RU 2015 1871
Legge
sull’asilo
(LAsi)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 31a cpv.1 lett. f
Di norma il CEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
f. può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 31b.
Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino
Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE3, se:
lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente; e
verosimilmente l’allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.
Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento e prende gli accordi del caso.