RU 2004 4371
Ordinanza 05
sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:
per le persone sole, a 16 040 franchi al minimo e a 17 640 franchi al massimo;
per i coniugi, a 24 060 franchi al minimo e a 26 460 franchi al massimo;
per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8425 franchi al minimo e a 9225 franchi al massimo.
Art. 2 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 03 del 20 settembre 20022 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è modificata come segue:
Art. 1
Abrogato
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz RS 831.309