguito denominato Consiglio).
  4. Per «maggioranza qualificata» si intende il voto a favore di non meno dei due terzi del totale dei votanti che rappresentino non meno del 55 per cento delle azioni sottoscritte del capitale azionario dell’Agenzia.
  5. Per «valuta convertibile» si intende:i)qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonchéii)ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all’Articolo 30 (qui di seguito denominato «Consiglio di Amministrazione») ai fini della presente Convenzione – previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l’approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta.

Capitolo II Membri e capitale

Art. 4 Membri

a) Potranno divenire membri dell’Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica. b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all’Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.

Art. 5 Capitale

a) Il capitale sociale autorizzato dell’Agenzia ammonterà ad un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo (DSP 1 000 000 000). Il capitale sociale sarà suddiviso in n. 100 000 azioni del valore nominale ognuna di 10 000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi di pagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del DSP espresso in dollari statunitensi per il periodo 1° gennaio 1981–30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per DSP. b) Il capitale sociale aumenterà con l’emissione di un nuovo membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro in conformità con l’articolo 6. c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell’Agenzia.

Art. 6 Sottoscrizione delle azioni

Ciascun membro fondatore dell’Agenzia sottoscriverà alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all’allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscriverà il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potrà sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio può decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.

Art. 7 Divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto

La sottoscrizione iniziale di ogni membro sarà pagata come segue:

  1. Entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il 10 per cento del costo di ogni azione sarà pagato in contanti come convenuto all’articolo 8 paragrafo a) ed un altro 10 per cento sarà versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall’Agenzia.
  2. La rimanenza sarà esatta dall’Agenzia quando questa sarà sollecitata ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Art. 8 Pagamento delle sottoscrizioni azionarie

a) I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei Paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25 per cento della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell’articolo 7 i). b) Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli. c) Se, a seguito di chiamata, l’ammontare ricevuto dall’Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l’Agenzia potrà dare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi. d) La responsabilità relativa alle azioni sarà limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Art. 9 Valutazione delle monete

Ogni qualvolta si riveli necessario determinare, per gli scopi di questa Convenzione, il tasso di cambio, di una moneta rispetto ad un’altra, detto valore sarà ragionevolmente determinato dall’Agenzia dopo consultazioni con il Fondo Monetario Internazionale.

Art. 10 Rimborsi

b) Ogni rimborso effettuato in base al presente Articolo a favore di un membro, dovrà essere fatto in valuta convertibile, in proporzione ai pagamenti effettuati da quel Paese membro fino al totale dell’ammontare versato, in osservanza a chiamate fatte prima del rimborso stesso. c) L’equivalente delle somme rimborsate ad un membro in base al presente articolo faranno parte delle obbligazioni di capitale soggette a chiamata di questo stesso membro, conformemente all’Articolo 7 ii).

a) L’Agenzia dovrà, non appena praticabile, rimborsare ai Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capitale sottoscritto, se e nella misura in cui:

  1. la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddisfare una richiesta di indennizzo nei confronti di un contratto di garanzia o di riassicurazione, l’Agenzia abbia successivamente ricuperato in tutto o in parte la somma da essa versata in una valuta convertibile; oppure
  2. la chiamata essendo stata avanzata a seguito di un mancato pagamento da parte di un membro che successivamente abbia sanato interamente o in parte detta mancanza; oppure
  3. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che la situazione finanziaria dell’Agenzia consente il rimborso di parte o di tutte le somme attingendo ai redditi dell’Agenzia.

Capitolo III Operazioni

Art. 112 Rischi coperti

b) Inoltre il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà approvare l’estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non contemplati nel paragrafo a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svalutazione o deprezzamento valutario.

a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi b) e c) qui di seguito, l’Agenzia può garantire investimenti contro perdite risultanti dai seguenti tipi di rischio:

  1. Trasferimento di valuta
  2. qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasferimento fuori dal Paese ospite di valuta locale in una valuta convertibile o in un altro tipo di valuta accettabile dall’assicurato, ivi compreso il fatto che il Governo ospite non dia seguito entro un periodo di tempo ragionevole alla richiesta di trasferimento dell'assicurato stesso;
  3. Espropriazione e provvedimenti analoghi
  4. qualsiasi atto legislativo o amministrativo o omissione imputabile al Governo ospite che privi l’assicurato del godimento, o controllo, o sostanziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l’attività economica sul territorio nazionale;
  5. Inadempienza contrattuale
  6. qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del Governo ospite di un contratto stipulato con l’assicurato qualora (a) l’assicurato non possa ricorrere in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o inadempienza, (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformità con i regolamenti dell’Agenzia o (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione;
  7. Stato di guerra e disordini civili
  8. qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del Paese ospite cui si applica la presente Convenzione, come previsto nell’articolo 66.

c) Non sono contemplate perdite risultanti da:

  1. azioni od omissioni del governo ospite cui l’assicurato abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile; nonché
  2. azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatisi prima della conclusione del contratto di garanzia.

Art. 123 Investimenti aventi diritto a copertura

a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno interessi azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un’azienda, nonché quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministrazione. b) I prestiti diversi da quelli contemplati nel paragrafo a) hanno diritto a copertura (i) se intesi a finanziare oppure connessi a investimenti o progetti specifici che presentano altre forme di investimento diretto, garantiti o meno dall’Agenzia, a prescindere da quando tali altri investimenti sono stati effettuati; oppure (ii) se approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata. c) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine.

d) In linea di principio le garanzie saranno limitate a investimenti la cui attuazione sarà successiva alla registrazione, da parte dell’Agenzia, della richiesta di garanzia oppure alla ricezione, da parte dell’Agenzia, di altre prove convincenti che dimostrano l’intenzione dell’investitore di ottenere garanzie dall’Agenzia. Tali investimenti potranno includere:

  1. ogni trasferimento di valuta estera inteso ad ammodernare, espandere o sviluppare un investimento esistente. In tal caso sia l’investimento originale sia l’investimento aggiuntivo saranno considerati come aventi diritto a copertura;
  2. l’impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che potrebbero essere trasferiti fuori dal Paese ospite in altro modo;
  3. l’acquisizione di un investimento esistente da parte di un nuovo investitore avente diritto a copertura;
  4. gli investimenti esistenti, qualora un investitore avente diritto a copertura intenda assicurare un insieme di investimenti sia nuovi sia esistenti;
  5. gli investimenti esistenti appartenenti a un investitore avente diritto a copertura che portano a uno sviluppo o a un miglioramento del relativo progetto oppure nei quali l’investitore dimostra un interesse a medio o lungo termine per il progetto e per i quali l’Agenzia è fiduciosa che il progetto continui ad avere un importante impatto nel Paese ospite in termini di sviluppo; nonché
  6. gli altri investimenti approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata.

e) Nel garantire un investimento, l’Agenzia dovrà accertare:

  1. la validità economica dell’investimento e il contributo che potrà dare allo sviluppo del Paese ospite;
  2. la rispondenza dell’investimento alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite;
  3. la rispondenza dell’investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorità del Paese ospite; nonché
  4. le condizioni che regolano gli investimenti nel Paese ospite ivi compresa la possibilità di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuridica degli investimenti.

Art. 13 Investitori aventi diritto alla copertura

b) Qualora ai fini del paragrafo a) di cui sopra, l’investitore abbia più nazionalità, la nazionalità di un membro prevarrà su quella di un non membro e la nazionalità del Paese ospite prevarrà sulla nazionalità di qualsiasi altro membro. c) Su richiesta congiunta dell’investitore e del Paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalità del Paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in società per azioni nel Paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del Paese ospite purché i beni investiti non provengano da Paese ospite.

a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potrà avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell’Agenzia purché:

  1. tale persona fisica sia un cittadino di un Paese membro che non sia il Paese ospite;
  2. tale persona giuridica sia una società per azioni ed abbia la sua sede principale in un Paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o più membri o da cittadini di un Paese membro purché in nessuno dei casi citati si tratti del Paese ospite; e
  3. tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale.

Art. 14 Paesi ospiti aventi diritto alla copertura assicurativa

Gli investimenti saranno garantiti in base al presente Capitolo solo se effettuati nel territorio di un Paese membro in via di sviluppo.

Art. 15 Approvazione del Paese ospite

L’Agenzia non stipulerà nessun contratto di garanzia prima che il governo ospite abbia autorizzato l’emissione da parte dell’Agenzia del titolo di garanzia contro i rischi rientranti nella copertura assicurativa.

Art. 16 Termini e condizioni

I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall’Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purché l’Agenzia non copra la totalità delle perdite dell’investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Art. 17 Pagamento delle richieste di indennizzo

Il Presidente, su direttive del Consiglio di amministrazione, deciderà il pagamento dell’indennizzo a favore di un assicurato conformemente al contratto di garanzia ed alle polizze approvate dal Consiglio di amministrazione. I contratti di garanzia contempleranno che gli assicurati ricerchino, prima che l’Agenzia effettui il pagamento, le soluzioni amministrative più opportune, purché queste possano essere prontamente attuabili in base alle leggi vigenti nel Paese ospite. Tali contratti prevederanno che un ragionevole periodo di tempo intercorra fra gli eventi che hanno originato la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.

Art. 18 Surrogazione

a) Successivamente all’avvenuto pagamento o all’autorizzazione dello stesso a favore di un assicurato, l’Agenzia potrà subentrare nei diritti o nelle richieste di indennizzo relativi all’investimento garantito che l’assicurato vantava nei confronti del Paese ospite o di altri debitori. Il contratto di garanzia contemplerà i termini e le condizioni di tale surrogazione. b) I diritti dell’Agenzia previsti al paragrafo a) di cui sopra saranno riconosciuti da tutti i membri. c) Le somme in valuta del Paese ospite acquisite dall’Agenzia in veste di surrogante conformemente al paragrafo a) di cui sopra otterranno, da parte del Paese ospite, relativamente al loro utilizzo e conversione, un trattamento favorevole analogo a quello spettante si fondi in possesso dell’assicurato. In ogni caso, tali somme potranno essere utilizzate dall’Agenzia per far fronte alle sue spese amministrative e ad altri costi. L’Agenzia cercherà inoltre di accordarsi con i Paesi ospiti per altri impieghi di tali valute nella misura in cui esse non siano convertibili.

Art. 19 Rapporti con enti nazionali e regionali

L’Agenzia coopererà ed integrerà l’opera di enti nazionali di Paesi membri e di enti regionali la maggioranza del cui capitale sia posseduto da membri che svolgano attività analoghe a quelle dell’Agenzia, al fine di rendere più efficaci i rispettivi servizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti esteri. A tale fine, l’Agenzia potrà trattare con tali enti i dettagli di simile cooperazione, incluse in particolare le modalità relative alla riassicurazione e coassicurazione.

Art. 20 Riassicurazione di enti nazionali e regionali

a) L’Agenzia potrà stipulare polizze riassicurative relativamente a determinati investimenti, contro perdite risultanti da uno o più rischi non commerciali sottoscritti da un membro o sua agenzia, ovvero da un’agenzia regionale di garanzia degli investimenti la maggioranza del cui capitale sia detenuta dai membri. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, fisserà periodicamente il tetto massimo dell’eventuale responsabilità che l’Agenzia può assumersi per i contratti riassicurativi. Per determinati investimenti effettuati oltre dodici mesi prima della avvenuta ricezione, da parte dell’Agenzia, della richiesta di riassicurazione, il tetto massimo sarà inizialmente pari al 10 per cento della responsabilità globale assunta dall’Agenzia in base al presente Capitolo. Le condizioni per il diritto di copertura assicurativa specificata agli articoli 11–14 troveranno applicazione nei confronti degli interventi riassicurativi, salvo che gli investimenti riassicurati non necessitino di essere attuati successivamente all’istanza di riassicurazione. b) I contratti di riassicurazione specificheranno diritto ed obblighi reciproci dell’Agenzia e di un membro – o agenzia – riassicurato in base alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di minimizzare i rischi, autorizzerà qualsiasi contratto riassicurativo relativo ad un investimento intrapreso prima dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia, della richiesta riassicurativa, accertandosi che l’Agenzia percepisca un premio commisurato al rischio assunto e che l’ente riassicurato debitamente operi per la promozione di nuovi investimenti nei Paesi membri in via di sviluppo. c) L’Agenzia, nella misura del possibile, provvederà a far sì che essa, o l’ente riassicurato, abbia gli stessi diritti di surrogazione ed arbitrato equivalenti a quelli che l’Agenzia avrebbe se fosse il principale garante. Termini e condizioni riassicurative contempleranno il ricorso a strumenti amministrativi conformemente all’articolo 17, prima che un qualsivoglia pagamento sia effettuato dall’Agenzia. La surrogazione diverrà effettiva nei confronti del Paese ospite interessato solo dopo l’approvazione della riassicurazione effettuata dall’Agenzia. L’Agenzia includerà nei contratti riassicurativi disposizioni che prevedano l’obbligo per il riassicurato di far diligentemente valere i diritti e le rivendicazioni relativi all’investimento riassicurato.

Art. 21 Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori

a) L’agenzia potrà stipulare accordi con assicuratori privati di Paesi membri al fine di incrementare le proprie attività e incoraggiare gli assicuratori a fornire la copertura assicurativa contro rischi non commerciali nei Paesi membri in via di sviluppo a condizioni analoghe a quelle applicate dall’Agenzia. Tali accordi includeranno le modalità di riassicurazione da parte dell’Agenzia alle condizioni e secondo le procedure specificate all’articolo 20. b) L’Agenzia potrà riassicurare in tutto o in parte presso un appropriato ente riassicurativo qualsiasi polizza assicurativa da essa stipulata. c) In particolare, l’Agenzia cercherà di garantire quegli investimenti per i quali – a condizioni ragionevoli – non esiste analoga copertura da parte di assicuratori e riassicuratori.

Art. 22 Limiti di garanzia

a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l’ammontare complessivo dell’eventuale responsabilità che può essere assunta dall’Agenzia in base al presente Capitolo non eccederà il 150 per cento del totale dell’intero capitale sottoscritto, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa dell’Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione rivedrà periodicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall’Agenzia alla luce dell’esperienza acquisita relativamente alle richieste di indennizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all’ammontare complessivo delle eventuali responsabilità globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovrà mai in nessun caso superare il quintuplo dell’ammontare dell’intero capitale sottoscritto dall’Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenuta appropriata.

b) Senza pregiudizio per il limite massimo di garanzia di cui al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potrà prescrivere:

  1. i tetti massimi di eventuali responsabilità globali assumibili dall’Agenzia in base al presente Capitolo per tutte le garanzie emesse nei confronti degli investitori di ogni singolo Paese membro. Nel determinare detti tetti massimi, il Consiglio di amministrazione terrà debito conto della quota partecipativa di ogni singolo membro al capitale dell’Agenzia, nonché dell’esigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli investimenti che traggono origine da Paesi membri in via di sviluppo;
  2. i tetti massimi di eventuale responsabilità assumibili dall’Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione del rischio quali progetti individuali, singoli Paesi ospiti e tipi di investimento o rischio.

Art. 23 Promozione degli investimenti

c) L’Agenzia presterà particolare attenzione, nei suoi sforzi promozionali, all’importanza di accrescere il flusso di investimenti tra i Paesi in via di sviluppo.

a) L’agenzia effettuerà attività di ricerca, svolgerà azioni di promozione dei flussi di investimento e divulgherà informazioni relative alle possibilità di investimento nei Paesi in via di sviluppo al fine di migliorare il clima atto a favorire flussi di investimenti esteri verso quei Paesi. L’Agenzia potrà – su richiesta di un membro – fornire consulenza ed assistenza tecnica per migliorare le condizioni di investimento nel territorio di detto Paese membro. Nello svolgere queste attività, l’Agenzia:

  1. si ispirerà ai principali accordi di investimento fra i Paesi membri;
  2. si adopererà per rimuovere quegli ostacoli esistenti sia nei Paesi sviluppati che nei Paesi membri in via di sviluppo, che impediscono il flusso di investimenti verso i Paesi membri in via di sviluppo, e
  3. coordinerà la propria azione a quella delle altre agenzie che si occupano di promozione degli investimenti esteri, ed in particolare la International Finance Corporation (Società finanziaria Internazionale).

b) Inoltre l’Agenzia:

  1. incoraggerà la risoluzione amichevole di vertenze fra investitori e Paesi ospiti;
  2. si adopererà per concludere accordi con Paesi membri in via di sviluppo, specie con potenziali Paesi ospiti i quali assicureranno che all’Agenzia, per gli investimenti da essa garantiti, sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Paese interessato, in un accordo in materia di investimenti, ad una agenzia di garanzia degli investimenti o Stato più favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata;
  3. promuoverà e favorirà la conclusione di accordi fra i suoi Paesi membri per l’incentivazione e la tutela degli investimenti.

Art. 24 Garanzie degli investimenti sponsorizzati

Oltre alle operazioni di garanzia effettuate dall’Agenzia in base al presente Capitolo, l’Agenzia potrà garantire investimenti in base agli accordi di sponsorizzazione contemplati nell’allegato I alla presente Convenzione.

Capitolo IV Disposizioni finanziarie

Art. 25 Gestione finanziaria

L’Agenzia svolgerà le proprie attività secondo una sana gestione imprenditoriale ed una prudente gestione finanziaria per essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

Art. 26 Premi e oneri

L’Agenzia stabilirà e rivedrà periodicamente i tassi dei premi, oneri ed altre spese applicabili ad ogni tipo di rischio.

Art. 27 Destinazione dell’utile netto

a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo a) iii), l’Agenzia dovrà assegnare l’utile netto alle riserve fino a che tali riserve non raggiungano un ammontare pari a cinque volte il capitale sottoscritto dall’Agenzia. b) Una volta che le riserve avranno raggiunto il livello prescritto al paragrafo a) di cui sopra, il Consiglio deciderà se ed in che misura l’utile netto dell’Agenzia dovrà essere iscritto nelle riserve, distribuito ai membri dell’Agenzia o diversamente impiegato. Ogni distribuzione dell’utile netto ai membri dell’Agenzia avverrà sempre proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritto da ciascun membro conformemente a quanto deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Art. 28 Bilancio preventivo

Il Presidente redigerà un bilancio annuale di previsione delle entrate e delle uscite dell’Agenzia da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 Conti finanziari

L’Agenzia pubblicherà un Rapporto Annuale con i rendiconti delle proprie operazioni e di quelle dello Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) previsto dall’Allegato I alla presente Convenzione, debitamente verificati dai revisori esterni. L’Agenzia invierà, ad intervalli regolari, ai propri membri una sintesi della propria situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite illustrante i risultati delle operazioni effettuate.

Capitolo V Organizzazione e gestione

Art. 30 Struttura dell’Agenzia

L’Agenzia avrà un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente e il personale necessario ad assolvere i compiti fissati dall’Agenzia.

Art. 31 Il Consiglio dei Governatori

b) Il Consiglio dei Governatori sarà composto da un Governatore e da un suo supplente nominati da ogni membro nei modi stabiliti dal Consiglio stesso. Nessun supplente potrà votare salvo che in assenza del titolare. Il Consiglio sceglierà uno dei Governatori quale Presidente. c) Il Consiglio terrà una riunione annuale ed altre riunioni che riterrà opportune o che saranno convocate dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione convocherà una riunione del Consiglio (dei Governatori) ogni qualvolta cinque membri o dei membri che detengono il 25 per cento dei voti complessivi lo richiedano.

a) Tutti i poteri dell’Agenzia saranno detenuti dal Consiglio dei Governatori, fatta eccezione per quei poteri che, in base alla presente Convenzione, sono specificamente conferiti ad un diverso organo dell’Agenzia. Il Consiglio dei Governatori potrà demandare al Consiglio di amministrazione l’esercizio di uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione del potere di:

  1. ammettere nuovi membri e fissare le condizioni relative alla loro ammissione;
  2. sospendere un membro;
  3. decidere un aumento od una riduzione di capitale;
  4. accrescere il limite dell’insieme delle eventuali responsabilità conformemente all’articolo 22 paragrafo a);
  5. designare un membro quale «Paese membro in via di sviluppo» conformemente all’articolo 3 paragrafo c);
  6. classificare un nuovo membro quale appartenente alla Categoria 1 o alla Categoria 2 ai fini del voto, conformemente all’articolo 39 paragrafo a), o riclassificare un membro esistente per lo stesso scopo;
  7. determinare gli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti;
  8. cessare le attività e liquidare l’Agenzia;
  9. distribuire le disponibilità ai membri a seguito di liquidazione, e
  10. emendare la presente Convenzione, i suoi Allegati e le sue Tabelle.

Art. 32 Il Consiglio di amministrazione

a) Il Consiglio di amministrazione sarà responsabile delle attività generali dell’Agenzia e nell’assolvere tale impegno adotterà le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione. b) Il Consiglio di amministrazione sarà composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministratori potrà essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministratore potrà nominare un sostituto, che avrà piena facoltà di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacità d’intervento. Il Presidente della Banca sarà d’ufficio Presidente del Consiglio di amministrazione, ma non avrà diritto di voto se non in presenza di parità di voti, nel qual caso il suo voto sarà determinante. c) Il Consiglio (dei Governatori) stabilirà il mandato degli amministratori. Il primo Consiglio di amministrazione sarà istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale. d) Il Consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del suo Presidente che agirà di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori. e) Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non deciderà che l’Agenzia deve disporre di un Consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l’assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell’Agenzia. Una volta istituito un Consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei Governatori.

Art. 33 Presidente e personale

a) Il Presidente, sotto il controllo generale del Consiglio di amministrazione dirigerà l’ordinaria amministrazione dell’Agenzia. Sarà responsabile dell’organizzazione, nomina, licenziamento del personale. b) Il Presidente dell’Agenzia sarà nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del suo Presidente. Il Consiglio dei Governatori stabilirà il trattamento ed i termini del contratto di servizio del Presidente. c) Nell’assolvimento delle loro funzioni, Presidente e personale dovranno rispondere unicamente all’Agenzia ed a nessun’altra autorità. Ogni membro dell’Agenzia rispetterà il carattere internazionale del proprio mandato e si asterrà dal tentare di influenzare il Presidente e il personale durante lo svolgimento dei loro compiti. d) Nel nominare il personale, il Presidente, considerata l’assoluta necessità di assicurare il massimo grado di efficienza e di competenza tecnica, avrà cura di reclutare personale la cui rappresentatività geografica sia la più ampia possibile. e) Presidente e personale manterranno in ogni circostanza il massimo grado di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nell’espletamento delle attività dell’Agenzia.

Art. 34 Divieto di attività politica

L’Agenzia, il suo Presidente ed il suo personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro. Pur riconoscendo il diritto dell’Agenzia di tener conto di tutte le circostanze relative ad un investimento, non saranno influenzati nelle loro decisioni dal sistema politico del membro o dei membri interessati. Qualsiasi considerazione pertinente alle loro decisioni dovrà essere vagliata in modo imparziale onde soddisfare gli scopi contemplati all’articolo 2.

Art. 35 Rapporti con le Organizzazioni Internazionali

L’Agenzia, nei termini previsti dalla presente Convenzione, coopererà con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilità nei suoi relativi campi, ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.

Art. 36 Ubicazione della sede principale

a) La sede principale dell’agenzia sarà ubicata a Washington D.C. salvo che il Consiglio (dei Governatori), a maggioranza qualificata, non decida di fissarla altrove. b) L’Agenzia, ove necessario, potrà dotarsi di altri uffici per l’espletamento delle sue attività.

Art. 37 Banche depositarie delle attività

Ogni membro designerà la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l’Agenzia potrà mantenere i propri beni nella valuta del Paese membro o altre sue disponibilità e, in mancanza di una banca centrale, designerà all’uopo un altro istituto accettabile per l’Agenzia.

Art. 38 Canali di comunicazione

a) Ogni membro designerà l’autorità competente cui l’Agenzia potrà rivolgersi per qualsiasi questione inerente la presente Convenzione. L’Agenzia considererà le dichiarazioni di dette autorità come se fossero rese dal Paese membro. L’Agenzia, su richiesta di un membro, consulterà lo stesso Paese membro per qualsiasi questione di cui agli articoli 19–21 inerenti organismi od istituti assicurativi dello stesso. b) Qualora sia richiesta l’autorizzazione di ogni membro prima di un qualsiasi atto dell’Agenzia, l’autorizzazione si riterrà accordata salvo obiezione avanzata da un Paese membro entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall’Agenzia all’atto della notifica dell’atto proposto.

Capitolo VI Votazione, adeguamenti delle sottoscrizioni e rappresentazione

Art. 39 Votazione e adeguamenti delle sottoscrizioni

a) Al fine di provvedere all’organizzazione delle votazioni che riflettino uguali interessi nell’Agenzia delle due categorie di Stati elencati nella tabella A della presente Convenzione, come pure l’importanza della partecipazione finanziaria di ciascun membro, ogni singolo membro disporrà di 177 voti più un voto di sottoscrizione per ogni quota del pacchetto detenuto da detto membro. b) Qualora durante i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione il totale dei voti, attribuiti in qualità di membri e di sottoscrittori, appartenenti ad una delle due categorie di Stati elencati alla Tabella A alla presente Convenzione, risultasse inferiore al 40 per cento del totale dei voti complessivi, i membri di tale categoria riceveranno quel numero supplementare di voti necessario affinché la somma dei voti complessivi della categoria corrisponda ad una data percentuale dei voti. I voti supplementari saranno distribuiti fra i membri di tale categoria proporzionalmente ai voti per quote sottoscritte che ciascun membro detiene rispetto alla somma dei voti attribuiti per sottoscrizione quote alla categoria in oggetto. Tali voti supplementari saranno soggetti ad un adeguamento automatico al fine di salvaguardare una data percentuale e saranno annullati al termine del triennio sopra menzionato. d) Entro il triennio previsto al paragrafo b) del presente articolo, tutte le delibere del Consiglio (dei Governatori) e del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza qualificata, fatta eccezione per quelle delibere per le quali è richiesta una più alta maggioranza in base alla presente Convenzione, che saranno adottate secondo detta maggioranza. e) Qualora il capitale azionario dell’Agenzia venga aumentato conformemente all’articolo 5 paragrafo c), ogni membro che lo richieda sarà autorizzato a sottoscrivere una parte dell’aumento equivalente al rapporto tra la quota sottoscritta e il capitale azionario complessivo dell’Agenzia, ma a nessun membro sarà fatto obbligo di sottoscrivere parte dell’aumento di capitale. f) Il Consiglio (dei Governatori) emanerà norme relative alle ulteriori sottoscrizioni previste al paragrafo (e) del presente articolo. Tali norme contempleranno adeguati limiti di tempo per la presentazione da parte dei membri delle richieste relative a dette sottoscrizioni.

c) Durante il terzo anno successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio (dei Governatori) effettuerà una revisione della distribuzione delle quote e baserà la propria decisione sui seguenti principi:

  1. i voti detenuti dai membri rifletteranno le effettive sottoscrizioni di quote di capitale dell’Agenzia nonché i voti dei membri contemplati al paragrafo a) del presente articolo;
  2. le quote attribuite a Paesi che non abbiano provveduto a sottoscrivere la Convenzione saranno ridistribuite a quei membri ed a quei termini che consentano l’equilibrio fra i voti delle categorie sopra menzionate, e
  3. il Consiglio adotterà misure atte a facilitare la capacità dei membri di sottoscrivere le quote loro attribuite.

Art. 40 Voto in seno al Consiglio (dei Governatori)

a) Ogni Governatore avrà diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla Convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice. b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi. c) Il Consiglio potrà disporre che il Consiglio di amministrazione, nell’interesse supremo dell’Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

Art. 41 Elezione degli amministratori

a) Gli amministratori sono eletti in conformità alla Tabella B. b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l’ex amministratore eleggono un altro amministratore per il resto del mandato. Ai fini dell’elezione è richiesta la maggioranza dei voti. Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell’ex amministratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

Art. 42 Voto in seno alla Commissione

a) Ogni amministratore avrà diritto ad esprimere il numero di voti dei membri i cui voti avevano contribuito alla sua elezione. I voti spettanti ad ogni amministratore saranno espressi unitariamente. Salvo diversamente disposto dalla presente Convenzione, le delibere del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza semplice. b) Ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza degli amministratori aventi non meno della metà dei voti complessivi. c) Il Consiglio di amministrazione potrà disporre che il suo Presidente, nell’interesse supremo dell’Agenzia, chiede al Consiglio di amministrazione di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

Capitolo VII Privilegi ed immunità

Art. 43 Scopi del capitolo

Onde consentire all’Agenzia di svolgere le proprie funzioni, verranno ad esse accordati immunità e privilegi stabiliti nel presente capitolo nel territorio di ogni membro.

Art. 44 Procedimenti legali

Azioni di diversa natura rispetto a quelle di cui agli articoli 57 e 58 possono essere intentate contro l’Agenzia solo presso una corte avente giurisdizione nel territorio di un Paese membro in cui l’Agenzia abbia un suo ufficio o abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante che la assista e che notifichi eventuali provvedimenti. Nessuna azione può essere intentata contro l’Agenzia i) da parte di membri o persone che agiscano o avanzino rivendicazioni per conto di membri o ii) relativamente a questioni inerenti al personale. Le proprietà e le attività finanziarie dell’Agenzia – ovunque ubicate o da chiunque detenute – saranno esenti da qualsiasi forma di confisca, sequestro o esecuzione fino all’ammissione della sentenza o giudizio finale contrario all’Agenzia.

Art. 45 Attività finanziarie

a) Le proprietà e le attività finanziarie dell’Agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo. b) Nella misura necessaria all’espletamento delle proprie attività, in base alla presente Convenzione, tutte le proprietà e le attività finanziarie dell’Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sempre che le attività finanziarie acquisite dall’Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l’estero vigenti nel territorio del Paese membro interessato in quanto l’assicurato, l’ente o l’investitore cui l’Agenzia è subentrata aveva diritto ad un simile trattamento. c) Ai fini del presente capitolo, il termine «attività finanziarie» include le attività del Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui è menzione nell’allegato I alla presente Convenzione, nonché altre attività amministrate dall’Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.

Art. 46 Archivi e Comunicazioni

a) Gli archivi dell’Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati. b) Alle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia sarà accordato – da parte di ciascun membro – lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.

Art. 47 Tasse

a) L’Agenzia, le sue attività finanziarie, le sue proprietà ed entrate, le sue operazioni o transazioni autorizzate dalla presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi tassa e dazio doganale. L’Agenzia sarà inoltre esentata da ogni responsabilità per l’esazione o il pagamento di qualsiasi tributo o imposta. b) Salvo trattarsi di cittadini locali, nessuna tassa sarà imposta sulle indennità corrisposte dall’Agenzia ai Governatori o ai loro sostituti o su stipendi, indennità ed altri emolumenti pagati dall’Agenzia al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori, ai loro supplenti, al Presidente o al personale dell’Agenzia. c) Nessun tipo di tassazione sarà imposto sugli investimenti garantiti o riassicurati dall’Agenzia (inclusi i relativi guadagni) o sulle polizze assicurative riassicurate dall’Agenzia (compresi i premi ed altri proventi) da chiunque detenuti: i) tali da discriminare detti investimenti o polizze assicurative solo in quanto garantite o riassicurate dall’Agenzia; o ii) se l’unica base giurisdizionale di detta tassazione sia quella della presenza di un ufficio o di una sede dell’Agenzia.

Art. 48 Funzionari dell’Agenzia

Tutti i Governatori, gli amministratori, i supplenti, il Presidente e il personale dell’Agenzia:

  1. saranno esenti da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
  2. Non trattandosi di cittadini locali, godranno degli stessi privilegi rispetto alle restrizioni in materia di immigrazione, ai requisiti in materia di registrazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio militare, nonché delle stesse agevolazioni rispetto alle restrizioni in materia di cambi concesse dai Paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri Paesi membri, e
  3. godranno dello stesso trattamento, per quanto concerne le facilitazioni di viaggio, concesso dai Paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri Paesi membri.

Art. 49 Applicazione del presente capitolo

Ogni membro adotterà nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformità alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informerà l’Agenzia degli specifici provvedimenti adottati.

Art. 50 Rinuncia

Immunità, esenzioni e privilegi contemplati dal presente capitolo sono concessi nell’interesse dell’Agenzia: vi si può rinunciare nella misura e nei termini stabiliti dall’Agenzia, quale tale rinuncia non pregiudichi gli interessi della stessa. L’Agenzia potrà rinunciare alla immunità di un membro del suo personale qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che la sua rinunzia non sia di pregiudizio agli interessi dell’Agenzia.

Capitolo VIII Ritiro, sospensione di un membro e cessazione delle attività

Art. 51 Ritiro

Qualsiasi membro potrà, allo scadere del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto membro, ritirarsi dall’Agenzia in qualsiasi momento informandone per iscritto la sede centrale dell’Agenzia. L’Agenzia notificherà alla Banca, in qualità di depositaria della presente Convenzione, l’avvenuta ricezione di tale comunicazione. Qualsiasi ritiro diverrà effettivo novanta giorni dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia. Un membro potrà revocare tale notifica fintanto che non sarà divenuta effettiva.

Art. 52 Sospensione di un membro

a) Qualora un membro ometta di ottemperare ai propri obblighi di cui alla presente Convenzione, il Consiglio potrà sospenderlo con decisione adottata a maggioranza semplice. b) Durante la sua sospensione, un membro non godrà dei diritti previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto di ritiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonché dal capitolo IX, mentre rimarrà assoggettato a tutti i suoi obblighi. c) Onde determinare la possibilità dei diritti ad una garanzia o ad una riassicurazione emessa in base al Capitolo III o all’Allegato I della presente Convenzione, un membro sospeso non sarà considerato quale membro dell’Agenzia. d) Un membro sospeso cesserà automaticamente di essere membro dell’Agenzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensione o di riabilitarlo.

Art. 53 Diritti e doveri degli Stati che cessino di essere membri

a) Allorché uno Stato cessa di essere membro dell’Agenzia, continuerà ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro. b) Fatto salvo il paragrafo a) di cui sopra, l’Agenzia concorderà con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 54 Sospensione delle operazioni

a) Il Consiglio di amministrazione potrà, quando lo ritenga giustificato, sospendere l’emissione di nuove garanzie per un determinato periodo. b) In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione potrà sospendere tutte le attività dell’Agenzia per un periodo che non ecceda la durata dell’emergenza stessa, purché siano prese le necessarie misure a salvaguardia degli interessi dell’Agenzia e di terzi. c) La decisione di sospendere le operazioni non inciderà sugli obblighi assunti dai membri in base alla presente Convenzione né sugli obblighi assunti dall’Agenzia nei confronti dei detentori di una garanzia o di una polizza riassicurativa o nei confronti di terzi.

Art. 55 Liquidazione

a) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà deliberare di cessare le operazioni e di liquidare l’Agenzia. Dopo di che, l’Agenzia cesserà immediatamente tutte le proprie attività, fatte salve quelle inerenti al regolare realizzo, mantenimento e tutela delle attività finanziarie ed all’assolvimento degli obblighi. Fino a completa liquidazione e distribuzione delle attività finanziarie, l’Agenzia rimarrà in essere e tutti i diritti e gli obblighi dei membri previsti dalla presente Convenzione rimarranno intatti. b) Nessuna ripartizione degli utili sarà effettuata nei confronti dei membri fintanto che tutti i debiti nei confronti dei detentori di garanzie e di altri creditori non saranno stati saldati e comunque regolati e fintanto che il Consiglio di amministrazione non avrà deciso di effettuare una tale distribuzione. c) Fatto salvo quanto sopra, l’Agenzia distribuirà le disponibilità rimanenti ai propri membri proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ognuno di loro. L’Agenzia provvederà inoltre a distribuire le rimanenti disponibilità dello Sponsorship Trust Fund, di cui all’allegato I alla presente Convenzione, ai membri sponsorizzatori in base al rapporto tra quota di investimenti sponsorizzata da ognuno di loro e il totale degli investimenti sponsorizzati. Nessun membro avrà diritto alla propria quota di utili dell’Agenzia o del Fondo Fiduciario di sponsorizzazione fintanto che non avrà saldato tutte le rivendicazioni pendenti dell’Agenzia nei suoi confronti. Ogni ripartizione delle disponibilità avverrà nei tempi stabiliti dal Consiglio e secondo le modalità che riterrà più opportune ed eque.

Capitolo IX Composizione delle controversie

Art. 56 Interpretazione ed applicazione della Convenzione

a) Qualsiasi questione attinente all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che dovesse insorgere fra un membro dell’Agenzia e l’Agenzia stessa o fra i membri dell’Agenzia sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni. Qualsiasi membro che si ritenga particolarmente coinvolto nella questione e che non sia peraltro rappresentato da un proprio cittadino in seno al Consiglio di amministrazione, potrà inviare un suo rappresentante ad assistere a quelle riunioni del Consiglio di amministrazione in cui la questione è dibattuta. b) Ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione deliberi conformemente al paragrafo a) di cui sopra, qualunque membro potrà richiedere che la questione sia demandata al Consiglio (dei Governatori) la cui decisione sarà inappellabile. Nell’attesa che il Consiglio deliberi, l’Agenzia potrà, se necessario, agire sulla base della delibera presa dal Consiglio di amministrazione.

Art. 57 Controversie fra l’Agenzia e suoi membri

a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 56 e del paragrafo b) del presente articolo, qualsiasi controversia i che dovesse insorgere fra l’Agenzia ed un suo membro od un’agenzia dello stesso, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’Agenzia ed un Paese (o agenzia del medesimo) che abbia cessato di essere membro sarà composta conformemente alla procedura contemplata all’allegato II alla presente Convenzione. b) Le controversie riguardanti le rivendicazioni dell’Agenzia agente per surrogazione di un investitore saranno composte conformemente i) alla procedura prevista dall’allegato II alla presente Convenzione, o ii) tramite accordo da stipularsi fra l’Agenzia ed il membro in questione quale prassi alternativa per la composizione di simili controversie. In quest’ultimo caso, l’allegato II alla presente Convenzione servirà da base per tale accordo che dovrà, ad ogni modo, essere approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata prima che l’Agenzia avvii qualsiasi operazione nel territorio del Paese interessato.

Art. 58 Controversie tra detentori di garanzia o di una polizza riassicurativa

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti per un contratto di garanzia o una polizza riassicurativa sarà sottoposta ad arbitrato per una sentenza finale, conformemente alle norme previste o figuranti nel contratto di garanzia o nella polizza riassicurativa.

Capitolo X Emendamenti

Art. 59 Emendamenti da parte del Consiglio (dei Governatori)

b) Le tabelle A e B della presente Convenzione potranno essere emendate dal Consiglio a maggioranza qualificata. c) Qualora un emendamento incide su di una disposizione prevista dall’allegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti comprenderà i voti aggiuntivi attribuiti in virtù dell’articolo 7 di detto allegato ai membri sponsorizzatori ed ai Paesi che accolgono investimenti sponsorizzati.

a) La presente Convenzione ed i suoi allegati potranno essere emendati con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i quattro quinti dei voti complessivi, mentre:

  1. gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro dall’Agenzia di cui all’articolo 51, ovvero i limiti di responsabilità di cui all’articolo 8 paragrafo d) richiederanno il voto favorevole di tutti i Governatori;
  2. gli emendamenti intesi a modificare il dispositivo relativo alla distribuzione delle perdite contemplato agli articoli 1 e 3 dell’allegato I alla presente Convenzione comportanti un aggravio delle responsabilità a carico dei membri richiederanno il voto favorevole del Governatore di ognuno di detti Stati membri.

Art. 60 Procedura

Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporrà a quest’ultimo. Qualora l’emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sarà sottoposto al Consiglio (dei Governatori) per essere approvato conformemente all’articolo 59. Una volta che un emendamento sia stato debitamente approvato dal Consiglio, l’Agenzia lo notificherà formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.

Capitolo XI Disposizioni finali

Art. 61 Entrata in vigore

a) La presente Convenzione sarà posta alla firma di tutti i membri della Banca e della Svizzera e sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari conformemente alle loro prassi costituzionali. b) La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui non meno di cinque strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati per conto degli Stati firmatari appartenenti alla Categoria 1, e non meno di quindici di detti strumenti saranno stati depositati per conto di Stati firmatari rientranti nella Categoria 2; sempre che il totale delle quote sottoscritte da parte di questi Stati ammonti a non meno di un terzo del capitale autorizzato dell’Agenzia come prescritto dall’articolo 5. c) Per ogni Stato che provveda a depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di tale deposito. d) Qualora la presente Convenzione non sia entrata in vigore entro due anni dalla data in cui è stata posta alla firma, il Presidente della Banca convocherà una conferenza dei Paesi interessati per determinare quale linea di condotta seguire.

Art. 62 Assemblea inaugurale

All’entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente della Banca convocherà il consiglio (dei Governatori) per l’assemblea inaugurale. Detta assemblea si terrà presso la sede centrale dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o in data successiva non appena possibile.

Art. 63 Depositario

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonché gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che opererà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvederà a trasmettere copie autenticate della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.

Art. 64 Registrazione

Il depositario provvederà a registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 ed ai relativi Regolamenti adottati dall’assemblea generale.

Art. 65 Notifica

Il depositario provvederà a notificare quanto segue a tutti gli Stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all’Agenzia stessa:

  1. firma della presente Convenzione;
  2. avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all’articolo 63;
  3. data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 61;
  4. esclusioni dall’applicazione territoriale conformemente all’articolo 66;
  5. ritiro di un membro dall’Agenzia conformemente all’articolo 51.

Art. 66 Applicazione territoriale

La presente convenzione troverà applicazione in tutti i territori posti sotto la giurisdizione di un membro, inclusi i territori di cui un membro sia responsabile per le relazioni internazionali, fatta eccezione per quei territori espressamente esclusi da detto membro con notifica scritta al depositario della presente Convenzione al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione stessa, o in data successiva.

Art. 67 Revisioni periodiche

a) Il Consiglio procederà periodicamente a una revisione generale delle attività dell’Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacità dell’Agenzia di soddisfare i propri obiettivi. b) La prima di dette revisioni avrà luogo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio. Fatto a Seul, l’1l ottobre 1985, in copia unica che rimarrà depositata presso gli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato I

Garanzie di investimenti sponsorizzati in base all’articolo 24

Art. 1 Sponsorizzazione

a) Ogni membro potrà sponsorizzare per garanzia un investimento che un investitore di una qualunque nazionalità, o che investitori di diverse nazionalità intendano effettuare. b) Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi b) e c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividerà assieme agli altri membri sponsorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all’articolo 2 del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilità eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l’ammontare totale della eventuale massima responsabilità secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri. c) Nel decidere il rilascio di garanzie conformemente al presente Allegato, l’Agenzia valuterà attentamente l’eventualità che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e darà priorità a quegli investimenti co-sponsorizzati dai Paesi ospiti interessati. d) L’Agenzia consulterà periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.

Art. 2 Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione

a) Premi ed altre entrate derivanti da garanzie di investimenti sponsorizzati, inclusi i profitti risultanti dagli investimenti di tali premi e entrate, confluiranno in un conto a se stante definito Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. b) Tutte le spese amministrative ed i pagamenti delle rivendicazioni attribuibili a garanzie rilasciate in base al presente Allegato saranno saldati attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. c) Le disponibilità del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione saranno raccolte e gestite in un conto congiunto dei membri sponsorizzatori e saranno tenute separate dalle altre disponibilità dell’Agenzia.

Art. 3 Appelli ai membri sponsorizzatori

a) Qualora una somma debba essere pagata dall’Agenzia per una perdita derivante da una garanzia sponsorizzata e tale somma non possa essere prelevata dalle disponibilità del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione, l’Agenzia farà appello ad ogni membro sponsorizzatore affinché versi al Fondo la quota di detta somma a suo carico stabilita conformemente al paragrafo b) articolo 1 del presente Allegato. b) Nessun membro sarà tenuto ad effettuare un qualsivoglia versamento a seguito di una richiesta conforme alle disposizioni del presente articolo qualora il totale dei versamenti da esso effettuati ecceda l’ammontare globale delle garanzie date a copertura degli investimenti da lui sponsorizzati. c) Allo scadere di una garanzia data a copertura di un investimento sponsorizzato da un membro, la responsabilità di detto membro sarà ridotta della parte equivalente all’ammontare di tale garanzia; detta responsabilità si ridurrà inoltre proporzionalmente al pagamento da parte dell’Agenzia di qualsiasi rivendicazione nei confronti dell’investimento sponsorizzato, e sussisterà sino allo scadere di tutte le garanzie date a copertura di investimenti sponsorizzati pendenti al momento di detto pagamento. d) Qualora un membro sponsorizzatore non sia tenuto ad effettuare un versamento a seguito di richieste effettuate in base alle disposizioni del presente articolo per via delle limitazioni contemplate ai paragrafi b) e c) di cui sopra, o qualora un membro sponsorizzatore non versi la somma dovuta in risposta a tale richiesta, la responsabilità del pagamento di detta somma ricadrà sugli altri membri sponsorizzatori proporzionalmente alle loro quote. La responsabilità dei membri conformemente al presente paragrafo sarà soggetta alle limitazioni enunciate ai paragrafi b) e c) di cui sopra. e) Qualsiasi versamento da parte di un membro sponsorizzatore successivo ad una richiesta conforme al presente articolo avverrà tempestivamente ed in valuta convertibile.

Art. 4 Corso delle valute e rimborsi

Le disposizioni riguardanti il corso delle valute ed i rimborsi contenute nella presente Convenzione relativamente alle sottoscrizioni di capitale troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti dei fondi versati dai membri in ragione degli investimenti sponsorizzati.

Art. 5 Riassicurazione

a) L’Agenzia potrà, in base alle condizioni previste all’articolo 1 del presente allegato, provvedere alla riassicurazione di un membro, di un’agenzia del medesimo, di un’agenzia regionale come previsto all’articolo 20 paragrafo a) della presente Convenzione o di una compagnia privata di assicurazione operante in un Paese membro. Le disposizioni di cui al presente allegato relativamente alle garanzie e di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione saranno applicate mutatis mutandis alla riassicurazione contemplata dal presente paragrafo. b) L’Agenzia potrà riassicurare gli investimenti da essa garantiti in base al presente allegato e farà fronte ai costi di tale riassicurazione attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. Il Consiglio di amministrazione stabilirà se e in qual misura l’obbligo di ripartizione delle perdite fra i membri sponsorizzatori di cui all’articolo 1 paragrafo b) del presente allegato può essere ridotto in ragione della copertura riassicurativa ottenuta.

Art. 6 Principi operativi

Fatte salve le disposizioni del presente allegato, le disposizioni relative alle operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della presente Convenzione e quelle relative alla gestione finanziaria di cui al Capitolo IV della presente Convenzione troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti delle garanzie di investimenti sponsorizzati; salvo che i) tali investimenti avranno diritto a sponsorizzazione se effettuati nei territori di un paese membro, ed in particolare da un Paese membro in via di sviluppo; da un investitore o da investitori che ne abbiano diritto in base all’articolo 1, paragrafo a) del presente Allegato; e ii) l’Agenzia non risponderà con il proprio attivo di una garanzia o polizza riassicurativa emessa in base al presente Allegato ed ogni contratto di garanzia o polizza riassicurativa concluse conformemente al presente allegato dovrà prevederlo espressamente.

Art. 7 Votazione

Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.

Allegato II

Composizione delle controversie tra un membro e l’Agenzia in base all’articolo 57

Art. 1 Applicazione dell’Allegato

Tutte le controversie che rientrano nell’ambito dell’Articolo 57 della Convenzione saranno composte in conformità con la procedura contemplata dal presente Allegato, fatti salvi i casi in cui l’Agenzia abbia concluso un accordo con un membro conformemente all’articolo 57 capoverso b) ii).

Art. 2 Negoziato

Le parti coinvolte in una controversia che rientri nell’ambito del presente Allegato dovranno tentare di comporre la stessa per via negoziale prima di ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato. I negoziati dovranno ritenersi esauriti se le parti non avranno raggiunto un’intesa entro centoventi giorni dalla data della richiesta di negoziato.

Art. 3 Conciliazione

a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potrà sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell’Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente articolo. b) L’intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovrà specificare l’oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonché, se disponibile, il nome del conciliatore concordato dalle parti stesse. In assenza di un’intesa sul conciliatore, le parti potranno congiuntamente richiedere al Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (qui di seguito definito ICSID), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina di un conciliatore. La procedura conciliativa decadrà qualora il conciliatore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione. c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilirà le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirerà alle norme conciliative adottate nell’ambito della Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati. d) Le parti coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in particolare tutte le informazioni e la documentazione che potranno essergli utili nell’adempimento delle sue funzioni, e presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni. e) Salvo diversa intesa tra le parti, il conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporrà alle stesse un rapporto in cui esporrà i risultati dei suoi sforzi, le questioni controverse esistenti tra le parti, nonché le sue proposte per una loro composizione. f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimerà per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso. h) Salvo diversa intesa tra le parti, gli oneri relativi al conciliatore saranno stabiliti in base alle tariffe applicabili alle conciliazioni dell’ICSID. Tali spese e gli altri oneri relativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sarà autorizzata a ricorrere ad arbitrato salvo il caso in cui:

  1. il conciliatore non ometta di presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo e) di cui sopra; ovvero
  2. le parti non accettino l’insieme delle proposte contenute nel rapporto entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione;
  3. le parti, previo scambio di pareri sul rapporto, non concordino sulla composizione dell’insieme delle questioni controverse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero
  4. una delle parti non ometta di esprimere il proprio parere in merito al rapporto come prescritto al paragrafo f) di cui sopra.

Art. 4 Arbitrato

a) Le procedure di arbitrato potranno essere avviate tramite una notifica inoltrata dalla parte che richiede l’arbitrato (il richiedente) alla o alle controparti implicate nella controversia (il convenuto). La notifica dovrà specificare l’oggetto della controversia, la soluzione auspicata nonché il nome dell’arbitro designato dal richiedente. Il convenuto dovrà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica notificare al richiedente il nome dell’arbitro da essa designato. Le due parti dovranno, entro trenta giorni dalla data della designazione del secondo arbitro, scegliere un terzo arbitro, il quale fungerà da Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito denominato Tribunale). b) Qualora il Tribunale non sia stato costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l’arbitro non ancora nominato o il Presidente non ancora prescelto dovranno essere nominati su istanza congiunta delle parti dal Segretario Generale dell’ICSID. In difetto di un’istanza congiunta, o qualora il Segretario Generale non abbia proceduto alla nomina entro trenta giorni dall’istanza a lui inoltrata, una delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. c) Nessuna delle parti avrà diritto a sostituire l’arbitro da essa designato una volta avviata l’udienza relativa alla controversia. Nel caso in cui un arbitro (incluso il Presidente del Tribunale) dovesse dimettersi, morire o divenire incapace, un successore sarà nominato secondo i criteri seguiti per la nomina del suo predecessore e avrà gli stessi poteri e doveri dell’arbitro al quale succede. d) Il Tribunale si riunirà una prima volta alla data e nel luogo stabiliti dal Presidente, dopo di che provvederà a fissare il luogo e le date delle riunioni successive. e) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le Parti, il Tribunale stabilirà la procedura da seguire e si ispirerà al riguardo alle norme in materia di arbitrato conformi alla Convenzione sulla Composizione delle controversie in materia di Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. f) Il Tribunale avrà competenza assoluta, fatti salvi i casi in cui, essendo stata sollevata dinnanzi al Tribunale un’obiezione per effetto della quale la controversia ricada nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, conformemente all’articolo 56, o in quella di un organo giudiziario o arbitrale designato nell’ambito di una intesa in base all’articolo 1 del presente Allegato, e il Tribunale ritenga l’obiezione fondata, l’obiezione sarà deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio o all’organo designato, a seconda dei casi, e le procedure arbitrali saranno sospese fintanto che una decisione che sarà vincolante per il Tribunale non sia stata adottata al riguardo. g) Il Tribunale, per tutte le controversie rientranti nell’ambito del presente Allegato, applicherà le disposizioni della presente Convenzione, le relative intese tra le parti coinvolte nella controversia, gli statuti ed i regolamenti dell’Agenzia, le norme di diritto internazionale applicabili, le leggi interne dello Stato interessato, come pure – ove esistano – le disposizioni applicabili del contratto di investimento. Fatto salvo quanto disposto dalla presente Convenzione, il Tribunale potrà comporre una controversia ex aequo et bono, sempre che l’Agenzia ed il membro interessato concordino in tal senso. Il Tribunale non potrà pronunciare un non liquet sulla base del silenzio o della mancanza di chiarezza della legge. h) Il Tribunale assicurerà un’equa udienza a tutte le parti. Tutte le decisioni del Tribunale saranno prese con voto maggioritario ed espliciteranno i motivi su cui si fondano. La decisione del Tribunale sarà resa per iscritto, sarà controfirmata da almeno due arbitri ed una copia della stessa sarà trasmessa ad ognuna delle parti. Il giudizio emesso sarà definitivo e vincolante per le parti e non sarà soggetto ad appello, annullamento o revisione. i) Qualora una controversia insorga tra le parti circa il significato o la portata di una decisione, ognuna delle parti, entro sessanta giorni dalla pronunzia della stessa, potrà richiedere l’interpretazione della decisione tramite una domanda scritta al Presidente del Tribunale che ha emesso la decisione. Il presidente, se possibile, sottoporrà la richiesta al Tribunale che ha emesso la decisione e provvederà a convocarlo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Ove ciò non fosse possibile, un nuovo Tribunale verrà istituito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da a) a d) di cui sopra. Il Tribunale potrà sospendere l’esecuzione della sentenza fintanto che rimarrà pendente una sua decisione sulla richiesta di interpretazione. j) Ciascun membro riconoscerà una decisione emessa in conformità con il presente Articolo come avente carattere vincolante ed esecutorio nell’ambito dei propri territori al pari di un giudizio finale reso da una corte operante in quel dato Paese membro. L’esecuzione della decisione sarà regolata dalle leggi relative all’esecuzione dei giudizi vigenti nello Stato nei cui territori tale esecuzione è richiesta e non derogherà dalle leggi vigenti relative all’immunità in materia di esecuzione. k) Salvo diversa intesa tra le parti, le spese, gli emolumenti da corrispondere ai giudici arbitrali saranno fissati in base alle tariffe applicabili agli arbitrati dell’ICSID. Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese relative alle procedure arbitrali. Le spese del Tribunale saranno equamente sostenute dalle parti, salvo diversa decisione del Tribunale. Per qualsiasi questione concernente la ripartizione delle spese del Tribunale o la procedura di pagamento di tali spese deciderà il Tribunale.

Art. 5 Notifica

La trasmissione di qualsiasi notifica o procedura relativa a procedimenti contemplati dal presente Allegato avverrà per iscritto. Verrà inoltrata dall’Agenzia all’autorità designata del Paese membro interessato conformemente all’Articolo 38 della presente Convenzione e da quel membro alla sede centrale dell’Agenzia.

Tabella A

Membri e sottoscrizioni

Categoria I

Paese

Numero di azioni

Sottoscrizione (milioni di DSP)

Australia

1 713

17,13

Austria

775

7,75

Belgio

2 030

20,30

Canada

2 363

29,65

Danimarca

718

7,18

Finlandia

600

6,00

Francia

4 860

48,60

Germania, Repubblica federale

5 071

50,71

Giappone

5 095

50,95

Irlanda

369

3,69

Islanda

90

0,90

Italia

2 820

28,20

Lussemburgo

116

1,16

Norvegia

699

6,99

Nuova Zelanda

513

5,13

Olanda

2 169

21,69

Sudafrica

943

9,43

Svezia

1 049

10,49

Svizzera

1 500

15,00

Regno Unito

4 860

48,60

Stati Uniti d’America

20 519

205,19

59 473

594,73

Categoria II5

Paese

Numero di azioni

Sottoscrizione (milioni di DSP)

Afganistan

118

1,18

Algeria

649

6,49

Antigua e Barbuda

50

0,50

Arabia Saudita

3 137

31,37

Argentina

1 254

12,54

Bahamas

100

1,00

Bahrein

77

0,77

Bangladesh

340

3,40

Barbados

68

0,68

Belize

50

0,50

Benin

61

0,61

Bhutan

50

0,50

Bolivia

125

1,25

Botswana

50

0,50

Brasile

1 479

14,79

Burkina Faso

61

0,61

Burundi

74

0,74

Cambogia

93

0,93

Camerun

107

1,07

Capo Verde

50

0,50

Ciad

60

0,60

Cile

485

4,85

Cina

3 138

31,38

Cipro

104

1,04

Colombia

437

4,37

Comores

50

0,50

Congo, Rep. Popolare

65

0,65

Corea (Sud)

449

4,49

Costa d’Avorio

176

1,76

Costa Rica

117

1,17

Dominica

50

0,50

Ecuador

182

1,82

Egitto, Rep. Araba

459

4,59

El Salvador

122

1,22

Emirati Arabi Uniti

372

3,72

Etiopia

70

0,70

Fiji

71

0,71

Filippine

484

4,84

Gabon

96

0,96

Gambia

50

0,50

Ghana

245

2,45

Giamaica

181

1,81

Gibuti

50

0,50

Giordania

97

0,97

Grecia

280

2,80

Grenada

50

0,50

Guatemala

140

1,40

Guinea

91

0,91

Guinea Bissau

50

0,50

Guinea Equatoriale

50

0,50

Guyana

84

0,84

Haiti

75

0,75

Honduras

101

1,01

India

3 048

30,48

Indonesia

1 049

10,49

Iran, Rep. Islamica

1 659

16,59

Iraq

350

3,50

Isole Solomon

50

0,50

Israele

474

4,74

Jugoslavia

635

6,35

Kenia

172

1,72

Kuwait

930

9,30

Lesotho

50

0,50

Libano

142

1,42

Liberia

84

0,84

Libia, Jamahiriya Araba

549

5,49

Madagascar

100

1,00

Malawi

77

0,77

Maldive

50

0,50

Malesia

579

5,79

Mali

81

0,81

Malta

75

0,75

Marocco

348

3,48

Mauritania

63

0,63

Mauritius

87

0,87

Messico

1 192

11,92

Mozambico

97

0,97

Myanmar

178

1,78

Nepal

69

0,69

Nicaragua

102

1,02

Niger

62

0,62

Nigeria

844

8,44

Oman

94

0,94

Pakistan

650

6,50

Panama

131

1,31

Papua Nuova Guinea

96

0,96

Paraguay

80

0,80

Peru

373

3,73

Portogallo

382

3,82

Qatar

137

1,37

Repubblica Araba dello Yemen

67

0,67

Repubblica Araba di Siria

168

1,68

Repubblica Centro-africana

60

0,60

Repubblica Dem. del Laos

60

0,60

Repubblica Dem. popolare dello Yemen

115

1,15

Repubblica Dominicana

147

1,47

Romania

555

5,55

Rwanda

75

0,75

S. Christopher e Nevis

50

0,50

S. Lucia

50

0,50

S. Vincenzo e Grenadine

50

0,50

Samoa Occid.

50

0,50

Sao Tome e Principe

50

0,50

Senegal

145

1,45

Seychelles

50

0,50

Sierra Leone

75

0,75

Singapore

154

1,54

Somalia

78

0,78

Spagna

1 285

12,85

Sri Lanka

271

2,71

Sudan

206

2,06

Suriname

82

0,82

Swaziland

58

0,58

Tailandia

421

4,21

Tanzania

141

1,41

Togo

77

0,77

Trinidad e Tobago

203

2,03

Tunisia

156

1,56

Turchia

462

4,62

Uganda

132

1,32

Ungheria

564

5,64

Uruguay

202

2,02

Vanuatu

50

0,50

Venezuela

1 427

14,27

Vietnam

220

2,20

Zaire

338

3,38

Zambia

318

3,18

Zimbabwe

236

2,36

40 527

405,27

Total

100 000

1000,00

Tabella B

Elezione degli amministratori

1. I candidati alla carica di Amministratore saranno nominati dai Governatori, purché ciascun Governatore nomini una sola persona.

2. L’elezione degli Amministratori avverrà per votazione dei Governatori.

3. Nel votare gli Amministratori, ogni Governatore convoglierà su di un candidato tutti i voti che il membro che rappresenta ha diritto ad esprimere in base all’articolo 40 paragrafo a).

4. Un quarto dell’insieme dei Direttori sarà eletto separatamente, uno per ciascuno dei Governatori che rappresentano membri detentori del maggior numero di azioni. Qualora il numero complessivo dei Direttori non sia divisibile per quattro, il numero dei Direttori così eletto sarà pari ad un quarto del successivo numero a scalare divisibile per quattro.

5. I restanti Amministratori saranno eletti dagli altri Amministratori conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6–11 della presente Tabella.

6. Qualora il numero dei candidati designati sia pari al numero dei restanti Amministratori da eleggere, tutti i candidati saranno eletti nel corso della prima votazione; salvo che quel o quei candidati che avranno totalizzato meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio per tale elezione non saranno eletti, se un candidato avrà ottenuto più della percentuale massima dei voti complessivi fissata dal Consiglio.

7. Qualora il numero dei candidati destinati superi il numero dei restanti Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno eletti, fatta eccezione per quel candidato che avrà ricevuto meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio.

8. Qualora tutti i restanti Amministratori non siano eletti in prima votazione, si procederà ad una seconda votazione. Il candidato o i candidati non eletti nel corso della prima votazione saranno nuovamente eleggibili.

9. Nel corso della seconda votazione, il voto sarà ristretto a i) quei Governatori che abbiano votato nel corso della prima votazione per un candidato non eletto e ii) a quei Governatori che abbiano votato durante la prima votazione per un candidato eletto che abbia totalizzato la percentuale massima di voti complessivi stabilita dal Consiglio prima i loro voti fossero presi in considerazione.

10. Nel determinare quando un candidato eletto ha ottenuto più della percentuale massima dei voti, si conteggeranno innanzitutto i voti del Governatore che avrà espresso a favore di quel candidato il maggior numero di voti, quindi i voti del Governatore che avrà espresso il maggior numero di voti successivo, e così via fino al raggiungimento di tale percentuale.

11. Qualora non tutti i restanti Amministratori siano stati eletti dopo la seconda votazione, si terranno ulteriori votazioni in base agli stessi criteri, fino a che tutti i restanti non saranno eletti; purché, qualora rimanga da eleggere un solo Amministratore questi possa essere eletto a maggioranza semplice dei voti rimasti, e ritenersi eletto dal totale di tali voti.

0.975.1

Campo d’applicazione l’11 luglio 20246

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Afghanistan

16 giugno

2003

16 giugno

2003

Albania

15 ottobre

1991

15 ottobre

1991

Algeria

22 febbraio

1996

4 giugno

1996

Angola

19 settembre

1989

19 settembre

1989

Antigua e Barbuda

26 settembre

2005

26 settembre

2005

Arabia Saudita

6 agosto

1986

12 aprile

1988

Argentina

29 novembre

1990

11 febbraio

1992

Armenia

16 settembre

1992

5 dicembre

1995

Australia

10 febbraio

1999

10 febbraio

1999

Austria

17 settembre

1997

16 dicembre

1997

Azerbaigian

22 settembre

1992

23 settembre

1992

Bahamas

2 giugno

1993

4 ottobre

1994

Bahrein

12 novembre

1986

12 aprile

1988

Bangladesh

13 marzo

1987

12 aprile

1988

Barbados

23 maggio

1986

12 aprile

1988

Belarus

17 settembre

1992

3 dicembre

1992

Belgio

30 giugno

1992

18 settembre

1992

Belize

25 giugno

1992

29 giugno

1992

Benin

28 luglio

1994

26 settembre

1994

Bhutan

21 ottobre

2014

21 ottobre

2014

Bolivia

26 settembre

1991

3 ottobre

1991

Bosnia ed Erzegovina

6 settembre

1991

19 marzo

1993

Botswana

26 settembre

1989

15 maggio

1990

Brasile

23 settembre

1992

7 gennaio

1993

Bulgaria

27 luglio

1992

23 settembre

1992

Burkina Faso

2 novembre

1988

2 novembre

1988

Burundi

18 marzo

1996

10 marzo

1998

Cambogia

1° dicembre

1999

1° dicembre

1999

Camerun

7 ottobre

1988

7 ottobre

1988

Canada

29 ottobre

1987

12 aprile

1988

Capo Verde

20 aprile

1993

10 maggio

1993

Ceca Repubblica

20 settembre

1990

1° gennaio

1993

Ciad

11 giugno

2002

11 giugno

2002

Cile

29 marzo

1988

12 aprile

1988

Cina

30 aprile

1988

30 aprile

1988

Hong Kong

4 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

11 marzo

1987

12 aprile

1988

Colombia

8 settembre

1995

30 novembre

1995

Comore

25 febbraio

2013

25 febbraio

2013

Congo (Brazzaville)

5 luglio

1990

16 ottobre

1991

Congo (Kinshasa)

7 febbraio

1989

7 febbraio

1989

Corea (Sud)

24 novembre

1987

12 aprile

1988

Costa Rica

19 marzo

1993

8 febbraio

1994

Côte d’Ivoire

7 giugno

1988

7 giugno

1988

Croazia

6 settembre

1991

19 marzo

1993

Danimarca

18 agosto

1987

12 aprile

1988

Dominica

2 agosto

1991

7 ottobre

1991

Dominicana, Repubblica

19 novembre

1996

7 marzo

1997

Ecuador

15 gennaio

1986

12 aprile

1988

Egitto

21 settembre

1987

12 aprile

1988

El Salvador

17 giugno

1991

20 dicembre

1991

Emirati Arabi Uniti

20 ottobre

1993

20 ottobre

1993

Eritrea

11 ottobre

1995

10 settembre

1996

Estonia

24 settembre

1992

24 settembre

1992

Eswatini

3 aprile

1990

18 aprile

1990

Etiopia

21 febbraio

1991

13 agosto

1991

Figi

24 maggio

1990

24 settembre

1990

Filippine

22 novembre

1993

8 febbraio

1994

Finlandia

28 dicembre

1988

28 dicembre

1988

Francia

28 dicembre

1989

28 dicembre

1989

Gabon

26 marzo

2003

26 marzo

2003

Gambia

15 ottobre

1991

11 settembre

1992

Georgia

20 novembre

1992

29 dicembre

1992

Germania

6 ottobre

1987

12 aprile

1988

Ghana

29 aprile

1988

29 aprile

1988

Giamaica

15 dicembre

1987

12 aprile

1988

Giappone

5 giugno

1987

12 aprile

1988

Gibuti

12 gennaio

2007

12 gennaio

2007

Giordania

16 dicembre

1986

12 aprile

1988

Grecia

24 maggio

1989

30 agosto

1993

Grenada

28 gennaio

1988

12 aprile

1988

Guatemala

10 luglio

1996

11 luglio

1996

Guinea

19 novembre

1993

5 ottobre

1995

Guinea equatoriale

17 giugno

1992

27 ottobre

1994

Guinea-Bissau

12 luglio

2006

12 luglio

2006

Guyana

18 gennaio

1989

18 gennaio

1989

Haiti

11 dicembre

1996

11 dicembre

1996

Honduras

30 giugno

1992

30 giugno

1992

India

20 settembre

1993

6 gennaio

1994

Indonesia

26 settembre

1986

12 aprile

1988

Iran

15 dicembre

2003

15 dicembre

2003

Iraq

6 ottobre

2008

6 ottobre

2008

Irlanda

5 luglio

1989

27 ottobre

1989

Islanda

24 luglio

1998

25 settembre

1998

Israele

21 maggio

1992

21 maggio

1992

Italia

29 aprile

1988

29 aprile

1988

Kazakistan

18 settembre

1992

12 agosto

1993

Kenya

28 novembre

1988

28 novembre

1988

Kirghizistan

28 settembre

1992

21 settembre

1993

Kosovo

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Kuwait

6 luglio

1987

12 aprile

1988

Laos

5 aprile

2000

5 aprile

2000

Lesotho

30 gennaio

1987

12 aprile

1988

Lettonia

29 settembre

1993

21 agosto

1998

Libano

7 giugno

1994

19 ottobre

1994

Liberia

12 aprile

2007

12 aprile

2007

Libia

19 febbraio

1992

5 aprile

1993

Lituania

22 settembre

1992

8 giugno

1993

Lussemburgo

4 giugno

1991

29 agosto

1991

Macedonia del Nord

6 settembre

1991

19 marzo

1993

Madagascar

8 giugno

1988

8 giugno

1988

Malawi

14 maggio

1987

12 aprile

1988

Malaysia

2 agosto

1991

6 dicembre

1991

Maldive

19 maggio

2005

19 maggio

2005

Mali

5 ottobre

1990

22 ottobre

1992

Malta

13 febbraio

1990

12 settembre

1990

Marocco

16 settembre

1992

17 settembre

1992

Mauritania

8 ottobre

1991

8 settembre

1992

Maurizio

19 ottobre

1990

28 dicembre

1990

Messico

1° luglio

2009

1° luglio

2009

Micronesia

11 agosto

1993

11 agosto

1993

Moldova

22 settembre

1992

9 giugno

1993

Mongolia

6 gennaio

1992

21 gennaio

1999

Montenegro

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Mozambico

30 novembre

1993

23 novembre

1994

Myanmar

16 dicembre

2013

16 dicembre

2013

Namibia

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Nepal

23 settembre

1993

9 febbraio

1994

Nicaragua

13 aprile

1992

12 giugno

1992

Niger

10 maggio

2012

10 maggio

2012

Nigeria

8 marzo

1988

12 aprile

1988

Norvegia

3 luglio

1989

9 agosto

1989

Nuova Zelanda

22 aprile

2008

22 aprile

2008

Oman

24 gennaio

1989

24 gennaio

1989

Paesi Bassi

9 ottobre

1987

12 aprile

1988

Aruba

9 ottobre

1987

12 aprile

1988

Curaçao

9 ottobre

1987

12 aprile

1988

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

9 ottobre

1987

12 aprile

1988

Sint Maarten

9 ottobre

1987

12 aprile

1988

Pakistan

1° dicembre

1986

12 aprile

1988

Palau

16 dicembre

1997

16 dicembre

1997

Panama

21 febbraio

1997

21 febbraio

1997

Papua Nuova Guinea

29 ottobre

1990

21 ottobre

1991

Paraguay

26 maggio

1992

30 giugno

1992

Perù

5 giugno

1991

2 dicembre

1991

Polonia

28 dicembre

1989

29 giugno

1990

Portogallo

6 giugno

1988

6 giugno

1988

Qatar

27 giugno

1996

22 ottobre

1996

Regno Unito

12 aprile

1988

12 aprile

1988

Rep. Centrafricana

8 settembre

2000

8 settembre

2000

Romania

22 giugno

1992

10 settembre

1992

Ruanda

27 ottobre

1989

27 settembre

2002

Russia

29 dicembre

1992

29 dicembre

1992

Saint Kitts e Nevis

16 settembre

1999

21 settembre

1999

Saint Lucia

25 luglio

1988

25 luglio

1988

Saint Vincent e Grenadine

8 giugno

1990

10 settembre

1990

Salomone, Isole

27 ottobre

2005

27 ottobre

2005

Samoa

17 marzo

1987

12 aprile

1988

São Tomé e Príncipe

20 dicembre

2012

20 dicembre

2012

Seicelle

20 agosto

1992

15 settembre

1992

Senegal

10 marzo

1987

12 aprile

1988

Serbia

6 settembre

1991

19 marzo

1993

Sierra Leone

7 maggio

1996

20 giugno

1996

Singapore

20 giugno

1997

24 febbraio

1998

Siria

14 maggio

2002

14 maggio

2002

Slovacchia

20 settembre

1990

1° gennaio

1993

Slovenia

6 settembre

1991

19 marzo

1993

Somalia

24 marzo

2020

24 marzo

2020

Spagna

29 aprile

1988

29 aprile

1988

Sri Lanka

27 maggio

1988

27 maggio

1988

Stati Uniti

12 aprile

1988

12 aprile

1988

Sudafrica

2 marzo

1994

10 marzo

1994

Sudan

21 agosto

1991

7 novembre

1991

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 aprile

2012

Suriname

2 luglio

2003

2 luglio

2003

Svezia

31 dicembre

1987

12 aprile

1988

Svizzera

8 febbraio

1988

12 aprile

1988

Tagikistan

26 luglio

1993

9 dicembre

2002

Tanzania

24 gennaio

1991

19 giugno

1992

Thailandia

20 ottobre

2000

20 ottobre

2000

Timor–Leste

23 luglio

2002

23 luglio

2002

Togo

15 aprile

1988

15 aprile

1988

Trinidad e Tobago

10 settembre

1991

2 luglio

1992

Tunisia

7 giugno

1988

7 giugno

1988

Turchia

3 giugno

1988

3 giugno

1988

Turkmenistan

26 settembre

1992

1° ottobre

1993

Ucraina

27 settembre

1993

19 luglio

1994

Uganda

18 maggio

1992

10 giugno

1992

Ungheria

21 aprile

1988

21 aprile

1988

Uruguay

9 dicembre

1992

1° marzo

1993

Uzbekistan

24 settembre

1992

4 novembre

1993

Vanuatu

27 luglio

1988

27 luglio

1988

Venezuela

30 novembre

1993

9 maggio

1994

Vietnam

4 aprile

1994

5 ottobre

1994

Yemen

10 gennaio

1990

12 marzo

1996

Zambia

6 giugno

1988

6 giugno

1988

Zimbabwe

2 aprile

1992

10 aprile

1992