Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (RS 142.204, 2007-761), Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.209, 2007-763), Ordinanza sulla radiotelevisione (RS 784.401, 2007-151), Ordinanza sulle dogane (RS 631.01, 2007-250), Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 235.21, 2004-363), Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2, 2002-310), Ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3, 2001-319), Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (RS 120.72, 2001-271), Ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.201, 2000-213), Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.611, 1996-3393-3393-3393), Ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102, 1995-3867-3867-3867), Ordinanza concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0, 1985-1819-1819-1819), Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (RS 211.412.411, 1984-1164-1164-1164), Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202, 1983-38-38-38), Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51, 1976-2423-2423-2423), Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101, 63-1185-1183-1185)

Atto di base di: Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (RS 192.121, 2007-861)

RU 2007 6657

Ordinanza
relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità
e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati
dalla Svizzera quale Stato ospite*
(Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo33 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO),
decreta:

Capitolo 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità d’esecuzione della LSO. Definisce in particolare:

  1. l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di beneficiario istituzionale;

  2. le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie;

  3. le procedure applicabili all’acquisto di fondi da parte di beneficiari istituzionali;

  4. le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

Le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati sono disciplinate in un’ordinanza separata.

Art. 2 Definizione di missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative

Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative si intendono segnatamente:

  1. le missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative, comprese le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio

  2. le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;

RS 192.121 * I termini che designano le persone si applicano parimenti alle donne e agli uomini.

  1. le delegazioni permanenti di organizzazioni intergovernative presso organizzazioni intergovernative;

  2. gli uffici di osservatori.

Art. 3 Definizione di missione speciale

Per missione speciale ai sensi della Convenzione dell’8 dicembre 19692 sulle missioni speciali si intendono:

  1. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato inviate presso la Svizzera conformemente all’articolo2 della Convenzione sulle missioni speciali;

  2. le missioni temporanee composte di rappresentanti di Stati nell’ambito di riunioni di due o più Stati conformemente all’articolo18 della Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

  3. le missioni temporanee composte di rappresentanti di uno Stato e di rappresentanti non statali nel caso in cui la missione si svolga nell’ambito dei buoni uffici della Svizzera.

Art. 4 Definizione di titolare principale

Per titolare principale si intendono le persone beneficiarie menzionate nell’articolo2, capoverso2 lettere a e b LSO

Art. 5 Definizione di membri del personale locale

Per membri del personale locale si intendono le persone assunte da uno Stato per svolgere funzioni ufficiali ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613, sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari o della Convenzione dell’8 dicembre 19695 sulle missioni speciali, ma che non fanno parte del personale trasferibile dello Stato accreditante o dello Stato d’invio. Tali persone possono essere cittadini dello Stato accreditante o dello Stato d’invio oppure cittadini di un altro Stato. Svolgono generalmente le funzioni attribuite al personale di servizio ai sensi delle suddette Convenzioni, ma possono anche essere incaricate di svolgere altre funzioni previste delle suddette Convenzioni.

Capitolo 2 Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

Sezione 1 Beneficiari istituzionali

Art. 6 In generale

Ricevono tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, i seguenti beneficiari istituzionali:

  1. le organizzazioni intergovernative;

  2. le istituzioni internazionali;

  3. le missioni diplomatiche;

  4. i posti consolari;

  5. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

  6. le missioni speciali;

  7. le conferenze internazionali;

  8. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;

  9. le commissioni indipendenti;

  10. i tribunali internazionali;

  11. i tribunali arbitrali.

Alle missioni diplomatiche e alle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche.

Ai posti consolari si applica in particolare la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari.

Alle missioni speciali si applica in particolare la Convenzione dell’8 dicembre 19698 sulle missioni speciali.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle commissioni indipendenti per la durata di attività prevista della commissione. La decisione di conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere prorogata per una durata limitata se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il mandato della commissione indipendente è prorogato o se essa necessita di un periodo supplementare per redigere e pubblicare il suo rapporto.

Art. 7 Organizzazioni internazionali quasi intergovernative

Alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative sono accordati tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. l’inviolabilità degli archivi;

  2. l’esenzione dalle imposte dirette;

  3. l’esenzione dalle imposte indirette;

  4. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari.

Art. 8 Altri organismi internazionali

Agli altri organismi internazionali possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO.

Per determinare l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in ogni singolo caso, il Consiglio federale tiene conto segnatamente della struttura dell’organismo e dei suoi legami con le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali o gli Stati con cui collabora, nonché del ruolo che tale organismo svolge nelle relazioni internazionali e della sua notorietà a livello internazionale.

Fatte salve disposizioni particolari derivanti dagli accordi di sede conclusi con il Consiglio federale o da altri trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, un’organizzazione intergovernativa o un’istituzione internazionale può ospitare un altro organismo internazionale solo d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Sezione 2 Persone beneficiarie

Art. 9 Principi

I privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti alle persone beneficiarie sono accordati a favore del beneficiario istituzionale interessato e non a titolo individuale. Non hanno lo scopo di favorire l’individuo, ma di assicurare l’efficace adempimento delle funzioni del beneficiario istituzionale.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni dipendono dall’effettivo esercizio di una funzione ufficiale accertato dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all’articolo 2 capoverso2 lettere a e b LSO. Dipendono dall’autorizzazione di accompagnare il titolare principale accordata dal DFAE, se si tratta delle persone di cui all’articolo 2 capoverso2 lettera c LSO.

Qualsiasi questione relativa all’accertamento dell’esercizio effettivo di una funzione ufficiale, all’autorizzazione di accompagnare il titolare principale, all’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati o qualsiasi altro tema concernente lo statuto giuridico in Svizzera delle persone beneficiarie sono risolti tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato, conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

Art. 10 Estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

L’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali menzionati nell’articolo6 capoverso1 è determinata in funzione della categoria di persone cui appartengono conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali. Tali persone sono ripartite nelle diverse categorie previste dal diritto internazionale.

Art. 11 Categorie di persone beneficiarie

Per le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le conferenze internazionali, i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti e gli altri organismi internazionali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti:

  1. i membri dell’alta direzione;

  2. gli alti funzionari;

  3. gli altri funzionari;

  4. i rappresentanti dei membri dell’organizzazione;

  5. i periti e tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso questi beneficiari istituzionali;

  6. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a–e.

Per i tribunali internazionali e i tribunali arbitrali, oltre alle categorie menzionate nel capoverso1, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti:

  1. i giudici;

  2. i procuratori, i procuratori aggiunti e il personale dell’Ufficio del procuratore;

  3. i cancellieri, i cancellieri aggiunti e i membri del personale della cancelleria;

  4. i collegi di difesa (avvocati), i testimoni e le vittime;

  5. gli arbitri;

  6. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a–e.

Per le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e le missioni speciali, le categorie di persone beneficiarie sono segnatamente le seguenti:

  1. i membri del personale diplomatico;

  2. i membri del personale amministrativo e tecnico;

  3. i membri del personale di servizio;

  4. i funzionari consolari;

  5. gli impiegati consolari;

  1. i membri del personale locale;

  2. le persone autorizzate ad accompagnare le persone menzionate nelle lettere a–f.

Art. 12 Persone chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa

Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. l’esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi, le rimunerazioni e le indennità versati loro dall’organizzazione internazionale quasi intergovernativa;

  2. l’esenzione dalle imposte sulle prestazioni in capitale dovute loro per qualsiasi motivo da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale, al momento del loro versamento; per contro non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati, il patrimonio costituito da tali capitali, nonché le rendite e le pensioni che l’organizzazione internazionale quasi intergovernativa paga agli ex-membri del suo personale;

  3. l’esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera.

Ai membri dell’Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell’organizzazione internazionale quasi intergovernativa possono essere accordate l’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità dei documenti.

Art. 13 Persone chiamate in veste ufficiale presso un altro organismo internazionale

L’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordate alle persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un altro organismo internazionale è definita in funzione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati dal Consiglio federale all’altro organismo internazionale in virtù dell’articolo8 e della categoria di persone a cui appartengono.

Art. 14 Personalità che esercitano un mandato internazionale

Alle personalità che esercitano un mandato internazionale possono essere accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO. Il Consiglio federale determina l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni in funzione delle condizioni di ogni singolo caso.

Art. 15 Durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone beneficiarie

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle persone beneficiarie per la durata delle loro funzioni ufficiali.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati alle persone che accompagnano il titolare principale prendono fine nello stesso momento di quelli accordati a quest’ultimo, fatte salve le disposizioni contrarie della presente ordinanza (cap. 3).

I privilegi, le immunità e le facilitazioni accordate ai domestici privati prendono fine un mese dopo che i rapporti di servizio sono cessati, anche nel caso in cui sussista una controversia di lavoro con il loro ex datore di lavoro.

Il DFAE decide caso per caso se occorre accordare una proroga per una durata limitata alla fine delle funzione ufficiale conformemente agli usi internazionali (termine di cortesia) per permettere alle persone interessate di definire le modalità della loro partenza.

Capitolo 3 Condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro

delle persone beneficiarie

Art. 16 Condizioni di entrata

Al momento dell’entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto.

La domanda di entrata in funzione è inviata al DFAE dal beneficiario istituzionale interessato.

Art. 17 Condizioni di soggiorno

Il DFAE rilascia una carta di legittimazione ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli. Determina le condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legittimazione.

La competente autorità cantonale di polizia degli stranieri rilascia una carta di soggiorno di diritto ordinario conformemente alla legislazione vigente alle persone chiamate in veste ufficiale che beneficiano soltanto di esenzioni fiscali e alle persone autorizzate ad accompagnarle.

La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta i privilegi e le immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni.

Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.

Art. 18 Condizioni di lavoro

I beneficiari istituzionali determinano, conformemente al diritto internazionale, le condizioni di lavoro applicabili al loro personale.

I membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali che sono di cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera al momento della loro assunzione sottostanno al diritto del lavoro svizzero. La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero.

I membri del personale locale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali sottostanno al diritto del lavoro svizzero indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal luogo del loro reclutamento La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero.

Art. 19 Previdenza sociale

Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali.

Art. 20 Persone autorizzate ad accompagnare

Lepersone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso:

  1. il coniuge del titolare principale;

  2. il partner dello stesso sesso del titolare principale, in caso di unione domestica registrata, se l’unione domestica è conforme a una legislazione estera equivalente o il partner è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale interessato;

  3. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto), se il concubino è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale;

  4. i figli non coniugati del titolare principale sino all’età di25 anni;

  5. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale sino all’età di25 anni, se sono ufficialmente a carico del coniuge, del partner o del concubino.

Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni:

  1. il partner dello stesso sesso del titolare principale, se il partner non è riconosciuto quale partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata, nel caso in cui le persone interessate non siano in grado di fare registrare un’unione domestica conformemente al diritto svizzero o a un diritto estero;

  2. il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto) se il concubino non è riconosciuto partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata;

  3. i figli non coniugati del titolare principale di età superiore a25 anni che sono interamente a carico del titolare principale;

  4. i figli non coniugati di età superiore a25 anni del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale che sono interamente a carico del titolare principale;

  5. gli ascendenti del titolare principale, del suo coniuge, del suo partner o del suo concubino ai sensi del capoverso1 che sono interamente a carico del titolare principale;

  6. altre persone che sono interamente a carico del titolare principale, a titolo eccezionale, se non possono essere affidate a terzi nel loro Stato d’origine (casi di forza maggiore).

I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se adempiono le condizioni previste nell’ordinanza separata sulle condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro menzionata nell’articolo1 capoverso2.

Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell’entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento.

Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d’intesa tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

Art. 21 Accesso al mercato del lavoro delle persone chiamate in veste ufficiale

Le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale devono, in linea di principio, esercitare le loro funzioni ufficiali a tempo pieno. Sono fatte salve le disposizioni speciali applicabili ai consoli onorari in virtù della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari e quelle che si applicano alle persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali.

Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un’attività lucrativa accessoria sino a un massimo di10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La competente autorità cantonale decide d’intesa con il DFAE.

L’insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale.

La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell’immunità di giurisdizione penale, civile o amministrativa e dell’immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l’attività lucrativa accessoria. La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizzero per quanto concerne l’attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

Art. 22 Accesso facilitato al mercato del lavoro delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale

Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all’articolo20 capoverso1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso:

  1. il coniuge del titolare principale ai sensi dell’articolo20 capoverso1 lettera a;

  2. il partner dello stesso sesso del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso1 lettera b;

  3. il concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo20 capoverso1 lettera c;

  4. i figli non coniugati del titolare principale ai sensi dell’articolo20 capoverso 1 lettera d se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnarlo prima dei21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato del lavoro sino a25 anni. Dopo i25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

  5. i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo20 capoverso1 lettera e se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale prima dei21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato del lavoro sino a25 anni. Dopo i25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro).

Le persone di cui al capoverso1 che esercitano un’attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L’attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per esercitare la professione o l’attività in questione.

Le persone di cui al capoverso1 che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità, sottostanno alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi dell’attività lucrativa sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

Il DFAE disciplina le altre modalità di attuazione d’intesa con l’Ufficio federale della migrazione.

Capitolo 4 Modalità di conferimento dei privilegi, delle immunità e delle

facilitazioni

Art. 23 Conferimento

Fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni derivanti direttamente dal diritto internazionale, il Consiglio federale determina caso per caso i privilegi, le immunità e le facilitazioni conferiti al beneficiario istituzionale e alle persone chiamate in veste ufficiale presso lo stesso, alle personalità che esercitano un mandato internazionale e alle persone di cui all’articolo20.

Il DFAE ha la competenza di accordare privilegi, immunità e facilitazioni e di concludere a tal fine accordi internazionali se l’attività del beneficiario istituzionale è prevista per una durata massima di un anno:

  1. alle missioni speciali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime;

  2. alle conferenze internazionali, alle persone chiamate in veste ufficiale presso le stesse e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime.

Art. 24 Forme

Le missioni diplomatiche, i posti consolari e le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, come pure i loro membri e le persone autorizzate ad accompagnarli beneficiano automaticamente dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, non appena sono stati autorizzati dal DFAE a stabilirsi in Svizzera.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale:

  1. le organizzazioni intergovernative;

  2. le istituzioni internazionali;

  3. le organizzazioni internazionali quasi intergovernative;

  4. i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;

  5. i tribunali internazionali;

  6. i tribunali arbitrali.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE o mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale:

  1. le missioni speciali;

  2. le conferenze internazionali;

  3. le commissioni indipendenti;

  4. gli altri organismi internazionali.

4I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle personalità che esercitano un mandato internazionale mediante decisione unilaterale del Consiglio federale.

Capitolo 5 Acquisto di fondi per scopi ufficiali

Art. 25 Procedure

L’acquirente, o il suo rappresentante, invia la propria richiesta di acquisto di un fondo al DFAE, con copia all’autorità competente del Cantone interessato.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

  1. il progetto di atto d’acquisto con l’indicazione del modo d’acquisto (compera, donazione, contratto di locazione di lunga durata, ecc.);

  2. lo scopo dell’acquisto (residenza del capo missione, cancelleria della rappresentanza, uffici ufficiali dell’organizzazione, ecc.);

  1. la descrizione del fondo in questione comprendente segnatamente la superficie della particella e quella dell’edificio; se la particella non è ancora edificata o se è prevista un’estensione degli edifici esistenti, la richiesta indica anche la superficie edificabile;

  2. la lista dei fondi di cui il beneficiario istituzionale è già proprietario in Svizzera, una descrizione di questi fondi comprendente segnatamente la superficie delle particelle e quella degli edifici interessati, nonché l’uso cui tali fondi sono destinati.

La superficie abitabile netta per gli edifici destinati all’abitazione non deve, di norma, superare 200 m2.

Il DFAE può stabilire condizioni per l’acquisto di un fondo. Può segnatamente esigere la reciprocità se l’acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica, dei suoi posti consolari o delle sue missioni permanenti presso organizzazioni intergovernative in Svizzera.

Art. 26 Decisione

Il DFAE emana una decisione dopo aver ricevuto il preavviso del Cantone interessato.

Capitolo 6 Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 27 Competenze finanziarie

Il Consiglio federale decide sugli aiuti finanziari e sulle altre misure di sostegno il cui costo presumibile supera i3 milioni di franchi, per quanto riguarda i contributi unici, e se supera i2 milioni all’anno per quanto riguarda i contributi ricorrenti.

Il DFAE:

  1. decide sugli aiuti finanziari e sugli aiuti di natura unica fino a un importo di 3 milioni di franchi;

  2. decide sugli aiuti di natura finanziaria e sugli aiuti ricorrenti della durata massima di4 anni fino a2 milioni di franchi all’anno;

  3. può finanziare conferenze internazionali in Svizzera;

  4. può concludere accordi internazionali a questo scopo.

Art. 28 Modalità

Le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno sono determinate per ogni credito nell’ambito della procedura di concessione dei crediti.

Le modalità di concessione dell’indennità adeguata versata ai Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell’articolo20 lettera f LSO sono oggetto di un accordo da concludere con ciascun Cantone interessato. Il DFAE è competente per concludere tali accordi. Fa salva, se del caso, la concessione dei relativi crediti da parte delle Camere federali.

Capitolo 7 Organizzazioni internazionali non governative

Art. 29

L’organizzazione internazionale non governativa (OING) che desidera beneficiare delle misure previste dalla legislazione federale, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera, deve adempiere le condizioni poste dalla legge applicabile e indirizzare la sua domanda all’autorità competente designata dalla legge applicabile.

Capitolo 8 Competenze del DFAE

Art. 30

Oltre alle competenze previste nelle disposizioni speciali della presente ordinanza, il DFAE:

  1. negozia gli accordi che devono essere conclusi in applicazione della LSO o della presente ordinanza, in consultazione con gli uffici interessati;

  2. è l’autorità incaricata dell’esecuzione degli accordi concernenti i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché gli aiuti finanziari e altre misure di sostegno; sono fatte salve le competenze speciali degli altri uffici federali;

  3. disciplina i dettagli per l’attuazione della presente ordinanza; sono fatte salve le competenze speciali degli altri uffici federali;

  4. sorveglia il rispetto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni; a tal fine prende tutte le misure necessarie conformemente agli usi internazionali; può ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona fisica quando accerta un abuso e tale misura è proporzionata allo scopo perseguito;

  5. determina caso per caso se una persona è una «persona beneficiaria» ai sensi dell’articolo2 capoverso2 lettere a e c LSO conformemente al diritto internazionale e le attribuisce la carta di legittimazione corrispondente alla sua funzione;

  6. determina caso per caso il termine di cortesia che può essere accordato a una persona beneficiaria al termine delle sue funzioni ufficiali;

  7. incarica il Servizio federale di sicurezza di dare mandato alle competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all’articolo20 lettera f LSO;

h. conclude gli accordi bilaterali necessari per permettere ai membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai membri dei posti consolari svizzeri all’estero di beneficiare degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni accordati ai membri delle rappresentanze estere della stessa categoria in Svizzera.

Il DFAE regola la ripartizione interna delle competenze.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 31 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(art. 31) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 200111 sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Art. 6 cpv.1, lett. d

Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone:

d. persone che godono dello statuto diplomatico o consolare, nonché le altre persone protette in virtù del diritto internazionale.

2. Ordinanza del 24 ottobre 200712 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Art. 13 cpv.1 lett. b

I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:

b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200713 sullo Stato ospite;

3. Ordinanza del 24 ottobre 200714 concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto

Art. 21 cpv.1 lett. c

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d’entrata nei confronti di:

c. persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200715 sullo Stato ospite.

4. Ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale

Art. 88 cpv.2

Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200717 sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all’estero.

5. Ordinanza del 1° ottobre 198418 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

Art. 5 cpv.3 lett. a

Sono considerate al beneficio di un’autorizzazione corrispondente, quando sono d’altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di:

a. beneficiari istituzionali di cui all’articolo2 capoverso1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 15 cpv.2

Qualora la decisione sia di competenza di un’autorità federale (art.7 lett. h, 16 cpv.1 lett. a LAFE), l’acquirente invia la propria richiesta all’autorità cantonale di prima istanza a destinazione dell’autorità federale. Le procedure applicabili agli acquisti di fondi di cui al capitolo 3 della legge del 22 giugno 200720 sullo Stato ospite sono disciplinate nell’ordinanza del 7 dicembre 200721 sullo Stato ospite 6. Ordinanza del 7 giugno 200422 sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 1 cpv.2

Ordipro serve al trattamento dei dati concernenti le persone beneficiarie di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite.

Art. 3 lett. v e w

In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali:

  1. numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);

  2. luogo di nascita.

Art. 4 cpv.1

I dati delle persone di cui all’articolo1 capoverso2 sono raccolti e trattati dal Protocollo e dalla Missione.

Art. 5 cpv.2 lett. g

Sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per chiarimenti sull’identità delle persone:

g. la cassa di compensazione di Berna.

7. Ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane

Art. 6 cpv.2

La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 200726 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente:

  1. all’ordinanza del 23 agosto 198927 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera;

  2. all’ordinanza del 13 novembre 198528 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

8. Ordinanza del 13 novembre 198529 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «missione permanente» è sostituita con l’espressione «missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative».

Art. 1 cpv. 1bis

Per «organizzazione internazionale» ai sensi della presente ordinanza si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, c, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200730 sullo Stato ospite per quanto beneficino di privilegi doganali in virtù di trattati internazionali, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite.

Art. 18a Conferenze internazionali

Fatte salve le disposizioni particolari derivanti da trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, gli articoli17 e 18 si applicano per analogia alle conferenze internazionali di cui all’articolo2 capoverso1 lettera h della legge del 22 giugno 200731 sullo Stato ospite.

9. Ordinanza del 29 marzo 200032 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto Sostituzione di espressioni In tutto il testo l’espressione «istituzione beneficiaria» è sostituita con l’espressione «beneficiario istituzionale».

Art. 19a lett. a

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

a. oggetti per capi di Stato e per beneficiari istituzionali e persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 200733 sullo Stato ospite (LSO) i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo6 dell’ordinanza del 1° novembre 200634 sulle dogane;

Titolo prima dell’art.20

Sezione 9 Sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per i beneficiari di esenzioni

fiscali di cui all’articolo2 della LSO35

Art. 20 cpv.1 e 1bis

Hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto:

  1. i beneficiari istituzionali di cui all’articolo2 capoverso 1 LSO36 che beneficiano dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internazionale, di un accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) presa conformemente all’articolo26 capoverso 3 LSO (beneficiari istituzionali);

  2. i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all’estero se sono esentati dalle imposte indirette da un atto costitutivo, un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali;

  3. i Capi di stato e di governo durante l’esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone a loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diplomatico;

  4. gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico;

  5. gli alti funzionari dei beneficiari istituzionali di cui alla lettera a del presente capoverso al beneficio in Svizzera dello statuto diplomatico, nonché le persone al loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diplomatico, qualora al beneficio dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;

  6. i delegati alle conferenze internazionali di rango diplomatico se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell’esenzione dalle imposte indirette conformemente alla lettera a;

  7. le persone che esercitano un mandato internazionale secondo l’articolo2, capoverso2 lettera b LSO, al beneficio dello statuto diplomatico, nonché le persone al loro seguito autorizzate al beneficio dello stesso statuto diplomatico, qualora al beneficio dell’esenzione delle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale.

Le persone menzionate nel capoverso1 lettere c–g sono designate qui appresso «persone beneficiarie».

Art. 21

Abrogato

Art. 23 cpv.2

La persona beneficiaria che può avvalersi dell’esenzione fiscale deve, per ogni acquisizione di beni e prestazioni di servizi, farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto che la legittima, in virtù dell’articolo20 capoverso1 lettere c–g all’acquisto in franchigia d’imposta. La persona beneficiaria consegna al prestatore il modulo ufficiale personalmente firmato e si legittima, per qualsiasi ottenimento di beni e prestazioni di servizi, con la carta di legittimazione rilasciata dall’autorità federale competente.

Art. 27a

L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’opzione per l’imposizione delle operazioni di cui all’articolo18 numeri20 e 21 della legge (senza il valore del terreno), purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo20 capoverso1 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia contribuente sul territorio svizzero o no. L’opzione è limitata a fondi e parti di fondi che servono a scopi amministrativi (segnatamente per uffici, sale di conferenza, depositi e parcheggi) o che sono destinati esclusivamente a residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di una sede consolare. Per il resto, è applicabile l’articolo26 della legge.

10. Ordinanza del 20 novembre 199637 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 26 cpv.1 lett. b, c e d

Hanno diritto al carburante esente da imposta:

  1. le organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo1 capoverso 1bis dell’ordinanza del 13 novembre 198538 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;

  2. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

  3. i posti consolari diretti da un funzionario consolare di carriera;

11. Ordinanza del 27 ottobre 197639 sull’ammissione alla circolazione

Art. 42 cpv. 3ter

Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200740 sullo Stato ospite, a condizione che:

  1. siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole;

  2. non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e

  3. siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.

Art. 86 cpv.1 lett. b e c

La sigla «CD» è destinata:

  1. ai veicoli di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di queste missioni;

  2. ai veicoli di servizio dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200741 sullo Stato ospite e ai veicoli a motore dei funzionari di tali beneficiari istituzionali più elevati di rango che godono in Svizzera dello statuto diplomatico.

12. Ordinanza del 14 giugno 200242 sugli impianti di telecomunicazione

Art. 16 lett. j

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

j. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, d–f, i e k–l della legge del 22 giugno 200743 sullo Stato ospite nei propri edifici o parti di edificio o in un’area contigua;

13. Ordinanza del 9 marzo 200744 sulla radiotelevisione

Art. 63 lett. d ed e

Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio:

  1. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i posti consolari, nonché i beneficiari istituzionali di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200745 sullo Stato ospite che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede;

  2. i membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola o O del Dipartimento federale degli affari esteri, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.

14. Ordinanza del 31 ottobre 194746 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1b lett. a, b e c

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo 1a capoverso2 lettera a LAVS:

  1. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 200747 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;

  2. i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;

  3. le persone beneficiarie di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;

Art. 33 lett. a e b

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

  1. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 200748 sullo Stato ospite;

  2. i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;

15. Ordinanza del 27 giugno 199549 sull’assicurazione malattie

Art. 6 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica

Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso2 lettere a e c della legge del 22 giugno 200750 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.

I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso1 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione.

Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo2 capoverso1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.

Art. 7 cpv.6

Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all’assicurazione svizzera (art.6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L’assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L’assicurazione cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all’assoggetta- mento all’assicurazione obbligatoria svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.

16. Ordinanza del 20 dicembre 198251 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 3 cpv.1, 3 e 5

Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone che fanno parte della stessa economia domestica e non sono cittadini svizzeri.

I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, come pure gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dei posti consolari sono assicurati solo se la missione diplomatica, la missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure il posto consolare ne ha fatto richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va sempre presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere presentata da un membro della missione diplomatica, della missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative nonché del posto consolare per i domestici privati e non ancora assicurati conformemente alla legge.

Non sono assicurate le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a della legge del 22 giugno 200752 sullo Stato ospite che sono impiegate da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo2 capoverso1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. Sono assicurate le persone che sono impiegate da una di queste organizzazioni che non offre loro una protezione equivalente contro i postumi di infortuni e malattie professionali.

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