RU 2015 1841
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra
la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE)
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale
(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142,
decreta:
Art. 1
Lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso1, conformemente all’articolo4 paragrafo3 dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
Art. 2
La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e della legge del 26 giugno 19986 sull’asilo è adottata nella versione qui annessa.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di cui all’allegato.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 20157.
Conformemente all’articolo3 capoverso2, le modifiche delle leggi di cui all’allegato entrano in vigore il 1° luglio 2015.
12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art. 2) Modifica di altri atti normativi
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri
Art. 64 cpv.5
Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso4.
Art. 64a cpv.1 e 3bis
Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/20139 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, il CEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.
L’articolo 64 capoverso4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.
Art. 75 cpv. 1bis
Abrogato
Art. 76 cpv.1 lett. b n. 1,5 e 6, nonché cpv. 1bis,2 e 3
Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
b. incarcerare lo straniero se: 1. sono dati i motivi giusta l’articolo 75 capoverso1 lettere a, b, c, f, g o h, 5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile, 6. Abrogato
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.
La carcerazione secondo il capoverso1 lettera b numero5 può durare 30 giorni al massimo.
I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
Art. 76a Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino
L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento;
la carcerazione è proporzionata; e
non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par.2 del regolamento [UE] n. 604/201310).
I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:
nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo8 capoverso1 lettera a LAsi11 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
presenta più domande d’asilo sotto diverse identità;
abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;
nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento;
espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
è stato condannato per un crimine;
nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1.
Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica;
cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo5 del regolamento (CE) n. 1560/200312;
sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.
Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.
I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
Art. 78 cpv.3
La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell’articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso1.
Art. 80 cpv. 2bis
In caso di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero5, la procedura volta a esaminare la legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.
Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del5.9.2003, pag.3.
Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino
La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:
a. nei riguardi di uno straniero che durante la procedura Dublino soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l’articolo 26 capob. nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.
Se la carcerazione è stata ordinata dal CEM, la procedura volta a esaminare la legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.
Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.
Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.
È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i
anni.
La persona di fiducia di cui all’articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all’articolo17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.
La carcerazione ha termine se:
il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.
Art. 81 cpv.3 e 4
Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.
Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:
in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE14;
nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 28 paragrafo4 del regolamento (UE) n. 604/201315.
Art. 109a cpv.2 lett. b
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
b. il CEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/201316, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
2. Legge del 26 giugno 199817 sull’asilo
Art. 17 cpv.3 lett. d e cpv.6
Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:
d. della procedura Dublino.
Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.
Art. 22 cpv. 1ter, frase introduttiva
Il CEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/201318 e:
Art. 35a Ripresa della procedura d’asilo nell’ambito della procedura Dublino
Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/201319 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1.
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.22 cpv. 1ter.
Art. 107a Procedura per i casi Dublino
Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.
Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.
Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.
Art. 108 cpv.4
La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dal CEM secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero5 o 76a LStr20 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
Art. 111 lett. d
I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
d. ordine di carcerazione del CEM secondo gli articoli 76 capoverso1 lettera b
II
Coordinamento con la modifica del 14 dicembre 2012 della legge sull’asilo All’entrata in vigore della presente modifica, la modifica del 14 dicembre 201222 dell’articolo 76 capoverso1 lettera b numero5 della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri diventa priva di oggetto.