Fonte

831.309

Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 24 settembre 2004 (Stato 17 ottobre 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 2 Modifica del diritto vigente

L’ordinanza 03 del 20 settembre 20023 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è modificata come segue:

Citato in

Art. 1

Abrogato

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

RU 2004 4371