Fonte

Modifica: Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (RS 172.019, 2023-682), Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna (RS 411.3, 2022-786), Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna (AS 2022 786), Comunicazione sulla modifica dell'entrata in vigore parziale della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (AS 2016 4855), Legge federale sull’energia (RS 730.0, 2017-762), Legge federale sulla formazione continua (RS 419.1, 2016-132), Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (RS 641.71, 2012-855), Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20, 2014-691), Legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40, 2007-150), Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20, 2007-758), Legge federale sull’Assemblea federale (RS 171.10, 2003-510), Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10, 2003-674), Legge sull’asilo (RS 142.31, 1999-358), Legge federale sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61, 1996-3371-3371-3371), Legge federale sul servizio civile sostitutivo (RS 824.0, 1996-1445-1445-1445), Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (RS 725.116.2, 1985-834-834-834), Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (RS 341, 1986-1934-1934-1934)

Foglio federale: Legge federale sul programma di sgravio 2027 delle finanze federali (BBl 2026 801)

RU 2026 393

Legge federale
sul programma di sgravio 2027 delle finanze federali

del 20 marzo 2026

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20251,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 6 cpv. 2bis, secondo periodo

… L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) si applica per analogia.

Art. 58 cpv. 2, primo periodo

I contributi per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi4, e quelli per persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. …

Art. 64abis cpv. 5bis

A meno che il ricorso sia a priori privo di probabilità di successo, non si esige un anticipo delle spese secondo l’articolo 63 capoverso 4 PA5.

Art. 87 cpv. 3

Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di cinque anni dopo l’entrata in Svizzera.

Art. 108d cpv. 5, primo periodo

La procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS è retta dalla PA6. …

2. Legge del 26 giugno 19987 sull’asilo

Art. 88 cpv. 2, secondo periodo, nonché cpv. 3, primo periodo

… Tali somme sono versate per l’intera durata della procedura d’asilo oppure per al massimo cinque anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Riguardo ai rifugiati titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP8 o dell’articolo 49a o 49abis CPM9 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI10, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. …

Art. 104 Anticipo delle spese

A meno che il ricorso sia a priori privo di probabilità di successo, non si esige un anticipo delle spese secondo l’articolo 63 capoverso 4 PA11.

Art. 111b cpv. 1 e 1bis

A meno che sussistano nuovi e rilevanti fatti o mezzi di prova, la SEM stralcia senza formalità le domande di riesame presentate nei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento o a quello della reiezione di una domanda multipla o di una domanda di riesame.

Ex cpv. 1

Art. 111c cpv. 1, 1bis e 3

A meno che sussistano nuovi e fondati indizi di persecuzione, la SEM stralcia senza formalità le nuove domande presentate nei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento o a quello della reiezione di una domanda multipla o di una domanda di riesame.

Ex cpv. 1

La presentazione di una domanda multipla non sospende l’esecuzione. L’autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l’effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d’origine o di provenienza.

3. Legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento

Art. 146 cpv. 4

Il messaggio fornisce inoltre un compendio delle prospettive finanziarie. Vi sono coordinati il programma di legislatura e il piano finanziario.

4. Legge federale del 17 marzo 202313 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

5. Legge federale del 5 ottobre 198414 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 10 Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta al massimo al 50 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, al massimo al 50 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.

6. Legge del 13 dicembre 200215 sulla formazione professionale

Art. 54 cpv. 2

I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento.

Art. 55 cpv. 3bis

I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento.

7. Legge federale del 30 settembre 201116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 48 cpv. 3

Abrogato

Art. 50 Aliquote

Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:

  1. al massimo il 20 per cento per le università cantonali;

  2. al massimo il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.

8. Legge federale del 20 giugno 201417 sulla formazione continua

Art. 11 Ricerca del settore pubblico federale

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a, c e d della legge federale del 14 dicembre 201218 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

9. Legge federale del 21 giugno 199619 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 18 cpv. 1bis e 1ter

Abrogati

10. Legge del 23 dicembre 201120 sul CO2

Art. 33a Principio

I proventi della tassa sul CO2 sono utilizzati sino alla fine del 2034 in ragione del 45 per cento al massimo per gli scopi seguenti:

  1. la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne21);

  2. la promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore e la promozione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabili, in primo luogo quelli che immettono tali gas in rete, e dell’ampliamento dell’infrastruttura di impianti esistenti;

  3. l’alimentazione di un fondo per il finanziamento di fideiussioni destinate alla riduzione di gas serra (fondo per le tecnologie).

I proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, sono innanzitutto utilizzati nella misura di 410 milioni di franchi al massimo per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera a e nella misura di 40 milioni al massimo per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, 30 milioni dei quali per la geotermia e 10 per la produzione di gas rinnovabili.

Se i proventi annuali superano i 450 milioni di franchi, la parte eccedente i 450 milioni viene utilizzata per lo scopo di cui al capoverso 1 lettera c, nella misura di 25 milioni di franchi al massimo.

I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.

Possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per gli scopi di cui al capoverso 1.

Art. 34 e 34a

Abrogati

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

Il fondo per le tecnologie (art. 33a cpv. 1 lett. c) è amministrato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atti a:

  1. ridurre le emissioni di gas serra;

  2. permettere l’impiego di energie rinnovabili; o

  3. promuovere l’uso parsimonioso delle risorse naturali.

Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Il fondo per le tecnologie non può indebitarsi. In caso di saldo negativo del fondo in seguito a impreviste perdite da fideiussioni, i mezzi secondo l’articolo 33a capoverso 1, frase introduttiva, sono destinati innanzitutto al fondo per le tecnologie, sino a coprire le perdite da fideiussioni previste, e sono poi utilizzati conformemente all’articolo 33a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 36 cpv. 1 lett. b e d

Alla popolazione e all’economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:

  1. la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata per gli scopi di cui all’articolo 33a;

  2. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l’articolo 33a capoverso 5; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

Art. 37a Provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze e di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

I proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati come segue:

  1. al massimo 10 milioni di franchi all’anno per provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare per la promozione di treni notturni, al massimo sino alla fine del 2030;

  2. 20 milioni di franchi all’anno negli anni 2027 e 2028, quale misura di sgravio del bilancio della Confederazione;

  3. i rimanenti mezzi per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare per lo sviluppo e la produzione di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili.

I mezzi di cui al capoverso 1 lettera a o c che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile possono essere impiegati negli anni successivi per il rispettivo scopo. Per i mezzi di cui al capoverso 1 lettera a che non sono stati utilizzati entro la fine del 2030 il vincolo di destinazione decade.

Con i contributi per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono promosse in particolare offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso sotto il profilo della riduzione delle emissioni di gas serra. La concessione dei contributi di promozione è subordinata alle condizioni seguenti:

  1. l’offerta è proposta per più anni;

  2. l’attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.

Per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c sono concessi contributi pari al massimo al 60 per cento dei costi computabili. In casi eccezionali possono raggiungere il 70 per cento.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi.

Art. 41a cpv. 1

Per il trasporto di viaggiatori concessionario la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per un importo massimo di 40 milioni di franchi all’anno per:

  1. l’acquisto di veicoli stradali e battelli a propulsione elettrica;

  2. la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica.

Art. 49d Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2026

I proventi vincolati della tassa sul CO2 di cui all’articolo 34 nel tenore del 23 dicembre 201122 riscossa, ma non impiegata, fino all’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2026, sono impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera a. Gli importi massimi di cui all’articolo 33a capoversi 2 e 3 della presente legge e all’articolo 50a capoverso 1 LEne23 possono essere superati.

11. Legge federale del 22 marzo 198524 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 4 cpv. 2

La quota per i contributi di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta al 24 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

12. Legge federale del 30 settembre 201625 sull’energia

Art. 50a Sostituzione degli impianti di produzione di calore e misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici

Fino al 31 dicembre 2034 la Confederazione promuove, mediante un importo di al massimo 450 milioni di franchi all’anno, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Sempre che il Consiglio federale non disponga altrimenti, la promozione è assicurata mediante i contributi globali di cui all’articolo 52.

Art. 51 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2

La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48, 50 e 50a mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. …

Abrogato

Art. 52 cpv. 1, 4, 6 e 7

I contributi globali sono concessi soltanto ai Cantoni che dispongono di un programma di promozione nel settore corrispondente. Tali contributi si compongono di un contributo di base per abitante e di un contributo aggiuntivo. Il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili. Il contributo aggiuntivo è ripartito tra i Cantoni in funzione del numero dei loro abitanti e non può superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione.

I Cantoni riferiscono annualmente all’UFE.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. In un modello comune di promozione, il Consiglio federale e i Cantoni stabiliscono in particolare le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali; per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a), stabiliscono in particolare le misure per le quali possono essere versati contributi globali, le condizioni di promozione nonché l’importo dei contributi di promozione.

Il Consiglio federale tiene conto delle vigenti prescrizioni legali dei Cantoni.

13. Modifica del 17 marzo 202326 della legge federale del 19 dicembre 195827 sulla circolazione stradale

14. Legge federale del 24 marzo 200628 sulla radiotelevisione

Art. 57 e capitolo 3 (art. 76)

Abrogati

15. Legge del 6 ottobre 199529 sul servizio civile

Art. 46 cpv. 3 lett. c e 47

Abrogati

II

La legge federale del 17 giugno 202230 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna è abrogata.

III

Disposizione transitoria delle modifiche della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 e della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia

Nel 2027 i mezzi di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera a della legge del 23 dicembre 201131 sul CO2 sono utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 34 di tale legge nella versione del 15 marzo 202432 e di cui all’articolo 50a della legge federale del 30 settembre 201633 sull’energia nella versione del 30 settembre 202234. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ripartizione dei mezzi e la procedura.

IV

Coordinamento con la legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC

1. All’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 18 della legge federale del 21 giugno 199635 sull’imposizione degli oli minerali modificato contestualmente alla legge del 20 giugno 202536 sui compiti dell’UDSC (allegato 2, n. 27) ha il tenore seguente:

Art. 18 Restituzione dell’imposta

È restituita l’imposta riscossa:

  1. sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito fiscale al fine di recuperarli allo stato liquido;

  2. sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito fiscale e per le quali, entro 30 giorni dalla data d’esigibilità dell’imposta, il titolare dell’autorizzazione per la gestione del deposito fiscale presenta una domanda di restituzione.

L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati per uno dei seguenti scopi è restituita integralmente o in parte:

  1. le corse per il trasporto in battello di viaggiatori su linee per le quali la Confederazione ha accordato una concessione;

  2. l’agricoltura;

  3. la silvicoltura;

  4. l’estrazione di pietra da taglio naturale;

  5. la pesca professionale.

La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.

Il Consiglio federale può prevedere la restituzione integrale o parziale dell’imposta per le merci che sono utilizzate:

  1. per le corse nel traffico internazionale viaggiatori con un’autorizzazione della Confederazione, a condizione che i costi non coperti siano indennizzati in virtù dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 200938 sul trasporto di viaggiatori;

  2. per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a nonché ai capoversi 1–3, se vi è una necessità economica per la restituzione e le merci sono utilizzate per uno scopo d’interesse generale.

All’entrata in vigore della presente legge la disposizione di coordinamento di cui al numero 4 dell’allegato 3 della legge del 20 giugno 202539 sui compiti dell’UDSC è inoltre priva di oggetto.

V

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

3 La modifica dell’articolo 52 della legge federale del 30 settembre 201640 sull’energia (cifra I, n. 12) entra in vigore il 1° gennaio 2028.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 marzo 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 luglio 202641.

2 Conformemente alla sua cifra V, capoverso 2 e 3 , la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2028.

16 luglio 2027

Cancelleria federale