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RU 2003 4839

Ordinanza del DFI
per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti

del 15 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo1 dell’ordinanza del 17 giugno 19741 concernente il Servizio sanitario di confine,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce le misure volte a evitare, in particolari situazioni epidemiologiche, l’introduzione in Svizzera della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e di altre malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»).

Art. 2 Definizione

Si è in presenza di una particolare situazione epidemiologica ai sensi della presente ordinanza segnatamente se:

  1. trasmissioni locali della SARS e o di un’altra malattia infettiva emergente («Emerging Infectious Disease») sono osservate in un altro Paese o in regioni comprendenti più Paesi; e

  2. esistono elementi sufficienti per ritenere che tale malattia possa essere introdotta in Svizzera.

Art. 3 Infrastruttura e organizzazione della crisi

I gestori di aeroporti hanno l’obbligo di allestire un’infrastruttura e un’organizzazione appropriate affinché, a seconda della situazione epidemiologica:

  1. il materiale informativo possa essere reso accessibile o distribuito;

  2. gli elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree possano essere messi al sicuro e trasmessi alle competenti autorità sanitarie;

  3. le schede di contatto e i questionari sullo stato di salute possano essere distribuiti e raccolti conformemente al diritto sulla protezione dei dati a destinazione delle competenti autorità sanitarie;

  4. le misurazioni della temperatura o altri esami appropriati dello stato di salute volti a individuare le malattie trasmissibili possano essere eseguiti.

L’Ufficio federale della sanità pubblica sorveglia l’osservanza dell’obbligo di cui al capoverso1. Può delegare tale compito ai Cantoni.

RS 818.125.12

Art. 4 Disposizioni penali

Per le infrazioni alla presente ordinanza si applicano le disposizioni penali dell’articolo 35 della legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin