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818.125.12

Ordinanza del DFI per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti

del 15 dicembre 2003 (Stato 1° luglio 2009)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo1 dell’ordinanza del 17 giugno 19741 concernente il Servizio sanitario di confine, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce le misure volte a evitare, in particolari situazioni epidemiologiche, l’introduzione in Svizzera della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e di altre malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»).

Art. 2 Definizione

Si è in presenza di una particolare situazione epidemiologica ai sensi della presente ordinanza segnatamente se:

  1. trasmissioni locali della SARS e o di un’altra malattia infettiva emergente («Emerging Infectious Disease») sono osservate in un altro Paese o in regioni comprendenti più Paesi; e

  2. esistono elementi sufficienti per ritenere che tale malattia possa essere introdotta in Svizzera.

Art. 2a2 Elenchi dei passeggeri L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, mediante decisione, esigere dalle compagnie aeree la consegna di elenchi dei passeggeri se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.

Art. 2b3 Informazioni destinate alle persone che entrano in Svizzera L’UFSP può, mediante decisione, obbligare le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di persone nonché i gestori di aeroporti e porti a informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie infettive emergenti, su come combatterle e sulle possibilità di prevenire il contagio, se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.

RU 2003 4839

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 Art. 2c4 Schede di contatto Svizzera a compilare una scheda di contatto per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. La scheda di contatto contiene le seguenti informazioni:

  1. cognome, nome e data di nascita;

  2. indirizzo permanente e numero di telefono;

  3. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;

  4. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);

  5. numero del volo e del posto a sedere.

Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire le schede di contatto, raccogliere le schede compilate e consegnarle ai gestori degli aeroporti.

Art. 2d5 Questionari sullo stato di salute Svizzera a compilare un questionario sullo stato di salute per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. Il questionario sullo stato di salute contiene le seguenti informazioni:

  1. cognome, nome e data di nascita;

  2. indirizzo permanente e numero di telefono;

  3. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;

  4. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);

  5. numero del volo e del posto a sedere;

  6. stato di salute al momento dell’entrata in Svizzera, quali indicazioni su febbre, tosse, disturbi respiratori o altri sintomi tipici di una malattia infettiva emergente;

  7. possibile esposizione che potrebbe avere causato un contagio, segnatamente contatti con malati, sospetti malati, soggetti di contatto, sospetti soggetti di contatto, escretori o sospetti escretori.

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire i questionari sullo stato di salute, raccogliere i questionari compilati e consegnarli ai gestori degli aeroporti.

Art. 2e6 Esami medici Svizzera a sottoporsi a un esame medico se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. L’esame medico può comprendere:

  1. misurazione della temperatura;

  2. diagnosi a vista;

  3. esami cutanei superficiali.

Art. 3 Infrastruttura e organizzazione della crisi

I gestori di aeroporti hanno l’obbligo di allestire un’infrastruttura e un’organizzazione appropriate affinché, a seconda della situazione epidemiologica:

  1. il materiale informativo possa essere reso accessibile o distribuito;

  2. gli elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree possano essere messi al sicuro e trasmessi alle competenti autorità sanitarie;

  3. le schede di contatto e i questionari sullo stato di salute possano essere distribuiti e raccolti conformemente al diritto sulla protezione dei dati a destinazione delle competenti autorità sanitarie;

  4. le misurazioni della temperatura o altri esami appropriati dello stato di salute volti a individuare le malattie trasmissibili possano essere eseguiti.

L’UFSP sorveglia l’osservanza dell’obbligo di cui al capoverso1. Può delegare tale compito ai Cantoni.

Art. 4 Disposizioni penali

Per le infrazioni alla presente ordinanza si applicano le disposizioni penali dell’articolo 35 della legge del 18 dicembre 19707 sulle epidemie.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009