Fonte

RU 2002 675

Ordinanza
sull’importazione, il transito e l’esportazione
di derrate alimentari e oggetti d’uso
(OITEDerr)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° marzo 19951 sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 8a Certificato di sanità e salubrità

Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’organizzazione accreditata. Il certificato deve contenere:

  1. indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare;

  2. indicazioni sulla provenienza della carne aggiunta o dei prodotti a base di carne aggiunti;

  3. la ditta o il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera;

  4. indicazioni di polizia sanitaria;

  5. la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene materiale a rischio ai sensi degli articoli 181 capoverso1 e 182 capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie.

Gli invii d’importazione di cui al capoverso1 per i quali non è presentato un certificato di sanità e salubrità sono respinti alla frontiera.

II

Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 8a capoverso1 possono essere ancora importate senza certificato di sanità e salubrità fino al 31 luglio 2002.