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412.101.221.15

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Disegnatrice AFC / Disegnatore AFC

del 16 febbraio 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

64013

Disegnatrice AFC / Disegnatore AFC

Zeichnerin EFZ / Zeichner EFZ

Dessinatrice CFC / Dessinateur CFC

64014

64015

64016

64017

64018

Architettura

Ingegneria civile

Architettura d’interni

Architettura del paesaggio

Pianificazione del territorio

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

I disegnatori con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. sono collaboratori delle imprese di architettura, ingegneria civile, architettura d’interni, architettura del paesaggio e pianificazione del territorio;
  2. elaborano basi progettuali, modelli e piani per diversi progetti edili e di pianificazione del territorio. Con l’ausilio di programmi informatici, si occupano principalmente di elaborare modelli digitali e di disegnare piani in scala. Sono abili nell’esecuzione di schizzi tecnici e disegni a mano libera;
  3. assistono i responsabili del progetto per le questioni organizzative e tecniche e si occupano di compiti amministrativi come il disbrigo della corrispondenza, lo svolgimento di accertamenti e ricerche nonché la richiesta di offerte.

La professione di disegnatore AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

  1. Architettura;
  2. Ingegneria civile;
  3. Architettura d’interni;
  4. Architettura del paesaggio;
  5. Pianificazione del territorio.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni:1.gestire la piattaforma di disegno per i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,2.elaborare o acquisire le basi di lavoro per i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,3.fare un’analisi approssimativa dell’oggetto della costruzione, del luogo di costruzione o della situazione,4.fare un primo bilancio o effettuare un rilievo sul luogo e riprodurli in schizzi quotati,5.sviluppare schizzi di possibili soluzioni e varianti per i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,6.modificare progetti botanici, di materializzazione e cromatici secondo le indicazioni ricevute,7.rilevare, calcolare e analizzare dati, dimensioni e quantità per progetti di pianificazione del territorio;
  2. realizzazione di modelli digitali e di piani:1.realizzare piani o modelli per progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,2.implementare le prescrizioni legali e altre prescrizioni normative per i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio in piani e modelli,3.elaborare piani o modelli sulla base di dati di sistemi di informazione geografica,4.aggiornare modelli, piani e documentazione con la partecipazione dei progettisti;
  3. realizzazione di visualizzazioni e plastici:1.rappresentare tridimensionalmente i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,2.implementare piani tecnici per i progetti di costruzione o di pianificazione del territorio secondo indicazioni specifiche,3.costruire un semplice modello dei progetti di costruzione o di pianificazione del territorio;
  4. assistenza ai responsabili del progetto:1.redigere e archiviare la documentazione durante l’intero processo di pianificazione dei progetti di costruzione o di pianificazione del territorio,2.contribuire alla preparazione di colloqui, eventi e riunioni di lavoro per dei progetti di costruzione o di pianificazione del territorio e redigere i verbali,3.modificare a livello amministrativo scadenzari, programmi di costruzione e stima dei costi,4.redigere la documentazione relativa ai bandi di appalto per i progetti di costruzione e confrontare le offerte,5.compilare la lista dei materiali per la costruzione e determinarne le quantità,6.condurre controlli dei lavori sul cantiere.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a, c e d le competenze operative sono obbligatorie come segue:

  1. per tutti gli indirizzi professionali: competenze operative a1–a6, c1, c2 e d1–d3;
  2. per gli indirizzi professionali Architettura, Architettura d’interni, Architettura del paesaggio e Pianificazione del territorio: competenza operativa c3;
  3. per gli indirizzi professionali Architettura, Ingegneria civile, Architettura d’interni e Architettura del paesaggio: competenze operative d4–d6;
  4. per l’indirizzo professionale Pianificazione del territorio: competenza operativa a7.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Le persone in formazione dell’indirizzo professionale Architettura del paesaggio svolgono, nel quarto o nel quinto semestre, un periodo di pratica in cantiere di minimo tre e massimo cinque mesi. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell’apprendimento. La persona responsabile del periodo di pratica nell’azienda redige un rapporto sul suo svolgimento.

Le persone in formazione dell’indirizzo professionale Architettura, Ingegneria civile e Architettura d’interni svolgono, nel quarto o nel quinto semestre, un periodo di pratica in cantiere di due settimane. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell’apprendimento. La persona responsabile del periodo di pratica nell’azienda redige un rapporto sul suo svolgimento.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende per gli indirizzi professionali Architettura d’interni e Pianificazione del territorio 1800 lezioni e per gli indirizzi professionali Architettura, Ingegneria civile e Architettura del paesaggio 1760 lezioni. Dette lezioni sono suddivise per i vari indirizzi professionali secondo le tabelle seguenti: Indirizzo professionale Architettura d’interni Indirizzo professionale Pianificazione del territorio Indirizzi professionali Architettura, Ingegneria civile e Architettura del paesaggio

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

400

160

160

120

840

  1. Realizzazione di modelli digitali e di piani
    Realizzazione di visualizzazioni e plastici
    Assistenza ai responsabili del progetto

120

40

40

80

280

Totale conoscenze professionali

520

200

200

200

1120

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

80

40

40

40

200

Totale delle lezioni

720

360

360

360

1800

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

330

120

140

120

710

  1. Realizzazione di modelli digitali e di piani
    Realizzazione di visualizzazioni e plastici
    Assistenza ai responsabili del progetto

190

80

60

80

410

Totale conoscenze professionali

520

200

200

200

1120

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

80

40

40

40

200

Totale delle lezioni

720

360

360

360

1800

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

280

300

160

160

900

  1. Realizzazione di modelli digitali e di piani
    Realizzazione di visualizzazioni e plastici
    Assistenza ai responsabili del progetto

80

60

40

40

220

Totale conoscenze professionali

360

360

200

200

1120

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

40

40

40

40

160

Totale delle lezioni

520

520

360

360

1760

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 15–20 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 5–6 corsi come segue:

Indirizzi professionali

Architettura

Ingegneria civile

Architettura d’interni

Architettura del paesaggio

Pianificazione del territorio

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

1

1

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

X

X

X

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

X

X

X

X

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

X

X

X

Numero giornate

3

4

3

5

5

2

2

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

X

X

X

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

X

X

X

X

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

X

X

X

Assistenza ai responsabili del progetto

X

X

Numero giornate

3

4

4

2

2

2

3

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

X

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

X

X

X

Assistenza ai responsabili del progetto

X

X

Numero giornate

4

4

4

4

3

3

4

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

X

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

X

X

X

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

X

X

X

Assistenza ai responsabili del progetto

X

Numero giornate

3

4

5

5

3

5

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

X

X

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

X

X

X

X

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

X

X

X

X

Assistenza ai responsabili del progetto

X

Numero giornate

4

4

4

2

1

4

6

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

X

Realizzazione di modelli digitali e di piani

X

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

X

Assistenza ai responsabili del progetto

X

Numero giornate

3

Totale (giornate)

20

20

15

18

16

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di disegnatore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del disegnatore AFC e almeno cinque anni di esperienza nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del disegnatore AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. lavoro pratico, sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI) o di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata sotto indicata:

Indirizzo

Tipo di esame

Durata/Ore

Architettura d’interni

LPI

40–100

Architettura

LPP

16

Ingegneria civile

LPP

20

Architettura del paesaggio

LPP

20

Pianificazione del territorio

LPP

20

  1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento, dei corsi interaziendali e della letteratura specializzata,
  4. di norma, il LPI comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione e risultato del lavoro

40 %

2

Documentazione

10 %

3

Presentazione

20 %

4

Colloquio professionale

30 %

  1. la presentazione e il colloquio professionale durano 30 minuti ciascuno.
  2. il LPP comprende i seguenti campi di competenze operative e un colloquio professionale di 30 minuti con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

35 %

2

Realizzazione di modelli digitali e di piani

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

Assistenza ai responsabili del progetto

40 %

3

Colloquio professionale

25 %

  1. conoscenze professionali, della durata di quattro ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative nonché i tipi di esame sottoelencati con le durate e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

scritto

1

Elaborazione di principi di base e di possibili soluzioni

180 min.

75 %

2

Realizzazione di modelli digitali e di piani

Realizzazione di visualizzazioni e plastici

Assistenza ai responsabili del progetto

60 min.

25 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.11

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 15 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 15 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 15 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Art. 19 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 20

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità riporta l’indirizzo professionale.

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «disegnatrice AFC» / «disegnatore AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali;
  3. l’indirizzo professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 21 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei disegnatori AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei disegnatori AFC (Commissione) è composta da:

  1. da nove a tredici rappresentanti di Plavenir;
  2. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  3. sono rappresentati tutti gli indirizzi professionali.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 22 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali Plavenir.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 28 settembre 2009 12 sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 24 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione disegnatore AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per disegnatore AFC entro il 31 dicembre 2029 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–20) si applicano dal 1° gennaio 2028.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.