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817.41

Ordinanza su l’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso (OITEDerr)
(OITEDerr)

del 1° marzo 1995 (Stato 29 giugno 2004)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 cpv.2, 32 e 37 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. lo sdoganamento di merci all’importazione, in transito e all’esportazione presso gli uffici doganali o al domicilio dello speditore o del destinatario autorizzato dalla Direzione generale delle dogane;

  2. l’importazione di medicinali per gli animali;

  3. i controlli aziendali secondo l’articolo 11;

  4. le esigenze poste alle merci destinate al transito e all’esportazione.

L’immagazzinamento in un deposito doganale e l’asportazione da un tale deposito sono equiparate allo sdoganamento in transito.

Art. 2 Definizioni

Sono reputate merci a tenore della presente ordinanza:

  1. le derrate alimentari, eccettuate le carni e i prodotti carnei;

  2. gli additivi per le derrate alimentari;

  3. i prodotti di base;

  4. gli oggetti d’uso.

RU 1995 1751

Art. 3 Competenze

Gli organi di controllo sono gli uffici doganali. Per l’esercizio di tale attività essi possono chiedere l’intervento degli organi del Controllo cantonale delle derrate alimentari.

Gli organi del Controllo cantonale delle derrate alimentari sorvegliano le aziende che effettuano esportazioni.

Capitolo 2 Importazione

Art. 4 Esame della merce

L’esame delle merci e dei medicinali per animali è svolto nell’ambito dello sdoganamento. Gli uffici doganali controllano saltuariamente se la merce soddisfa alle esigenze della legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Art. 5 Campionatura

Gli uffici doganali possono prelevare dei campioni. D’intesa con la Direzione generale delle dogane l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) può esigere il prelevamento di campioni di determinate merci.

La campionatura è retta dall’ordinanza del 4 giugno 19842 sul prelevamento di campioni di derrate alimentari e di oggetti d’uso e consumo (OPCDA).

All’atto di ogni campionatura l’ufficio doganale stende il modulo «Rapporto di prelevamento» (RDA). La campionatura è attestata in un documento ufficiale.

Gli uffici doganali trasmettono i campioni al Controllo sulle derrate alimentari del Cantone di destinazione della merce.

L’Ufficio federale può chiedere agli uffici doganali di inviare i campioni di determinate merci ad un laboratorio appositamente designato. La designazione di tali laboratori avviene d’intesa con il Controllo cantonale delle derrate alimentari.

Citato in

Art. 6 Contestazioni

All’atto dello sdoganamento gli uffici doganali, rispettivamente il Controllo cantonale delle derrate alimentari, contestano le merci che non soddisfano alle esigenze della legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Essi notificano per iscritto alla persona soggetta all’obbligo della denuncia doganale o all’importatore il motivo della contestazione e il genere di provvedimenti adottati.

Se le merci sono contestate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari quest’ultimo può prelevare direttamente dall’importatore gli emolumenti previsti dall’articolo 45 capoverso2 lettera c LDerr.

Citato in

Art. 7 Provvedimenti

Gli uffici doganali possono:

  1. inviare le merci contestate, per un esame approfondito, al Controllo cantonale delle derrate alimentari; essi invitano per iscritto le persone soggette all’obbligo doganale a condurre le merci entro un determinato termine al laboratorio cantonale designato, senza modificarle e a proprio rischio o pericolo;

  2. respingere le merci contestate se: 1. le lacune accertate non possono essere eliminate; 2. tali merci non sono nocive alla salute;

  3. confiscare le merci se ciò si rivela necessario per proteggere i consumatori e: 1. tali merci sono state contestate; oppure 2. esiste un sospetto fondato che le merci in questione non soddisfano alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari; oppure 3. le merci sono state respinte ma non asportate entro il termine fissato dall’ufficio doganale.

Se delle merci contestate sono trasmesse per un esame approfondito al Controllo cantonale delle derrate alimentari, quest’ultimo decide su:

  1. ulteriori provvedimenti da adottare secondo gli articoli 28–31 LDerr;

  2. l’ammontare degli emolumenti.

Citato in

Art. 8 Divieto d’importazione

Gli uffici doganali eseguono i divieti d’importazione emanati dal Dipartimento federale dell’interno.

Art. 8a3 Certificato di sanità e salubrità

Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’organizzazione accreditata. Il certificato deve contenere:

  1. indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare;

  2. indicazioni sulla provenienza della carne aggiunta o dei prodotti a base di carne aggiunti;

  3. la ditta o il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera;

  4. indicazioni di polizia sanitaria;

Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 675). Le derrate alimentari di cui all’art. 8a cpv.1 possono essere ancora importate senza certificato di sanità e salubrità fino al 31 lug. 2002 (n. II della detta modifica).

e. 4 la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso1 e 180c capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie.

Gli invii d’importazione di cui al capoverso1 per i quali non è presentato un certificato di sanità e salubrità sono respinti alla frontiera.

Capitolo 3 Transito

Art. 9

Gli organi di controllo possono confiscare le merci spedite in transito che sono manifestamente pericolose per la salute. Sono applicabili per analogia gli articoli5 e 7 capoverso1 lettera a e capoverso2.

Capitolo 4 Esportazione

Art. 10 Principio

Le merci destinate all’esportazione possono derogare alle prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sempre che ciò sia richiesto o ammesso dalle prescrizioni del Paese di destinazione.

Tali merci devono essere esplicitamente contrassegnate.

Art. 11 Obbligo di notificazione

Le aziende che fabbricano, trattano, depositano o trasportano merci destinate all’esportazione deroganti alle prescrizioni svizzere devono notificare al competente laboratorio cantonale delle derrate alimentari:

  1. il genere e la quantità delle merci destinate all’esportazione; e

  2. in che misura le merci in questione deroghino alle disposizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Art. 12 Attestazioni

A richiesta, il Controllo cantonale delle derrate alimentari controlla e attesta:

  1. l’osservanza delle esigenze poste dal Paese di destinazione;

  2. l’idoneità al consumo delle derrate destinate all’esportazione.

Esso può subordinare il rilascio dell’attestazione alla presentazione delle prescrizioni legali del Paese di destinazione applicabili alle merci in questione.

Nuovo testo giusta il n. II2 dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Art. 13 Riconoscimento come azienda d’esportazione

Le domande di riconoscimento in qualità di azienda che effettua esportazioni con assegnazione di un numero di controllo d’esportazione vanno indirizzate all’Ufficio federale. Alla domanda devono essere allegate:

  1. le prescrizioni legali del Paese di destinazione determinanti per le derrate alimentari destinate all’esportazione;

  2. l’attestazione del Controllo cantonale delle derrate alimentari in cui si certifica che le derrate alimentari soddisfano alle esigenze poste dal Paese di destinazione.

Inoltrando la domanda l’azienda che effettua esportazioni si dichiara disposta ad autorizzare l’accesso alla sua azienda ai rappresentanti del Paese di destinazione nell’ambito dell’ispezione operata dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 42 LDerr.

Art. 14 Controllo all’esportazione

Sono applicabili per analogia gli articoli5 e 7 capoverso1 lettera a e capoverso2.

Capitolo 5 Notifica e informazioni

Art. 15 Notifica

Gli uffici doganali possono notificare l’importazione e l’esportazione di merci ai competenti organi cantonali.

Art. 16 Informazioni

A richiesta, in correlazione con lo sdoganamento, l’Amministrazione federale delle dogane comunica all’Ufficio federale i dati necessari all’esecuzione di questa ordinanza.

Capitolo 6 Istruzione

Art. 17

L’Ufficio federale e la Direzione generale delle dogane organizzano in comune corsi d’istruzione e di perfezionamento per i funzionari doganali.

Capitolo 7 Rimedi giuridici

Art. 18

Contro le decisioni degli uffici doganali adottate in correlazione con la presente ordinanza può essere interposto ricorso presso l’Ufficio federale.

Il termine di ricorso è retto dall’articolo 55 capoverso 2 LDerr.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. l’ordinanza del 28 ottobre 19326 che regola il controllo alla frontiera delle derrate alimentari e degli oggetti di uso e consumo importati;

  2. il regolamento del 30 dicembre 19257 concernente l’assunzione, l’istruzione e le attribuzioni dei funzionari doganali incaricati del controllo, alla frontiera, delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

[CS 4 730; RU 1984 679 art. 17 cpv. 1].

[CS 4 723]