Fonte

831.101

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

del 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4 ordina:

Capo primo Persone assicurate

A.5 Assoggettamento

Art. 16 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un’organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza

Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.7 CS 8 493

Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

B. Esenzioni dall’assicurazione8

Art. 1b9 Stranieri con privilegi diplomatici

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo 1a capoverso2 lettera a LAVS:10

  1. 11 i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;

  2. 13 i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;

  3. 14 le persone beneficiarie di cui all’articolo2 capoverso2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;

  4. 15 il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.

Art. 216 Adempimento delle condizioni per un periodo di tempo relativamente breve

Adempiono le condizioni di cui all’articolo 1a capoverso 1 LAVS per un periodo di tempo relativamente breve le persone che:17

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RS 192.121).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1765).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

  1. soggiornano in Svizzera a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un’attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio;

  2. esercitano un’attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all’estero;

  3. esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

...18

Art. 3 Persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti

Le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

...19

Art. 420 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali

Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell’articolo 1b lettera c sono equiparate alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera b LAVS.

C. Adesione all’assicurazione21 I.22 Persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 5 Diritto di continuare l’assicurazione

Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997

  1. dell’inizio dell’attività all’estero; o

  2. del termine del periodo di attività all’estero ammesso da una convenzione internazionale.

Art. 5a Richiesta

Per continuare l’assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.

Art. 5b Inizio dell’assicurazione

L’assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte.

Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l’assicurazione.

Art. 5c Fine dell’assicurazione

Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile.

Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l’assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l’assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro un termine di sei mesi a contare dall’inizio del lavoro.

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale23

Art. 5d Condizioni d’adesione

Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione.24 L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Art. 5e Inizio dell’assicurazione

Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l’assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

Se la dichiarazione d’adesione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Art. 5f Fine dell’assicurazione

Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.25 III.26 Studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero

Art. 5g Diritto alla continuazione dell’assicurazione

Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero possono continuare l’assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell’inizio della loro formazione all’estero.

Art. 5h Inizio dell’assicurazione

L’assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall’inizio della formazione all’estero.

Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.

Art. 5i Fine dell’assicurazione

Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

L’assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell’anno civile è escluso con effetto retroattivo dall’assicurazione. Lo stesso vale per l’assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione.

IV.27 Persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato

Art. 5j Inizio dell’assicurazione

L’assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all’estero.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

Se la dichiarazione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

Art. 5k Fine dell’assicurazione

L’articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato.

Capo secondo: Contributi28 A. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa

Art. 6 Nozioni del reddito da un’attività lucrativa

Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un’attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni accessori.

Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:

  1. 29 il soldo militare, l’indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»;

  2. 30 le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 195931 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 199232 sull’assicurazione militare;

  3. le prestazioni d’istituzioni assistenziali e di soccorso;

  4. ...33

  5. ...34

  6. 35 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali;

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del

giu. 1959 che modifica la LF su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1 gen. 1960 – RU 1959 872 875).

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

  1. le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non possa disporre del risultato del lavoro;

  2. 36 le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento assicurato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza;

  3. e k.37...38

Art. 6bis 39

Art. 6ter 40 Reddito lucrativo realizzato all’estero

Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera:

  1. 41 come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;

  2. 42 come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o

  3. 43 che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199044 sull’imposta federale diretta (LIFD).

Art. 6quater 45 Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età

I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l’anno.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Abrogate dal n. I dell’O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Abrogato dal n. I dell’O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629).

Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I2 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l’anno.

I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un’attività dipendente

Art. 7 Salario determinante. Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese:

  1. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;

  2. 46 le indennità di residenza e di rincaro;

  3. 47 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d’acquisto ed il lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell’imposta federale diretta.

  4. 48 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati49 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l’interesse di un capitale eventualmente investito;

  5. le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;

  6. le prestazioni in natura regolari;

  7. le provvigioni e le commissioni;

  8. 50 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;

  9. il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;

  10. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976

Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

  1. le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;

  2. 51 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia;

  3. le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare;

  4. le indennità di vacanza o per i giorni festivi;

  5. 52 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l’assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali;

  6. 53 le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.

Art. 854 Salario determinante. Eccezioni

Non sono compresi nel salario determinante:

  1. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l’esenzione fiscale conformemente alla

  2. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;

  3. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell’azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali;

  4. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25–31 della LF del 18 mar. 199456 sull’assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Introdotta dal n. I dell’O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

Art. 8bis57 Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente

Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.

Art. 8ter58 Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza del doppio della rendita massima di vecchiaia annua.

Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:

  1. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) per la liquidazione parziale di un’istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure

  2. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

Art. 960 Spese generali

Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

Le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.

Art. 1061

Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

Art. 1162 Vitto e alloggio

Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14.

Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito fr.

colazione 3.50 pranzo 10.— cena 8.— alloggio 11.50

Art. 1263

Art. 1364 Reddito in natura di altra specie

Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

Art. 1465 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui

Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l’articolo 5 capoverso 3 LAVS.

Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.

Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:

  1. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;

  2. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Art. 1566 Mance

e 2 ...67

Le mance versate ai salariati d’imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 1668 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 53 100 franchi all’anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all’articolo 21.69 Gli articoli 22–27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.70

Se il datore di lavoro consente alla riscossione dei contributi conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LAVS, la tavola scalare dell’articolo 21 non è applicabile.71 II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività indipendente

1. In generale

Art. 1772 Nozione di reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo18 capoverso 2 LIFD73 e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo18 capoverso 2 LIFD.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979

Abrogati dal n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Art. 1874 Deduzioni dal reddito

Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso2 lettere a–e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

Le perdite commerciali secondo l’articolo 9 capoverso2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell’anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.75

L’interesse del capitale proprio investito nell’azienda, che può essere dedotto dal reddito conformemente all’articolo 9 capoverso2 lettera f LAVS, equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera. Il tasso d’interesse è arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.

Art. 1976 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2200 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 20 Persone tenute a pagare i contributi

I contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente conseguito in un’azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall’affittuario o dall’usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest’ultimo non è soggetto all’imposta, chi conduce l’azienda per conto proprio.

...77

I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.78

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Art. 2179 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente

Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8900 franchi annui, ma è inferiore a 53 100 franchi annui, i contributi sono calcolati Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.

900 15 900 4,2

900 20 100 4,3

100 22 300 4,4

300 24 500 4,5

500 26 700 4,6

700 28 900 4,7

900 31 100 4,9

100 33 300 5,1

300 35 500 5,3

500 37 700 5,5

700 39 900 5,7

900 42 100 5,9

100 44 300 6,2

300 46 500 6,5

500 48 700 6,8

700 50 900 7,1

900 53 100 7,4

Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 8900 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

2. Fissazione e determinazione dei contributi80

Art. 2281 Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre.82

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno.

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.

Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale.

Art. 2383 Determinazione del reddito e del capitale proprio

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.84

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta.85

Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.86

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell’azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.87 ...88

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 2489 Contributi d’acconto

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Art. 2590 Fissazione e compensazione

Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.

Art. 2691

...92

Art. 2793 Comunicazione delle autorità fiscali

Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.

Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L’autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all’articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.

Per ogni comunicazione fatta secondo i capoversi2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall’Ufficio federale.

B. Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa94

Art. 2895 Calcolo dei contributi

Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 370 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr. fr. fr.

meno di 300 000 370 – 300 000 420 84

750 000 2856 126

000 000 e oltre 8400 –.96

Se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.97

Tit. che precedeva l’art. 27 e posposto giusta il n. II cpv.2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.98

Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.99

Alle condizioni dell’articolo3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.100

I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.101

Art. 28bis 102 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata

a tempo pieno

Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un’attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l’articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di103 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l’articolo 28.

Se l’assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l’articolo 30.

Art. 29104 Anno di contribuzione e basi di calcolo

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.105

Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337). 100 Introdotto dal n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337). 101 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 102 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.

L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD106 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi.

Art. 29bis 107 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici

L’istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l’articolo 118 capoverso3, il nome, la data di nascita, l’indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell’anno civile precedente.

L’istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un’attività lucrativa. L’istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.

Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l’inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all’anno, ma al più tardi al termine dell’anno civile corrispondente.

Se per frequentare l’istituto è necessario che lo studente debba esercitare un’attività lucrativa, l’obbligo di notifica decade.

Art. 29ter 108 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici

La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s’impegna:

  1. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;

  2. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l’istituto scolastico;

  3. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.

107 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 108 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l’accordo.

Art. 30109 Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un’attività lucrativa

Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.

Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

...110 C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa111

Art. 31 Riduzione dei contributi112

Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.113

La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie.114

Art. 32 Condono dei contributi

Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

111 Tit. che precedeva l’art. 30 e posposto giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 112 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 113 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 114 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). Un per.2 è stato abrogato dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972

La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.

Una copia della decisione di condono dev’essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli56 e 62 LPGA.115

...116 D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33117 Eccezioni all’obbligo di pagare i contributi

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

  1. 118 le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all’articolo2 della legge del 22 giugno 2007119 sullo Stato ospite;

  2. 120 i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;

  3. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

E. Riscossione dei contributi121 I. In generale122

Art. 34123 Periodi di pagamento

Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;

115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 118 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RS 192.121). 120 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RS 192.121). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 122 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

  1. le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;

  2. 124 i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005125 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.

In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.126

I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.127

Art. 34a128 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti

Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

Art. 34b129 Dilazione di pagamento

Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.

La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.

La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è stata ancora emessa.

124 Introdotta dal n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 126 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 127 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 128 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 129 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Art. 34c130 Contributi irrecuperabili

Se l’esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.

Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l’importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 1889131 sull’esecuzione e sul fallimento.132 II. Contributi paritari133

Art. 34d134 Salario di poco conto

Se il salario determinante non supera 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.

Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.

Art. 35135 Contributi d’acconto

Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.

In caso di procedura semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN136, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto.137 130 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 133 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 134 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

Art. 36138 Conteggio e compensazione

I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Art. 37139 Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo

I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.

Art. 38140 Tassazione d’ufficio

Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio.141

La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno.142

Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente.

137 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 140 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951 in vigore dal 1° gen. 1951 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi143

Art. 39144 Pagamento di contributi arretrati

Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Art. 40 Condono del debito

Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.

Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev’essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell’ordine di pagamento. È riservato il capoverso3.

Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.145

Art. 41146 Ricupero di contributi non dovuti

Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 3 LAVS 143 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 145 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 146 Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).

IV. Interessi147

Art. 41bis 148 Interessi di mora

Devono pagare gli interessi di mora:

  1. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

  2. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

  3. 149 i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN150 che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

  4. 151 i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

  5. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

  6. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d’acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.

147 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 148 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo. 149 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 151 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal

Art. 41ter 152 Interessi compensativi

Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro trenta giorni.

Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.

Art. 42153 Varie

I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno.

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

F. Garanzia degli eredi154

Art. 43 ...155

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero156.

152 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo. 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo. 154 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi157 A. Diritto alla rendita

Art. 44 a 45158

Art. 46159 Diritto alla rendita per vedove e per vedovi

La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest’ultimo sia il padre del figlio.

Sono considerati affiliati secondo l’articolo 23 capoverso2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l’articolo 49.

Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest’ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro 10 anni dalla sua conclusione.

Art. 47160 Rendite d’orfani per figli postumi

Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.

Art. 48161

Art. 49162 Rendite per affiliati

Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell’articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione.

Tale diritto sorge però solo se l’affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all’articolo 25 LAVS.

Il diritto si estingue se l’affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.

157 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 158 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 B. Rendite ordinarie

Art. 50163 Concetto dell’anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso2 lettere b e c LAVS.

Art. 50a164 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968

La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente.

L’Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.

Art. 50b165 Ripartizione dei redditi

a. Disposizioni generali 1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno durante il quale i due coniugi erano assicurati presso l’AVS. Le lacune di contribuzione che possono essere colmate conformemente agli articoli 52b–52d sono considerate periodi di assicurazione. Il conteggio degli anni di contribuzione mancanti secondo l’articolo 52d si effettua in base al numero di anni di contribuzione al momento del divorzio o dell’insorgere del secondo caso d’assicurazione.

Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.

I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

Art. 50c166 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di

annullamento del matrimonio

In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l’articolo 50g.

163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 164 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 165 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 166 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

Art. 50d167 c. Compiti delle casse di compensazione committenti

La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.

Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali, nonché un nuovo certificato d’assicurazione.

Art. 50e168 d. Compiti delle casse di compensazione interessate

Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:

  1. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;

  2. procedere alla divisione a metà dei redditi dell’assicurato durante gli anni civili del matrimonio;

  3. iscrivere la metà del reddito dell’assicurato nel conto individuale del suo coniuge;

  4. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

Art. 50f169 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione

dei redditi da parte di uno dei coniugi

Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

Se l’altro coniuge rifiuta di partecipare alla procedura, se la comunicazione non gli può essere trasmessa o se il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un nuovo certificato d’assicurazione nonché un compendio dei suoi conti individuali.

167 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 168 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 169 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 50g170 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita

Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

Art. 50h171 g. Effetto della ripartizione dei redditi

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all’atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.

Art. 51172 Calcolo del reddito annuo medio

...173

Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52b, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52c.174

Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.175

All’atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d’invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 29quinquies LAVS.176

Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.177

I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.178 170 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 171 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 172 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 176 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 177 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 178 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 51bis 179 Fattori di rivalutazione

L’Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa secondo l’articolo 30 capoverso 1 LAVS.180

Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l’indice delle rendite, secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell’assicurato fino all’anno precedente l’evento assicurativo.181

Art. 51ter 182 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi

L’Ufficio federale informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica nonché dell’indice dei salari dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:

  1. l’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o

  2. le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.183 1bis La base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:

  3. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice svizzero dei prezzi al consumo;

  4. 184 dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.185 2 L’Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell’articolo 212 OAVS.

179 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 182 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288). 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 185 Introdotto dall’art. 11 dell’O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI [RU 1981 1014].

Art. 51quater 186 Comunicazione dell’importo della rendita adeguata

L’importo della rendita adeguata all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all’avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.

Art. 52187 Scala delle rendite parziali

Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:

Rapporto tra il numero di anni interi Rendita parziale Numero di contribuzione dell’assicurato e quello in per cento della scala degli assicurati della sua classe d’età, in per cento della rendita completa delle rendite di almeno ma inferiore a 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82

25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 186 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Rapporto tra il numero di anni interi Rendita parziale Numero di contribuzione dell’assicurato e quello in per cento della scala degli assicurati della sua classe d’età, in per cento della rendita completa delle rendite di almeno ma inferiore a 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44

L’Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.188

Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età comporti almeno il97,73 per cento.

e 4 ...189.

Art. 52a190 Insorgere dell’evento assicurato prima di compiere 21 anni

Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

Art. 52b191 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni

Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei

anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

188 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 190 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 191 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Art. 52c192 Periodi di contribuzione nell’anno in cui sorge il diritto alla rendita

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Art. 52d193 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti

Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:194 Anni interi di contribuzione Anni interi di contribuzione computati dell’assicurato completivamente fino a da a

26 1

33 2 da 34 3

Art. 52e195 Diritto all’attribuzione di accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale.

Art. 52f196 Computo di accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

L’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite.

I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l’autorità parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L’articolo 29sexies capoverso3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.197 192 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 193 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 195 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 196 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 197 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).

Se il figlio muore durante l’anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell’anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi.

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.

Art. 52g198 Accrediti per compiti assistenziali

  1. Condizione dell’economia domestica comune La condizione dell’economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta quando quest’ultima vive:

  2. nel medesimo appartamento;

  3. in un altro appartamento ma nello stesso edificio;

  4. in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un terreno vicino.

Art. 52i200 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone

Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l’accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.

Art. 52k201 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali

Per la determinazione dell’importo degli accrediti per compiti assistenziali, l’articolo 52f è applicabile per analogia.

Art. 52l202 e. Domanda

Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.

198 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 199 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell’O del

mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835). 200 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 201 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 202 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

Art. 53203 Tavole delle rendite

L’Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.204

Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

Art. 53bis 205 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata

di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.

Art. 54206 Calcolo delle rendite per superstiti

Quando la persona deceduta ha compiuto l’età indicata qui sotto, l’aumento del reddito medio proveniente da un’attività lucrativa, secondo l’articolo33 capoverso 3 LAVS, ammonta a:

per cento meno di 23 100

90

80

70

60

50 28–29 40 30–31 30 32–34 20 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 205 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I per cento 35–38 10 39–45 5 più di 45 0

Art. 54bis 207 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani

...208

Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art.34 cpv. 3 LAVS).

La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

C. Rendite straordinarie209 210

Art. 55211 Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani

La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all’articolo 54bis capoversi2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all’articolo 53 capoverso2.

207 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 209 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 210 Originario tit. avanti l’art.56. 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 D. Età flessibile per il godimento della rendita212 I. Rinvio della rendita213

Art. 55bis 214 Esclusione del rinvio delle rendite215

Sono escluse dal rinvio previsto all’articolo 39 LAVS216:

  1. ...217

  2. 218 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d’invalidità;

  3. le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido;

  4. a f. ...219

  5. le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all’età prevista all’articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l’articolo 92 LAVS, o l’articolo 76 LAI220.

Art. 55ter 221 Supplemento per il rinvio della rendita

In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente:

Anni e 0–2 mesi e 3–5 mesi e 6–8 mesi e 9–11 mesi

5,2 6,6 8,0 9,4

10,8 12,3 13,9 15,5

17,1 18,8 20,5 22,2

24,0 25,8 27,7 29,6

31,5

Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d’aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.

Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l’importo del supplemento ammonta:

212 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 213 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 214 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 219 Abrogate dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 221 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I

  1. per le rendite di vedove e di vedovi, all’80 per cento del supplemento versato sino ad allora;

  2. per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.

La somma di tutti i supplementi non deve superare l’importo del supplemento della rendita di vecchiaia.

L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 55quater 222 Dichiarazione di rinvio e revoca

Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.223 La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

La revoca va fatta per iscritto.

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

Il decesso dell’avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.224

...225 II. Anticipazione della rendita226

Art. 56227 Importo della riduzione

La rendita viene ridotta dell’equivalente della rendita anticipata.

Fino all’età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della rendita anticipata.228

Dopo aver compiuto l’età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

222 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 226 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 228 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668).

Art. 57229 Riduzione delle rendite per superstiti

Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell’importo della riduzione determinata in virtù dell’articolo56. Questa percentuale ammonta:

  1. all’80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi;

  2. al 40 per cento per le rendite per orfani.

La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l’importo della riduzione secondo l’articolo56. Quando il numero d’aventi diritto cambia, l’importo della riduzione deve essere adeguato.

E. Calcolo anticipato della rendita230

Art. 58231 Diritto e costi

Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

I calcoli anticipati sono gratuiti.

Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se:

  1. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e

  2. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l’inizio di un’attività indipendente.

Art. 59232 Competenza

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell’inoltro della domanda. L’articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.

229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 230 Introdotto dal il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

Art. 60233 Basi di calcolo

Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l’età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.

La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.

La cassa di compensazione si procura d’ufficio gli estratti di conti.

Art. 61 a 66234

F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari235

Art. 66bis 236 Assegno per grandi invalidi237

L’articolo 37 capoversi 1 e 2 lettere a e b ordinanza del 17 gennaio 1961238 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.239

Gli articoli 87–88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.240

Art. 66ter 241 Mezzi ausiliari

Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.

234 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 235 Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 236 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 741). 240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 241 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

G. Rapporto con l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni242

Art. 66quater 243

Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l’assegno per grandi invalidi dell’AVS all’assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all’assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l’importo dell’assegno per grandi invalidi che l’AVS avrebbe dovuto pagare all’assicurato se non si fosse infortunato.

H. Disposizioni varie244 I. Esercizio del diritto

Art. 67

Il diritto alla rendita o all’assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l’autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.245 246

Soltanto l’avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.247

L’articolo 66 OAI248 è applicabile all’esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.249 250 242 Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202). 243 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202). 244 Originario tit. F divenuto in seguito G. 245 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 246 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202). 247 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 249 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903). 250 Originario cpv. 1bis.

Una volta l’anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.251 II. Determinazione delle rendite

Art. 68 Rendite ordinarie

Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.252

Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.253

La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:254

  1. all’avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;

  2. 255 alla terza persona o all’autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;

  3. 256 all’assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.

  4. ...257

Art. 69258

III. Determinazione dell’assegno per grandi invalidi

Art. 69bis 259 Richiesta

Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all’assegno per grande invalido.

251 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 259 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

...260

La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).261

Art. 69ter 262 Accertamento della grande invalidità

Gli articoli 69–72bis OAI263 sono applicabili per analogia.

Art. 69quater 264 Deliberazione

Ultimata l’istruttoria, di regola solo l’ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell’articolo 125bis.

Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI265 sono applicabili per analogia.

Art. 69quinquies 266 Decisione

La decisione concernente l’assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all’articolo 68 capoverso3 e all’ufficio AI competente.

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70267 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

261 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 262 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). 264 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 266 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I 267 Nuovo testo giusta l’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1),

Art. 70bis 268 Avviso obbligatorio

L’avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l’autorità alla quale è pagata la rendita o l’assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.269

Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all’ufficio AI.270 V. Pagamento della rendita e dell’assegno per grandi invalidi

Art. 71271 Modo di pagamento

...272

Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

Art. 71bis 273

Art. 71ter 274 Versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati

Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

Art. 72275 Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.

268 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 270 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 271 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 273 Introdotto dal n. I dell’O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Abrogato dal n. I dell’O 274 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199). 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997

Art. 73276 Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell’assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.

Art. 74 Misure di garanzia

...277

Le casse di compensazione procedono a verificare se l’avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall’Ufficio centrale di compensazione. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.278

In caso di rendite pagate a persone residenti all’estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.279

Art. 75280 Cumulo con altri pagamenti di rendite

Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all’avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall’associazione fondatrice.

Art. 76281

Art. 76bis 282

276 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 279 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). 280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 282 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Abrogato dal n. I dell’O VI. Ricupero e impossibilità di restituzione283

Art. 77 Ricupero delle rendite non ricevute

Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all’articolo 46 LAVS.

Art. 78 a 79284

Art. 79bis 285 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili

Se l’esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev’essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

...286

Art. 79ter 287 Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi

Gli articoli77 e 79bis sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

VII...

Art. 79quater 288

Capo quarto: Organizzazione A. ...

Art. 80289

283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 284 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3710). 285 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 287 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). 288 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3710).

Art. 81 a 82290

B. Casse di compensazione professionali I. In generale

Art. 83 Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione

Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, nel senso dell’articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero291 o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO292.

Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente nell’intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d’ordine professionale o le stesse funzioni economiche.

Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un’intera regione linguistica di un Cantone.

Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all’articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita soltanto da più associazioni professionali svizzere o da più associazioni interprofessionali svizzere.

Art. 85293 Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all’Ufficio federale fino al 1° aprile294 dell’anno precedente la costituzione, mediante l’elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.

290 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3710). 293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 294 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).

Art. 86 Applicazione regolare dell’assicurazione

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall’inizio l’applicazione regolare dell’assicurazione.

Art. 87 Costituzione provvisoria delle casse

Un’associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L’autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i 6 mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. Casse di compensazione professionali paritetiche

Art. 88 Nozione delle associazioni di salariati

Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell’articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un’associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero295 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO296.

Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all’amministrazione della cassa.

Art. 89 Partecipazione delle organizzazioni della minoranza

Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all’amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.

Art. 90 Condizioni della partecipazione paritetica

Le associazioni di salariati interessate devono provare all’Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell’articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell’articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell’Ufficio federale i documenti necessari per la prova.

Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l’esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il Dipartimento decide se le condizioni della partecipazione paritetica all’amministrazione della cassa sono o no adempite.

Art. 91 Spese di amministrazione

Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l’aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

III. Prestazione della garanzia

Art. 92297 Disposizioni applicabili

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 1938298 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

Art. 93 Pegno di cartevalori

Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934299 sulle banche e casse di risparmio.

...300

Art. 94 Liberazione301

Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.

Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi 5 anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.

297 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 298 [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: dell’O dell’5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). 301 Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957

...302

Art. 95 Fideiussioni

Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell’articolo 70 LAVS.303

Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934304 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l’assicurazione sulle cauzioni.

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni305 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.

Art. 96 Forma e durata delle fideiussioni

La fideiussione dev’essere stipulata su modulo ufficiale.

La fideiussione dev’essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di 6 mesi.

Art. 97306 Importo della garanzia

Per la fissazione dell’importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell’anno civile precedente. Se l’importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l’ufficio federale assegna all’associazione fondatrice un termine massimo di3 mesi per coprire la differenza.

IV. Costituzione della cassa

Art. 98307 Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all’Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell’associazione.

303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 307 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

Art. 99308 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti

Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l’entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.

La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell’Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.

Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell’Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all’amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall’amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

L’Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

V. Regolamento della cassa

Art. 100309 Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.

Art. 101 Contenuto

Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 309 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).

Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:

  1. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all’obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all’articolo 97 ...310;

  2. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;

  3. la ripartizione dell’eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102 In generale

Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall’associazione che lo ha nominato.

Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.

Art. 103 Sedute

Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.

La convocazione del comitato direttivo della cassa dev’essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all’ordine del giorno e, di regola, almeno 10 giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all’unanimità di tutti i membri del comitato.

Art. 104 Compiti e competenze

Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l’organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.311

I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell’intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.

310 Parole cancellate dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903). 311 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979

Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati

Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell’articolo88.

Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell’appartenenza degli stessi all’associazione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 90 capoverso 1.

Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l’articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968312 sulla procedura amministrativa.313 VII. Gerente della cassa

Art. 106

Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.

I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107314

L’Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l’assegnazione dell’eventuale sostanza restante.

313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 314 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979

La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell’articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell’articolo 60 capoverso

secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L’Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.315 C. Casse di compensazione cantonali

Art. 108316

Art. 109 Rappresentanza esterna

La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale

Art. 110 Costituzione e organizzazione

Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell’ambito dell’Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.

La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze317. Questo è autorizzato a emanare, d’accordo con il Dipartimento dell’interno le prescrizioni necessarie concernenti l’organizzazione, l’affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.

Art. 111 Affiliazione alla Cassa

Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l’Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. L’articolo 118 capoverso2 è applicabile per analogia.318 315 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 317 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 318 Ultimo per. introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920).

Art. 112319

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113320

Nell’ambito dell’Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso3 lettera b LAVS.321 322

Il Dipartimento federale delle finanze emana, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento dell’interno, il regolamento della cassa.

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114 Agenzie delle casse di compensazione professionali

Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l’Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l’istituzione di agenzie.

L’istituzione di un’agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall’Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.

L’istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.

Art. 115 Agenzie delle casse di compensazione cantonali

I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell’articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.323

L’istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.

320 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 321 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003

Art. 116 Compiti delle agenzie

Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

  1. dare informazioni;

  2. ricevere e trasmettere la corrispondenza;

  3. distribuire i moduli e i testi legali;

  4. collaborare al regolamento dei conti;

  5. collaborare all’assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie324;

  6. collaborare all’accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa;

  7. collaborare all’assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi. Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.

Se a un’agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all’occorrenza, rettificarle.

F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117 Datori di lavoro e persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente

Se un datore di lavoro o una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di3 o di 5 anni indicato nell’articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l’affiliazione alla cassa designata.

I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non sono membri di un’associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l’azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell’amministrazione o dell’azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determi- 324 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 nante il luogo dove si trova l’amministrazione, l’azienda o una parte principale di questa.

Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell’azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.

I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso2 e 120 capoverso 1.

Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.325

Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall’anno civile durante il quale hanno compiuto il 60 anno di età continuano a versare i contributi alla cassa di compensazione professionale alla quale dovevano precedentemente i contributi percepiti sul reddito di un’attività lucrativa, sempre che l’Ufficio federale abbia autorizzato la cassa di compensazione professionale ad affiliare persone senza attività lucrativa.326

Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all’estero assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.327 328

Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l’Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.329

Art. 119 Salariati, in casi particolari

Competente a riscuotere i contributi del personale di un’associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di 325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1105). 327 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 328 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 329 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.

La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest’ultimo regola già i conti con un’altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.

Art. 120 Disposizioni particolari

Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952330 sugli assegni familiari nell’agricoltura.331 332

Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.

Art. 121 Passaggio da una cassa all’altra

Il passaggio da una cassa all’altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell’affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

L’ammissione a un’associazione fondatrice non può giustificare l’affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l’ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l’appartenenza all’associazione.

Se l’acquisto della qualità di membro di un’associazione professionale implica il passaggio da una cassa all’altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’exmembro dell’associazione.

331 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). 332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .

Il passaggio da una cassa di compensazione all’altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all’altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L’Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122333 Rendite ordinarie in Svizzera

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell’evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.

Art. 123334 Rendite ordinarie all’estero

Gli aventi diritto che abitano all’estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L’Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all’estero.

L’Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell’evento assicurato.

Art. 124335 Rendite straordinarie

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.

333 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 334 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997

Art. 125336 Passaggio da una cassa all’altra

Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto:

  1. quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un’altra cassa di compensazione;

  2. quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all’estero o dall’estero in Svizzera;

  3. quando il beneficiario d’una rendita straordinaria337, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone;

  4. 338 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l’Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.

Art. 125bis 339 Assegno per grandi invalidi

L’assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all’avente diritto.

Art. 125ter 340 Accrediti per compiti assistenziali

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

III. Disposizioni comuni

Art. 126 Disposizioni particolari

Se dall’affiliazione di tutto un gruppo professionale dell’industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell’assicurazione, il Dipartimento può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.

Art. 127341

336 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 337 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 338 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 339 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 340 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 128342

Art. 129 Controllo dell’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi

Le casse di compensazione professionali hanno l’obbligo di notificare l’affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L’Ufficio federale regola la procedura di notifica.343

L’Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all’articolo63 capoverso 2 LAVS.

Art. 130344 Condizioni per l’assegnazione di altri compiti

I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione nel senso dell’articolo63 capoverso 4 LAVS, soltanto altri compiti che sono inerenti all’assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione ed al perfezionamento professionale.

L’assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 131345 Procedura per l’assegnazione di altri compiti

I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all’Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

L’Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l’autorizzazione d’affidare altri compiti alle casse di compensazione.

L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 132 Disposizioni particolari

Se l’adempimento di altri compiti cagiona alla cassa di compensazione un aumento delle spese di amministrazione, alla cassa dev’essere pagata una indennità adeguata. I sussidi alle spese di amministrazione nel senso dell’articolo 69 capoverso 2 LAVS 343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 344 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 345 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 non devono essere impiegati per coprire le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento di altri compiti.

Le revisioni delle casse conformemente all’articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all’articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all’adempimento di tali compiti.

Art. 132bis 346 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse

di compensazione

L’autorizzazione per l’esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all’articolo63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall’Ufficio federale.

La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall’associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell’obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l’adempimento dei compiti.

L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se l’esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l’applicazione regolare dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 132ter 347 Emolumenti

Le informazioni fornite dall’Ufficio centrale di compensazione, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all’obbligo contributivo sono per principio gratuite.

Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969348 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

346 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 347 Introdotto dal n. I dell’O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).

H. Numero d’assicurato349 I. Caratteristiche e assegnazione350

Art. 133351 Numero d’assicurato

Il numero d’assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:

  1. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);

  2. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell’AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;

  3. un numero di controllo.

Art. 133bis352 Assegnazione

L’assegnazione del numero d’assicurato è di competenza dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Il numero d’assicurato è assegnato in modo automatizzato non appena:

  1. è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure

  2. l’Ufficio federale della migrazione ha comunicato i dati di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006353, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell’UCC, relativi a: 1. persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri), 2. persone che dimorano in Svizzera (settore dell’asilo).354 3 In tutti gli altri casi, l’UCC assegna il numero d’assicurato non appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d’assicurato e dispone dei necessari dati personali.

L’UCC può esigere i dati seguenti:

  1. cognome;

  2. cognome prima del matrimonio;

  3. nomi;

  4. sesso;

  5. data di nascita;

  6. luogo di nascita;

349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 350 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 352 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 354 Il cpv. entra in vigore il 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

  1. cittadinanza;

  2. vecchio numero d’assicurato;

  3. cognomi e nomi dei genitori.

Prima di assegnare il numero, l’UCC può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato.

Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d’assicurato, l’UCC e il servizio o l’istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un’intesa, l’UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministrativo.

Art. 134355 Certificato di assicurazione

Ogni assicurato riceve, all’inizio dell’obbligo contributivo o alla richiesta di una prestazione, un certificato di assicurazione nel quale sono iscritti il numero d’assicurato, le indicazioni nominative, la data di nascita e il numero, chiave dello Stato d’origine.

Per la sostituzione di certificati di assicurazione smarriti la cassa di compensazione può riscuotere dall’assicurato una tassa fino a 4 franchi.

II. Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato al di fuori

Art. 134bis 357 Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato

Per utilizzazione sistematica del numero d’assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre di cui all’articolo 133 lettera b.

Art. 134ter358 Annuncio dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato

L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata all’UCC mediante l’apposito modulo. Gli annunci collettivi per i servizi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 23 giugno 2006359 sull’armonizzazione dei registri (LArm) e per i fornitori di prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994360 sull’assicurazione malattie (LAMal) devono essere effettuati rispettando le prescrizioni formali dell’UCC.

Sul modulo vanno indicati:

355 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 356 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 357 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 358 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271).

  1. la base legale per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato;

  2. una persona di contatto.

L’UCC pubblica su Internet l’elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato (servizi e istituzioni annunciati).

Art. 134quater361 Comunicazione e verifica del numero d’assicurato

L’UCC comunica il numero d’assicurato a Infostar e SIMIC, subito dopo la sua assegnazione, mediante una procedura elettronica automatizzata.362

Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d’assicurato per interi complessi di dati.

Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.

Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.

Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.

In casi individuali, il numero d’assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

Art. 134quinquies363 Misure di garanzia

Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 LArm364 e gli assicuratori secondo l’articolo 11 LAMal365 sono autorizzati a registrare il numero d’assicurato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoversi2 o 4.

Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall’UCC la correttezza di tutti i numeri d’assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro collezioni di dati.

Se suppone che un servizio o un’istituzione non utilizzi il numero d’assicurato corretto, l’UCC ordina una verifica.

Art. 134sexies366 Obbligo di pagare emolumenti

I servizi e le istituzioni annunciati versano emolumenti all’UCC per la comunicazione e la verifica del numero d’assicurato secondo l’articolo 134quater capoversi 2–4.

361 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 362 Entra in vigore contemporaneamente agli art. 6 lett. a e 13 cpv. 1 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArm) e ai n. 1–3 dell’all. della LArm. 363 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 366 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271).

L’UCC non riscuote emolumenti, se il numero d’assicurato è utilizzato sistematicamente:

  1. da un servizio della Confederazione;

  2. da organi intercantonali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale, se quest’ultima prescrive o autorizza l’utilizzazione sistematica del numero;

  3. da un organo esecutivo, di controllo o di vigilanza dell’assicurazione sociale cantonale;

  4. da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell’interesse dell’AVS o dell’adempimento dei compiti dell’UCC nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

Un interesse ai sensi del capoverso2 lettera d sussiste in particolare nel caso

a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza: 1. dell’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI367, 2. dell’ordinamento delle prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965368 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, 3. dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952369 sulle indennità di perdita di guadagno, 4. dell’ordinamento degli assegni familiari nell’agricoltura secondo la 5. dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982371 sull’assicurazione contro la disoccupazione, 6. dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981372 sull’assicurazione contro gli infortuni, 7. dell’assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994373 sull’assicurazione malattie, 8. dell’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992374 sull’assicurazione militare, 9. della previdenza professionale, se gli organi esecutivi sono soggetti agli obblighi d’annuncio di cui agli articoli 24a–c della legge federale del 17 dicembre 1993375 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  1. del fondo di garanzia di cui all’articolo56 della legge federale del 25 giugno 1982376 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  2. delle autorità fiscali cantonali;

  3. degli istituti di formazione frequentati in maggioranza da persone soggette all’obbligo di contribuzione AVS.

Art. 134septies377 Emolumenti

Per la comunicazione e la verifica dei numeri d’assicurato secondo l’articolo 134quater capoversi2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

  1. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente;

  2. 1 centesimo per ogni numero d’assicurato per l’esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato;

  3. 5 franchi per ogni numero d’assicurato che richiede accertamenti particolari.

Per l’accesso al sistema di ricerca di cui all’articolo 134quater capoverso3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

Art. 134octies378Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004379 sugli emolumenti.

Hbis. Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale 380

Art. 135381 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero di assicurato, i conti individuali dei redditi di attività lucrative sui quali i contributi le sono stati versati fino al sorgere del diritto a una rendita di vecchiaia.382

L’apertura di un conto individuale da parte di una cassa di compensazione è iscritta nel certificato di assicurazione.

377 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 378 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 380 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 381 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 382 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979

...383

Art. 136384

Art. 137385

Art. 138386 Redditi da registrare

Vanno registrati i redditi provenienti da un’attività lucrativa conformemente all’articolo 30ter capoverso 2 LAVS.387

I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.

Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell’attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.388

Art. 139389 Periodo di registrazione

Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all’anno.

Art. 140390 Contenuto della registrazione

La registrazione comprende:

  1. il numero dell’assicurato;

  2. 391 il numero del conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d’assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;

  3. 392 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale;

386 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 387 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 389 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 390 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 391 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 392 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997

  1. 393 l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi;

  2. il reddito annuo in franchi;

  3. 394 le indicazioni necessarie alla determinazione dell’importo dell’accredito per compiti assistenziali.

Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all’Ufficio centrale di compensazione.395

Art. 141 Estratti di conti

L’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente.396

L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.397

L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.398

Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.399 J. Regolamento dei conti e dei pagamenti I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione

Art. 142 Estensione

L’obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di 393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172). 394 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 396 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 397 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 398 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 399 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. ... 400

Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell’articolo63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell’Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

... 401

Art. 143402 Forme di conteggio e iscrizione dei salari403

Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l’articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i moduli necessari e, ove occorra, li aiutano a riempirli. È fatto salvo l’articolo 210.404

I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.405

Art. 144406 Controllo dei conti e dei pagamenti

La cassa di compensazione assegna un numero di conteggio a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. Essa tiene un registro di queste persone.

II. ...407

Art. 145 a 146

400 Periodo abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019). 402 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 403 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 404 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 405 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 406 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147 Regola

Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.408

Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.

Art. 148409 Consegna degli importi disponibili

Le casse di compensazione versano ogni giorno all’Ufficio centrale di compensazione, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L’Ufficio federale emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione.

Art. 148bis 410 Avviso sulle disponibilità

Le casse di compensazione hanno l’obbligo di far pervenire all’Ufficio centrale di compensazione, il 15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.

Art. 149411 Fabbisogno in denaro

L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.

Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all’Ufficio centrale di compensazione.

Art. 149bis 412 Mutui

Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all’Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

408 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 409 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631). 410 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 411 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 412 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150 Norma

La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.

Art. 151413

Art. 152414 Conti correnti

Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l’obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.

Art. 153415

Art. 154416 Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti

L’Ufficio federale fissa, d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.

Art. 155417 Bilancio e conto d’esercizio

Le casse di compensazione devono presentare all’Ufficio centrale di compensazione, entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d’esercizio e, entro il 20 febbraio dell’anno seguente, un bilancio e un conto d’esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d’esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

V. Conservazione degli atti

Art. 156

Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

414 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 417 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

L’Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157418 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

Art. 158419 Sussidi prelevati dal Fondo di compensazione

I sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per le spese d’amministrazione sono accordati esclusivamente alle casse di compensazione che, malgrado un’amministrazione razionale, non possono coprire le loro spese di amministrazione con i contributi a dette spese versati dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

Su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Dipartimento stabilisce:

  1. le condizioni del diritto ai sussidi, in particolare le aliquote minime dei contributi alle spese di amministrazione;

  2. la specie e l’importo dei sussidi come pure il modo della loro determinazione;

  3. le norme concernenti la riduzione ed il rimborso dei sussidi.

I sussidi devono essere fissati in modo che ogni cassa di compensazione riceva un importo sufficiente da potere, con i contributi alle spese d’amministrazione dei datori di lavoro, delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, coprire le spese di un’amministrazione razionale e adeguata alla sua struttura.

418 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 419 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse

Art. 159 Regola

Conformemente all’articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l’anno mediante revisioni. La prima revisione dev’essere fatta senza preavviso nel corso dell’anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell’anno di esercizio.

Art. 160 Estensione

L’estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all’applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all’organizzazione interna della cassa di compensazione. L’Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.

Art. 161 Revisione delle agenzie

Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell’articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.

Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell’articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.420

Previa approvazione dell’Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a3 sono applicabili alle singole agenzie.

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162421 Norma

Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68 capoverso2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto.422 420 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110). 421 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

Se un datore di lavoro passa da una cassa a un’altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell’ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.423

L’Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.424

Art. 163425 Estensione

L’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune.426

I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.427 III. Uffici di revisione e di controllo

Art. 164 Regola

Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell’articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni indicate nell’articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»).

Le agenzie nel senso dell’articolo 161 capoversi2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).

Art. 165 Condizioni pel riconoscimento

Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

423 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 424 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). 425 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 426 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 427 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

  1. 428 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d’esecuzione nonché le istruzioni dell’Ufficio federale;

  2. 429 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all’ufficio di revisione o, nei casi indicati nell’articolo 164 capoverso2, alla cassa di compensazione;

  3. 430 le persone che dirigono le revisioni e i controlli devono possedere il diploma federale di revisore contabile.

Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

  1. 431 devono essere membri ordinari della Camera Fiduciaria; l’Ufficio federale può consentire eccezioni;

  2. 432 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell’articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l’anno; l’Ufficio federale può consentire un’eccezione per gli uffici di revisione già riconosciuti;

  3. essi devono impegnarsi ad annunciare all’Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti;

  4. essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell’Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell’adempimento delle condizioni del riconoscimento.

Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all’esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell’associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l’esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.

428 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 429 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 430 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 431 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 432 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993

Art. 166 Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso

Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all’Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev’essere presentata dalla cassa di compensazione.

L’Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev’essere notificata per iscritto.

Il riconoscimento dev’essere revocato quando l’ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.

Art. 167 Indipendenza e astensione

Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.

Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare:

  1. una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all’associazione fondatrice, all’azienda da controllare o a un’azienda concorrente;

  2. un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l’esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un’impresa concorrente.

Art. 168 Mandato di revisione

Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall’Ufficio federale. Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.

Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all’Ufficio federale.

Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo

Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l’estensione e l’oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L’Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l’ufficio di revisione o di controllo.

I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all’Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest’ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.433

Art. 170 Tariffa

Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal Dipartimento, previa consultazione degli interessati.

Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l’esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell’articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.434 IV. Revisioni complementari e controlli435

Art. 171

L’Ufficio federale può, all’occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall’Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione riconosciuto.

L’Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all’articolo 68 capoverso2 in fine LAVS.

433 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 434 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 435 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 M. ...

Art. 172 a 173436

N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174 Compiti

All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli articoli 133bis, 134ter–134octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:437

  1. 438 i compiti secondo l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del DFI del 7 novembre 2007439 sugli standard minimi delle misure tecniche ed organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS;

  2. ...440

  3. 441 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell’evento assicurato;

  4. 442 trarre dagli annunci fatti443 in conformità dell’articolo 140 capoverso2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall’Ufficio federale;

  5. 444 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale;

  6. 445 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI.

L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione dell’organo di direzione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti l’infrastruttura necessaria a un’adeguata amministrazione dei fondi collocati.446 436 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3710). 437 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5271). 441 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 442 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 443 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 444 Introdotta dal n. 1 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 445 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 446 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

L’Ufficio centrale di compensazione stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull’adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all’Ufficio federale.

Art. 175 Organizzazione

L’Ufficio centrale di compensazione è sottoposto, con riserva del capoverso2, al Dipartimento federale delle finanze. Questo ne disciplina l’organizzazione interna.

Per quanto concerne i compiti indicati nell’articolo 174 capoverso2 l’Ufficio centrale di compensazione è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176 Dipartimento e Ufficio federale

Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell’articolo 76 LPGA e dell’articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.447 Esso può affidare determinati compiti all’Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

L’Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell’applicazione dell’assicurazione istruzioni che ne garantiscano l’uniformità.448

... 449

L’Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede all’impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ufficio centrale di compensazione sono emanate d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.450

...451

Art. 177 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità452

I membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità453 sono nominati per un periodo di 4 anni.

447 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 448 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 450 Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 451 Introdotto dal. n. 20 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3710). 452 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 453 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).

La Commissione stabilisce il suo regolamento.

L’Ufficio federale assume l’ufficio di segretariato della Commissione.

Art. 178454 Rapporti di gestione delle casse di compensazione

Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all’Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...455

Art. 179456 Eliminazione dei difetti

Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l’Ufficio federale le assegna un termine supplementare.

Art. 180 Amministrazione da parte di un commissario

L’amministrazione da parte di un commissario conformemente all’articolo 72 capoverso 3 LAVS dev’essere ordinata dal Dipartimento nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

Il Dipartimento nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l’organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell’Ufficio federale. Le spese derivanti dall’amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

L’amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il Dipartimento.

Capo quinto:457 Istituti di assicurazione

Art. 181 a 199458

454 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 455 Periodo abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971 (RU 1971 29). 456 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 457 Abrogato(i) dall’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1). 458 Abrogato(i) dall’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1).

Capo sesto: Contenzioso

Art. 200459 Competenze particolari

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all’estero, l’autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell’assicurato.

Art. 200bis 460

Art. 201461 Competenze delle autorità in materia di ricorso

L’Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

Art. 202462

Art. 203463

Art. 204465

459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 460 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Abrogato dal n. I dell’O 461 Nuovo testo giusta il n. II91 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 464 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205466 Diffida

A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.

Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l’oggetto di una compensazione.

Art. 206467 Impiego delle tasse di diffida, delle multe d’ordine, degli interessi di mora e dei supplementi

Il provento delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l’articolo 14bis LAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.

Art. 207468 Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d’ordine e di controllo come pure le multe d’ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione.

Art. 208 Obbligo di denunciare gli atti punibili

I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all’istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.

Art. 209 Obbligo di informazione

Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.469

Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni 466 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 467 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 468 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 469 Nuovo testo giusta l’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).

conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell’esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l’esercizio della vigilanza.470

Art. 209bis 471 Vertenze concernenti la comunicazione di dati

L’Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all’articolo 50a LAVS mediante decisione.

Art. 209ter 472 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

Nei casi di cui all’articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli

e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969473 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Per le pubblicazioni di cui all’articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.

Art. 210474 Moduli

L’Ufficio federale ordina l’uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l’uso di altri moduli uniformi.

... 475

Art. 211476 Affrancatura in blocco

L’affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell’Ufficio centrale di compensazione. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versa- 470 Nuovo testo giusta l’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1). 471 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905). 472 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905). 474 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 476 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 menti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l’articolo63 capoverso 4 LAVS.

L’ufficio federale, d’intesa con l’unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.477

Gli abusi sono puniti, come l’elusione della tassa, in conformità dell’articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924478 sul servizio delle poste.

Art. 211bis 479 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS

per l’informazione degli assicurati

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d’importanza nazionale. L’Ufficio federale provvede all’ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

L’ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall’importanza del progetto in questione.

Il Dipartimento approva l’importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.

Art. 211ter 480 Esecuzione della procedura di conteggio semplificata

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all’introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN481. L’Ufficio federale provvede all’ideazione e al coordinamento.

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L’Ufficio federale provvede all’ideazione e al coordinamento dei sussidi.

L’importo da devolvere sottostà all’approvazione del Dipartimento. Quest’ultimo consulta il Consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione.

477 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 478 [CS 7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4, 1993 901 all. n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 app. n. 1]. Vedi ora la LF del 30 apr. 1997 sulla posta (RS 783.0). 479 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). 480 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal

Art. 212482 Controllo periodico

L’Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell’assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all’approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.483

Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l’Ufficio centrale di compensazione; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell’Ufficio federale. L’elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.

Art. 212bis 484 Rapporto dell’Ufficio federale

L’Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.

Art. 213 Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione

Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell’articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio federale, il quale provvede alla pubblicazione.

Art. 214485 Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato

La riserva della Confederazione per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità giusta l’articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

Il fondo è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze.

482 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324). 483 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 484 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 485 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane486

Art. 215 a 219487

Art. 220488

Art. 221489 Restituzione dei sussidi

I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale490.

La restituzione deve essere richiesta dall’Ufficio federale entro cinque anni dall’alienazione.

Per l’importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto491 dopo le ipoteche legali esistenti.

Capo nono:492 Sussidi per il promovimento dell’aiuto alla vecchiaia

Art. 222493 Beneficiari

Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:

  1. si dedicano essenzialmente all’aiuto alla vecchiaia;

  2. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia;

  3. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l’indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.

486 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 487 Abrogati dal n. I dell’O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). 488 Introdotto dal n. 1 dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Abrogato dal n. I dell’O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). 489 Introdotto dal n. 1 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 491 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). 492 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 493 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in

L’Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

L’assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l’articolo 74 LAI494 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. L’ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell’articolo 108quater

Art. 223496 Criteri di sussidio

Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d’aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell’aiuto alla vecchiaia. 5I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l’acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfettari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

L’Ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

Art. 224497 Ammontare dei sussidi

I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell’appropriatezza e dell’economicità. L’ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d’attività dell’organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell’ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

496 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in 497 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in

Per l’organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell’articolo 222 capoverso 1 lettere b e c l’Ufficio federale fissa un importo forfettario per partecipante.

Art. 225498 Procedura

Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati per la stipula di un contratto di prestazioni.

L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati dall’organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell’anno contabile. I documenti richiesti dall’Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno presentati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

L’Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

L’organizzazione è tenuta ad informare l’Ufficio federale circa l’impiego dei sussidi e a garantire in qualsiasi momento l’accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo.

Capo decimo: Disposizioni finali499

Art. 226500 Entrata in vigore ed esecuzione

Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all’Ufficio federale.

498 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in 499 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Originario Capo nono. 500 Originario art. 222.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985501 Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995502 Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995503

a. ...504

  1. Conversione delle rendite in corso 1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito

  2. se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.

  3. se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

c. Età flessibile per il godimento della rendita 1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS.

All’atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell’importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l’articolo56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest’ultimo versa la rendita o l’assegno per grandi invalidi.

Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.

I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un’istituzione d’assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un’autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.505

I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996506 Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998507

I contratti di prestazioni ai sensi dell’articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all’articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

505 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001508

In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione.

La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000509

La riscossione dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un’attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l’entrata in vigore della presente modifica, è retta dal diritto anteriore.

Un contributo speciale è riscosso, ai sensi degli articoli 23bis, 23bisa e 23ter del diritto anteriore, sugli utili in capitale conformemente all’articolo 17 realizzati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, se sono sottoposti a un’imposta annuale conformemente all’articolo 47 o all’articolo 218 capoverso 2 LIFD510, oppure se, in caso di tassazione dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 41 LIFD, non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.

Nei Cantoni che dopo l’entrata in vigore mantengono temporaneamente la procedura ai sensi dell’articolo 40 LIFD quanto all’imposta federale diretta, un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale conformemente all’articolo 17 realizzati nei due anni civili precedenti l’entrata in vigore della presente modifica, se non sono sottoposti a un’imposta annuale e se non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria. L’articolo 23bisa capoversi3 e 4 del diritto anteriore si applica per analogia.

A partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a–e e 2,

e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire.

L’articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore.

Ai contributi speciali per i periodi precedenti l’entrata in vigore delle presente modifica si applica l’articolo 41bis capoverso2 lettera c del diritto anteriore.

Se l’assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso d’interesse sono retti dal diritto anteriore se l’esecuzione è stata avviata prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

508 Introdotta dal n. I dell’O del 10 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3044).

Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007511

Gli articoli 8bis e 8ter sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall’entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.

Per la determinazione del reddito di un’attività lucrativa indipendente nell’anno di entrata in vigore della modifica dell’articolo18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell’anno e nell’anno immediatamente precedente.

Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007512

Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008:

  1. l’AVS secondo la LAVS;

  2. l’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI513;

  3. le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965514 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

  4. l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952515 sulle indennità di perdita di guadagno;

  5. gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF516.

Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982517 sull’assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero d’assicurato conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.

Fino al 31 dicembre 2008, l’UCC assegna, oltre al numero d’assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.

Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007518 La presente modifica degli articoli 222–225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.