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RU 1999 1157

Ordinanza
concernente l’assicurazione della qualità e il controllo
di qualità nell’economia lattiera
(Ordinanza sulla qualità del latte, OQL)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10, 11 capoversi1 e 2, 44, 168 e 177 della legge sull’agricoltura1,
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte commerciale e dei latticini.

Art. 2 Principio

Solo le aziende (compresi i caseifici, le latterie, ecc.) che dispongono dell’assicurazione della qualità conformemente agli articoli3 e 4 possono:

  1. produrre latte commerciale;

  2. ritirare, depositare, lavorare, trasformare latte commerciale o venderlo a rivenditori;

  3. lavorare, trasformare, imballare latticini o venderli a rivenditori.

Capitolo 2 Assicurazione della qualità

Sezione 1 In generale

Art. 3 Esigenze generali

L’assicurazione della qualità deve soddisfare in particolare le seguenti esigenze:

  1. in ogni azienda, un servizio o una persona è responsabile dell’assicurazione della qualità;

  2. in ogni azienda sono definiti o sorvegliati i punti critici;

  3. i risultati della sorveglianza e i provvedimenti basati sulla stessa sono registrati per scritto;

  4. il personale dispone di un livello di formazione che soddisfa le esigenze di una produzione igienica. Il livello di formazione richiesto deve essere certificato.

RS 916.351

Art. 4 Prescrizioni tecniche

Il Dipartimento federale dell’economia emana prescrizioni di natura tecnica relative all’assicurazione della qualità. In esse tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per mantenere la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.

Le prescrizioni contengono le esigenze dell’assicurazione della qualità nei settori della produzione lattiera, della trasformazione del latte nelle aziende industriali e artigianali nonché della stagionatura e del preimballaggio del formaggio.

Tengono conto delle particolarità:

  1. delle aziende d’estivazione che producono latte e commercializzano il latte stesso o i relativi prodotti;

  2. delle aziende di cui all’articolo 5 capoverso1 lettera b.

Sezione 2 Ammissione dell’azienda

Art. 5

Necessitano di un’ammissione da parte dell’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale):

  1. le aziende di cui all’articolo2 lettere b e c;

  2. i produttori che nella propria azienda producono latticini che non servono all’autoapprovvigionamento.

Nei casi dubbi decide l’Ufficio federale.

L’Ufficio federale accorda l’ammissione se l’azienda soddisfa le esigenze relative all’assicurazione della qualità. Il servizio di ispezione di cui all’articolo 9 svolge l’esame d’ammissione.

All’atto dell’ammissione ogni azienda riceve un numero di ammissione che deve essere apposto sui prodotti o allegato come certificato.

L’Ufficio federale può assegnare un numero di ammissione anche alle aziende che trasformano latte di capra o di pecora o che lavorano, trasformano e vendono a rivenditori i relativi prodotti, sempre che le esigenze dell’assicurazione della qualità siano adempiute e tali aziende abbiano l’intenzione di esportare il latte di detti animali o i relativi prodotti.

Sezione 3 Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

Art. 6 Organizzazione

Insieme alle organizzazioni di economia lattiera, i Cantoni gestiscono servizi di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (SICL).

I SICL hanno i seguenti compiti:

  1. ispezione dell’assicurazione della qualità;

  2. controllo di qualità del latte commerciale;

  1. decisione di provvedimenti giusta gli articoli 30 e 31;

  2. esecuzione di analisi e di consulenze su richiesta.

I SICL collaborano tra di loro nello svolgimento di determinati compiti.

Art. 7 Commissione di vigilanza

Per ogni SICL, i Cantoni istituiscono una commissione di vigilanza composta di rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni d’economia lattiera.

La commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione dei SICL dal profilo del personale, tecnico e organizzativo, come pure delle questioni finanziarie.

Le commissioni di vigilanza sono dirette da un rappresentante cantonale.

Art. 8 Centrale federale

I SICL sottostanno alla vigilanza tecnica della Centrale federale per i SICL (Centrale) della Stazione federale di ricerche lattiere.

La Centrale può impartire istruzioni per l’esecuzione dei compiti.

Può partecipare alle riunioni delle commissioni di vigilanza.

Sezione 4 Ispezione, analisi e consulenza

Art. 9 Ispezione

I servizi di ispezione dei SICL verificano l’osservanza delle prescrizioni sull’assicurazione della qualità da parte delle aziende (ispezione, art. 6 cpv.2 lett. a). Qualora fossero richieste conoscenze tecniche particolari, possono incaricarne esperti.

I servizi di ispezione devono essere accreditati dal Servizio svizzero di accreditamento.

La Centrale coordina il sistema di assicurazione della qualità dei servizi di ispezione e, in caso di dubbio, decide quale servizio di ispezione è competente.

I Cantoni disciplinano la collaborazione tra i servizi di ispezione dei SICL e le autorità di controllo delle derrate alimentari nonché gli uffici di veterinaria, in particolare la reciproca informazione in caso vengano decisi provvedimenti d’igiene delle derrate alimentari.

Le analisi veterinarie necessarie nell’ambito dell’assicurazione della qualità nelle aziende produttrici di latte sono effettuate dai veterinari di controllo conformemente all’articolo 304 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie. L’Ufficio federale emana le istruzioni tecniche sul loro impiego.

Art. 10 Analisi

I servizi che analizzano il latte commerciale o i latticini dal profilo dell’assicurazione della qualità conformemente alla presente ordinanza (art. 6 cpv.2 lett. d) devono essere riconosciuti dall’Ufficio federale. Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce le condizioni per il riconoscimento. Il laboratorio nazionale di riferimento propone il riconoscimento.

Le aziende che fanno analizzare il latte commerciale o i latticini dal profilo dell’assicurazione della qualità, annunciano i servizi d’analisi al SICL, all’attenzione dell’Ufficio federale.

I servizi d’analisi dei SICL svolgono analisi per l’assicurazione della qualità e per la consulenza.

Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento

Nella Stazione federale di ricerche lattiere, la Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento per l’analisi del latte commerciale e dei latticini.

Il laboratorio nazionale di riferimento assume i seguenti compiti nei confronti dei servizi d’analisi riconosciuti:

  1. unifica i metodi d’analisi;

  2. assicura la qualità delle analisi mediante test comparativi;

  3. si occupa del coordinamento tra questi servizi e il laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

Può emanare istruzioni per i servizi d’analisi riconosciuti.

Art. 12 Analisi dei residui

Se è necessario per assicurare l’esportazione di latte e latticini, l’Ufficio federale svolge programmi d’analisi dei residui.

Art. 13 Consulenza

I servizi di consulenza dei SICL forniscono consulenze su richiesta ai produttori, alle aziende di trasformazione del latte e alle aziende di stagionatura del formaggio. Partecipano al perfezionamento tecnico dei produttori e delle aziende di trasformazione del latte.

I servizi di consulenza devono essere gestiti indipendentemente dai servizi di ispezione. Nelle aziende d’estivazione consulenza e ispezione possono essere riunite.

Le stazioni di ricerca forniscono l’assistenza tecnica.

Capitolo 3 Controllo di qualità del latte commerciale

Sezione 1 In generale

Art. 14 Principio

Il latte commercializzato o preparato a tal fine dai produttori, sottostà al controllo di qualità conformemente alla presente ordinanza.

Art. 15 Deroghe

Può essere esonerato dal controllo di qualità il latte la cui valutazione comporterebbe dispendi sproporzionati (prelievo e trasporto dei campioni).

Dopo aver sentito i valorizzatori del latte, i SICL cantonali o regionali designano, d’intesa con la Centrale, i produttori esonerati dal controllo di qualità.

Art. 16 Rapporto con altri atti normativi

Le disposizioni della presente ordinanza relative al controllo di qualità non si applicano all’analisi del latte e dei latticini conformemente all’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari.

Sono inoltre fatte salve le istruzioni degli uffici cantonali di veterinaria.

Art. 17 Responsabilità dell’esecuzione del controllo di qualità

I SICL sono responsabili dell’esecuzione del controllo di qualità. Possono effettuarlo direttamente o incaricarne un altro servizio.

I servizi d’analisi devono disporre di un sistema di gestione della qualità coordinato dalla Centrale e essere accreditati dal servizio svizzero di accreditamento.

La Centrale è responsabile della vigilanza tecnica sui servizi d’analisi.

Sezione 2 Esigenze di base in materia di qualità del latte

Art. 18

Il latte commerciale deve soddisfare le seguenti esigenze, tenuto conto, salvo nel caso del punto di congelamento, della dispersione dovuta al metodo impiegato: Criterio Metodo Esigenza

  1. Carico di germi conteggio ottico mediante fluob. Numero di cellule conteggio ottico mediante fluoc. Sostanze inibitrici test microbiologico di inibizione non accertabile

  2. Punto di congelamento crioscopia ≤-0,520°C

Qualora si utilizzino metodi indiretti per la determinazione del punto di congelamento, metodo di riferimento è la crioscopia.

Sezione 3 Prelievo di campioni

Art. 19 Campioni

Per ogni produttore, il SICL fa prelevare campioni di latte commerciale una o due volte al mese, ma al minimo 14 volte durante l’anno civile. Per i produttori di latte che producono solo periodicamente latte commerciale, il numero di prelievi è ridotto in funzione del numero dei mesi senza produzione.

I campioni possono essere prelevati manualmente o con l’ausilio di apparecchi (prelievo automatico di campioni).

Qualora, per motivi tecnici inevitabili, i campioni prelevati per un mese di valutazione non possano essere esaminati o non possano essere esaminati con sufficiente precisione, occorre ripetere il prelievo per il mese in questione. Se non può essere effettuato durante il mese in corso, il prelievo può avvenire nei primi tre giorni del mese successivo.

Il SICL provvede affinché la raccolta e il trasporto dei prelievi nei servizi d’analisi siano eseguiti a regola d’arte.

Art. 20 Incaricati dei prelievi

D’intesa con i produttori, l’acquirente designa un incaricato per lo svolgimento del prelievo manuale o del prelievo automatico stazionario nonché un supplente (collettore del latte, casaro o altre persone idonee a tal fine) e si occupa della loro formazione. La nomina deve essere confermata dal SICL. Qualora non fosse garantito il prelievo regolare di campioni, il SICL può esigere la designazione di nuovi incaricati.

Nel caso dei produttori che commercializzano direttamente il loro latte o i prodotti da esso derivati, il prelievo è organizzato dal SICL.

I conducenti dei carri di raccolta del latte che eseguono prelievi automatici sono formati a tal fine (art. 22 lett. d).

Sezione 4 Esecuzione

Art. 21 Notifica dei risultati

Il SICL o il servizio d’analisi:

  1. al termine delle analisi, notifica senza indugio i risultati ai produttori interessati e decide eventuali sospensioni della fornitura di latte;

  2. informa l’acquirente del latte dei risultati e delle eventuali decisioni di sospensione della fornitura di latte.

Art. 22 Istruzioni della Centrale

Previa approvazione dell’Ufficio federale, la Centrale emana istruzioni sull’esecuzione del controllo di qualità, segnatamente per quanto concerne:

  1. l’esecuzione dei prelievi manuali di campioni;

  2. l’esecuzione dei prelievi automatici di campioni;

  3. gli apparecchi per il prelievo automatico di campioni (requisiti tecnici e esame);

  4. la formazione degli incaricati dei prelievi;

  5. l’immagazzinamento e il trasporto dei campioni (tempo, temperatura);

  6. i procedimenti d’analisi e le analisi dei campioni di latte;

  7. la notifica dei risultati d’analisi;

  8. le sospensioni della fornitura e relativa revoca.

Sezione 5 Esperimenti pratici nell’ambito del miglioramento dei controlli

di qualità

Art. 23

L’Ufficio federale può predisporre esperimenti al fine di migliorare i controlli di qualità. La Centrale ne assume la direzione.

Capitolo 4 Assunzione dei costi

Art. 24 Costi di ispezione

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione partecipa ai costi d’esecuzione delle ispezioni con un contributo fisso.

Il contributo fisso ammonta al 50 per cento al massimo dei costi di ispezioni svolte in modo razionale.

I costi rimanenti, dedotti i proventi derivanti dalle tasse per le ispezioni supplementari, sono a carico dei Cantoni.

Art. 25 Costi dei controlli di qualità

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione partecipa ai costi d’esecuzione dei controlli di qualità mediante un contributo fisso per produttore. Tale contributo corrisponde al massimo al 20 per cento dei costi rilevati in caso di esecuzione razionale.

I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che commercializzano direttamente il latte o i relativi prodotti. I costi rimanenti dedotto il contributo federale sono a carico dei Cantoni per almeno il 25 per cento, nonché dei valorizzatori e dei produttori.

La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.

Art. 26 Costi d’analisi e di consulenza

I costi per le analisi (art. 6 cpv.2 lett. d) e la consulenza su richiesta sono a carico dei committenti.

Art. 27 Contributi ai costi del personale di consulenza

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 25 per cento al massimo dei costi per il fabbisogno minimo dei SICL, riconosciuto dall’Ufficio federale, per quanto riguarda il personale specializzato che si occupa di consulenza e perfezionamento professionale (art. 13) nei settori della produzione di latte commerciale, della trasformazione del latte e della stagionatura del formaggio.

I costi rimanenti, dedotti il contributo federale e i proventi risultanti da tasse di consulenza, sono a carico dei Cantoni, come pure dei produttori, delle aziende di trasformazione del latte, delle aziende di stagionatura del formaggio o delle loro organizzazioni. I Cantoni assumono almeno la metà di questi costi.

Art. 28 Determinazione dei contributi federali

L’Ufficio federale calcola i contributi federali in base alla contabilità aziendale dei SICL.

Determina i contributi federali per i singoli SICL.

Riduce o sospende i contributi per i costi di ispezione e consulenza nonché per i costi d’esecuzione del controllo di qualità presso un SICL, se quest’ultimo non fornisce in misura corrispondente le prestazioni che fungono da base per il calcolo dei contributi.

Capitolo 5 Certificati d’esportazione

Art. 29

I certificati d’esportazione sono rilasciati dal veterinario cantonale d’intesa con il competente servizio di ispezione, sempre che il Paese destinatario non ne incarichi un’altra autorità.

I costi del certificato sono a carico dell’esportatore.

Capitolo 6 Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica

Art. 30 Provvedimenti amministrativi

In caso d’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza e alle relative disposizioni d’esecuzione, il servizio di ispezione può decidere provvedimenti amministrativi conformemente all’articolo 169 della legge sull’agricoltura.

Il servizio di ispezione può sequestrare apparecchi, materie ausiliarie e medicamenti il cui uso è vietato dalla presente ordinanza o dalle relative prescrizioni d’esecuzione.

Se le condizioni per l’ammissione dell’azienda non sono adempiute, ma l’eliminazione delle lacune è possibile in tempi brevi, il servizio di ispezione può revocare l’ammissione conformemente all’articolo 5 per un periodo limitato.

Se le condizioni non sono più soddisfatte in altro modo, l’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione.

I costi d’analisi, di controllo e procedurali sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.

Art. 31 Sospensione della fornitura di latte

Il SICL decide la sospensione della fornitura di latte:

  1. alla quinta contestazione, in cinque mesi, relativa al carico di germi; un prelievo con un carico di germi pari a 1 000 000 di impulsi/ml o più conta come due contestazioni;

  2. alla quinta contestazione, in cinque mesi, relativa al numero di cellule;

  3. in caso di qualsiasi accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

Qualora siano prelevati due campioni nel corso di un mese, ai fini della decisione di sospensione della fornitura di latte in funzione dei criteri legati al carico di germi e al numero di cellule si considera il risultato peggiore.

Nel caso di produttori che provvisoriamente non commercializzano latte, ai fini della decisione di sospensione della fornitura di latte entrano in linea di conto soltanto i mesi per i quali si dispone di risultati d’analisi. I risultati considerati devono datare al massimo di un anno. In caso di cambiamento di gestione, si procede ad una nuova valutazione della qualità.

La sospensione della fornitura di latte è decisa anche quando un produttore impedisce il prelievo di campioni o l’analisi del campione di latte.

La decisione di sospensione è revocata quando il produttore prova, in virtù di un’analisi del latte conformemente all’articolo 18, che le esigenze di base in materia di qualità del latte e eventuali oneri stabiliti dal SICL sono adempiuti.

Art. 32 Protezione giuridica

Contro i provvedimenti amministrativi del servizio d’ispezione secondo l’articolo

può essere fatta opposizione entro dieci giorni al servizio di ispezione competente.

Contro le decisioni su opposizione può essere interposto ricorso entro 30 giorni all’Ufficio federale.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

Salvo disposizione contraria, l’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 34 Disposizione transitoria

Le aziende d’estivazione e le aziende che producono latte commerciale, che trasformano latte, devono adempiere le condizioni per l’ammissione dell’azienda al più tardi il 31 ottobre 2001.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin