831.309
Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 24 settembre 2004 (Stato 17 ottobre 2006)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 12
Art. 2 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 03 del 20 settembre 20023 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è modificata come segue:
Art. 1
Abrogato
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.