831.308
Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 20 settembre 2002 (Stato 19 ottobre 2004)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 12
Art. 2 Adeguamento dei sussidi alle istituzioni di utilità pubblica
Il sussidio accordato annualmente all’Associazione svizzera Pro Infirmis conformemente all’articolo 10 capoverso1 lettera b LPC è aumentato a 14,5 milioni di franchi.
Art. 3 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza 93 del 31 agosto 19923 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
Art. 3 lett. b
Abrogata 2. Ordinanza 01 del 18 settembre 20004 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
Art. 1
Abrogato
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.