RU 2005 6097
Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche
del 23 novembre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli4 capoverso2, 26 capoversi2 e 5 nonché 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza definisce le seguenti bevande alcoliche, ne stabilisce i requisiti e disciplina la loro particolare caratterizzazione:
vino, mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato e bevande contenenti vino;
sidro e vino di frutti, succo di frutti a granelli in fase di fermentazione, bevande a base di sidro, bevande a base di vino di frutti, idromele;
birra;
bevande spiritose;
altre bevande alcoliche.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’alcool.
Art. 2 Tenore alcolico
Le bevande alcoliche di cui all’articolo1 devono presentare un tenore di alcool etilico superiore allo 0,5 per cento in volume.
Art. 3 Caratterizzazione
Il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol»; il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 per cento in volume verso l’alto o verso il basso.
Le bevande alcoliche dolci che, a prescindere dalla loro composizione, potrebbero essere confuse dal punto di vista organolettico con bevande non alcoliche dolci quali RS 817.022.110 gazose, bevande da tavola, nettari, succhi di frutti o tè freddo (p. es. «alcopops»), devono recare le seguenti indicazioni:
«bevanda alcolica dolce»; e
«contiene x % vol. di alcool».
Le bevande alcoliche non possono essere contraddistinte da menzioni pubblicitarie salutistiche quali «rafforzante», «ricostituente», «energetico», «per la salute», oppure «tonico».
Art. 4 Pubblicità
Sono vietate le menzioni pubblicitarie per bevande alcoliche rivolte espressamente a giovani di età inferiore ai18 anni. È vietata in particolare la pubblicità:
in luoghi dove si riuniscono soprattutto giovani;
in giornali, riviste o altre pubblicazioni indirizzati soprattutto ai giovani;
su materiale scolastico (cartelle, astucci, penne stilografiche ecc.);
mediante oggetti distribuiti gratuitamente ai giovani, quali magliette, berretti, bandierine, palloni da spiaggia;
su giocattoli;
mediante consegna gratuita di bevande alcoliche a giovani;
in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro tipo, frequentate soprattutto da giovani.
Le bevande alcoliche non possono essere corredate da indicazioni o immagini indirizzate specificatamente a giovani al di sotto dei18 anni, oppure avere un aspetto a loro direttamente ispirato.
Capitolo 2 Vino, mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva
parzialmente fermentato, bevande contenenti vino
Sezione 1 Pratiche e trattamenti enologici consentiti
Art. 5
1I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati solo mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato1.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare, su istanza motivata, altre pratiche e altri trattamenti enologici. L’autorizzazione è limitata nel tempo e pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Qualora l’allegato1 non corrisponda più alle nuove conoscenze o ai nuovi progressi e siano necessarie misure urgenti per la tutela della salute, l’UFSP può emanare istruzioni provvisorie a uso delle autorità esecutive cantonali. L’UFSP pubblica tali istruzioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 2 Vino
Art. 6 Definizioni
Il mosto d’uva è mosto ottenuto da uve fresche (frutti delle specie vitis) naturalmente o mediante procedimento fisico.
Il vino è la bevanda prodotta per fermentazione alcolica di uve fresche, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco.
Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da uve nere fermentate a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate per l’ulteriore fermentazione.
Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
Il vino frizzante è vino contenente anidride carbonica disciolta, che a 20 °C esercita una sovrapressione compresa tra1 e al massimo2,5 bar.
Il vino spumante è vino contenente anidride carbonica disciolta, che a 20 °C esercita una sovrapressione di almeno3 bar.
Il vino liquoroso è vino dal tenore alcolico compreso tra il15 e al massimo il
per cento in volume, ottenuto da mosto d’uva, mosto d’uva in fermentazione o vino, con aggiunta di vino distillato ottenuto da uve essiccate o alcool neutro di vino.
Lo Schiller è vino ottenuto da uve della categoria1, nere o bianche, provenienti dalla medesima parcella e vinificate assieme.
Art. 7 Categorie di vini
I vini si suddividono in tre categorie:
categoria1: vini con denominazione di origine controllata;
categoria2: vini con denominazione di provenienza;
categoria3: vini privi di denominazione di origine controllata o di denominazione di provenienza.
Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d’uva corrispondenti a queste categorie, conformemente all’articolo 64 capoverso1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.
Art. 8 Requisiti
Il vino deve presentare un tenore alcolico complessivo (tenore alcolico acquisito e potenziale) di almeno il 7 per cento in volume e un tenore alcolico acquisito di almeno il5,5 per cento in volume.
Nella fabbricazione di vino spumante o di vino frizzante possono essere aggiunti gli ingredienti seguenti:
sciroppo zuccherino per ottenere la fermentazione secondaria;
sciroppo di dosaggio;
anidride carbonica per produrre i vini spumanti e i vini frizzanti contenenti anidride carbonica aggiunta, di cui all’articolo 6 capoversi5 e 6.
Il tenore alcolico dei vini spumanti e dei vini frizzanti può aumentare al massimo dell’1,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo zuccherino e al massimo dello 0,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo di dosaggio.
Art. 9 Denominazione
Per il vino della categoria1 è consentito usare, invece della denominazione specifica «vino», l’origine geografica.
Il vino della categoria2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola», completata con l’indicazione della provenienza geografica. In aggiunta si può indicare il colore del vino. È ammessa anche la denominazione specifica «nostrano», completata con l’indicazione della provenienza geografica, a condizione che la produzione d’uva sia soggetta a una limitazione di quantità di cui all’articolo 14 capoverso3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul vino.
Il vino della categoria3 deve recare la denominazione specifica «vino». È consentito completare la denominazione con l’indicazione del colore del vino. È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
Se a un vino frizzante o a un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, le denominazioni specifiche sono «vino frizzante con anidride carbonica aggiunta » e «vino spumante con anidride carbonica aggiunta».
Alla consegna, il vino estero che porta una denominazione di origine protetta oppure una denominazione tutelata da una legislazione estera deve portare la denominazione prevista da tale legislazione.
Art. 10 Ulteriore caratterizzazione
Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
la denominazione specifica di cui agli articoli 6 e 9;
il nome o la ditta, nonché l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore, dell’importatore o del venditore, della cantina o del negoziante;
il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica, dal nome oppure dalla ditta o dall’indirizzo del produttore;
le indicazioni di cui all’articolo2 capoverso1 lettere i, n, o nonché q dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr);
«contiene solfito» oppure «contiene diossido di zolfo» per vini che presentano una concentrazione superiore ai10 mg di SO2 al chilo o al litro.
L’indicazione di cui all’articolo2 capoverso1 lettera q OCDerr può essere riprodotta anche su un altro punto della bottiglia che non sia l’etichetta.
È consentito indicare l’annata se il vino è stato prodotto con almeno l’85 per cento di uve dell’annata in questione. Le aggiunte di cui all’articolo12 capoverso1 non sono tenute in considerazione.
È consentito indicare uno o più vitigni se il vino è prodotto con almeno l’85 per cento di uve dei vitigni in questione. Le aggiunte di cui all’articolo12 capoverso 1 non sono tenute in considerazione. Se sono menzionati più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine decrescente quantitativo.
Per i vini spumanti le indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr devono essere completate, in base al tenore di zucchero residuo per litro, dalle indicazioni seguenti: – «extra-brut» da 0 g a 6 g – «brut» meno di15 g – «extra-secco» da12 g a 20 g – «secco» da17 g a 35 g – «semisecco» da 33 g a 50 g – «dolce» oltre 50 g
Per gli altri vini possono figurare, in base al tenore di zucchero residuo per litro, le indicazioni seguenti: – «secco» fino a un massimo di4 g – «semisecco» oppure da più di4 a12 g «leggermente dolce» – «amabile» da più di12 a 45 g – «dolce» oltre 45 g.
Art. 11 Decolorazione
È vietata la decolorazione del vino rosso e del vino rosato.
Art. 12 Aumento del tenore alcolico
Per aumentare il tenore alcolico naturale è consentito aggiungere alle uve, al mosto d’uva o al vino in fase di fermentazione:
a. zucchero in forma secca;
mosto d’uva concentrato;
concentrato di mosto d’uva rettificato.
Il tenore alcolico naturale del vino svizzero può essere aumentato, mediante le aggiunte di cui al capoverso1, del2,5 per cento in volume al massimo.
Mediante le aggiunte di cui al capoverso1, il tenore alcolico del vino svizzero delle categorie2 e 3 non deve superare:
per il vino bianco:12,0 per cento in volume;
per il vino rosso e il vino rosato:12,5 per cento in volume.
Mediante l’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva rettificato, il volume iniziale può essere aumentato dell’8 per cento al massimo.
Le aggiunte di cui al capoverso1 non sono considerate taglio.
Art. 13 Taglio
Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o provenienza diverse.
È vietato:
il taglio di vini svizzeri delle categorie1 e 2 con vini esteri;
il taglio di vini esteri delle categorie1 e 2.
Per quanto riguarda il taglio di vini svizzeri con vini svizzeri, vale quanto segue:
i vini della categoria1 possono essere tagliati fino al 10 per cento con vini di uguale colore;
i vini della categoria2 possono essere tagliati fino al 15 per cento con vini di uguale colore.
I vini della categoria3 possono essere tagliati a piacimento.
Alla consegna, il vino estero che porta una denominazione di origine protetta oppure una denominazione tutelata da una legislazione estera deve corrispondere a tale legislazione per quanto concerne il taglio.
Sezione 3 Mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva
parzialmente fermentato
Art. 14 Definizione
Il mosto d’uva parzialmente fermentato (vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato) è un prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto d’uva fresco.
Art. 15 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «mosto d’uva parzialmente fermentato», «vinomosto», «succo d’uva parzialmente fermentato» oppure «succo d’uva in fermentazione» o «mosto d’uva in fermentazione».
La denominazione deve essere completata con l’indicazione della provenienza geografica.
Art. 16 Ulteriore caratterizzazione
L’indicazione del tenore alcolico per il vino-mosto non pastorizzato deve essere sostituita dall’indicazione «contenente alcool».
Sezione 4 Bevande contenenti vino
Art. 17 Bevande aromatizzate contenenti vino
Le bevande aromatizzate contenenti vino sono bevande ottenute da vino e aromatizzate con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.
Non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool, ad eccezione della Zurra.
Il tenore di vino nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.
Il tenore alcolico deve essere compreso tra il 7 e il14,5 per cento in volume.
A complemento della denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» possono essere utilizzate le denominazioni di cui all’allegato2.
Art. 18 Cocktail aromatizzati a base di vino
I cocktail aromatizzati a base di vino sono bevande ottenute da vino o da mosto d’uva e aromatizzate con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.
Non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool.
Il tenore di vino o di mosto d’uva nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.
Il tenore alcolico non deve essere superiore al 7 per cento in volume.
A complemento della denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» possono essere utilizzate le denominazioni di cui all’allegato3.
Art. 19 Vini aromatizzati
I vini aromatizzati sono bevande:
ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato);
con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia;
con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.
Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito non deve essere inferiore al 75 per cento in massa.
Il tenore alcolico deve essere compreso tra il14,5 e il 22 per cento in volume.
Le denominazioni di cui all’allegato4 possono sostituire la denominazione specifica «vino aromatizzato».
Art. 20 Disposizione comune
Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli17 e 19 contiene il termine «spumante», la quantità di vino spumante presente nel prodotto finito deve essere almeno del 95 per cento.
Le denominazioni di cui agli articoli17 e 19 possono essere completate, in base al tenore di zucchero residuo per litro, dalle indicazioni seguenti: – «extra secco» inferiore a 30 g/l – «secco» inferiore a 50 g/l – «semisecco» da 50 a 90 g/l – «amabile» da oltre 90 a 130 g/l – «dolce» superiore a 130 g/l
Le indicazioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore di zucchero, espresso in g per litro.
Se a uno dei prodotti menzionati è stata aggiunta anidride carbonica in una quantità superiore a2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare l’indicazione «contiene anidride carbonica».
Capitolo 3 Sidro e vino di frutti, succo di frutti a granelli in fase di fermentazione,
bevande a base di sidro, bevande a base di vino di frutti, idromele
Sezione 1 Sidro
Art. 21 Definizione
Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta da succo di mele o di pere, spremuto fresco o reso conservabile con un procedimento fisico, mediante fermentazione alcolica parziale o totale.
Art. 22 Requisiti
Il tenore alcolico del sidro deve essere almeno del3 per cento in volume.
È consentito aggiungere:
succo di mele o succo di pere;
sorte di zuccheri menzionate dall’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao; queste sono destinate a favorire la fermentazione secondaria nella produzione di sidro spumante;
anidride carbonica.
Art. 23 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «sidro spumante», se il tenore di anidride carbonica prodotto naturalmente è almeno di4 g per litro.
Se al sidro è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è uguale o superiore a4 g per litro, la denominazione specifica è «sidro spumante con anidride carbonica aggiunta ».
Se nella denominazione specifica è fatta menzione di un tipo di frutto (p. es. sidro di mele Sauergrauech), la quantità di succo della varietà menzionata deve essere almeno dell’80 per cento in massa del prodotto finito.
Art. 24 Ulteriore caratterizzazione
Il sidro con una densità relativa (20/20) superiore a1,005, corrispondente a un tenore di zucchero invertito compreso tra 9 e 11 g per litro, deve essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».
Per il sidro spumante si possono utilizzare, in luogo di «parzialmente fermentato», le indicazioni seguenti: – brut per un tenore di zucchero residuo inferiore a10 g/l – extra secco per un tenore di zucchero residuo compreso tra 8 e 20 g/l – secco per un tenore di zucchero residuo compreso tra17 e 40 g/l – semisecco per un tenore di zucchero residuo compreso tra 37 e 65 g/l – dolce per un tenore di zucchero residuo superiore a 65 g/l
Sezione 2 Sidro diluito
Art. 25 Definizione
Il sidro diluito è una bevanda alcolica ottenuta mediante diluizione di sidro con acqua potabile oppure mediante fermentazione alcolica parziale o totale di succo diluito di mele o di pere.
Art. 26 Requisiti
Il contenuto di sidro nel prodotto finito deve essere almeno del 70 per cento in massa.
Il tenore alcolico deve essere superiore al 2 per cento in volume.
È consentito aggiungere:
succo di mele o succo di pere;
anidride carbonica.
Art. 27 Denominazione specifica
Se al sidro diluito è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore normale di anidride carbonica è uguale o superiore a4 g per litro, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.
Art. 28 Ulteriore caratterizzazione
Il sidro diluito con una densità relativa (20/20) superiore a1,005, corrispondente a un tenore di zucchero invertito compreso tra 9 e 11 g per litro, deve essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».
Sezione 3 Succo di frutti a granelli in fase di fermentazione
Art. 29 Definizione
Il succo di frutti a granelli in fase di fermentazione è sidro parzialmente fermentato.
Il tenore di alcool etilico non deve superare il3 per cento in volume.
Art. 30 Denominazione specifica
Per il succo di frutti a granelli pastorizzato in fase di fermentazione la denominazione specifica va completata con «pastorizzato».
Se al succo di frutti a granelli in fase di fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è uguale o superiore a4 g al litro, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.
Art. 31 Ulteriore caratterizzazione
Per il succo di frutti a granelli non pastorizzato in fase di fermentazione, l’indicazione del tenore alcolico deve essere sostituita con la menzione «contiene alcool».
Sezione 4 Vino di frutti
Art. 32 Definizione
Il vino di frutti è una bevanda alcolica ottenuta mediante fermentazione parziale o totale di succhi di frutti o di bacche, a eccezione dei succhi di mele, pere e uva spremuti freschi o conservati con un procedimento fisico.
Art. 33 Requisiti
Prima della fermentazione possono essere aggiunte al succo sorte di zuccheri oppure acqua potabile.
La miscela sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il 30 per cento in massa di succo di bacche o di frutti.
Il tenore alcolico deve essere almeno del3 per cento in volume.
Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:
succo di bacche o di frutti, nonché sorte di zuccheri;
sorte di zuccheri;
anidride carbonica.
È consentito mescolare diversi vini di frutti.
Art. 34 Denominazione specifica
Se il contenuto di anidride carbonica è stato ottenuto con fermentazione naturale e se è di almeno4 g per litro, la denominazione specifica è «vino spumante di frutti».
Se al vino di frutti viene aggiunta anidride carbonica e se il tenore di anidride carbonica totale è pari o superiore a4 g per litro, la denominazione specifica è «vino spumante di …6 con anidride carbonica aggiunta».
Art. 35 Ulteriore caratterizzazione
Se il vino di frutti è stato ottenuto con succo di bacche o di frutti diluito, la parte del succo in questione deve essere indicata, accanto alla denominazione specifica, come segue: «dal …%7 di succo di …8».
L’articolo 24 è applicabile per analogia.
Sezione 5 Bevande a base di sidro e bevande a base di vino di frutti
Art. 36
Le bevande a base di sidro o le bevande a base di vino di frutti sono bevande che contengono principalmente sidro o vino di frutti e alle quali è consentito aggiungere acqua potabile, acqua minerale naturale, succhi di frutti, bevande spiritose, sorte di zuccheri, miele, estratti di piante aromatiche, parti di piante oppure aromi naturali o naturidentici.
Il tenore di sidro o di vino di frutti nel prodotto finito deve essere almeno del
per cento in massa.
Art. 37 Denominazione specifica
L’articolo17 capoverso 6 è applicabile per analogia.
Sezione 6 Idromele
Art. 38 Definizione
L’idromele è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica di una miscela di acqua e miele.
Specie di frutto o di bacca
Contenuto minimo di succo di frutti o di bacche.
Specie di frutto o di bacca
Art. 39 Requisiti
Il tenore alcolico dell’idromele deve essere almeno del 7 per cento in volume.
È vietata l’aggiunta di sorte di zuccheri prima della fermentazione.
È consentito aromatizzare l’idromele con spezie ed erbe aromatiche.
Capitolo 4 Birra
Art. 40 Definizioni
La birra è una bevanda alcolica contenente anidride carbonica, ottenuta da mosto fermentato mediante lievito, al quale è stato aggiunto luppolo in coni o prodotti del luppolo.
Il mosto è preparato a partire da materie prime amidacee o zuccherine e acqua potabile.
Per prodotti del luppolo si intendono: polvere di luppolo, polvere di luppolo arricchita, estratto di luppolo, polvere di estratto di luppolo ed estratto di luppolo isomerizzato.
Art. 41 Requisiti
Di norma la birra deve essere limpida. Determinati tipi di birra (p. es. birra non filtrata, birra di frumento cui viene aggiunto lievito) possono presentare intorbidamenti o depositi dovuti a uno speciale procedimento di fabbricazione.
Il mosto è ricavato da malto di orzo o di frumento. Per fabbricarlo è consentito impiegare inoltre le seguenti materie prime amidacee o zuccherine:
cereali quali orzo, frumento, granoturco e riso;
zucchero, zucchero invertito, destrosio, sciroppo di glucosio fino ad un massimo del10 per cento in massa;
amidi fino ad un massimo del 20 per cento in massa.
Per preparare il mosto è consentito utilizzare malto torrefatto ed estratto di malto torrefatto.
Il valore pH della birra alla consegna ai consumatori non deve superare5,0.
Il tenore di anidride carbonica deve raggiungere almeno lo 0,3 per cento in massa.
La birra deve provenire da un mosto iniziale di almeno il10 per cento in massa. È fatto salvo l’articolo 42 capoversi3 e 4.
Art. 42 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «birra».
In base al tenore di mosto iniziale, è consentito impiegare anche le seguenti denominazioni specifiche:
birra normale dal10,0 al 12,0 per cento in massa
birra speciale dall’11,5 al 14,0 per cento in massa
birra forte a partire dal14 per cento in massa 3 La birra con un tenore alcolico non superiore al 3,0 per cento in volume può essere designata come «birra leggera». Il tenore di mosto iniziale della birra leggera non è soggetto a limitazioni.
La birra che presenta un tenore di carboidrati massimo di 7,5 g al litro e un tenore alcolico massimo del4,5 per cento in volume può essere designata come «povera di carboidrati». Il tenore di mosto iniziale deve essere compreso tra l’8,0 e il 9,0 per cento in massa.
Art. 43 Ulteriore caratterizzazione
Le birre torbide fabbricate secondo un procedimento speciale devono recarne menzione sull’etichetta.
Art. 44 Mescita
Per la mescita della birra da fusti sono ammessi solo gli apparecchi a pressione, nei quali viene usata anidride carbonica compressa oppure azoto.
Il raccordo al sifone o alla spina deve essere munito di una valvola di ritenuta.
Il rubinetto di mescita della birra non deve essere utilizzato per la mescita di altre bevande.
È vietato servire birra sgocciolata o resti di birra.
Capitolo 5 Bevande spiritose
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 45 Bevande spiritose
Le bevande spiritose sono liquidi alcolici destinati al consumo che presentano particolari caratteristiche organolettiche.
Devono presentare un tenore alcolico minimo di15 per cento in volume.
Sono ottenute:
distillando prodotti fermentati naturalmente, con o senza aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche;
macerando sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in acquavite ai sensi degli articoli 57–81, con o senza successiva distillazione;
aggiungendo ad alcool etilico di origine agricola sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, sorte di zuccheri o altri edulcoranti oppure altri prodotti agricoli;
mescolando una bevanda spiritosa di cui alle lettere a e b con: 1. altre bevande spiritose, 2. alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o acquavite ai sensi degli articoli 57–81, oppure 3. altre bevande alcoliche o analcoliche.
Art. 46 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)
L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto mediante distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica.
L’alcool etilico di origine agricola deve rispettare i requisiti di cui all’allegato5.
L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.
Art. 47 Distillato di origine agricola
Il distillato di origine agricola è il liquido alcolico ottenuto mediante distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica, che non presenta né le caratteristiche dell’alcool etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma ha conservato un aroma e un sapore derivanti dalle materie prime usate.
Art. 48 Categoria di bevande spiritose
Per categoria di bevande spiritose s’intende un gruppo di bevande spiritose che condivide la medesima definizione.
Art. 49 Tenore alcolico
Il tenore alcolico di una bevanda spiritosa è il rapporto tra il suo volume in alcool puro e il volume totale a una temperatura di 20° C.
Art. 50 Tenore di sostanze volatili
Il tenore di sostanze volatili di una bevanda alcolica prodotta esclusivamente per distillazione è la quantità di sostanze volatili provenienti dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime usate. Non sono inclusi l’alcool etilico e il metanolo.
Art. 51 Miscelazione (blend)
La miscelazione (blend) è il procedimento mediante il quale si mescolano due o più bevande spiritose che appartengono alla stessa categoria e si differenziano l’una dall’altra al massimo per le caratteristiche seguenti:
metodo di fabbricazione;
apparecchi usati per la distillazione;
durata di maturazione o durata di invecchiamento;
area geografica di produzione.
La bevanda ottenuta appartiene alla stessa categoria di bevande spiritose della quale fanno parte le bevande spiritose originali prima della miscelazione.
Art. 52 Taglio
Il taglio è il procedimento mediante il quale a una bevanda spiritosa sono aggiunti:
alcool etilico di origine agricola;
distillato di origine agricola; oppure
una o più bevande spiritose.
Art. 53 Maturazione o invecchiamento
La maturazione o l’invecchiamento sono procedimenti mediante i quali è possibile far acquisire alla bevanda spiritosa, in recipienti adatti e grazie a processi naturali, caratteristiche organolettiche che non aveva in precedenza.
Art. 54 Riduzione
La riduzione è il procedimento nel quale è aggiunta acqua a una bevanda spiritosa, al fine di diminuirne il tenore alcolico.
L’acqua deve soddisfare i requisiti stabiliti per l’acqua potabile.
L’acqua può eventualmente essere stata distillata o demineralizzata.
Art. 55 Tenore alcolico delle bevande spiritose
Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono presentare almeno il tenore alcolico in per cento in volume previsto dall’allegato 6.
Le bevande spiritose con un tenore alcolico più elevato possono essere ridotte conformemente all’articolo 54.
Art. 56 Edulcorazione, aggiunta di correttivi
Le bevande spiritose possono essere edulcorate mediante uno o più dei seguenti prodotti:
zucchero: solido, liquido o caramellato;
zucchero invertito liquido oppure sciroppo di zucchero invertito;
sciroppo di glucosio;
destrosio;
fruttosio;
mosto d’uva, fresco o concentrato;
concentrato di mosto d’uva rettificato;
miele;
sciroppo di carruba;
altre sostanze zuccherine naturali con un effetto analogo ai prodotti summenzionati.
Per arrotondare il sapore delle bevande spiritose possono essere utilizzati correttivi. È eccettuata l’acquavite di frutti.
Sono considerati correttivi le miscele di prodotti edulcoranti, gli estratti vegetali, i coloranti e le sostanze aromatiche naturali o naturidentiche.
L’estratto totale dopo l’edulcorazione oppure dopo l’aggiunta di correttivi può raggiungere al massimo10 g per litro. Nel caso di acquavite di frutti non deve superare3 g per litro.
Sezione 2 Disposizioni speciali concernenti le singole categorie di bevande
spiritose
Art. 57 Acquavite di vino
L’acquavite di vino è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di vino inferiore all’86 per cento in volume o per ridistillazione del distillato di vino precedentemente prodotto a meno dell’86 per cento in volume.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a1,25 g per litro di alcool puro. Le sostanze volatili devono provenire esclusivamente dalla materia prima corrispondente.
Art. 58 Brandy
Il brandy è una bevanda spiritosa ottenuta dall’acquavite di vino con o senza miscelazione di distillato di vino.
Il distillato di vino deve essere inferiore al 94,8 per cento in volume e non può superare il 50 per cento del tenore alcolico del prodotto finito.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a1,25 g per litro di alcool puro. Le sostanze volatili devono provenire esclusivamente dalla materia prima corrispondente.
Il brandy deve essere invecchiato in fusti di quercia durante almeno un anno, o almeno sei mesi se la capacità dei fusti è inferiore a 1000 l.
Art. 59 Acquavite di birra
L’acquavite di birra è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore all’86 per cento in volume.
Il distillato deve presentare caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.
Art. 60 Acquavite di vinaccia (vinaccia, marc), grappa
L’acquavite di vinaccia (vinaccia, marc) è una bevanda spiritosa ottenuta da vinacce d’uva fermentate, mediante vapore acqueo oppure mediante distillazione, con eventuale aggiunta di acqua o di fecce. La distillazione deve essere eseguita a meno dell’86 per cento in volume. È ammessa una ridistillazione al medesimo tenore alcolico.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a1,4 g per litro di
L’aggiunta di fecce non deve superare 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce d’uva. La quantità di alcool ottenuta dalle fecce non deve superare il 35 per cento della quantità totale di alcool nel prodotto finito.
La grappa è acquavite di vinaccia prodotta in Italia, nel Cantone Ticino, in Val Calanca, Val Bregaglia, Val Mesolcina o nella Valle di Poschiavo con uve delle relative regioni.
Art. 61 Acquavite di fecce
L’acquavite di fecce è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione da fecce di vino oppure da una miscela di fecce di vino e resti di vino.
Art. 62 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali
La bevanda spiritosa di cereali è ottenuta per distillazione di cereali ammostati e fermentati e ha le caratteristiche organolettiche delle materie prime.
L’acquavite di cereali è una bevanda spiritosa di cereali ottenuta mediante distillazione inferiore al 95 per cento in volume da cereali ammostati e fermentati e presenta le caratteristiche organolettiche delle materie prime.
Art. 63 Whisky (whiskey)
Il whisky (whiskey) è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di cereali ammostati, edulcorata con le amilasi del malto in essa contenute con o senza altri enzimi naturali e fermentata con lievito. Il mosto deve essere distillato a meno del 94,8 per cento in volume, così che il prodotto distillato abbia l’aroma e il sapore delle materie prime usate.
Il whisky (whiskey) deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno la cui capacità non superi i 700 litri.
Art. 64 Acquavite di frutta
L’acquavite di frutta è una bevanda spiritosa:
ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di frutti polposi freschi o del mosto fresco di questi frutti, con o senza noccioli; e
distillata a meno dell’86 per cento in volume, in modo tale che il distillato conservi l’aroma e il sapore dei frutti utilizzati.
Essa deve avere un tenore di sostanze volatili uguale o superiore a2,0 g per litro di
Art. 65 Bevanda spiritosa a base di frutti
La bevanda spiritosa a base di frutti è una bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di un frutto in alcool etilico di origine agricola o in distillati di origine agricola o in un’acquavite ai sensi del presente capitolo.
Per la macerazione devono essere utilizzati almeno5 kg di frutti per 20 litri di
Per aromatizzare è consentito aggiungere aromi naturali o naturidentici che non provengono dal frutto trasformato. Il gusto caratteristico della bevanda e il suo colore devono tuttavia provenire esclusivamente da esso.
Art. 66 Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere
L’acquavite di sidro di mele o l’acquavite di sidro di pere è una bevanda spiritosa:
ottenuta esclusivamente mediante distillazione di sidro di mele o di pere; e
distillata a meno dell’86 per cento in volume in modo tale che il distillato conservi l’aroma e il sapore dei frutti utilizzati.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a2,0 g per litro di
Art. 67 Acquavite di residui di frutta
L’acquavite di residui di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente per fermentazione e distillazione di residui di frutta, eccettuate le vinacce d’uva, a meno dell’86 per cento in volume di alcool. È consentita una ridistillazione allo stesso tenore alcolico.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a2,0 g per litro di
Art. 68 Acquavite di fecce di frutta
L’acquavite di fecce di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di fecce di sidro oppure di una miscela di fecce di sidro e resti di sidro.
Art. 69 Acquavite di bacche o di altri tipi di frutti
L’acquavite di bacche o di altri tipi di frutti è una bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di bacche o di altri tipi di frutti parzialmente fermentati o non fermentati, quali lamponi, more, mirtilli, sambuco o kiwi, in alcool etilico di origine agricola, in un distillato di origine agricola o in un’acquavite ai sensi del presente capitolo e mediante successiva distillazione.
Per la macerazione devono essere utilizzati almeno 100 kg di frutti per 20 litri di
Art. 70 Rum
Il rum è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di melassa o di sciroppo provenienti dalla fabbricazione di zucchero di canna o di succo di canna da zucchero. Il rum deve essere stato distillato a meno del 96 per cento in volume e presentare le tipiche caratteristiche organolettiche.
Il tenore di sostanze volatili deve essere uguale o superiore a2,25 g per litro di
Art. 71 Acquavite di patate
L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di patate ammostate e fermentate.
Art. 72 Vodka
La vodka è una bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola mediante:
rettificazione o filtrazione su carbone attivato, seguita eventualmente da una distillazione semplice; oppure
un trattamento equivalente, che permetta di attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime utilizzate.
Aggiungendo sostanze aromatiche è consentito conferire al prodotto particolari caratteristiche organolettiche, segnatamente un sapore più morbido.
Art. 73 Bevande spiritose al ginepro, gin
La bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando con bacche di ginepro (Juniperus communis) alcool etilico di origine agricola, distillato di cereali o acquavite di cereali.
È consentito aggiungere altre sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, altri estratti aromatici o altre piante aromatiche. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche delle bacche di ginepro devono restare percettibili.
Il gin è una bevanda spiritosa a base di ginepro ottenuta per aromatizzazione con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici di alcool etilico di origine agricola, che presenti le caratteristiche organolettiche adeguate. Il sapore delle bacche di ginepro deve prevalere.
Il gin distillato (p. es. «London Gin») è una bevanda spiritosa a base di ginepro ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcool etilico di origine agricola di qualità che presenti le caratteristiche organolettiche desiderate, e aggiungendo bacche di ginepro e altre sostanze vegetali naturali.
Esso deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
il prodotto iniziale della ridistillazione deve presentare un tenore alcolico originale almeno del 96 per cento in volume;
nella ridistillazione il sapore del ginepro deve prevalere;
per l’aromatizzazione possono essere utilizzate anche sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure estratti aromatici.
Art. 74 Acquavite di genziana
L’acquavite di genziana è una bevanda spiritosa fabbricata da distillato di acquavite di genziana, ottenuta mediante fermentazione di radici di genziana con o senza aggiunta di alcool etilico di origine agricola.
Art. 75 Acquavite di erbe
L’acquavite di erbe è una bevanda spiritosa ottenuta:
distillando erbe macerate in alcool etilico di origine agricola o in un’acquavite ai sensi del presente capitolo; oppure
aggiungendo un estratto di erbe ad alcool etilico di origine agricola o a un’acquavite ai sensi del presente capitolo.
Sono consentite la colorazione con estratti vegetali, nonché l’aggiunta di oli essenziali.
Art. 76 Carvi, aquavit
Il carvi (bevanda spiritosa al cumino) è una bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando con cumino (Carum carvi L.) alcool etilico di origine agricola. Possono essere aggiunte altre sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure estratti aromatici. Tuttavia, il sapore del cumino deve prevalere.
L’aquavit (akvavit) è una bevanda spiritosa al cumino, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie. Per la composizione vale quanto segue:
una parte essenziale dell’aroma deve provenire dalla distillazione di semi di cumino o di aneto (Anethum graveolens L.);
possono essere utilizzate anche altre sostanze aromatiche;
non è consentita l’aggiunta di oli essenziali;
il sapore dell’amaricante non deve prevalere;
il tenore di estratto non può superare1,5 g per 100 ml.
Art. 77 Bevanda spiritosa a base di agave
La bevanda spiritosa a base di agave è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione e rettificazione di almeno il 51 per cento di agave blu fermentata (Agave tequilana Weber).
Art. 78 Liquore
Illiquore è una bevanda spiritosa ottenuta edulcorando e aromatizzando con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici:
alcool etilico di origine agricola;
distillato di origine agricola;
bevande spiritose del presente capitolo;
una miscela dei prodotti di cui alle lettere a–c.
È consentito aggiungere altri ingredienti di origine agricola quali latte, prodotti di latte, sidro o vino aromatizzato.
Il tenore alcolico di un liquore designato secondo una determinata bevanda spiritosa (cognac all’uovo, liquore al kirsch, liquore al williams ecc.) deve provenire esclusivamente da tale bevanda spiritosa.
Il liquore deve presentare un tenore minimo di zucchero, espresso come zucchero invertito, di 100 g per litro. I seguenti valori derogano a tale disposizione, per:
«vieille …»: 20 g al litro;
liquore al kirsch: 70 g al litro;
liquore alla genziana: 80 g al litro;
liquore all’uovo e liquore con aggiunta di uovo: 150 g al litro;
«crema di …9»: 250 g al litro
crema di cassis (ribes nero): 400 g al litro.
Il liquore all’uovo (Advokat, Avocaat, Avocat) è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola, i cui ingredienti sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 140 g di tuorlo d’uovo per litro.
Il liquore con aggiunta di uovo è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola, i cui ingredienti sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 70 g di tuorlo d’uovo per litro.
Denominazione del frutto impiegato o della materia prima impiegata, ad eccezione dei prodotti di latte
Art. 79 Aperitivo, bevanda spiritosa dal sapore amaro (bitter)
L’aperitivo è una bevanda a base di alcool etilico di origine agricola o di bevande spiritose ai sensi degli articoli 57–77, acqua ed estratti vegetali aromatici oppure sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, che conferiscono particolari caratteristiche organolettiche.
L’aperitivo può contenere sorte di zuccheri, miele oppure vino.
Per l’aperitivo a base di vino sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 2.
La bevanda spiritosa dal sapore amaro (bitter) è una bevanda ottenuta aromatizzando alcool etilico di origine agricola con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici. Deve avere un sapore amaro.
Art. 80 Assenzio
L’assenzio è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che:
è aromatizzata con assenzio (Artemisia absinthium L.) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante quali anice, finocchio o simili;
è fabbricata mediante macerazione e distillazione;
ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e
diluita con acqua, dà una bevanda torbida.
Art. 81 Bevanda spiritosa all’anice
La bevanda spiritosa all’anice è una bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando alcool etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum), di anice verde (Pimpinella anisum), di finocchio (Foeniculum vulgare) o di altre piante, che hanno sostanzialmente lo stesso aroma, usando uno dei seguenti procedimenti:
macerazione o distillazione;
ridistillazione dell’alcool in presenza di semi o di altre parti delle piante summenzionate;
aggiunta di estratti distillati naturali di piante di anice;
combinazione dei procedimenti elencati alle lettere a–c.
È consentito utilizzare altri estratti naturali di piante o semi aromatici oltre a quelli menzionati nel capoverso1. Tuttavia, il sapore dell’anice deve prevalere.
Il pastis è una bevanda spiritosa all’anice che contiene inoltre estratti naturali di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) e, di conseguenza, il cosiddetto calcone (colorante) nonché acido glicirrizinico. Per la composizione vale quanto segue:
a. il tenore di acido glicirrizinico deve essere compreso tra 0,05 g e 0,5 g per litro;
il tenore di anetolo deve essere compreso tra1,5 g e 2,0 g per litro;
il tenore di zucchero non deve superare 100 g per litro.
L’ouzo è una bevanda spiritosa all’anice fabbricata in Grecia.
L’anice è una bevanda spiritosa all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice stellato (Illicium verum), dall’anice verde (Pimpinella anisum) o dal finocchio (Foeniculum vulgare).
Il distillato di anice è anice, la cui parte alcolica è costituita almeno per il 20 per cento di alcool distillato mediante l’aggiunta di semi delle piante di cui al capoverso5.
Sezione 4 Caratterizzazione
Art. 82 Denominazione specifica
L’indicazione della categoria deve essere impiegata come denominazione specifica.
Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti formulati per la loro categoria non possono assumere la relativa denominazione specifica. Devono essere designate come «bevanda spiritosa» oppure «bevanda alcolica».
Se le seguenti bevande spiritose sono tagliate, non possono recare la loro denominazione specifica:
acquavite di vino;
brandy;
acquavite di vinaccia (vinaccia, marc), grappa;
acquavite di fecce;
bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali;
whisky (whiskey);
acquavite di frutti;
acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere;
acquavite di fecce di frutti;
rum;
acquavite di patate;
acquavite di erbe;
assenzio.
L’acquavite di frutta è designata come «acquavite di …» (p. es. «acquavite di mirabelle», «acquavite di prugne»). Può essere designata anche come «acqua di …», seguita dal nome del frutto utilizzato.
Se i mosti di due o più frutti sono distillati insieme, la denominazione specifica è «acquavite di frutta». A titolo complementare, i singoli frutti possono essere indicati in ordine decrescente rispetto alle quantità utilizzate.
Per le seguenti acquaviti di frutta, la denominazione «acquavite di …», seguita dal nome del frutto utilizzato:
mirabelle;
susine;
prugne;
mele Gravenstein;
mele;
pere Williams;
ciliege;
mele cotogne.
La denominazione specifica dell’acquavite di residui di frutti è «acquavite di residui di …», seguita dal nome del frutto utilizzato: (p. es. «acquavite di residui di mele»). Se sono utilizzati residui di diversi frutti, la denominazione specifica è «acquavite di residui di frutta».
Al fine di evitare una confusione con le acquaviti di frutta, la denominazione specifica «acquavite di …», seguita dal nome del frutto utilizzato, per l’acquavite di bacche o di altri frutti può essere impiegata soltanto se figura l’indicazione supplementare «ottenuta per macerazione e distillazione». Questa disposizione si applica a more, fragole, mirtilli, lamponi, ribes, prugnoli, sorbo, sorbo selvatico, agrifoglio, sorbo bianco, sambuco, rosa canina e ribes nero.
L’acquavite di bacche o di altri frutti, fabbricata per macerazione di frutti interi, non fermentati, in alcool etilico di origine agricola e mediante successiva distillazione, può essere denominata «acquavite di …», seguita dal nome del frutto utilizzato (p. es. «acquavite di lamponi»).
Art. 83 Ulteriore caratterizzazione
Per indicare un’annata o un’età, è determinante l’ingrediente alcolico più giovane. È vietata la designazione «vecchio» per prodotti di una distillazione il cui ingrediente più giovane è stato fabbricato meno di un anno prima, nonché indicazioni di età che si contraddicono o che si prestano a confusione.
Se sono date indicazioni geografiche, la fase di produzione nella quale la bevanda spiritosa ha assunto il suo carattere definitivo deve essersi svolta nella regione geografica menzionata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 maggio 199710 sulle DOP e le IPG. L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 14 OCDerr11.
Nella caratterizzazione di alcool etilico o di distillato di origine agricola è consentito indicare una determinata materia prima solo se l’alcool in questione è stato ottenuto esclusivamente da tale materia prima.
Nel caso delle bevande spiritose di cui agli articoli 57–77, non è necessario indicare l’elenco degli ingredienti.
L’etichetta dei tagli di cui all’articolo 82 capoverso3 può recare il riferimento a una categoria di bevande spiritose soltanto al di fuori della denominazione specifica. In tal caso, dopo la denominazione «miscela di bevande spiritose», devono essere indicati i singoli componenti alcolici, seguiti dalla percentuale in volume di tutto il tenore alcolico della miscela, in ordine decrescente di quantità.
Nella caratterizzazione occorre indicare l’edulcorazione o l’aggiunta di correttivi.
Art. 84 Designazioni negli esercizi pubblici
Sulle carte delle bevande negli esercizi pubblici, per le bevande spiritose devono figurare la denominazione specifica, il tenore alcolico in per cento in volume e la quantità.
L’obbligo di indicare la quantità e il tenore alcolico sulle carte delle bevande non si applica alle bevande spiritose o alle bevande a base di bevande spiritose preparate appositamente nell’esercizio stesso.
Sui recipienti di bevande spiritose vendute negli esercizi pubblici devono figurare, ben visibili e leggibili, la denominazione specifica, il Paese di produzione e il tenore alcolico in per cento in volume.
Sezione 5 Bevande spiritose estere
Art. 85
Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga altrimenti, le bevande spiritose estere che recano una denominazione d’origine protetta o un’altra denominazione tutelata da una legislazione estera possono essere commercializzate unicamente come prodotti originali provenienti dalla regione d’origine indicata.
Per quanto concerne la caratterizzazione di bevande alcoliche estere, sono fatte salve le disposizioni dell’OCDerr12.
Capitolo 6 Altre bevande alcoliche
Art. 86 Definizione
Le altre bevande alcoliche sono tutte le bevande contenenti alcool che non sono disciplinate dagli articoli 6–85.
Art. 87 Requisiti e caratteristiche di composizione per le bevande alcoliche contenenti caffeina e chinina
Le bevande alcoliche contenenti caffeina non possono presentare un tenore di caffeina superiore a 150 mg al litro.
Le bevande alcoliche contenenti chinina non possono presentare un tenore di chinina superiore a 80 mg al litro, calcolata come chinina cloridrato.
Art. 88 Denominazione specifica
La denominazione specifica è disciplinata dall’articolo 3 OCDerr13.
Art. 89 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr14, nel medesimo campo visivo della denominazione specifica devono figurare indicazioni quali:
«contenente anidride carbonica», nel caso in cui alla bevanda sia aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a2 g al litro;
«contenente caffeina» se la bevanda presenta un tenore di caffeina superiore a 30 mg al litro;
«contenente chinina» per le bevande che contengono chinina.
Capitolo 7 Adeguamento degli allegati
Art. 90
L’UFSP adegua regolarmente gli allegati alla presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 91 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DFI del 27 marzo 200215 concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi è abrogata.
Art. 92 Disposizioni transitorie
Le bevande spiritose, i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati a base di vino che sono protetti in base all’allegato 8 dell’accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli e che sono stati fabbricati, caratterizzati e aperti prima del 30 giugno 2002, possono essere venduti al dettaglio ai sensi dell’articolo 39 capoverso4 della legge del 21 giugno 193217 sull’alcool, fino ad esaurimento delle scorte, purché rispettino il diritto previgente conformemente alla modifica del 14 giugno 199918 dell’ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.
Il vino rosso e il vino rosato svizzeri delle categorie1 e 2 possono essere tagliati con vino estero fino all’annata 2005 compresa, conformemente al diritto previgente (modifica del14 giu. 1999 dell’O sulle derrate alimentari del 1° mar. 1995). Tale vino può essere consegnato ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Il vino bianco svizzero delle categorie1 e 2 può essere tagliato con vino estero fino all’annata 2001 compresa, conformemente al diritto previgente (modifica del14 giu. 1999 dell’O sulle derrate alimentari del 1° mar. 1995). Tale vino può essere consegnato ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Il vino di cui all’articolo 6 può essere caratterizzato secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2008 ed essere consegnato ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Art. 93 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Allegato 1
(art.5 cpv. 1) Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti 1. Arieggiamento o immissione di argon, azoto o ossigeno; 2. trattamenti termici; 3. utilizzazione nei vini secchi, in quantità non superiori al 5 per cento in massa, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi; 4. centrifugazione, flottazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di filtrazione inerti, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato; 5. impiego di lieviti per vinificazione; 6. impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite massimo di 40 g per ettolitro; 7. impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite massimo di 80 g per ettolitro; 8. impiego di batteri lattici; 9. aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:
fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite massimo di
fosfato di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite massimo di 0,2 g/l; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro un limite massimo globale di 0,3 g/l, purché nessuna delle sostanze superi il summenzionato limite massimo di 0,2 g/l,
dicloridrato di tiamina, entro il limite massimo di 0,6 mg/l, espresso in tiamina; 10. impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria; 11. aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a2 g per litro; 12. chiarificazione mediante una o più delle seguenti sostanze a uso enologico:
gelatina alimentare,
colla di pesce,
caseina e caseinato di potassio,
proteine dell’uovo o del latte, anche proteine vegetali,
bentonite,
diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
caolino,
enzimi pectolitici,
preparato enzimatico di beta-glucanasi sino a entro il limite massimo di 13. aggiunta di tannino ai vini; 14. trattamento del mosto e dei vini bianchi con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro; 15. trattamento:
di vini bianchi e vini rosati con ferrocianuro di potassio,
di vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo; 16. impiego di gomma arabica; 17. impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento di:
alginato di calcio, oppure,
alginato di potassio; 18. impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite massimo di1 g per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a1 mg per litro; 19. aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro; 20. impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nei vini il cui tasso di urea è superiore a1 mg per litro; 21. eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici; 22. impiego di resine scambiatrici di ioni sul mosto d’uva; 23. arricchimento del mosto d’uva mediante concentrazione parziale, compresi osmosi inversa o evaporazione sottovuoto; l’impiego di questo metodo esclude l’arricchimento ai sensi del numero 24 e l’edulcorazione ai sensi dell’articolo12; 24. arricchimento mediante crioestrazione: l’impiego di questo metodo esclude l’arricchimento ai sensi del numero 23 e l’edulcorazione ai sensi dell’articolo12.
Allegato 2
(art.17 cpv. 6) Denominazioni complementari per bevande aromatizzate a base di vino In aggiunta alla denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» sono ammesse le denominazioni seguenti:
Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un tenore alcolico inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata. La denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo;
Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata. La denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …», seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna;
Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo acquavite di vino o brandy, che ha un tenore alcolico minimo pari al 9 e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta;
Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno il 50 per cento di bitter vino, che ha un tenore alcolico minimo pari all’8 e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica;
Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una miscela di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone naturale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in massa;
Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dalla menzione «di vino bianco»;
Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di piante o estratti di asperula odorata, in modo che il gusto dell’asperula predomini;
Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del5 per cento al massimo di zucchero. La frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o di estratto.
Allegato 3
(art.18 cpv. 6) Denominazioni complementari per cocktail aromatizzati a base di vino In aggiunta alla denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» sono ammesse le denominazioni seguenti:
cocktail a base di vino: per un cocktail aromatizzato a base di vino in cui la proporzione di succo d’uva concentrato non supera il10 per cento del volume totale del prodotto finito e il tenore di zucchero, espresso come zucchero invertito, è inferiore a 80 g per litro;
frizzante di uva aromatizzato: per un cocktail aromatizzato a base di vino ottenuto esclusivamente da mosto d’uva, il cui tenore alcolico è inferiore al 4 per cento in volume e la cui anidride carbonica proviene esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.
Allegato 4
(art. 19 cpv. 5) Denominazioni alternative per vini aromatizzati Le denominazioni seguenti possono sostituire la denominazione specifica «vino aromatizzato»:
vino aperitivo;
vermut o vino vermut: per un vino aromatizzato il cui aroma caratteristico è ottenuto impiegando sostanze appropriate; in particolare devono essere sempre utilizzate anche sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia. Per edulcorare il vermut è consentito impiegare esclusivamente zucchero, zucchero caramellato, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato o concentrato d’uva rettificato;
vino aromatizzato amaro: per un vino aromatizzato dal caratteristico aroma amaro; la designazione «vino aromatizzato amaro» può essere seguita dal nome della sostanza aromatizzante amara, ma può essere anche sostituita da una delle denominazioni seguenti: 1. «vino aromatizzato con corteccia di china», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della corteccia di china, 2. «Bitter vino», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale di genziana e la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa, 3. «Americano», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante sostanze aromatizzanti naturali provenienti dall’artemisia e dalla genziana e la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa;
vino aromatizzato all’uovo: per un vino aromatizzato contenente almeno 10 g di tuorlo d’uovo e 200 g di zucchero, espresso come zucchero invertito, per litro di prodotto finito.
Allegato 5
(art. 46 cpv. 2) Requisiti per l’alcool etilico di origine agricola 1. Caratteristiche organolettiche nessun sapore estraneo avvertibile 2. Tenore alcolico minimo 96.0 % vol 3. Valori massimi dei componenti minoritari (tutti i valori sono espressi in g/l di alcool puro): Tenore di acidità totale, espressa in acido acetico 0.015 Esteri, espressi in acetato di etile 0.013 Aldeidi, espressi in acetaldeide 0.005 Alcool superiori, espressi in metil-2propanol-1 0.005 Metanolo 0.5 Residuo (solido) di evaporazione 0.015 Basi azotate volatili, espresse in azoto 0.001 Furfurolo non rilevabile
Allegato 6
(art. 55 cpv. 1) Tenore alcolico minimo delle bevande spiritose
Whisky, acquavite di patate, pastis, assenzio 40,0 %
Acquavite di fecce, acquavite di birra 38,0 %
Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, grappa, acquavite 37,5 % di frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche o di altri frutti, bevande spiritose al ginepro, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum, acquavite di erbe, vodka, aquavit
Brandy 36,0 %
Bevanda spiritosa a base di cereali, acquavite di cereali, distillato 35,0 % di agave, anice
Carvi (eccettuata l’aquavit) 30,0 %
Bevanda spiritosa a base di frutta 25,0 %
liquori, bevanda spiritosa all’anice, bevanda spiritosa dal sapore15,0 % amaro, eccezion fatta per le bevande citate sotto altra lettera, nonché tutte le altre bevande spiritose non indicate
liquore all’uovo14,0 % Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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