RU 2002 675
Ordinanza
sull’importazione, il transito e l’esportazione
di derrate alimentari e oggetti d’uso
(OITEDerr)
Modifica del 27 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° marzo 19951 sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 8a Certificato di sanità e salubrità
Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’organizzazione accreditata. Il certificato deve contenere:
indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare;
indicazioni sulla provenienza della carne aggiunta o dei prodotti a base di carne aggiunti;
la ditta o il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera;
indicazioni di polizia sanitaria;
la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene materiale a rischio ai sensi degli articoli 181 capoverso1 e 182 capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie.
Gli invii d’importazione di cui al capoverso1 per i quali non è presentato un certificato di sanità e salubrità sono respinti alla frontiera.
II
Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 8a capoverso1 possono essere ancora importate senza certificato di sanità e salubrità fino al 31 luglio 2002.