È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per navi iscritte nel registro svizzero.
È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di navi della Repubblica popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare democratica di Corea.
I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agiscono in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizzazioni.
D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 3.
È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l’autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea, noleggiare una simile nave oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi.
È vietata qualsiasi attività di trasbordo da una nave a un’altra con navi che battono la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea di beni provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea o ad essa destinati nonché fornire qualsiasi forma di assistenza a tali attività trasbordo.
è vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi appartenenti alla Repubblica popolare democratica di Corea o da essa controllate o gestite.
È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi se c’è motivo di ritenere che:
- a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito viola la presente ordinanza; o
- con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.
D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 6 e 6bis se le attività delle navi servono esclusivamente:
- a soddisfare il fabbisogno vitale e non sono esercitate da persone e imprese della Repubblica popolare democratica di Corea per conseguire entrate; o
- a scopi umanitari.
Il Consiglio federale può decidere la cancellazione delle navi iscritte nel registro svizzero se c’è motivo di ritenere che:
- a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito viola la presente ordinanza; o
- con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.
È vietato:
- fornire servizi di classificazione per le navi di cui al capoverso 8; oppure
- iscrivere nel registro svizzero navi che sono state cancellate dal registro di un altro Paese perché c’è motivo di ritenere che:1.a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito violano la presente ordinanza; o2.con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.
Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 9.