RU 2008 2181
Ordinanza
concernente modifiche del diritto federale in seguito al
cambiamento di primato presso PUBLICA
del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. ordinanza del 7 dicembre 20071 concernente il versamento di un’indennità assicurata al personale dell’Amministrazione federale nel 2008; 2. ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicurazione nel piano base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1); 3. ordinanza del 25 aprile 20013 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2); 4. statuti del 29 agosto 20014 della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA);
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza dell’11 dicembre 20005 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Art. 30a
La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo4 della legge del 20 dicembre 20006 su PUBLICA.
Adempie inoltre altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù dell’articolo3 capoverso2 della legge del 20 dicembre 2000 su PUBLICA.
2. Ordinanza del 4 ottobre 19997 sul servizio di volo
Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio
Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 20078 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
3. Ordinanza del 3 luglio 20019 sul personale federale La presente modifica annulla gli articoli1 capoverso 1bis, 33 capoverso1, 34, 88a capoverso1 e 116c capoverso5 della modifica del 15 giugno 200710 dell’ordinanza sul personale federale.
Art. 1 cpv.2 lett. c
Non sottostanno alla presente ordinanza:
c. il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata con personalità giuridica e contabilità proprie che, in virtù di disposizioni legali speciali o di una delega del Consiglio federale secondo l’articolo 37 capoverso 3 LPers, hanno uno statuto del personale proprio, salvo se tale statuto dichiara applicabile la presente ordinanza; è fatto salvo l’articolo 88k;
Art. 33 cpv.1
Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso1 lettera a oppure b sono soddisfatte, il rapporto d’impiego termina al compimento del 61° anno di età per:
gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;
i membri del Corpo delle guardie di confine;
gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito.
Art. 34 Prepensionamento
(art. 31 cpv. 5 LPers)
Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso1 lettera a oppure b sono soddisfatte, l’autorità competente secondo l’articolo2 può sciogliere dalla prestazione di lavoro gli impiegati che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento secondo l’articolo 33 capoverso1 (prepensionamento).
Il prepensionamento inizia:
il più presto al compimento del 58° anno d’età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli altri ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei membri del Corpo delle guardie di confine;
il più presto al compimento del 60° anno d’età e dura al massimo12 mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito.
Nel caso il rapporto di lavoro sia prolungato secondo l’articolo 33 capoverso5, l’inizio del prepensionamento è rimandato di conseguenza.
Durante il prepensionamento non si applicano gli articoli 11a, 39, 40, 42, 45–50,
Art. 34a Continuazione del pagamento dello stipendio durante il prepensionamento
(art. 32k cpv. 3 LPers)
L’impiegato in prepensionamento ha diritto, fino all’età del pensionamento, all’intero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio). Durante la continuazione del pagamento dello stipendio l’autorità competente secondo l’articolo2 e l’impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA.
Se l’impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio di cui al capoverso 1 viene diminuita. Il DFF e il DDPS disciplinano l’importo della riduzione.
Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso1 lettera a oppure b lascia una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso1 prima di aver raggiunto l’età del prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio per la durata massima prevista dall’articolo 34 capoverso2 lettera a oppure b. L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:
in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell’articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull’avere di vecchiaia dell’impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), oppure direttamente in contanti all’impiegato dietro sua richiesta;
in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età del pensionamento, direttamente in contanti all’impiegato.
Per il calcolo dell’importo di cui al capoverso2 o 3 è determinante lo stipendio percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 79 cpv.5
Alle persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno10 anni in una funzione secondo l’articolo 26 capoverso1 o come segretari generali, in luogo di un’indennità conformemente al capoverso2, può essere versata una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento previdenziale del 15 giugno 200712 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione (RPIC). Questa pensione di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.
Art. 80 cpv.1
Le prestazioni di PUBLICA alle persone di cui all’articolo 79 capoverso5 sono ridotte se la persona assicurata prima di compiere il 65° anno di età percepisce un reddito da attività lucrativa che, sommato alle prestazioni di PUBLICA, supera le componenti dello stipendio di cui all’allegato2 lettere a–e nonché l.
Art. 88a cpv.1
Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81–83.
Titolo prima dell’art. 88k
Sezione 4 Organi paritetici dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Art. 88k
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare disciplinano la composizione, la procedura di elezione e l’organizzazione dell’organo paritetico della loro cassa di previdenza.
Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.
Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA
Art. 105 cpv.2
All’impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell’articolo 64 RPIC13. Questa pensione di vecchiaia è calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC.
Art. 116a e 116b cpv.1
Abrogati
Art. 116c cpv.5
L’articolo 34a capoverso2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso2.
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 conformemente all’annesso.
4. Ordinanza del 2 dicembre 200514 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
Art. 2 Diritto applicabile
Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli3, 9, 25, 27, 29–31, 36, 44, 51, 56–63, 77, 88a, 88b, 91–103, 110, 112 e 113 dell’ordinanza del 3 luglio 200115 sul personale della Confederazione (OPers).
Se il rapporto di lavoro del personale messo a disposizione è disciplinato da un’organizzazione internazionale o da terzi, il servizio competente precisa nel contratto di lavoro il diritto applicabile.
Art. 21 Cassa pensione
Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 200716 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
Se il salario annuo determinante di un dipendente della Confederazione subisce una modifica a causa di un impiego, il guadagno assicurato è nuovamente stabilito indipendentemente dalla durata dell’impiego.
Se l’impiego dura al massimo tre mesi e la persona assunta è assicurata presso un altro istituto di previdenza, il servizio competente versa i contributi del datore di lavoro all’altro istituto di previdenza, sempre che il relativo regolamento lo consenta, ma al massimo fino all’importo che altrimenti dovrebbe versare a PUBLICA per il membro interessato.
Le indennità versate da terzi ai sensi dell’articolo20 non sono assicurate da PUBLICA.
5. Ordinanza del 18 dicembre 200217 concernente il fondo di soccorso del personale federale Ingresso visto l’articolo 32 lettera e della legge del 24 marzo 200218 sul personale federale, 6. Ordinanza del 14 settembre 200519 sull’Istituto federale per la formazione professionale Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 18 Previdenza professionale
Le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario sono assicurate presso la Cassa pensioni PUBLICA della Confederazione secondo la legislazione in materia. L’Istituto universitario è datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers20.
7. Ordinanza del 29 giugno 198821 sull’istruzione degli Svizzeri all’estero
Art. 7 Previdenza professionale
Le scuole provvedono a una previdenza professionale dei docenti svizzeri che corrisponde alle esigenze minime della legge del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
I docenti che non possono restare affiliati a una cassa pensione cantonale sono assicurati presso PUBLICA. Le scuole sono datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso2 della legge del 20 dicembre 200623 su PUBLICA e in quanto tali sottostanno agli obblighi corrispondenti sanciti a livello di legge e di regolamenti.
Il Dipartimento stabilisce il guadagno assicurato dei docenti di cui al capoverso2.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
La cifra II numero3, articolo 88k, entra in vigore il 1° giugno 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Annesso (cifra II n. 3)
Allegato 2
(art. 88a cpv. 1 OPers) Componenti dello stipendio assicurabile
stipendio mensile secondo l’articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l’articolo12 capoverso 2 OPers-PRA24, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo al livello di valutazione A;
lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l’articolo 38 capoverso2;
le indennità di residenza secondo gli articoli 43 e 114 capoverso2 lettera d;
la compensazione del rincaro secondo gli articoli 44 capoverso2 lettere a e b, e–g e 114 capoverso2 lettera e;
le indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso2 lettera f nonché l’articolo 17 OPers-PRA;
i premi per prestazioni secondo gli articoli 47 e 114 capoverso2 lettera g, purché superino l’importo per persona secondo l’articolo14 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200125 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers);
le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 lettera e;
i premi di riconoscimento secondo l’articolo 49;
le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50;
le indennità d’impiego secondo l’articolo 18 OPers-PRA;
le indennità di rischio secondo l’articolo 19 OPers-PRA;
il salario annuo determinante secondo l’articolo21 capoverso 2 OPers-PRA.