Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:
- una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure
- la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.
Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48 b capoverso 2 LPM.
Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere.
Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera.
Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’articolo 36 ODerr. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:
- l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica della derrata alimentare;
- non è ammesso l’uso della croce svizzera;
- l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme.
Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.