Fonte

RU 2002 3453

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la modifica dell’allegato alla legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(Revisione 1 dell’allegato alla LPGA)

del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo83 capoverso2 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012,
decreta:

I

Prima della sua entrata in vigore, l’allegato alla LPGA è modificato come segue:

7. Legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 1 4

Secondo l’allegato alla LPGA.

Ad eccezione degli articoli32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).

Art.1a5 Assicurazione obbligatoria 1–3 Secondo l’allegato alla LPGA.

Possono aderire all’assicurazione:

  1. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;

  2. le persone non assicurate in virtù di uno scambio di lettere con un’organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere;

Il testo del capoverso2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396)

Il testo del capoverso 4 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396)

c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi1 lettera c,3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.

Secondo l’allegato alla LPGA.

Art. 2 cpv.1

Secondo il diritto vigente 6.

Art. 49b 7

Art. 50 8

Art. 50a cpv. 1–3 e 4 frase introduttiva 9

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA10:

  1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

  2. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199211 sulla statistica federale;

  3. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  4. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è abrogata

Modifica del diritto vigente.

Sono abrogati sia la modifica adottata il 6 ottobre nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) che il diritto vigente.

Modifica del diritto vigente.

3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, della legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati

Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: …

Art. 62 cpv.2 secondo periodo 13

... La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso3 lettera b.

Art. 63 cpv. 5 14

Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA15; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.

Art. 64 cpv. 3bis e 6

Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.16

Secondo l’allegato alla LPGA.

Modifica del diritto vigente.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è modificato

Modifica del diritto vigente.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS) Lett. a cpv. 2 17 8. Legge federale del 19 giugno 195918 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 9 cpv. 3 19

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA20 in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso2 o se:

  1. all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se

  2. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.

Art. 66 21 Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS22 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione di costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensazione, il numero d’assicurato e l’effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l’articolo 78 LPGA23 e per analogia secondo gli articoli52, 70

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3396) è abrogata

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404) è modificato

Art. 66a 24 Comunicazione di dati

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA25:

  1. alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;

  2. alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno 195926 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di detta legge.

Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS27, incluse le deroghe alla LPGA.

Art. 69 28 Rimedi giuridici: disposizioni particolari

In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA29, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

Secondo l’allegato alla LPGA.

9. Legge federale del 19 marzo 196530 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Art. 13 31 Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS32 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA33.

Art. 15a Esclusione del regresso

Gli articoli 72–75 LPGA34 non sono applicabili.

Modifica del diritto vigente.

Il testo del capoverso1 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3404)

Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 12a e 13 LPC decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3413) concerne ora soltanto l’articolo 12a LPC.

Art. 16a

Abrogato nel tenore del 6 ottobre 2000 35.

11. Legge federale del 18 marzo 199436 sull’assicurazione malattie (LAMal)

Art. 21 Vigilanza

1–5 Secondo il diritto vigente.37

In deroga all’articolo 33 LPGA38, l’Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.39

Secondo il diritto vigente.

Art. 72

Concerne solo la versione tedesca.

Art. 82 40 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

In deroga all’articolo 33 LPGA41, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per:

  1. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo41 capoverso3;

  2. stabilire la riduzione dei premi.

Art. 84a cpv. 1–4 e 5 frase introduttiva 42

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA43:

a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3413) è abrogata prima dell’entrata in vigore. Non è abrogato il tenore dell’articolo 16a LPC ai sensi della legge federale concernente l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681; RU 2002 1529).

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è abrogata

Modifica del diritto vigente.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato

Modifica del diritto vigente.

  1. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199044 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

  2. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199245 sulla statistica federale;

  3. agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’anonimato degli assicurati sia garantito;

  4. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura;

  5. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  6. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, della legge federale dell’11 aprile 188946 sulla esecuzione e sul fallimento.

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati

In deroga all’articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.

Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a

Art. 93a cpv. 2 47

In deroga all’articolo 79 LPGA48, l’Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197449 sul diritto penale amministrativo.

12. Legge federale del 20 marzo 198150 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 18 51 Invalidità

L’assicurato invalido (art. 8 LPGA52 almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.

Secondo l’allegato alla LPGA.

Art. 54a 53

Art. 79 cpv.1

Concerne solo la versione francese

Titolo prima dell’art.96

Capitolo 1 Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa 54

Art. 96 55

Art. 97a vigente

Modifica del diritto vigente.

Il testo del capoverso1 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è modificato prima dell’entrata in vigore.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata

Il tenore adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è modificato prima dell’entrata in vigore. È parimenti modificata l’abrogazione degli articoli 96–99 LAINF ivi decisa.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata

Art. 97 56 Comunicazione di dati

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA57:

  1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

  2. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199058 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

  3. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 195959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;

  4. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199260 sulla statistica federale;

  5. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 197661 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 196962 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 198363 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno 199464 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;

  6. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all’articolo 88 capoverso1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti;

  7. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  8. in singoli casi e su richiesta scritta:

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188965 sulla esecuzione e sul fallimento.

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notificazione di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196566 sull’imposta preventiva.

In deroga all’articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati

I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all’articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’articolo85 capoverso1 conclusioni relative all’idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

  1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

  2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

Art. 97a 67

Art. 98 68 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

Titolo prima dell’art.99

Capitolo 2 Esecuzione forzata e responsabilità civile

Art. 99 69 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA70.

Art. 100 71 Responsabilità per danni

Le domande di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA72 devono essere inoltrate all’assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

Art. 101 73

Art. 102a 74

Modifica del diritto vigente.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogata

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) è abrogato

Sono abrogati sia il testo adottato il 6 ottobre nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3422) che il diritto vigente.

Modifica del diritto vigente.

Titolo prima dell’art. 103

Capitolo 3 Relazioni con altre assicurazioni sociali

13. Legge federale del 19 giugno 199275 sull’assicurazione militare (LAM)

Art. 67 76 Principi

Secondo l’allegato alla LPGA77.

Nel caso di danno causato nell’ambito dell’attività di servizio di militari, personale federale, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.

Art. 94b 78

Art. 95a cpv. 1–5 e 6 frase introduttiva 79

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA80:

  1. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

  2. alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 195981 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;

  3. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199282 sulla statistica federale;

  4. al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;

  5. ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l’idoneità al servizio;

Il testo del capoverso2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431)

Modifica del diritto vigente.

Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431) non concerne l’articolo 95a LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente.

  1. al Servizio medico dell’amministrazione generale della Confederazione e all’Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv.1 lett. b) o piloti militari;

  2. alle organizzazioni d’assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;

  3. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  4. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. ai tribunali militari, conformemente all’articolo18 della procedura penale militare del 23 marzo 197983, 5. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188984 sulla esecuzione e sul fallimento, 6. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196585 sull’imposta preventiva.

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a

Art. 95b 86

14. Legge federale del 25 settembre 195287 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Art. 21 cpv.2 e 3 88

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS89 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA90 e, per analogia,52, 70 e 71a LAVS.

Secondo l’allegato alla LPGA.

Art. 29 91 Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge sull’AVS92 concernenti il trattamento di dati personali, l’effetto sospensivo, l’assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

Art. 29a 93 Comunicazione di dati

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all’articolo 33 LPGA94, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 195995 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge.

Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della LAVS96, incluse le deroghe alla LPGA.

L’abrogazione degli art. 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3431) non concerne l’art. 95b LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente.

Il testo del capoverso2 adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3439) è modificato prima dell’entrata in vigore.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3439) è modificato

Modifica del diritto vigente.

15. Legge federale del 20 giugno 195297 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Art. 25 98 Applicabilità della legge sull’AVS99

Per quanto la presente legge e la LPGA100 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS.

L’articolo 49a LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50a LAVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.

La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli52, 70 e 71a LAVS.

16. Legge del 25 giugno 1982 101 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 82 rubrica, cpv.1, 5 e 6

Responsabilità dei titolari verso la Confederazione

e 5 Secondo il diritto vigente 102

La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Art. 85d 103 Responsabilità dei Cantoni

Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un reato o alla violazione di prescrizioni intenzionale o colposa.

L’ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione formale. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3442) è modificato 102 Per quanto concerne i capoversi1 e 5, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 103 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è modificato

La responsabilità si estingue qualora l’ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

La Confederazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità assunto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 92 cpv. 5 e 7 terzo periodo

Secondo il diritto vigente 104

... Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità

Art. 96a 106

Art. 96b e 96c 107

Art. 96d 108

Art. 97a cpv. 1–3 e 4 frase introduttiva 109

possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA110:

a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

104 Per quanto concerne il capoverso 5 primo periodo, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) è abrogata prima dell’entrata in vigore. 105 Modifica del diritto vigente. 106 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 96a 107 L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne gli articoli 96b e 96c LADI, in quanto entrati in vigore posteriormente. 108 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 96d 109 Modifica del diritto vigente. L’abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3444) non concerne l’articolo 97a

  1. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990111 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

  2. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992112 sulla statistica federale;

  3. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

  4. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, della legge federale dell’11 aprile 1889113 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi

In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati

Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a

Art. 111 cpv. 2 114

È fatta salva l’emanazione di decisioni secondo gli articoli82 capoverso3 o 85d capoverso2.

114 Modifica del diritto in vigore.

II

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.