AS 2021 330
Ordinanza sulle linee elettriche
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)
Modifica del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:
Art. 11b cpv. 1 1 La decisione se eseguire un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz come cavo interrato o come linea aerea è determinata in particolare secondo l’articolo 15c della legge sugli impianti elettrici e le disposizioni del presente capitolo.
Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, se nell’ambito della proce- dura d’approvazione dei piani l’esercente dimostra che un terzo si assume l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi.
1 RS 734.31
2021-1904 RU 2021 330
Linee elettriche. O RU 2021 330
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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