Fonte

FF 2025 3117

Messaggio concernente la modifica della legge sulle epidemie

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Le legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, dopo una revisione totale sulla scia delle esperienze maturate con la malattia polmonare SARS (sindrome respiratoria acuta grave) e la pandemia di H1N1.

Vari anni di esecuzione della legge, compresi due anni di pandemia di COVID‑19, hanno evidenziato la necessità di una nuova revisione. Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha così incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di avviare i lavori di revisione della LEp e di presentare un progetto da porre in consultazione entro la fine di novembre 2023. I lavori di revisione e la futura LEp dovranno consentire di proteggere ancora meglio la popolazione in Svizzera dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili, comprese le epidemie, le pandemie e gli eventi particolari, facendo tesoro delle esperienze degli ultimi anni. L’idea è di conservare ciò che ha dato buona prova di sé e adeguare ciò che non ha ben funzionato, colmando in modo mirato le lacune riscontrate nella legge.

Il presente disegno di revisione si basa su diverse valutazioni della gestione della pandemia di COVID‑19 (v. n. 1.2). Sia la Confederazione sia i Cantoni hanno presentato ampi rapporti, che mostrano tra l’altro l’importanza di una buona collaborazione tra i diversi livelli dello Stato e al loro interno. La revisione della LEp è tuttavia solo un tassello dell’analisi della pandemia di COVID‑19 e dell’attuazione degli insegnamenti tratti: sono stati o sono sottoposti a revisione per esempio anche la legge militare del 3 febbraio 19952 (LM) e il Piano svizzero per pandemia influenzale.

Oltre a migliorare le condizioni quadro per la futura gestione delle epidemie, delle endemie e degli eventi particolari, la revisione della LEp mette l’accento anche su altre sfide future per la salute pubblica:

  • resistenze antimicrobiche (AMR): oggi, gli antimicrobici consentono di curare molte malattie batteriche, riducendo il numero di trattamenti logoranti, gravi conseguenze sanitarie e decessi. Un uso inappropriato può tuttavia favorire la comparsa di agenti patogeni resistenti, che annullano l’effetto degli antimicrobici. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) considera la problematica dell’aumento delle resistenze antimicrobiche uno dei maggiori rischi per la salute pubblica in futuro e, malgrado l’attuazione della Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR)3, anche in Svizzera si delineano grandi sfide;

  • infezioni associate alle cure: quasi il sei per cento dei pazienti contrae un’infezione ospedaliera4. Ogni anno, in Svizzera circa 60 000 persone sono infettate da agenti patogeni (compresi agenti resistenti) durante un trattamento ospedaliero – con conseguenze in parte gravi. Circa 6000 persone addirittura muoiono in seguito all’infezione5. I costi provocati da queste infezioni associate alle cure sono elevati e in futuro, a causa dei germi resistenti, potrebbero aumentare ulteriormente;

  • sicurezza dell’approvvigionamento: la sicurezza dell’approvvigionamento con materiale medico importante, come medicamenti o dispositivi di protezione, non è garantita. La concentrazione mondiale su pochi fornitori, dovuta alla globalizzazione, le capacità di produzione poco sviluppate in Svizzera rispetto ad altri Paesi e le conseguenti difficoltà di diversificare le fonti di approvvigionamento creano una dipendenza particolarmente forte da fornitori esteri. Inoltre le ottimizzazioni economiche, come l’approccio just in time, si traducono in scorte ridotte lungo l’intera catena di approvvigionamento e di conseguenza in una minor resilienza del sistema e in perturbazioni. Al contempo la pandemia di COVID‑19 ha mostrato che anche Paesi dell’UE non hanno esitato a perturbare il trasporto di merci verso la Svizzera, per esempio ordinando divieti di esportazione. Al di là delle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica, l’approvvigionamento per esempio di antimicrobici o vaccini è limitato anche in situazione normale.

Il presente disegno considera inoltre altri aspetti, come lo stretto legame tra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente (One Health), gli influssi dei cambiamenti climatici nonché le ripercussioni di una crisi sanitaria per tutti i settori della società e per l’economia.

1.2 Le esperienze durante la pandemia di COVID‑19

Le molteplici esperienze maturate nell’ambito della gestione della pandemia di COVID‑19 hanno permesso di valutare l’idoneità delle disposizioni vigenti della LEp per far fronte a una grave minaccia per la salute pubblica. Per analizzare queste esperienze, servizi federali, Cantoni e commissioni parlamentari hanno condotto o commissionato diverse indagini imperniate su aspetti distinti. Qui di seguito sono riassunti brevemente i rapporti su cui si fonda il presente disegno di revisione, con menzione delle raccomandazioni che si riferiscono espressamente alla LEp (il rispettivo stato di attuazione è descritto al numero 1.3):

  • – su mandato del Consiglio federale, la Cancelleria federale (CaF) ha elaborato due rapporti concernenti la valutazione della gestione di crisi dell’Amministrazione federale. Il primo rapporto dell’11 dicembre 20206 concernente la valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID‑19 (prima fase) analizza l’efficienza e l’efficacia della gestione di crisi dell’Amministrazione federale da febbraio ad agosto 2020. La valutazione è generalmente positiva. Benché l’Amministrazione federale abbia agito in modo perlopiù efficace, sussiste tuttavia un potenziale di miglioramento per quanto riguarda l’efficienza. Il rapporto identifica una necessità d’intervento a livello di basi della gestione di crisi, ingresso nella crisi, collaborazione tra gli stati maggiori di crisi, qualità dei prodotti, collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, collaborazione con altri attori nazionali e internazionali nonché comunicazione. Al Consiglio federale sono indirizzate complessivamente 11 raccomandazioni riguardanti vari dipartimenti e uffici;

  • – il secondo rapporto della CaF del 22 giugno 20227 concernente la valutazione della gestione di crisi dell’Amministrazione federale durante la pandemia di COVID‑19 (seconda fase) mette l’accento sulla collaborazione dell’Amministrazione federale all’interno del sistema federale svizzero, con il mondo scientifico e a livello internazionale da agosto 2020 a ottobre 2021. Anche questo rapporto giunge alla conclusione che la gestione di crisi dell’Amministrazione federale ha funzionato relativamente bene nell’insieme, seppur con alti e bassi a seconda della fase. La CaF formula complessivamente 13 raccomandazioni in nove campi d’intervento. Gli interventi più urgenti riguardano l’organizzazione della gestione di crisi dell’Amministrazione federale, il coordinamento e la consultazione nel sistema federale nonché il coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione di crisi dell’Amministrazione federale. Secondo la raccomandazione 8, la revisione della LEp dovrà creare le basi giuridiche affinché per lo scambio digitale di informazioni sulle malattie trasmissibili siano obbligatoriamente utilizzati standard unitari e riconosciuti a livello internazionale e siano fissati i relativi requisiti tecnici. Il Consiglio federale ha accolto le raccomandazioni formulate in entrambi i rapporti, conferendo alla CaF e ai dipartimenti il mandato di attuarle.

  • Uno di questi mandati includeva l’elaborazione di un’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale sul piano strategico e organizzativo. L’ordinanza del 20 dicembre 20248 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF), entrata nel frattempo in vigore, crea le condizioni per un impiego rapido e sistematico degli stati maggiori di crisi sovradipartimentali (v. n. 1.3, raccomandazione D). Un ulteriore mandato conferito alla CaF ha portato, l’8 dicembre 2023, alla firma di un accordo di collaborazione tra il Consiglio federale e le sei grandi istituzioni scientifiche della Svizzera. Questo ha consentito l’istituzione di una rete di consulenza scientifica nazionale che permette di attivare rapidamente un organo scientifico consultivo ad hoc (v. n. 1.3, raccomandazione F);

  • – nel loro rapporto9, pubblicato nel maggio 2022, le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) analizzano l’organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia, concentrandosi in particolare sulle attività e sul coordinamento della task force COVID‑19 dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) e dello Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus (SMCC) nel periodo da gennaio a giugno 2020. Il rapporto giunge alla conclusione che singoli organi non hanno sempre assunto i ruoli loro assegnati e che le competenze e il coordinamento reciproco non erano definiti in modo sufficiente. In base alle conclusioni, le CdG hanno formulato due interventi parlamentari e 11 raccomandazioni, in tre delle quali è menzionata espressamente la LEp (v. n. 1.3);

  • – nel settembre 2022 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha pubblicato un rapporto concernente l’opportunità e l’efficacia dell’approvvigionamento economico del Paese durante la pandemia di COVID‑1910, che analizza il ruolo dell’approvvigionamento economico del Paese prima e durante la pandemia, le sue basi giuridiche nonché la ripartizione dei compiti tra le unità amministrative coinvolte all’inizio della crisi. La CdG-N indirizza al Consiglio federale complessivamente sette raccomandazioni, di cui una si riferisce direttamente alla LEp (v. n. 1.3);

  • – partendo dall’esempio dell’estensione del campo d’applicazione del certificato COVID‑19, il rapporto della CdG-N del 30 giugno 202311 «Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID‑19: l’esempio dell’estensione del certificato sanitario» illustra la limitazione dei diritti fondamentali durante la gestione della COVID‑19. In base a questo esempio concreto, la commissione analizza come le autorità federali competenti DFI, UFSP e Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno esaminato il rispetto delle condizioni previste dalla Costituzione federale (Cost.)12 per giustificare una limitazione dei diritti fondamentali, se il risultato di tale esame fosse adeguato dal punto di vista della legalità e quali insegnamenti possono essere tratti da questo esempio per il futuro. La commissione è giunta alla conclusione che nel caso specifico – considerati il livello delle conoscenze all’epoca e la situazione eccezionale dovuta alla pandemia – il DFI, l’UFSP e l’UFG hanno esaminato e attuato in modo adeguato il rispetto dei criteri costituzionali (per le raccomandazioni concrete v. n. 1.3);

  • – il rapporto pubblicato il 10 ottobre 2023 dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S)13 analizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella gestione della pandemia di COVID‑19. Agli occhi della CdG-S, tale collaborazione presenta aspetti positivi e negativi. La Svizzera è riuscita a superare in modo soddisfacente tale grave crisi anche grazie agli sforzi congiunti delle autorità federali e cantonali. Per la commissione, le decisioni e i provvedimenti presi dalle autorità federali hanno rispettato ampiamente i criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. La CdG-S ha tuttavia identificato alcune lacune, che indicano una necessità di miglioramento e chiarimento. Sulla scorta dei suoi lavori, la CdG-S ha formulato 13 raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale che, oltre a trattare vari aspetti della collaborazione e delle responsabilità della Confederazione e dei Cantoni, comprendono anche raccomandazioni sul ruolo e sui compiti dell’organo di coordinamento LEp nonché sulla gestione degli interventi medici non urgenti in caso di pandemia (per le raccomandazioni concrete v. n. 1.3);

  • – nel suo rapporto finale14 «Collaboration Confédération-cantons durant l’épidémie de COVID‑19: conclusions et recommandations», pubblicato il 29 aprile 2022, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) analizza sia la collaborazione verticale tra la Confederazione e i Cantoni sia le interazioni orizzontali tra i Cantoni e le conferenze intercantonali durante la pandemia di COVID‑19. Per quanto attiene alla collaborazione tra i vari livelli dello Stato, il rapporto giunge alla conclusione che, in molti ambiti, le condizioni quadro della gestione della crisi andrebbero ottimizzate, sia colmando le lacune giuridiche e organizzative sia precisando e ribadendo i principi vigenti. A tal fine, la CdC formula complessivamente 15 raccomandazioni. La raccomandazione 1 riguarda una precisazione dell’articolo 6 LEp, segnatamente delle disposizioni sui compiti e sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nella situazione particolare. La raccomandazione 3 suggerisce inoltre di completare la LEp con un capitolo sugli aiuti finanziari, che stabilisca in modo vincolante, in relazione a questi ultimi, gli obiettivi, i criteri, le procedure, le responsabilità e le competenze finanziarie nelle situazioni particolari e straordinarie. Secondo la raccomandazione 12, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero tra l’altro esaminare congiuntamente come formulare in modo più concreto i ruoli e i compiti dei vari livelli statali nella LEp. Come indicato nel suo parere del 12 ottobre 202215 sul rapporto finale della CdC, il Consiglio federale è disposto ad accogliere, perlomeno parzialmente, la maggior parte delle raccomandazioni. Le raccomandazioni dovrebbero essere riprese in forma integrale e coordinata, in accordo – per quanto concerne i contenuti – con i risultati di altre indagini;

  • – la CaF e la Segreteria generale della CdC hanno redatto congiuntamente il rapporto pubblicato il 15 dicembre 202316 in adempimento del postulato Cottier 20.4522 «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica». Il rapporto analizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni durante la crisi, tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni del rapporto della CdC del 29 aprile 2022;

  • – su mandato dell’UFSP, la pianificazione nonché l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti sanitari adottati nell’ambito della pandemia di COVID‑19 fino all’estate del 2021 sono state sottoposte a una valutazione esterna. Stando al rapporto17, pubblicato il 4 febbraio 2022, benché la Confederazione e i Cantoni abbiano reagito in modo perlopiù adeguato e tempestivo alla situazione di minaccia, una preparazione lacunosa e una gestione insufficiente della crisi hanno in parte compromesso in maniera significativa l’efficacia e l’efficienza del loro operato. La valutazione comprende cinque raccomandazioni generali, volte in particolare a migliorare la gestione delle crisi da parte dell’UFSP. Secondo la raccomandazione 2, bisognerebbe tra l’altro disciplinare in modo più vincolante la preparazione alle pandemie e, a tal fine, esaminare l’opportunità di raggruppare nella LEp le relative disposizioni giuridiche. La raccomandazione 3 suggerisce di adeguare la LEp al fine di migliorare la gestione dei dati nel settore sanitario e di promuovere la digitalizzazione del sistema di dichiarazione. Le conoscenze acquisite grazie alla valutazione sono utilizzate anche nel quadro della presente revisione della LEp e del Piano pandemico nazionale.

I rapporti menzionati contengono osservazioni sui punti di forza nonché sulle lacune e sui punti deboli della legislazione vigente, che rappresentano una base preziosa per i lavori di revisione. Nel complesso, giungono alla conclusione che, in linea di principio, la LEp ha fornito prescrizioni utili per far fronte alla crisi. È però emerso che vari aspetti non erano disciplinati in modo abbastanza preciso. Basti pensare alle incertezze sulle disposizioni e sui criteri relativi al passaggio tra le situazioni normale, particolare e straordinaria, benché il modello a tre livelli si sia rivelato sostanzialmente valido. Sono inoltre risultate insufficienti le disposizioni relative agli aspetti finanziari e al coordinamento federale, il che ha creato confusione in merito alla ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni. Quanto all’organizzazione di crisi a livello federale, è stato constatato che i vari organi non hanno sempre svolto i compiti loro assegnati, tra l’altro a causa della mancanza di chiarezza.

Le indagini hanno inoltre identificato diversi aspetti non considerati in misura sufficiente nelle basi giuridiche, per esempio la gestione delle conseguenze finanziarie per i soggetti colpiti dai provvedimenti sanitari statali (in particolare in relazione agli obiettivi, ai criteri e alle procedure riguardanti eventuali aiuti finanziari). Anche la misura in cui i provvedimenti di lotta contro le malattie debbano tener conto delle ripercussioni per la società e l’economia non sembra essere disciplinata adeguatamente. In particolare all’inizio della pandemia era diffusa l’impressione che le decisioni non considerassero a sufficienza tali ripercussioni.

Per alcuni aspetti della preparazione a una pandemia è stato constatato che, pur essendo sostanzialmente chiare, le disposizioni non erano sempre attuate come previsto, in particolare per quanto riguarda l’acquisto e lo stoccaggio di materiale critico.

I risultati e le raccomandazioni risultanti dalle indagini sono stati valutati dal punto di vista della rilevanza e tenuti presenti nell’ambito dell’elaborazione, anche se non si riferivano espressamente alla LEp.

1.3 Ispezione sulla gestione della pandemia di COVID‑19. Presa in conto delle raccomandazioni delle CdG nel disegno di modifica della LEp

Nel novembre 2023 le CdG hanno informato il Consiglio federale sulla conclusione dell’ispezione avviata a maggio 2020 sulla gestione della pandemia di COVID‑19 da parte delle autorità federali. Nel quadro di tale ispezione, le CdG hanno pubblicato dieci rapporti contenenti complessivamente 59 raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. Con uno scritto del 4 giugno 2024, hanno chiesto al Consiglio federale di inserire nel presente messaggio un capitolo dedicato all’attuazione delle loro raccomandazioni e dei loro interventi parlamentari interessati dal disegno di revisione o, in alternativa, di far pervenire loro insieme al messaggio un rapporto separato in materia. Le informazioni che seguono sono volte a soddisfare tale richiesta.

Attuazione alla frontiera delle misure COVID‑19, rapporto della CdG-S del 22 giugno 202118

(A) Raccomandazione 3: presa in conto delle esperienze pratiche fatte alla frontiera svizzera nella pianificazione della gestione delle pandemie. La CdG-S invita il Consiglio federale a tenere conto delle esperienze fatte dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), ex Amministrazione federale delle dogane, alla frontiera svizzera nella pianificazione della gestione delle pandemie (eventuale revisione della legge, adattamento del Piano pandemico ecc.).

Attuazione

L’UDSC ha condiviso le esperienze maturate in qualità di organo di esecuzione nell’attuazione alla frontiera delle misure COVID‑19, con particolare riferimento alle condizioni di entrata, alla canalizzazione del traffico, all’organizzazione e all’effettuazione di controlli sistematici. Oltre ad aver partecipato all’elaborazione del rapporto in adempimento del postulato Cottier 20.4522 «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica», l’UDSC ha contribuito alla preparazione della nuova OCAF (v. n. 1.2 e raccomandazione D) e ai lavori preparatori in vista della revisione della LEp.

Per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione nella revisione della LEp, l’articolo 41 capoverso 2 D‑LEp stabilisce ora espressamente che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può limitare l’entrata o l’uscita dal Paese. In questo modo viene chiarito che anche nel caso di una futura pandemia possono essere introdotte limitazioni in questo senso. Nel quadro della revisione del Piano pandemico, conclusasi con la sua pubblicazione nel luglio del 2025, si è proceduto ad aggiornare le basi e gli approcci concernenti le misure alla frontiera. In tale contesto si è tenuto conto in particolare delle esperienze pratiche maturate e dell’ordinanza COVID‑19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202119 che si basa sul diritto vigente (LEp). Sono stati aggiornati i piani di emergenza degli aeroporti, segnatamente i capitoli e gli allegati che si riferiscono alla gestione delle malattie trasmissibili nelle aree aeroportuali. La rete corrispondente è stata estesa a diversi attori (Segreteria di Stato della migrazione [SEM], Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], UDSC, compagnie aeree). Insieme all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è stata intrapresa la redazione di un «National Aviation Public Health Emergency Preparedness Plan» in conformità alle direttive dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile.

Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all’acquisto di vaccini anti-COVID‑19. Rapporto della CdG-N del 16 novembre 202120

(B) Po. 21.4344: valutazione del progetto «Leute für Lonza». Il Consiglio federale è esortato a fare il punto sul progetto «Leute für Lonza», lanciato nell’aprile 2021 al fine di sostenere il reclutamento di personale altamente qualificato per l’azienda Lonza nella sede di Visp, e di riferire in un rapporto sui suoi risultati. È inoltre invitato a illustrare gli insegnamenti generali tratti da questo caso nell’ottica della gestione delle crisi future. Infine, si chiede al Consiglio federale di spiegare in che misura l’articolo 25 capoverso 2 lettere b e c della legge del 24 marzo 200021 sul personale federale (LPers) sia stato sufficiente come base giuridica per il programma «Leute für Lonza» e se, alla luce di questo caso, si ritengono necessarie modifiche legislative per il futuro.

Attuazione

La possibilità di impiegare personale federale presso terzi per un periodo limitato di tempo sulla base di un disciplinamento contrattuale consensuale è già ammessa dal diritto vigente in materia di personale della Confederazione. Non è quindi necessario apportare modifiche alla LPers né all’ordinanza del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers). Il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione federale e i suoi impiegati nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta e anche ogni modifica di quest’ultimo richiede tale forma (art. 8 cpv. 1 e art. 13 LPers in combinato disposto con l’art. 30 OPers). Secondo tali disposizioni, esiste in qualsiasi momento la possibilità di modificare di comune accordo e in forma scritta un contratto di lavoro di diritto pubblico oppure di sottoscrivere accordi integrativi. Questo vale anche nel caso in cui si concordi un impiego presso terzi per un periodo limitato di tempo. Se sia il datore di lavoro sia la persona impiegata sono d’accordo, il contratto di lavoro può essere modificato o integrato per la durata dell’impiego temporaneo (funzione, luogo e durata dell’impiego presso terzi, orario di lavoro ecc.). Le disposizioni di legge menzionate bastano per disciplinare contrattualmente anche in futuro un «prestito» su base volontaria o un impiego di personale federale presso terzi. Non devono essere enumerati espressamente in un atto normativo tutti gli aspetti disciplinabili tramite una modifica o un’integrazione contrattuale. Pertanto non è necessario menzionare esplicitamente la possibilità del «prestito» né nella LPers né nell’OPers. Per i futuri «prestiti» su base volontaria non occorre quindi modificare il diritto in materia di personale della Confederazione.

La prescrizione da parte del datore di lavoro di un prestito non consensuale, concretamente l’ordine a impiegati federali di prestare servizio a favore di terzi, necessiterebbe comunque di un’esplicita base legale in senso formale. Dato però che questa possibilità è esclusa per ragioni di politica del personale, non è prevista la creazione di una base legale ad hoc nel diritto federale. La raccomandazione della CdG-N va quindi considerata attuata.

Indennità di perdita di guadagno COVID‑19 per lavoratori indipendenti, rapporto della CdG-N del 18 febbraio 202223

(C) Raccomandazione 1: collaborazione tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’UFSP. Il Consiglio federale è invitato a tracciare un bilancio della collaborazione e dello scambio di informazioni tra l’UFAS e l’UFSP durante la pandemia di COVID‑19 e a fare in modo che da questo caso si traggano i dovuti insegnamenti al fine di migliorare la collaborazione nell’ottica di crisi future.

Attuazione

Nel suo parere del 25 maggio 202224 sul rapporto sintetico della CdG-N del 18 febbraio 2022 «Indennità di perdita di guadagno COVID‑19 per lavoratori indipendenti», il Consiglio federale ha tracciato un bilancio della collaborazione tra l’UFAS e l’UFSP durante la pandemia di COVID‑19, dal quale emerge che i due uffici sono riusciti in brevissimo tempo ad adeguare i loro processi operativi alle nuove circostanze, risolvendo le difficoltà inizialmente incontrate a livello di collaborazione. L’UFAS e l’UFSP collaborano regolarmente per adempiere i propri compiti. Il Consiglio federale reputa che la collaborazione tra le due autorità funzioni in modo soddisfacente e che, in caso di crisi future, saranno in grado di riadattare rapidamente, all’occorrenza, i propri processi di collaborazione alle mutate circostanze. Il Consiglio federale ritiene che non sussista alcuna necessità d’intervento a questo riguardo.

Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID‑19 (da gennaio a giugno 2020), rapporto delle CdG-N/S del 17 maggio 202225

(D) Raccomandazione 1: disposizioni sull’organizzazione di crisi del DFI e dell’UFSP nella LEp e nel Piano pandemico. Tenuto conto della crisi di COVID‑19, il Consiglio federale è invitato a esaminare l’opportunità di completare la LEp e il Piano pandemico con disposizioni più precise sull’organizzazione di crisi specifica del DFI e dell’UFSP. Il Consiglio federale è pregato di integrare questi aspetti nella revisione della legge e del piano.

Attuazione

La presente revisione della LEp non prevede un disciplinamento più preciso dell’organizzazione di crisi in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. L’articolo 55 LEp viene anzi abrogato per le seguenti ragioni:

  • – in caso di crisi provocate da malattie trasmissibili, per la gestione interdipartimentale entra in funzione l’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale, così come per crisi di altra natura. A tal fine, il Consiglio federale ha definito le basi giuridiche in una nuova ordinanza (v. quanto segue riguardo all’OCAF) e dall’entrata in vigore di quest’ultima non è più necessario un disciplinamento legislativo speciale per l’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale; l’articolo 55 LEp risulta quindi obsoleto;

  • – le organizzazioni di crisi del DFI e dell’UFSP sono inoltre già disciplinate in altre basi (v. di seguito) perché a questo riguardo non occorrono disciplinamenti a livello di legge formale.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha elaborato l’OCAF in collaborazione con la CaF. I lavori si sono basati sui parametri definiti dal Consiglio federale nella decisione di principio sull’ottimizzazione della propria gestione delle crisi del 29 marzo 2023 e hanno tenuto conto al contempo degli adeguamenti prospettati in risposta ad alcuni interventi parlamentari. L’ordinanza, che sostituisce le Istruzioni concernenti la gestione delle crisi nell’Amministrazione federale del 21 giugno 2019, è entrata in vigore il 1° febbraio 2025.

Concretamente l’OCAF prevede che, in futuro, il Consiglio federale potrà ordinare l’istituzione di uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) sotto la direzione del dipartimento responsabile, nel caso in cui lo Stato, la società o l’economia siano minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti. Lo SMCPS prepara gli affari all’attenzione del Consiglio federale e coordina la gestione della crisi sul piano politico-strategico. Il dipartimento responsabile impiega uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp), che assume a livello operativo il coordinamento e la definizione delle interfacce tra gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative e degli altri servizi coinvolti ed elabora le basi per lo SMCPS. Per assicurare una gestione di crisi globale e sovradipartimentale, attuabile in modo rapido e sistematico, verrà istituita anche un’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC). Questa organizzazione, che non costituisce di per sé uno stato maggiore, aiuta i dipartimenti e le unità amministrative a istituire la loro gestione di crisi e ad assicurare la prontezza operativa degli stati maggiori di crisi anche al di fuori di una situazione di crisi. A tal fine, in situazioni normali e nelle strutture ordinarie, l’OBGC riunisce le prestazioni fornite da diverse unità amministrative (p. es. l’anticipazione di una crisi) per un sostegno mirato in caso di crisi. Il Consiglio federale rimane sempre la massima autorità direttiva ed esecutiva. L’istituzione dei due stati maggiori di crisi non invalida il principio dipartimentale.

L’UFSP sviluppa la propria gestione degli eventi e delle crisi sulla base dell’OCAF, tenendo in considerazione quanto emerso dalla gestione della pandemia di COVID‑19 e d’intesa con la Segreteria generale del DFI (SG-DFI). Le disposizioni strategiche dell’UFSP costituiscono un nuovo quadro di riferimento vincolante per ogni attività e sviluppo nella gestione degli eventi e delle crisi all’interno dell’ufficio, con l’obiettivo di giungere alla massima resilienza possibile in termini di organizzazione. La preparazione all’intervento si fonda su quattro campi d’intervento strategici (organizzazione d’intervento, processi, infrastrutture e mezzi ausiliari) nonché su formazione e addestramento. Una nuova organizzazione operativa a livello di ufficio federale garantisce che le prescrizioni strategiche vengano attuate e che l’organizzazione d’intervento dell’UFSP sia preparata e pronta a una gestione efficace degli eventi e delle crisi. Anche la gestione di crisi del DFI è attualmente in corso di revisione.

L’organizzazione di crisi prevista dall’OCAF è stata definita nel Piano pandemico e sarà pertanto in linea con le prescrizioni dell’ordinanza. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(E) Raccomandazione 4: trattamento delle segnalazioni concernenti le malattie trasmissibili presso l’UFSP. Il Consiglio federale è invitato a valutare in maniera approfondita l’adeguatezza dei processi implementati dall’UFSP per il trattamento delle segnalazioni internazionali concernenti le malattie trasmissibili (compresa la trasmissione delle informazioni al DFI ed eventualmente al Consiglio federale) e la necessità di adottare misure di miglioramento.

Attuazione

Ricoprendo il ruolo di Centro nazionale («National Focal Point»; cfr. art. 80 cpv. 3 LEp) per l’attuazione del Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 23 maggio 200526, l’UFSP ha accesso alle comunicazioni degli Stati membri e dell’OMS relative alle malattie trasmissibili e, quotidianamente, verifica, condivide e valuta sistematicamente queste e altre fonti. In presenza di minacce, è prevista la formazione di gruppi di lavoro incaricati di preparare le informazioni e le valutazioni del rischio all’attenzione, tra l’altro, delle direzioni dell’Ufficio o del Dipartimento. Con gli emendamenti al RSI adottati in occasione dell’Assemblea mondiale della sanità dell’OMS del 1° giugno 2024, si intensifica lo scambio di dati e informazioni tra l’OMS e gli Stati membri. Il Consiglio federale ha accolto gli emendamenti nel giugno del 2025 formulando una riserva.

Il diritto vigente indica già tra i compiti dell’UFSP quello, chiarito dall’introduzione del nuovo articolo 11 capoverso 1 D‑LEp, di provvedere all’individuazione precoce di sviluppi epidemiologici e alla sorveglianza delle malattie trasmissibili in Svizzera. Non emerge alcuna ulteriore necessità di apportare modifiche alla legge. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(F) Raccomandazione 5: collaborazione tra l’ufficio incaricato della gestione di crisi e gli altri attori coinvolti. Nelle indicazioni per l’organizzazione di crisi, il Consiglio federale è invitato a stabilire che all’inizio di una crisi deve essere definito un piano chiaro e basato su criteri oggettivi riguardo alle interfacce tra l’ufficio incaricato della gestione di crisi (rispettivamente lo «stato maggiore di crisi specializzato») e gli altri attori. Un simile piano dovrebbe comprendere un elenco delle interfacce a livello dei gruppi di lavoro dello «stato maggiore di crisi specializzato», un elenco delle unità direttamente rappresentate nello «stato maggiore di crisi specializzato» e un elenco dei rappresentanti dell’ufficio in organi esterni. Il Consiglio federale è invitato in particolare a integrare queste considerazioni nei lavori di revisione del Manuale di gestione di crisi dell’UFSP, nella revisione in corso della LEp e del Piano pandemico come pure nella futura revisione delle Istruzioni del Consiglio federale concernenti la gestione delle crisi.

Attuazione

La futura collaborazione tra l’ufficio incaricato della gestione di crisi e gli altri attori del sistema federale e del mondo scientifico avverrà in base all’OCAF (per ulteriori informazioni sull’OCAF v. il commento alla raccomandazione D di cui sopra) al livello sovraordinato, come indicato di seguito:

  • – coinvolgimento dei Cantoni: il punto di contatto per i Cantoni è l’OBGC. Il dipartimento responsabile coinvolge i Cantoni qualora una crisi abbia un impatto effettivo o prevedibile a livello cantonale. In questo caso, le rappresentanze dei Cantoni siedono con funzione consultiva nello SMCPS e nello SMCOp;

  • – coinvolgimento del mondo scientifico: in caso di crisi, se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo e ne disciplina l’annessione all’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato una proposta di attuazione a tale proposito, in base alla quale gli esperti che faranno parte dell’organo scientifico consultivo saranno proposti dalle sei grandi organizzazioni scientifiche presenti in Svizzera e swissuniversities costituirà il punto di contatto con la Confederazione. Gli esperti proposti dovranno ottenere il benestare della Confederazione e, per fare in modo che possano essere reclutati più rapidamente in caso di crisi, le organizzazioni scientifiche dovranno costituire preventivamente dei «cluster» per determinate tematiche rilevanti. I compiti e le responsabilità dei membri di questa rete nazionale di consulenza scientifica per i cluster individuati sono definiti all’interno di un codice deontologico. Nel 2024 è stato istituito, tra gli altri, il cluster sul tema «Sanità pubblica».

Le interfacce dell’UFSP con altri attori dell’Amministrazione federale, con i Cantoni e con il mondo scientifico sono definite, in linea con l’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, anche a livello di specifico Ufficio. Nel campo delle malattie trasmissibili, l’UFSP gestisce le interfacce con il mondo scientifico nel cluster «Sanità pubblica» sopra citato e ne assicura l’ulteriore sviluppo nel quadro di un progetto avviato nel 2024 (per ulteriori informazioni v. il commento alla raccomandazione L).

Per le ragioni esposte in relazione alla raccomandazione D di cui sopra, con la presente revisione non si procede a un disciplinamento dell’organizzazione di crisi nella LEp. L’articolo 55 LEp viene anzi abrogato. La presente raccomandazione della CdG‑N è quindi attuata.

(G) Raccomandazione 7: competenze decisionali all’interno dell’ufficio incaricato della gestione di crisi. Il Consiglio federale è invitato a garantire che in futuro, al momento dell’istituzione di uno «stato maggiore di crisi specializzato», le competenze decisionali siano definite in modo chiaro per tutti i livelli di tale stato maggiore, che l’organo responsabile della condotta strategica e delle decisioni finali a livello di ufficio figuri esplicitamente nell’organigramma di crisi e che i lavori e le decisioni di tale organo siano messe per scritto. Il Consiglio federale è altresì invitato a esaminare quale ruolo dovrebbe assumere la direzione dell’ufficio in tempi di crisi e quali dovrebbero essere le sue interazioni con lo stato maggiore di crisi, comunicando poi le sue conclusioni alle CdG.

Infine, sulla base dell’esempio dell’ex direttore dell’UFSP, il Consiglio federale è invitato a riflettere in modo approfondito sul ruolo dei direttori degli uffici in tempi di crisi e sull’opportunità che questi ultimi svolgano (o meno) una funzione di condotta in più organi di crisi contemporaneamente.

Attuazione

L’organizzazione di crisi sovradipartimentale, insieme alle competenze e alle responsabilità degli stati maggiori, sono ora disciplinate dall’OCAF (v. raccomandazione D di cui sopra). Dipartimenti e uffici federali allineeranno la propria gestione di crisi alle disposizioni dell’OCAF.

D’intesa con la SG-DFI, l’UFSP sta sviluppando la propria gestione degli eventi e delle crisi sulla base dell’OCAF e tenendo conto di quanto emerso dalla gestione della pandemia di COVID‑19. Le competenze decisionali all’interno dello stato maggiore specializzato nonché la condotta strategica e i processi decisionali a livello di Ufficio sono ora disciplinati con maggiore chiarezza nel Manuale di gestione di crisi ed eventi dell’UFSP, nel quale sono chiariti anche i ruoli del direttore e della direzione in caso di evento o di crisi. A livello di LEp non risulta necessaria alcuna modifica perché l’organizzazione di crisi dell’UFSP non deve essere disciplinata a livello di legge formale. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(H) Raccomandazione 10: riflessione di fondo sull’organizzazione di crisi all’inizio della crisi. In caso di crisi future, il Consiglio federale è invitato a garantire una riflessione di fondo sull’organizzazione di crisi in una fase precoce, vale a dire subito dopo avere identificato il carattere trasversale di una crisi. È invitato a integrare questo aspetto nella revisione in corso della LEp, del Piano pandemico e delle Istruzioni concernenti la gestione delle crisi in generale. In particolare riguardo al caso specifico di una pandemia, le CdG invitano il Consiglio federale a stabilire se non sia opportuno associare automaticamente l’accertamento della «situazione particolare» di cui alla LEp a una decisione relativa all’organizzazione di crisi e alle responsabilità dei diversi organi coinvolti, tenendo conto dei compiti di coordinamento del DFI già previsti dall’articolo 6 capoverso 3 LEp.

Attuazione

La nuova disposizione di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettera a D‑LEp garantisce che la Confederazione (esattamente come i Cantoni) proceda a una riflessione di fondo sull’organizzazione di crisi in una fase precoce e adotti i preparativi necessari non appena incombe una situazione particolare. In questo contesto, la Confederazione deve anche stabilire se occorre attivare gli stati maggiori di crisi sovradipartimentali. Con l’accertamento della situazione particolare, il Consiglio federale deve decidere se attivare l’organizzazione di crisi della Confederazione (art. 6b cpv. 3 D‑LEp). La procedura per l’eventuale intervento degli stati maggiori di crisi sovradipartimentali è disciplinata dall’OCAF.

L’OCAF prevede tre possibilità per chiedere al Consiglio federale l’impiego dell’organizzazione di crisi: mediante domanda presentata direttamente dal dipartimento tematicamente responsabile o tramite la Conferenza dei segretari generali (CSG), mediante domanda presentata da un dipartimento tematicamente non responsabile tramite la CSG oppure mediante domanda da parte della CaF tramite la CSG in base a una richiesta dei Cantoni e/o del mondo scientifico. In una prima fase, il Consiglio federale può limitarsi ad attribuire la responsabilità e a istituire lo SMCPS solo in un secondo tempo. Il dipartimento responsabile ha così la possibilità, per esempio, di istituire lo SMCOp. L’impiego di un dipartimento responsabile può avvenire anche prima che subentri una crisi, tramite un’escalation «silenziosa». Con il rapido impiego di un dipartimento responsabile si creano presupposti favorevoli per l’adozione delle prime misure volte a contenere l’evolvere degli eventi. L’anticipazione sistematica delle crisi da parte dell’OBGC serve da base per la domanda d’impiego. In caso di escalation, saranno presumibilmente gli stati maggiori specializzati già attivati a formare lo SMCOp, che verrà completato ad hoc con altri organi interni ed esterni. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

Opportunità ed efficacia dell’approvvigionamento economico del Paese durante la pandemia di COVID‑19, rapporto della CdG-N del 9 settembre 202227

(I) Raccomandazione 1: ampliare il campo di applicazione dell’articolo 44 della LEp. La CdG-N invita il Consiglio federale a valutare l’opportunità di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 44 LEp in modo tale da includere l’approvvigionamento di tutto il materiale medico necessario in caso di epidemia.

Attuazione

Durante la gestione della pandemia di COVID‑19 è emerso che la LEp attribuiva alla Confederazione una competenza eccessivamente ridotta in materia di approvvigionamento. Con la presente revisione, in tutto il testo «agenti terapeutici» è stato sostituito con «materiale medico importante». L’espressione «materiale medico importante» è definita all’articolo 3 lettera e D‑LEp e si basa sull’articolo 3 della legge COVID‑19 del 25 settembre 202028. Il materiale medico importante comprende, oltre agli agenti terapeutici, anche dispositivi di protezione e altri prodotti medici necessari all’assistenza sanitaria. Il campo di applicazione dell’articolo 44 D‑LEp include quindi, per esempio, anche mascherine igieniche o di protezione delle vie respiratorie, guanti e disinfettanti, coprendo, in questo modo, tutto il materiale medico necessario durante un’epidemia. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(J) Raccomandazione 3: attuazione adeguata delle prescrizioni e delle raccomandazioni del Piano pandemico e controllo dell’attuazione. La CdG-N invita il Consiglio federale a fare in modo che in futuro le prescrizioni e le raccomandazioni del Piano pandemico siano adeguatamente implementate e che la loro attuazione sia controllata di conseguenza. In caso di mancata attuazione delle raccomandazioni, il Consiglio federale dovrà adottare misure più vincolanti o di altro tipo.

Attuazione

La presente revisione inserisce per la prima volta nella legge i piani che consentono di impedire e limitare tempestivamente i pericoli per la salute pubblica derivanti dalle malattie trasmissibili. L’articolo 8 D‑LEp prevede infatti una serie di provvedimenti finalizzati a garantire il carattere vincolante e l’attuazione adeguata dei piani di preparazione e gestione. Tra questi rientrano, per esempio, la pubblicazione nonché la regolare verifica e l’aggiornamento dei piani, ma anche lo svolgimento di esercitazioni congiunte di Confederazione e Cantoni al fine di garantire che, in caso di evento, i piani siano implementabili.

Il Piano pandemico rientra tra i piani di preparazione e gestione di cui all’articolo 8 D‑LEp. Non è possibile dichiarare obbligatori i contenuti del Piano pandemico; tuttavia, la revisione ne accresce il carattere vincolante e ne migliora l’attuabilità. Con l’entrata in vigore della revisione della LEp, i ruoli di Confederazione e Cantoni nel quadro del Piano pandemico verranno adeguati alle disposizioni dell’articolo 8 D‑LEp.

Il presente disegno della LEp introduce inoltre un carattere maggiormente vincolante in un settore nel quale la pandemia di COVID‑19 ha messo in luce i limiti del carattere di raccomandazione del Piano pandemico, ossia quello della costituzione di scorte di materiale medico importante: su questo aspetto il Consiglio federale potrà infatti emanare disposizioni rivolte alla Confederazione stessa e ai Cantoni e disciplinare il controllo della loro attuazione (art. 44b cpv. 1 lett. a D‑LEp). Con l’articolo 83 capoverso 1 lettera lbis D‑LEp, la violazione delle disposizioni sulla costituzione di scorte di materiale medico importante è inserita tra le contravvenzioni ed è pertanto punita con una multa. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(K) Raccomandazione 6: ridefinire o chiarire le competenze delle unità amministrative in materia di gestione del materiale. La CdG-N invita il Consiglio federale a valutare se sia necessario chiarire o ridefinire le competenze delle diverse unità amministrative relativamente alla gestione del materiale – in particolare in caso di crisi – e a definire per ogni caso l’unità amministrativa responsabile della direzione operativa.

Attuazione

Il 21 agosto 2024 il Consiglio federale ha incaricato l’UFSP di portare avanti, a partire dal 2025, i lavori di preparazione collegati all’approvvigionamento di materiale medico importante durante una pandemia. Questi lavori non includono il monitoraggio del mercato e la valutazione della situazione, che rientrano rispettivamente nelle competenze del settore specializzato Agenti terapeutici dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP), per i casi di grave penuria di agenti terapeutici di importanza vitale, e dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). L’incarico dell’UFSP prevede la concretizzazione delle singole soluzioni e, di conseguenza, anche le possibili competenze relative alla gestione del materiale all’interno dell’Amministrazione federale. La concretizzazione dei lavori di preparazione e l’attribuzione delle competenze deve avvenire nel rispetto del ruolo e della composizione dello SMCOp stabiliti dagli articoli 7 e 8 OCAF, affinché, in caso di crisi, sia possibile ricorrere alle capacità e al know-how disponibili. Al riguardo, l’UFSP presenterà una proposta al Consiglio federale a fine 2027.

L’atto normativo in oggetto definisce condizioni quadro migliori al fine di garantire l’approvvigionamento: la competenza della Confederazione viene infatti estesa a tutto il materiale medico importante (art. 44 D‑LEp). Viene chiarita l’interazione tra le competenze previste dalla LEp in materia di approvvigionamento e quelle previste dalla legge del 17 giugno 201629 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; v. commenti all’art. 44 cpv. 1 D‑LEp). Al Consiglio federale vengono attribuite diverse nuove competenze, come la possibilità di introdurre obblighi di notifica per le scorte di questo tipo di materiale prevista dall’articolo 44a capoverso 1 D‑LEp. Le disposizioni relative all’assunzione delle spese per il materiale medico importante vengono completate (art. 74 segg. D‑LEp). Non sono necessari ulteriori adeguamenti a livello di LEp. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell’UFSP per la gestione della crisi pandemica, rapporto della CdG-N del 30 giugno 202330

(L) Raccomandazione 1: precisare l’uso delle conoscenze scientifiche nelle basi legali e strategiche sulla lotta contro le epidemie. Il Consiglio federale è invitato a definire in modo più preciso nelle basi legali e strategiche sulla lotta contro le epidemie la collaborazione tra l’Amministrazione e il mondo scientifico nonché l’uso delle conoscenze scientifiche in caso di crisi. È invitato in particolare ad assicurare che le strutture e i processi di collaborazione tra l’UFSP e il mondo scientifico nonché il modo in cui le informazioni scientifiche sono raccolte, priorizzate e analizzate in seno all’UFSP siano determinati con chiarezza.

Attuazione

Dal momento che la questione del coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione delle crisi non si pone unicamente per gli eventi legati a malattie trasmissibili, è opportuno disciplinarla indipendentemente dalla revisione della LEp. Il disciplinamento è dato dai provvedimenti giuridici introdotti dall’OCAF per l’impiego di un organo scientifico consultivo in caso di crisi, dall’adozione da parte del Consiglio federale di una convenzione di collaborazione con le sei grandi organizzazioni scientifiche svizzere, dall’istituzione dei cluster in relazione a determinate tematiche rilevanti (tra cui sanità pubblica) e dalla stesura di un codice deontologico per i membri della rete nazionale di consulenti scientifici risultante da questi cluster (v. commento alla raccomandazione F di cui sopra).

Il presente disegno non contiene disposizioni aggiuntive sul coinvolgimento del mondo scientifico. Tuttavia, dai commenti ai diversi articoli di cui al numero 6.1 emerge che il chiarimento del coinvolgimento del mondo scientifico rappresenta un elemento fondamentale della preparazione alle minacce per la salute pubblica derivanti dalle malattie trasmissibili, per quanto concerne sia la definizione dei piani di preparazione e gestione in base all’articolo 8 D‑LEp, sia le misure preparatorie previste dall’articolo 6a D‑LEp non appena si prospetti una situazione particolare.

Nel campo delle malattie trasmissibili, l’UFSP gestisce le interfacce con il mondo scientifico nel cluster «Sanità pubblica», partecipando al gruppo di accompagnamento e istituendo specifici gruppi di lavoro per tematiche rilevanti (p. es. il GL H5N1 costituito nell’estate del 2024). Questi gruppi di lavoro sono creati in periodi non critici e permettono, tra l’altro, di accedere rapidamente alle competenze di istituzioni accademiche in caso di future epidemie.

Le strutture e i processi di collaborazione tra l’UFSP e il mondo scientifico, nonché le modalità di raccolta, di definizione delle priorità e di analisi delle informazioni scientifiche, nel campo delle malattie trasmissibili, sono definite ulteriormente nel quadro di un progetto avviato dall’UFSP nell’estate del 2024. Vengono inoltre elaborati criteri e processi chiari e trasparenti per la selezione e l’elaborazione delle conoscenze scientifiche nonché per la formalizzazione e la documentazione delle discussioni specialistiche in caso di crisi. I risultati di questo progetto confluiranno anche nelle modalità operative dei gruppi di lavoro sopra menzionati.

Per quanto concerne il Piano pandemico, nel quadro della revisione è stato definito un processo che ne consente la verifica a intervalli regolari nonché l’aggiornamento secondo necessità, tenendo conto anche delle più recenti conoscenze scientifiche. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(M) Raccomandazione 3: migliorare l’organizzazione e i processi di trattamento delle conoscenze scientifiche nell’UFSP in caso di pandemia. Il Consiglio federale è invitato ad assicurare che l’UFSP: (1) si doti di un piano sulla costruzione e la gestione della sua rete scientifica nel settore della lotta contro le epidemie che preveda processi chiari per l’assegnazione di mandati di ricerca e includa un elenco dei principali esperti e partner da aggiornare regolarmente; (2) disponga di criteri e di processi chiari e trasparenti riguardanti la selezione e il trattamento delle conoscenze scientifiche nell’Ufficio in caso di crisi; (3) formalizzi maggiormente le discussioni tecniche tenute nell’Ufficio in periodo di crisi e le documenti in modo adeguato.

Attuazione

Nel catalogo dei progetti di ricerca dell’UFSP 2024–2028 è stato aggiunto l’ambito tematico «Partenariato con la ricerca», allo scopo di definire processi e strutture riguardanti la collaborazione tra la ricerca e l’UFSP. Nel quadro del cluster «Sanità pubblica» della rete nazionale di consulenti scientifici (v. raccomandazioni F e L) viene creato e gestito un collegio interdisciplinare di esperti svizzeri in malattie trasmissibili. Le altre esigenze sono invece prese in considerazione nell’ambito di un progetto avviato dall’UFSP nel 2024 (v. raccomandazione L). Non occorrono adeguamenti a livello di LEp. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(N) Raccomandazione 6: definire meglio il ruolo della Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie (CFP). Sulla base degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID‑19, il Consiglio federale è invitato a effettuare un’analisi approfondita del ruolo della CFP durante una pandemia e delle sue interrelazioni con l’Amministrazione e con altri organi di consulenza scientifica e ad adeguare di conseguenza le basi legali e regolamentari. In questo contesto è invitato a esaminare se la CFP debba essere menzionata nella LEp.

Attuazione

L’atto istitutivo della CFP è stato modificato sulla base delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. In base alle modifiche dell’atto istitutivo, la CFP fornisce consulenza scientifica all’Amministrazione federale durante le fasi interpandemiche e di pericolo per quanto riguarda la scelta delle strategie e delle misure per far fronte a una pandemia nonché la valutazione della situazione e del rischio. Tra i suoi compiti rientrano, in particolare, il periodico aggiornamento del Piano pandemico nazionale e l’assistenza nell’elaborazione di raccomandazioni. La CFP non è responsabile per la risposta alle pandemie, tuttavia in caso di evento pandemico l’Amministrazione federale può attingere se necessario alle sue conoscenze e alla sua rete, ragion per cui il suo nome è stato modificato da «Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie» a «Commissione federale per la preparazione alle pandemie». Le commissioni extraparlamentari sono sostanzialmente disciplinate dalla legge del 21 marzo 199731 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dall’ordinanza del 25 novembre 199832 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Soltanto alcune commissioni extraparlamentari dispongono di basi giuridiche speciali. Non occorre quindi una disposizione specifica all’interno della LEp. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID‑19: l’esempio dell’estensione del certificato sanitario; rapporto della CdG-N del 30 giugno 202333

(O) Raccomandazione 2: base legale del certificato sanitario. Il Consiglio federale è invitato a valutare, nell’ambito della prevista revisione della LEp, l’opportunità di precisare il quadro normativo relativo allo stato immunitario, per quanto concerne sia lo strumento del certificato sanitario, sia le sue modalità di utilizzo durante una pandemia.

Attuazione

Sulla base dell’articolo 6a della legge COVID‑19 e della rispettiva ordinanza COVID‑19 del 4 giugno 202134, la Confederazione ha gestito, fino all’estate del 2023, un sistema per l’emissione di certificati COVID‑19. Questo sistema consentiva di emettere attestati compatibili con il certificato COVID‑19 digitale dell’UE. La presente revisione introduce, all’articolo 49b D‑LEp, una base legale formale per l’emissione di certificati di vaccinazione, di test e di guarigione. Il Consiglio federale può stabilire i requisiti del documento che certifica una vaccinazione, il risultato di un test o una guarigione. I certificati possono servire per l’attuazione di provvedimenti nei confronti della popolazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica oppure per l’impiego nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 49b cpv. 2 D‑LEp). L’articolo 49b non introduce una base giuridica per operare distinzioni in base allo stato di test, vaccinazione o guarigione in caso di provvedimenti in Svizzera. Come il vigente articolo 40 LEp, anche l’articolo 40 D‑LEp fornisce una base legale formale sufficiente ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 Cost. affinché, all’occorrenza, sia possibile introdurre restrizioni di accesso a manifestazioni e strutture a seconda dello stato di test, vaccinazione o guarigione. Tali restrizioni sono consentite unicamente se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(P) Raccomandazione 3: indicatori finalizzati a valutare la minaccia per la salute pubblica in caso di pandemia. Il Consiglio federale è invitato a tracciare un bilancio della pertinenza e della precisione dei diversi indicatori utilizzati durante la pandemia di COVID‑19 al fine di valutare lo stato di minaccia per la salute pubblica. Il Consiglio federale è invitato a stilare su tale base un elenco degli indicatori che potrebbero essere utilizzati in futuro in caso di pandemia, specificando le modalità di raccolta dei dati corrispondenti, e a pubblicare tale elenco a tempo debito.

Attuazione

Nel parere del 29 settembre 202335 «Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell’UFSP per la gestione della crisi pandemica. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 30 giugno 2023», il Consiglio federale ha tracciato un bilancio relativo agli indicatori utilizzati per valutare la minaccia per la salute pubblica durante la pandemia di COVID‑19.

La revisione della LEp stabilisce quali sono i fattori dei quali occorre tenere conto nel valutare l’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica (art. 5a D‑LEp). Il modo in cui tali fattori devono essere ponderati non può invece essere sancito per legge, dato che le situazioni di pericolo sono molto diverse tra loro. Per questo motivo, per i fattori indicati all’articolo 5a D‑LEp non sono nemmeno definiti valori soglia che devono essere raggiunti o superati per confermare la presenza di un particolare pericolo. Tale constatazione va fatta piuttosto caso per caso sulla base di una valutazione differenziata della situazione epidemiologica e dei referti clinici.

Il presente disegno introduce inoltre nuove basi legali per procedure e sistemi di approntamento dei dati effettivamente necessari al fine di valutare le situazioni di pericolo: ne sono un esempio la sorveglianza delle acque di scarico (art. 11 cpv. 3 D‑LEp) e l’obbligo di notifica relativo alle capacità nell’assistenza sanitaria in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (art. 44a cpv. 2 D‑LEp). La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

(Q) Raccomandazione 4: criteri finalizzati a definire il passaggio alla «situazione particolare» e il mantenimento di quest’ultima. Il Consiglio federale è invitato a valutare l’opportunità di precisare i criteri di cui all’articolo 6 capoverso 1 LEp al fine di definire il passaggio alla «situazione particolare», come pure il mantenimento di quest’ultima, specificando all’occorrenza il livello normativo interessato.

Attuazione

Il criterio del «particolare pericolo per la salute pubblica» di cui all’articolo 6 D‑LEp è ora oggetto di una disposizione specifica (art. 5a D‑LEp). L’articolo 5a D‑LEp indica concretamente i fattori dei quali occorre tenere conto nella valutazione di una situazione di pericolo. Il criterio indicato all’articolo 6 D‑LEp che rimanda alla prevenzione e alla lotta da parte delle autorità esecutive è stato riformulato in senso restrittivo (per i dettagli v. i commenti all’art. 6 D‑LEp). Il terzo concetto giuridico formulato in modo vago in questa disposizione, che ha dato luogo a dubbi interpretativi, ossia «gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali», non può essere ulteriormente precisato a livello di legge (per i motivi v. i commenti all’art. 6 D‑LEp). La concretizzazione di questo concetto sarà oggetto di verifica nel quadro della revisione delle ordinanze relative alla LEp. La presente raccomandazione della CdG-N è quindi attuata.

Rapporto della CdG-S del 10 ottobre 202336 «Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID‑19»

(R) Raccomandazione 5: chiarire il ruolo e i compiti dell’organo di coordinamento OrC LEp. Il Consiglio federale è invitato a esaminare, durante la revisione della LEp, il ruolo e i compiti che in futuro l’organo di coordinamento previsto all’articolo 54 LEp dovrà assumere in periodo di pandemia.

Attuazione

Durante la crisi COVID‑19 è emerso che l’organo di coordinamento previsto dalla LEp (OrC LEp), per la sua composizione e concezione, non è adatto ad assumere un ruolo di sostegno di uno stato maggiore di crisi nella situazione particolare o straordinaria. Con la presente revisione e l’abrogazione dell’articolo 54 capoverso 3 lettera e LEp, tale funzione è abolita. Per contro, l’OrC LEp continuerà a fornire sostegno nel quadro della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per compiti diversi dalla gestione di crisi, in particolare il coordinamento dei provvedimenti che devono essere adottati per la preparazione a un particolare pericolo per la salute pubblica (art. 54 cpv. 4 lett. a D‑LEp). Nel corso di una pandemia, in futuro l’OrC LEp continuerà sostanzialmente a svolgere le proprie funzioni. Tuttavia, nel caso in cui i provvedimenti in preparazione a un particolare pericolo per la salute pubblica di competenza dell’OrC LEp fossero sostituiti da provvedimenti per la gestione di crisi, il loro coordinamento non spetterebbe più all’OrC LEp, che non farà parte dell’organizzazione di crisi della Confederazione.

Il futuro compito dell’OrC LEp è inoltre precisato da un’integrazione dell’articolo 54 capoverso 4 lettera a D‑LEp, in base alla quale l’organo svolge unicamente una funzione di sostegno. I compiti dell’OrC LEp saranno ulteriormente concretizzati nelle disposizioni esecutive relative all’articolo 54 D‑LEp con il coinvolgimento dei Cantoni. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi attuata.

(S) Raccomandazione 6: precisare il processo di coinvolgimento dei Cantoni nel momento del passaggio da una situazione all’altra. Il Consiglio federale è invitato a valutare se la procedura di coinvolgimento dei Cantoni al momento di passare alla situazione particolare ai sensi dell’articolo 6 LEp e alla situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 7 LEp debba essere disciplinata in maniera più precisa, nell’ottica di una migliore gestione di crisi. Per quanto concerne il passaggio alla situazione particolare, vanno considerate le seguenti opzioni:

  • – dichiarazione della situazione particolare all’inizio della pandemia;

  • – ritorno alla situazione particolare dopo la situazione straordinaria;

  • – nuova dichiarazione di situazione particolare in caso di ripresa della pandemia.

Attuazione

Il diritto vigente prevede che il Consiglio federale senta i Cantoni prima di ordinare provvedimenti in una situazione particolare (art. 6 LEp). La presente revisione disciplina più nel dettaglio il coinvolgimento dei Cantoni nel passaggio da una situazione all’altra: l’articolo 6b D‑LEp prevede che il Consiglio federale accerti l’inizio e la fine della situazione particolare adottando una decisione formale (cpv. 1). Contestualmente all’accertamento della situazione particolare, il Consiglio federale deve coinvolgere i Cantoni per definire gli obiettivi e i principi della strategia di lotta contro il pericolo per la salute nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni (cpv. 2) e decidere se attivare l’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (cpv. 3). Prima di prendere decisioni ai sensi dei capoversi 1–3, il Consiglio federale deve sentire i Cantoni e le commissioni parlamentari (cpv. 4). In tale contesto, i Cantoni sono sentiti secondo i principi della legge del 18 marzo 200537 sulla consultazione (LCo), che prevede ora anche la consultazione in casi di urgenza (art. 3a cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 10 LCo). Le disposizioni dell’articolo 6b D‑LEp sono applicabili, per analogia, anche alla situazione straordinaria (art. 7 cpv. 3 D‑LEp). Il disegno precisa pertanto il coinvolgimento dei Cantoni in ogni passaggio da una situazione all’altra. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi attuata.

(T) Raccomandazione 7: delimitare le competenze federali e cantonali durante una situazione straordinaria e istituzionalizzare la «clausola d’eccezione». Sulla base dell’esempio dell’articolo 7e dell’ordinanza 2 COVID‑19 del 13 marzo 202038, il Consiglio federale è invitato a esaminare la necessità di precisare l’articolo 7 LEp (situazione straordinaria), al fine di:

  • – introdurre nella legge una delimitazione giuridica generale della competenza federale e della competenza cantonale in caso di situazione straordinaria;

  • – introdurre nella legge la possibilità di ricorrere a una «clausola d’eccezione cantonale».

Attuazione

Il nuovo articolo 6d D‑LEp disciplina in termini generici le competenze di Confederazione e Cantoni in una situazione particolare (cpv. 1), precisando che i Cantoni possono ordinare ulteriori provvedimenti oltre a quelli ordinati dal Consiglio federale (cpv. 2; «clausola d’eccezione»). L’articolo 7 capoverso 3 D‑LEp stabilisce che l’articolo 6d (come l’art. 6b) vale, per analogia, anche per la situazione straordinaria. Pertanto, in futuro i Cantoni conserveranno le loro competenze in virtù della LEp anche nella situazione straordinaria, a meno che il Consiglio federale nella sua decisione di accertamento di quest’ultima non abbia definito altri principi di collaborazione con i Cantoni. Inoltre, nella situazione straordinaria i Cantoni devono in linea di principio poter continuare a ordinare i provvedimenti necessari di cui agli articoli 30–40 LEp, che anche il Consiglio federale ha la facoltà di ordinare in questa situazione, ma soltanto se il Consiglio federale non ha già disciplinato in maniera esaustiva una materia. Inoltre, anche se la Confederazione ha già ordinato un provvedimento concreto, i Cantoni possono ordinare ulteriori provvedimenti fra quelli di cui agli articoli 30–40 LEp se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi attuata.

(U) Raccomandazione 8: chiarire la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni durante la situazione particolare. 1. Il Consiglio federale è invitato a chiarire, in collaborazione con i Cantoni, la ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni per l’adozione di misure di lotta contro la pandemia durante la situazione particolare ai sensi della LEp. In tale contesto, il Consiglio federale è invitato in particolare a:

  • – stabilire i provvedimenti rientranti innanzitutto nell’ambito di competenza dei Cantoni, in base ai diversi scenari di evoluzione della pandemia;

  • – chiarire le possibilità puntuali di intervento della Confederazione nei confronti dei Cantoni, in particolare attraverso l’elaborazione di direttive o raccomandazioni;

  • – chiarire i criteri per l’adozione di provvedimenti su scala nazionale da parte del Consiglio federale.

2. Il Consiglio federale è invitato a esaminare le misure necessarie per garantire una condotta strategica coordinata della Confederazione e dei Cantoni durante una situazione particolare. 3. Il Consiglio federale è invitato a inserire, per quanto necessario, i risultati dei suoi chiarimenti riguardanti i punti 1 e 2 nella LEp, nel Piano pandemico e/o nelle convenzioni con i Cantoni nonché a garantire che vengano definiti i processi corrispondenti. Il Consiglio federale è in particolare invitato a stabilire nella LEp le piattaforme o gli organi incaricati di garantire il coordinamento della condotta strategica durante una situazione particolare.

Attuazione

Attraverso diverse precisazioni, il presente disegno fa chiarezza sulla ripartizione di compiti, competenze e responsabilità tra Confederazione e Cantoni nella situazione particolare e prima che essa si verifichi. L’articolo 6a D‑LEp, per esempio, stabilisce le competenze di Confederazione e Cantoni in merito ai preparativi necessari nel caso in cui incomba una situazione particolare e indica i settori fondamentali interessati dai provvedimenti previsti. Confederazione e Cantoni devono concordare le attività preparatorie. L’articolo 6b D‑LEp precisa i compiti del Consiglio federale in merito all’accertamento della situazione particolare e disciplina il coinvolgimento dei Cantoni. Gli articoli 6c e 6d D‑LEp chiariscono le competenze di Confederazione e Cantoni in merito alla prescrizione di provvedimenti in una situazione particolare. La ripartizione delle competenze coincide con quanto illustrato alla raccomandazione T di cui sopra.

Il nuovo articolo 5a D‑LEp definisce i fattori in base ai quali valutare l’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica. Nella maggior parte dei casi, la presenza di un tale pericolo costituisce uno dei presupposti per l’esistenza di una situazione particolare (cfr. art. 6 lett. a n. 1 e lett. b D‑LEp), descritti ora con più precisione all’articolo 6 D‑LEp.

Le competenze di vigilanza e coordinamento nell’ambito dell’esecuzione, già attribuite alla Confederazione dal diritto vigente (art. 77 LEp), sono mantenute. La Confederazione può coordinare i provvedimenti, qualora ciò sia necessario ai fini di un’esecuzione uniforme, e può anche obbligare i Cantoni ad adottare provvedimenti. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che ci si dovrà avvalere di questa facoltà soltanto in casi eccezionali.

L’articolo 6b capoverso 2 D‑LEp stabilisce che, con l’accertamento della situazione particolare, il Consiglio federale definisce, con il coinvolgimento dei Cantoni, gli obiettivi e i principi della strategia di lotta contro il pericolo nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni. Questa disposizione, in combinazione con la norma secondo cui la Confederazione e i Cantoni adottano di comune intesa i preparativi necessari per la situazione particolare (art. 6a cpv. 1 D‑LEp), ha lo scopo di garantire una condotta strategica coordinata, tra Confederazione e Cantoni, in caso di situazione particolare.

Per quanto concerne gli organi per il coordinamento della condotta strategica nella situazione particolare, l’articolo 6a capoverso 1 lettera a D‑LEp stabilisce che, quando incombe una tale situazione, Confederazione e Cantoni devono adottare preparativi relativi alle organizzazioni di crisi. In base all’articolo 6b capoverso 3 D‑LEp, il Consiglio federale, accertando la situazione particolare, deve decidere se attivare l’organizzazione di crisi della Confederazione. Nel quadro della presente revisione si rinuncia volutamente a disciplinare nella LEp quali organi debbano assumere il coordinamento della condotta strategica. Il miglior coordinamento possibile nella condotta strategica di Confederazione e Cantoni (non soltanto in caso di crisi sanitarie) è invece perseguito dall’OCAF adottata nel febbraio del 2025 (v. i commenti sulla raccomandazione F di cui sopra).

Nel quadro della revisione delle ordinanze relative alla LEp, il Consiglio federale verificherà l’eventuale necessità di concretizzare le nuove disposizioni di cui sopra. Il Piano pandemico descrive strategie e provvedimenti generali per la preparazione a una pandemia in Svizzera, destinati alle autorità federali e cantonali nonché ad altre istituzioni coinvolte. Le esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19 relativamente alla fase di preparazione sono confluite anche nella rielaborazione dell’articolo 8 D‑LEp. Con l’entrata in vigore della revisione della LEp, nel Piano pandemico i ruoli di Confederazione e Cantoni nonché la loro collaborazione saranno modificati sulla base delle disposizioni di questo articolo.

(V) Raccomandazione 9: chiarire i compiti, le competenze e le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni durante una situazione normale in seguito alla pandemia. Il Consiglio federale è invitato a chiarire, di concerto con i Cantoni, la ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità della Confederazione e dei Cantoni durante la situazione normale che fa seguito alla situazione particolare. Il Consiglio federale è inoltre invitato a stabilire i criteri che possono giustificare il ritorno alla situazione particolare in caso di nuovo aumento dei casi. Il Consiglio federale è infine invitato a esaminare la possibilità di introdurre un’ulteriore fase nella LEp, allo scopo di disciplinare in modo distinto la fase di ritorno alla normalità dopo una situazione particolare.

Attuazione

Nella presente revisione non si è ritenuto opportuno introdurre un’ulteriore fase di ritorno alla normalità dopo una situazione particolare, né definire criteri specifici che, in seguito a un nuovo aumento dei casi, giustifichino il ritorno alla situazione particolare. Il Consiglio federale ha illustrato le motivazioni di questa scelta nel suo parere del 14 febbraio 2024: ritiene che i problemi descritti dalla CdG-S possano già essere affrontati in maniera sufficiente con le concretizzazioni proposte nella presente revisione. Con la modifica di diverse disposizioni, in particolare con gli articoli 40a D‑LEp (Provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti pubblici), 40b capoverso 1 D‑LEp (Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio) e 41 capoverso 2 D‑LEp (Limitazione dell’entrata e dell’uscita), vengono estese o formulate in modo esplicito le competenze della Confederazione di prescrivere provvedimenti nella situazione normale, ove questo sia giustificato da ragioni oggettive. I nuovi articoli 5a e 6b D‑LEp e la modifica dell’articolo 6 D‑LEp precisano le condizioni e i processi per determinare l’esistenza di una situazione particolare. Queste disposizioni migliorano le condizioni quadro per accertare la presenza di una situazione particolare, ma anche per il ritorno a tale situazione.

Il disegno non apporta alcuna modifica alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in seguito al ritorno alla situazione normale. Prescrivere provvedimenti nei confronti di singoli individui, della popolazione e di determinati gruppi di persone per combattere le malattie trasmissibili è una competenza dei Cantoni (in virtù degli art. 33 cpv. 2, 37a e 40 cpv. 2 e 2bis D‑LEp nonché degli art. 33–38 e 40 cpv. 1 LEp), fatta eccezione per le competenze della Confederazione disciplinate dagli articoli 40a e 40b capoverso 1 D‑LEp). Anche in relazione ai provvedimenti concernenti il trasporto internazionale di viaggiatori, l’approvvigionamento con materiale medico importante, la garanzia dell’assistenza sanitaria nonché agli altri provvedimenti (sezioni 3–4 del capitolo 5 LEp o sezioni 3–6 del capitolo 5 D‑LEp) non fa alcuna differenza che la Svizzera si trovi in una situazione normale preceduta o meno da una situazione particolare (o addirittura nella situazione particolare): le competenze di Confederazione e Cantoni indicate negli articoli in questione restano le stesse.

Una serie di nuovi provvedimenti normativi, relativi alla situazione normale o particolare, dovrebbero tuttavia agevolare i Cantoni, in caso di crisi future, nello svolgimento dei propri compiti in seguito al ritorno alla situazione normale. Tali provvedimenti dovrebbero inoltre favorire la reciproca comprensione di compiti, competenze e responsabilità, da parte di Confederazione e Cantoni, in una situazione normale che segue una situazione particolare. Concretamente, si tratta delle seguenti disposizioni:

  • – migliore preparazione ai pericoli per la salute pubblica (art. 8 D‑LEp);

  • – concertazione nella preparazione a una situazione particolare (art. 6a D‑LEp);

  • – consultazione dei Cantoni per l’accertamento e la revoca della situazione particolare nonché loro coinvolgimento nella definizione degli obiettivi e dei principi della lotta contro il pericolo durante la situazione particolare (art. 6b).

Confederazione e Cantoni hanno approfondito le questioni relative alla collaborazione nel periodo successivo alla pandemia di COVID‑19 nell’ambito di diverse attività (p. es. in occasione della redazione del rapporto in adempimento del postulato Cottier 20.4522 «Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica») e continueranno a farlo (p. es. nel quadro del progetto «Dissociazione 27 – ripartizione dei Compiti tra Confederazione e Cantoni»). Questo dovrebbe contribuire anche a ridurre il rischio di differenze sostanziali, tra Confederazione e Cantoni, rispetto alle competenze in materia di provvedimenti sanitari nella fase di normalizzazione che segue una situazione particolare. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi attuata.

(W) Raccomandazione 12: stilare un bilancio delle direttive e raccomandazioni emanate dall’UFSP all’attenzione dei Cantoni. Il Consiglio federale è invitato ad assicurarsi che l’UFSP tragga un bilancio globale delle direttive e raccomandazioni sanitarie emanate durante la pandemia di COVID‑19 all’attenzione dei Cantoni, in particolare per quanto concerne la coerenza e l’adeguatezza della loro attuazione da parte dei Cantoni, e che su questa base siano elaborati processi e modelli di documenti in vista di una futura pandemia.

Attuazione

Le direttive e raccomandazioni sanitarie formulate dall’UFSP all’attenzione dei Cantoni sono oggetto di costante valutazione. Nel quadro dell’adempimento del postulato Noser 23.3675 «Valutazione indipendente dell’emergenza Covid secondo i principi della salute pubblica» viene effettuata un’analisi delle direttive e raccomandazioni emanate dall’UFSP durante la pandemia di COVID‑19.

La presente revisione mantiene la competenza di vigilanza e coordinamento nell’ambito dell’esecuzione attribuita alla Confederazione (art. 77 LEp). La Confederazione può coordinare i provvedimenti qualora ciò sia necessario ai fini di un’esecuzione uniforme e può anche obbligare i Cantoni ad adottare provvedimenti. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che occorra avvalersi di quest’ultima possibilità soltanto in casi eccezionali. L’esperienza maturata durante la pandemia di COVID‑19 ha dimostrato che, prima di emanare direttive, è importante concedere ai Cantoni sufficiente tempo per prepararsi alla loro attuazione. In caso di crisi future, la Confederazione terrà debitamente conto di questo aspetto, nella misura in cui la concreta situazione di pericolo lo consenta. In caso di crisi derivanti da malattie trasmissibili, tutto questo dovrebbe consentire ai Cantoni di attuare le istruzioni della Confederazione con maggiore coerenza e adeguatezza. Non sono necessari ulteriori adeguamenti a livello di LEp. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi attuata.

(X) Raccomandazione 13: disciplinare in modo più preciso il divieto di interventi non urgenti e assicurare il mantenimento delle cure ordinarie in caso di pandemia. Il Consiglio federale è invitato a disciplinare nella LEp le modalità di un divieto di interventi ospedalieri non urgenti. È altresì invitato a esaminare se occorra stabilire criteri più vincolanti per la definizione di «intervento non urgente». Il Consiglio federale è invitato ad assicurarsi che l’UFSP raccolga gli esempi di buone prassi cantonali in materia di gestione delle cure ordinarie durante la pandemia e che, su questa base, adegui le basi legali e le prescrizioni pertinenti.

Attuazione

La responsabilità dell’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni, i quali devono garantire, tra l’altro, che negli ospedali siano disponibili capacità sufficienti non solo per trattare malattie trasmissibili specifiche, ma anche per effettuare altri esami e trattamenti medici urgenti. Tuttavia, le capacità degli ospedali a cui è stato conferito un mandato di prestazioni cantonale possono, a seconda della situazione epidemiologica, risultare insufficienti per il numero di pazienti che necessitano di assistenza medica. Il nuovo articolo 44d D‑LEp conferisce ai Cantoni la facoltà di ordinare i provvedimenti necessari per garantire le capacità occorrenti nell’assistenza sanitaria. In tal modo si garantisce che in tutta la Svizzera vi sia la base legale per poter adottare, se necessario, provvedimenti cantonali adeguati. Concretamente, i Cantoni possono:

  • – ordinare agli ospedali, all’occorrenza, di limitare o vietare gli esami e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico (l’espressione «esami e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» è precisata nei commenti all’art. 44d di cui al n. 6.1);

  • – prescrivere altri provvedimenti, come lo stoccaggio di materiale medico importante.

Non appena il nuovo articolo 44d D‑LEp entrerà in vigore, se lo riterrà opportuno per l’esecuzione di tale disposizione, l’UFSP inviterà la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ad approntare una raccolta delle pratiche cantonali di comprovata efficacia nella gestione delle cure ordinarie durante la pandemia. Dal momento che l’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni, il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno che la Confederazione valuti le pratiche cantonali o che partecipi alla loro valutazione. La presente raccomandazione della CdG-S è quindi in gran parte attuata; il resto è rimandato al periodo successivo all’entrata in vigore della LEp rivista.

(Y) Postulato 23.4315: stilare un bilancio globale del tracciamento dei contatti durante la pandemia di COVID‑19. Il Consiglio federale è invitato a stilare, in collaborazione con i Cantoni, un bilancio globale del tracciamento dei contatti realizzato durante la pandemia di COVID‑19. In particolare, è invitato a: 1. procedere a un’analisi dell’attuazione del tracciamento dei contatti nei Cantoni allo scopo di evidenziare gli esempi di buone prassi, i punti deboli e le difficoltà constatate durante la pandemia; 2. valutare i principali provvedimenti adottati dalla Confederazione per sostenere il tracciamento dei contatti cantonale e a stabilire se tali provvedimenti debbano essere resi permanenti; 3. esaminare con i Cantoni l’introduzione di sistemi informatici armonizzati e di una banca dati comune per il tracciamento dei contatti; 4. esaminare con i Cantoni quali strutture debbano essere istituite per garantire il tracciamento dei contatti a livello sovracantonale (p. es. centro di competenza per il tracciamento dei contatti) e se questo coordinamento debba essere assunto soltanto dai Cantoni oppure debba essere un compito congiunto di Confederazione e Cantoni; 5. procedere, sulla base di questi chiarimenti, alle necessarie modifiche della LEp, del Piano pandemico e degli altri documenti pertinenti.

Attuazione

Nel quadro della presente revisione sono stati condotti primi chiarimenti, con il coinvolgimento dei Cantoni, riguardanti la questione del tracciamento dei contatti. Da tali confronti è emerso che, alla luce delle minacce per la salute, è necessario creare a livello federale un sistema unitario solido, scalabile e a prova di crisi. Il disegno stabilisce pertanto che l’UFSP gestisce un sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti», disciplinato dall’articolo 60a D‑LEp. Rispetto al diritto vigente, finalità, contenuti, interfacce e accesso ai dati sono ora precisati. Il tracciamento dei contatti rimane di competenza dei Cantoni (cfr. art. 33 in combinato disposto con art. 31 cpv. 1 LEp). Il rapporto in adempimento del postulato fornirà informazioni sugli altri aspetti oggetto dell’intervento parlamentare.

Nel Piano pandemico rivisto sono descritti i principi, gli obiettivi e i provvedimenti nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni nel tracciamento dei contatti, tenendo conto anche delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19.

1.4 Necessità di agire e obiettivi

La revisione della LEp mira a proteggere ancora meglio la popolazione dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili. Le modifiche proposte s’iscrivono in vari filoni:

  • – migliorare le condizioni quadro per il riconoscimento e la gestione di un particolare pericolo per la salute pubblica. Vi rientrano anche il chiarimento dei compiti e delle responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e di altri attori nonché la creazione di migliori basi per lo scambio di dati e informazioni;

  • – tenere conto in maniera più adeguata delle ripercussioni di una crisi sanitaria per tutti i settori della società e l’economia e creare una base per mitigare i danni economici causati in misura preponderante da provvedimenti ordinati temporaneamente dalle autorità federali;

  • – rafforzare la prevenzione delle resistenze antimicrobiche nonché delle infezioni associate alle cure, ampliando le possibilità di sorveglianza in questo campo;

  • – tenere maggiormente conto dell’interdipendenza tra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente (One Health).

Qui di seguito sono illustrati brevemente i settori in cui sussiste una particolare necessità d’intervento.

Modello a tre livelli e questioni istituzionali

Per quanto attiene al modello a tre livelli previsto dalla LEp vigente sono necessari i seguenti interventi:

  • modello a tre livelli e competenze: le condizioni della situazione particolare, disciplinate all’articolo 6 capoverso 1 LEp, sono definite mediante termini giuridici vaghi. Ciò ha dato adito a dubbi nello stabilire quando le stesse siano effettivamente soddisfatte. Nella pandemia di COVID‑19, inoltre, il passaggio da una situazione all’altra era associato a incertezze e difficile da prevedere, in particolare per i Cantoni. Alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni è mancato anche il tempo per prepararsi alla situazione particolare. Quanto alle competenze della Confederazione e dei Cantoni nella situazione particolare, è emersa la necessità di chiarirle;

  • organizzazione di crisi e coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione della crisi: l’organizzazione interdipartimentale di crisi dell’Amministrazione federale è stata istituita in ritardo e gli organi di crisi istituiti non hanno svolto i compiti come previsto. È emersa una necessità d’intervento anche a livello di riconoscimento precoce della crisi nonché del ruolo di un eventuale organo scientifico consultivo nell’ambito di una crisi.

Preparazione a particolari pericoli per la salute pubblica

La gestione della pandemia di COVID‑19 ha evidenziato che la Confederazione e i Cantoni non erano abbastanza preparati a una situazione di pericolo particolare o straordinario per la salute pubblica:

  • – durante la prima fase della pandemia di COVID‑19, ciò si è manifestato in particolare sotto forma di scorte insufficienti di materiale critico (p. es. mascherine igieniche o di protezione delle vie respiratorie, disinfettanti, respiratori) sia all’interno delle istituzioni sanitarie sia nelle scorte destinate alla popolazione;

  • – le competenze non erano chiare, né nella fase di preparazione né in quella di gestione, il che ha portato a decisioni ad hoc e al ricorso a organi le cui strutture non erano pensate per i compiti che le attendevano (p. es. acquisti su larga scala);

  • – quale lacuna sostanziale, diverse valutazioni hanno rilevato il carattere troppo poco vincolante delle disposizioni della LEp concernenti la preparazione. Sono inoltre state constatate diverse carenze nel coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni.

Individuazione e sorveglianza in generale

In relazione all’individuazione e alla sorveglianza sono necessari i seguenti interventi:

  • disponibilità dei dati: affinché la Confederazione e i Cantoni possano svolgere i loro compiti nell’ambito della LEp e reagire in modo efficace ed efficiente a focolai o epidemie di malattie trasmissibili, occorrono una base di dati completa e aggiornata nonché processi e competenze definiti. Le serie di dati devono essere disponibili, a seconda del contenuto, a livello individuale, di organizzazione, cantonale e nazionale. La gestione della pandemia di COVID‑19 ha evidenziato lacune in tutti i campi e a tutti i livelli;

  • adeguamento e digitalizzazione dei sistemi di dichiarazione: già prima della pandemia di COVID‑19, l’UFSP aveva avviato lavori volti ad adeguare i sistemi di dichiarazione al fine di connettere tutti i partner in modo digitale. A causa dell’elevata complessità dei sistemi, dei numerosi attori e delle diverse soluzioni informatiche nonché dello stato eterogeneo della digitalizzazione, durante la pandemia i lavori necessari sono stati sospesi. La sensibilità dei dati sanitari rilevati aumenta ulteriormente la complessità dei lavori necessari. Le soluzioni ad hoc implementate velocemente durante la pandemia per automatizzare la comunicazione dei dati sui test e dei referti dei laboratori, degli ospedali e dei medici non soddisfano i requisiti di un sistema di sorveglianza sostenibile e standardizzato;

  • competenze e processi complessi relativi all’essere umano, agli animali e all’ambiente (One Health): la salute dell’essere umano, quella degli animali e quella dell’ambiente sono strettamente correlate. L’approccio One Health presuppone una stretta collaborazione tra le autorità coinvolte al fine di ottenere risultati migliori per la salute pubblica. È quanto hanno evidenziato in particolare l’individuazione e la sorveglianza degli agenti patogeni, che possono trasmettersi per esempio da un animale o da una derrata alimentare all’essere umano. Nel diritto vigente mancano in parte le necessarie disposizioni relative alla collaborazione tra le autorità coinvolte nonché la base giuridica per un sistema nazionale d’informazione nel quale possano essere immessi, analizzati e confrontati i risultati del sequenziamento genico degli agenti patogeni;

  • nuove conquiste tecniche e mediche: le conoscenze scientifiche, tecniche e mediche evolvono continuamente. Durante la pandemia di COVID‑19 è stato istituito per esempio il monitoraggio nazionale del virus SARS-CoV-2 nelle acque di scarico e sono stati impiegati i più moderni metodi di sequenziamento genico degli agenti patogeni (p. es. «Whole Genome Sequencing») al fine di confrontare e analizzare i ceppi virali in circolazione nel mondo intero. Gli strumenti diagnostici offrono nuove possibilità anche a livello degli esami di laboratorio e per il futuro occorre disciplinarne l’impiego su più larga scala.

Resistenze antimicrobiche39 e infezioni associate alle cure

Oggi gli antimicrobici permettono di curare molte malattie batteriche. Senza tali medicamenti, queste malattie avrebbero gravi conseguenze sulla salute e potrebbero addirittura avere esito letale. Gli antimicrobici sono quindi una delle principali conquiste della medicina moderna. Questa conquista è tuttavia a rischio: l’impiego talvolta inappropriato degli antimicrobici favorisce la crescente comparsa di agenti patogeni resistenti, che si diffondono nel mondo, Svizzera compresa. Questa evoluzione riduce sempre di più l’efficacia degli antimicrobici.

Benché la Svizzera disponga di uno dei sistemi sanitari più efficienti al mondo, ogni anno circa 60 000 persone sono infettate da agenti patogeni (anche resistenti) durante un trattamento ospedaliero – con conseguenze in parte gravi40 Adottando misure adeguate si potrebbe evitare fino alla metà di queste infezioni associate alle cure negli ospedali e in altre istituzioni sanitarie.

L’UFSP ha elaborato, con la partecipazione dei Cantoni, la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR)41 nel campo delle resistenze antimicrobiche e la strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni correlate all’assistenza (NOSO)42 in quello delle infezioni associate alle cure. Entrambe le strategie sono in corso di attuazione da anni e molto è già stato raggiunto. L’attuazione delle strategie si scontra però anche con dei limiti:

  • dati sull’uso di antimicrobici: nel settore essere umano non sono disponibili abbastanza informazioni per poter valutare in modo differenziato il successo delle misure;

  • impiego di antimicrobici: determinati antimicrobici dovrebbero essere impiegati solo in casi eccezionali o solo in presenza di determinate malattie. In parte sono invece prescritti anche quando vi sono alternative meno problematiche;

  • sorveglianza e analisi dei focolai: per svolgere questi compiti, attualmente l’UFSP può fare appello a istituzioni esterne solo limitatamente, il che impedisce di sfruttare le conoscenze specifiche di cui dispongono specialisti esterni;

  • individuazione precoce degli agenti patogeni nelle istituzioni sanitarie: attualmente non si ricorre a sufficienza a esami sistematici sui pazienti per quanto riguarda eventuali colonizzazioni di agenti patogeni resistenti (screening);

  • sviluppo e messa a disposizione di antimicrobici: negli ultimi anni è stata intensificata la ricerca su nuovi antimicrobici. Sul mercato sono tuttavia immessi troppo pochi medicamenti ad azione antimicrobica. Una parte degli antimicrobici divenuti ormai inefficaci a causa delle resistenze non può quindi essere sostituita.

Promozione delle vaccinazioni e monitoraggio vaccinale

Le vaccinazioni rientrano tra le misure mediche preventive più efficaci e meno costose. Tutte le fasce della popolazione dovrebbero potersi informare facilmente sulle vaccinazioni e farsi vaccinare con un onere contenuto. Oggi i bambini e gli adolescenti in età scolare sono raggiunti abbastanza bene attraverso le visite del medico scolastico. Per quanto riguarda gli adulti e i giovani, il sistema vaccinale presenta invece delle lacune: per questi gruppi di persone non esistono infatti visite mediche preventive che consentano di verificare automaticamente la protezione vaccinale.

Sia la Confederazione sia i Cantoni svolgono molteplici compiti nel campo delle vaccinazioni. Per adempiere tutti questi compiti sono indispensabili dati attendibili sulla quota di persone vaccinate. Secondo il diritto vigente spetta ai Cantoni rilevare i dati necessari, mentre l’UFSP coordina le rilevazioni. È inoltre previsto che l’UFSP stabilisca, d’intesa con i Cantoni, l’oggetto e la metodologia del monitoraggio vaccinale. L’attuale ripartizione delle competenze nell’ambito del monitoraggio e la sua attuazione concreta comportano tuttavia alcuni problemi:

  • – l’UFSP non può emanare autonomamente prescrizioni sul monitoraggio né rilevare dati, il che si rivela un ostacolo nella pratica. Nelle situazioni in cui soltanto la Confederazione necessita di determinati dati sulle vaccinazioni, è infatti praticamente impossibile rilevarli;

  • – la qualità dei dati è sempre più scadente, poiché la partecipazione alle indagini è in calo. Confronti con altre fonti di dati indicano che l’attuale monitoraggio sopravvaluta le quote delle persone vaccinate;

  • – siccome non fornisce dati in tempo reale, il monitoraggio vaccinale in essere non consente di valutare rapidamente i provvedimenti di vaccinazione nelle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica.

Lotta, compresi i provvedimenti alla frontiera

Per quanto attiene alla lotta contro le malattie trasmissibili sono necessari i seguenti interventi:

  • provvedimenti nei confronti di singole persone: vi sono malattie, come la malattia di Creutzfeldt-Jakob, che non sono rilevate dalle analisi di laboratorio correnti. In caso di sospetto che una persona deceduta ne fosse affetta occorre eseguire per forza un’autopsia. Attualmente manca però la base giuridica;

  • provvedimenti nei confronti della popolazione: la gestione della crisi COVID‑19 ha rivelato che, anche nella situazione normale, la Confederazione dovrebbe disporre di maggiori competenze per poter ordinare in particolare provvedimenti a livello intercantonale (p. es. obbligo della mascherina sui trasporti pubblici). Sono emerse lacune anche per quanto riguarda la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio: tali lacune hanno dovuto essere colmate con la legge COVID‑19. Le relative disposizioni dovrebbero essere trasferite nella LEp;

  • tracciamento dei contatti (Contact Tracing, CT): il CT fornisce un contributo essenziale per interrompere le catene di trasmissione degli agenti patogeni e contenere i focolai. È quindi anche un elemento centrale della lotta contro le epidemie, fintanto che non è disponibile una vaccinazione o una terapia. Secondo il diritto vigente, per principio il CT è di responsabilità dei Cantoni, mentre la Confederazione mette a disposizione un sistema digitale (cfr. art. 60 LEp; art. 90 dell’ordinanza del 29 aprile 201543 sulle epidemie [OEp]). La maggior parte dei Cantoni non l’ha tuttavia utilizzato durante la pandemia di COVID‑19, per vari motivi, e ha sviluppato propri sistemi. Il sistema della Confederazione non ha quindi potuto fornire il suo contributo alla gestione della pandemia, il che ha compromesso il necessario scambio di dati tra i Cantoni e la Confederazione;

  • provvedimenti alla frontiera: le regioni di confine risentono in modo particolare delle restrizioni alla frontiera. In queste regioni, i legami sono così stretti che i provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori possono avere un forte impatto economico, sociale, culturale e territoriale. Oltre 380 000 frontalieri lavorano tra l’altro negli ospedali, nei ristoranti, nel commercio al dettaglio o nell’industria44. La mozione Herzog Eva 21.3698 chiede che siano adottati i provvedimenti necessari per garantire al meglio la libertà di viaggiare e la mobilità dei frontalieri e degli abitanti con un particolare legame personale, familiare o professionale nelle regioni oltreconfine.

Approvvigionamento

La necessità d’intervento nell’ambito dell’approvvigionamento della popolazione in Svizzera con materiale medico ha sia una dimensione internazionale sia una dimensione nazionale:

  • livello internazionale: negli ultimi 15 anni, malgrado l’efficienza del settore sanitario l’approvvigionamento della popolazione in Svizzera con medicamenti e dispositivi medici (agenti terapeutici) nella situazione normale è continuamente peggiorato. Ne sono interessati anche i medicamenti contro le malattie trasmissibili (p. es. gli antimicrobici). Crisi e catene di fornitura perturbate riducono ulteriormente la disponibilità di materiale medico45. Per far fronte ai problemi di approvvigionamento, altri Paesi intervengono attivamente per esempio nelle catene di valore al fine di garantire anzitutto l’approvvigionamento nazionale. Vari Paesi potenziano così le capacità produttive interne mediante accordi contrattuali diretti con i produttori e partecipazioni finanziarie (p. es. Stati Uniti, Regno Unito e Australia). Altri migliorano inoltre le condizioni quadro e gli incentivi per i progetti nazionali di ricerca, innovazione e produzione (p. es. UE, Stati Uniti, Corea del Sud). Altri ancora sostengono la promozione della ricerca e dell’innovazione a livello nazionale.

  • Nel 2020 la Commissione europea ha presentato una prima bozza di «Strategia farmaceutica per l’Europa»46, nel cui contesto dovranno anche essere elaborate proposte per una revisione della legislazione farmaceutica europea e affrontati vari aspetti della sicurezza dell’approvvigionamento. Il 26 aprile 2023 la Commissione ha pubblicato una proposta di nuova direttiva47 e nuovo regolamento48, destinati a rivedere e sostituire le prescrizioni generali vigenti. La Svizzera esamina man mano le proposte di revisione, ma una valutazione definitiva del possibile impatto sul suo territorio potrà essere fatta solo al termine del processo legislativo europeo. La Commissione europea non indica tuttavia alcun calendario per l’adozione e l’entrata in vigore della nuova legislazione farmaceutica;

  • livello nazionale: a livello nazionale le esperienze maturate durante la lotta contro la COVID‑19 hanno mostrato che né il settore privato né, in via sussidiaria, i Cantoni sono stati in grado di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale medico importante. D’intesa con i Cantoni e i partner privati, andando oltre i consueti compiti previsti dalla legge la Confederazione ha assunto molto precocemente un ruolo essenziale nell’acquisto e nella distribuzione in particolare di agenti terapeutici vitali (p. es. respiratori, miorilassanti o narcotici). Nel corso della pandemia, questo mandato della Confederazione di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di medicamenti vitali è stato esteso ai medicamenti considerati fondamentali per una terapia efficace contro la COVID‑19. Il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha inoltre deciso, su mandato del Parlamento, di avviare un programma di promozione dello sviluppo di medicamenti anti-COVID‑19 dell’ordine di 50 milioni di franchi, approntato e attuato dalla Confederazione in brevissimo tempo. Nel quadro di tale programma sono stati effettivamente versati circa 16 milioni di franchi; dato che la quota di successo nelle fasi di sviluppo clinico è spesso bassa e che nel corso del programma, di durata relativamente breve, è stato possibile sostenere solo un esiguo numero di candidati, non si è pervenuti a immettere sul mercato alcun nuovo medicamento. Un rapporto interno sulle lacune nell’approvvigionamento durante la prima ondata della crisi COVID‑19 evidenzia una sostanziale necessità di miglioramento e intervento49. Considerando gli interventi necessari identificati, in futuro bisognerà creare le condizioni per una preparazione e una risposta efficienti ed efficaci alle future pandemie. La Confederazione ha così elaborato, in collaborazione con i Cantoni e attori privati, una «strategia per promuovere a lungo termine la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini in Svizzera», destinata a creare i presupposti per essere meglio preparati alle prossime pandemie. Il Consiglio federale ha approvato questa strategia vaccinale il 29 novembre 2023.

  • Anche la lotta contro il vaiolo delle scimmie (Mpox) mostra l’importanza di un approvvigionamento centralizzato: per tutelare la salute pubblica e sgravare le autorità cantonali, la Confederazione ha acquistato un vaccino non omologato in Svizzera nella quantità necessaria per garantire l’approvvigionamento sull’intero territorio nazionale.

Finanziamento dei test, delle vaccinazioni e dei medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche

I test, le vaccinazioni e i medicamenti sono irrinunciabili per proteggere contro le malattie trasmissibili, combatterle e sorvegliare le infezioni. Attualmente i test, le vaccinazioni e i medicamenti non possono essere sempre impiegati come sarebbe necessario nell’ottica della salute pubblica. A rivelarsi particolarmente problematici sono i seguenti aspetti delle norme vigenti relative al finanziamento:

  • lacune normative: l’assunzione delle spese per determinati test, vaccinazioni e medicamenti non è garantita né dalla Confederazione né dai Cantoni o dalle assicurazioni sociali. Si tratta soprattutto di test, vaccinazioni e medicamenti raccomandati dalle autorità anzitutto nell’interesse della collettività (e meno nell’interesse individuale diretto della persona che vi fa ricorso). La mancata assunzione delle spese è dovuta a vari motivi: in alcuni casi manca la base giuridica; in altri la base giuridica è troppo vaga; in altri ancora essa prescrive una partecipazione alle spese da parte della persona stessa. Di conseguenza, chi fa ricorso alle prestazioni raccomandate deve pagare le spese (integralmente o parzialmente) di tasca propria, il che può dissuaderla dal farsi testare o vaccinare o dall’assumere un medicamento. Ciò ostacola il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica perseguiti con tali test, vaccinazioni e medicamenti;

  • complessità: per i test, le vaccinazioni e i medicamenti acquistati dalla Confederazione secondo l’articolo 44 LEp si applicano sistemi di finanziamento distinti, a seconda delle condizioni soddisfatte. Prestazioni simili dispensate dallo stesso fornitore di prestazioni possono così essere finanziate una volta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e una volta dalla Confederazione. Questa costellazione comporta problemi di delimitazione, un elevato onere normativo e amministrativo nonché il rischio di errori di conteggio, svantaggi particolarmente critici nelle situazioni di crisi;

  • elevato fabbisogno di tempo per concretizzare l’assunzione delle spese: per i test, le vaccinazioni e i medicamenti che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 18 marzo 199450 sull’assicurazione malattie (LAMal), l’assunzione delle spese deve sempre essere dapprima concretizzata, altrimenti gli assicuratori-malattie non possono rimunerare le prestazioni. Per tale concretizzazione bisogna chiarire tutta una serie di condizioni e seguire un iter procedurale, il che ostacola ulteriormente gli sforzi tesi a frenare rapidamente la diffusione di una malattia trasmissibile con i test e le vaccinazioni e a mettere rapidamente a disposizione medicamenti per curarne le conseguenze.

Questi problemi sono emersi in tutta la loro ampiezza durante la pandemia di COVID‑19. Il Consiglio federale ha dovuto per esempio disciplinare il finanziamento dei test COVID‑19 ricorrendo al diritto di necessità, poiché altrimenti non sarebbe stato garantito. Per le vaccinazioni anti-COVID‑19, si è rivelato particolarmente impegnativo disciplinare l’assunzione delle spese da parte dell’AOMS sotto la pressione del tempo e considerata l’imprevedibilità dell’andamento epidemiologico – e al tempo stesso elaborare un sistema di finanziamento per le vaccinazioni al di fuori del campo di applicazione dell’AOMS. Per quanto attiene all’assunzione delle spese per i medicamenti contro la COVID‑19, le circostanze reali dell’acquisto non consentivano un’assunzione regolare dei costi da parte dell’AOMS. L’unica opzione possibile secondo la LAMal, la rimunerazione nel singolo caso, ha dovuto essere scartata per motivi giuridici, non essendo appropriata. Il focolaio di Mpox nell’estate del 2022 ha messo in luce sfide analoghe a quelle già riscontrate con la COVID‑19.

Le lacune normative descritte in apertura non si limitano tuttavia alla gestione di un pericolo particolare per la salute pubblica, ma riguardano anche altri obiettivi. Sussistono lacune nel disciplinamento dell’assunzione delle spese delle vaccinazioni e dei medicamenti destinati alla protezione indiretta di persone particolarmente a rischio nonché dei test, delle vaccinazioni e dei medicamenti destinati a eradicare una malattia sull’intero territorio nazionale.

Aiuti finanziari alle imprese in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7 D‑LEp

Durante la pandemia di COVID‑19, le persone e le aziende interessate hanno potuto beneficiare di diverse possibilità di sostegno finanziario, come le norme in materia di lavoro ridotto per i dipendenti e l’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, volte ad attenuare le ripercussioni economiche. Sussistono tuttavia le seguenti necessità di intervento:

  • – la pandemia di COVID‑19 ha mostrato l’ampiezza delle ripercussioni economiche dei provvedimenti di protezione della salute pubblica in una situazione particolare e straordinaria per molti attori economici. Siccome il diritto federale prevede una responsabilità dello Stato unicamente per gli illeciti – a meno che una specifica norma di legge speciale non disponga altrimenti – e le misure di sostegno previste dalla LEp si sono rivelate inadeguate, per versare aiuti agli attori più colpiti dalle restrizioni è stato necessario fare ricorso al diritto di necessità (art. 185 Cost.) e alla legge COVID‑19;

  • – l’adozione di misure d’indennizzo e di aiuti finanziari a breve termine ha generato incertezze giuridiche.

Digitalizzazione

La digitalizzazione svolge un ruolo importante e crescente nell’ambito della rilevazione, della trasmissione e dell’analisi dei dati e delle informazioni necessari per lottare in modo efficace ed efficiente contro le malattie trasmissibili. A oggi, tuttavia, l’aspetto della digitalizzazione è disciplinato solo puntualmente nella LEp. Le esperienze maturate dall’entrata in vigore della legge nel 2016 e durante la gestione della crisi COVID‑19 hanno evidenziato diverse lacune in questo campo:

  • principio «once only»: tra le sfide di fondo vi è il fatto che nel settore sanitario esiste tutta una serie di sistemi distinti, da un lato gestiti separatamente da diversi attori e dall’altro integrati e interoperabili in misura insufficiente o per niente. Di conseguenza è impossibile garantire il principio «once only», in base al quale le informazioni devono essere fornite alle autorità una sola volta. Durante la pandemia di COVID‑19, spesso le informazioni e i dati erano quindi disponibili soltanto con ritardo e in modo lacunoso, il che ha reso più difficile, per la Confederazione e i Cantoni, analizzare le informazioni tempestivamente e decidere in base a dati in tempo reale;

  • messa a disposizione di soluzioni informatiche: all’inizio della pandemia di COVID‑19, importanti soluzioni informatiche erano insufficienti, eterogenee o addirittura inesistenti. Per il tracciamento dei contatti, per esempio, a livello nazionale si lavorava con 17 sistemi diversi, in parte inadeguati. Anche per gestire gli appuntamenti per la vaccinazione è stato necessario sviluppare soluzioni in tempi stretti, poiché non ne esistevano. Tutto ciò ha causato ritardi, doppioni, costi elevati e discussioni sulle competenze;

  • accesso ai dati per la ricerca: la digitalizzazione insufficiente compromette anche la ricerca. Le indagini sulle malattie trasmissibili nonché sull’efficacia delle misure di protezione risulterebbero semplificate potendo utilizzare dati di qualità, leggibili elettronicamente e attuali. Laddove tali dati sono già disponibili, mancano i presupposti giuridici per metterli a disposizione in forma adeguata;

  • protezione dei dati: nell’ambito della registrazione e del trattamento di dati personali sulla salute assumono infine grande rilievo la sicurezza e la protezione dei dati, che devono essere garantite anche in caso di pandemia. All’inizio della gestione della crisi, tuttavia, a questi aspetti non è sempre stata riservata la dovuta attenzione.

Organizzazioni e istituzioni internazionali quale protezione contro le malattie trasmissibili

La pandemia di COVID‑19 ha messo in evidenza la dipendenza della Svizzera da fattori internazionali. Siccome in un mondo globalizzato gli agenti patogeni si diffondono molto velocemente, le misure di contenimento adottate all’estero hanno un influsso diretto sulla salute della popolazione in Svizzera.

La pandemia ha dimostrato inoltre che lo sviluppo rapido ed efficace del materiale medico importante che permette di rispondere alle crisi sanitarie dipende in larga parte dai partenariati internazionali che garantiscono il sostegno e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo su scala internazionale. I meccanismi di finanziamento disponibili per la promozione della ricerca e dell’innovazione non permettono in linea di principio di sostenere strategicamente singole organizzazioni e istituzioni internazionali specializzate del settore sanitario. Nemmeno nel quadro della cooperazione allo sviluppo è possibile finanziare organizzazioni e istituzioni internazionali attive nel campo della ricerca e dello sviluppo di materiale medico importante che non siano collegate al sostegno di Paesi in via di sviluppo e/o non forniscano prestazioni concrete per il sistema sanitario svizzero. In questo contesto vi è una lacuna, che rende praticamente impossibile per la Svizzera impegnarsi efficacemente sulla scena internazionale per proteggere la salute della sua popolazione.

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

Prima e durante l’elaborazione del presente disegno di revisione sono state raccolte oltre 800 proposte di modifica, identificate dal DFI o dall’UFSP in studi, valutazioni e interventi parlamentari oppure ottenute interrogando in modo mirato i portatori di interessi nell’ambito di indagini e workshop. L’elevato numero di proposte rispecchia l’ampio interesse nei confronti dei lavori di revisione. Le proposte avanzate non erano sempre uniformi e analoghe, anzi in parte perseguivano obiettivi diametralmente opposti.

Qui di seguito sono illustrate le proposte esaminate, ma scartate:

  • modello a tre livelli: si prevede di mantenere il modello a tre livelli, rivelatosi di per sé valido, rinunciando a creare una vera e propria fase di preparazione o di allerta. La preparazione ai pericoli concreti per la salute pubblica va però disciplinata in modo più preciso e vincolante (cfr. art. 6a e 8 D‑LEp);

  • catalogo di provvedimenti a disposizione della Confederazione nella situazione particolare: si rinuncia a consentire alla Confederazione di vietare interventi medici non urgenti in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. In futuro tale possibilità sarà invece offerta ai Cantoni, in virtù dell’articolo 44d D‑LEp;

  • – si è rinunciato a fissare valori limite per stabilire l’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica. Non sarebbe servito a molto, poiché bisogna ponderare di volta in volta diversi fattori. Sono invece disciplinati in modo più dettagliato gli indicatori che devono essere considerati per valutare l’esistenza o meno di un pericolo particolare per la salute pubblica (cfr. art. 5a D‑LEp);

  • individuazione e sorveglianza: è stata esaminata la possibilità di affidare ai Cantoni la messa a disposizione di un sistema di tracciamento dei contatti. Una soluzione cantonale in questo ambito non sembra però essere opportuna. Attribuire ai Cantoni la competenza del tracciamento dei contatti non favorirebbe la lotta a livello nazionale (grande eterogeneità). Si è inoltre rinunciato alla delega generale dei compiti di sorveglianza a un istituto esterno; tramite il presente disegno si introduce tuttavia la possibilità di delegare determinati compiti a centri nazionali di competenza (cfr. art. 17 cpv. 2 D‑LEp). Nel quadro della sorveglianza degli agenti patogeni nei settori essere umano, animale e ambiente (One Health), è stata esaminata anche la possibilità che le aziende alimentari inseriscano direttamente in un sistema di dichiarazione centralizzato le notifiche di referti o campioni positivi concernenti le derrate alimentari. Questa eventualità è stata giudicata troppo onerosa e difficilmente attuabile in ragione dell’elevato numero di aziende;

  • resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure: è stata esaminata la possibilità di obbligare i medici a dichiarare in modo generalizzato ed esteso all’intero territorio le prescrizioni di antimicrobici nel settore ambulatoriale analogamente a quanto avviene con il sistema d’informazione concernente gli antibiotici nella medicina veterinaria (cfr. art. 64b segg. della legge del 15 dicembre 200051 sugli agenti terapeutici [LATer]). Si è tuttavia rinunciato a questa possibilità in particolare a causa dell’importante onere supplementare che comporterebbe per i medici;

  • monitoraggio vaccinale: si rinuncia a introdurre un obbligo generalizzato, per i centri di vaccinazione, di dichiarare le vaccinazioni in forma anonimizzata – nonché a rendere obbligatoria la partecipazione a determinate rilevazioni a campione (tra l’altro per motivi di proporzionalità);

  • finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche: sono state esaminate diverse ripartizioni delle spese tra la Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali e sono state scartate le varianti di finanziamento che addebitavano tutte le spese a un unico soggetto;

  • aiuti finanziari alle imprese: è stato scartato un disciplinamento ex ante, formulato in termini molto generici e astratti, che attribuisca al Consiglio federale la competenza normativa di disciplinare i dettagli, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Un simile disciplinamento che lasci in particolare ampiamente aperto il tipo e la forma degli aiuti contravverrebbe al principio di legalità. Prescrizioni molto concrete stabilite in anticipo comportano invece il rischio di non tener conto o di tener conto in misura insufficiente delle imprese maggiormente colpite dalla crisi e dei loro bisogni;

  • digitalizzazione: si rinuncia all’introduzione di un certificato di vaccinazione elettronico separato a favore di una soluzione nella cartella informatizzata del paziente (CIP); l’idea di introdurre un registro nazionale delle vaccinazioni è stata scartata per motivi di protezione dei dati e della personalità.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il disegno di revisione è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202452 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202453 sul programma di legislatura 2023–2027.

1.7 Interventi parlamentari

Con il disegno di revisione sono adempiuti i seguenti interventi parlamentari:

2023

P

22.4271

Per una Svizzera sicura. Istituzionalizzare il monitoraggio delle acque reflue e il sequenziamento degli agenti patogeni (N 3.5.23, CSSS-N)

2022

M

20.4702

Estendere la legge sulle epidemie per rafforzare la digitalizzazione e uniformare i dati in collaborazione con l’economia (N 19.3.21, Dobler; S 20.9.22)

2022

M

21.3698

Integrare la legge sulle epidemie per garantire il traffico di confine anche in tempi di pandemia
(S 20.9.21, Herzog; N 17.3.22)

2021

M

19.3861

Strategia One Health con studio sistemico della diffusione delle resistenze agli antibiotici (N 27.9.19, Graf; S 14.9.21)

2021

P

21.3195

Pandemia di CoviD‑19. Trarre i debiti insegnamenti per rafforzare la piazza scientifica svizzera (S 7.6.21, Dittli)

2021

M

20.3263

Trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID‑19 per il sistema sanitario svizzero (N 25.9.20, Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV; S 8.3.21)

2021

M

20.3282

Trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID‑19 per il sistema sanitario svizzero (S 21.9.20, Ettlin; N 3.3.21)

2020

P

20.4153

Applicare i principi della NPC alla gestione di epidemie e pandemie (N 18.12.20, Fischer)

2020

P

20.3453

Autorizzazione agevolata di medicamenti e vaccini (N 23.9.20, CSSS-N)

Il Consiglio federale propone quindi di togliere dal ruolo questi interventi parlamentari in quanto adempiuti.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1 Procedura antecedente alla consultazione

Per determinare i contenuti della revisione è stata adottata una procedura articolata su più assi: da un lato sono stati passati al vaglio le diverse valutazioni e i diversi interventi politici sulla gestione della COVID‑19 ed è stata esaminata la pertinenza degli insegnamenti tratti ai fini della revisione della LEp. Dall’altro, nella primavera del 2022 sono stati organizzati vari work-shop con oltre 150 attori del settore sanitario, con attori confrontati con la LEp essenzialmente nel contesto della COVID‑19 (p. es. associazioni dell’economia) e con i Cantoni al fine di identificare le grandi sfide future legate alle malattie trasmissibili nonché gli obiettivi principali della revisione. Il coinvolgimento precoce dei portatori d’interessi nella fase preliminare del processo legislativo doveva permettere di sondare il terreno sui possibili contenuti della revisione e avviare processi di apprendimento reciproco, raccogliendo le esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione della LEp. L’invito a partecipare al processo legislativo sin da questo stadio ha suscitato ampi consensi tra i portatori d’interessi e le discussioni sono state costruttive e utili. Sono emerse molto in fretta le tematiche considerate particolarmente importanti, sulle quali sono state espresse opinioni a tratti molto convergenti e a tratti molto divergenti. Attraverso questa procedura sono state identificate circa 800 richieste, raggruppate e riassunte per settore tematico.

L’UFSP aveva fatto valutare il potenziale di ottimizzazione della LEp, entrata in vigore nel 2016, già prima della pandemia di COVID‑19. Questa analisi della situazione aveva evidenziato la necessità di precisare diversi articoli54.

Durante la successiva elaborazione del progetto di legge sono stati consultati vari esperti sia giuridici sia tecnici. Al tempo stesso sono stati avviati intensi scambi con gli specialisti dei dipartimenti e degli uffici federali interessati nonché dei Cantoni al fine di esplorare l’accettabilità e l’attuabilità delle modifiche e dei nuovi articoli della legge.

2.2 Risultati della procedura di consultazione

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una revisione parziale della LEp. Tale procedura si è conclusa il 22 marzo 2024.

I numerosi riscontri pervenuti hanno mostrato per lo più che i partecipanti hanno approvato gran parte delle modifiche proposte; tuttavia sono state espresse anche importanti riserve e richieste di modifica. In totale 253 organizzazioni e circa 1500 privati cittadini hanno fatto pervenire i loro pareri, spesso molto articolati. In particolare tra le organizzazioni si sono registrate opinioni notevolmente divergenti in riferimento alla valutazione dei singoli contenuti. Anche i partecipanti che in linea generale si sono detti favorevoli al progetto (circa il 65 % delle organizzazioni) hanno formulato indicazioni, auspici e richieste su molti articoli. Circa il 20 per cento delle organizzazioni si è espresso in modo critico sul progetto nella forma presentata e ha richiesto adeguamenti sostanziali e di ampia portata. Il 15 per cento delle organizzazioni ha respinto in toto l’avamprogetto della LEp posto in consultazione (AP-LEp). Il progetto è stato in gran parte respinto anche dai privati cittadini (inclusi alcuni titolari di piccole aziende, come studi medici, e rappresentanti di associazioni molto piccole), che in molti casi hanno presentato pareri di identico tenore.

La maggioranza dei Cantoni e delle Conferenze dei direttori cantonali ha approvato il progetto in generale, pur riconoscendo la necessità di apportare modifiche in molti punti. In particolare, questi attori hanno osservato che il Consiglio federale dovrebbe assumere in modo più chiaro il proprio ruolo di guida strategica e dirimere i dubbi e gli equivoci nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e che, inoltre, sarebbe necessario garantire un maggiore coinvolgimento dei Governi cantonali nella definizione e nell’attuazione dei provvedimenti e tenere in debito conto l’equivalenza fiscale. Sono state accolte con favore la precisazione e la migliore regolamentazione della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nell’AP-LEp, ma è emersa anche la necessità di definire e disciplinare in modo più chiaro diversi aspetti.

I sei partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso posizioni differenti sulla revisione della LEp. Pur approvandola in linea generale, il Centro e PLR hanno riconosciuto la necessità di apportare adeguamenti, per esempio in riferimento al chiarimento delle competenze e alla digitalizzazione nel settore sanitario. UDC e UDF hanno respinto la revisione per diversi motivi, lamentando in particolare l’assenza di un’analisi preliminare della pandemia di COVID‑19. VERDI e PSS hanno appoggiato di principio la revisione ma hanno chiesto ulteriori provvedimenti, per esempio nell’ottica di rafforzare i diritti fondamentali e tenere conto della salute psichica.

La maggioranza degli attori dell’economia ha accolto sostanzialmente con favore l’AP-LEp, sebbene le organizzazioni della ristorazione, del commercio al dettaglio e dell’organizzazione di eventi abbiano formulato critiche al progetto. Tutti gli attori del mondo economico hanno evidenziato la necessità di apportare adeguamenti o precisazioni in diversi punti e in particolare di chiarire meglio le questioni concernenti il finanziamento.

Le indicazioni e le richieste presentate dagli attori del settore sanitario sono state molto eterogenee. Di principio, l’AP-LEp è stato accolto positivamente dalla maggior parte di questi attori, anche se è stato chiesto l’adeguamento di molte disposizioni. Mentre da un lato è stata fatta presente la necessità di precisare taluni aspetti, dall’altro alcuni partecipanti hanno criticato il livello di dettaglio dell’AP-LEp considerandolo (troppo) elevato.

Un numero limitato di organizzazioni e quasi tutti i numerosi cittadini privati che hanno partecipato alla consultazione hanno respinto in toto l’AP-LEp, mettendone in dubbio l’utilità generale e le singole disposizioni e ritenendo minacciati principi fondamentali quali lo Stato di diritto, la proporzionalità, il federalismo e il diritto all’integrità fisica. Inoltre hanno lamentato la perdita di sovranità nazionale, in particolare a favore dell’OMS, e un’eccessiva concentrazione di competenze in seno al Consiglio federale.

Oltre alle richieste e alle valutazioni principali formulate dai gruppi di attori, diversi partecipanti hanno commentato in modo dettagliato vari contenuti, esprimendo opinioni differenti, talvolta anche in contraddizione tra di loro.

Una grande maggioranza dei partecipanti si è detta a favore della creazione di una base legale per la concessione di aiuti finanziari alle imprese in seguito a provvedimenti adottati in una situazione particolare o straordinaria (cfr. art. 70a–70f AP-LEp), ma, al contempo, in particolare gli attori del mondo economico hanno considerato insufficiente la disposizione proposta nell’AP-LEp. Anche la grande maggioranza dei Cantoni (22), il Centro e UDC hanno respinto la creazione di tale base legale nella LEp; allo stesso tempo sono state espresse preoccupazioni soprattutto in merito al fatto che la disposizione fosse insufficiente oppure, al contrario, eccessiva, e su eventuali effetti d’incentivazione negativi. Una grande maggioranza dei partecipanti si è espressa anche a favore della creazione di una base legale per le applicazioni di tracciamento dei contatti; i pochi partecipanti che vi si sono opposti hanno espresso dubbi specialmente sulla protezione dei dati e preoccupazioni sulla garanzia del rispetto della sfera privata.

Molti partecipanti hanno ritenuto che la questione centrale dell’intero progetto fosse il chiarimento dei ruoli di Confederazione, Cantoni, Comuni e privati cittadini. Anche se tale chiarimento è presente in molti punti dell’AP-LEp, secondo vari partecipanti sussisteva la necessità di ulteriori precisazioni. Per l’intero progetto sono stati richiesti anche da più parti il chiarimento di questioni legate al finanziamento e il rispetto dell’equivalenza fiscale in diversi ambiti (indennizzo delle spese indotte da provvedimenti, stoccaggio e assunzione dei costi di materiale medico importante, predisposizione dell’infrastruttura ecc.). In generale è stato accolto con favore il mantenimento del modello a tre livelli, anche se alcuni pareri hanno evidenziato la necessità di definire con maggiore precisione o modificare vari aspetti.

I partecipanti alla consultazione si sono mostrati divisi sul tema vaccinazioni, con opinioni che andavano dall’approvazione delle modifiche previste a dubbi concernenti l’attuabilità e l’efficacia fino ad arrivare a un rifiuto netto e al timore della violazione dei diritti umani. Su un asse analogo si sono collocate le valutazioni riguardo alle disposizioni sui provvedimenti nei confronti di persone e di imprese e di altri provvedimenti di lotta; da più parti è stata sottolineata l’importanza di coinvolgere gli attori direttamente interessati. Il forte orientamento dell’AP-LEp all’approccio One Health è stato approvato dalla maggioranza e chiaramente respinto da una minoranza. A tale proposito, vari partecipanti hanno auspicato che fossero ulteriormente chiariti e precisati i punti di contatto con gli ambiti della salute animale, dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Un gran numero di partecipanti si è detto favorevole al fatto che la revisione prevedesse provvedimenti contro le resistenze antimicrobiche, tuttavia una buona parte dei partecipanti attivi nel sistema sanitario, in particolare medici, ha messo in dubbio l’opportunità di un disciplinamento di questo tema nella LEp. Sono state in gran parte accolte con favore le modifiche previste riguardo alla raccolta, al trattamento e alla trasmissione dei dati e, in particolare, l’uniformazione prevista in questo ambito. Tuttavia, da più parti sono state espresse perplessità sulla sicurezza dei dati e sulle interfacce, nonché numerose richieste di modifica o di precisazione.

Oltre ad aver inviato numerosi riscontri su articoli specifici, molti partecipanti hanno fatto riferimento alle esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19. Mentre una parte ha espresso apprezzamento per il fatto che le esperienze e le conoscenze acquisite con la pandemia di COVID‑19 siano confluite nell’AP-LEp, altri hanno lamentato un’analisi inesistente o insufficiente di tale esperienza ed espresso l’opinione che l’AP-LEp andasse respinto anche per questo motivo.

2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Adeguamenti in seguito alla consultazione

Sulla base dei pareri espressi nel quadro della procedura di consultazione sono stati apportati al testo di legge in particolare i seguenti adeguamenti:

  • modello a tre livelli, particolare pericolo per la salute pubblica e questioni istituzionali: le disposizioni in questo ambito hanno incontrato un ampio consenso tra i partecipanti alla consultazione. Tuttavia, su richiesta in particolare dei Cantoni, sono state precisate in modo puntuale. Per esempio, compete al Consiglio federale accertare sia l’inizio sia la fine della situazione particolare (art. 6b D‑LEp). I Cantoni hanno altresì avanzato l’esigenza di essere coinvolti nella definizione degli obiettivi e dei principi della strategia di lotta contro il pericolo. Anche questo aspetto è stato precisato nell’articolo 6b capoverso 2 D‑LEp. È stata invece stralciata la facoltà del Consiglio federale di obbligare i medici, i farmacisti e il personale sanitario nonché le istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a eseguire vaccinazioni. Infine, nell’articolo 7 LEp è stato specificato che la disposizione speciale di necessità in esso contenuta si riferisce ai provvedimenti di protezione della salute pubblica necessari. Su tale base non possono quindi essere adottati i cosiddetti provvedimenti secondari. Inoltre è stato precisato che i disciplinamenti di cui all’articolo 7d capoversi 2 e 3 LOGA nonché agli articoli 6b D‑LEp, per quanto riguarda l’accertamento della situazione, e 6d D‑LEp, per quanto riguarda le competenze, sono applicabili per analogia anche alla situazione straordinaria;

  • individuazione e sorveglianza in generale: i provvedimenti in questo ambito sono stati giudicati in modo fondamentalmente positivo. I disciplinamenti riguardanti i sequenziamenti genetici nei settori essere umano, animale e ambiente sono stati adeguati in modo puntuale sulla base dei riscontri pervenuti nel quadro della consultazione. In particolare, oltre ai sequenziamenti genetici, sono previste ora anche le tipizzazioni e sono stati precisati i compiti dei singoli attori (cfr. art. 15a–15c e 60c D‑LEp). Le competenze del Consiglio federale, in fatto di disciplinamento delle analisi microbiologiche volte a individuare le malattie trasmissibili che i laboratori possono effettuare ai fini della diagnostica rapida decentrata nonché in situazioni di particolare pericolo, sono state strutturate in modo più flessibile;

  • resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure: i provvedimenti previsti in questo ambito sono stati giudicati in modo fondamentalmente positivo. Nel quadro della consultazione, una parte degli attori del settore sanitario ha criticato il disciplinamento delle resistenze antimicrobiche nel quadro della LEp e ha respinto in particolare il corrispondente obbligo di aggiornamento per i medici. Anche la possibilità per il Consiglio federale di obbligare i medici a dichiarare, in determinate circostanze, la prescrizione e la dispensazione di antimicrobici è stata considerata in parte dagli attori della sanità come non opportuna ed eccessivamente onerosa. Sia questa disposizione sia l’obbligo di aggiornamento sono stati quindi stralciati (cfr. art. 13a e 19a D‑LEp). L’esigenza di sorvegliare non solo il consumo di antimicrobici ma anche lo sviluppo di resistenze può essere presa in considerazione nel quadro del sistema di dichiarazione obbligatoria secondo l’articolo 12 e seguenti D‑LEp (cfr. in particolare l’art. 13 cpv. 4 D‑LEp);

  • promozione e monitoraggio delle vaccinazioni: nel quadro della consultazione, i Cantoni hanno chiesto che la Confederazione, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, metta a disposizione sistemi di prenotazione, registrazione e gestione degli appuntamenti, unitamente a una documentazione della vaccinazione. In questo modo si eviterebbero interfacce non necessarie tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni, e anche la documentazione vaccinale sarebbe garantita tramite una soluzione informatica della Confederazione uniforme a livello nazionale. La disposizione è stata pertanto adeguata in questo senso (cfr. art. 21a cpv. 3 D‑LEp). A tal proposito, il Consiglio federale può prevedere una partecipazione dei Cantoni alle spese;

  • assistenza sanitaria: nel quadro della consultazione, i Cantoni hanno ribadito che l’assistenza sanitaria è un ambito di loro competenza. L’iscrizione nella legge di prescrizioni per i Cantoni riguardo alle riserve di capacità e la definizione delle capacità d’intesa con la Confederazione (cfr. art. 44d cpv. 2 e 3 AP-LEp) sono state pertanto respinte. La pianificazione delle capacità deve quindi restare di competenza dei Cantoni, che hanno avviato diverse misure in materia. In particolare, la CDS ha raccomandato una serie di provvedimenti volti ad aumentare a breve o medio termine le capacità ospedaliere. Durante la pandemia di COVID‑19, in molti Cantoni sono stati inoltre elaborati piani di gestione di crisi che prevedono una riorganizzazione dell’assistenza in determinate situazioni, in modo da poter prendere in carico, se necessario, un numero maggiore di pazienti. Sia le raccomandazioni della CDS che i corrispondenti piani di gestione di crisi cantonali dovrebbero essere adeguati a un eventuale nuovo agente patogeno, ma possono essere rapidamente disponibili e fungere da base. Si è quindi rinunciato al disciplinamento in questione;

  • finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche: nell’avamprogetto posto in consultazione era previsto che la Confederazione potesse dispensare a pagamento i vaccini acquistati (cfr. art. 44 AP-LEp). Nel presente disegno, tale competenza è estesa a tutto il materiale medico importante. I disciplinamenti concernenti la procedura per l’assunzione delle spese per il materiale medico importante e la lotta agli abusi si riferivano finora esclusivamente alle spese a carico della Confederazione; ora coprono anche quelle sostenute dai Cantoni;

  • digitalizzazione: l’articolo 49b D‑LEp disciplina i certificati di vaccinazione, test e guarigione. Ora è stabilito in quali situazioni e a quali scopi possono essere emessi tali certificati. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore della creazione di una base legale per un’applicazione di tracciamento dei contatti (cfr. art. 60d D‑LEp). Malgrado non abbia soddisfatto tutte le attese in materia di informazione delle persone esposte a un agente patogeno, l’app «SwissCovid» ha contribuito in determinate situazioni a contenere la diffusione dei focolai. Ora va quindi creata una base legale formale, affinché in caso di futura crisi sanitaria possa essere messo a disposizione ad hoc un sistema di questo tipo. Nel nuovo o nell’ulteriore sviluppo dell’applicazione è necessario tenere conto delle esperienze maturate in occasione della pandemia di COVID‑19.

2.3.2 Richieste dei partecipanti alla consultazione non soddisfatte

Nel quadro della procedura di consultazione sono stati formulati numerosi suggerimenti e richieste. Molti punti sono stati ripresi nella successiva modifica dell’avamprogetto posto in consultazione e nell’elaborazione del presente messaggio. Tuttavia, non è stato possibile tenere conto in particolare delle seguenti esigenze, essendo le stesse in parte in contrasto tra loro:

  • – presa in considerazione delle ripercussioni psichiche di malattie trasmissibili o di epidemie/pandemie: tenuto conto dello scopo della legge, tali ripercussioni non possono essere oggetto della LEp. Analoga considerazione si applica alla promozione della medicina alternativa;

  • – audizione di Città, Comuni, settori o associazioni di categoria in caso di situazione particolare: nell’ambito dell’accertamento della situazione particolare o dell’elaborazione di provvedimenti non è possibile sentire tutte le cerchie interessate, dato che ciò sarebbe incompatibile con la gestione di una crisi. Si è quindi rinunciato a inserire nella legge l’audizione di Città, Comuni, settori o associazioni di categoria;

  • – indennizzo per l’adempimento degli obblighi di legge: vari partecipanti alla consultazione hanno chiesto un indennizzo a copertura dei costi e degli oneri connessi all’adempimento degli obblighi di legge (p. es. obblighi di notifica, obblighi di collaborazione, costituzione di scorte). In linea di principio questi obblighi non vanno indennizzati. Il loro adempimento va considerato come un dovere imposto dallo Stato nell’interesse generale e a tutela della salute pubblica. Devono insomma essere visti come parte integrante della prevenzione e della garanzia della sanità pubblica. Un indennizzo sarebbe appropriato solo se l’adempimento di tali obblighi provocasse un aggravio eccessivo (p. es. oneri particolarmente elevati);

  • – soppressione dell’obbligo vaccinale (cfr. art. 22 LEp): vari partecipanti alla consultazione hanno chiesto l’abrogazione di questa disposizione. L’articolo 22 LEp, secondo il quale in caso di pericolo considerevole per la popolazione possono essere dichiarate obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività, è già presente nella legge in vigore. Il presente disegno non apporta alcuna modifica a tale disposizione. Una sua abrogazione non è opportuna, dato che in determinate situazioni un obbligo vaccinale potrebbe rivelarsi necessario;

  • – limitazione degli obblighi a carico delle aziende alimentari (cfr. art. 15a–15c D‑LEp): il settore in questione ha chiesto la soppressione o la riduzione degli obblighi concernenti il sequenziamento degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche, in particolare per quanto riguarda l’inoltro dei campioni. Il sequenziamento degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche come anche il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» sono importanti al fine di individuare o impedire le vie di trasmissione e i casi di decesso. Per tale ragione, le aziende alimentari sono tenute a inoltrare determinati campioni ai laboratori di cui all’articolo 15a capoverso 4 D‑LEp. I risultati delle analisi vanno inseriti in un sistema d’informazione direttamente da tali laboratori. In questo modo si assicura che siano sempre disponibili in tempi rapidi dati omogenei dal punto di vista qualitativo. Non è quindi previsto che le aziende alimentari ricevano di ritorno dai laboratori di cui all’articolo 15a capoverso 4 D‑LEp i dati di sequenziamento e che poi, in caso di sospetto, debbano inserirli nel sistema d’informazione. Per questa ragione, le aziende non necessitano della possibilità di accesso a tale sistema. Considerato tuttavia che hanno un interesse fondato per i risultati, le aziende alimentari devono poterli richiedere (art. 15c cpv. 2 D‑LEp). In questo modo, si tiene conto di un’esigenza espressa dalle aziende alimentari nel quadro della consultazione;

  • – creazione della base legale per un sistema esperto che permetta di verificare autonomamente il proprio stato vaccinale («check vaccinale»): i Cantoni e varie associazioni del settore farmaceutico hanno chiesto la creazione di un sistema di questo tipo. A tale richiesta non è stato dato seguito per ragioni finanziarie;

  • – messa a disposizione di un certificato di vaccinazione elettronico: tale esigenza è stata espressa da diversi partecipanti alla consultazione. Nel quadro della legge federale del 19 giugno 201555 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) è già disponibile un modulo vaccinale che le comunità (di riferimento) possono integrare nelle loro piattaforme CIP. Questo consente sia agli utilizzatori sia al personale sanitario di visualizzare in tutta semplicità direttamente nella CIP il certificato di vaccinazione e la somministrazione di vaccini. L’introduzione di un certificato di vaccinazione nella CIP è già stata implementata;

  • – limitazione della competenza della Confederazione in materia di acquisto esclusivamente alle situazioni particolari o straordinarie (cfr. art. 44 D‑LEp): un simile provvedimento limiterebbe le possibilità di azione del Consiglio federale. La Confederazione deve tuttavia far valere questa competenza solo nella misura in cui l’acquisto non può essere garantito dai Cantoni e dai privati e pertanto sussiste o incombe il pericolo di una difficoltà di approvvigionamento;

  • – abrogazione del divieto di esportazione di materiale medico importante (art. 44b cpv. 1 lett. c D‑LEp): questo provvedimento è già previsto dalla LEp in vigore. Trova applicazione solo in ultima ratio e tale eventualità deve quindi essere mantenuta nella legge;

  • – stralcio della disposizione concernente i certificati di vaccinazione, test e guarigione (art. 49b D‑LEp): diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto lo stralcio di questa disposizione. Per la gestione di future crisi sanitarie è tuttavia necessario, in particolare per il trasporto internazionale di viaggiatori, poter rilasciare certificati a prova di falsificazione. Lo stralcio della disposizione non è dunque opportuno;

  • – rinuncia agli aiuti finanziari alle imprese (art. 70 segg. D‑LEp): su questo tema sono pervenuti pareri estremamente contrastanti. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato l’introduzione di una base legale per gli aiuti finanziari alle imprese che subiscono perdite di cifra d’affari in seguito ai provvedimenti adottati in caso di situazione particolare o straordinaria. Altri partecipanti hanno però respinto per principio questa possibilità. Alcuni attori del settore economico non sono invece d’accordo con la regolamentazione proposta nell’AP-LEp perché la ritengono insufficiente. Data la chiara approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti, il disciplinamento è stato inserito nel D‑LEp. Per la gestione di future crisi sanitarie è necessario che la Confederazione possa accordare aiuti finanziari mirati al fine di contrastare un’incombente grave recessione dell’intera economia. Nella LEp va pertanto sancito un disciplinamento legale formale ex ante dei provvedimenti volti a mitigare le conseguenze economiche in caso di situazioni di emergenza;

  • – finanziamento automatico dei test da parte della Confederazione (art. 74d D‑LEp): da più parti è stato chiesto che la Confederazione si assuma l’obbligo di finanziare i test in caso di particolare pericolo per la salute pubblica nonché i testi nell’ambito di programmi volti a eliminare una malattia trasmissibile. La Confederazione deve tuttavia poter valutare sulla base delle condizioni epidemiologiche della situazione concreta quale contributo forniscono i test al raggiungimento degli obiettivi sanitari, e poter decidere se è giustificata un’assunzione dei costi da parte sua. Un’assunzione automatica di tali costi non è quindi appropriata.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

3.1 Diritto comparato: diritto degli Stati limitrofi

In Francia, la lotta contro le epidemie e determinate malattie trasmissibili nonché la gestione delle minacce e delle crisi sanitarie gravi sono disciplinate dal «Code de la santé publique». Tali disposizioni di legge sono completate da ordinanze (décrets, arrêtés) e atti amministrativi (circulaires). Negli ultimi anni la Francia ha implementato diverse strategie volte a rafforzare il settore sanitario, tra cui investimenti negli ambiti della biotecnologia, della sanità digitale e della lotta alle malattie trasmissibili.

In Germania, gli obblighi e le competenze relativi alla gestione delle malattie infettive sono disciplinati nella legge sulla protezione contro le infezioni («Infektionsschutzgesetz», IfSG), che stabilisce le malattie sottoposte all’obbligo di dichiarazione e i risultati diagnostici di laboratorio che devono essere dichiarati. La legge disciplina inoltre i dati che devono essere forniti nella dichiarazione e quelli trasmessi a terzi dall’autorità sanitaria, illustrando gli iter per la dichiarazione. Per specifiche malattie e alcuni aspetti della protezione dalle infezioni valgono disciplinamenti integrativi.

In Austria, la legge nazionale sulle epidemie mira a prevenire la diffusione di malattie infettive con un elevato potenziale di pericolo per la salute pubblica. In materia di lotta alle epidemie sono inoltre rilevanti la legge generale sulle assicurazioni sociali, la legge sui medicinali e la legge sui prodotti medici. A queste vanno aggiunte le leggi concernenti la diffusione di specifiche malattie infettive (legge sull’AIDS, legge sulle malattie sessuali e legge sulla tubercolosi).

In Italia, la lotta contro le epidemie e le malattie infettive si fonda su numerose leggi e atti normativi che vengono periodicamente aggiornati. Questi disciplinano tra l’altro la sorveglianza delle malattie infettive e l’istituzione di registri sanitari. Inoltre, le urgenze sanitarie, come la pandemia di COVID‑19, hanno portato all’emanazione di specifici decreti contenenti ulteriori disposizioni volte a disciplinare la sorveglianza epidemiologica e i provvedimenti di contenimento di nuove malattie infettive. Questi atti normativi sono a loro volta completati da numerosi decreti ministeriali specifici.

3.2 Rapporto con il diritto europeo

La pandemia di COVID‑19 ha confermato l’importanza di una stretta coordinazione e collaborazione a livello europeo e internazionale. Le malattie trasmissibili non si fermano alle frontiere e una reazione rapida e coordinata con gli Stati limitrofi e l’UE è decisiva. Per questo motivo, da anni la Svizzera si sforza di concludere con l’UE un accordo sanitario che comprenda tra l’altro la partecipazione della Svizzera al meccanismo di gestione delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero dell’UE.

Nel campo delle malattie trasmissibili, l’azione dell’UE completa le politiche nazionali degli Stati membri che vertono sulla prevenzione delle malattie e affezioni umane. Conformemente all’articolo 168 paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)56, l’UE può adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana e in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera nonché misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Dal 2020, in particolare sulla scia della pandemia di COVID‑19, l’UE ha accelerato la revisione del quadro normativo relativo alla gestione delle crisi sanitarie. Questo pacchetto di riforme comprende varie proposte normative concernenti la lotta contro le epidemie e le crisi sanitarie:

  • – il regolamento (UE) 2022/2371 del 23 novembre 202257 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE prevede una base per pianificare la preparazione e un sistema di sorveglianza integrato, contiene disposizioni sulle capacità di valutazione dei rischi e risposta mirata, disciplina i meccanismi per acquistare congiuntamente contromisure mediche58 e prevede la possibilità di adottare misure comuni a livello dell’UE per far fronte a future minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Il regolamento ribadisce l’importanza fondamentale del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR o EWRS, «Early Warning and Response System») nel meccanismo di gestione delle crisi al fine di prevenire e sorvegliare le malattie trasmissibili. Questo sistema di allarme, istituito inizialmente alla fine degli anni Novanta e successivamente integrato formalmente nella decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 201359 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE e nel regolamento 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, permette alle autorità sanitarie degli Stati membri e alla Commissione europea di segnalare i focolai di malattie a carattere transfrontaliero che potrebbero richiedere una procedura coordinata. Il SARR permette un rapido scambio di informazioni sulla valutazione e sulla gestione del rischio;

  • – regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 202260 recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, volto a rafforzare il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), e decisione C (2021) 6712 della Commissione del 16 settembre 202161 che istituisce l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA): entrambi questi organi contribuiscono alla lotta contro le malattie infettive e le crisi sanitarie nell’UE. A tal fine, l’ECDC coordina e favorisce lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gestisce varie reti di sorveglianza epidemiologica e di controllo nonché il SARR. Elabora inoltre analisi dei rischi, compresi quelli di malattie infettive nuove ed emergenti. Può indirizzare agli Stati membri raccomandazioni relative alla preparazione alle minacce sanitarie. Ospita anche una nuova rete di laboratori di riferimento europei e intende istituire una task force sanitaria dell’UE che possa adottare con rapidità provvedimenti sanitari efficaci in caso di gravi epidemie;

  • – questo quadro normativo è completato da atti di esecuzione e delega, che stabiliscono segnatamente la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili62.

Il disegno di modifica della LEp è compatibile con il nuovo quadro normativo dell’UE in materia di sicurezza sanitaria. In particolare, i sistemi di sorveglianza epidemiologica e la definizione dei casi della Svizzera sono compatibili con quelli dell’UE o potranno essere adeguati rapidamente a livello di ordinanze. Se fosse necessario nel quadro di una collaborazione internazionale ed europea, le malattie trasmissibili da incorporare nella sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete europea, i criteri della loro selezione nonché la definizione dei casi sottoposti all’obbligo di dichiarazione a livello dell’UE potranno quindi essere adattati nelle ordinanze di esecuzione. Lo scambio di dati con le autorità sanitarie di altri Paesi è già possibile oggi e dovrà permettere la futura integrazione della Svizzera nelle reti europee o internazionali. Il disegno di modifica della LEp non è d’ostacolo a una collaborazione formale con l’UE in materia di sicurezza sanitaria a cui si punta attualmente nel quadro dell’accordo sulla sanità che è parte integrante del pacchetto Svizzera-UE.

In qualità di Stato associato allo spazio Schengen, in linea di principio la Svizzera è inoltre vincolata alle norme dell’acquis di Schengen e ai loro sviluppi. Tali norme possono riguardare anche elementi pertinenti per la lotta contro le pandemie. Durante la pandemia di COVID‑19, per esempio, l’UE ha elaborato una normativa su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID‑19 (certificato COVID digitale dell’UE), al fine di facilitare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID‑19. La Svizzera ha recepito le regolamentazioni dell’UE in materia di certificato COVID digitale e, durante la crisi, ha quindi potuto aderire a tale sistema. Tramite raccomandazioni non vincolanti è stato inoltre assicurato il coordinamento delle restrizioni temporanee di viaggio nonché dei provvedimenti volti a limitare la libera circolazione all’interno dello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID‑19. In base allo stato attuale, il disegno di modifica della LEp dovrebbe permettere alla Svizzera di continuare a partecipare a sistemi di emissione di certificati sanitari che potrebbero scaturire dall’acquis di Schengen.

4 Rapporto con altre leggi federali del settore sanitario

La LEp presenta numerose interfacce con altre leggi del settore sanitario63, in particolare quelle emanate a loro volta sulla base dell’articolo 118 Cost. («Protezione della salute»), ma anche con la LAMal.

Il rapporto è particolarmente stretto con quelle che riguardano le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, la protezione dell’ambiente e la veterinaria, molte delle quali assumono rilevanza anche nell’ambito dell’individuazione e della prevenzione delle malattie trasmissibili e della lotta contro di esse. Questo vale soprattutto per le zoonosi, ossia le malattie infettive che si trasmettono dall’animale all’essere umano e viceversa. Nell’essere umano il contagio con agenti patogeni zoonotici può avvenire mediante contatto diretto o indiretto con animali infetti o attraverso il consumo di alimenti di origine animale contaminati. In questi casi, l’approccio One Health richiede una stretta collaborazione tra diverse discipline, tra cui la salute pubblica, la veterinaria e le scienze alimentari. Le interfacce tra la LEp e le altre leggi rilevanti devono essere definite nell’intento di promuovere la collaborazione interdisciplinare e sviluppare così strategie generali di prevenzione e controllo dei rischi sanitari.

Per una visione chiara delle interfacce e delle questioni che le contraddistinguono, occorre tener conto dello scopo che le diverse leggi si prefiggono. La presente revisione non modifica le competenze delle autorità definite dalle legislazioni menzionate, ma colma le lacune giuridiche esistenti o rimedia alle ambiguità riscontrate, in modo da garantire il necessario coordinamento tra le autorità e creare, se del caso, le basi legali per le dichiarazioni necessarie.

4.1 Legge sulle derrate alimentari

La legge del 20 giugno 201464 sulle derrate alimentari (LDerr) si prefigge, tra le altre cose, di proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d’uso non sicuri e di assicurare che, nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso, siano osservati i principi di igiene. A tale scopo, definisce standard in materia di igiene e sicurezza. In linea di principio, l’esecuzione della LDerr e della LEp compete ai Cantoni, che sono tenuti a effettuare accertamenti sulla comparsa di malattie connesse a derrate alimentari e ad adottare le misure necessarie. Nella misura in cui la trasmissione di malattie può avvenire attraverso derrate alimentari o oggetti d’uso, le interfacce tra la LDerr e la LEp riguardano gli aspetti elencati di seguito:

  • Obblighi di dichiarazione e coordinamento in fase di esecuzione: molte malattie, in particolare le zoonosi, possono essere trasmesse attraverso le derrate alimentari. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è correlata a derrate alimentari o a oggetti d’uso (p. es. acqua per docce o piscine), oltre alla pertinente legislazione trovano applicazione le disposizioni della LEp. In questi casi è necessaria una risposta coordinata tra le autorità sanitarie competenti e le autorità preposte all’esecuzione della legislazione in materia alimentare. Diverse disposizioni di legge, in particolare quelle che prevedono obblighi di dichiarazione reciproca, assicurano il coordinamento in fase di esecuzione e consentono il trattamento dei dati necessario a tale scopo. Se, per esempio, constata un focolaio di malattie connesso a derrate alimentari oppure ad acqua per docce o piscine, un chimico cantonale è tenuto a informare immediatamente il medico cantonale (art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza del 27 maggio 202065 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari [OELDerr]). Dal canto suo, se constata una malattia trasmissibile correlata a una derrata alimentare o a oggetti d’uso, quest’ultimo è tenuto a informare le autorità preposte all’esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari (art. 16 cpv. 2 OELDerr e art. 53 cpv. 2 D‑LEp). In futuro, tali autorità dovranno inoltre dichiarare all’UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica (art. 12c D‑LEp). Diverse disposizioni impongono alle autorità di coordinare le proprie procedure. Il chimico cantonale esegue tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza delle derrate alimentari e dell’acqua per docce o piscine; gli accertamenti sulle persone in ambito medico sono svolti dal medico cantonale (art. 16 cpv. 2–4 OELDerr, art. 15 cpv. 1 LEp e art. 53 cpv. 2 D‑LEp). Se necessario, in particolare se a essere interessati sono vari Cantoni, anche gli uffici federali competenti (UFSP e Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV]) assumono un ruolo di coordinamento.

  • Sistemi d’informazione: in base all’articolo 62 LDerr, l’USAV gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti risultanti dalla legge. Tale sistema fa parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare gestito congiuntamente dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e dall’USAV e finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile. Anche se questo sistema non dispone di un’interfaccia diretta con i sistemi d’informazione della Confederazione di cui agli articoli 60–60b D‑LEp, le autorità competenti possono scambiarsi dati in virtù dell’articolo 59 capoverso 3 lettera c e capoverso 4 D‑LEp. In tale contesto, i dati relativi ai settori essere umano, animale e ambiente (One Health) inseriti nel sistema vengono regolarmente confrontati e le autorità competenti ricevono una notifica. Anche se vengono scambiati soltanto i dati necessari per l’autorità di volta in volta competente, tutte le autorità ricevono i dati di cui hanno bisogno per gli accertamenti e i provvedimenti necessari nel loro rispettivo ambito di competenza. Per esempio, l’USAV riceve tutte le informazioni che riguardano il settore alimentare, ma soltanto i dati grezzi che riguardano quello dell’essere umano.

  • Sorveglianza e valutazione del rischio: la LEp prevede una sorveglianza sistematica e l’individuazione precoce delle malattie trasmissibili. Secondo la LDerr, chi immette sul mercato derrate alimentari o oggetti d’uso è tenuto a effettuare un controllo autonomo. Se constata che derrate alimentari o oggetti d’uso che ha immesso sul mercato possono mettere in pericolo la salute, deve assicurarsi che i consumatori non subiscano pregiudizi e deve informare le autorità preposte all’esecuzione competenti. Un approccio integrato alla raccolta e all’analisi dei dati può aiutare a identificare precocemente e a valutare i potenziali rischi.

  • Informazione del pubblico: la LDerr e la LEp sottolineano l’importanza di informare il pubblico sui rischi per la salute e prevedono obblighi corrispondenti per le autorità (art. 24 e 54 LDerr e art. 9 LEp). Nell’ambito dell’approccio One Health, è importante informare la popolazione sulle correlazioni tra salute animale, sicurezza alimentare e salute umana, al fine di aumentare la comprensione e la consapevolezza in merito a questi temi.

  • Organi: con l’entrata in vigore della LEp, nel 2016, è stato creato l’organo sussidiario «One Health» (art. 54 cpv. 1 LEp) che, sotto la guida dell’USAV, coordina la collaborazione interdisciplinare e multisettoriale e aiuta gli uffici federali competenti a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi e i vettori delle malattie, nonché a elaborare e coordinare altre tematiche intersettoriali in vari gruppi di lavoro.

4.2 Legge sulle epizoozie

Anche la legge del 1° luglio 196666 sulle epizoozie (LFE) è strettamente correlata alla LEp. La sorveglianza degli agenti zoonotici negli animali e nell’essere umano, così come nelle derrate alimentari, è di fondamentale importanza. Una stretta collaborazione interdisciplinare tra medicina veterinaria e umana è un presupposto indispensabile per preservare e promuovere la salute umana e animale, risparmiare risorse e salvaguardare un ambiente intatto (approccio One Health). In questo senso, importanti interfacce con la LEp sono quelle elencate di seguito:

  • Obblighi di dichiarazione e coordinamento in fase di esecuzione: le interfacce con la LEp si situano in particolare nel settore delle zoonosi, malattie che si possono trasmettere all’essere umano attraverso il contatto diretto con animali o prodotti di origine animale oppure attraverso il consumo di alimenti contaminati di origine animale. Non appena viene individuato un agente patogeno zoonotico rilevante dal punto di vista dell’essere umano, è necessario che la medicina veterinaria e quella umana collaborino a stretto contatto. Questo vale anche nel caso opposto, ossia se un detentore di animali si ammala dopo essere entrato in contatto con un agente patogeno zoonotico. La collaborazione è resa possibile dagli obblighi di dichiarazione previsti (art. 153 cpv. 2 dell’ordinanza del 27 giugno 199567 sulle epizoozie [OFE] nonché art. 12c e 53 cpv. 2 D‑LEp).

  • Sorveglianza e valutazione del rischio: determinate zoonosi vengono sorvegliate mediante programmi specifici. Per alcune vengono raccolti dati a ogni livello della produzione alimentare (ossia dall’animale al macello), mentre per altre si applica solo una sorveglianza passiva, basata cioè sui casi annunciati. L’UFSP è responsabile della raccolta dei dati relativi all’essere umano (v. commenti relativi agli art. 11 e 12 segg. D‑LEp). La sorveglianza di animali e derrate alimentari è invece di competenza dei Cantoni o dell’USAV. I singoli compiti sono precisati nell’OFE, nell’ordinanza del 16 dicembre 201668 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) nonché nell’OELDerr. I risultati delle analisi sono uno degli elementi che entrano in gioco per decidere se è necessario applicare o adeguare provvedimenti di lotta.

  • Sistemi d’informazione: sulla base dell’articolo 45c LFE, l’USAV gestisce diversi sistemi d’informazione per sostenere l’esecuzione della legislazione nei settori della veterinaria e della sicurezza delle derrate alimentari, come pure per valutare i relativi dati. Anche questi sistemi fanno parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare gestito congiuntamente dall’UFAG e dall’USAV e finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile. Per quanto riguarda le interfacce con i sistemi d’informazione di cui all’articolo 60 e seguenti D‑LEp e con lo scambio di dati tra le autorità coinvolte, si rimanda ai commenti relativi alla LDerr (v. n. 4.1).

  • Resistenze antimicrobiche: un’importante interfaccia tra il settore essere umano e quello veterinario riguarda la lotta contro le resistenze antimicrobiche, in quanto gli agenti patogeni resistenti possono essere trasmessi dall’essere umano agli animali e viceversa. In questi casi è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità: l’UFSP e l’USAV, per esempio, pubblicano congiuntamente ogni due anni lo « Swiss Antibiotic Resistance Report » (SARR) . Il Consiglio federale può anche prevedere misure per ridurre le resistenze antimicrobiche nel settore veterinario. La pertinente base giuridica non si trova però nella LFE, bensì nella LATer (cfr. art. 42a LATer). Anche il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria si fonda sulla LATer (art. 64b segg. LATer). I dati riguardanti il consumo di antimicrobici e le resistenze nel settore essere umano raccolti secondo il presente disegno (cfr. art. 13a D‑LEp) saranno inseriti in banche dati separate.

4.3 Legge sugli agenti terapeutici

La LATer, nell’intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci (art. 1 cpv. 1 LATer). Si prefigge inoltre di contribuire a offrire in tutto il Paese un approvvigionamento sicuro e ordinato di agenti terapeutici, compresa la relativa informazione e consulenza specializzata (art. 1 cpv. 2 lett. c LATer).

La LATer mira ad assicurare la protezione della salute. Per contro, nonostante il tenore dell’articolo relativo allo scopo, non contiene un vero e proprio mandato di approvvigionamento. L’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici specifici compete in primo luogo al mercato. In secondo luogo, la responsabilità dell’approvvigionamento economico del Paese è conferita ai Cantoni o alla Confederazione nell’ambito della LAP o, a titolo complementare, dal mandato di approvvigionamento di cui all’articolo 44 D‑LEp. Gli strumenti previsti dalla LATer non permettono di imporre a un singolo fornitore di fabbricare un agente terapeutico né di immetterlo sul mercato. Alcune disposizioni della LATer hanno tuttavia ripercussioni dirette o indirette sulla disponibilità di medicamenti necessari (omologazione semplificata, omologazione con procedura di notifica, omologazione temporanea di preparati contro malattie suscettibili di avere esito letale)69.

Un’ulteriore interfaccia tra la LATer e la LEp si situa nell’ambito dello scambio di dati (cfr. art. 63 LATer), in particolare per i dati necessari all’esecuzione della LEp.

4.4 Legge federale sull’assicurazione malattie

La LAMal si prefigge in primo luogo di tutelare la popolazione dalle conseguenze economiche di una malattia e del suo trattamento. Favorisce la perequazione solidale tra gli assicurati, garantisce l’accesso alle cure mediche e contribuisce a contenere i costi. L’AOMS assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 LAMal). Entro limiti ben circoscritti, assume i costi di determinati esami destinati a individuare precocemente le malattie, nonché quelli di misure preventive a favore di assicurati particolarmente in pericolo (art. 26 LAMal).

Le interfacce con la LEp si situano a livello dell’assunzione delle spese per i provvedimenti di prevenzione e di lotta contro le malattie trasmissibili. Per quanto ragionevoli nell’ottica della tutela della salute pubblica, determinate prestazioni fornite nell’ambito di provvedimenti individuali di prevenzione o di lotta non possono essere fatturate all’AOMS o possono esserlo solo in parte poiché non soddisfano i presupposti per l’assunzione dei costi.

La legislazione attuale prevede già disposizioni sul finanziamento di costi che non possono essere rimunerati o possono esserlo solo in parte attraverso la LAMal (o altri sistemi di finanziamento). È il caso, per esempio, delle spese per provvedimenti nei confronti di singole persone (esame o sorveglianza medica), che vengono assunte dai Cantoni o dall’autorità che ordina il provvedimento (cfr. art. 71 lett. a e art. 74 cpv. 1 LEp). L’attuale LEp contiene anche una disposizione riguardante le spese per la distribuzione di agenti terapeutici acquistati dalla Confederazione secondo l’articolo 44: se non sono assunte dalle assicurazioni sociali, le spese sono a carico della Confederazione (art. 73 LEp).

La pandemia di COVID‑19 ha evidenziato una serie di lacune in relazione alle disposizioni dell’attuale LEp sul finanziamento dei costi non coperti o solo parzialmente coperti dall’AOMS. Per esempio, a causa di regole di finanziamento problematiche non sempre è stato possibile impiegare test, vaccinazioni e medicamenti come sarebbe stato necessario per tutelare la salute pubblica (v. commenti all’art. 74 segg. D‑LEp).

Da un lato, sono state riscontrate lacune giuridiche, visto che in caso di particolare pericolo per la salute pubblica le spese di alcuni test, vaccinazioni e medicamenti non vengono assunte né dalla Confederazione né dai Cantoni e neppure dalle assicurazioni sociali. Le lacune riguardano però anche obiettivi diversi dalla gestione di un particolare pericolo per la salute pubblica, per esempio il disciplinamento dell’assunzione delle spese delle vaccinazioni per la protezione indiretta nonché di test, vaccinazioni e medicamenti utilizzati per eliminare una malattia trasmissibile.

D’altro canto, il finanziamento previsto dalla legge vigente è, in taluni casi, molto complesso, oppure il dispendio di tempo necessario a soddisfare i presupposti per l’assunzione dei costi da parte delle assicurazioni sociali è elevato. Per i test, le vaccinazioni e i medicamenti acquistati dalla Confederazione secondo l’articolo 44 LEp si applicano sistemi di finanziamento distinti, a seconda delle condizioni soddisfatte. Prestazioni simili dispensate dallo stesso fornitore possono essere finanziate dall’AOMS o dalla Confederazione. Questo comporta problemi in termini di delimitazione, un elevato onere amministrativo e il rischio di errori di conteggio, in particolare in situazioni di crisi. Un altro svantaggio è la quantità di tempo necessaria per concretizzare l’assunzione delle spese. Per le prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della LAMal è necessario chiarire tutta una serie di condizioni e seguire determinate procedure prima che gli assicuratori-malattie possano rimunerare le prestazioni. Questo ostacola gli sforzi volti a frenare rapidamente la diffusione di malattie e a mettere a disposizione medicamenti per il loro trattamento.

Il presente disegno prevede quindi una nuova regolamentazione per il finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche.

5 Punti essenziali del progetto

5.1 La normativa proposta

5.1.1 Modello a tre livelli, particolare pericolo per la salute pubblica e questioni istituzionali

Durante la crisi COVID‑19, il modello a tre livelli della LEp (situazione normale, particolare e straordinaria) si è rilevato sostanzialmente valido. È però emerso che vari aspetti non erano disciplinati in modo abbastanza preciso (v. n. 1.4). Basti pensare alle incertezze sulle disposizioni e sui criteri relativi al passaggio tra le situazioni normale, particolare e straordinaria nonché sulla ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni nelle diverse situazioni.

Nella LEp svolge un ruolo fondamentale la nozione di «particolare pericolo per la salute pubblica». Si tratta da un lato di una delle condizioni per accertare la situazione particolare e dall’altro però ora anche della condizione per consentire alla Confederazione o ai Cantoni di emanare provvedimenti già nella situazione normale.

Il presente disegno propone le seguenti modifiche:

  • modello a tre livelli e «particolare pericolo per la salute pubblica» (cfr. art. 5a–6d D‑LEp): i termini giuridici vaghi che descrivono le condizioni per la situazione particolare vanno definiti meglio. È prevista in particolare una disposizione separata che disciplini l’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» (cfr. art. 5a). Il disciplinamento comprende tra l’altro anche i fattori che determinano l’esistenza di un tale pericolo. Per disciplinare in modo più preciso il processo di passaggio dalla situazione normale a quella particolare e viceversa è previsto un accertamento formale del cambiamento di situazione da parte del Consiglio federale, che va emanato sentiti i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti (art. 6b cpv. 1 e 4). Al tempo stesso il Consiglio federale deve stabilire – dopo aver coinvolto o sentito i Cantoni e le commissioni – gli obiettivi e i principi della strategia e le modalità di collaborazione con i Cantoni nonché decidere in merito all’intervento dell’organizzazione di crisi (cfr. art. 6b cpv. 2–4 D‑LEp);

  • preparazione alla situazione particolare (cfr. art. 6a D‑LEp): in caso di pericolo concreto per la salute pubblica o di situazione particolare incombente, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni sono tenute ad adottare, di comune intesa, i provvedimenti preparatori necessari. Per esempio, devono preparare l’organizzazione di crisi, garantire la prontezza di impiego, elaborare piani di comunicazione o predisporre risorse per il tracciamento dei contatti o le vaccinazioni;

  • competenze nella situazione particolare (cfr. art. 6d D‑LEp): il disegno stabilisce espressamente che i Cantoni conservano le loro competenze anche nella situazione particolare e che l’emanazione di provvedimenti resta di loro competenza – a meno che il Consiglio federale non disponga altrimenti. I Cantoni potranno anche andare oltre i provvedimenti ordinati dalla Confederazione, se lo richiede la situazione epidemiologica sul loro territorio;

  • situazione straordinaria (cfr. art. 7 D‑LEp): il disegno mantiene il disciplinamento riguardante la situazione straordinaria. La disposizione viene tuttavia completata sotto diversi aspetti e concretizza, in quanto disposizione di legge speciale, le competenze in materia di diritto di necessità attribuite al Consiglio federale dall’articolo 185 capoverso 3 Cost. La disposizione rivista permette al Consiglio federale, in caso di situazione straordinaria che comporta pericoli per la salute, di emanare i provvedimenti necessari per i quali l’attuale legge non prevede una base.

Il D‑LEp non contempla invece i seguenti elementi:

  • organizzazione di crisi: in adempimento di diversi postulati, nella decisione di principio del 29 marzo 2023 sull’ottimizzazione della propria gestione delle crisi il Consiglio federale ha illustrato come rafforzare l’organizzazione dell’Amministrazione federale per far fronte a future crisi complesse. Su tale base, il DDPS, in collaborazione con la CaF, ha elaborato l’OCAF, entrata in vigore il 1° febbraio 2025. Questa troverà applicazione anche in caso di future crisi provocate da malattie trasmissibili, sempre che implichino la necessità di un’organizzazione di crisi sovradipartimentale. A seguito dell’entrata in vigore dell’OCAF non occorrono più nella LEp disposizioni di legge speciale concernenti l’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. Con la presente revisione viene pertanto abrogato l’articolo 55 LEp;

  • coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione della crisi: la pandemia di COVID‑19 ha inoltre mostrato l’importanza del ricorso alle competenze del mondo scientifico per la gestione di crisi dell’Amministrazione federale. Nella risposta ai postulati Michel 20.3280 «Utilizzare il potenziale scientifico per affrontare periodi di crisi» e De Quattro 20.3542 «Un centro di competenza per gestire il dopo COVID‑19», il Consiglio federale ha deciso di coinvolgere il mondo scientifico tramite organi di crisi ad hoc e di definire i processi corrispondenti. A fine 2023 ha inoltre approvato la pertinente proposta di attuazione. Un organo scientifico consultivo istituito ad hoc permette di reagire in modo mirato alle esigenze poste dalla crisi facendo intervenire gli esperti più idonei (v. anche n. 1.3, raccomandazione F). Siccome la questione del coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione della crisi non si limita alle crisi nel contesto delle malattie trasmissibili, ciò dovrà avvenire indipendentemente dalla revisione della LEp;

  • completamento del catalogo di provvedimenti del Consiglio federale nella situazione particolare: il catalogo si è rivelato sostanzialmente valido ed è solo leggermente precisato (cfr. art. 6c D‑LEp). Sono inoltre parzialmente estese le competenze della Confederazione di adottare provvedimenti già nella situazione normale (p. es. nei trasporti pubblici e nell’ambito della protezione dei lavoratori, cfr. art. 40a e 40b D‑LEp), se sussiste un particolare pericolo per la salute pubblica. È scartata la competenza del Consiglio federale di vietare gli esami e i trattamenti medici non urgenti al fine di garantire le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. Questa competenza è prevista solo per i Cantoni (cfr. art. 44d D‑LEp), evitando così un’ingerenza nella loro competenza di principio di gestire l’assistenza sanitaria.

Il coinvolgimento dell’Assemblea federale nelle situazioni particolari o straordinarie è garantito tramite specifiche disposizioni nella legge del 13 dicembre 200270 sul Parlamento (LParl). La revisione della LParl al fine di migliorare il funzionamento del Parlamento, in particolare in caso di crisi, mirava a migliorarne la capacità d’intervento in situazioni di crisi71. Le Camere e gli altri organi del Parlamento devono poter essere convocati rapidamente e gli strumenti a disposizione del Parlamento devono essere resi più flessibili, così da poter essere impiegati in modo mirato in caso di crisi. Le nuove disposizioni prevedono in particolare la possibilità di chiedere immediatamente una sessione straordinaria se il Consiglio federale emana o modifica un’ordinanza in virtù dell’articolo 6 o 7 LEp (cfr. art. 2 cpv. 3 LParl in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 3bis LParl). È introdotto un obbligo di consultare le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 o 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bis LParl). È inoltre stato rafforzato lo strumento della mozione di commissione. Il coinvolgimento dell’Assemblea federale nelle situazioni particolari o straordinarie è quindi disciplinato in generale dalle nuove disposizioni della LParl.

5.1.2 Preparazione a particolari pericoli per la salute pubblica

Per contrastare efficacemente e tempestivamente i danni o i pericoli per la salute pubblica derivanti dalle malattie trasmissibili, sono necessari preparativi a livello nazionale e cantonale. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni elaborano piani di preparazione e gestione. Già in base al diritto vigente sono tenuti a prepararsi alle situazioni di crisi. Il presente disegno mira tuttavia a precisare i provvedimenti preparatori (cfr. art. 8 D‑LEp):

  • – è previsto un disciplinamento più dettagliato, nella LEp, dell’obbligo, per le autorità, di prepararsi alle epidemie e ad altri particolari pericoli per la salute pubblica. L’elemento cardine è costituito dall’obbligo di elaborare piani di preparazione e gestione generici. Per l’elaborazione dei loro piani, i Cantoni dovranno basarsi su quelli nazionali. Il Consiglio federale stabilisce gli scenari per i quali devono essere elaborati piani di preparazione e gestione e definisce i requisiti minimi di contenuto dei piani;

  • – la Confederazione e i Cantoni devono aggiornare la pianificazione in funzione dei bisogni e verificare regolarmente se le organizzazioni di crisi conoscono i loro compiti e le procedure e se la collaborazione con i partner funziona. A tal fine devono svolgere regolarmente esercitazioni congiunte. La Confederazione deve inoltre verificare regolarmente l’esistenza dei piani cantonali e la loro coerenza con quelli della Confederazione.

Le precisazioni proposte rendono vincolanti le raccomandazioni contenute finora nel Piano svizzero per pandemia influenzale.

5.1.3 Individuazione e sorveglianza in generale

L’individuazione e la sorveglianza svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle malattie trasmissibili e delle resistenze antimicrobiche. Senza conoscere la situazione epidemiologica è impossibile adottare provvedimenti di lotta adeguati o controllarne l’efficacia. Il disegno mira a colmare le seguenti lacune:

  • sistema di dichiarazione (cfr. art. 60 D‑LEp): le varie piattaforme di dichiarazione sono consolidate a livello nazionale. L’UFSP mette inoltre a disposizione un sistema nazionale d’informazione scalabile «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», integrato nei processi di dichiarazione dei sistemi d’informazione degli ospedali e degli studi medici nonché in altri processi di esecuzione e dichiarazione;

  • sistemi di sorveglianza (cfr. art. 11 D‑LEp): le nuove conquiste tecniche e mediche devono poter essere sfruttate nell’ambito dell’individuazione e della sorveglianza delle malattie trasmissibili. Sono potenziate le possibilità di sorveglianza esistenti, per esempio delle acque di scarico, ed è creata la possibilità di obbligare attori pertinenti a collaborare al monitoraggio degli agenti patogeni, dei germi resistenti o dei residui di antimicrobici;

  • indagini epidemiologiche (cfr. art. 15 D‑LEp): alla Confederazione sono attribuite competenze supplementari in materia di indagini epidemiologiche (indagini sul tipo, la causa, la fonte di contagio ecc.). L’UFSP stesso deve poter eseguire indagini epidemiologiche – soprattutto in caso di focolai non limitati a un Cantone. Le indagini epidemiologiche restano però di competenza anzitutto dei Cantoni;

  • settori essere umano, animale, ambiente e derrate alimentari (cfr. art. 15a15c e 60c D‑LEp): le aziende alimentari e i laboratori che analizzano campioni in virtù della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione dell’ambiente o sugli alimenti per animali devono inviare determinati campioni positivi a laboratori designati dalla Confederazione. Concretamente si tratta di campioni positivi di agenti patogeni umani che possono provocare focolai (p. es. listerie, enterobatteri produttori di carbapenemasi [CPE]). I laboratori tipizzano o sequenziano i campioni in base alle indicazioni del Consiglio federale e inseriscono i risultati nel sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche», consentendo la raccolta, l’analisi e il confronto degli agenti patogeni e delle resistenze (o del materiale genetico);

  • obbligo di autorizzazione per i laboratori (cfr. art. 16 segg. D‑LEp): al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare in modo più flessibile le analisi microbiologiche eseguite dai laboratori. Ai fini della diagnostica rapida decentrata si prevede di consentire ai laboratori autorizzati di eseguire maggiormente singole analisi microbiologiche in sedi diverse dal loro laboratorio centrale (p. es. in un pronto soccorso). Tali analisi devono poter essere eseguite anche da altre istituzioni (diverse dai laboratori autorizzati), a condizione che sia garantita un’adeguata sorveglianza da parte di un laboratorio autorizzato. Il Consiglio federale può inoltre prevedere disposizioni per l’esecuzione di analisi senza prescrizione medica. Per garantire un’offerta sufficiente di test nelle situazioni di particolare pericolo, il Consiglio federale deve inoltre poter consentire un’offerta al di fuori dei laboratori autorizzati, come durante la pandemia di COVID‑19;

  • centri di riferimento e competenza (cfr. art. 17 D‑LEp): per l’adempimento dei compiti dell’UFSP in materia di individuazione, sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili e di lotta contro di esse è previsto il ricorso alle conoscenze di esperti e alle risorse di strutture altamente specializzate. All’UFSP va pertanto attribuita la competenza di designare quali centri nazionali di competenza anche altre organizzazioni pubbliche e private, oltre ai laboratori (status quo), e di incaricarle di svolgere determinati compiti di sorveglianza e lotta (p. es. nell’ambito della gestione dei focolai). L’adempimento di questi compiti andrà adeguatamente indennizzato.

5.1.4 Resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure

Malgrado i successi delle strategie nazionali contro le resistenze agli antibiotici (strategia StAR) e le infezioni associate alle cure (strategia NOSO), sono emersi chiaramente i limiti della loro attuazione. Il raggiungimento degli obiettivi andrà migliorato con l’inserimento nel presente disegno di disposizioni moderate (art. 13a, 19a, 51a D‑LEp). Sono previste le seguenti modifiche principali:

  • sorveglianza del consumo di antimicrobici (cfr. art. 13a cpv. 1 e 2 D‑LEp): dovranno essere rilevati dati più completi e precisi sul consumo e sull’uso di tali sostanze. Gli ospedali e gli assicuratori-malattie sono tenuti a dichiarare il consumo di antimicrobici. Nei limiti del possibile è previsto lo sfruttamento delle fonti di dati e delle strutture esistenti, al fine di ridurre il più possibile l’onere del rilevamento dei dati;

  • prevenzione delle infezioni associate alle cure (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a D‑LEp): gli ospedali e altre istituzioni del settore sanitario possono essere obbligati ad adottare provvedimenti atti a prevenire tali infezioni. Le istituzioni sanitarie devono per esempio poter implementare nei loro processi aziendali cosiddetti moduli d’intervento o sorveglianza;

  • prevenzione delle resistenze antimicrobiche (cfr. art. 19a D‑LEp): il Consiglio federale può obbligare gli ospedali e altre istituzioni del settore sanitario ad adottare diversi provvedimenti, come l’introduzione e l’attuazione di programmi volti a garantire un uso corretto degli antimicrobici, l’introduzione di adeguati programmi di screening dei pazienti a rischio (p. es. le persone che provengono da una degenza in un ospedale estero) o l’obbligo d’informazione tra gli ospedali in caso di trasferimento di pazienti. Se ciononostante dovessero emergere indizi che determinati antimicrobici sono spesso impiegati in modo scorretto o che la loro efficacia è a rischio, il Consiglio federale ha la possibilità di subordinare il loro uso a determinate condizioni;

  • sviluppo e messa a disposizione di antimicrobici (cfr. art. 50a e 51a D‑LEp): la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la ricerca, lo sviluppo e la messa a disposizione di antimicrobici e rafforzare la collaborazione internazionale in materia, consentendo la creazione di incentivi allo sviluppo e alla produzione di tali nuovi medicamenti.

5.1.5 Promozione delle vaccinazioni e monitoraggio vaccinale

Il disegno rimane fedele alle misure collaudate in materia di vaccinazioni. L’attuale ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni è mantenuta, la promozione delle vaccinazioni resta – ad eccezione dell’emanazione di raccomandazioni di vaccinazione da parte della Confederazione – un compito cantonale. Non sono previste competenze supplementari della Confederazione nel campo della promozione delle vaccinazioni (buoni, incentivi, unità mobili di vaccinazione ecc.) né un’estensione delle vaccinazioni obbligatorie. Nel settore delle vaccinazioni, la revisione è imperniata su tre elementi:

  • promozione delle vaccinazioni (cfr. art. 21 DLEp): gli adulti e i quasi adulti dovranno poter accedere a una consulenza sulle vaccinazioni e a una verifica del proprio stato vaccinale e, se del caso, poterlo completare più facilmente rispetto a oggi. I Cantoni devono quindi agevolare l’accesso a bassa soglia delle persone di queste fasce di età alle vaccinazioni, soprattutto nelle farmacie. A tal fine bisogna precisare che i Cantoni sostengono i datori di lavoro nella messa a disposizione di offerte di vaccinazione (e consulenza) sul posto di lavoro e possono offrire vaccinazioni nel livello secondario II e terziario;

  • offerte di vaccinazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (cfr. art. 21a DLEp): i Cantoni devono garantire che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, possa essere vaccinato in breve tempo, se necessario, il maggior numero possibile di persone. Sono responsabili di predisporre l’infrastruttura occorrente. La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, coinvolgendoli, i necessari sistemi di prenotazione, registrazione e gestione degli appuntamenti, unitamente alla documentazione relativa alla vaccinazione. Il Consiglio federale può prevedere una partecipazione dei Cantoni alle spese. Ciò è ora disciplinato e precisato a livello di legge, sulla scorta delle esperienze maturate con la COVID‑19;

  • monitoraggio vaccinale (cfr. art. 24 DLEp): con la revisione, la competenza in materia di monitoraggio vaccinale resta sostanzialmente cantonale, ma le competenze della Confederazione sono ampliate e precisate. L’UFSP deve poter rilevare autonomamente lo stato vaccinale, se necessario per completare o paragonare i dati a livello regionale o nazionale. Inoltre, l’UFSP riceve annualmente dagli assicuratori-malattie dati di vaccinazione in forma anonimizzata estratti dalle fatture da loro trattate. In caso di particolari pericoli per la salute pubblica o di comparsa di nuovi agenti patogeni, il Consiglio federale può inoltre obbligare i fornitori di prestazioni a dichiarare in forma anonimizzata all’UFSP i dati concernenti una determinata vaccinazione.

5.1.6 Lotta, compresi i provvedimenti alla frontiera

La ripartizione di fondo dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della lotta contro le epidemie e le pandemie, sia nella situazione normale sia in quella particolare o straordinaria, si è rivelata sostanzialmente valida. Considerando le lacune identificate, il disegno si concentra sui seguenti elementi:

  • provvedimenti nei confronti della popolazione (cfr. art. 40 segg. D‑LEp): il catalogo dei provvedimenti cantonali nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone è precisato, facendo tesoro delle esperienze maturate con la pandemia di COVID‑19 (p. es. obbligo della mascherina). Ciò non comporta però alcuna estensione dal punto di vista materiale: i provvedimenti sono semplicemente adeguati dal punto di vista della densità normativa. Il disegno prevede competenze supplementari per la Confederazione nella situazione normale per quanto riguarda i provvedimenti in materia di trasporti pubblici e protezione dei lavoratori. In caso di particolari pericoli per la salute o situazioni di crisi, in futuro il Consiglio federale potrà ordinare provvedimenti atti a proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, come previsto dalla legge COVID‑19;

  • sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» e sistemi volti a informare persone esposte (cfr. art. 60a e 60d D‑LEp): in particolare in vista di future epidemie e pandemie è necessario disporre a livello federale di un sistema digitale unitario e adeguato, che contenga dati atti a identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni e i loro contatti. La LEp rivista mantiene quindi la base per un sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti». In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, l’UFSP può gestire sistemi volti a informare le persone che sono o sono state potenzialmente esposte a un agente patogeno (sistemi analoghi all’app «SwissCovid»);

  • trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 41, 41a e 60b D‑LEp): si precisa che, in caso estremo, le restrizioni del trasporto internazionale di viaggiatori decise dal Consiglio federale possono addirittura comportare un divieto di entrare in Svizzera, nel rispetto degli obblighi internazionali. Il disegno tiene conto in modo specifico della situazione dei frontalieri, in modo da consentire loro per esempio di continuare a esercitare la loro professione o da non separare le famiglie. Sono inoltre previste prescrizioni su un nuovo sistema nazionale d’informazione «Entrata», in modo da garantire il rilevamento di informazioni di contatto di buona qualità ai fini del tracciamento dei contatti nel trasporto internazionale di viaggiatori in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica;

  • certificati di vaccinazione, test o guarigione (cfr. art. 49b D‑LEp): l’articolo relativo al rilascio di certificati COVID‑19 introdotto per la gestione della crisi COVID‑19 (art. 6a della legge COVID‑19) è integrato nel presente disegno. La disposizione è formulata in termini più generici per consentire, se necessario, il rilascio di certificati non falsificabili per altri pericoli sanitari o malattie trasmissibili, in particolare per il trasporto internazionale di viaggiatori. Si tratta di una disposizione necessaria poiché, nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, potranno essere necessari certificati non falsificabili anche per futuri pericoli sanitari;

  • autopsia: per le persone decedute a causa di una malattia trasmissibile, il Cantone competente deve poter ordinare un’autopsia (cfr. art. 37a D‑LEp), al fine di documentare le malattie che possono essere stabilite solo con un’autopsia e, se necessario, adottare i provvedimenti necessari.

5.1.7 Approvvigionamento

Le disposizioni della LEp vanno adeguate in modo da poter fare ricorso agli strumenti collaudati in periodo di crisi per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale medico importante nonché ottimizzare la preparazione e la lotta contro le minacce sanitarie. Si tratta anche di trasferire nel D‑LEp le principali disposizioni della legge COVID‑19. Il presente disegno contiene le seguenti modifiche:

  • approvvigionamento con materiale medico importante (art. 44 D‑LEp): le competenze sussidiarie del Consiglio federale in materia di approvvigionamento con materiale medico importante secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge COVID‑19 sono state integrate nel disegno nella misura necessaria. Sempreché l’approvvigionamento non possa essere garantito dai Cantoni e dai privati, la Confederazione deve poter acquistare in via sussidiaria materiale medico importante, fondamentale per combattere le malattie trasmissibili, nonché far produrre materiale medico da destinare alla popolazione;

  • obblighi di notifica (cfr. art. 44a D‑LEp): l’obbligo per i distributori, i laboratori o le istituzioni sanitarie di notificare le scorte di materiale medico importante, introdotto per la gestione della pandemia di COVID‑19 (art. 3 cpv. 1 della legge COVID‑19), va integrato nel disegno. In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può inoltre obbligare gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a notificare al servizio federale competente informazioni sulle capacità nell’assistenza sanitaria. Durante la pandemia di COVID‑19 ciò avveniva in virtù delle basi legali contenute nella legge COVID‑19 (ordinanza 3 COVID‑19 del 19 giugno 202072);

  • provvedimenti volti a garantire un approvvigionamento sufficiente (cfr. art. 44b D‑LEp): i provvedimenti per la gestione della pandemia di COVID‑19 previsti all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d della legge COVID‑19 vengono integrati nella LEp, nella misura in cui sono necessari per gestire future minacce sanitarie. Per quanto riguarda le scorte, in linea di principio la revisione della LEp non prevede un riorientamento, limitandosi ad ampliare la cerchia dei soggetti tenuti a costituire scorte (cfr. art. 44b cpv. 1 lett. a D‑LEp). Sarà così possibile rafforzare le prescrizioni del Piano svizzero per pandemia influenzale, che attualmente hanno semplice carattere di raccomandazione. Resta da stabilire quale materiale medico dovrà essere incluso nelle scorte. Gli uffici federali interessati e i Cantoni stanno attualmente elaborando appositi piani. In caso di crisi, al Consiglio federale è attribuita la competenza di derogare ai requisiti specifici della legislazione sugli agenti terapeutici, di quella sui prodotti chimici o di quella sulla sicurezza dei prodotti (deroghe all’obbligo di autorizzazione, all’obbligo di omologazione ecc.);

  • capacità (cfr. art. 44c e 44d D‑LEp): gli ospedali possono essere obbligati a mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per curare e ricoverare in ambito stazionario i pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva (p. es. gli agenti patogeni del genere Ebola). Al fine di garantire le capacità necessarie nel settore dell’assistenza sanitaria, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica viene attribuita ai Cantoni la competenza di ordinare il divieto di esecuzione di analisi o trattamenti non urgenti;

  • misure di promozione (cfr. art. 51 e 51a D‑LEp): occorre dare alla Confederazione maggiori possibilità per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale medico importante (analogamente alle possibilità previste dalla legge COVID‑19). Al Consiglio federale va attribuita la competenza di contribuire, mediante incentivi finanziari (incentivi «pull»), a garantire l’immissione sul mercato e la disponibilità in Svizzera di nuovi antimicrobici (cfr. art. 51a D‑LEp). Dato che, sottoscrivendo contratti di questo tipo con fabbricanti di antimicrobici, la Confederazione assume obblighi pluriennali, va richiesto al Parlamento un credito d’impegno (v. n. 7.1.3).

5.1.8 Finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche

Il nuovo disciplinamento del finanziamento previsto riguarda da un lato l’approvvigionamento con materiale garantito dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 D‑LEp e, dall’altro, le situazioni in cui i fornitori di prestazioni acquistano il materiale attraverso i canali tradizionali. Le modifiche proposte mirano a semplificare, precisare e completare le disposizioni sull’assunzione delle spese (cfr. art. 74 segg. D‑LEp):

  • materiale medico importante acquistato dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 D‑LEp:

    • – vaccini dispensati alla popolazione su raccomandazione dell’UFSP: la Confederazione assume le spese del vaccino, i Cantoni assumono quelle della somministrazione,

    • – medicamenti profilattici e terapeutici (ad eccezione dei vaccini) dispensati alla popolazione su raccomandazione dell’UFSP o ai fini dell’eliminazione di malattie trasmissibili nell’ambito di programmi nazionali: la Confederazione assume le spese del medicamento, le assicurazioni sociali quelle per la rimunerazione della prestazione e gli oneri legati alla dispensazione,

    • – dispensazione di altro materiale medico importante (p. es. dispositivi medici) alla popolazione: l’assunzione delle spese è disciplinata dalle disposizioni della LAMal, della legge federale del 20 marzo 198173 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale del 19 giugno 199274 sull’assicurazione militare (LAM); la Confederazione assume le spese in via sussidiaria,

    • – tutto il materiale medico importante: la Confederazione può autorizzare la dispensazione a paganti in proprio (p. es. vaccinazioni per scopi di viaggio o per gli Svizzeri all’estero);

  • vaccini acquistati dalla Confederazione non in virtù dell’articolo 44 D‑LEp: la Confederazione può assumere le spese del vaccino e quelle per la sua somministrazione, per quanto non siano coperte dalle assicurazioni sociali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    • – le vaccinazioni sono raccomandate dall’UFSP e dispensate alla popolazione,

    • – servono alla protezione indiretta di persone particolarmente a rischio o all’eliminazione di una malattia trasmissibile nell’ambito di un programma nazionale;

  • medicamenti acquistati dalla Confederazione non in virtù dell’articolo 44 D‑LEp: la Confederazione può assumere le spese dei medicamenti, per quanto non siano coperte dalle assicurazioni sociali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    • – la dispensazione del medicamento è raccomandata dall’UFSP e viene effettuata alla popolazione,

    • – serve al trattamento preventivo o terapeutico di persone malate, alla protezione diretta o indiretta di persone particolarmente a rischio o all’eliminazione di una malattia trasmissibile nell’ambito di un programma nazionale;

  • analisi diagnostiche (test): la Confederazione può assumere le spese per le seguenti analisi, per quanto non siano coperte dalle assicurazioni sociali:

    • – test effettuati in caso di particolare pericolo per la salute pubblica,

    • – test effettuati nell’ambito di un programma nazionale di eliminazione di una malattia trasmissibile.

Il disegno contiene inoltre disposizioni sulla procedura di assunzione delle spese e sulla lotta contro gli abusi in relazione alla rimunerazione delle prestazioni.

5.1.9 Aiuti finanziari alle imprese a seguito di provvedimenti di cui agli articoli 6c e 7 D‑LEp

I provvedimenti adottati dalla Confederazione per contenere o combattere un’epidemia possono essere associati a diminuzioni della cifra d’affari per le imprese. In linea di principio, la gestione delle fluttuazioni della cifra d’affari rientra nel rischio imprenditoriale. Se però i provvedimenti della Confederazione si protraggono nel tempo (p. es. chiusura prolungata delle strutture), possono risultarne non solo notevoli perdite finanziarie per singole imprese, bensì anche costi elevati per l’intera economia. Per contrastare un rischio di grave recessione influenzato dai provvedimenti della Confederazione, quest’ultima deve quindi poter accordare aiuti finanziari (cfr. art. 70a–70f D‑LEp).

Il disciplinamento formale ex ante dei provvedimenti per le situazioni di emergenza previsto dal disegno tiene conto delle seguenti condizioni:

  • – i beni giuridici da proteggere possono essere concretizzati facendo riferimento a quelli menzionati agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost.;

  • – nel disegno sono creati i presupposti per poter ricorrere a provvedimenti straordinari, per esempio i criteri che determinano un’urgenza temporale e materiale nel contesto specifico;

  • – i provvedimenti sono limitati nel tempo e concepiti quali aiuti rimborsabili;

  • – si stabilisce in che misura si possa derogare alle disposizioni giuridiche.

Fatte queste premesse, sulla scorta delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19 il disciplinamento formale ex ante è formulato negli articoli 70a–70f D‑LEp in modo da consentire una procedura a più fasi per decidere in merito a eventuali aiuti finanziari:

  • – nella prima fase di un’epidemia prevale la responsabilità imprenditoriale individuale, anche se sono già in vigore provvedimenti della Confederazione che limitano l’attività economica; un’impresa deve essere in grado di mitigare cali temporanei della cifra d’affari senza l’aiuto dello Stato. Con l’indennità per lavoro ridotto è inoltre disponibile uno strumento collaudato ed efficace per garantire il pagamento continuato del salario ed evitare licenziamenti, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge del 25 giugno 198275 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Dopo la pandemia, i disciplinamenti concernenti le indennità per lavoro ridotto sono stati adeguati in modo mirato. Ora anche i formatori professionali hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto. Inoltre, sempre in relazione a tale indennità, si è provveduto a digitalizzare diversi passaggi in modo da permettere in futuro un disbrigo efficiente delle procedure di autorizzazione e di pagamento anche in caso di forte aumento della domanda;

  • – se dovesse delinearsi che in particolare le chiusure potrebbero durare oltre il periodo di attesa definito nella legge (30 giorni), si punta sul sostegno delle imprese e dei lavoratori indipendenti mediante liquidità. Un disciplinamento ex ante nella LEp dovrebbe autorizzare il Consiglio federale a decidere a livello di ordinanza, a determinate condizioni prestabilite nella LEp, aiuti finanziari sotto forma di crediti bancari garantiti. A differenza dei contributi a fondo perso, crediti bancari garantiti possono giustificare più facilmente la necessaria delega di competenze al Consiglio federale nonché la rinuncia a un esame minuzioso nel singolo caso. Per poter versare in modo rapido e non burocratico i crediti bancari garantiti, bisognerebbe appoggiarsi sulle strutture esistenti (banche, eventualmente organizzazioni di fideiussione). La creazione di una nuova struttura esecutiva in seno alla Confederazione o ai Cantoni richiederebbe molto più tempo e molti più fondi. Gli aiuti finanziari sarebbero accordati a condizione che i provvedimenti adottati dalla Confederazione per proteggere la popolazione contro le ripercussioni dell’epidemia comportino per le imprese notevoli perdite in particolare in termini di cifra d’affari e che senza gli aiuti finanziari una grave recessione sia probabile. I Cantoni dovrebbero partecipare adeguatamente al finanziamento;

  • – a seconda della modalità e della durata della crisi potrebbero essere necessari ulteriori aiuti finanziari statali, anche sotto forma di aiuti non rimborsabili, che tuttavia non potrebbero e non dovrebbero essere definiti anticipatamente. I sostegni in termini di liquidità decisi rapidamente per via di ordinanza dovrebbero piuttosto garantire la sopravvivenza finanziaria delle imprese durante tre-quattro mesi, dando così al Consiglio federale e al Parlamento nonché ai Cantoni il tempo necessario per disciplinare in via legislativa urgente eventuali aiuti finanziari supplementari, per esempio sotto forma di contributi a fondo perso. Per questo motivo, nell’ambito del D‑LEp si è rinunciato a creare una base legale formale duratura per determinati provvedimenti, in particolare per le indennità di perdita di guadagno o per ulteriori prestazioni previste dalla LADI.

5.1.10 Digitalizzazione

In futuro, la digitalizzazione dovrà contribuire ancora di più alla sorveglianza e alla lotta contro le malattie trasmissibili. A tal fine, il disegno prevede le seguenti modifiche:

  • – sono disciplinate le basi per lo scambio di dati tra i vari sistemi. Ciò consentirà di attuare il principio «once only» per il maggior numero possibile di dati pertinenti sulle malattie trasmissibili, aumentando la qualità dei dati e riducendo l’onere per la registrazione e l’analisi dei dati. A tal fine, al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire standard per la trasmissione dei dati per quanto riguarda le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sottoposte all’obbligo di dichiarazione (art. 13 cpv. 1 D‑LEp), i dati sulle persone vaccinate (art. 24 cpv. 5 D‑LEp), la comunicazione di dati personali (art. 59 cpv. 5 D‑LEp) nonché il collegamento tra i sistemi d’informazione menzionati nella LEp e altri sistemi d’informazione di diritto pubblico (art. 60–60c D‑LEp);

  • – i dati raccolti e generati nell’ambito della LEp sono valorizzati secondo il principio «Open Government Data». A tal fine sono resi accessibili al pubblico e per scopi di ricerca in forma anonimizzata (art. 59 cpv. 5 D‑LEp);

  • – i sistemi di individuazione, sorveglianza e gestione delle malattie trasmissibili vanno migliorati. A tal fine sono precisate le basi per la gestione dei sistemi d’informazione esistenti – come il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» (art. 60 D‑LEp) – per definirne chiaramente lo scopo, le competenze nonché i dati da trattare. Alla Confederazione è inoltre attribuita la competenza di gestire altri sistemi d’informazione (v. n. 5.1.3 e 5.1.6): essa gestirà, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a D‑LEp), un sistema d’informazione per la registrazione e l’inoltro dei dati di contatto delle persone in entrata, attivato nelle situazioni di particolare pericolo (sistema d’informazione «Entrata», art. 60b D‑LEp) e una piattaforma di scambio di informazioni genetiche sugli agenti patogeni con potenziale di focolaio, che oltre al settore essere umano comprende le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, il settore veterinario e l’ambiente (sistema d’informazione «Analisi genomiche») (art. 60c D‑LEp). In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, la Confederazione può anche gestire sistemi volti a informare le persone che sono o sono state potenzialmente esposte a un agente patogeno (art. 60d D‑LEp; sistemi analoghi all’app «SwissCovid»).

5.1.11 Organizzazioni e istituzioni internazionali quale protezione contro le malattie trasmissibili

Le resistenze antimicrobiche e gli agenti patogeni potenzialmente molto pericolosi rappresentano rischi sanitari considerevoli per la popolazione in Svizzera. La disponibilità di materiale medico efficiente e sicuro riveste particolare importanza nella lotta contro le epidemie e le resistenze antimicrobiche. I sistemi di incentivi dell’economia di mercato non bastano a far sì che tali prodotti, inclusi i nuovi antimicrobici, vengano sviluppati e prodotti indipendentemente dal successo dell’accesso al mercato. Per questa ragione, non è possibile garantire l’innovazione, le attività di ricerca e sviluppo né l’introduzione sul mercato di questi prodotti e, di conseguenza, neppure la sicurezza dell’approvvigionamento. Questo rappresenta un pericolo diretto per la salute pubblica in Svizzera, in particolare in caso di pandemia. Per tale motivo, con la presente revisione vengono introdotte due nuove disposizioni: l’articolo 50aa per il sostegno a organizzazioni e istituzioni internazionali, finalizzate tra l’altro alle attività di ricerca e sviluppo di vaccini e antimicrobici, e l’articolo 51a per gli aiuti finanziari volti a promuovere lo sviluppo di nuovi antimicrobici (v. n. 5.1.4); entrambi gli articoli puntano a favorire la messa a disposizione di tali prodotti in Svizzera.

La Svizzera non è in grado di assicurare da sola adeguate attività di sviluppo e di messa sul mercato dei prodotti in questione. Per garantire la sicurezza di approvvigionamento in tale ambito è indispensabile una stretta collaborazione a livello internazionale. Sono state pertanto istituite diverse organizzazioni e istituzioni internazionali volte a controbilanciare i crescenti problemi di mercato e a favorire lo sviluppo di prodotti medici essenziali. Tra queste figurano la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovation» (CEPI) e la «Global Antibiotic Research & Development Partnership» (GARDP).

Una partecipazione della Svizzera a tali strutture internazionali è determinante per beneficiare direttamente delle attività delle organizzazioni e delle istituzioni finanziate in tale contesto. I contributi strategici a istituzioni internazionali attive nel campo della tutela della salute, importanti per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, le resistenze antimicrobiche e altri rischi per la salute pubblica, concorrono direttamente alla protezione della salute della popolazione in Svizzera. Anche in Parlamento sono stati depositati diversi interventi che esortano il Consiglio federale a collaborare maggiormente con organizzazioni e istituzioni internazionali che contribuiscono alla protezione contro le malattie trasmissibili76.

L’articolo 50a D‑LEp permette di colmare le lacune legislative esistenti in materia di concessione di contributi strategici a tali organizzazioni e istituzioni internazionali. I fondi necessari vanno richiesti all’Assemblea federale sotto forma di un limite di spesa. Questo aumenta la trasparenza dei costi e rafforza la gestione strategica dei fondi concessi (v. n. 7.1.2).

5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il disegno di revisione chiarisce e precisa la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili, senza tuttavia introdurre modifiche sostanziali rispetto alla legge vigente. Conformemente al principio dell’equivalenza fiscale, ogni livello dello Stato finanzia i compiti che rientrano nella propria sfera di competenza.

L’esecuzione della maggior parte dei provvedimenti resta di competenza dei Cantoni. All’articolo 75 capoverso 2 D‑LEp, il disegno indica espressamente che in linea di principio i Cantoni sono competenti anche per l’esecuzione dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nelle situazioni particolari o straordinarie. Si tratta tuttavia di una semplice conferma della competenza già vigente.

Il disegno introduce compiti supplementari a livello federale, in particolare per quanto riguarda l’individuazione e la sorveglianza delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, mettendo l’accento sulle resistenze antimicrobiche e sulle infezioni associate alle cure nonché sull’approccio One Health. A tal fine prevede la gestione, da parte della Confederazione, di vari sistemi supplementari: un sistema di sorveglianza del consumo di antimicrobici e un sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche». L’UFSP potrà inoltre designare quali centri nazionali di competenza istituzioni del settore sanitario e istituti di ricerca e incaricarli di svolgere compiti di sorveglianza e lotta speciali, indennizzati dalla Confederazione. Nell’ambito del monitoraggio vaccinale, oltre ai Cantoni anche le autorità federali potranno rilevare la quota di persone vaccinate. Il disegno di revisione crea infine una base per consentire alla Confederazione di adottare diverse misure di sostegno. La Confederazione potrà per esempio promuovere mediante aiuti finanziari l’immissione in commercio di antimicrobici nonché – oltre alla produzione – la ricerca riguardante il materiale medico importante e il relativo sviluppo in Svizzera. Potrà inoltre assumere le spese per l’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero e del personale della rete delle rappresentanze svizzere all’estero con materiale medico importante.

Nell’ambito dell’infrastruttura sanitaria e dell’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante, il disegno chiarisce le competenze in materia di finanziamento. È possibile che il nuovo disciplinamento comporti costi aggiuntivi rispetto alla base legale vigente (v. n. 7). La Confederazione potrà partecipare alle spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura destinata alla cura dei pazienti affetti da malattie altamente trasmissibili, mentre i Cantoni assumeranno le spese d’esercizio. In caso di acquisto di materiale medico importante da parte della Confederazione, quest’ultima assumerà le spese di fornitura del materiale ai Cantoni e alla rete delle rappresentanze svizzere all’estero. Dal canto loro, i Cantoni assumeranno le spese dello stoccaggio e della distribuzione sul loro territorio, compresa la distribuzione ai fornitori di prestazioni. In caso di dispensazione alla popolazione di medicamenti e vaccini acquistati dalla Confederazione su raccomandazione dell’UFSP, le spese dei prodotti saranno a carico della Confederazione stessa. A loro volta, i Cantoni assumeranno le spese per la somministrazione dei vaccini, mentre le assicurazioni sociali rimunereranno le prestazioni legate alla prescrizione e alla dispensazione dei medicamenti. In caso di materiale medico importante acquistato dalla Confederazione diverso da vaccini, test e medicamenti, le spese per la dispensazione alla popolazione saranno a carico della Confederazione, a meno che non siano assunte dalle assicurazioni sociali. Per raggiungere scopi epidemiologici specifici, la Confederazione potrà inoltre assumere le spese per le vaccinazioni e i test anche se non li ha acquistati direttamente, sempreché non siano assunte dalle assicurazioni sociali.

5.3 Attuazione

All’atto dell’entrata in vigore della presente revisione non tutti gli articoli troveranno immediata attuazione. Presumibilmente, per alcuni di essi determinate condizioni non saranno soddisfatte, per esempio per quelli collegati all’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica (p. es. art. 21a cpv. 1 o 40a D‑LEp) o quelli applicabili solo al verificarsi di una determinata situazione (p. es. art. 19a D‑LEp).

Sulla base della revisione della LEp devono essere adeguate anche le pertinenti ordinanze. Questo riguarda sia l’OEp sia l’ordinanza del 29 aprile 201577 concernente i laboratori di microbiologia. Molti dei nuovi articoli devono essere concretizzati mediante ordinanza del Consiglio federale. Ciò concerne tra l’altro gli articoli 6b, 13a, 15a–15c, 19a, 44ac, 70 e seguenti o 74 e seguenti D‑LEp (v. n. 8.7).

Nel quadro della consultazione sulla revisione del diritto esecutivo, i Cantoni vengono sentiti e strettamente coinvolti negli aspetti della revisione o dell’attuazione che li interessano, come lo sviluppo di un sistema centralizzato per la prenotazione delle vaccinazioni o il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», previsti rispettivamente dagli articoli 21a e 60 D‑LEp.

Ai Cantoni viene concesso tempo sufficiente per attuare le nuove disposizioni, in particolare per lo sviluppo di interfacce verso i sistemi nazionali d’informazione gestiti dalla Confederazione. Già al numero 6.1, in corrispondenza del commento sulle singole disposizioni, figurano puntualmente indicazioni concrete sull’attuazione e sulle ripercussioni a livello di ordinanze.

6 Commento ai singoli articoli

6.1 Legge sulle epidemie

Terminologia

In tutta la legge «agenti terapeutici» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione più ampia «materiale medico importante». Inoltre, nella versione tedesca «Absonderung» è sostituito con «Isolation» per designare l’isolamento.

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f nonché 3

Al capoverso 2 lettera e, l’articolo sullo scopo della legge è completato con l’obbligo di garantire a tutti i gruppi di popolazione la parità di accesso a installazioni e mezzi per proteggersi contro le malattie trasmissibili. Questo significa che non ci devono essere differenze ingiuste, evitabili o rimediabili tra gruppi di popolazione definiti secondo criteri sociali, economici, demografici o geografici. La pandemia di COVID‑19 ha evidenziato che i vari gruppi di popolazione hanno risentito della pandemia e dei suoi effetti in modo molto eterogeneo. Un buon accesso alle informazioni, ai provvedimenti di prevenzione e all’assistenza sanitaria è importante soprattutto per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili (p. es. gli anziani o le persone con disabilità). La parità di accesso va promossa in modo mirato, laddove necessario, e quest’aspetto va considerato sistematicamente nell’elaborazione e nell’attuazione di obiettivi, strategie, programmi e provvedimenti.

Secondo il capoverso 2 lettera f vigente, i provvedimenti in virtù della LEp si prefiggono di ridurre gli effetti delle malattie trasmissibili sulla società e sulle persone interessate. La presente formulazione contempla anche gli effetti sui singoli gruppi di rischio. Ora è menzionata espressamente anche la riduzione degli effetti sull’economia.

Il nuovo capoverso 3 specifica espressamente che nell’adottare provvedimenti in virtù della presente legge occorre tener conto dei principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità (lett. a) nonché degli effetti sulla società e sull’economia (lett. b). Entrambe le espressioni sono da intendersi in senso ampio: la presente formulazione contempla, per esempio, anche gli effetti sui collegamenti della Svizzera con il mondo attraverso le rotte terrestri e aeree o sui gruppi di popolazione vulnerabili. La lettera c sottolinea che la lotta contro le malattie trasmissibili deve tener conto delle interdipendenze tra la salute dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente (One Health). Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni devono rispettare questo principio, ribadito anche in altri punti (cfr. art. 81a D‑LEp), adottando un approccio interdisciplinare.

Art. 3 lett. e

In tutta la legge «agenti terapeutici» è sostituito con «materiale medico importante» (cfr. in particolare art. 44 segg. D‑LEp). La lettera e definisce questa espressione. La gestione della pandemia di COVID‑19 ha evidenziato che la competenza della Confederazione in materia di approvvigionamento era troppo ristretta poiché nella LEp veniva usata l’espressione «agenti terapeutici». Questa competenza è quindi stata estesa ad altro materiale medico. La nuova terminologia si ispira all’articolo 3 della legge COVID‑19: nel «materiale medico importante» rientrano per esempio medicamenti irrinunciabili (come i vaccini e i medicamenti antivirali), dispositivi medici importanti (come le mascherine e gli apparecchi per iniezioni e somministrazioni, i respiratori, la diagnostica in vitro, i guanti chirurgici, i kit di campionamento e le siringhe monouso) nonché altro materiale medico (mascherine di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione, disinfettanti ecc.). Il personale sanitario non rientra in questa espressione. La presente definizione non ha alcun effetto sui requisiti previsti dal diritto sugli agenti terapeutici.

Art. 5a Particolare pericolo per la salute pubblica

L’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» ricorre in più punti nella legge. Ai sensi della LEp, per «particolare pericolo per la salute pubblica» s’intende sempre una situazione di serio pericolo rappresentato da un agente patogeno trasmissibile con potenziali effetti sull’intera società, che non minaccia quindi solo singole persone o singoli gruppi di persone interessati a livello locale (p. es. in caso di focolaio locale di una malattia trasmissibile).

Nella maggior parte dei casi, un particolare pericolo per la salute pubblica è una delle condizioni che determinano l’esistenza di una situazione particolare (cfr. art. 6 lett. a n. 1 D‑LEp). Si tratta però anche, in diversi casi, del presupposto per l’adozione di provvedimenti da parte della Confederazione o dei Cantoni già nella situazione normale. In questo senso, la presente disposizione si avvicina a una definizione. Nel quadro della procedura di consultazione è stato richiesto da più parti di definire chi debba accertare il prospettarsi o il sussistere di un particolare pericolo per la salute pubblica. Si tratta della stessa autorità che decide in merito alle conseguenze e ai provvedimenti previsti dalla legge, ossia il Consiglio federale o l’autorità cantonale competente.

Esempi di competenze della Confederazione o del Consiglio federale di adottare provvedimenti in caso di particolare pericolo per la salute pubblica a prescindere da una situazione particolare sono gli articoli 16 capoverso 2 D‑LEp (Deroghe all’obbligo di autorizzazione per i laboratori), 40a D‑LEp (Provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti pubblici), 40b D‑LEp (Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio) e 41 capoverso 2 D‑LEp (Limitazione dell’entrata e dell’uscita). L’articolo 44d D‑LEp è un esempio di competenza cantonale supplementare (Garanzia delle capacità negli ospedali e in altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario). L’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» è utilizzata anche per descrivere lo scopo dei provvedimenti. Di conseguenza è giustificato stabilire, in un nuovo articolo 5a, le condizioni che devono essere soddisfatte o i fattori di cui occorre tener conto per valutare l’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica.

Va osservato che la formulazione «pericolo per la salute pubblica» dev’essere intesa in senso più ampio, senza che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 5a, riferiti al «particolare pericolo per la salute pubblica».

Capoverso 1: nel valutare se una situazione possa rappresentare un particolare pericolo per la salute pubblica occorre considerare fattori specifici. Non è possibile stabilire nella legge, indipendentemente dalla situazione concreta, come debbano essere ponderati tali fattori e se debbano essere soddisfatti alternativamente o cumulativamente. Ciò presuppone infatti una valutazione differenziata della situazione epidemiologica e dei referti clinici nel caso concreto. Di norma si tratta di una valutazione del rischio che tiene conto della probabilità di contagio o di propagazione dell’agente patogeno (lett. a) nonché delle potenziali ripercussioni (frequenza e gravità dei casi di malattia nell’intera popolazione o in determinati gruppi di popolazione, come p. es. il tasso di ospedalizzazione; lett. b). È piuttosto improbabile che il criterio di cui alla lettera a sia l’unica causa di un particolare pericolo per la salute pubblica; tuttavia, non si può escludere che lo sia nel caso di un agente patogeno emergente con proprietà sconosciute. Dati i numerosi fattori interagenti, non è possibile definire valori soglia precisi a prescindere da una specifica situazione di minaccia. L’attenzione è incentrata sugli agenti patogeni che hanno il potenziale di rappresentare un particolare pericolo per la salute pubblica. Se è possibile o presumibile un’introduzione in Svizzera, occorre inoltre monitorare la situazione anche all’estero e non solo in Svizzera. Le informazioni concernenti la situazione epidemiologica e i referti clinici provenienti dall’estero consentono così di trarre conclusioni sulla situazione di pericolo in Svizzera. In dettaglio:

  • – i criteri menzionati sono il rischio di contagio e il rischio di propagazione di un agente patogeno (lett. a). Si valuta, per esempio, se le infezioni sono inaspettate, se aumentano rapidamente o se sono relativamente elevate. Il rischio di contagio e di propagazione è caratterizzato tra l’altro dal numero di riproduzione di base R0 (o valore R). Se non vengono introdotti provvedimenti, in caso di agenti patogeni con un R0 > 1 bisogna aspettarsi una continuazione della diffusione. Spesso provvedimenti mirati possono ridurre sensibilmente la diffusione di agenti patogeni con un R0 compreso tra 1 e 2. Gli agenti patogeni con un R0 > 2 sono invece sempre più difficili da contenere, poiché per farlo bisognerebbe impedire più del 50 per cento dei contagi;

  • – la lettera b menziona altri criteri per valutare la frequenza (morbilità) e la gravità dei casi di malattia in determinati gruppi di popolazione (p. es. le persone anziane o i bambini) o nell’intera popolazione. Nella valutazione della gravità dei casi di malattia è importante considerare anche le conseguenze a lungo termine di una malattia, se già note. Un altro elemento centrale è la letalità di un determinato agente patogeno in determinati gruppi di popolazione o nell’intera popolazione. La letalità, intesa come percentuale di persone infettate che muoiono a causa di un’infezione, comprende sia le infezioni sintomatiche che quelle asintomatiche. Occorre considerare che, in caso di alto tasso di incidenza (quota di persone infettate dall’agente patogeno sull’intera popolazione), anche una letalità moderata può determinare un particolare pericolo per la salute pubblica; con un tasso di infezione del 75 per cento, in una popolazione di 9 milioni una letalità dello 0,1 per cento provoca già 6750 decessi78;

Capoverso 2: nella valutazione di un particolare pericolo per la salute pubblica può svolgere un ruolo anche il rischio di sovraccarico del sistema sanitario svizzero. Non si tratta però di un criterio a sé stante, ma di un aspetto da considerare unitamente ai criteri di cui al capoverso 1 lettera a o lettera b. Nel settore stazionario (cure acute e di lunga durata), un sovraccarico del sistema sanitario può portare tra l’altro alle seguenti situazioni:

  • – mancanza di posti letto negli ospedali, in particolare nei reparti di cure intense;

  • – attrezzatura insufficiente dei posti letto (p. es. respiratori);

  • – capacità insufficienti nelle istituzioni per lungodegenti;

  • – effettivo di personale insufficiente per i posti letto disponibili, acuti o di lungodegenza;

  • – capacità insufficienti in taluni ospedali per assicurare gli altri compiti (p. es. interventi chirurgici elettivi, trattamenti oncologici). Non tutti i rinvii di interventi non urgenti sono però da considerare segni di sovraccarico del sistema sanitario. Bisogna sempre procedere a una valutazione complessiva, includendo la prospettiva temporale.

Oltre al settore stazionario, le situazioni di sovraccarico del sistema sanitario possono riguardare anche il settore ambulatoriale: una forte affluenza di pazienti negli studi medici o il ricorso a provvedimenti di prevenzione (p. es. vaccinazioni) possono a loro volta sfociare in un sovraccarico durevole degli studi medici e compromettere l’assistenza medica di base.

Art. 6 Situazione particolare: principi

L’articolo 6 LEp rappresentava una delle principali novità della revisione totale della LEp adottata nel 2012. Ha infatti introdotto una terza situazione, accanto a quelle normale e straordinaria: la situazione particolare, che comporta un trasferimento della competenza di ordinare determinati provvedimenti dai Cantoni alla Confederazione, senza richiedere ancora l’emanazione di diritto d’urgenza. L’idea della situazione particolare e il modello a tre livelli si sono rivelati sostanzialmente validi nell’ambito della gestione della pandemia di COVID‑19. È tuttavia emersa la necessità di modificare la definizione delle condizioni che determinano una situazione particolare, il processo di passaggio da una situazione all’altra nonché il catalogo dei provvedimenti che può ordinare il Consiglio federale. Inoltre, vi erano dubbi in merito alla ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni nelle varie situazioni. Anche la preparazione della Confederazione e dei Cantoni alla situazione particolare era lacunosa. Per tener conto della necessità di miglioramento constatata sono previsti una nuova strutturazione (art. 6–6d) nonché precisazioni contenutistiche e complementi.

Il nuovo articolo 6 corrisponde – con adeguamenti contenutistici – all’articolo 6 capoverso 1 vigente. Definisce le condizioni che determinano una situazione particolare. La pandemia di COVID‑19 ha evidenziato che i termini giuridici vaghi contenuti nel capoverso 1 lettera a vigente davano adito a incertezze sull’effettivo soddisfacimento dei criteri della situazione particolare. Non era chiaro tra l’altro il criterio «gli organi esecutivi ordinari non sono in grado». La frase introduttiva della nuova lettera a è quindi riformulata: è sufficiente che un focolaio o la diffusione di una malattia trasmissibile non possano più essere prevenuti o combattuti in misura sufficiente dai soli organi esecutivi ordinari. Non occorre più valutare se gli organi esecutivi cantonali siano in grado di farlo o meno. Questo caso potrebbe verificarsi per esempio se, in caso di particolare pericolo per la salute, approcci differenti dei Cantoni malgrado gli sforzi di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni portano a un mosaico di provvedimenti, comportando così un ulteriore inasprimento del pericolo per la salute.

Ha sollevato incertezze anche il rapporto tra le espressioni «rischio elevato di contagio e di propagazione» e «particolare pericolo per la salute pubblica» (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 LEp). Un rischio elevato di contagio e di propagazione di un agente patogeno rappresenta uno dei fattori che possono comportare un particolare pericolo per la salute pubblica. La lettera a numero 1 vigente è quindi stralciata e l’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica», fondamentale in tutta la legge, è disciplinata in una disposizione separata (cfr. art. 5a). Nella nuova lettera a numero 1 figura ora questa espressione.

Nonostante le critiche, l’espressione giuridica vaga «gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali» di cui alla lettera a numero 2 (cfr. cpv. 1 lett. a n. 3 LEp) è stata mantenuta. Non è possibile concretizzare ulteriormente tale espressione a livello di legge. La valutazione di questo fattore dipende infatti troppo dalle caratteristiche di un’eventuale futura situazione di pericolo, come restrizioni prolungate del trasporto di viaggiatori e delle catene di fornitura oppure un numero elevato di assenze per malattia in professioni di rilevanza sistemica. Una concretizzazione del capoverso 1 lettera a numero 2 andrà valutata a livello di ordinanza.

La lettera b corrisponde al capoverso 1 lettera b vigente, con una piccola modifica: la seconda parte del periodo è completata nel senso che «… tale situazione rappresenta un particolare pericolo per la salute pubblica in Svizzera». È così creato anche un chiaro nesso con l’articolo 5a.

Come già nel diritto vigente, le lettere a e b possono trovare applicazione anche alternativamente. L’accertamento di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale da parte dell’OMS non fa scattare automaticamente una situazione particolare in Svizzera, ma bisogna sempre valutare la situazione di pericolo concreta. Nel caso del virus Zika, per esempio, nel 2016 l’OMS ha dichiarato una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale. Il virus non ha però determinato alcun pericolo per la salute pubblica in Svizzera. Non è quindi stato necessario accertare la situazione particolare.

Art. 6a Situazione particolare: preparazione

La pandemia di COVID‑19 ha evidenziato che la Confederazione e i Cantoni non erano pronti a una minaccia del genere per la salute pubblica. Oltre a dare maggior peso ai provvedimenti preparatori a lungo termine nel contesto dell’elaborazione di piani di preparazione e gestione (cfr. art. 8 D‑LEp), con l’inserimento di questa nuova disposizione si disciplina quindi in modo più dettagliato e vincolante la necessaria preparazione concreta a breve termine della Confederazione e dei Cantoni a una situazione particolare. Ciò avviene in una fase nella quale è probabile, ma non ancora sicuro, che si verifichi e sia accertata dal Consiglio federale la situazione particolare. La disposizione mira a evitare che l’accertamento della situazione particolare colga impreparate le autorità federali e cantonali competenti. Tuttavia, la collaborazione tra Confederazione e Cantoni è un impegno costante e non è legata, di per sé, alla preparazione a una situazione particolare (cfr. p. es. art. 8 o 54 D‑LEp).

In presenza di una situazione del genere, il capoverso 1 obbliga la Confederazione e i Cantoni, ciascuno nel proprio ambito di competenza ma di comune intesa, a predisporre i necessari preparativi. La Conferenza dei direttori cantonali più direttamente interessata dalla crisi svolgerà un importante ruolo di mediazione e coordinamento nel dialogo tra Confederazione e Cantoni. I preparativi riguardano in particolare i seguenti aspetti:

  • – prontezza d’intervento e configurazione dell’organizzazione di crisi: occorre per esempio verificare e pianificare, sia a livello cantonale sia a livello federale, in funzione delle caratteristiche della crisi, la composizione degli stati maggiori di crisi nonché i metodi e i processi di gestione della crisi. Può essere necessario in particolare preparare l’istituzione di stati maggiori di crisi interdipartimentali. Se è necessaria un’organizzazione di crisi sovradipartimentale a livello federale (cfr. art. 3 cpv. 1 OCAF), vanno osservate le disposizioni dell’OCAF (v. commento alla raccomandazione D al n. 1.3). In questo caso, la preparazione deve garantire che l’organizzazione di crisi impiegata al momento dell’accertamento della situazione particolare sia conforme all’OCAF. La nuova OBGC, operativa a prescindere dalle crisi, offre sostegno nell’attività di preparazione (cfr. art. 9 OCAF). Occorre anche chiarire il coinvolgimento del mondo scientifico, fare in modo che altri attori (p. es. gruppi della società civile) siano pronti a essere coinvolti nell’organizzazione di crisi oppure adeguare le strutture già esistenti alle particolarità della crisi che si sta delineando (lett. a);

  • – sorveglianza epidemiologica e valutazione del rischio: gli strumenti di sorveglianza esistenti (obbligo di dichiarazione, sistemi di sorveglianza facoltativi ecc.) devono essere orientati ai bisogni specifici risultanti dal particolare pericolo per la salute, in modo da disporre di informazioni e dati tempestivi e sufficientemente dettagliati. Occorre anche stabilire il processo di definizione di un quadro attuale e completo della situazione, ancora una volta predisponendo i preparativi in funzione del tipo di crisi (lett. b);

  • – coordinamento della comunicazione di crisi: un elemento cardine nella gestione delle crisi è la comunicazione nei confronti della popolazione. Si tratta di chiarire le competenze e la responsabilità tra i vari livelli dello Stato come pure il ruolo del mondo scientifico. Spetterà presumibilmente alla Confederazione l’informazione generale della popolazione; i Cantoni si occuperanno principalmente della comunicazione nei rispettivi territori (lett. c);

  • – informazione: l’informazione della popolazione sui rischi specifici legati alla propagazione di un determinato agente patogeno è un tassello importante della gestione delle situazioni di pericolo e richiede una preparazione accurata (lett. d);

  • – collaborazione: la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni va preparata. Bisogna chiarire per esempio quali siano i canali adatti per facilitare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in una crisi specifica e garantire il coordinamento tra i vari livelli dello Stato (lett. e);

  • – messa a disposizione delle capacità e risorse necessarie: occorre per esempio avviare i necessari lavori preparatori in relazione allo svolgimento di vaccinazioni, test e tracciamento dei contatti. Può trattarsi di mettere a disposizione risorse umane o infrastruttura (p. es. sistemi informatici). Si tratta anche di mettere a disposizione capacità nel settore dell’assistenza sanitaria (incluso personale). Può anche trattarsi di avviare modifiche delle basi legali (lett. f).

Anche la garanzia dell’approvvigionamento con materiale medico nonché dell’assistenza sanitaria sono aspetti fondamentali nell’ambito della preparazione concreta a una situazione particolare. Di norma devono già essere garantiti in una prospettiva a lungo termine. Non è però escluso che, nell’ambito della preparazione concreta a una situazione particolare incombente, debbano per esempio essere adottati provvedimenti specifici supplementari per far fronte a possibili difficoltà di approvvigionamento e preparate le capacità di stoccaggio. Negli ospedali, ma anche nelle istituzioni per lungodegenti, devono eventualmente essere presi provvedimenti specifici in vista del pericolo incombente per la salute pubblica (p. es. adeguamento dell’offerta di posti letto, personale specializzato).

L’obbligo di prepararsi a una situazione particolare comprende anche il finanziamento dei rispettivi compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni (cfr. cpv. 1 lett. a−f).

Secondo il capoverso 2, nella preparazione a una situazione particolare la Confederazione e i Cantoni devono tener conto delle particolarità del pericolo per la salute. La preparazione dell’organizzazione di crisi dipende infatti dai gruppi di popolazione particolarmente colpiti, dai dipartimenti coinvolti all’interno dell’Amministrazione e dall’impatto della crisi sull’economia. Le misure di comunicazione o i necessari provvedimenti di lotta vanno pianificati diversamente a seconda dei gruppi di popolazione principalmente interessati. Anche in questa fase, conformemente all’approccio One Health la pianificazione deve inoltre tener conto della salute umana e animale nonché dell’impatto sull’ambiente e di quello generato da quest’ultimo (cfr. anche art 2 cpv. 3 lett. c nonché art. 81a). I piani d’intervento e di emergenza esistenti (cfr. art. 8) dovranno costituire la base di questi provvedimenti preparatori.

Art. 6b Situazione particolare: accertamento

Questa nuova disposizione disciplina la procedura di accertamento dell’esistenza o di revoca della situazione particolare. Secondo il diritto vigente, l’inizio o la fine della situazione particolare non sono accertati con un atto specifico: la situazione particolare inizia non appena il Consiglio federale deve ordinare un provvedimento e dura fintanto che resta in vigore l’ultimo provvedimento ordinato dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LEp. La richiesta di disciplinare in modo più preciso il passaggio da una situazione all’altra era stata avanzata sia indipendentemente dalla pandemia di COVID‑19 sia durante quest’ultima.

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale deve ora accertare con una decisione formale l’esistenza e la fine della situazione particolare. L’accertamento della situazione particolare presuppone che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6. Di norma, l’accertamento della situazione particolare sarà associato alla prescrizione di provvedimenti da parte del Consiglio federale. Non deve però necessariamente essere così.

Contestualmente all’accertamento della situazione particolare, secondo il capoverso 2 il Consiglio federale è tenuto a definire gli obiettivi e i principi delle strategie di lotta nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni. I Cantoni sono strettamente coinvolti in questa pianificazione strategica. È opportuno coinvolgere anche il mondo scientifico. Se, in una situazione di crisi concreta, viene istituito un organo scientifico consultivo nell’ambito dell’organizzazione di crisi della Confederazione, sarà tale organo a dover in primis garantire la consulenza.

Gli aspetti rilevanti sono i seguenti:

  • – obiettivi e principi della strategia di lotta: nel caso della pandemia di COVID‑19, il Consiglio federale ha definito precocemente, nella sua strategia di prevenzione e di lotta, l’obiettivo di evitare decorsi gravi della malattia e decessi, evitare un sovraccarico del sistema sanitario nonché ridurre al minimo gli effetti per l’economia e la società. È presumibile che anche per futuri eventi che richiederanno l’accertamento di una situazione particolare saranno fissati obiettivi e principi analoghi. Di norma, la definizione degli obiettivi e dei principi si basa su valutazioni e scenari relativi all’evoluzione del pericolo per la salute e tiene conto delle condizioni quadro specifiche (p. es. disponibilità di un vaccino, principali gruppi di popolazione colpiti);

  • – per quanto attiene alla collaborazione con i Cantoni vigono anzitutto le competenze della Confederazione e dei Cantoni nella situazione particolare stabilite all’articolo 6d. Il Consiglio federale potrebbe però prevedere deroghe, per esempio attribuendo la competenza di ordinare provvedimenti di lotta contro un determinato agente patogeno esclusivamente alla Confederazione e privando i Cantoni di competenze proprie. Il Consiglio federale deve inoltre disciplinare il coordinamento tra i livelli dello Stato, per esempio le modalità di coinvolgimento dei Cantoni o di organizzazione dell’informazione al pubblico.

Per quanto riguarda la forma giuridica che il Consiglio federale deve utilizzare per emanare le proprie decisioni, occorre osservare che, a seconda del loro contenuto, queste sono emanate sotto forma di decreto federale semplice o, se contengono norme di diritto, sotto forma di ordinanza. La forma più opportuna può essere valutata solo a tempo debito, in base al contenuto specifico della decisione. Per esempio, gli aspetti della collaborazione federale, come l’istituzione di un organo ad hoc, rientrano perlopiù nell’ambito della pianificazione e dell’elaborazione di strategie e non costituiscono norme di diritto ai sensi degli articoli 163 e 164 Cost. Analogamente, un decreto federale semplice non è sufficiente per derogare al disciplinamento delle competenze di cui all’articolo 6d. Simili prescrizioni devono essere emanate sotto forma di ordinanza.

Inoltre, secondo il capoverso 3, contestualmente all’accertamento della situazione particolare, il Consiglio federale deve decidere se e in quale forma va attivata l’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. Dal momento in cui emerge la necessità di un’organizzazione di crisi sovradipartimentale devono essere osservate le disposizioni dell’OCAF (v. commento all’art. 6a cpv. 1 lett. a). Vanno prese anche decisioni sulla comunicazione e sui processi di valutazione e presentazione della situazione. In caso di istituzione di uno stato maggiore di crisi sovradipartimentale occorre anche decidere le modalità di collaborazione con gli stati maggiori di crisi specializzati dei singoli dipartimenti.

Prima di prendere le decisioni di cui ai capoversi 1–3, secondo il capoverso 4 il Consiglio federale deve sentire i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti. La consultazione dei Cantoni si svolge conformemente ai principi generali della LCo. Di norma, si applica l’articolo 3a capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 10 LCo relativo alla consultazione in casi di urgenza. In tali casi, conformemente a quest’ultima disposizione, l’autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto, anche mediante una procedura meno formale, che può per esempio consistere in un breve parere via e-mail79.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del Parlamento, viene introdotto uno speciale obbligo legale di consultazione in merito all’accertamento o alla revoca della situazione particolare. Nell’ambito della revisione della LParl volta a migliorare il funzionamento del Parlamento, in particolare nelle situazioni di crisi, è già previsto un obbligo di consultare le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 o 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bis LParl). La presente disposizione prevede che i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti siano già sentiti preliminarmente, ossia prima dell’emanazione di provvedimenti. Varie nuove disposizioni della LParl disciplinano le modalità e i meccanismi di coinvolgimento delle commissioni parlamentari, per esempio per quanto attiene alla convocazione di sedute supplementari e allo svolgimento di sedute in linea per poter prendere decisioni urgenti (cfr. art. 45a e 45b LParl).

Art. 6c Situazione particolare: prescrizione di provvedimenti

Questa disposizione corrisponde – con adeguamenti contenutistici – all’articolo 6 capoverso 2 vigente. Disciplina i provvedimenti che la Confederazione può ordinare in una situazione particolare e affida al Consiglio federale il compito di adottare i provvedimenti necessari. I possibili provvedimenti sono descritti alle lettere a–c. Come in base al diritto vigente, il Consiglio federale deve sentire i Cantoni (cpv. 1, frase introduttiva). Per quanto riguarda la consultazione dei Cantoni, si rimanda al commento relativo all’articolo 6b. Il testo di legge dispone ora che, prima di ordinare provvedimenti, devono essere sentite anche le commissioni parlamentari competenti, come è stato il caso – su base volontaria – durante la pandemia di COVID‑19. La LParl prevede inoltre che il Consiglio federale senta le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati segnatamente in virtù dell’articolo 6 o 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bis LParl). La presente disposizione speciale completa quindi le disposizioni della LParl, in particolare nelle situazioni in cui il Consiglio federale ordina i provvedimenti non per via di ordinanza. Varie nuove disposizioni della LParl disciplinano le modalità e i meccanismi di coinvolgimento delle commissioni parlamentari, per esempio per quanto attiene alla convocazione di sedute supplementari e allo svolgimento di sedute in linea per poter prendere decisioni urgenti (cfr. art. 45a e 45b LParl).

Siccome il catalogo vigente dei provvedimenti si è rivelato valido, sono apportate solo poche precisazioni, di natura prevalentemente redazionale. Le modifiche materiali sono minime. Le lettere a e b vigenti sono riunite nella lettera a e completate con rimandi agli articoli della legge. La lettera c vigente diventa la lettera b ed è completata: oltre ai professionisti della salute già previsti sono ora menzionati espressamente i farmacisti nonché le istituzioni pubbliche o private del settore sanitario. Quest’ultima modifica precisa che non solo le persone fisiche (professionisti della salute), bensì anche le loro istituzioni e le persone giuridiche che le gestiscono possono essere tenute a collaborare. L’espressione «istituzioni pubbliche o private del settore sanitario» comprende tutte le istituzioni ambulatoriali o stazionarie in cui operano professionisti della salute riconosciuti a livello federale o cantonale. Inoltre, per gli attori menzionati è ora sancito l’obbligo di partecipare anche alle attività di prevenzione e non soltanto alla lotta contro le malattie trasmissibili. A seconda delle esigenze della specifica situazione di pericolo, il Consiglio federale deciderà quali istituzioni obbligare, se del caso, a partecipare ai provvedimenti di prevenzione e lotta e lo specificherà a livello di ordinanza. La lettera d vigente diventa la lettera c e subisce solo una piccola modifica redazionale.

Nell’ordinare provvedimenti, il Consiglio federale deve rispettare, come finora, il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. Non è quindi necessario menzionare espressamente questo principio. Prima di ordinare un provvedimento, il Consiglio federale deve infatti sempre valutare se sia idoneo a soddisfare l’interesse pubblico, se non vi sia anche un provvedimento meno incisivo e se il provvedimento sia ragionevolmente esigibile. Nell’ordinare provvedimenti nei confronti dell’intera popolazione, il Consiglio federale fa in modo che la sua strategia limiti il meno possibile e il più brevemente possibile la vita sociale ed economica. Anche l’articolo 2 capoverso 3 lettera a menziona in modo dichiaratorio i principi costituzionali di cui deve tener conto il Consiglio federale – e anche i Cantoni – nel pianificare e attuare provvedimenti. L’esperienza maturata con la pandemia di COVID‑19 ha dimostrato che, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti ordinati e nella misura in cui ciò sia possibile in base alla situazione di pericolo concreta, è importante concedere ai Cantoni il tempo necessario per prepararsi alla loro attuazione.Occorre inoltre garantire che i provvedimenti riguardanti anche le infrastrutture critiche (p. es. gli aeroporti) siano il più possibile armonizzati in tutto il Paese.

Il capoverso 2 prevede che i provvedimenti nei confronti della popolazione e di gruppi specifici di persone (p. es. i divieti di manifestazioni, l’obbligo della mascherina) possono essere ordinati sia per tutta la Svizzera sia solo per le regioni o i Cantoni particolarmente colpiti.

Art. 6d Situazione particolare: competenze

Questa nuova disposizione disciplina le competenze dei Cantoni nella situazione particolare al fine di eliminare i dubbi emersi in particolare durante la pandemia di COVID‑19 in relazione alle competenze lasciate ai Cantoni di ordinare provvedimenti in virtù dell’articolo 6c capoverso 1. La disposizione mira a chiarire dove i Cantoni mantengono la loro competenza, evitando tuttavia il rischio che siano ordinati simultaneamente provvedimenti concreti contradditori.

Il capoverso 1 disciplina anzitutto in termini generici che, per principio, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp anche nella situazione particolare, tuttavia solo sempreché nella decisione che accerta la situazione particolare il Consiglio federale non stabilisca, in virtù dell’articolo 6b capoverso 2, altri principi di collaborazione con i Cantoni, per esempio privandoli in generale di ogni competenza in relazione ai provvedimenti di lotta contro l’agente patogeno specifico.

Il capoverso 1 stabilisce inoltre che, per principio, nella situazione particolare i Cantoni possono continuare a ordinare provvedimenti in virtù degli articoli 30–40 LEp, ma che anche il Consiglio federale è autorizzato a ordinarli nella situazione particolare (per l’agente patogeno in questione). In altre parole, le competenze supplementari attribuite al Consiglio federale nella situazione particolare secondo l’articolo 6c capoverso 1 lettera a generano una concorrenza tra la Confederazione e i Cantoni per quanto riguarda la competenza di ordinare i provvedimenti menzionati. I Cantoni restano autorizzati a ordinare i provvedimenti menzionati solo se il Consiglio federale non ha già disciplinato la materia in modo esaustivo in virtù dell’articolo 6c capoverso 1 lettera a e quindi non vi è più alcuno spazio per un disciplinamento cantonale (a meno che non sussistano motivi epidemiologici, v. cpv. 2 di seguito). Per stabilire se il disciplinamento da parte della Confederazione sia esaustivo o meno bisogna basarsi sui principi della forza derogatoria del diritto federale di cui all’articolo 49 Cost. Se il carattere esaustivo o meno di un disciplinamento non emerge già dal tenore di una disposizione occorre applicare le consuete regole d’interpretazione.

Secondo il capoverso 2, anche se la Confederazione ha già ordinato un provvedimento concreto in virtù dell’articolo 6c capoverso 1 lettera a, i Cantoni possono ordinare ulteriori provvedimenti, se lo richiede la situazione epidemiologica sul loro territorio o su una regione del loro territorio. Il disciplinamento corrisponde per analogia a quello che era previsto all’articolo 23 dell’ordinanza COVID‑19 situazione particolare del 23 giugno 202180. Secondo questa disposizione, i Cantoni potevano adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della popolazione o di gruppi di persone, oltre a quelli previsti dall’ordinanza, se la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata lo richiedeva o se, a causa della situazione epidemiologica, non erano più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate.

Prima di ordinare tali provvedimenti, i Cantoni sono tenuti a coordinarsi con gli altri Cantoni (cpv. 3). Secondo l’articolo 40 capoverso 1, sono già tenuti a farlo quando ordinano provvedimenti nei confronti della popolazione e di gruppi specifici di persone nella situazione normale. Quest’obbligo vige ovviamente anche nella situazione particolare e – se i Cantoni interessati sono più di uno – anche in relazione ai provvedimenti di cui all’articolo 30 e seguenti.

Articolo 7Situazione straordinaria

Il disegno si attiene al disciplinamento della situazione straordinaria. Tuttavia, la disposizione è completata sotto diversi aspetti e non ha più un carattere puramente dichiaratorio81. Diventa quindi una disposizione in materia di diritto di necessità inserita in una legge speciale, che autorizza il Consiglio federale a emanare un’eventuale ordinanza di necessità secondo l’articolo 185 capoverso 3 Cost.82. In una situazione straordinaria, essa consente al Consiglio federale di emanare i provvedimenti necessari nel contesto dei pericoli sanitari e della LEp per i quali la legge attuale non contiene alcuna base. Questa disposizione speciale per le situazioni straordinarie conferisce ai provvedimenti di emergenza del Consiglio federale una maggiore legittimità a livello di Stato di diritto e di democrazia.

Il capoverso 1 precisa che l’articolo 7 LEp si riferisce ai provvedimenti necessari alla protezione della salute pubblica. Si tratta di provvedimenti di lotta contro le malattie trasmissibili che al momento non sono ancora prevedibili e non sono quindi previste dalla LEp. Non sono contemplati i cosiddetti provvedimenti secondari, ossia quelli volti ad arginare le conseguenze di una crisi sanitaria, come le prestazioni di sostegno economico. Se in futuro dovessero rendersi nuovamente necessari provvedimenti secondari imprevedibili (come nel caso della COVID‑19) che, per esempio, non fossero coperti dall’articolo 70 e seguenti D‑LEp, questi dovrebbero fondarsi direttamente sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. Se, tuttavia, si rinuncia consapevolmente a disciplinare a livello legislativo provvedimenti per la gestione di future emergenze, malgrado sia intuibile che potrebbero risultare necessari in caso di crisi, le misure da adottare in simili circostanze non potrebbero fondarsi sul diritto di necessità del Consiglio federale e dovrebbe quindi intervenire il legislatore. Questo vale sia per i provvedimenti primari prevedibili sia per i provvedimenti secondari rientranti nel campo d’applicazione della LEp (v. p. es. commento all’art. 44d).

Il capoverso 2 specifica che l’articolo 7d capoversi 2 e 3 LOGA è applicabile alle ordinanze del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 7 LEp. Sei mesi dopo l’entrata in vigore di una sua ordinanza di necessità, il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale un progetto di base legale o di ordinanza dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost. Se dopo sei mesi i progetti summenzionati non sono stati sottoposti all’Assemblea federale, l’ordinanza di necessità del Consiglio federale decade. Ciò vale anche se il progetto del Consiglio federale è respinto dall’Assemblea federale o quando la base legale o l’ordinanza dell’Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore (art. 7d cpv. 2 LOGA). Conformemente all’articolo 7d capoverso 3 LOGA, l’ordinanza dell’Assemblea federale decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Infine, il capoverso 3 chiarisce che gli articoli 6b e 6d valgono per analogia anche per la situazione straordinaria. Ciò significa che anche il passaggio a tale situazione deve essere formalmente accertato. Lo stesso vale per le competenze cantonali (residue) di cui all’articolo 6d.

La presente revisione parziale dovrebbe fugare i dubbi in merito al passaggio tra le tre situazioni. Se il Consiglio federale deve ricorrere all’articolo 185 capoverso 3 Cost. solo in maniera sporadica per emanare provvedimenti secondari imprevedibili nella situazione particolare, quest’ultima può essere mantenuta: il passaggio alla situazione straordinaria non è necessario. Ovviamente i Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione (art. 45 Cost.) anche nella situazione straordinaria83.

Art. 8 Provvedimenti preparatori

Per poter far fronte efficacemente e tempestivamente a danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da malattie trasmissibili sono necessari preparativi a livello nazionale e cantonale che possono riguardare l’elaborazione di piani di preparazione e gestione, l’assistenza medica, l’impiego dei mezzi e la vigilanza su di esso, la comunicazione e l’informazione o altri provvedimenti. Con le integrazioni dell’articolo 8 D‑LEp si attribuisce un peso maggiore ai provvedimenti preparatori a lungo termine. Al contempo, con il nuovo articolo 6a D‑LEp viene disciplinata in modo più dettagliato e vincolante la preparazione concreta di Confederazione e Cantoni necessaria a breve termine per affrontare una situazione particolare. In relazione alla preparazione a una crisi vanno inoltre osservate le disposizioni dell’OCAF. Queste permettono tra l’altro di rafforzare la preparazione dell’Amministrazione federale per far fronte a pericoli imminenti e gravi che minacciano lo Stato, la società o l’economia e che non possono essere gestiti con le strutture esistenti (v. anche i commenti sulla raccomandazione D al n. 1.3 nonché sull’art. 6a cpv. 1 lett. a D‑LEp).

Capoverso 1: la Confederazione e i Cantoni sono esortati ad adottare provvedimenti di preparazione indipendentemente da determinati agenti patogeni al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli per la salute pubblica. Quale elemento centrale è ora introdotto l’obbligo di elaborare piani generici di preparazione e gestione. A seconda dello scenario o degli agenti patogeni (p. es. agenti patogeni nuovi o mutati, germi resistenti) può anche essere necessario elaborare piani specifici. La Confederazione e i Cantoni devono elaborare piani di preparazione e gestione volti a proteggere contro particolari pericoli per la salute pubblica in funzione di scenari concreti e varie minacce, che tengano conto delle correlazioni tra la salute dell’essere umano e degli animali nonché dell’impatto sull’ambiente e di quello generato da quest’ultimo. I requisiti relativi a tali piani previsti nel diritto vigente all’articolo 2 OEp sono ora sanciti a livello della legge formale. I piani pandemici dei dipartimenti non devono invece essere disciplinati a livello di legge federale.

Secondo il capoverso 2, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a pubblicare i piani in una forma appropriata, in modo da consentire alle cerchie interessate di informarsi sugli scenari di pericolo e sui provvedimenti preparatori.

Secondo il capoverso 3, la Confederazione e i Cantoni devono inoltre verificare regolarmente e, se necessario, aggiornare la pianificazione, in modo da garantire la corrispondenza ai bisogni e la praticabilità dei piani nonché la prontezza di tutte le parti coinvolte. Occorre inoltre verificare se le organizzazioni di crisi conoscono i loro compiti e processi e se le interfacce con i partner funzionano.

Esercitazioni congiunte devono verificare se la collaborazione (p. es. in materia di comunicazione) e le interfacce tra la Confederazione e i Cantoni funzionano (cpv. 4). Vanno inoltre verificati i processi all’interno della Confederazione e dei Cantoni come pure le interfacce tra la Confederazione e i Cantoni da un lato e i pertinenti partner dall’altro.

Le differenze cantonali a livello di tipo, scadenza ed entità dei provvedimenti preparatori possono rappresentare un rischio per la protezione della salute, compromettere seriamente il successo della lotta in caso di evento o causare inutili preoccupazioni e insicurezze fra la popolazione. Il capoverso 5 obbliga quindi i Cantoni a basarsi sui piani nazionali per elaborare i propri. La Confederazione detta la strategia, le tematiche, le interfacce e la struttura dei piani. I piani cantonali possono però tener conto delle circostanze regionali. I Cantoni sono infine tenuti a coordinare la pianificazione con i Cantoni limitrofi e, se del caso, con i Paesi confinanti.

L’UFPP aggiorna regolarmente un catalogo dei pericoli, che contiene una panoramica sistematica di possibili eventi, in base alla quale sono elaborati e sottoposti a un’analisi dei rischi, nell’ambito di un workshop interdisciplinare, scenari rappresentativi anche per i rischi sanitari. I risultati sono riassunti in rapporti sui rischi, pubblicati di norma ogni quattro anni, e messi a disposizione dei decisori e degli specialisti che si occupano della prevenzione e della gestione degli eventi. Spetta all’Amministrazione federale delle finanze riferire al Consiglio federale in merito ai rischi. A intervalli regolari è previsto un confronto tra i piani di preparazione e gestione e questi rischi.

Nell’ambito della strategia «Protezione NBC Svizzera»84, la Commissione federale per la protezione NBC ha elaborato scenari di riferimento tra l’altro anche per la protezione da minacce e pericoli biologici (B). Questi scenari sono regolarmente aggiornati. I servizi a cui è affidata la protezione NBC in Svizzera ne hanno bisogno per valutare i provvedimenti di protezione necessari. L’elaborazione e l’attuazione dei piani devono tener conto di questi scenari di riferimento.

Il capoverso 6 prevede che il Consiglio federale prescriva il contenuto minimo e definisca rischi o scenari a cui devono riferirsi i piani. I piani nazionali e cantonali di preparazione e gestione contengono i requisiti minimi di contenuto relativi alle competenze (organizzazione e responsabilità, processi, gestione, finanziamento), la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e le responsabilità nell’ambito dell’attuazione nonché la collaborazione con i vari attori, compreso il coinvolgimento del mondo scientifico e di altri portatori di interessi, come le società specializzate e le istituzioni.

Il capoverso 7 prevede che la Confederazione verifichi regolarmente l’esistenza dei piani cantonali e la loro coerenza con quelli della Confederazione. Il momento e l’intervallo delle verifiche sono stabiliti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. L’UFSP può pubblicare il risultato di questa verifica in forma adeguata.

Art. 11 Sistemi di sorveglianza

Già in base al diritto vigente, tra i compiti dell’UFSP figura quello di provvedere all’individuazione precoce degli sviluppi epidemiologici e alla sorveglianza delle malattie trasmissibili (cfr. art. 11 LEp). A tal fine gestisce vari sistemi di sorveglianza volti a raccogliere sistematicamente, registrare, valutare e diffondere dati e risultati di analisi sulle malattie trasmissibili e sui relativi particolari rischi sanitari («sorveglianza epidemiologica»). Il nuovo capoverso 1 precisa che spetta all’UFSP provvedere all’adempimento di questo compito.

Secondo il nuovo capoverso 2 (ex cpv. 1), a tal fine l’UFSP gestisce vari sistemi in collaborazione con i Cantoni e altri uffici federali interessati, come l’USAV o l’UFAM. Si precisa che può anche trattarsi di sistemi di sorveglianza del consumo di antimicrobici (a loro volta resi obbligatori con la presente revisione, cfr. art. 13a e v. n. 5.1.4). Tra i sistemi consolidati da tempo figurano quelli menzionati a titolo di esempio all’articolo 3 OEp: (1) il sistema di dichiarazione per rilevare i referti clinici e i risultati delle analisi di laboratorio, (2) il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili più frequenti (sistema di dichiarazione Sentinella), (3) il sistema di rilevamento delle malattie trasmissibili rare nei bambini ricoverati in ospedale («Swiss Pediatric Surveillance Unit») nonché (4) sistemi di sorveglianza di infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni.

Capoverso 3: durante la pandemia di COVID‑19, per sorvegliare la propagazione del SARS-CoV-2 è stato introdotto, in virtù dell’articolo 11, il monitoraggio nazionale delle acque di scarico. A tal fine, l’UFSP ha stipulato, in collaborazione con gli uffici cantonali preposti alla protezione dell’ambiente e delle acque, accordi con impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) e laboratori di analisi. La sorveglianza attraverso le acque di scarico, rivelatasi molto efficiente ed economica, consente all’UFSP di mappare rapidamente e su larga scala la situazione epidemiologica all’interno della popolazione. Questo sistema si presta quindi anche per sorvegliare altri agenti patogeni o anche residui di antibiotici. Oltre ai campioni provenienti dagli IDA può essere di grande interesse analizzare anche le acque di scarico decentrate di diversi stabilimenti e strutture, come gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario. Nella sorveglianza possono inoltre essere coinvolti gli aeroporti e le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per via aerea o che svolgono le formalità concernenti i passeggeri (ossia le imprese che offrono prestazioni di trasporto o sono coinvolte in attività gestionali, come gli «handling agent»). Anche le aziende detentrici di animali (cfr. la definizione di azienda detentrice di animali all’art. 6 lett. o OFE) possono essere obbligate a collaborare. La sorveglianza delle acque di scarico di questi stabilimenti e strutture fornisce informazioni preziose, dal momento che può registrare per esempio un carico di malattia e un uso sistematico di antimicrobici superiori alla media (ospedali) o, grazie ai numerosi passeggeri internazionali, offre informazioni sugli agenti patogeni in circolazione a livello mondiale (aeroporti). Nel caso dei macelli è possibile sorvegliare le resistenze che si sviluppano in seguito al consumo di antimicrobici in ambito veterinario.

L’attuale sistema di monitoraggio delle acque di scarico è stato creato sulla base di una collaborazione volontaria con gli IDA. Ora è però previsto un rafforzamento delle possibilità giuridiche di esecuzione e il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di obbligare le imprese summenzionate a collaborare al prelievo dei campioni. Gli obblighi di collaborazione non sono precisati in dettaglio a livello di legge ma non si tratta di obblighi particolarmente gravosi. I gestori degli impianti o delle strutture in questione devono garantire per esempio l’accesso per il prelievo dei campioni di acque di scarico oppure prelevare loro stessi i campioni. Lo svolgimento di tali programmi di sorveglianza non dipenderebbe quindi più per forza dalla disponibilità degli attori coinvolti a collaborare. Non è prevista un’indennità per eventuali costi derivanti dall’adempimento dell’obbligo di collaborazione. Tali costi sono imputati all’onere operativo richiesto per il rispetto delle prescrizioni legali nel settore sanitario e devono quindi essere sostenuti dalla struttura in questione.

Già oggi gli agenti patogeni riscontrati nei campioni di acque di scarico sono in parte tipizzati tramite sequenziamento genomico. Questo sistema di sorveglianza va consolidato ulteriormente (cfr. art. 60c D‑LEp).

Il capoverso 4 permette al Consiglio federale di obbligare strutture a collaborare alla sorveglianza, anche indipendentemente dal monitoraggio delle acque di scarico, se ciò è assolutamente necessario per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile. Ciò consente di implementare approcci innovativi nella sorveglianza, aperti a qualsiasi tipo di tecnologia. Tuttavia, affinché la possibilità di imporre tale obbligo alle strutture non sia applicabile troppo liberamente, questa competenza trova applicazione solo in relazione ad agenti patogeni specifici, nei casi in cui urge una sorveglianza per la salute pubblica. Al Consiglio federale è così attribuita la possibilità di reagire in modo flessibile e specifico a future sfide in quest’ambito. A seconda della situazione, in caso di agenti patogeni trasmessi tramite aerosol o goccioline potrebbe infatti essere utile prelevare campioni dai filtri dell’aria di determinate strutture o nei trasporti pubblici.

Commenti introduttivi agli articoli 12−13 (obblighi generali di dichiarazione)

Un sistema di sorveglianza efficace si basa sulle dichiarazioni delle osservazioni, in particolare i referti clinici, i risultati di analisi di laboratorio e gli eventi (definizione cfr. art. 3 lett. b LEp). Lo scopo principale del sistema di dichiarazione obbligatoria è garantire un flusso continuo di informazioni sulle malattie trasmissibili dalla periferia verso le autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Le basi legali del sistema di dichiarazione obbligatoria rientrano quindi tra le disposizioni fondamentali per la lotta contro le malattie trasmissibili. L’UFSP è responsabile della gestione e dell’ulteriore sviluppo del sistema di dichiarazione obbligatoria (cfr. anche art. 60 D‑LEp). La sorveglianza epidemiologica continua mira a individuare precocemente i problemi sanitari affinché sia possibile adottare rapidamente i provvedimenti necessari per lottare contro malattie infettive. Con l’obbligo di dichiarazione non sono però rilevate solo informazioni che servono direttamente a lottare contro tali malattie. Concretamente ciò significa che non sono rilevati solo dati identificativi delle persone occorrenti per avviare i trattamenti post-esposizione, le vaccinazioni e i provvedimenti volti a interrompere la catena di trasmissione o a identificare la fonte d’infezione. Per la maggior parte delle osservazioni, la determinazione della via di trasmissione nell’ambito di una dichiarazione non comporta una reazione diretta da parte delle autorità; sfocia tuttavia in provvedimenti di prevenzione e raccomandazioni relative alle vaccinazioni e in provvedimenti di lotta, non appena è disponibile un’analisi epidemiologica valutata.

Attualmente l’elenco delle osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione comprende circa 55 agenti patogeni e malattie. La selezione di queste osservazioni si limita alle infezioni che richiedono un’azione immediata o rivestono un’elevata priorità per la salute pubblica. Le osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione sono stabilite in base ai criteri di dichiarazione. Le singole osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione sono menzionate nell’ordinanza del DFI del 1° dicembre 201585 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT), che descrive in dettaglio i singoli criteri e termini di dichiarazione, i dati richiesti sulle osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione nonché i dati sulla persona interessata.

Nel diritto vigente, l’articolo 12 LEp costituisce la base legale dei singoli obblighi di dichiarazione. La concezione del sistema è mantenuta sostanzialmente invariata. La disposizione è però rielaborata sotto il profilo redazionale e ne viene modificata la struttura (cfr. art. 12–12e). Inoltre è prevista una semplificazione delle modalità di dichiarazione nell’ottica della digitalizzazione. A tal fine, i destinatari delle dichiarazioni sono disciplinati all’articolo 12e. I contenuti delle dichiarazioni delle strutture mediche e dei laboratori, ora disciplinati negli articoli 12a e 12b, costituiscono dati personali degni di particolare protezione. Pertanto, le categorie di dati da dichiarare sono ora elencate separatamente e in parte completate.

Art. 12 Osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione

Questa disposizione è ripresa senza modifiche dal diritto vigente (cfr. art. 12 cpv. 6 LEp).

Art. 12a Medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario

Tutti i medici operanti in Svizzera che diagnosticano una malattia trasmissibile sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. Anche tutte le istituzioni sanitarie pubbliche o private del settore sanitario in cui lavorano i medici che effettuano diagnosi sono soggette all’obbligo di dichiarazione. Le istituzioni devono garantire l’attività di dichiarazione al proprio interno. Le istituzioni comprendono anche, per esempio, gli istituti medico-sociali, i servizi medici scolastici, i servizi sanitari nei centri di accoglienza per richiedenti l’asilo o negli istituti privativi della libertà, a condizione che vi lavorino i medici che effettuano diagnosi.

Le lettere a–d elencano separatamente le categorie di indicazioni da dichiarare. Il gruppo di persone interessate menzionato alla lettera a è identico a quello che figura all’articolo 33 capoverso 1 (persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni). Non vi è quindi alcuna modifica materiale. Conformemente alla lettera b vanno inoltre dichiarate le indicazioni necessarie all’individuazione della via di trasmissione. Questo aspetto figura già nella frase introduttiva del vigente articolo 12 LEp. Con la lettera c vengono ora aggiunte indicazioni necessarie alla valutazione epidemiologica, segnatamente dati sociodemografici e comportamentali. È così creata la base legale affinché le dichiarazioni di referti clinici possano essere completate, se necessario, da informazioni supplementari, per esempio sul profilo sociodemografico della persona o su determinati comportamenti, che possono per esempio aumentare il rischio di trasmissione di un agente patogeno. Queste indicazioni possono tuttavia essere rilevate solo se necessarie alla valutazione epidemiologica (v. commento all’art. 58). La lettera d prevede la dichiarazione del numero AVS. Il numero AVS è importante per poter riunire in modo sicuro tutte le dichiarazioni riguardanti la stessa persona. Serve da chiave di ricerca univoca e rappresenta un elemento importante della digitalizzazione.

Va sottolineato che, per quanto consenta di dichiarare le osservazioni unitamente a una base di dati completa (indicazioni necessarie all’identificazione personale, numero AVS, dati sulla sfera intima ecc.), l’attuale obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 12 non esclude le dichiarazioni anonime. Questo aspetto è chiarito nella frase introduttiva con l’aggiunta «indicazioni richieste nei rispettivi casi». Specialmente nel caso delle malattie sessualmente trasmissibili, è importante che le persone possano decidere di sottoporsi a un esame senza essere identificate. Devono essere comunicate unicamente le indicazioni necessarie per la dichiarazione dell’osservazione, in linea con il principio della proporzionalità nel trattamento dei dati previsto dalla legge federale del 25 settembre 202086 sulla protezione dei dati (LPD) (art. 6 cpv. 2 LPD). Questo principio richiede che siano trattati solo i dati assolutamente necessari per lo scopo perseguito. Le singole indicazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione sono stabilite a livello di ordinanza (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a D‑LEp).

Art. 12b Laboratori

Questo articolo stabilisce quali categorie di indicazioni devono essere dichiarate dai laboratori. La lettera a corrisponde al diritto vigente (art. 12 cpv. 2 LEp), mentre la lettera b, analogamente all’articolo 12a, prevede che sia dichiarato anche il numero AVS. Il numero AVS è importante per poter riunire tutte le dichiarazioni riguardanti la stessa persona.

Art. 12c Autorità federali e cantonali nonché conduttori di navi e piloti di aeromobili

Questo articolo recepisce i capoversi 4 e 5 del vigente articolo 12 apportando qualche precisazione e una piccola modifica materiale. Oltre al medico cantonale, già oggi sono tenute a dichiarare all’UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica anche le autorità cantonali competenti in materia di derrate alimentari, oggetti d’uso, ambiente e veterinaria. Ora sono menzionate espressamente. Si tratta tuttavia di menzioni esemplificative. La disposizione si applica anche ad altre autorità, per esempio del settore dell’istruzione o dell’asilo. Questo adeguamento non comporta alcuna modifica normativa. Al tempo stesso, la disposizione è però completata precisando che ora anche le autorità federali dei settori menzionati sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione. Si precisa inoltre che l’obbligo di dichiarazione comprende tutte le indicazioni necessarie all’identificazione della fonte del focolaio. Può trattarsi per esempio del nome e dell’indirizzo di un’azienda detentrice di animali, compresi i dati personali del suo responsabile, se in tale azienda è comparsa una zoonosi (p. es. l’influenza suina) con il potenziale di causare un focolaio per il settore essere umano. Se necessario, il Consiglio federale può prevedere un accesso diretto al sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» per i servizi soggetti all’obbligo di dichiarazione, in modo che possano trattare i dati online (cfr. art. 60 cpv. 4 lett. b D‑LEp). In questo modo si garantisce che le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica siano dichiarate e che la base giuridica non presenti lacune a questo proposito. Ciò non comporta alcuna modifica materiale agli obblighi di dichiarazione vigenti secondo altre legislazioni (LDerr, LFE).

L’obbligo di dichiarazione a cui sono sottoposti i conduttori di navi e i piloti di aeromobili è ripreso senza modifiche (cfr. art. 12 cpv. 5 LEp).

Art. 12d Dichiarazione di provvedimenti di prevenzione delle malattie trasmissibili o di lotta contro di esse

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 12 capoverso 3 LEp con una leggera modifica redazionale.

Art. 12e Destinatari delle dichiarazioni

Come già indicato (v. commenti introduttivi agli articoli 12–13), le modalità di dichiarazione sono semplificate nell’ottica della digitalizzazione. A tal fine, i destinatari delle dichiarazioni sono disciplinati in un articolo separato. Il capoverso 1 riguarda le dichiarazioni dei medici, degli ospedali e di altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché dei laboratori e di altre autorità. In linea di principio, le dichiarazioni vanno inviate ai Cantoni, in quanto responsabili dell’esecuzione dei provvedimenti. Il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazione di malattie trasmissibili» di cui all’articolo 60 D‑LEp rappresenta lo strumento di lavoro centrale per i Cantoni e le persone od organizzazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione (lett. a). In determinati casi urgenti è prevista parallelamente una dichiarazione diretta, per esempio telefonica, all’autorità cantonale competente o all’UFSP (lett. b). Per determinati agenti patogeni od osservazioni, ora le dichiarazioni potranno essere inviate direttamente a un centro di competenza di cui all’articolo 17 capoverso 2 D‑LEp. I dati rilevati sono messi a disposizione dei Cantoni competenti e dell’esercito (medico in capo dell’esercito), in forma elettronica nell’ambito del sistema nazionale d’informazione «Dichiarazione di malattie trasmissibili», per i loro compiti esecutivi.

Il capoverso 2 prevede che le dichiarazioni dei conduttori di navi e dei piloti di aeromobili vadano indirizzate all’esercente dell’impianto portuale e dell’aeroporto, come previsto dal diritto vigente (cfr. art. 12 cpv. 5). Di norma si tratterà dell’esercente del porto o dell’aeroporto in cui si trova o verso cui si dirige la nave o l’aeromobile. Nel diritto esecutivo sono precisate le ulteriori modalità di dichiarazione. Secondo il diritto vigente (cfr. art. 14 ODMT) le dichiarazioni devono essere inoltrate ai Cantoni e all’UFSP.

Art. 13 Norme in materia di dichiarazione

Il capoverso 1 vigente delega già al Consiglio federale la competenza di definire le singole osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sottoposte all’obbligo di dichiarazione nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione. Il capoverso è ristrutturato e completato. La digitalizzazione di tutte le dichiarazioni è disciplinata all’articolo 60e capoverso 1 lettera a, secondo il quale il Consiglio federale stabilisce gli standard dei formati di scambio per la trasmissione dei dati. All’elenco di cui al capoverso 1 è inoltre aggiunta una lettera e, che attribuisce al Consiglio federale anche la competenza di disciplinare la verifica dei contenuti delle dichiarazioni. Il diritto vigente disciplina questo aspetto solo puntualmente (cfr. art. 10 OEp). Nell’ordinanza bisognerà disciplinare a chi competono il controllo delle dichiarazioni e il sollecito dei contenuti (cfr. art. 60e cpv. 1 lett. b). Come finora, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione da parte di medici, istituzioni sanitarie o laboratori è prevista una disposizione penale (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. a D‑LEp).

Il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Il capoverso 3 è stato aggiunto ex novo. Al Consiglio federale viene attribuita la competenza di stabilire un obbligo di dichiarazione per i professionisti della salute non medici autorizzati a diagnosticare malattie trasmissibili. Tale obbligo potrebbe per esempio riguardare gli infermieri di pratica avanzata («Advanced Practice Nursing») che in futuro potrebbero assumere nuovi compiti nei modelli di assistenza creati nell’ambito delle cure mediche di base87. Inoltre, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di dichiarazione per le strutture autorizzate in virtù degli articoli 16 capoversi 2 e 3 e 16b D‑LEp a eseguire analisi microbiologiche al di fuori dei laboratori autorizzati (v. commento all’art. 16 segg.).

Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale può inoltre obbligare i laboratori a trasmettere i risultati dei test di resistenza antimicrobica (test di suscettibilità). A differenza di quelli relativi alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 12b D‑LEp, questi risultati vengono dichiarati in forma anonimizzata. I tassi di resistenza sono un importante indicatore per gestire le misure e le strategie di lotta contro le resistenze antimicrobiche a livello locale, regionale e nazionale. Inoltre rivestono un ruolo importante anche nella scelta degli antimicrobici più adatti per il trattamento di varie infezioni. Attualmente, la sorveglianza dei tassi di resistenza si svolge su base volontaria. Il sistema funziona bene e copre un elevato numero di laboratori. Considerata l’importanza di questi dati, il Consiglio federale deve avere la possibilità di reagire qualora la disponibilità a dichiarare i dati in questione dovesse diminuire in misura significativa.

Art. 13a Dichiarazione del consumo di antimicrobici

Questa nuova disposizione attua una parte del rafforzamento, perseguito con la revisione parziale, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta nel campo delle resistenze antimicrobiche. L’articolo 13a D‑LEp fa leva sulla sorveglianza del consumo di antimicrobici: in futuro dovranno essere disponibili dati più completi e più precisi sul consumo e sull’uso di antimicrobici sia per il settore stazionario sia per quello ambulatoriale. Si tratta di poter valutare meglio, in base a questi dati, in che misura l’uso di antimicrobici è conforme alle linee guida e alle raccomandazioni nazionali e internazionali sull’uso corretto di tali sostanze. Le nuove disposizioni dovranno inoltre fornire le basi necessarie per decidere se adeguare le raccomandazioni e le linee guida nazionali, intensificare le attività d’informazione e sensibilizzazione della Confederazione e dei Cantoni o adottare, in virtù dell’articolo 19a D‑LEp, altri provvedimenti atti a promuovere l’uso corretto degli antimicrobici.

Il nuovo disciplinamento al capoverso 1 punta a migliorare la sorveglianza del consumo di antimicrobici nel settore stazionario. La disposizione prescrive agli ospedali di dichiarare il consumo di queste sostanze. Attualmente, la sorveglianza si svolge su base volontaria tramite il Centro svizzero per le antibiotico-resistenze ANRESIS, gestito con il sostegno dell’UFSP dall’Istituto per le malattie trasmissibili (IFIK) dell’Università di Berna. Oltre alle resistenze, ANRESIS sorveglia il consumo di antibiotici in Svizzera. A tal fine ha istituito una rete di sorveglianza: già oggi, una parte degli ospedali svizzeri per cure acute dichiara ad ANRESIS il proprio consumo di antibiotici, ripartito secondo le classi di antibiotici, globalmente per l’intero ospedale e in modo specifico per singoli reparti. ANRESIS analizza i dati e invia regolarmente agli ospedali una valutazione, compreso un benchmarking anonimo con altri ospedali di dimensioni analoghe. Oggi la partecipazione è facoltativa e la rete comprende una settantina di ospedali, il che corrisponde a una copertura del 70 per cento circa dei giorni di cura (numero di giorni dedicati a visite stazionarie, trattamenti e cure di pazienti all’interno dell’ospedale) negli ospedali per cure acute. Il capoverso introduce l’obbligo di dichiarazione, mentre la cerchia degli ospedali che vi sono sottoposti verrà precisata a livello di ordinanza. I dati sul consumo saranno dichiarati in forma aggregata a livello di reparto (in parte solo a livello di ospedale), presumibilmente annualmente o trimestralmente. Le dichiarazioni non conterranno dati sui pazienti. Per il momento non è prevista la dichiarazione di altre informazioni sulla prescrizione di antibiotici – in particolare l’indicazione terapeutica – che consentano una valutazione più precisa della qualità della prescrizione. Qualora in futuro i requisiti tecnici permettano di trasmettere facilmente queste indicazioni, il Consiglio federale potrà provvedere a un ampliamento dell’obbligo di dichiarazione. Dato che per la dichiarazione di dati degni di particolare protezione non esiste alcuna base legale, il grado di aggregazione dei dati dovrebbe essere tale da non permettere di trarre conclusioni su singoli casi o persone.

Il capoverso 2 si propone di migliorare la sorveglianza del consumo di antimicrobici nel settore ambulatoriale. In Svizzera, in questo settore la maggior parte degli antimicrobici è prescritta da un medico. Un obbligo generale di dichiarazione per la prescrizione di antimicrobici comporterebbe un onere enorme per gli studi medici. Si prevede pertanto di garantire la sorveglianza nel settore ambulatoriale anzitutto attraverso i dati esistenti degli assicuratori-malattie, senza addossare alcun onere supplementare ai fornitori di prestazioni. I dati di fatturazione degli assicuratori-malattie forniscono indicazioni sul consumo di antimicrobici per fornitore di prestazioni. I dati rilevati serviranno da base per decidere quali provvedimenti adottare per promuovere l’uso corretto degli antimicrobici (cfr. p. es. art. 19a cpv. 2 D‑LEp) e come elaborare ausili, per esempio linee guida e raccomandazioni nazionali. Secondo il capoverso 5, l’UFSP o un centro di competenza designato di cui all’articolo 17 informa inoltre regolarmente le persone e le istituzioni che operano nel settore ambulatoriale sul consumo di antimicrobici da loro dichiarato rispetto al consumo medio (benchmarking) e, se i dati disponibili lo permettono, sulla conformità della loro prassi in materia di prescrizione rispetto alle linee guida nazionali.

Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce diverse indicazioni relative ai capoversi 1 e 2, che non devono essere disciplinate a livello di legge. Definirà così la cerchia delle persone sottoposte all’obbligo di dichiarazione e stabilirà per esempio le sostanze di cui deve essere dichiarato il consumo, la frequenza e i termini per inoltrare le dichiarazioni nonché le altre caratteristiche da dichiarare. Nel diritto esecutivo dovrà anche precisare a chi vanno indirizzate le dichiarazioni; il destinatario potrà essere l’UFSP o uno dei centri di competenza di cui all’articolo 17.

I dati concernenti il consumo rilevati dagli ospedali secondo il capoverso 1 sono messi a disposizione delle autorità cantonali di sorveglianza, in modo da permettere a queste ultime di valutare l’osservanza dei criteri di qualità dei mandati di prestazioni che hanno attribuito agli ospedali (cpv. 4).

Il capoverso 5 prevede che l’UFSP o un centro di competenza designato di cui all’articolo 17 informi regolarmente le persone e le istituzioni che operano nel settore ambulatoriale sul consumo delle singole classi di antibiotici dichiarato secondo il capoverso 2, segnalando ai medici anche gli ausili disponibili per favorire un uso corretto degli antimicrobici. Ciò consentirà ai singoli medici di verificare la loro prassi in materia di prescrizione di antimicrobici e apportare eventuali correttivi autonomamente. Le autorità cantonali a cui compete la vigilanza di polizia sanitaria non possono consultare i dati riguardanti la prescrizione di antibiotici da parte dei singoli medici e pertanto non possono adottare provvedimenti nei loro confronti sulla base di questi dati. I dati rilevati potranno tuttavia essere utilizzati dall’UFSP, in forma aggregata e anonimizzata, per altri scopi, per esempio per sostenere la ricerca e informare il pubblico. In tal caso bisogna tener presente l’articolo 39 LPD, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte di autorità federali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica.

Art. 15, rubrica (abrogata) e cpv. 2–5

La rubrica viene abrogata, dato che l’articolo 15 è l’unico della sezione 4 (Indagini epidemiologiche).

Le indagini epidemiologiche servono a stabilire il tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione delle malattie trasmissibili e ad adottare provvedimenti per tutelare la salute pubblica. Secondo il capoverso 1 vigente, in linea di principio ciò è compito delle autorità cantonali incaricate dell’esecuzione della LEp, ossia di norma i medici cantonali, che si coordinano eventualmente con altre autorità cantonali coinvolte e informano l’UFSP sui risultati. Secondo l’articolo 71 lettera b LEp, i Cantoni assumono le spese per le indagini epidemiologiche di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEp anche nel caso di ampie indagini su focolai effettuati in ospedali le cui prestazioni non possono essere fatturate in base alle tariffe ordinarie.

Se un focolaio di una malattia trasmissibile interessa i settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della veterinaria, degli alimenti per animali o della protezione dell’ambiente, la responsabilità compete all’autorità maggiormente interessata. In presenza di un aumento dei casi di malattia nell’essere umano, spetta in primo luogo al servizio del medico cantonale coordinare le indagini epidemiologiche con altre autorità cantonali e con quelle federali. Nel caso di un pericolo per la salute pubblica derivante da derrate alimentari, la competenza spetta al chimico cantonale e, nel caso di un’epizoozia, al veterinario cantonale. Le rispettive competenze sono disciplinate dalla pertinente legislazione (LDerr, LFE).

Il capoverso 2 prevede ora espressamente che la competenza di prestare ai Cantoni assistenza tecnica nell’ambito delle indagini epidemiologiche spetta all’UFSP, il che richiederà se necessario una collaborazione con altre autorità federali (p. es. l’USAV nel settore delle derrate alimentari e della veterinaria o l’UFAM nel settore della protezione dell’ambiente).

Il capoverso 3 conferisce anche all’UFSP il compito di eseguire esso stesso le indagini epidemiologiche, in particolare se i focolai non si limitano a un Cantone. Anche qui, evidentemente, in molti casi sarà necessaria una collaborazione con altre autorità federali. In questo settore, la competenza dell’UFSP è quindi leggermente ampliata. Il vigente capoverso 2 prevede già una funzione di sostegno da parte dell’autorità federale, che presta assistenza tecnica nelle indagini epidemiologiche e può anche eseguirne essa stessa, di norma tuttavia solo su richiesta del Cantone interessato. Questa possibilità viene mantenuta, ma è disciplinata nel nuovo capoverso 4.

È inoltre aggiunto un capoverso 5 secondo il quale, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica derivante da una malattia trasmissibile dell’essere umano, l’UFSP può incaricare i medici cantonali di eseguire indagini epidemiologiche. Questa disposizione non è nuova. Finora, infatti, era contenuta nell’OEp (art. 17 cpv. 3) e con la presente revisione viene recepita nella legge.

Art. 15a Oggetto della tipizzazione e del sequenziamento genetico

Scopo dei nuovi articoli 15a–15c è considerare meglio l’interdipendenza tra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente (One Health), creando una base legale per l’impiego di nuove tecnologie nell’ambito della sorveglianza epidemiologica. Il tema «salute umana, salute animale e salute dell’ambiente (One Health)» ingloba sia le malattie trasmissibili per l’essere umano e per gli animali, sia le derrate alimentari (incluso il loro ambiente di produzione immediato), gli oggetti d’uso, la protezione dell’ambiente e gli alimenti per animali. Questo approccio integrato interdisciplinare riconosce che la salute dell’essere umano, quella degli animali domestici e degli animali selvatici, quella delle piante e quella dell’ambiente nel suo insieme sono strettamente collegate e interdipendenti tra loro (cfr. art. 81a D‑LEp).

Per poter individuare, sorvegliare, prevenire e combattere più rapidamente le malattie trasmissibili, nel caso di un rilevamento occorre tipizzare e sequenziare geneticamente agenti patogeni predefiniti (cpv. 1), compresi i codici responsabili delle resistenze antimicrobiche. Sulla base delle informazioni ottenute tramite la tipizzazione o il sequenziamento genetico può essere identificata rapidamente e inequivocabilmente la fonte di una contaminazione o di un’infezione. Possono quindi essere adottati rapidamente provvedimenti volti a prevenire o combattere ulteriori focolai. In questo modo è possibile arginare la propagazione, evitare decessi e, in definitiva, ridurre il rischio di sovraccarico e le spese per il settore sanitario.

A essere tipizzati o sequenziati sono gli agenti patogeni e i loro isolati e non il materiale biologico di una persona contagiata. La legge federale del 15 giugno 201888 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU) non è applicabile in tale contesto, poiché viene sequenziato materiale genetico non umano. Il materiale genetico di agenti patogeni non è infatti contemplato dalla LEGU, anche se si tratta di agenti patogeni che possono essere trasmessi all’essere umano. Questo tipo di ricerche non rientra nemmeno nell’ambito di applicazione della legge del 30 settembre 201189 sulla ricerca umana (LRUm).

Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina, a livello di ordinanza, quali agenti patogeni devono essere tipizzati o sequenziati geneticamente, in quale misura (p. es. nel caso di «Listeria monocytogenes» per ogni rilevamento in una derrata alimentare) e per quali resistenze antimicrobiche. Se emergono nuovi elementi, ciò consente di adattare più rapidamente le resistenze o gli agenti patogeni da tipizzare o da sequenziare.

Lettera a: per le malattie per le quali il Consiglio federale prevede una tipizzazione, in un primo momento viene determinato il sierotipo. Le tipizzazioni sono meno differenziate rispetto ai sequenziamenti genetici. Tuttavia, per determinati agenti patogeni e per determinate situazioni, rappresentano un metodo appropriato ed economico per svolgere le prime indagini. Eventualmente, in presenza di determinati criteri, è opportuno procedere anche a un sequenziamento genetico per ottenere informazioni più precise sull’agente patogeno e sul focolaio. Tra questi criteri rientrano, per esempio, un aumento dello stesso sierotipo tra la popolazione o la corrispondenza di un sierotipo riscontrato nell’essere umano con un sierotipo dei settori animale o ambientale (fatta eccezione per agenti patogeni molto diffusi come la «Salmonella Enteritidis» o la «Salmonella Typhimurium»). Per determinati agenti patogeni che di norma sono riscontrati solo sporadicamente (p. es. la «Salmonella Ajiobo») può quindi rendersi necessario un sequenziamento genetico. In questo modo è possibile verificare se i casi sono collegati tra loro, ossia se la fonte d’infezione è comune, e se sono quindi necessarie ulteriori indagini.

Lettera b: il sequenziamento genetico, procedura che permette di mappare il patrimonio genetico tramite procedure di biologia molecolare, è l’analisi più dettagliata attualmente disponibile. È specifica e consente di riconoscere un’eventuale parentela genetica tra determinati agenti patogeni o resistenze antimicrobiche, per esempio di campioni prelevati dall’essere umano e da animali (compresi agenti patogeni zoonotici), dall’essere umano e da derrate alimentari (p. es. Listeria) o dall’essere umano e dall’ambiente (p. es. Legionella).

L’elenco degli agenti patogeni da sequenziare geneticamente viene definito nel diritto esecutivo tenendo conto, tra l’altro, dell’incidenza e della letalità dell’infezione. È difficile stimare in anticipo l’entità esatta dei sequenziamenti. È infatti influenzata da vari fattori, come la situazione epidemiologica, la disponibilità a farsi testare o l’entità delle indagini, e può assumere ampie dimensioni, in particolare in caso di indagini approfondite. Nel settore essere umano, già oggi ogni anno sono sequenziati di routine 50–80 isolati umani di Listeria, 2–10 isolati di tubercolosi e 40–60 isolati d’influenza. A ciò si aggiunge un centinaio di sequenziamenti all’anno in seguito a resistenze agli antimicrobici90. Altri agenti patogeni sono sequenziati oggi solo in caso di focolaio (circa 20 sequenziamenti all’anno). In futuro, al fine di meglio tutelare la salute pubblica, si prevede di sequenziare di routine in una determinata entità, al momento del loro rilevamento, gli agenti patogeni definiti nel diritto esecutivo. Si stima che nel settore essere umano si tratterà di circa 1500 sequenziamenti all’anno, a cui andranno aggiunti fino a 800 sequenziamenti supplementari all’anno in caso di focolaio. Nei settori delle derrate alimentari (incluso l’ambiente di produzione), della salute veterinaria e degli alimenti per animali, la modifica della legge indurrà un netto aumento dei sequenziamenti. Questo è dovuto in particolare al fatto che nel controllo autonomo vengono sequenziati anche rilevamenti degli agenti patogeni definiti. In questi ambiti è lecito attendersi 4000–5000 sequenziamenti supplementari all’anno. Il numero dei sequenziamenti eventualmente connessi alle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente non è invece stimabile.

Capoverso 3: visto l’interesse pubblico a una prevenzione più rapida e mirata e al contenimento dei focolai che rappresentano un pericolo per la salute pubblica, le spese per le tipizzazioni e i sequenziamenti genetici stabiliti dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 2 dovrebbero essere assunte dalla Confederazione.

Capoverso 4: i laboratori incaricati della tipizzazione e del sequenziamento genetico sono designati dalle autorità federali competenti, ossia l’UFSP e l’USAV. La procedura concreta e un’eventuale collaborazione tra le autorità federali per designare i laboratori vanno stabilite nel diritto esecutivo.

Capoverso 5: per consentire la tracciabilità ed eventualmente una seconda verifica, il Consiglio federale disciplina nel diritto esecutivo i requisiti in fatto di conservazione dei campioni (lett. a). È inoltre chiamato a stabilire i requisiti che i laboratori di cui al capoverso 4 sono tenuti a soddisfare (lett. b).

Art. 15b Inoltro di agenti patogeni

In caso di rilevamento degli agenti patogeni indicati dal Consiglio federale, determinati laboratori (di diagnostica primaria) e aziende sono tenuti a inoltrarli ai laboratori designati dall’autorità federale competente, ai sensi dell’articolo 15a capoverso 4, per la tipizzazione o il sequenziamento genetico.

Secondo il capoverso 1, la persona responsabile ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari provvede affinché i campioni prelevati ai fini del controllo autonomo in conformità all’articolo 26 LDerr e in cui sono stati rilevati i patogeni definiti siano sottoposti a tipizzazione o a sequenziamento genetico. Vanno trasmessi anche i dati rilevanti per l’identificazione del campione (metadati). A seconda del settore considerato, i metadati consistono in indicazioni sull’agente patogeno e in dati concernenti il momento e il metodo del prelievo, la provenienza e il materiale del campione (matrice). Queste informazioni servono per l’identificazione e l’interpretazione dei campioni tipizzati o sequenziati. Si tratta da un lato di informazioni sulla metodologia (come e quando il materiale è stato prelevato, stoccato, trattato e letto) e dall’altro di informazioni sul materiale analizzato.

Secondo il capoverso 2, inoltre, i laboratori di cui alla lettera a sottoposti all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 12b nonché i laboratori ufficiali di cui alle lettere b–e che analizzano campioni in virtù della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione dell’ambiente e sugli alimenti per animali sono tenuti a inoltrare per la tipizzazione o il sequenziamento genetico i campioni in cui rilevano gli agenti patogeni di cui all’articolo 15a capoverso 2.

Il capoverso 3 prevede che i laboratori di cui al capoverso 2 lettere b–e provvedano affinché vengano inoltrati ai laboratori designati dall’autorità federale competente, ai sensi dell’articolo 15a capoverso 4, anche i metadati rilevanti per l’identificazione dei campioni. I metadati relativi ai campioni analizzati dai laboratori di cui al capoverso 2 lettera a sono disponibili tramite un’interfaccia verso il sistema d’informazione di cui all’articolo 60 D‑LEp. In questo caso si tratta in parte di dati personali degni di particolare protezione (p. es. fascia di età, sesso, Comune di domicilio nonché indicazioni temporali concernenti l’esposizione e l’evento) che devono essere rilevati e trattati in virtù degli articoli 12, 58 e 60 D‑LEp.

Poiché i laboratori possono trasmettere solo i dati che hanno ricevuto dall’autorità di controllo (generalmente le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione), il capoverso 3 stabilisce che l’inoltro delle indicazioni mancanti ai laboratori designati secondo l’articolo 15a capoverso 4 spetta alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione o alle autorità federali competenti.

Art. 15c Dichiarazione dei risultati

Secondo il capoverso 1, i laboratori designati dall’autorità federale competente, ai sensi dell’articolo 15a capoverso 4, sono tenuti a dichiarare i risultati della tipizzazione o del sequenziamento nonché le indicazioni concernenti il momento e il metodo del prelievo, la provenienza e il materiale del campione al sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» di cui all’articolo 60c D‑LEp. In caso di agenti patogeni nel settore essere umano, i dati rilevanti sono disponibili tramite l’interfaccia con il sistema d’informazione di cui all’articolo 60 D‑LEp (v. commento all’art. 15b cpv. 3). Se necessario, questi dati possono essere consultati ed elaborati dalle autorità e dagli organismi competenti.

Il capoverso 2 non prevede per le aziende alimentari la possibilità di accedere al sistema nazionale d’informazione. Tuttavia, esse devono poter chiedere ai laboratori di cui all’articolo 15a capoverso 4 i risultati dei campioni provenienti dall’azienda, vista la rilevanza che possono avere per la loro attività. Sono ipotizzabili anche soluzioni su base contrattuale che garantiscano una trasmissione continua dei risultati. Poiché la trasmissione comporta generalmente un onere, i laboratori designati dall’autorità federale competente, ai sensi dell’articolo 15a capoverso 4, devono poter esigere dalle aziende alimentari un indennizzo adeguato. Oltre all’onere effettivo per il laboratorio è necessario tenere conto dell’utilità per l’azienda. Questo significa che l’indennizzo non dev’essere eccessivo, tanto più che con la crescente digitalizzazione è prevedibile che il dispendio per i laboratori si riduca.

Commenti introduttivi agli art. 16–16d (laboratori)

La LEp entrata in vigore nel 2016 ha sottoposto tutti i laboratori che eseguono analisi microbiologiche nel settore essere umano per individuare malattie trasmissibili – per scopi sia diagnostici sia epidemiologici – a un obbligo di autorizzazione da parte di Swissmedic nonché alla sua vigilanza (cfr. art. 16 cpv. 1 LEp). Conformemente agli obiettivi della LEp, le analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili per scopi diagnostici o epidemiologici includono sia l’identificazione dell’agente patogeno sia la definizione delle sue caratteristiche (p. es. sensibilità ad antimicrobici o altri agenti, variazioni genomiche, mutazioni o sequenziamento di varianti). Sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione sia i metodi di analisi diretti (p. es. cultura e identificazione, rilevamento di acidi nucleici, rilevamento di antigeni, microscopia), sia quelli indiretti (p. es. rilevamento sierologico di anticorpi o reazioni immunitarie cellulari). Rientrano infine nell’obbligo dell’autorizzazione le analisi per la valutazione del rischio post-esposizione e quelle per l’accertamento dello stato vaccinale o immunitario. L’obbligo dell’autorizzazione si applica anche alle analisi volte a escludere la presenza di una malattia trasmissibile in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un’elaborazione.

L’obbligo dell’autorizzazione riguarda tutte le strutture che eseguono tali analisi su campioni umani, indipendentemente dal fatto che si autodefiniscano laboratori o meno. Sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 capoverso 1 LEp anche i laboratori che eseguono analisi per rilevare la presenza di un agente patogeno in campioni ambientali in caso di eventi biologici. Tra le analisi che possono essere eseguite solo dietro autorizzazione rientrano anche quelle di campioni ambientali ai fini della sorveglianza di agenti patogeni o delle loro caratteristiche (p. es. monitoraggio delle acque di scarico). Sono invece dispensati dall’obbligo dell’autorizzazione i laboratori che eseguono esclusivamente analisi di campioni di derrate alimentari, alimenti per animali e acqua potabile o altri campioni nell’ambito della protezione dei consumatori nonché campioni ambientali per rilevare l’eventuale presenza di focolai di malattie associate a derrate alimentari (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 3 lett. e dell’ordinanza del 29 aprile 201591 concernente i laboratori di microbiologia).

Il diritto vigente prevede deroghe a quest’obbligo dell’autorizzazione solo per determinate analisi (cfr. art. 16 cpv. 3 LEp). L’obbligo generale di autorizzazione e i relativi disciplinamenti sono ritenuti sostanzialmente adeguati e accettati. Per due aspetti è però emersa l’opportunità di estendere le possibilità di eseguire analisi rapide decentrate e le deroghe all’obbligo dell’autorizzazione:

  • – Da un lato le tecnologie di laboratorio e di analisi cambiano. Ne scaturiscono opportunità di cui bisogna tener conto, in particolare per quanto riguarda l’impiego della diagnostica rapida decentrata (cfr. art. 16a e 16b). Oggi sul mercato si trovano test che non presuppongono particolari requisiti tecnici e competenze per l’esecuzione dei singoli test e non devono necessariamente essere eseguiti in laboratorio (p. es. i test antigenici rapidi). Per la definizione di diagnostica decentrata si può fare riferimento alla definizione di «dispositivo per analisi decentrate» all’articolo 2 numero 6 del regolamento dell’UE relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro92 (EU-IVDR), che secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 maggio 202293 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV) è applicabile anche in Svizzera. Si tratta di qualsiasi dispositivo che non è destinato a un test autodiagnostico, bensì alla realizzazione di test al di fuori di un laboratorio, di norma vicino o accanto al paziente, da parte di operatori sanitari. La norma «ISO 15189:2022 Laboratori medici – requisiti di qualità e competenza» che i laboratori devono osservare per la creazione dei sistemi di gestione della qualità definisce prescrizioni di base per la diagnostica rapida decentrata (cfr. art. 17 dell’ordinanza del 29 aprile 201594 concernente i laboratori di microbiologia).

  • – Dall’altro, la pandemia di COVID‑19 ha mostrato che, in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica, la garanzia di un’offerta sufficiente di test può rendere necessaria un’offerta al di fuori dei laboratori, con il coinvolgimento di altre strutture (cfr. art. 16 cpv. 2 D‑LEp).

Con la modifica introdotta dall’articolo 16 D‑LEp nonché i nuovi articoli 16a–16d D‑LEp vengono pertanto estese le possibilità di eseguire analisi rapide decentrate e viene prevista una deroga all’obbligo di autorizzazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica.

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo e cpv. 2–4

La struttura dell’articolo 16 viene modificata. Il primo periodo del capoverso 1 corrisponde al diritto vigente, ma è ora seguito da un secondo periodo che prevede che il Consiglio federale designi l’autorità competente (corrisponde all’art. 16 cpv. 2 lett. a LEp).

Il capoverso 2 prevede – come il vigente articolo 16 capoverso 3 LEp – una deroga legale all’obbligo dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. Essa è applicabile alle analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili, eseguite nell’ambito delle cure di base secondo la LAMal in laboratori di studi medici e di ospedali, nelle farmacie d’officina e in altri laboratori. Si tratta di analisi effettuate nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 in combinato disposto con l’articolo 54 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199595 sull’assicurazione malattie (OAMal) e menzionate in quanto tali nell’elenco delle analisi stilato dal DFI. La disposizione è mantenuta sostanzialmente invariata. Dall’elenco delle strutture autorizzate è semplicemente stralciata la voce «altri laboratori», dal momento che, oltre a quelli menzionati nella disposizione, non vi sono altri laboratori che possono eseguire tali analisi. Inoltre è ora espressamente stabilito che la competenza della vigilanza sulle strutture menzionate spetta ai Cantoni. Con il capoverso 4 (v. di seguito) viene poi introdotta la competenza, per il Consiglio federale, di disciplinare i requisiti necessari all’esecuzione delle analisi di cui al capoverso 2 (nonché al cpv. 3).

Il nuovo capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, una deroga all’obbligo dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 per l’esecuzione di analisi volte a individuare malattie trasmissibili. Le esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19 hanno evidenziato la necessità di estendere la cerchia di possibili offerenti di test per garantire una capacità diagnostica sufficiente, il necessario accesso a bassa soglia per le persone interessate e un risultato rapido. In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge COVID‑19, il Consiglio federale aveva creato le disposizioni necessarie all’articolo 24 e seguenti dell’ordinanza 3 COVID‑19. Oltre che nei laboratori autorizzati, i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale potevano essere eseguiti anche in diverse altre istituzioni sanitarie, per esempio in studi medici, farmacie o centri cantonali di test. L’ordinanza menzionata stabiliva varie prescrizioni relative alla qualità dell’esecuzione del test. Conformemente alla base nella legge COVID‑19, le disposizioni dell’ordinanza 3 COVID‑19 avevano validità limitata sino alla fine di giugno 2024. Il capoverso 3 crea la base legale per eventuali futuri disciplinamenti da parte del Consiglio federale. In linea di principio, le analisi volte a individuare malattie trasmissibili che non sono eseguite da laboratori autorizzati secondo il capoverso 1 non possono essere fatturate a carico dell’AOMS, indipendentemente dal soddisfacimento delle altre condizioni della LAMal. In questi casi, il Consiglio federale avrebbe tuttavia la possibilità di prevedere un’assunzione delle spese secondo l’articolo 74d D‑LEp.

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti che devono soddisfare le strutture che non dispongono dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 (cfr. cpv. 2 e 3) e i sistemi di analisi. Il Consiglio federale dovrà definire per esempio i requisiti di qualità e prestazione che devono soddisfare i sistemi di analisi consentiti, il personale specializzato necessario per l’esecuzione delle analisi, chi detiene la responsabilità e come saranno gestiti i risultati. Occorre inoltre garantire che venga designata una persona che assuma la responsabilità generale anche dal punto di vista aziendale e amministrativo. Infine, il Consiglio federale dovrà definire l’autorità incaricata di vigilare sull’esecuzione di tali analisi nelle strutture autorizzate conformemente al capoverso 3. Può delegare la vigilanza ai Cantoni, sempre che le strutture autorizzate a eseguire le analisi siano già sottoposte a una vigilanza cantonale. Potrebbe essere, per esempio, il caso di alloggi per richiedenti l’asilo o di istituzioni sanitarie sottoposti alla vigilanza di polizia sanitaria del Cantone nel quale si trovano.

In virtù dell’articolo 13 capoverso 3 D‑LEp, il Consiglio federale può anche stabilire chi è sottoposto all’obbligo di dichiarazione nel caso di analisi eseguite al di fuori dei laboratori secondo i capoversi 2 e 3.

Art. 16a Analisi in sedi diverse dal laboratorio centrale

La nuova disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di consentire ai laboratori autorizzati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 di eseguire, ai fini della diagnostica rapida decentrata, analisi microbiologiche in sedi diverse dal laboratorio centrale, ossia per esempio nei servizi di pronto soccorso o in altri reparti critici, dove il fattore tempo è determinante per la gestione del paziente. L’articolo concerne quindi l’esecuzione di test in diverse sedi della stessa organizzazione o persona giuridica. L’esecuzione di analisi ai fini della diagnostica rapida decentrata da parte di altre strutture, gestite da persone giuridiche o persone fisiche, sotto la sorveglianza di laboratori autorizzati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 è invece disciplinata dall’articolo 16b, anch’esso nuovo.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere soddisfatti affinché un laboratorio possa eseguire analisi in sedi diverse dal laboratorio centrale. Questo riguarda per esempio possibili procedure di analisi o obblighi di vigilanza. Non è invece prevista la creazione di un elenco degli agenti patogeni che possono essere analizzati in tali sedi. A livello di ordinanza va inoltre disciplinato l’obbligo del laboratorio di fornire nella domanda di autorizzazione informazioni specifiche sulle analisi eseguite in sedi diverse dal laboratorio centrale. Se necessario, è possibile prevedere che a tale scopo debba essere estesa l’autorizzazione già rilasciata da Swissmedic.

Art. 16b Analisi in collaborazione con altre strutture

Come già menzionato, in virtù di questa nuova disposizione il Consiglio federale può permettere anche ad altre strutture – laddove ciò sia efficace dal punto di vista medico e appropriato per la cura e la gestione del paziente – di eseguire, ai fini della diagnostica rapida decentrata, analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili, a condizione che un laboratorio di cui all’articolo 16 capoverso 1 garantisca una sorveglianza appropriata. A tal fine, il laboratorio deve richiedere a Swissmedic un’estensione della sua autorizzazione (cpv. 1). Il termine «diagnostica» comprende anche i test su persone asintomatiche, per esempio quelli eseguiti nell’ambito di uno screening. Le condizioni aziendali che devono soddisfare le strutture che possono eseguire questo tipo di test devono essere definite dal Consiglio federale (cpv. 2 lett. a). Una tale collaborazione con i laboratori riguarda in primo luogo le strutture sanitarie in possesso di un’autorizzazione di polizia sanitaria (p. es. autorizzazione all’esercizio della professione di medico o autorizzazione all’esercizio come istituzione medica ambulatoriale) rilasciata dalla competente autorità cantonale di vigilanza. Sarebbe inoltre possibile coinvolgere strutture attive nel contesto dell’eliminazione di malattie trasmissibili secondo i programmi nazionali di cui all’articolo 5 LEp (p. es. un punto di contatto con un’offerta a bassa soglia per i consumatori di sostanze psicoattive). Infine, si può pensare di includere anche i «servizi medici» di penitenziari o centri d’asilo. A livello di ordinanza bisognerà inoltre disciplinare i requisiti concernenti le analisi che possono essere eseguite e i sistemi di analisi che possono essere impiegati in questa configurazione (cpv. 2 lett. b). Non è tuttavia prevista la creazione di un elenco degli agenti patogeni che possono essere analizzati in tali sedi. Dovrà inoltre essere precisata l’impostazione della sorveglianza da parte del laboratorio autorizzato (cpv. 2 lett. c). Attualmente si ritiene che questo possa avvenire di principio attraverso convenzioni di garanzia della qualità. È importante che sia garantita la qualità, non solo del test, ma anche dell’interpretazione del risultato. Dato che, sulla base di questa disposizione, le strutture autorizzate non sono fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal per l’esecuzione di analisi microbiologiche, tali analisi non possono essere fatturate a carico dell’AOMS. Per i test eseguiti nel contesto dell’eliminazione di malattie trasmissibili secondo i programmi nazionali di cui all’articolo 5 LEp, il Consiglio federale può prevedere che le spese siano assunte dalla Confederazione in base all’articolo 74d capoverso 1 lettera b D‑LEp. Secondo l’articolo 13 capoverso 3 D‑LEp, può anche estendere l’obbligo di dichiarazione alle strutture di cui all’articolo 16b.

Art. 16c Analisi senza prescrizione medica

Questa nuova disposizione conferisce al Consiglio federale la possibilità di disciplinare le condizioni alle quali i laboratori possono eseguire analisi direttamente, ossia senza prescrizione medica (cpv. 1). In particolare durante la pandemia di COVID‑19 si sono diffuse diverse offerte di questo tipo, che possono però rivelarsi utili anche indipendentemente dalle crisi. Se finalizzata al rilevamento di malattie trasmissibili, occorre garantire che l’esecuzione del test senza il coinvolgimento di un medico sia concepita in modo che non possa insorgere alcun pericolo per la salute pubblica e non siano compromessi eventuali piani di test dell’UFSP in caso di epidemia. L’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia dovrà quindi prevedere disposizioni corrispondenti. Questo permetterà anche di chiarire che la competenza per il controllo dell’attuazione delle disposizioni spetta a Swissmedic in qualità di autorità di vigilanza sui laboratori secondo l’articolo 16 capoverso 1. Se non è possibile impedire altrimenti un pericolo per la salute pubblica, secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può anche vietare le analisi volte a individuare determinate malattie trasmissibili senza prescrizione medica. Può essere il caso, per esempio, se a causa del mancato coinvolgimento di un medico non vengono svolti i necessari accertamenti medici individuali o non ne viene riconosciuta la necessità e può quindi insorgere un pericolo per la salute pubblica. Bisogna tenere presente che le analisi non prescritte da un medico non possono essere fatturate a carico dell’AOMS. Se un’assunzione delle spese in virtù dell’articolo 74d D‑LEp non fosse possibile, dovrebbe pertanto farsene carico la persona interessata o committente.

Art. 16d Disciplinamento delle autorizzazioni e della vigilanza

Questa disposizione corrisponde in sostanza al vigente articolo 16 capoverso 2 lett. b–d LEp.

Art. 17 Centri nazionali di riferimento, laboratori di conferma e centri nazionali di competenza

Secondo il capoverso 1, l’UFSP può designare singoli laboratori quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma per compiti particolari. La disposizione è già presente nel diritto vigente (art. 17 LEp), ma ora figurano nella legge anche i compiti che possono essere delegati a tali strutture (cfr. anche art. 23 e 24 OEp). I centri di riferimento effettuano per conto dell’UFSP analisi di campioni confrontati ai campioni o ai metodi di riferimento allo scopo di verificare risultati, caratterizzare tipi, varianti o resistenze di un agente patogeno oppure di convalidare metodi e standard (lett. a). In sostanza, eseguono analisi di carattere epidemiologico su mandato dell’UFSP, al quale offrono anche consulenza. Verificano inoltre, per altri laboratori o ospedali, le analisi con risultato positivo (test di conferma per la diagnostica primaria) (lett. b). Per agenti patogeni emergenti e raramente diagnosticati in Svizzera può essere necessario che i centri di riferimento assicurino la diagnostica primaria se l’offerta di mercato non è sufficiente (lett. c).

Ora è inoltre menzionato espressamente che deve trattarsi dei laboratori di cui all’articolo 16 capoverso 1. Si precisa così che devono essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic e sottostare alla sua vigilanza. Nei mandati di prestazioni dei centri di riferimento e dei laboratori di conferma, l’UFSP stabilisce il contenuto preciso e l’entità dei compiti e ne informa Swissmedic.

In altri Paesi vi è un laboratorio nazionale per le malattie infettive, che riunisce sotto un unico tetto ampie conoscenze specialistiche ed è in grado di svolgere le necessarie procedure di misurazione, analisi e prova (p. es. l’Istituto Robert Koch di Berlino o l’Istituto Pasteur di Parigi). In Svizzera, da decenni questo fabbisogno è soddisfatto da una rete di centri di riferimento che hanno sede in particolare presso le università e altri centri di medicina terziaria. Nel settore essere umano, attualmente sono attivi 15 centri nazionali di riferimento per vari agenti patogeni (p. es. l’influenza, i retrovirus, le nuove infezioni virali o l’antrace).

Il nuovo capoverso 2 mira ad ampliare le possibilità di incaricare terzi di svolgere compiti pubblici nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza e della prevenzione delle malattie trasmissibili e della lotta contro di esse. L’idea non è tuttavia di designare nella LEp un istituto specifico che (analogamente all’Istituto Robert Koch) garantisca la sorveglianza epidemiologica delle malattie contagiose da parte della Confederazione. La sorveglianza, compresa l’individuazione precoce, deve restare di competenza dell’UFSP. Per raggiungere pienamente gli scopi dell’individuazione precoce e della sorveglianza, l’UFSP deve tuttavia poter contare anche sulle conoscenze specialistiche e sulle risorse di istituzioni altamente specializzate. Oltre ai centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma dovranno quindi poter essere designati quali centri di competenza anche altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e istituti di ricerca. A differenza dei centri di riferimento o dei laboratori di conferma di cui al capoverso 1, per tali centri di competenza non è previsto il requisito dell’autorizzazione quale laboratorio ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LEp. Questi compiti devono essere indennizzati in modo appropriato (cfr. art. 52 D‑LEp).

Nelle lettere a–d sono elencati in dettaglio i compiti che l’UFSP può delegare ai centri di competenza. Può trattarsi di compiti di cui agli articoli 11 e 13a D‑LEp nell’ambito della sorveglianza delle malattie trasmissibili e del consumo di antimicrobici nella medicina umana (lett. a) o di compiti nell’ambito di indagini epidemiologiche, per esempio in caso di focolai di origine alimentare o di altra natura al fine di identificarne al più presto la fonte (lett. b). L’UFSP può delegare a un centro di competenza anche il monitoraggio vaccinale (lett. c), come pure la gestione del sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» (lett. d).

Se per lo svolgimento di un compito di cui al capoverso 1 o 2 può scegliere tra più fornitori, l’UFSP indirà un bando pubblico secondo la legge federale del 21 giugno 201996 sugli appalti pubblici (LAPub). Ciò corrisponde ai principi in vigore dal 1° gennaio 2021 per la procedura di selezione in caso di delega di compiti federali con indennità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e n. 1 e art. 15b della legge federale del 5 ottobre 199097 sui sussidi [LSu]). Se sono disponibili più beneficiari bisogna svolgere una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.

Secondo il capoverso 3, anch’esso nuovo, il Consiglio federale deve disciplinare la vigilanza sulle istituzioni incaricate di cui al capoverso 1 o 2. Per i laboratori autorizzati di cui all’articolo 16 capoverso 1 LEp, Swissmedic sorveglia il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. Per quanto riguarda invece i compiti supplementari delegati dall’UFSP ai centri di riferimento o ai laboratori di conferma, la vigilanza deve essere disciplinata secondo il capoverso 3. Il disciplinamento sulla vigilanza dovrà anche prevedere le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti delegati, attuando così un’altra disposizione della LSu (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e n. 3 LSu).

Art. 19, rubrica e cpv. 2 lett. a

Finora l’articolo 19 era l’unica disposizione della sezione «Provvedimenti generali di prevenzione» nel capitolo «Prevenzione». La sezione è ora completata con l’articolo 19a sulla prevenzione delle resistenze antimicrobiche. All’articolo 19 è quindi aggiunta la rubrica «Provvedimenti di prevenzione nelle strutture».

Inoltre il capoverso 2 lettera a è ristrutturato con l’aggiunta del nuovo numero 1, che completa il catalogo dei provvedimenti di prevenzione. In virtù del capoverso 2, agli articoli 25−31 OEp il Consiglio federale ha obbligato varie strutture, come le istituzioni sanitarie, le scuole o le strutture di custodia collettiva diurna, gli alloggi per richiedenti l’asilo, gli istituti di pena o le aziende che offrono prestazioni sessuali, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le malattie trasmissibili.

Il Consiglio federale potrà obbligare anche gli ospedali e altre istituzioni pubbliche e private del settore sanitario ad adottare provvedimenti di prevenzione delle infezioni associate alle cure, come il rispetto di determinati processi aziendali o lo svolgimento di programmi di sorveglianza, se sono necessari provvedimenti uniformi per tutta la Svizzera o per singole regioni o se ciò è indispensabile per garantire la sicurezza dei pazienti (cpv. 2 lett. a n. 1). La verifica dell’osservanza delle disposizioni è di competenza delle autorità cantonali responsabili della vigilanza sulle istituzioni in questione. Il Consiglio federale potrà prevedere l’adozione di provvedimenti solo se gli strumenti già impiegati su base volontaria non bastano per garantire la sicurezza dei pazienti. L’espressione «istituzioni pubbliche o private del settore sanitario» comprende tutte le istituzioni in cui operano professionisti della salute riconosciuti a livello federale o cantonale. L’accento è posto tuttavia sul settore ospedaliero: sebbene anche le case di riposo e le case di cura figurino tra le istituzioni del settore sanitario, in queste strutture il problema ha attualmente una portata molto più ridotta. Le infezioni associate alle cure o infezioni nosocomiali sono contratte nel contesto di un ricovero o di un trattamento medico in un’istituzione sanitaria. In Svizzera si stima che ogni anno siano all’origine di circa 60 000 casi di malattia e 6000 decessi98. Oltre alle sofferenze evitabili che causano ai pazienti, queste infezioni gravano notevolmente anche sui sistemi sanitari e sull’economia a causa dei ricoveri prolungati e dei danni a lungo termine nonché delle spese di cura supplementari e delle assenze dal lavoro. Provvedimenti di prevenzione permetterebbero di evitare una quota consistente di queste malattie.

Per provvedimenti di prevenzione delle infezioni associate alle cure di cui al capoverso 2 lettera a numero 1 s’intendono provvedimenti sia di natura preventiva sia di natura epidemiologica. Concretamente si tratta di provvedimenti volti a prevenire le infezioni e a impedirne la propagazione. In virtù della nuova disposizione, il Consiglio federale potrà obbligare le istituzioni sanitarie a integrare nei loro processi aziendali moduli d’intervento o di sorveglianza.

A tal fine, il Consiglio federale potrà ricorrere ai moduli di sorveglianza e di intervento già esistenti. Tali moduli sono stati elaborati dal Centro nazionale per la prevenzione delle infezioni (Swissnoso) su incarico dell’UFSP nel quadro di programmi di prevenzione delle infezioni associate alle cure e di lotta contro di esse (cfr. art. 5 LEp) per facilitare il monitoraggio secondo standard uniformi delle infezioni associate alle cure99. Attualmente i moduli di sorveglianza già in essere sono utilizzati su base volontaria. L’UFSP potrà affidare anche in futuro a istituzioni specializzate o gruppi di ricerca l’elaborazione o l’adeguamento di processi operativi o di programmi di sorveglianza. La Confederazione è interessata a disporre di un sistema di sorveglianza armonizzato basato su criteri uniformi e i moduli di Swissnoso favoriscono l’armonizzazione auspicata. Si punta inoltre alla più ampia implementazione possibile di tali moduli nell’intento di istituire e gestire un sistema nazionale di monitoraggio delle infezioni associate alle cure. I dati e le analisi riguardanti tali infezioni sono messi a disposizione rapidamente e conformemente alle necessità e ai gruppi target. La Svizzera dispone così di un alto livello di conoscenze sull’epidemiologia degli agenti patogeni potenzialmente pericolosi. I moduli d’intervento di Swissnoso prevedono la verifica del rispetto di componenti elementari in determinati provvedimenti nonché l’ottimizzazione e l’analisi automatica dei processi. Definendo i processi di depilazione, disinfezione preoperatoria della pelle e profilassi antibiotica, un modulo migliora per esempio importanti processi di preparazione dei pazienti alle operazioni. La sorveglianza di questi processi e della corretta attuazione dei provvedimenti di prevenzione da parte del personale medico è analizzata automaticamente. Per poter registrare tali osservazioni dei processi, Swissnoso ha elaborato delle soluzioni.

A livello di ordinanza, il Consiglio federale può per esempio stabilire che gli ospedali devono attuare provvedimenti concreti di sorveglianza e di lotta in relazione alle infezioni associate alle cure prevalenti al loro interno. Oppure potrebbe prescrivere provvedimenti per tutte le istituzioni sanitarie o per determinate categorie di istituzioni sanitarie in caso di situazioni straordinarie e di alta prevalenza di determinati agenti patogeni o infezioni.

Sulla base del capoverso 2 lettera a numero 1, gli ospedali non possono essere obbligati a dichiarare i dati riguardanti determinate infezioni associate alle cure (questi dati sono già raccolti da Swissnoso su base volontaria). Tuttavia, tale obbligo può essere previsto in virtù dell’articolo 12a D‑LEp. Pertanto, l’articolo 12e capoverso 1 lettera b D‑LEp prevede ora che i dati raccolti nel settore ospedaliero possano essere trasmessi anche a un centro di competenza (p. es. Swissnoso).

I Cantoni attuano questi strumenti già oggi, attraverso vari meccanismi; manca tuttavia il carattere obbligatorio. Nel 2022 la CDS ha integrato i requisiti minimi nazionali di Swissnoso nelle sue raccomandazioni relative alla pianificazione ospedaliera. Nell’ambito delle misure per lo sviluppo della qualità di cui all’articolo 58a e seguenti LAMal, i fornitori di prestazioni sono inoltre tenuti per legge a concludere convenzioni sulla qualità, che possono includere il rispetto dei requisiti minimi nazionali di Swissnoso. I provvedimenti specifici possono però essere scelti liberamente. Siccome entrambi gli approcci non hanno carattere vincolante, questa possibilità dovrà essere creata con la nuova competenza attribuita al Consiglio federale al capoverso 2 lettera a numero 1, migliorando così la prevenzione delle infezioni associate alle cure.

Art. 19a Prevenzione delle resistenze antimicrobiche

Scopo dei provvedimenti atti a promuovere l’uso corretto degli antimicrobici è di garantire, nei limiti del possibile, che ogni paziente riceva l’antimicrobico giusto al momento giusto nella dose giusta e per la durata giusta. Si tratta inoltre di evitare che l’uso scorretto degli antimicrobici ne annulli l’efficacia, il che comporterebbe conseguenze considerevoli per la possibilità di curare le malattie batteriche in futuro e un crescente pericolo per la salute pubblica. Una prescrizione corretta di antimicrobici è garanzia di una terapia efficace e protegge i pazienti da effetti collaterali indesiderati. Al contempo contribuisce a ridurre le resistenze antimicrobiche evitabili.

Negli ospedali sono somministrati giornalmente antimicrobici a circa un terzo dei pazienti stazionari. Si stima che dal 30 al 60 per cento delle prescrizioni non sia corretta in termini di indicazione, spettro dell’antimicrobico, dosaggio, forma di somministrazione e/o durata100. Anche nel settore ambulatoriale, nel quale rientra la maggior parte degli antimicrobici prescritti in Svizzera, è presumibile che una quota consistente di questi medicamenti sia usata in modo scorretto. Ecco perché è importante promuoverne l’uso corretto a vari livelli, in particolare introducendo su larga scala negli ospedali cosiddetti programmi di «stewardship» e imponendo, in casi eccezionali, condizioni e restrizioni per l’uso di determinati antimicrobici. Andranno inoltre adottati provvedimenti adeguati a impedire o contenere l’introduzione e l’ulteriore diffusione di agenti patogeni resistenti negli ospedali. Sono questi gli obiettivi perseguiti dal nuovo articolo 19a.

L’articolo 19 capoverso 1 obbliga già la Confederazione e i Cantoni a prendere i provvedimenti necessari per prevenire la trasmissione delle malattie. A tal fine, l’articolo 19 capoverso 2 consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni nei confronti di varie aziende e degli organizzatori di manifestazioni. In virtù dell’articolo 19 capoverso 2 lettera c, il Consiglio federale ha emanato l’articolo 29 OEp, in base al quale già oggi gli ospedali e altre istituzioni sanitarie sono tenuti ad adottare provvedimenti di prevenzione delle infezioni associate alle cure e delle resistenze antimicrobiche, nonché a informare il personale e i pazienti e ad adottare i necessari provvedimenti organizzativi. L’articolo 19a attribuisce al Consiglio federale competenze supplementari di prevedere provvedimenti per prevenire le resistenze antimicrobiche, se la comparsa di agenti patogeni resistenti negli ospedali e in altre istituzioni nelle regioni interessate o in tutta la Svizzera mette in pericolo i pazienti e il personale o se la situazione in termini di resistenze (la comparsa e la diffusione di agenti patogeni resistenti) compromette notevolmente il trattamento dei casi di malattia e lo svolgimento sicuro degli interventi medici.

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può obbligare gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a:

  • – introdurre e attuare al loro interno direttive sull’analisi sistematica della colonizzazione da parte di agenti patogeni resistenti (screening). L’obiettivo è di ridurre il rischio che negli ospedali siano introdotti inavvertitamente agenti patogeni resistenti. Tali direttive dovranno definire, per i pertinenti agenti patogeni multiresistenti, quali pazienti dovranno essere sottoposti a quali analisi in quali situazioni (p. es. pazienti ad alto rischio d’infezione). Dovranno inoltre definire quali provvedimenti dovranno essere presi in caso di referto positivo, per esempio decolonizzazione, isolamento dei contatti, coortazione o screening esteso dei contatti. Per elaborare le direttive, le istituzioni sanitarie possono basarsi sulle raccomandazioni nazionali di Swissnoso relative alla prevenzione e al controllo degli agenti patogeni multiresistenti. Rilevamenti attuali mostrano che gran parte degli ospedali non sottopone i pazienti a uno screening sistematico all’ammissione, come dovrebbe avvenire in base alle raccomandazioni (lett. a);

  • – eseguire un’analisi sistematica, per determinati gruppi di persone o agenti patogeni, al fine di individuare la colonizzazione da parte di agenti patogeni resistenti (screening). A tal fine, il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi relativi ai gruppi di persone da sottoporre a screening (p. es. pazienti precedentemente ospedalizzati in determinati Paesi) e agli agenti patogeni resistenti da includere nello screening, tenendo conto delle raccomandazioni di Swissnoso. I dati di laboratorio ottenuti vengono inseriti nelle cartelle cliniche dei pazienti. Il medico competente decide quali provvedimenti devono essere adottati e, se il paziente è trasferito in un altro ospedale, deve indicare nel rapporto di trasferimento i risultati degli esami di laboratorio relativi ai germi resistenti. Si tratta ovviamente di dati del paziente coperti dal segreto professionale e accessibili solo ai medici curanti, a meno che non riguardino un agente patogeno per il quale vige l’obbligo di dichiarazione (p. es. CPE). L’attuazione di questa disposizione risulterebbe particolarmente opportuna qualora l’implementazione delle direttive locali in materia di screening di cui al capoverso 1 lettera a si rivelasse inadeguata. Per valutare questo aspetto, la prassi di screening degli ospedali viene regolarmente verificata per mezzo di un’indagine (lett. b);

  • – in caso di trasferimento di un paziente in un’altra istituzione, informare previamente l’istituzione di accoglienza in merito alla sospetta o effettiva colonizzazione da parte di specifici agenti patogeni resistenti. L’ordinanza dovrà specificare gli agenti patogeni a cui si applica questa disposizione e gli standard minimi da rispettare nell’ambito della trasmissione delle informazioni. È ipotizzabile prevedere quest’obbligo per gli stessi agenti patogeni per i quali è già previsto uno screening secondo la lettera a o b. L’importante è che l’informazione giunga all’istituzione di accoglienza prima dell’arrivo del paziente. Le strutture sanitarie dovrebbero inserire nel loro sistema di gestione dei pazienti un’indicazione in modo da informare in tempo utile le strutture che dovranno prendere in carico il paziente, come d’altronde prevedono le buone prassi clinico-assistenziali (lett. c);

  • – introdurre e attuare programmi sull’uso corretto degli antimicrobici (i cosiddetti programmi di «stewardship»). Nel settore stazionario, tali programmi servono a garantire una prassi ottimizzata in materia di prescrizione e un adeguato sostegno del personale medico nel gestire gli antimicrobici e le resistenze. Possibili requisiti relativi a questi programmi sono per esempio la messa a disposizione di sufficiente personale per costituire gruppi specializzati multidisciplinari (team di «stewardship» con rappresentanti dei settori infettivologia, microbiologia, farmacia e cure), un’intensificazione della sorveglianza e dell’analisi del consumo di antimicrobici, compreso un feedback ai medici che li prescrivono, nonché interventi a livello organizzativo, come direttive o condizioni per l’impiego di determinati antimicrobici. Per elaborare i programmi di «stewardship», le istituzioni sanitarie possono basarsi sulle raccomandazioni di Swissnoso e di pertinenti gruppi di esperti. Nell’ambito del Piano d’azione One Health 2024–2027101 della Strategia resistenze agli antibiotici Svizzera (StAR) vengono adottate misure per promuovere l’attuazione di programmi di «stewardship» negli ospedali. Prima che il Consiglio federale imponga un obbligo in tal senso, occorre accertare se queste misure possono già permettere l’attuazione su ampia scala dei programmi in questione (lett. d).

L’UFSP può incaricare istituzioni o gruppi di esperti appropriati di elaborare le direttive e i programmi di cui alle lettere a–d. Tali strumenti sono stati in parte già elaborati da Swissnoso su incarico dell’UFSP in conformità all’articolo 5 LEp nel quadro delle raccomandazioni nazionali per la prevenzione e il controllo di agenti patogeni multiresistenti.

L’espressione «istituzioni pubbliche o private del settore sanitario» utilizzata nella frase introduttiva della disposizione comprende tutte le istituzioni in cui operano professionisti della salute riconosciuti a livello federale o cantonale. Tuttavia, l’accento è posto sulle strutture stazionarie, in particolare sugli ospedali. Spetta alle autorità cantonali cui compete la vigilanza sull’istituzione verificare il rispetto delle disposizioni di cui al capoverso 1.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la possibilità di subordinare l’uso di determinati antimicrobici a oneri o di limitarlo per un determinato periodo. L’imposizione di oneri può riguardare tutte le persone che esercitano una professione medica autorizzate a prescrivere o a dispensare antimicrobici ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici. Questo permette di garantire che le sostanze in questione siano usate solo laddove necessario nell’interesse della salute dei pazienti, preservando al contempo la loro efficacia.

Già oggi è possibile monitorare l’uso di antimicrobici, per esempio attraverso raccomandazioni nazionali e programmi di «stewardship» oppure avvalendosi delle limitazioni contemplate dall’articolo 73 OAMal. A oggi esistono numerose limitazioni alla dispensazione di antimicrobici iscritti nell’elenco delle specialità. Tuttavia, se queste misure risultano insufficienti o inappropriate e se non è possibile garantire l’uso adeguato di queste sostanze e la loro efficacia, il Consiglio federale può imporre ulteriori oneri da intendersi come ultima ratio. Potrebbe verificarsi una situazione del genere quando una sostanza è immessa o rimessa sul mercato (lett. a). Questo vale in particolare nel caso in cui il Consiglio federale favorisca la messa a disposizione di un nuovo antimicrobico con un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 51a (incentivo «pull»). Occorre garantire che queste nuove sostanze siano utilizzate correttamente in modo da prevenire nei limiti del possibile lo sviluppo di resistenze. Il Consiglio federale potrebbe prevedere oneri o una limitazione delle prescrizioni anche per gli antimicrobici già immessi sul mercato, in particolare gli antimicrobici di riserva, se fosse l’unico modo per garantirne un uso corretto (lett. b). Questo vale anche nel caso in cui si constati un uso scorretto diffuso di queste sostanze che può rappresentare un pericolo per i pazienti o per il personale oppure compromettere notevolmente la qualità del trattamento (lett. c). Per il settore ambulatoriale la Società svizzera di malattie infettive (SSI) ha emanato linee guida sull’uso appropriato di antimicrobici che vengono regolarmente aggiornate. Per il settore stazionario esistono buone pratiche internazionali sull’uso degli antimicrobici.

Il Consiglio federale potrebbe fondare le decisioni di imporre oneri o limitazioni secondo il capoverso 2 anche sui nuovi obblighi di dichiarazione del consumo di antimicrobici nel settore stazionario e in quello ambulatoriale (cfr. art. 13a cpv. 1 e 2). Questi e altri sistemi di monitoraggio volontario possono essere utilizzati per determinare se vi sono scostamenti significativi rispetto alle linee guida. Quale onere sarebbe ipotizzabile, per esempio, vincolare la prescrizione di determinati antimicrobici a un accertamento diagnostico di laboratorio delle resistenze o alla richiesta del parere di un esperto o ancora consentire l’uso di determinati antimicrobici, per i quali esistono preparati alternativi efficaci, solo quale seconda scelta. Eventuali oneri e restrizioni vanno elaborati in stretta collaborazione con le società specializzate pertinenti e in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Questa disposizione si applicherebbe solo in situazioni ben determinate e nell’interesse della salute dei pazienti (a livello individuale e di salute pubblica). È escluso per esempio un differimento o un blocco dell’uso di antimicrobici salvavita.

Art. 20 cpv. 1 e 2

L’articolo 20 LEp vigente disciplina le competenze per l’elaborazione e l’attuazione del piano nazionale di vaccinazione.

Al capoverso 1 è apportata una modifica volta a precisare la ripartizione dei ruoli tra la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), con funzione consultiva, e l’UFSP: l’UFSP pubblica le raccomandazioni di vaccinazione, elaborate tenendo conto della competenza tecnica della CFV (cfr. art. 56 cpv. 2 lett. a LEp).

Il capoverso 2 è precisato in modo analogo all’articolo 6c capoverso 1 lettera b D‑LEp, senza che questo comporti modifiche materiali: i farmacisti, già inclusi in precedenza nell’espressione «personale sanitario», sono ora menzionati espressamente. Al capoverso 2, inoltre, sono menzionate le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario. Da un lato è così precisata la cerchia dei professionisti della salute competenti e dall’altro si puntualizza che gli obblighi non riguardano esclusivamente le persone fisiche (personale sanitario), bensì anche le istituzioni del settore sanitario, ossia le persone giuridiche che le gestiscono e nelle quali operano professionisti della salute riconosciuti a livello cantonale o federale.

Art. 21 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 lett. a e c

L’articolo 21 disciplina la competenza dei Cantoni di promuovere le vaccinazioni già nel diritto vigente. La promozione delle vaccinazioni mira ad aumentare il tasso di vaccinazione contro le malattie considerate importanti in base al piano nazionale di vaccinazione. La competenza e gli obblighi dei Cantoni definiti al capoverso 1 vanno mantenuti. I Cantoni devono inoltre continuare a poter decidere liberamente quali altri provvedimenti adottare per promuovere le vaccinazioni.

Le disposizioni all’articolo 21 sono tuttavia ampliate e precisate, al fine di garantire che tutti i Cantoni mettano a disposizione offerte di vaccinazione a bassa soglia per gli adulti e i quasi adulti. Grazie a tali offerte, le persone di queste fasce di età potranno essere sensibilizzate sulle questioni legate alle vaccinazioni, accedere a una consulenza nonché verificare il proprio stato vaccinale e, se del caso, completarlo più facilmente. Attualmente, spesso queste persone devono attivarsi spontaneamente per informarsi e farsi vaccinare. Sussiste così il pericolo che la protezione vaccinale degli adulti e dei quasi adulti presenti involontariamente delle lacune.

Capoverso 1 lettera c: la disposizione vigente si presta a malintesi, non esprimendo in misura sufficiente il carattere facoltativo delle vaccinazioni. La nuova formulazione apporta una precisazione in tal senso.

Il nuovo capoverso 1 lettera d obbliga i Cantoni a consentire le vaccinazioni nelle farmacie. La Svizzera presenta una fitta rete di farmacie – situate sia in zone centrali sia in quartieri residenziali. I farmacisti dispongono delle qualifiche richieste per la consulenza, il controllo e la somministrazione delle vaccinazioni. Le farmacie sono inoltre spesso il primo sportello a cui ci si rivolge in caso di domande sulla salute. Si prestano quindi particolarmente bene come luoghi dove poter essere vaccinati facilmente. È quanto ha dimostrato anche la pandemia di COVID‑19: durante la campagna di vaccinazione sono state istituite numerose strutture di vaccinazione. Le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale in questa offerta di prossimità, che va mantenuta e applicata alle vaccinazioni in generale. In futuro, tutti i Cantoni dovranno quindi creare le relative condizioni giuridiche quadro: in tutti i Cantoni, i farmacisti dovranno poter prestare consulenza sulle vaccinazioni, verificare lo stato vaccinale dei clienti e vaccinarli. La modifica non mira per contro a creare nuove competenze federali in materia di vaccinazione: i Cantoni restano competenti per l’attuazione dei provvedimenti di vaccinazione e la designazione dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia.

Il 21 marzo 2025 le Camere federali hanno adottato la modifica della LAMal «Misure di contenimento dei costi – pacchetto 2» e, per quanto riguarda l’assunzione delle spese, hanno deliberato la regola seguente: le spese delle vaccinazioni somministrate da farmacisti saranno coperte dall’AOMS (anche in assenza di prescrizione medica), sempre che la vaccinazione sia raccomandata dal calendario vaccinale svizzero. L’AOMS assume sia il costo del vaccino sia le spese di somministrazione102.

I Cantoni dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei provvedimenti concreti di promozione delle vaccinazioni (cpv. 2), al fine di perseguire gli obiettivi tenendo conto dei bisogni regionali. Possono segnatamente offrire vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico oppure vaccinazioni a titolo gratuito o a un costo ridotto. Spetta ai Cantoni adottare tali provvedimenti, predisporre strutture adeguate e assumersi i relativi costi. I Cantoni sono sostanzialmente liberi di decidere come procedere.

Il capoverso 2 lettera a precisa che i Cantoni possono offrire vaccinazioni anche negli istituti del livello secondario II e della formazione terziaria. Possono per esempio organizzare incontri informativi, dispensare materiale sulle vaccinazioni e mettere a disposizione offerte di vaccinazione. La nuova lettera c chiarisce che i Cantoni possono sostenere i datori di lavoro nel mettere a disposizione offerte di consulenza e vaccinazione, per esempio mediante prestazioni di consulenza, la messa a disposizione di informazioni e materiale o la concessione di contributi finanziari.

Le aggiunte alle lettere a e c illustrano quindi altre possibilità per creare offerte cantonali di vaccinazione a bassa soglia. Le offerte di vaccinazione negli istituti del livello secondario II e della formazione terziaria nonché sul posto di lavoro sono promettenti per vari motivi: in Svizzera, dopo la scuola dell’obbligo la maggior parte dei quasi adulti e dei giovani adulti continua la formazione; più della metà della popolazione svizzera a partire dai 15 anni lavora. Offerte nelle strutture di formazione e sul posto di lavoro consentono quindi di raggiungere molti adulti e quasi adulti. Inoltre, il ricorso alle offerte di vaccinazione in questi luoghi è associato a un onere relativamente basso, dato che le persone interessate sono già sul posto. Varie esperienze confermano il contributo importante fornito dalle offerte a bassa soglia nelle strutture di formazione e sul posto di lavoro. Basti pensare per esempio alle iniziative mirate di vaccinazione contro il morbillo nelle università o alle offerte di vaccinazione anti-COVID‑19 proposte da datori di lavoro.

I provvedimenti di cui al capoverso 2 completano il catalogo di esempi di provvedimenti di promozione delle vaccinazioni a disposizione dei Cantoni. Sono tuttavia già accessibili ai Cantoni in base al diritto vigente.

Art. 21a Offerte di vaccinazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica

Questa disposizione corrisponde ampiamente all’ordinanza in vigore (cfr. art. 37 OEp). Alla luce delle esperienze maturate con la pandemia di COVID‑19 e delle competenze non sempre chiare della Confederazione e dei Cantoni s’impongono tuttavia un disciplinamento e una precisazione di questo aspetto a livello di legge, anche perché essendo il provvedimento preventivo più efficace nella protezione dalle infezioni, la vaccinazione svolge un ruolo essenziale nella gestione delle pandemie.

L’articolo 21a stabilisce che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, i Cantoni devono mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per poter vaccinare in breve tempo il maggior numero possibile di persone (cpv. 1 e 2). Il diritto vigente attribuisce già questa responsabilità ai Cantoni. Nell’adempiere tale compito, questi ultimi possono ricorrere a partner comunali (p. es. servizio medico scolastico, servizi medici delle città e dei Comuni) o ad altri partner. Devono disciplinare la logistica di distribuzione a livello cantonale e le relative responsabilità e competenze e garantire una distribuzione dei vaccini e del materiale conforme ai bisogni all’interno del Cantone.

La nuova disposizione precisa inoltre che compete alla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, sviluppare e mettere a disposizione l’intera soluzione informatica occorrente (sistemi di iscrizione, registrazione e gestione degli appuntamenti, unitamente a una documentazione della vaccinazione; cpv. 3). In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, è decisivo raggiungere rapidamente una copertura vaccinale elevata e il più possibile omogenea a livello nazionale non appena sono disponibili vaccini efficaci e sicuri. Le persone per le quali è raccomandata una vaccinazione e che optano per la somministrazione devono quindi potersi iscrivere in modo semplice e rapido. Una molteplicità di sistemi cantonali diversi potrebbe tuttavia ritardare o complicare il rapido accesso alla vaccinazione. Una soluzione informatica nazionale contribuisce pertanto in modo sostanziale, in un’ottica di protezione della salute pubblica, a garantire in tutta la Svizzera un accesso a bassa soglia, rapido e coordinato alla vaccinazione, evitando così decorsi gravi della malattia e decessi. Nell’ambito della gestione della pandemia di COVID‑19 la Confederazione aveva già fornito un finanziamento iniziale per la messa a disposizione di soluzioni informatiche per le iscrizioni. Questa decisione era motivata dal fatto che i Cantoni potevano concepire e attuare sul piano logistico la vaccinazione di un numero così elevato di persone solo con un enorme dispendio in termini di organizzazione e di coordinamento e non erano preparati per svolgere questo compito in tempi così stretti. Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni partecipino alle spese. Questo consente di ripartire le spese tra la Confederazione e i Cantoni in base al principio dell’equivalenza fiscale.

Art. 24 Monitoraggio vaccinale

La sorveglianza e la valutazione nel campo delle vaccinazioni sono ora disciplinate in due articoli – il presente articolo 24 e l’articolo 24a. Il nuovo disciplinamento non modifica le competenze di base, bensì precisa le disposizioni e amplia il margine di manovra della Confederazione. Rafforza inoltre la base di dati per il monitoraggio vaccinale. Una base di dati solida è importante per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di svolgere i loro compiti in materia di vaccinazioni secondo il diritto vigente, ossia elaborare, attuare e verificare i provvedimenti di vaccinazione. A tal fine, l’articolo così rivisto permette l’utilizzo di ulteriori fonti di dati per il monitoraggio vaccinale. Il completamento della base di dati con varie altre fonti è necessario, dato che attualmente nessuna fonte può fornire da sola un quadro completo dello stato vaccinale della popolazione in Svizzera.

L’avamprogetto posto in consultazione prevedeva l’utilizzo di dati contenuti nella CIP per il monitoraggio vaccinale, ma nel presente disegno si è rinunciato a tale possibilità. Un impiego di questo tipo di tali dati non è attualmente disciplinato né dalla LEp né dalla LCIP. Un possibile utilizzo secondario di dati contenuti nella CIP per il monitoraggio vaccinale è valutato nel quadro del programma nazionale DigiSanté.

Materialmente, il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente: spetta all’UFSP, in collaborazione con i Cantoni, esaminare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.

Secondo il capoverso 2, il rilevamento della quota di persone vaccinate resta di competenza dei Cantoni. Le competenze previste dal diritto vigente sono completate con le basi legali per il trattamento da parte dei Cantoni di dati personali, compresi dati sanitari degni di particolare protezione. Sono così create regole uniformi per attuare il diritto federale in materia di monitoraggio vaccinale. Ciò migliora le condizioni per consentire ai Cantoni di fornire i dati di cui l’UFSP ha bisogno per svolgere i propri compiti di cui al capoverso 1 e all’articolo 24a capoverso 2 D‑LEp.

Il capoverso 2 implica quanto segue:

  • – i Cantoni possono condurre rilevamenti (compresi studi) per determinare la quota di persone vaccinate sulla popolazione complessiva o all’interno di gruppi di popolazione specifici. Oltre allo stato vaccinale (ossia al fatto di essere vaccinati contro una determinata malattia o meno, comprese informazioni sul numero di dosi di vaccino ricevute e sulla data della somministrazione) possono essere rilevate anche altre informazioni – per esempio sulle conoscenze o sugli atteggiamenti riguardo a determinate vaccinazioni;

  • – nell’ambito di questi rilevamenti, le autorità competenti possono rilevare e trattare i dati necessari per formulare provvedimenti di vaccinazione e verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti. Possono quindi trattare dati concernenti una persona fisica identificata o identificabile (dati personali di cui all’art. 5 lett. a LPD). Possono utilizzare per esempio informazioni estratte dal libretto di vaccinazione, se i partecipanti lo mettono a disposizione per il rilevamento. L’impiego del libretto di vaccinazione ha il vantaggio di fornire informazioni particolarmente attendibili sullo stato vaccinale. Possono trattare dati sanitari, ossia dati degni di particolare protezione, tra cui rientrano, oltre allo stato vaccinale, per esempio una gravidanza in corso o dati su determinate malattie. Possono anche trattare altri dati personali pertinenti (p. es. la professione, il sesso), che consentono di determinare il comportamento vaccinale in base al gruppo target;

  • – la selezione dei dati che devono essere registrati e trattati nel singolo caso dipende dall’oggetto dello studio. Tra i dati che possono essere trattati rientrano in particolare dati sulle vaccinazioni ricevute dal partecipante (p. es. malattia coperta, vaccino, dose, data della somministrazione, effetti indesiderati), dati sociodemografici (p. es. data di nascita, sesso, professione, Cantone di domicilio, data di acquisizione del domicilio in Svizzera), dati sullo stato di salute (p. es. gravidanza, malattie di base) nonché conoscenze e atteggiamenti riguardo alle vaccinazioni. Sono inoltre utilizzati dati di contatto (p. es. nome e indirizzo) indispensabili per lo svolgimento dello studio;

  • – a seconda che i Cantoni svolgano direttamente o commissionino il monitoraggio vaccinale, i dati sono salvati in un sistema d’informazione del Cantone o di un istituto demoscopico o scientifico che opera per conto del Cantone. I Cantoni devono garantire il rispetto di tutti i requisiti giuridici in materia di protezione dei dati;

  • – come già previsto dal diritto vigente (e ripreso all’art. 24a), i Cantoni o l’istituto da essi incaricato informano regolarmente l’UFSP sui tassi di vaccinazione, ossia sulla percentuale di persone vaccinate con una o più dosi contro determinate malattie. L’UFSP riceve esclusivamente questa informazione (ossia dati aggregati che non consentono di risalire alle singole persone), mai però i dati individuali dei rilevamenti cantonali;

  • – la partecipazione alle indagini cantonali volte a rilevare la quota di persone vaccinate resta facoltativa e presuppone il consenso libero ed esplicito dei partecipanti. La persona interessata deve poter prendere una decisione informata. Pur dovendo essere riconoscibile chiaramente, il consenso non deve essere dato per scritto.

In base al diritto vigente (art. 40 OEp), l’UFSP stabilisce, previo accordo con i Cantoni, l’oggetto e la metodologia dei rilevamenti cantonali, ossia le vaccinazioni e i gruppi di età da considerare, il metodo, compresi i campioni da utilizzare, nonché la frequenza dei rilevamenti. Questa competenza deve restare all’UFSP.

Il capoverso 3 attribuisce alla Confederazione una nuova competenza: l’UFSP potrà rilevare esso stesso la quota di persone vaccinate. Si tratta di una competenza sussidiaria a quella dei Cantoni. In altre parole, i principali responsabili del rilevamento dei dati di monitoraggio vaccinale restano i Cantoni. L’UFSP potrà rilevare dati solo se necessario per completare o confrontare il monitoraggio vaccinale a livello nazionale o regionale, per esempio se necessita di informazioni sul tasso di vaccinazione di uno specifico gruppo a rischio. I Cantoni non hanno bisogno di questi dati, dal momento che non prevedono alcun provvedimento per tali gruppi a rischio.

In queste situazioni, in base al nuovo capoverso 3 l’UFSP può rilevare i dati esso stesso. Sono applicabili anche i principi di cui al capoverso 2: l’UFSP potrà così svolgere rilevamenti per determinare il tasso di vaccinazione e, a tal fine, trattare dati sanitari dei partecipanti. Anche per questi rilevamenti possono essere utilizzate le categorie di dati di cui al capoverso 2, che prevede peraltro l’espressione di un consenso informato da parte della persona interessata.

Il capoverso 4 obbliga gli assicuratori-malattie a dichiarare ogni anno all’UFSP i dati sulle vaccinazioni in forma anonimizzata ai fini del monitoraggio vaccinale. I dati degli assicuratori si basano sui dati delle prestazioni fatturate a carico dell’AOMS che contemplano le vaccinazioni iscritte nell’elenco delle specialità e sono già ampiamente disponibili in forma digitale. Si caratterizzano soprattutto per il fatto che sono privi di distorsioni e quindi forniscono un quadro particolarmente affidabile della situazione vaccinale. Le informazioni da trasmettere riguardano la data di vaccinazione, la dose, il sesso, l’età e il Cantone di domicilio delle persone vaccinate. In considerazione del principio di proporzionalità, devono essere rilevati e dichiarati solo i dati necessari per la registrazione del numero di persone vaccinate e per il monitoraggio vaccinale, mentre sono esclusi tutti gli altri dati sanitari in possesso degli assicuratori-malattie. Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza le informazioni da dichiarare, la cerchia delle persone sottoposte all’obbligo di dichiarazione e le modalità di trasmissione dei dati. Gli assicuratori-malattie dovranno poter incaricare anche soggetti terzi della trasmissione e dell’armonizzazione dei dati.

La competenza dell’UFSP di rilevare e di utilizzare i dati di cui ai capoversi 3 e 4 s’iscrive nell’attuale ripartizione delle competenze: i principali responsabili della sorveglianza dei provvedimenti di vaccinazione restano i Cantoni, mentre la Confederazione ha una competenza sussidiaria.

Il capoverso 5 attribuisce al Consiglio federale una nuova competenza nell’ambito del monitoraggio vaccinale: può obbligare le strutture di vaccinazione a dichiarare all’UFSP i dati su una determinata vaccinazione. La competenza del Consiglio federale è però limitata a due situazioni specifiche: i casi di particolare pericolo per la salute pubblica e di comparsa di nuovi agenti patogeni. In questi due casi può essere prevista una dichiarazione diretta da parte delle strutture di vaccinazione alla Confederazione, vista la necessità di disporre rapidamente di dati su determinate vaccinazioni. La sorveglianza ordinaria da parte delle autorità cantonali competenti o, in via sussidiaria, della Confederazione (ai sensi dei cpv. 2–4) non basta infatti per ottenere entro il termine utile i dati necessari per valutare rapidamente i provvedimenti di vaccinazione.

Contrariamente alla sorveglianza ordinaria di cui ai capoversi 2–4, che mira a valutare in modo generale i provvedimenti di vaccinazione, il rilevamento previsto al capoverso 5 si limita a una vaccinazione specifica e a un determinato periodo, ovvero alla durata di un particolare pericolo per la salute pubblica o alla durata della comparsa di una nuova malattia trasmissibile. I dati relativi alle persone vaccinate devono essere trasmessi in forma anonimizzata. Oltre ai dati sulle vaccinazioni, potranno essere sottoposti all’obbligo di dichiarazione anche dati sullo stato di salute e sull’esposizione nonché dati sociodemografici. Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale dovrà stabilire gli standard per la trasmissione dei dati e mettere a disposizione dei fornitori di prestazioni sottoposti all’obbligo di dichiarazione una banca dati (analoga a quella sviluppata per il monitoraggio delle vaccinazioni anti-COVID‑19). Si applica il principio di proporzionalità.

I dati raccolti nell’ambito del monitoraggio vaccinale possono essere utilizzati unicamente per esaminare l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione. Non possono essere impiegati per altri scopi, per esempio per provvedimenti nei confronti di singole persone. Vengono raccolti solo i dati necessari per il rilevamento mirato della copertura vaccinale.

Art. 24a Valutazione

L’articolo 24a corrisponde all’articolo 24 capoversi 2 e 3 vigenti, senza modifiche materiali.

Art. 33 cpv. 2

L’articolo 33 LEp costituisce la base legale per il tracciamento dei contatti. In virtù di questa disposizione è possibile identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni103. Spetta alle autorità cantonali competenti ordinare questo provvedimento (cfr. art. 31 cpv. 1 LEp). Durante la pandemia di COVID‑19, i Cantoni hanno in parte delegato il tracciamento dei contatti a imprese private. Questa scelta è consentita se sono soddisfatte determinate condizioni. L’autorità competente può ricorrere a privati in qualità di ausiliari per l’adempimento del compito che spetta al Cantone. Secondo il Tribunale federale, se lo Stato affida a un privato l’esecuzione di un compito amministrativo ma al contempo esercita il controllo e la supervisione sul lavoro da questi fornito e ne certifica la qualità, l’attività ha carattere meramente ausiliario104.

La LEp obbliga però le persone interessate a fornire informazioni sui contatti solo in caso di sorveglianza medica conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LEp. Siccome le persone isolate secondo l’articolo 35 LEp (quarantena e isolamento) non sono automaticamente sotto sorveglianza medica, l’articolo 34 capoverso 2 LEp non è sempre applicabile ai casi di isolamento. Le persone isolate non sono quindi obbligate a indicare alle autorità con chi hanno avuto contatti. Mettere in quarantena o in isolamento le persone interessate per poter esigere le informazioni sui contatti sarebbe sproporzionato. La ricerca dei contatti si basa pertanto, secondo il diritto vigente, sulla cooperazione delle persone interessate. L’articolo 33 LEp riguardante l’identificazione e l’informazione va quindi completato con il capoverso 2, che prevede la possibilità di obbligare le persone interessate a fornire informazioni sui contatti direttamente in virtù di questa disposizione, ovviamente tenendo conto del principio di proporzionalità (cfr. art. 30 LEp). Dovranno quindi essere forniti unicamente i contatti a loro volta potenzialmente contagiosi e nei confronti dei quali sono eventualmente disposti i provvedimenti di cui all’articolo 33 e seguenti LEp. In base a questo principio e per tutelare le persone dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione, l’obbligo sarà applicabile solo in casi gravi.

Art. 37a Autopsia

La LEp vigente non contiene alcuna base legale per poter ordinare un’autopsia in caso di decesso di pazienti affetti da una malattia trasmissibile. Se una malattia trasmissibile può essere dimostrata esclusivamente mediante un’autopsia e tale dimostrazione è indispensabile per poter adottare i provvedimenti di polizia sanitaria necessari per tutelare la salute pubblica, il Cantone competente deve poter ordinare un’autopsia su una persona deceduta. È necessaria una base legale formale affinché l’autorità cantonale competente (cfr. art. 31 cpv. 1 LEp) possa ordinare un’autopsia in caso di rifiuto da parte dei familiari. Ciò riguarda segnatamente la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), le cui varianti possono essere distinte solo mediante un’autopsia. Ad assumere rilievo è in particolare la cosiddetta variante della MCJ (vMCJ), benché a oggi non sia mai stata rilevata in Svizzera. Se tuttavia dovesse essere rilevata, bisognerebbe valutare i provvedimenti concreti per prevenire e combattere la MCJ, in particolare la gestione dei donatori di sangue, la manipolazione degli endoscopi flessibili e le condizioni di sterilizzazione degli strumenti chirurgici riutilizzabili (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a LEp).

La vMCJ è una malattia trasmissibile con una letalità del 100 per cento, che colpisce soprattutto persone con meno di 65 anni. Il decorso stesso è preoccupante: a uno stadio contrassegnato da deterioramento demenziale e altri problemi neurologici segue sempre il decesso. L’autopsia serve quindi in ultima analisi a prevenire gravi sofferenze e decessi evitabili. La formulazione che figura nella legge non si limita alla MCJ: l’avverbio «segnatamente» indica che possono essere contemplate anche altre patologie. Non si può infatti al momento escludere l’insorgenza di altre malattie di questo tipo per le quali sarà necessario effettuare un’autopsia. Le relative spese (compreso il trasporto) sono a carico dei Cantoni secondo l’articolo 71 lettera a LEp.

Art. 40, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. c e cpv. 2bis

Il catalogo dei provvedimenti cantonali nei confronti della popolazione o di gruppi specifici di persone è precisato. Lo scopo dei provvedimenti resta invariato: ridurre i contagi impedendo o frenando la propagazione della malattia. Oltre alla valutazione del pericolo per la salute pubblica, nell’esaminare determinate restrizioni vanno presi in considerazione anche gli effetti sulla società e sull’economia105. In linea di massima, va rispettato il principio di proporzionalità (cfr. art. 30 LEp). Soprattutto nella prima fase della pandemia di COVID‑19 non è stato sempre possibile garantire che le misure di protezione della salute di gruppi di persone particolarmente vulnerabili, ossia anziani, residenti di case di cura e per anziani e persone con determinate malattie croniche, fossero sufficientemente proporzionate nell’ottica della libertà individuale e dell’autodeterminazione106. In futuro andrà prestata particolare attenzione a questo aspetto.

Al capoverso 2 lettera c, il divieto o la limitazione dell’accesso a determinati edifici e aree e dell’uscita dagli stessi nonché talune attività in luoghi determinati sono espressamente estesi agli assembramenti nello spazio pubblico. Questo provvedimento si è rivelato necessario durante la pandemia di COVID‑19, in particolare per i grandi assembramenti, che aumentavano il rischio di trasmissione della malattia. Il divieto o la limitazione di tali assembramenti mira a diminuire la frequenza di trasmissione, a interrompere le catene di trasmissione e a impedire o contenere i focolai locali. La limitazione degli assembramenti trova applicazione solo se non è possibile raggiungere l’obiettivo con misure meno severe in virtù del principio di proporzionalità.

Il capoverso 2bis precisa le restrizioni o regole operative che le autorità cantonali competenti possono adottare nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2. Esse possono ordinare l’uso della mascherina facciale (lett. a), ossia della mascherina di protezione delle vie respiratorie e di quella igienica o di altro tipo che protegga sufficientemente i terzi. Secondo la lettera b, le autorità cantonali competenti possono prevedere l’obbligo di elaborare e attuare piani di protezione. Per piano di protezione s’intende qualsiasi piano che miri a ridurre il più possibile il rischio di trasmissione di malattie trasmissibili nelle strutture accessibili al pubblico e durante manifestazioni e disciplini in dettaglio come i gestori di tali strutture o gli organizzatori di manifestazioni rispettano le regole di igiene dell’UFSP. Nel piano di protezione sono compresi anche provvedimenti che indicano come agire in situazioni in cui vi sono persone che si rifiutano di rispettarne le disposizioni. Rispetto alle chiusure, i piani di protezione sono una misura meno severa. Questo, tuttavia, non significa che le chiusure siano escluse a priori. Si tratta di provvedimenti diversi che perseguono lo stesso obiettivo ma hanno un impatto diverso.

Le autorità possono prevedere l’obbligo di rilevare i dati di contatto delle persone presenti nelle strutture o durante le manifestazioni (lett. c): il rilevamento serve al tracciamento dei contatti di cui all’articolo 33 LEp e mira a ricostruire le catene d’infezione e quindi a impedire la trasmissione della malattia. Conformemente al principio di proporzionalità, questo provvedimento deve essere sussidiario per motivi epidemiologici e giuridici. Dal profilo giuridico, il trattamento dei dati personali va inteso come ultima risorsa, nell’impossibilità di adottare provvedimenti di protezione e prevenzione alternativi. I Cantoni possono dichiarare obbligatorio l’adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro) (lett. d), se è possibile considerando la natura dell’attività e attuabile per il datore di lavoro senza un onere sproporzionato.

Ai fini della gestione della pandemia di COVID‑19, in virtù dell’articolo 40 in combinato disposto con l’articolo 6 LEp vigente, il Consiglio federale ha ordinato limitazioni dell’accesso a strutture come cinema, teatri e luoghi chiusi di ristoranti e alle manifestazioni in base allo stato immunitario e infettivo (certificato di vaccinazione, di guarigione o di test negativo). Questa differenziazione resta sostanzialmente possibile in base al diritto vigente. Nella misura in cui l’articolo 40 LEp autorizza le autorità cantonali a prevedere la chiusura di strutture per lottare contro le malattie trasmissibili, a determinate condizioni questa disposizione permette anche, a titolo di provvedimento più lieve che persegue lo stesso obiettivo, di limitare l’accesso. La giurisprudenza ha confermato a più riprese che l’articolo 40 capoverso 2 costituisce una base legale formale sufficiente ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 Cost. per permettere alle autorità cantonali di prevedere limitazioni dell’accesso basate sulla presentazione del certificato COVID‑19107.

Come secondo il diritto vigente, anche con la revisione l’elenco dei provvedimenti nei confronti della popolazione o di gruppi specifici di persone resta non esaustivo (come indica l’espressione «in particolare» nella frase introduttiva dell’art. 40 cpv. 2 LEp). Il legislatore non può infatti stabilire in anticipo tutti i provvedimenti necessari nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili. Le autorità cantonali potranno quindi adottare ulteriori provvedimenti necessari. La LEp concede loro deliberatamente un considerevole margine di manovra. Come in passato, potranno quindi prevedere l’introduzione di limitazioni dell’accesso in base allo stato immunitario e infettivo (vaccinazione, guarigione o test negativo), sempreché tale provvedimento sia conforme al principio di proporzionalità. L’articolo 40 capoverso 2 lettera c non contempla le limitazioni dell’accesso i cui effetti corrispondono di fatto a un obbligo vaccinale. In relazione a ciò va considerata la giurisprudenza del Tribunale federale nella quale la Corte giunge alla conclusione che l’obbligo, stabilito a livello cantonale, di presentare un certificato COVID‑19 senza una disposizione relativa alla presa a carico finanziaria del test non rispettava il principio di proporzionalità108.

L’articolo 6a inserito nella legge COVID‑19 nel marzo 2021 (certificati di vaccinazione, guarigione e test) – trasferito nel presente disegno all’articolo 49b – incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti del documento che certifica un’avvenuta vaccinazione, una guarigione o il risultato di un test; il certificato deve essere concepito in modo tale da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne. L’articolo 49b D‑LEp non si esprime su altri impieghi del certificato.

Art. 40a Provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti pubblici

La ripartizione di fondo dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della lotta contro le epidemie e le pandemie si è rivelata valida sia nella situazione normale sia in quella particolare. È quanto attestano anche le esperienze maturate nella gestione della pandemia di COVID‑19. In base all’ordinamento delle competenze previsto attualmente dalla LEp, nella «situazione normale» spetta in linea di principio ai Cantoni ordinare i provvedimenti volti a prevenire e a combattere le malattie trasmissibili. I Cantoni dispongono di un ampio ventaglio di possibili provvedimenti nei confronti sia di singole persone (p. es. quarantena, isolamento; art. 33 segg. LEp) sia della popolazione (obbligo della mascherina, divieti o limitazioni di manifestazioni, chiusura di strutture; art. 40 LEp).

Sono tuttavia emerse lacune per quanto riguarda i provvedimenti nei trasporti pubblici al di fuori delle situazioni particolari o straordinarie. È vero che, nel quadro dei loro canali di coordinamento e delle loro concertazioni, i Cantoni possono ordinare in qualsiasi momento provvedimenti commisurati alla situazione, coordinati e uniformi, con il sostegno della Confederazione nell’ambito del coordinamento dell’esecuzione. Nei trasporti pubblici è però materialmente pressoché impossibile che i singoli Cantoni ordinino provvedimenti mirati. Per questo motivo, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica secondo l’articolo 5a, il disegno attribuisce al Consiglio federale la competenza di ordinare, sentiti i Cantoni, provvedimenti nei confronti della popolazione o di gruppi specifici di persone nell’ambito dei trasporti pubblici sempre che siano necessari provvedimenti a livello federale per prevenire un pericolo per la salute pubblica. Tra i possibili provvedimenti rientrano l’obbligo della mascherina, l’elaborazione di piani di protezione o le prescrizioni sul distanziamento.

Art. 40b Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio

Questa disposizione è trasferita nella LEp dalla legge COVID‑19 (cfr. art. 4 legge COVID‑19), in modo che il Consiglio federale disponga delle relative possibilità d’intervento anche in caso di futuri particolari pericoli per la salute pubblica. Secondo la legge del 13 marzo 1964109 sul lavoro (LL), i datori di lavoro devono garantire la protezione della salute dei propri collaboratori e adottare i necessari provvedimenti di prevenzione sul posto di lavoro. Sono pertanto tenuti a prendere tutti i provvedimenti che risultano adeguati alle condizioni operative, ossia che sono ragionevolmente esigibili tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche dell’impresa. L’articolo permette di completare, se necessario, le disposizioni nel settore della protezione dei lavoratori.

In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di imporre obblighi ai datori di lavoro al fine di proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. Il Consiglio federale può obbligare i datori di lavoro ad adottare provvedimenti organizzativi e tecnici per proteggere dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio. Può prevedere per esempio la possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi (telelavoro) o di svolgere un lavoro alternativo equivalente. Durante la pandemia di COVID‑19 si è posta anche la questione di sapere se e, in caso affermativo, in che misura il datore di lavoro fosse tenuto a indennizzare le spese per il telelavoro da casa. Questo aspetto va chiarito secondo le norme applicabili al rapporto di lavoro in questione, segnatamente, per il diritto privato, l’articolo 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)110.

I provvedimenti di cui al capoverso 1 sono provvedimenti che il Consiglio federale può adottare a complemento di quelli previsti dalla LL, se questi ultimi si rivelano insufficienti. Il capoverso 1 si distingue sotto molteplici aspetti dall’articolo 40 capoverso 2bis lettera d D‑LEp, che contiene a sua volta una disposizione sul telelavoro e mira a contenere in generale la propagazione di una malattia trasmissibile all’interno della popolazione o di un gruppo specifico di persone. L’articolo 40b protegge in modo specifico dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio. Pertanto, l’obiettivo e lo scopo dei due provvedimenti sono differenti. La competenza di ordinare il telelavoro per proteggere lavoratori è inoltre riservata al Consiglio federale. I Cantoni possono obbligare i lavoratori in generale ad adempiere da casa gli obblighi lavorativi in virtù dell’articolo 40 capoverso 2bis lettera d, ma non possono ordinare il telelavoro quale provvedimento per i lavoratori particolarmente a rischio.

Secondo il capoverso 2, il controllo dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 1 spetta ai Cantoni. Questi ultimi assumono le spese, per quanto non siano coperte altrimenti.

Art. 41 Limitazione dell’entrata e dell’uscita

Il capoverso 1 primo periodo corrisponde al diritto vigente. Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per impedire che malattie trasmissibili si propaghino a livello transfrontaliero. In conformità al capoverso 1 secondo periodo, apposite disposizioni devono garantire, nei limiti del possibile, la libertà di viaggiare e la mobilità dei frontalieri e degli abitanti che hanno legami personali, familiari o professionali particolari nella zona di confine. Vi rientrano per esempio il personale sanitario o le visite a familiari che vivono nelle zone limitrofe di Paesi confinanti nonché la cura di animali o terreni coltivi. È così adempiuta la mozione Herzog Eva 21.3698 «Integrare la legge sulle epidemie per garantire il traffico di confine anche in tempi di pandemia», accolta da entrambe le Camere.

Capoverso 2: la disposizione è precisata in relazione alle possibili restrizioni all’entrata in Svizzera. Il diritto vigente è formulato in termini troppo vaghi. Occorre pertanto stabilire espressamente che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può limitare l’entrata o l’uscita.

Capoverso 3: il Consiglio federale può vietare l’entrata a persone provenienti da zone a rischio solo se sussiste un particolare pericolo per la salute pubblica e se assolutamente necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Un provvedimento del genere può essere ordinato solo come ultima risorsa, al fine di frenare la propagazione di una malattia trasmissibile. Si tratta di chiarire che le restrizioni all’entrata emanate durante la pandemia di COVID‑19 in virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. (e successivamente della legge COVID‑19) potranno essere introdotte anche in caso di futura pandemia, se dovesse rivelarsi necessario. Nell’adottare restrizioni all’entrata e all’uscita, il Consiglio federale tiene conto degli obblighi internazionali applicabili segnatamente in virtù dell’Accordo del 26 ottobre 2004111 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS), dell’Accordo del 21 giugno 1999112 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) nonché del RSI. Quest’ultimo prevede che la risposta sanitaria sia commisurata e limitata ai rischi per la sanità pubblica ed eviti inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionali (art. 2 RSI). L’adozione di tali provvedimenti restrittivi deve rispettare in particolare gli obblighi di dichiarazione e riesame previsti all’articolo 43 paragrafi 3–7 RSI. Un importante sviluppo dell’acquis di Schengen è rappresentato dal regolamento (UE) 2024/1717113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399114 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. In considerazione della soppressione di principio dei controlli alle frontiere, tale regolamento prevede la possibilità di introdurre restrizioni provvisorie all’entrata e ulteriori misure alle frontiere esterne in caso di gravi emergenze sanitarie che rappresentano una minaccia per la salute pubblica nell’area Schengen.

Nel rispetto degli obblighi internazionali vigenti il Consiglio federale può limitare il passaggio di confine agli stranieri provenienti da un Paese o una zona a rischio che vogliono entrare in Svizzera. Possono applicarsi limitazioni dell’entrata, per esempio, in caso di agente patogeno con sospetto alto pericolo di contagio e decorso grave della malattia. A essere determinante è l’obiettivo di evitare un’ulteriore propagazione della malattia trasmissibile.

Il Consiglio federale può inoltre limitare l’entrata di cittadini dell’UE/AELS, di cittadini di Stati terzi con diritto alla libera circolazione delle persone nonché di cittadini di uno Stato che non è membro dell’UE né dell’AELS (cittadini di Stati terzi). L’articolo 5 dell’allegato I ALC stabilisce che i diritti conferiti dalle disposizioni dell’Accordo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Si tratta di un provvedimento applicabile come ultima risorsa: deve quindi essere proporzionato e servire alla salute pubblica ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato I ALC e di riflesso essere giustificato. Un rifiuto dell’entrata nel singolo caso è praticamente impossibile da attuare nella pratica visto l’elevato traffico transfrontaliero di persone. In caso di entrata via terra dai Paesi limitrofi, l’entrata è negata direttamente al varco di confine e le persone interessate devono far ritorno nello Stato di provenienza. In caso di entrata per via aerea, l’entrata è negata dopo l’atterraggio. In questi casi, un rientro nel Paese di provenienza su un volo di linea è praticamente escluso per motivi di protezione della salute. A partire da una certa portata della malattia trasmissibile, i rifiuti dell’entrata al passaggio di confine nel singolo caso non sono quindi più possibili né idonei a impedire la propagazione. Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può quindi estendere le limitazioni dell’entrata a tutte le persone provenienti da una zona a rischio che vogliono entrare in Svizzera, riducendo anticipatamente i passaggi di confine per via terrestre e aerea.

Questa disposizione non mira a negare l’entrata anche alle persone di nazionalità svizzera. In virtù dell’articolo 24 capoverso 2 Cost., queste ultime hanno il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. Sia loro sia i loro familiari provenienti da Stati terzi nonché da Stati dell’UE e dell’AELS sono quindi per principio eccettuati dalle restrizioni all’entrata.

Il capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 41 capoverso 4 LEp.

Art. 41a Obblighi all’entrata e all’uscita

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 41 capoverso 2 LEp. È stata scelta una disposizione potestativa perché l’UFSP non ha sempre bisogno di tutte le informazioni menzionate alle lettere a–f. Queste informazioni possono essere rilevate a seconda della situazione e adeguate nel corso di un’epidemia o pandemia. Le informazioni di cui alla lettera a vanno fornite in ogni caso. Il catalogo va inoltre completato con la nuova lettera e, che consente di obbligare le persone in entrata a presentare un documento che certifichi la realizzazione di un’analisi diagnostica. Nella gestione della pandemia di COVID‑19 questo provvedimento è stato fondato sulla lettera d («presentare un certificato medico»). Dal punto di vista medico, un’analisi diagnostica non è però una visita medica in senso stretto. Occorre pertanto precisare la LEp inserendo una lettera separata per l’«analisi diagnostica».

Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 41 capoverso 3 LEp.

Capoverso 3: nelle situazioni in cui i provvedimenti di cui al capoverso 1 devono essere estesi a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio, la competenza spetta ora al Consiglio federale. Secondo il diritto vigente la competenza di adottare questi provvedimenti è attribuita all’UFSP. Questa modifica scaturisce dalle esperienze maturate durante la crisi COVID‑19: anche l’ordinanza COVID‑19 traffico internazionale viaggiatori, emanata dal Consiglio federale, conteneva obblighi in tal senso per le persone in entrata (rilevamento dei dati di contatto). Per rilevare i dati previsti è possibile utilizzare il sistema nazionale d’informazione «Entrata» di cui all’articolo 60b D‑LEp. Tale sistema serve a identificare le persone che entrano in Svizzera e a trasmettere immediatamente i relativi dati ai Cantoni competenti per tali persone. Può essere utilizzato solo in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica e non viene impiegato nella vita quotidiana né per i viaggiatori che lasciano il Paese.

Capoverso 4: questa disposizione permette al Consiglio federale, se necessario, di estendere provvisoriamente i provvedimenti di cui al capoverso 2 a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio. Tale disposizione corrisponde al vigente articolo 41 capoverso 3 secondo periodo LEp. Concretamente questo significa che le persone che entrano nel Paese nelle condizioni di cui agli articoli 34, 35, 37 e 38 LEp possono essere sottoposte a sorveglianza medica, quarantena e isolamento, cura medica o limitazione di determinate attività o dell’esercizio della professione. In conformità all’articolo 32 LEp, la cura medica non può essere eseguita coattivamente. Il Consiglio federale può estendere questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in Svizzera, a prescindere dal fatto che siano potenzialmente infettate o malate. L’adozione di tali provvedimenti è da intendersi come ultima ratio.

Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis

L’elenco degli obblighi che possono spettare alle imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea o che svolgono le formalità concernenti i passeggeri (ossia le imprese che offrono prestazioni di trasporto o sono coinvolte in attività gestionali, come gli «handling agent») nonché agli altri operatori menzionati nella legge è completato con il controllo dei documenti che certificano una vaccinazione o un’altra misura profilattica, una visita medica o un’analisi diagnostica (lett. bbis). Ciò s’iscrive nel quadro degli obblighi di collaborare all’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 41 e 41a D‑LEp, nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali.

Art. 44 Principio

Questa disposizione corrisponde ampiamente al diritto vigente. Il Consiglio federale deve continuare ad avere la competenza di assicurare l’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante per lottare contro le malattie trasmissibili. L’elenco di tale materiale medico figura nel diritto esecutivo (cfr. art. 60 OEp). La legge COVID‑19, adottata dal Parlamento nel settembre 2020, prevede diverse disposizioni volte a garantire le capacità nel settore dell’assistenza sanitaria e disciplina anche aspetti relativi agli acquisti (cfr. in particolare l’art. 3 legge COVID‑19). Queste disposizioni vanno recepite nella LEp, nella misura in cui è necessario. Da notare, al capoverso 1, che i frontalieri rientrano nella nozione di «popolazione».

Il capoverso 1 contiene le seguenti modifiche:

  • – «agenti terapeutici» è sostituito con «materiale medico importante»115. Sulla scia della gestione della pandemia di COVID‑19 è emerso che il campo d’applicazione dell’articolo 44 (espressione «agenti terapeutici») era troppo restrittivo. La competenza della Confederazione in materia di approvvigionamento è quindi estesa ad altro materiale medico. La nuova terminologia (cfr. art. 3 lett. e D‑LEp) s’ispira all’articolo 3 della legge COVID‑19: nel materiale medico importante rientrano per esempio medicamenti irrinunciabili (come vaccini, medicamenti antivirali e medicamenti per l’immunizzazione passiva), dispositivi medici importanti (come mascherine, apparecchi per iniezioni e somministrazioni, dispositivi medico-diagnostici) nonché altro materiale medico (mascherine di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione ecc.);

  • – in linea di principio i Cantoni e i privati, comprese le rispettive istituzioni sanitarie, rimangono responsabili di garantire l’approvvigionamento con materiale medico. Questo principio, che vige già attualmente, va sancito espressamente. Ciò corrisponde anche all’articolo 3 capoverso 3 della legge COVID‑19. La Confederazione dovrebbe far valere la competenza in materia di approvvigionamento solo se quest’ultimo non può essere garantito dai Cantoni e dai privati e pertanto vi è o incombe il pericolo di una difficoltà di approvvigionamento. Il rimando alla LAP è riformulato, poiché quello vigente ha sollevato dubbi nell’ambito dell’esecuzione. Si tratta di stabilire che le competenze del Consiglio federale secondo la LAP e la LEp sono complementari. La LAP è tuttavia imperniata su uno scopo specifico, ossia rimediare a situazioni di grave penuria di agenti terapeutici d’importanza vitale. L’approvvigionamento attraverso la LEp non si limita invece a tali situazioni. Inoltre, entrambe le leggi dispongono di strumenti specifici che si completano a vicenda. A seconda della situazione, il Consiglio federale può quindi adottare provvedimenti in virtù della LEp o della LAP ed è pertanto libero di predisporre una preparazione adeguata anche mediante gli strumenti dell’approvvigionamento del Paese (p. es. costituzione di scorte obbligatorie). In caso di pandemia o epidemia, la LAP prevede quale prima misura d’intervento la liberazione delle scorte obbligatorie. La costituzione di scorte è tuttavia sempre calibrata sulla copertura di un consumo normale, dato che altrimenti non avrebbe alcun senso né sul piano qualitativo né su quello economico. Nell’ottica di una pandemia o di un’epidemia, nel corso della quale i consumi aumentano naturalmente in modo esponenziale, questo implica che la portata di tali scorte obbligatorie sia estremamente limitata. Nel caso di una crisi epidemiologica ma non economica i provvedimenti dell’approvvigionamento del Paese vanno pertanto intesi tutt’al più quale complemento, il che corrisponde anche all’approccio e allo scopo delle due leggi.

Il capoverso 2 precisa che il Consiglio federale può acquistare materiale medico importante o anche farlo produrre direttamente (compresi la ricerca e lo sviluppo). Questa formulazione, che corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera e della legge COVID‑19, precisa gli strumenti di cui dispone il Consiglio federale nell’ambito della competenza sussidiaria in materia di approvvigionamento di cui al capoverso 1. Va osservato che la condizione di cui al capoverso 1 («per quanto…») vale anche per il capoverso 2. La Confederazione potrebbe quindi per esempio far produrre direttamente da un’azienda di produzione un medicamento promettente per lottare contro una malattia trasmissibile, di cui è escluso un approvvigionamento da parte dei Cantoni o dei privati, e anche effettuare gli investimenti necessari, compreso il finanziamento di studi, che rappresentano una fase indispensabile della produzione di tali medicamenti. Sono pertanto contemplati sia lo sviluppo sia la produzione, il che comprende quindi anche il finanziamento per esempio di studi clinici nell’ambito della produzione. La competenza del Consiglio federale di far produrre materiale medico importante va distinta dalla promozione della produzione di tale materiale di cui all’articolo 51 D‑LEp. Secondo l’articolo 44, la Confederazione è acquirente (contratto di acquisto o prenotazione) o committente (contratto di appalto per la produzione) di un prodotto rispettivamente mandante (mandato di ricerca e sviluppo). Secondo l’articolo 51 D‑LEp, la Confederazione è sovvenzionatrice e quindi semplicemente sostenitrice di un’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo a proprio rischio. Dal punto di vista della responsabilità, i due articoli si distinguono come segue: l’articolo 44 attribuisce alla Confederazione la competenza di garantire qualcosa, mentre l’articolo 51 sancisce unicamente la competenza di promuovere le attività di terzi, ma la responsabilità dello sviluppo o della produzione resta integralmente a questi ultimi. Il fatto di far produrre materiale medico importante comporta grandi rischi per la Confederazione ed è quindi preso in considerazione solo in vista di un possibile particolare pericolo per la salute pubblica e dopo aver esaurito gli altri strumenti (p. es. la costituzione di scorte o l’acquisto). Le autorità federali competenti potranno inoltre incaricare terzi di acquistare materiale medico importante. In virtù delle disposizioni derogatorie previste agli articoli 10 capoverso 4 lettera b e 21 LAPub, agli acquisti secondo l’articolo 44 si applicherà la procedura per incarico diretto o mediante trattativa privata. Il presente disegno disciplina anche l’assunzione delle spese per l’acquisto di materiale medico importante (cfr. art. 74 segg.).

Capoverso 3: questa disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di dispensare al prezzo di acquisto o di costo il materiale medico importante acquistato. Va osservato che la condizione di cui al capoverso 1 («per quanto…») vale anche per il capoverso 3. In determinate situazioni, la Confederazione può vedersi costretta a dispensare materiale a servizi esterni all’Amministrazione a prezzi ridotti. In questo caso si tratta di un aiuto analogo ai sussidi, che necessita di una base legale. La disposizione trova applicazione, per esempio, se viene dispensato sottocosto a terzi materiale prossimo alla data di scadenza in modo da non doverlo distruggere (cfr. art. 44b cpv. 1 lett. e D‑LEp). Un’altra possibile applicazione si ha quando la Confederazione, in vista della stipula delle convenzioni tra i partner tariffali, deve stabilire un prezzo per materiale medico da essa acquistato (cfr. art. 74 cpv. 4 e 5 D‑LEp), ma il produttore condiziona la fornitura alla conclusione di un accordo di riservatezza relativo al prezzo. In questi casi il prezzo di acquisto non può essere comunicato a terzi. Nella fissazione delle tariffe secondo la LAMal deve pertanto essere utilizzato semmai un prezzo che sia diverso da quello di acquisto. In questa costellazione può essere comunicato solo un prezzo inferiore, che possa confluire nelle trattative tariffali. In ogni caso occorre accertarsi che non si verifichi alcuna distorsione della concorrenza.

Capoverso 4: questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 44 capoverso 3 LEp vigente. Al Consiglio federale deve però essere attribuita anche la competenza di adottare provvedimenti per approvvigionare il personale della rete delle rappresentanze svizzere all’estero. In molte regioni del mondo, la pandemia di COVID‑19 ha colpito duramente il personale della rete esterna del DFAE. A differenza di altri Paesi, il DFAE ha tenuto a che i propri collaboratori restassero sul posto per garantire la continuità operativa e tutelare al meglio gli interessi della Svizzera. Il personale ha per esempio organizzato voli di rientro in Svizzera per migliaia di cittadini svizzeri sparsi per il mondo che si sono visti annullare i collegamenti aerei a causa del coronavirus. All’inizio del 2021, vista la scarsa disponibilità di vaccini in Svizzera il DFAE ha deciso che i collaboratori della rete esterna e i loro familiari dovessero farsi vaccinare in loco, nei limiti del possibile. In molti Paesi, i Governi ospitanti hanno permesso loro di partecipare al programma di vaccinazione locale. Senza l’invio supplementare di vaccini alle rappresentanze ci sarebbero però voluti mesi per vaccinare i collaboratori all’estero. Visto il crescente numero di casi in loco, nella primavera del 2021 si è acutizzata l’urgenza di vaccinare al più presto il personale della rete esterna della Svizzera. Per motivi logistici e giuridici si è tuttavia deciso di spedire i vaccini all’estero tramite valigia diplomatica. Nell’ambito di un progetto pilota, il DFAE è riuscito a vaccinare circa 2500 collaboratori e i loro familiari più stretti in oltre 60 rappresentanze, consegnando loro certificati di vaccinazione svizzeri. Sulla scorta di queste esperienze s’impone una modifica della LEp, che preveda l’approvvigionamento del personale della rete esterna con materiale medico importante, se non è possibile procurarsi altrimenti vaccini, altri medicamenti o altro materiale medico necessario.

Capoverso 5: le competenze in materia di acquisto di materiale medico importante non vanno definite a livello di legge federale. A seconda della crisi sanitaria o della situazione, diversi servizi amministrativi possono e devono svolgere compiti. Nell’ambito della gestione della pandemia di COVID‑19, la competenza di acquistare materiale medico importante è per esempio stata attribuita, su incarico dell’UFSP, alla Farmacia dell’esercito (cfr. art. 14 cpv. 3 ordinanza 3 COVID‑19). Gli acquisti sono però stati effettuati in parte anche direttamente dall’UFSP. Un gruppo di lavoro interdipartimentale Materiale medico ha inoltre coordinato gli acquisti. Anche l’articolo 5 capoverso 3 LAP prevede un coordinamento da parte del Consiglio federale. Spetterà a quest’ultimo stabilire le competenze per gli acquisti nell’ambito del diritto esecutivo. Potrà anche istituire organi interdipartimentali, al fine di garantire una risposta rapida e adeguata alle crisi con molti servizi coinvolti e interfacce con altre leggi.

Art. 44a Obblighi di notifica

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di notificare le scorte di materiale medico importante (cfr. art. 3 cpv. 1 legge COVID‑19; art. 13 ordinanza 3 COVID‑19). Sulla base di queste notifiche è possibile individuare le difficoltà di approvvigionamento e, se necessario, pianificare provvedimenti secondo l’articolo 44 D‑LEp per sostenere in modo mirato i Cantoni nei loro compiti di approvvigionamento e, laddove necessario, rifornire direttamente le istituzioni sanitarie. L’obbligo di notifica si riferisce al materiale medico importante specifico disponibile presso i produttori e i fornitori, nei laboratori, nelle istituzioni pubbliche o private del settore sanitario o negli studi veterinari. L’espressione «istituzioni pubbliche o private del settore sanitario» comprende tutte le istituzioni in cui operano professionisti della salute riconosciuti a livello federale o cantonale e che tengono scorte di materiale medico importante necessario alla loro attività. Oltre agli ospedali, sono inclusi per esempio anche i fornitori di prestazioni sociosanitarie, come le case per anziani o le strutture per persone disabili. Il Consiglio federale preciserà a livello di ordinanza le istituzioni soggette all’obbligo di notifica.

Il Centro di notifica per i medicamenti per uso umano d’importanza vitale gestito dal settore specializzato Agenti terapeutici dell’AEP e la piattaforma per la registrazione e il trattamento delle notifiche secondo l’ordinanza del 28 maggio 2025116 sul centro di notifica per i medicamenti per uso umano d’importanza vitale non soddisfano le stesse esigenze. Si tratta di uno strumento di gestione delle crisi, che consente al Consiglio federale di imporre a numerosi destinatari l’obbligo di notificare le scorte. Questo obbligo di notifica è quindi complementare al Centro di notifica dell’approvvigionamento economico del Paese dal momento che, visto il campo d’applicazione della LEp, l’obbligo si limita al materiale medico destinato alla lotta contro le malattie trasmissibili.

Secondo il capoverso 2, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica il Consiglio federale può obbligare gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a fornire alla Confederazione informazioni specifiche sulle capacità nell’assistenza sanitaria. Questa disposizione s’ispira all’articolo 3 capoverso 4ter della legge COVID‑19 (cfr. anche art. 25a ordinanza 3 COVID‑19). Il rilevamento delle capacità delle istituzioni sanitarie su scala nazionale resta d’importanza cruciale per monitorare l’impatto delle infezioni sul sistema sanitario, anche dopo il ritorno alla situazione normale. Il Consiglio federale deve poter continuare a obbligare le istituzioni sanitarie a notificare il numero complessivo e l’occupazione dei posti letto, in particolare nei reparti di cure intense. Il diritto esecutivo dovrà designare il servizio federale a cui trasmettere tali notifiche. Nell’ambito della gestione della COVID‑19 erano trasmesse al Servizio sanitario coordinato (SSC).

Il servizio federale competente può mettere a disposizione delle strutture i dati di cui al capoverso 2 (cpv. 3). Gli ospedali hanno così la possibilità di avvalersi dei dati concernenti le capacità disponibili ai fini dell’organizzazione delle proprie risorse.

Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale stabilisce il materiale medico sottoposto all’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 nonché le modalità, i criteri e i termini di notifica.

Art. 44b Provvedimenti volti a garantire un approvvigionamento sufficiente

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può emanare varie disposizioni connesse all’approvvigionamento della popolazione con il materiale medico importante appropriato per la lotta contro le malattie trasmissibili (cfr. art. 44 D‑LEp). Il catalogo degli strumenti già previsti dal diritto vigente viene esteso sulla scorta delle esperienze maturate con la COVID‑19.

Lettera a: questa disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 44 capoverso 2 lettera d vigente. Si rimanda pertanto al commento contenuto nel messaggio del 3 dicembre 2010117 concernente la revisione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano. Per ragioni di sistematica del diritto, la costituzione di scorte è ora menzionata al primo posto. È inoltre estesa la cerchia dei destinatari: devono poter essere emanate prescrizioni sulla costituzione di scorte anche per la Confederazione stessa e per i Cantoni. L’espressione «istituzioni pubbliche o private del settore sanitario» comprende tutte le istituzioni in cui operano professionisti della salute riconosciuti a livello federale o cantonale, quindi anche istituti medico-sociali. Il Consiglio federale deve inoltre disciplinare il controllo dell’attuazione di tali prescrizioni. I quantitativi dei prodotti soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie vanno calcolati in modo tale che per l’approvvigionamento urgente della popolazione non siano necessari depositi supplementari in periferia (ospedali, istituti di cura e Spitex ecc.). Per un determinato materiale medico potrà però essere necessario disporre di depositi minimi in periferia, in particolare per i prodotti per i quali la LAP non prescrive scorte obbligatorie (p. es. mascherine). In futuro, le raccomandazioni relative alla costituzione di scorte di tali prodotti contenute nel Piano per pandemia influenzale dovranno poter essere dichiarate obbligatorie. Bisognerà pertanto determinare il fabbisogno minimo per garantire l’approvvigionamento del settore sanitario con materiale medico importante durante una pandemia o un evento particolare e iscriverlo nel diritto esecutivo del Consiglio federale. I Cantoni verranno strettamente coinvolti nell’attuazione e si terrà conto per quanto opportuno delle raccomandazioni internazionali. Gli attori tenuti, secondo la legge, a rispettare le prescrizioni sulla costituzione di scorte continueranno ad assumere i relativi costi. Questo vale anche per lo stoccaggio periferico.

Lettera b: questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera a LEp vigente. Secondo questa disposizione, il Consiglio federale può fissare l’attribuzione di materiale medico importante se la quantità disponibile non è sufficiente per curare tutte le persone a rischio o malate. Se nonostante i provvedimenti di prevenzione l’approvvigionamento con materiale medico importante si rivela insufficiente, l’attribuzione del materiale rimasto dev’essere regolamentata secondo un elenco delle priorità e una chiave di riparto. L’attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante ai Cantoni sono ulteriori ambiti in cui il Consiglio federale può emanare prescrizioni. Questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera b LEp vigente nonché all’articolo 3 capoverso 2 lettera f della legge COVID‑19. In proposito occorre precisare in particolare la chiave di riparto e gli aspetti logistici della distribuzione ai Cantoni o alla popolazione. La fornitura del materiale medico è effettuata sotto la responsabilità della Confederazione. Per le forniture concrete si può anche fare ricorso a terzi, come distributori privati. La Confederazione o i terzi da essa incaricati provvedono a fornire il materiale medico importante a un servizio di consegna centrale cantonale o direttamente alle istituzioni e organizzazioni beneficiarie.

Lettera c: questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera c LEp vigente. Per ragioni di sistematica del diritto, l’agevolazione dell’importazione è ora disciplinata al capoverso 3 lettera a.

Lettera d: in caso di penuria assoluta, il Consiglio federale deve poter ordinare la confisca di materiale medico importante. Se l’approvvigionamento con tale materiale non può essere garantito, i Cantoni o le istituzioni sanitarie pubbliche che dispongono di scorte sufficienti possono essere obbligati a fornire parte di tali scorte ad altri Cantoni o ad altre istituzioni sanitarie. In virtù di questa disposizione possono essere inoltre confiscati agenti terapeutici e altro materiale medico disponibile presso privati, dietro un adeguato indennizzo versato dalla Confederazione.

Lettera e: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera g della legge COVID‑19. Se in caso di particolare pericolo per la salute pubblica la Confederazione acquista materiale medico, è possibile che a un certo momento tale materiale sia disponibile in grandi quantità. In simili situazioni è necessario che, al più tardi quando si torna alla situazione normale o in caso di pertinenti strategie di approvvigionamento o di scorte obbligatorie, la Confederazione possa distribuire sul mercato, dietro pagamento, direttamente o tramite terzi, il materiale acquistato. I destinatari devono pagare i costi di acquisto o, se del caso, il prezzo di mercato. Si tratta quindi di una partecipazione alla libera concorrenza economica poiché si può entrare in concorrenza diretta con fornitori privati. Il presente articolo istituisce la base legale necessaria per tale partecipazione ai sensi degli articoli 41 e 41a capoversi 2 e 3 della legge federale del 7 ottobre 2005118 sulle finanze della Confederazione (LFC).

Lettera f: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera e della legge COVID‑19. Avvalendosi della sua competenza in materia di approvvigionamento, il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni, delle organizzazioni di utilità pubblica e dei terzi a cui il materiale è consegnato. Quando prefinanzia l’acquisto di materiale medico importante, la Confederazione fattura poi ai beneficiari, solitamente ai Cantoni, ma talvolta anche alle organizzazioni di utilità pubblica o a terzi, i costi legati all’acquisto del materiale che fornisce loro.

Capoverso 2: il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla limitazione o sul divieto dell’esportazione di materiale medico importante nonché sulla confisca di materiale medico importante solo se è necessario per evitare un particolare pericolo per la salute pubblica. Soprattutto nella prospettiva di una pandemia incombente o in corso, è prevedibile che la domanda di medicamenti e di vaccini aumenti. Il Consiglio federale deve quindi poter limitare rapidamente l’esportazione di vaccini, antivirali e altri medicamenti necessari per la lotta contro le malattie trasmissibili, per esempio non appena una malattia si manifesta su un altro continente e occorre conservare una quantità sufficiente di un determinato medicamento nel Paese.

Capoverso 3: per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può ordinare una serie di provvedimenti, ma solo se ciò è necessario per evitare un particolare pericolo per la salute pubblica (cfr. art. 5a D‑LEp). Possono essere presi provvedimenti anche in caso di incombenti difficoltà di approvvigionamento. I provvedimenti previsti all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d della legge COVID‑19 sono integrati nella LEp, se necessari per gestire future minacce sanitarie. Questi provvedimenti sono definiti in dettaglio alle lettere ae.

Lettera a: questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge COVID‑19. Il Consiglio federale può per esempio prevedere, per l’importazione di medicamenti, deroghe alle disposizioni della LATer (cfr. art. 22 ordinanza 3 COVID‑19), al fine di offrire ai pazienti in Svizzera opzioni terapeutiche promettenti. La gamma dei canali di approvvigionamento risulterà così la più ampia possibile. In caso di particolare pericolo per la salute può essere necessario che il Consiglio federale acquisti anche medicamenti non omologati o non ancora omologati in Svizzera. È stato il caso per l’acquisto di un vaccino contro il vaiolo delle scimmie (Mpox) nell’estate del 2022. In queste situazioni, le disposizioni della LATer sono troppo restrittive. All’articolo 20 LATer, il diritto vigente prevede solo la possibilità che il Consiglio federale autorizzi l’importazione di medicamenti non omologati, pronti per l’uso, in piccole quantità, da parte di persone singole per il consumo proprio o di operatori sanitari. Occorre quindi poter stabilire disposizioni derogatorie per l’importazione di maggiori quantità da parte di altre persone o della Confederazione stessa. Le deroghe concrete possono essere precisate a livello di ordinanza. Le restanti disposizioni della LATer non sono interessate. La farmacovigilanza e la garanzia della qualità vanno garantite anche per la distribuzione o la dispensazione di agenti terapeutici non omologati (per esempio tramite il servizio federale competente, se la Confederazione acquista medicamenti in modo centralizzato e il venditore non fornisce le garanzie necessarie). Il nuovo disciplinamento consente di completare in tal senso le disposizioni vigenti a livello di ordinanza (art. 49 dell’ordinanza del 14 novembre 2018119 sull’autorizzazione dei medicamenti [OAMed]).

Lettera b: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge COVID‑19. La lettera b conferisce al Consiglio federale la possibilità di prevedere deroghe agli obblighi di autorizzazione federali per determinate attività legate al materiale medico importante. Per migliorare la situazione dell’approvvigionamento, il Consiglio federale può anche modificare le condizioni di autorizzazione, in particolare può concedere agevolazioni rinunciando a singole condizioni. Questa competenza può riguardare principalmente le autorizzazioni d’esercizio rilasciate da Swissmedic agli operatori del mercato secondo la legislazione sugli agenti terapeutici per attività legate agli agenti terapeutici.

Lettera c: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge COVID‑19. Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti o modificare i requisiti e la procedura di omologazione (cfr. art. 21 ordinanza 3 COVID‑19). Come già previsto per l’immissione in commercio di medicamenti anti-COVID‑19, l’esenzione dall’obbligo di omologazione dovrà essere possibile solo per gli agenti terapeutici e i medicamenti per l’immunizzazione passiva e presupporre la presentazione a Swissmedic di una previa domanda di omologazione. Questa deroga per i medicamenti mira a rendere disponibili per i pazienti in Svizzera, il più rapidamente possibile, le esperienze acquisite nella pratica medica e le opzioni terapeutiche promettenti identificate. Al tempo stesso si tratta di sfruttare in modo mirato la competenza di Swissmedic (analisi qualitative e valutazione delle evidenze disponibili per tali preparati), senza rallentare il trattamento di malattie specifiche in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. L’obbligo di presentare una domanda di omologazione secondo la LAter mira a incentivare il rapido passaggio dei preparati in questione allo stato di omologazione regolare. In questo lasso di tempo non va però limitato il ricorso a possibilità di trattamento promettenti. Su tale base, al Consiglio federale è inoltre attribuita la competenza di concedere a Swissmedic il necessario margine discrezionale per autorizzare, se opportuno e giustificato, deroghe puntuali a singole condizioni di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici, quando la relativa procedura è ancora in corso. L’importante è che questa competenza del Consiglio federale non spiani la strada a «omologazioni di emergenza». Resta inoltre in vigore il principio consolidato in base al quale i vaccini somministrati a pazienti sani non possono essere immessi in commercio prima dell’omologazione.

Lettera d: questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge COVID‑19. La deroga concernente la valutazione della conformità, l’immissione in commercio, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di dispositivi medici nonché la deroga alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità mirano a consentire la rapida e adeguata disponibilità in Svizzera dei dispositivi medici necessari per far fronte alla pandemia di COVID‑19 (cfr. art. 23 ordinanza 3 COVID‑19). Fondandosi su questa norma di delega, con le relative deroghe a livello di ordinanza il Consiglio federale può prevedere che l’immissione in commercio, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio possano essere approvate a condizioni agevolate. Per quanto riguarda i dispositivi medici, l’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge COVID‑19 è completato con la possibilità di deroga alle disposizioni sull’immissione in commercio, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio. Questa aggiunta è necessaria per consentire al Consiglio federale di prevedere, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, anche deroghe che non riguardano direttamente la conformità (p. es. l’etichettatura, i requisiti posti agli operatori economici e il trilinguismo dell’informazione sul dispositivo). In virtù di questa disposizione è ipotizzabile anche una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9 ODIV per i laboratori di microbiologia, in particolare per i centri di riferimento, al fine di prevedere, nell’ambito di una crisi, agevolazioni per lo sviluppo di cosiddetti test in-house. Questa possibilità potrebbe essere importante in vista della comparsa di nuove varianti degli agenti patogeni. La disposizione derogatoria di cui all’articolo 44b capoverso 3 lettera d D‑LEp va distinta da quella di cui all’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° luglio 2020120 relativa ai dispositivi medici (ODmed) e all’articolo 18 capoverso 1 ODIV. Le deroghe previste in questi articoli sono state definite in modo restrittivo e possono essere autorizzate solo su richiesta. A differenza di tali disposizioni, qui è inclusa la messa a disposizione sul mercato: è pertanto contemplata l’intera catena di operatori economici, compresi i commercianti. In caso di pandemia, il margine di manovra per le deroghe deve essere più ampio e il Consiglio federale può definire la deroga più liberamente.

Lettera e: devono poter essere emanate dal Consiglio federale anche le corrispondenti deroghe alle disposizioni sull’immissione in commercio di sostanze e preparati ai sensi della legge del 15 dicembre 2000121 sui prodotti chimici (p. es. per i disinfettanti). Da notare che vi sono prodotti con i medesimi principi attivi che, a seconda della pubblicità del produttore, possono essere immessi in commercio come medicamenti o dispositivi medici (disinfezione sull’essere umano) o come biocidi (disinfettante per superfici, p. es. in sala operatoria). Il Consiglio federale deve poter emanare anche deroghe alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull’immissione in commercio di dispositivi di protezione (p. es. mascherine di protezione delle vie respiratorie, cfr.. art. 23b ordinanza 3 COVID‑19).

Art. 44c Messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti con malattie altamente infettive

Questa disposizione disciplina la messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti con malattie altamente infettive. Tra le malattie infettive causate da agenti patogeni particolarmente virulenti figurano le febbri emorragiche virali (Ebola, malattia di Marburgo, febbre di Lassa, febbre di Crimea-Congo), la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), la peste polmonare e le infezioni da alcuni tipi di vaiolo. In primo piano vi è l’assistenza medica prestata a pazienti affetti da malattia da virus Ebola (o febbre emorragica da virus Ebola). Il trattamento medico di questa grave malattia infettiva virale deve avvenire in particolari reparti d’isolamento. Per i casi del tipo Ebola è quindi necessario concentrare le prestazioni in poche strutture, in modo da proteggere al meglio il personale e tutta la popolazione dal contagio con un agente patogeno pericoloso e, al contempo, fornire le prestazioni in modo ottimale. In questo contesto, la Confederazione e i Cantoni hanno elaborato un piano per il coordinamento delle prestazioni e il finanziamento del trattamento di malattie del tipo Ebola, il quale prevede che i pazienti affetti da malattie del tipo Ebola siano curati negli ospedali universitari di Ginevra e Zurigo. Per gli isolamenti sono necessarie strutture idonee. In linea di principio, secondo l’articolo 31 LEp spetta ai Cantoni ordinare i provvedimenti nei confronti di singole persone – in cui rientrano segnatamente la quarantena o l’isolamento di cui all’articolo 35 LEp. I Cantoni devono quindi provvedere a mettere a disposizione strutture adatte alla quarantena o all’isolamento; l’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni in generale. La messa a disposizione di un’infrastruttura per isolare le persone affette da malattie del «tipo Ebola» è molto costosa ed è quindi nell’interesse di tutta la Svizzera disporre di un’infrastruttura adeguata. Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può stabilire, d’intesa con i Cantoni, quali Cantoni debbano mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per il trasporto nonché per il ricovero stazionario, l’isolamento e la cura dei pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva.

Capoverso 2: il Consiglio federale può, d’intesa con il Cantone interessato, obbligare gli ospedali che dispongono delle installazioni necessarie a ricoverare i pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva. La Confederazione può così garantire la gestione del ricovero.

Capoverso 3: spetta in primo luogo ai Cantoni assumere le spese dei provvedimenti ordinati (art. 71 lett. a LEp). Vi rientrano le spese di investimento, formazione e cura. L’articolo 71 LEp prevede tuttavia che siano assunte solo le spese non coperte altrimenti, per esempio da prestazioni assicurative122. Le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura sono sostenute congiuntamente da tutti i Cantoni. Sono inclusi anche i costi di trasporto, a meno che non siano coperti dalle assicurazioni sociali (p. es. per il trasporto di pazienti tra ospedali). Con la disposizione proposta, la Confederazione potrà partecipare alle spese necessarie per creare l’infrastruttura.

Le spese d’esercizio, a carico dei Cantoni, sono ripartite tra i Cantoni in base a una chiave di riparto proporzionale alla popolazione. Il finanziamento del trattamento dei casi concreti può avvenire nell’ambito del sistema ordinario di finanziamento delle cure ospedaliere. La creazione di una rimunerazione supplementare non valutata dei costi aggiuntivi non codificabili è già in corso nel quadro dell’elaborazione della struttura tariffale SwissDRG.

Art. 44d Garanzia delle capacità negli ospedali e nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario

La disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 3 capoverso 4 della legge COVID‑19. La responsabilità dell’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni: questi ultimi devono garantire che negli ospedali e nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario siano disponibili capacità sufficienti non solo per trattare specifiche malattie trasmissibili, bensì anche per eseguire altre analisi e trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Si tratta anzitutto dei posti letto e del personale specializzato necessari, ma anche di tutti gli altri aspetti di rilievo per una buona assistenza ai pazienti (p. es. medicamenti). A seconda della situazione epidemiologica, il numero di pazienti che hanno bisogno di un’assistenza medica può superare le capacità e le risorse degli ospedali a cui è stato conferito un mandato di prestazioni cantonale ma anche delle case di cura o degli studi medici. Con questa disposizione, i Cantoni sono autorizzati a ordinare i provvedimenti necessari a garantire le capacità richieste nell’ambito dell’assistenza sanitaria. È così garantita in tutta la Svizzera la base legale per adottare, se necessario, provvedimenti cantonali adeguati. I Cantoni possono fondarsi direttamente su questa disposizione.

Su tale base, i Cantoni possono vietare o limitare le attività mediche. Possono anche adottare provvedimenti per curare malattie e altri casi urgenti dal punto di vista medico al fine di garantire le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria. Concretamente, è previsto quanto segue:

  • – i Cantoni possono ordinare agli ospedali, se necessario, di limitare o sospendere le analisi e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Laddove necessario, questo provvedimento può essere esteso anche al settore ambulatoriale. Sono considerati «analisi e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» (interventi elettivi) in particolare gli interventi che possono essere posticipati senza che ciò comporti per la persona in questione svantaggi che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici o psichici. Anche gli interventi effettuati prevalentemente o unicamente per motivi estetici o per migliorare le prestazioni o il benessere sono da considerarsi non urgenti;

  • – se la situazione dell’approvvigionamento dovesse rivelarsi critica, gli ospedali possono inoltre essere obbligati ad adottare altri provvedimenti necessari a garantire le capacità, in particolare a disporre di una quantità sufficiente di medicamenti importanti (p. es. sedativi e miorilassanti) per curare specifiche malattie trasmissibili o per eseguire altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Sia in ambito ambulatoriale che in quello stazionario, gli ospedali possono pertanto pianificare interventi elettivi solo se sono a disposizione scorte sufficienti di medicamenti importanti.

In virtù delle loro competenze in materia di assistenza sanitaria, i Cantoni hanno la facoltà di obbligare gli ospedali, a prescindere che dispongano o meno di un mandato di prestazioni cantonale, a mettere a disposizione le loro capacità in ambito stazionario. Oltre a ricoverare pazienti nelle singole strutture, si tratta anche di trasferire il personale specializzato ai reparti che ne hanno bisogno. Vista la responsabilità dei Cantoni in materia di approvvigionamento, si rinuncia a creare una base legale formale per attribuire al Consiglio federale la competenza di limitare o sospendere le analisi non urgenti dal punto di vista medico. La rinuncia consapevole ad attribuire alla Confederazione la facoltà di adottare un provvedimento primario corrispondente implica che, nel caso di una nuova crisi, eventuali misure di questo tipo non possono fondarsi sulle competenze in materia di diritto di necessità del Consiglio federale e dovrebbe quindi intervenire il legislatore.

Art. 47 cpv. 1

Gli agenti patogeni delle malattie trasmissibili non compaiono solo negli esseri umani. L’articolo 47 si riferisce agli organismi che possono trasmettere malattie all’essere umano, tra cui i microrganismi (p. es. batteri o funghi) ma anche i macrorganismi (p. es. piante e animali domestici o selvatici), sempre che siano portatori di una malattia trasmissibile all’essere umano. Poiché non è possibile prevedere tutte le vie di diffusione e contaminazione delle malattie trasmissibili emergenti e dei loro vettori o serbatoi, il termine «organismi» non deve in questa sede essere ulteriormente limitato rispetto al diritto vigente.

La disposizione è tuttavia precisata con una piccola aggiunta al capoverso 1 senza apportare alcuna modifica materiale, nel senso che, se compaiono organismi di questo tipo, spetta all’autorità cui compete la sorveglianza degli organismi in questione adottare i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione contro le malattie trasmissibili. La principale autorità competente deve coordinare il suo intervento con gli altri servizi coinvolti. Se si osservassero agenti patogeni pericolosi per l’essere umano per esempio nelle zanzare, la competenza spetterebbe alle autorità cantonali competenti per i provvedimenti di lotta contro le popolazioni di zanzare, come la riduzione e il trattamento dei siti di riproduzione delle zanzare o l’applicazione di insetticidi contro le zanzare adulte. Tali autorità dovrebbero coordinare il loro intervento con altri servizi cantonali nonché con l’UFSP, l’UFAM ed eventualmente, a seconda dell’agente patogeno, anche l’USAV.

Art. 49a Dispensazione di dispositivi medici per l’individuazione delle malattie trasmissibili

In Svizzera, oggi in linea di principio i dispositivi medici della diagnostica in vitro per l’individuazione delle malattie trasmissibili destinati a utilizzatori non professionali (i cosiddetti test autodiagnostici o «test fai da te») possono essere offerti e utilizzati solo in un contesto professionale. La dispensazione al pubblico è vietata. Swissmedic può concedere deroghe nell’interesse della salute pubblica (cfr. art. 61 cpv. 3 ODIV). Dal 2018 possono così essere dispensati al pubblico in Svizzera per esempio i test autodiagnostici HIV, i cosiddetti test rapidi HIV. Il Consiglio federale aveva previsto una deroga anche per i test autodiagnostici SARS-CoV-2 (cfr. art. 24 cpv. 4bis ordinanza 3 COVID‑19). Nel 2024, al termine della validità dell’ordinanza 3 COVID‑19, Swissmedic ha concesso, in virtù dell’articolo 61 capoverso 3 ODIV, una deroga in forma di decisione di portata generale al fine di permettere il proseguimento della dispensazione al pubblico dei test autodiagnostici SARS-CoV-2.

Un divieto di principio di dispensazione al pubblico di test autodiagnostici per l’individuazione delle malattie trasmissibili dell’essere umano non è ormai più opportuno per vari motivi: le esperienze maturate con i test rapidi HIV, ma soprattutto con i test autodiagnostici SARS-CoV-2 hanno evidenziato che l’uso di questi test da parte della popolazione può contribuire alla prevenzione e alla lotta contro le malattie trasmissibili (e quindi alla protezione della salute pubblica) e sgravare i laboratori diagnostici professionali in caso di pandemia e di sovraccarico delle capacità. Tra le condizioni fondamentali figura tuttavia un’adeguata informazione della popolazione all’atto della dispensazione. In caso contrario, la libera disponibilità sul mercato di test autodiagnostici potrebbe avere un influsso negativo sulla sorveglianza, sulla prevenzione e sulla lotta contro le malattie trasmissibili. Anche le disposizioni più severe in vigore nell’UE e in Svizzera nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro giustificano una revoca del divieto. Dal 26 maggio 2022 nell’UE vige l’EU-IVDR, che inasprisce considerevolmente i requisiti relativi alla valutazione della conformità e alla sorveglianza di questi prodotti. La Svizzera ha recepito queste disposizioni nell’ODIV.

In futuro, in linea di principio i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i test autodiagnostici per l’individuazione delle malattie trasmissibili potranno quindi essere dispensati al pubblico, sempreché soddisfino le prescrizioni stabilite dal diritto sui dispositivi medici. Devono segnatamente recare un marchio di conformità e il numero d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità nonché la precisazione che sono destinati o adatti a test autodiagnostici. Il punto di consegna deve inoltre poter garantire la consulenza specialistica e devono essere soddisfatte le condizioni relative all’azienda (art. 61 cpv. 2 ODIV). I requisiti relativi ai test autodiagnostici secondo l’ODIV nonché gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono controllati dalle autorità nell’ambito della sorveglianza del mercato.

Il divieto di cui all’articolo 61 capoverso 3 ODIV di dispensare dispositivi medico-diagnostici in vitro al pubblico va quindi abrogato. Il nuovo articolo 49a attribuisce però al Consiglio federale la competenza di vincolare a oneri o vietare la dispensazione alla popolazione di determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’individuazione delle malattie trasmissibili, se il loro utilizzo può mettere in pericolo la salute pubblica. A livello di ordinanza, l’articolo 61 capoverso 3 ODIV non dovrà più prevedere, come oggi, un divieto di principio della dispensazione con possibilità di deroga: la dispensazione di test autodiagnostici dovrà invece essere sostanzialmente possibile, a meno che il Consiglio federale non la vincoli a oneri o non la vieti (passaggio da un sistema «white list» a uno «black list»). Un divieto della dispensazione potrebbe essere opportuno se, in situazioni di particolare pericolo per la salute, l’impiego di test autodiagnostici potrebbe minacciare ancora di più la salute pubblica o compromettere sostanzialmente l’efficacia dei provvedimenti decisi dalle autorità per tutelare la salute pubblica. È ipotizzabile per esempio una situazione epidemica che richiede informazioni molto precise sul numero di persone infettate. In una situazione del genere potrebbero essere vietati i test autodiagnostici e consentiti unicamente i test nelle istituzioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12a o 12b D‑LEp. Un divieto della dispensazione potrebbe essere necessario anche quando il rischio di trasmissione a causa di un risultato falso negativo di un test è considerato notevole per la salute pubblica. Per motivi materiali e sistematici, questa competenza del Consiglio federale è disciplinata nella LEp dal momento che, idealmente, il divieto o il vincolo a oneri della dispensazione nell’interesse della salute pubblica vanno collocati qui. Questi ultimi si basano infatti su considerazioni di politica sanitaria e non di diritto sui dispositivi medici e devono quindi essere definiti dall’UFSP. L’esecuzione e la sorveglianza di un eventuale divieto o di eventuali oneri dovranno continuare a essere assicurati da Swissmedic e dagli organi competenti dei Cantoni.

Art. 49b Certificati di vaccinazione, di test e di guarigione

L’articolo 49b corrisponde essenzialmente all’articolo 6a della legge COVID‑19. In virtù di questa disposizione nella legge COVID‑19 e della relativa ordinanza del 4 giugno 2021123 sui certificati COVID‑19, fino all’estate del 2023 la Confederazione ha gestito un sistema per l’emissione di certificati COVID‑19, messo a disposizione dei Cantoni, di privati e del medico in capo dell’esercito. Il sistema poteva essere utilizzato per rilasciare documenti compatibili con il certificato COVID digitale dell’UE. Essendo riconosciuti negli Stati membri dell’UE e in altri Stati come documenti attestanti una vaccinazione anti-COVID‑19, la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2 o il risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2, i certificati COVID‑19 agevolano il trasporto internazionale di viaggiatori provenienti dalla Svizzera.

L’articolo 49b va formulato in modo più generico in modo che sia possibile rilasciare documenti non falsificabili per altri pericoli sanitari o altre malattie trasmissibili, se necessario, in particolare per il trasporto internazionale di viaggiatori. Siccome per il trasporto internazionale di viaggiatori potranno essere necessari documenti non falsificabili anche in caso di futuri pericoli per la salute, questa disposizione va inserita nella LEp. La disposizione disciplina ora i requisiti relativi ai certificati e i loro possibili utilizzi. L’articolo 49b non offre alcuna base legale per differenziazioni in base al risultato del test o allo stato immunitario o vaccinale in caso di provvedimenti in Svizzera; tali provvedimenti devono fondarsi sull’articolo 40 o 41a D‑LEp (v. commento all’art. 40 D‑LEp).

È presumibile che l’importanza di documenti non falsificabili aumenterà a livello internazionale. L’OMS sta per esempio progettando, nell’ambito di una collaborazione internazionale, una cosiddetta «Global Digital Health Certification Network» (GDHCN). Scopo di questo progetto è creare un’infrastruttura tecnica che consenta la verifica di documenti e certificati sanitari digitali mediante un’architettura interoperativa affidabile.

L’articolo 49b in combinato disposto con l’articolo 62a crea la base legale per consentire al Consiglio federale di emanare, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per un certificato di test, guarigione o vaccinazione e partecipare alla GDHCN dell’OMS.

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può stabilire i requisiti relativi al documento che certifica una vaccinazione, una guarigione o il risultato di un test. All’occorrenza potrà così emanare la relativa ordinanza, nella quale dovrà anche stabilire per quali agenti patogeni potranno essere emessi certificati.

Il capoverso 2 stabilisce le situazioni e gli scopi per i quali i certificati possono essere emessi: per l’attuazione di provvedimenti nei confronti della popolazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (art. 40) e per l’impiego nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (art. 41a). A essere disciplinati sono soltanto gli scopi di impiego dei certificati, non le limitazioni dell’accesso in base allo stato immunitario e infettivo che poggiano sull’articolo 40 LEp (v. commento corrispondente).

Il capoverso 3 prevede che i certificati possano essere rilasciati solo su richiesta, il che implica il consenso dell’avente diritto.

Secondo il capoverso 4, i certificati devono essere personali, ossia intestati a una determinata persona, e non falsificabili (lett. a). Devono inoltre essere concepiti in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale dell’autenticità e della validità (lett. b). Il certificato deve essere concepito e generato in modo da poter essere utilizzato da tutte le persone con un dispendio ragionevole. La Confederazione non è quindi autorizzata a tenere una banca dati dei titolari di certificati e delle relative informazioni. Il certificato deve essere concepito in modo da poter essere utilizzato nell’ambito del trasporto internazionale e non solo interno (lett. c). Siccome il riconoscimento di questo certificato a livello internazionale dipende da altri Stati, il requisito di poterlo utilizzare nel trasporto internazionale si applica solo nei limiti del possibile.

Il capoverso 5 stabilisce che la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per l’emissione e la verifica dei certificati. Nello sviluppo del sistema collaborano anche i Cantoni. In questo contesto, la Confederazione deve prevedere adeguati meccanismi di controllo al fine di consentire l’emissione dei certificati unicamente ad aventi diritto, impedendo così gli abusi. In realtà le autorità federali possono già mettere a disposizione un sistema del genere in virtù dell’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 2023124 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Il secondo periodo del capoverso 5 sancisce tuttavia un disciplinamento derogatorio all’articolo 11 capoverso 4 LMeCA: i Cantoni non sono infatti necessariamente tenuti a partecipare alle spese, la Confederazione può anche assumere la totalità dei costi. Il Consiglio federale è però libero di prevedere una partecipazione alle spese da parte dei Cantoni. Durante la crisi COVID‑19, per i certificati COVID‑19, la Confederazione aveva messo a disposizione un sistema che i servizi menzionati sopra potevano utilizzare in particolare per rilasciare documenti equivalenti al certificato COVID digitale dell’UE, basato sul regolamento (UE) 2021/953. La Confederazione garantiva inoltre l’interoperabilità con i sistemi esteri corrispondenti e di conseguenza l’utilizzabilità o la possibilità di verifica elettronica dei certificati COVID svizzeri all’estero.

In conformità al capoverso 6, il Consiglio federale disciplina a chi compete l’emissione dei certificati (lett. a). Può inoltre designare servizi incaricati a loro volta di designare gli emittenti. Durante la pandemia di COVID‑19 erano stati incaricati della designazione i Cantoni e il medico in capo dell’esercito. La lettera b autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni sull’assunzione delle spese legate all’emissione dei certificati da parte dei richiedenti. Può anche stabilire un eventuale indennizzo per gli emittenti, com’era previsto per esempio nell’ordinanza 3 COVID‑19 per l’emissione di certificati di test o di guarigione durante la pandemia di COVID‑19. Le spese a carico dell’emittente possono anche essere incluse nella rimunerazione della prestazione medica.

Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private

L’articolo 50 corrisponde quasi integralmente al diritto vigente. L’UFSP deve poter concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le conseguenze sanitarie a lungo termine legate alle malattie trasmissibili. Conformemente al postulato CSSS-S 21.3014 «Assicurare le cure e la riabilitazione appropriate a chi è colpito dalla ‹Covid lunga›» e alla mozione CSSS-N 21.3453 «Assistenza scientifica per i casi di Covid lunga», la Confederazione potrà sostenere in modo mirato adeguati progetti dedicati alla tematica della sindrome post COVID‑19 o ad altre conseguenze a lungo termine delle malattie trasmissibili sulla salute. A differenza di quelli di cui all’articolo 50a, gli aiuti finanziari di cui all’articolo 50 possono essere concessi a organizzazioni pubbliche e private attive in Svizzera solo per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale.

Art. 50a Contributi per partecipazioni a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali

L’articolo 50a consente al Consiglio federale di concedere contributi a organizzazioni e a istituzioni internazionali volte a tutelare la salute della popolazione in Svizzera. I contributi possono essere concessi, per esempio, per la partecipazione finanziaria a iniziative internazionali che promuovono la ricerca e lo sviluppo di materiale medico importante (dispositivi medico-diagnostici, vaccini e agenti terapeutici come antimicrobici ecc.). La crisi COVID‑19 ha evidenziato la dipendenza dei sistemi sanitari nazionali da fattori internazionali. Un vigoroso impegno internazionale è in generale irrinunciabile per tutelare la salute della popolazione in Svizzera, in particolare nel caso delle malattie trasmissibili, che per loro natura non si fermano alle frontiere nazionali.

La pandemia di COVID‑19 ha mostrato che l’architettura sanitaria globale deve essere rafforzata mediante un impegno a lungo termine, per consentire alle organizzazioni e alle istituzioni attive in tale ambito di reagire rapidamente e adeguatamente in caso di crisi. Questo non è stato garantito durante la pandemia, il che ha rallentato significativamente la lotta contro di essa nella prima fase decisiva125. La Svizzera, con la sua economia orientata all’esportazione e l’elevata mobilità della popolazione, trae vantaggio direttamente e in modo particolare da una cooperazione internazionale efficace.

Lo sviluppo di antimicrobici, vaccini e dispositivi medici per combattere le malattie trasmissibili richiede molto tempo e molte risorse. Nonostante l’eccellenza dell’architettura di ricerca, sviluppo e produzione della Svizzera, il nostro Paese non è in grado di fornire autonomamente questi dispositivi nella loro totalità. Oggi, la ricerca e lo sviluppo hanno un forte orientamento internazionale e vengono condotti quasi esclusivamente da consorzi internazionali in cui gli attori svizzeri collaborano con partner stranieri. Questo permette di generare sinergie e di evitare doppioni. La cooperazione internazionale è opportuna per la Svizzera anche perché gli elevati costi possono essere sostenuti solo mediante un finanziamento congiunto con altri Paesi. In virtù della partecipazione finanziaria della Svizzera, la Confederazione può far parte degli organi decisionali delle organizzazioni e istituzioni sostenute e rappresentare in modo ottimale gli interessi nazionali a livello strategico.

I contributi importanti per individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili e altri rischi per la salute pubblica in Svizzera concorrono direttamente a tutelare la salute della popolazione in Svizzera. Accanto alle procedure già in atto per i contributi internazionali alla lotta contro la povertà globale, l’articolo 50a D‑LEp permette alla Confederazione di investire anche nella protezione della salute globale a favore della salute della popolazione in Svizzera. I contributi ai sensi di questa disposizione sono aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LSu, ossia vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all’Amministrazione federale per promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Dal punto di vista giuridico, il beneficiario dell’aiuto finanziario è libero di decidere se intende assumere il compito da promuovere o meno.

Il nuovo disciplinamento si rivela necessario perché i meccanismi di finanziamento disponibili in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione su tematiche sanitarie non consentono di sostenere organizzazioni e iniziative internazionali strategicamente importanti e specializzate nella protezione della salute globale (p. es. la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» [CEPI]). Nemmeno nell’ambito della cooperazione allo sviluppo è possibile finanziare organizzazioni e istituzioni attive nella ricerca e nello sviluppo di materiale medico importante che non siano collegate al sostegno di Paesi in via di sviluppo e non forniscano prestazioni concrete per il sistema sanitario svizzero. In questo settore vi è una lacuna, che rende oggi praticamente impossibile un impegno internazionale efficace della Confederazione a favore della tutela della salute della popolazione in Svizzera.

I contributi previsti dall’articolo 50a D‑LEp vanno distinti dagli aiuti versati in virtù della legge federale del 19 marzo 1976126 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. Questi ultimi mirano infatti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo come pure le possibilità di prevenzione e di risposta a livello locale, mentre i contributi di cui all’articolo 50a sono finalizzati a sostenere le iniziative internazionali che contribuiscono indirettamente a tutelare la salute della popolazione in Svizzera.

I partenariati pubblico-privati, alcuni dei quali attivi anche commercialmente, sono particolarmente coinvolti nella ricerca sul materiale medico importante e nel suo sviluppo e possono candidarsi a programmi internazionali per ottenere finanziamenti per progetti di ricerca o innovazione. La Confederazione accorda sussidi a tali programmi nei limiti dei crediti stanziati (art. 29 cpv. 1 lett. a della legge federale del 14 dicembre 2012127 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione [LPRI]). Questo include, per esempio, il contributo obbligatorio al programma quadro di ricerca europeo Orizzonte Europa, sempre che la Svizzera vi sia associata. Sebbene la Confederazione possa fornire anche contributi diretti a istituzioni commerciali, nell’ambito della cooperazione internazionale per la ricerca e l’innovazione può farlo solo contestualmente alla partecipazione al programma quadro di ricerca dell’Unione europea (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. e LPRI) oppure alla promozione della cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza da parte di Innosuisse (cfr. art. 19 cpv. 1bis LPRI). Con l’articolo 50a D‑LEp si vuole invece permettere alla Confederazione di concedere anche al di fuori di programmi di ricerca e innovazione contributi a programmi, partenariati o iniziative internazionali, in particolare per individuare, sorvegliare, prevenire e combattere pericoli sanitari di portata internazionale.

Infine, la differenza rispetto all’articolo 51 D‑LEp è che quest’ultimo si concentra sulla promozione della produzione nazionale di materiale medico importante e sulla sicurezza dell’approvvigionamento della popolazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. L’articolo 51a D‑LEp mira piuttosto a creare incentivi «pull» per incoraggiare lo sviluppo e l’accesso ai nuovi antimicrobici a livello nazionale, mentre l’articolo 50a permetterebbe, nel campo delle resistenze antimicrobiche, di partecipare a incentivi «push» internazionali volti a promuovere la ricerca e lo sviluppo dalle prime fasi della ricerca fondamentale fino ai test clinici. Questi due elementi sono indispensabili per catalizzare gli investimenti privati nel campo degli antibiotici.

Per garantire la pianificabilità, la trasparenza e l’orientamento strategico dei fondi stanziati, l’ammontare dei fondi per i contributi specifici deve essere stabilito dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni e richiesto al Parlamento mediante un limite di spesa. I beneficiari e l’ammontare dei sussidi devono essere determinati in funzione del contributo più importante fornito alla protezione della salute della popolazione in Svizzera contro agenti patogeni trasmissibili potenzialmente pericolosi. Vanno quindi sostenute organizzazioni e iniziative che contribuiscono, per esempio, alla ricerca e allo sviluppo di antimicrobici, vaccini e altro materiale medico per la lotta contro le malattie trasmissibili. Le attività di ricerca e sviluppo concernenti tali prodotti hanno costi molto elevati e il finanziamento da parte di operatori del mercato è spesso insufficiente. Inoltre è di cruciale importanza disporre di reti efficaci per lo scambio d’informazioni a scopo di analisi scientifica su agenti patogeni nonché di ampliamento delle capacità di ricerca e sviluppo. In caso di crisi sanitaria, la popolazione in Svizzera potrebbe beneficiare di tali prodotti, delle reti e delle competenze delle organizzazioni. Ulteriori spiegazioni figurano al numero 7.1.2.

Tra i beneficiari di sussidi in virtù di questa disposizione rientrano sia organizzazioni multilaterali sia organizzazioni private a partecipazione pubblica come per esempio la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovation» (CEPI), la «Global Antibiotic Research & Development Partnership» (GARDP), il «Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator» (CARB-X) o il «Global AMR R&D Hub».

Art. 51 Promozione della ricerca, dello sviluppo e della produzione di materiale medico importante

Nella forma attuale, la base dei sussidi all’articolo 51 LEp ha un campo d’applicazione limitato, incentrato in modo specifico ed esclusivo sulla promozione della produzione interna di agenti terapeutici e sulla sicurezza dell’approvvigionamento della popolazione in situazioni particolari e straordinarie.

Capoverso 1: la limitazione alle situazioni particolari e straordinarie della competenza promozionale prevista all’articolo 51 della LEp vigente si è rivelata troppo restrittiva. Considerata la nuova espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» utilizzata nel presente disegno (cfr. art. 5a) occorre armonizzare la terminologia. Dal profilo temporale il versamento di aiuti finanziari può tuttavia essere ammesso o necessario già prima della minaccia concreta rappresentata dal focolaio di una malattia o prima della manifestazione della stessa, affinché la popolazione della Svizzera sia effettivamente approvvigionata in maniera sufficiente in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (p. es. una pandemia). Può essere il caso per esempio se incombe o si delinea un particolare pericolo. Questo principio, già previsto dal diritto vigente, va mantenuto128. La preparazione a una possibile minaccia sanitaria aumenta le probabilità che i mezzi finanziari investiti portino a prodotti che possano essere utilizzati per approvvigionare la popolazione quando ce n’è più bisogno. Se sono investiti mezzi finanziari solo quando il particolare pericolo per la salute pubblica è già una realtà, vi è il rischio che i prodotti promossi non raggiungano la maturità di mercato e non possano essere resi disponibili in tempo utile. Il principio di sussidiarietà previsto dal diritto vigente viene mantenuto: spetta anzitutto all’economia privata mettere a disposizione il materiale medico importante necessario e aiuti finanziari possono essere accordati solo se necessario per l’approvvigionamento della popolazione. La disposizione viene inoltre rivista o estesa nel senso che possono essere concessi aiuti finanziari mirati anche nel settore della ricerca e dello sviluppo, oltre che della produzione.

Capoverso 2: l’orientamento alla produzione interna è in linea di principio mantenuto. Il criterio stabilito dal diritto vigente di una produzione completamente interna viene però sostituito dall’obbligo per il beneficiario di contribuire considerevolmente alla creazione di valore o alla produzione di componenti sostanziali del materiale medico importante in Svizzera. Non sono pertanto esclusi contratti con altri Paesi relativi a una produzione suddivisa o a un acquisto congiunto. Per vari tipi di materiale medico, una produzione completamente autarchica è irrealistica considerate le catene di produzione e le fasi di fabbricazione fortemente frammentate a livello internazionale. La revisione proposta mira a consentire di sfruttare efficacemente le leve strategiche in vari punti delle catene di valore, a tutto vantaggio della preparazione a una pandemia e del rafforzamento della resilienza alle crisi. Le possibilità di promuovere attività interne lungo l’intera catena di valore (ricerca, sviluppo e produzione) ampliano il margine di manovra per l’adempimento del compito sussidiario di approvvigionamento da parte della Confederazione (cfr. art. 44 D‑LEp). La rapidità e l’esito positivo delle attività di ricerca e sviluppo di materiale medico importante, oltre che la vera e propria produzione, possono già fornire un contributo prezioso alla gestione delle crisi a livello nazionale e internazionale. La modifica proposta crea la base giuridica per soddisfare un eventuale fabbisogno di promozione specifico e settoriale della ricerca, dello sviluppo e della produzione in vista della preparazione e della lotta alle pandemie. Questo fabbisogno di ricerca (ricerca su contratto) in un ambito specifico della politica sanitaria va distinto dalla promozione generale della ricerca nell’ambito del messaggio dell’8 marzo 2024129 sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028, che è prevalentemente organizzata secondo un approccio «bottom-up» e si focalizza in particolare sulla ricerca fondamentale. La modifica di questo capoverso non sposta però l’accento, che continua a essere posto sulla sicurezza dell’approvvigionamento in caso di particolare pericolo per la salute pubblica.

Art. 51a Aiuti finanziari per gli antimicrobici

Gli antimicrobici sono sempre più spesso inefficaci a causa dell’aumento delle resistenze antimicrobiche. Questo problema costituisce uno dei maggiori rischi per la salute pubblica. Al tempo stesso le aziende farmaceutiche non hanno pressoché interesse a immettere sul mercato nuovi antimicrobici. Questo dipende in particolare da due fattori:

  • – limitazione dell’impiego: i nuovi antimicrobici volti a combattere gli agenti patogeni resistenti devono essere impiegati in modo parsimonioso e solo quando nessun’altra sostanza si mostra efficace, altrimenti si generano rapidamente nuove resistenze;

  • – prezzo e durata dell’impiego: malgrado siano più cari rispetto alle sostanze già disponibili, i nuovi antimicrobici garantiscono margini nettamente inferiori e nella maggior parte dei casi sono impiegati solo per brevi periodi (a differenza, p. es., degli antitumorali).

Dato che gli investimenti in antimicrobici presentano basse prospettive di redditività e un elevato rischio di perdite, le aziende sono restie a lanciarsi nel loro sviluppo. Dal 2017 l’OMS analizza periodicamente quanti e quali antimicrobici si trovano in fase di sviluppo. L’analisi, nota come «AMS Pipeline», mostra che attualmente vi sono troppo pochi antimicrobici in fase di sviluppo per poter contrastare efficacemente la diffusione delle resistenze antimicrobiche130. Dall’adozione del piano d’azione globale dell’OMS nel 2015 sono state avviate diverse iniziative per lo sviluppo di antimicrobici (p. es. GARDP, CARB-X, AMR Action Fund, v. commento all’art. 50a). Ciononostante, gli antimicrobici in fase di sviluppo («AMS Pipeline») restano insufficienti, tanto più che grandi aziende farmaceutiche ne hanno abbandonato lo sviluppo. Inoltre, diverse imprese biotecnologiche di medie dimensioni che dal 2015 avevano immesso nuovi antimicrobici sul mercato sono fallite malgrado il buon esito delle attività di sviluppo. Tra il 2010 e il 2020, negli Stati Uniti, in Canada, Europa e Giappone sono stati omologati e immessi per la prima volta sul mercato 18 nuovi antimicrobici. Tuttavia, solo una piccola parte di questi medicamenti è efficace contro gli agenti patogeni resistenti prioritari identificati dall’OMS131.

Data la situazione, nel mondo intero si cercano soluzioni per ovviare a questo fallimento del mercato. Diversi Paesi e organizzazioni, tra cui l’UE e i Paesi del G7, hanno già iniziato a discutere e valutare possibili soluzioni sotto forma di incentivi «pull». Per incentivi «pull» si intendono incentivi finanziari che premiano le imprese che immettono sul mercato un prodotto e successivamente ne garantiscono la disponibilità per un uso corretto. Questo tipo di aiuto finanziario è versato solo dopo che un prodotto con le proprietà richieste è stato immesso sul mercato. Il rischio finanziario di eventuali insuccessi nella fase di sviluppo resta a carico delle imprese. Gli incentivi «pull» sono particolarmente adatti allo sviluppo di medicamenti contenenti nuovi antimicrobici destinati a un uso molto restrittivo per problemi di formazione di resistenze, perché i fabbricanti sono indennizzati indipendentemente dalle quantità di medicamenti venduti. Questi incentivi possono essere attuati in base a vari modelli, per esempio sotto forma di protezione prolungata o trasferibile della proprietà intellettuale, versamento unico al momento dell’immissione sul mercato di un prodotto oppure di versamenti spalmati su più anni a partire dall’immissione sul mercato (modello ad abbonamento).

Nel modello ad abbonamento, all’impresa è versato annualmente un importo forfettario per la messa a disposizione di un medicamento che contiene un antimicrobico con proprietà predefinite, indipendentemente dalla frequenza con cui tale medicamento è impiegato. L’aiuto finanziario è ridotto di un importo pari ai proventi conseguiti con la vendita del medicamento. Ciò corrisponde, di fatto, a un fatturato garantito. Una garanzia di questo tipo favorisce l’impiego parsimonioso auspicato e al tempo stesso rafforza gli incentivi allo sviluppo di antimicrobici. È essenziale che gli importi forfettari vengano versati solo dal momento della messa a disposizione sul mercato svizzero. L’aiuto finanziario non è quindi collegato alle spese di sviluppo concretamente sostenute dall’impresa sovvenzionata, ma viene corrisposto solo a posteriori, in modo che le spese di sviluppo possano essere coperte, ma i rischi di sviluppo non debbano essere sopportati dallo Stato che versa il sussidio. In questo modo, anche se i rischi di sviluppo restano a carico dell’impresa, si lancia un segnale di investimento credibile all’industria, poiché solo se le imprese possono fare affidamento su un aiuto finanziario a lungo termine gli incentivi si traducono effettivamente in investimenti.

Laddove possibile e opportuno, la Svizzera dovrebbe cercare di coordinarsi con altri Paesi e aderire a iniziative internazionali. Se, in futuro, la Confederazione rinunciasse a essere parte attiva di tali sviluppi, la disponibilità di nuovi antimicrobici in Svizzera non sarebbe garantita. Un’analisi dell’UFSP mostra per esempio che già oggi nel nostro Paese molte delle nuove sostanze sopra menzionate sviluppate negli ultimi anni non vengono immesse sul mercato o vengono immesse solo con un certo ritardo132. Valutazioni del modello «pull» introdotto in Svezia indicano che i nuovi antimicrobici immessi sul mercato nel Paese scandinavo sono nettamente più numerosi e più rapidamente disponibili che in Svizzera.

La Confederazione è quindi fortemente interessata alla possibilità di promuovere tramite incentivi «pull» lo sviluppo e la messa a disposizione di nuovi antimicrobici che siano (ancora) efficaci contro i germi resistenti. A complemento dell’articolo 51 D‑LEp, l’articolo 51a D‑LEp offre la possibilità di indennizzare i fabbricanti di antimicrobici per lo sviluppo e la messa a disposizione di tali sostanze mediante aiuti finanziari speciali secondo il modello ad abbonamento sopra descritto (v. anche n. 7.1.3 e 8.6.4). L’articolo 51a D‑LEp dovrebbe favorire in futuro la disponibilità di nuovi medicamenti contenenti antimicrobici in Svizzera, anche se questi, a causa del rischio di formazione di resistenze, vanno impiegati in modo molto restrittivo.

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può promuovere mediante aiuti finanziari lo sviluppo di medicamenti che contengono antimicrobici e la loro messa a disposizione sul mercato svizzero, se in Svizzera non può essere garantito in altro modo il trattamento di infezioni provocate da determinati agenti patogeni. Lo sviluppo e la fabbricazione non devono necessariamente avvenire sul territorio nazionale, ma il medicamento deve essere messo a disposizione sul mercato svizzero.

Il capoverso 2 prevede una riserva di ordine finanziario, sancendo che gli aiuti possono essere concessi unicamente se il Parlamento ha stanziato apposite risorse tramite un credito a preventivo. Se le domande eccedono i mezzi disponibili, il dipartimento competente, in questo caso il DFI, istituisce conformemente all’articolo 13 LSu un ordine di priorità per la loro valutazione. Il capoverso 2 disciplina inoltre i requisiti che una domanda deve soddisfare affinché nel singolo caso possa essere concesso un aiuto finanziario. Il medicamento deve essere omologato da Swissmedic in conformità alla LATer (lett. a), mostrare l’efficacia richiesta contro determinati agenti patogeni resistenti (lett. b) ed essere disponibile in quantità sufficiente sul mercato svizzero (lett. c). Per la determinazione dell’efficacia contro determinati agenti patogeni resistenti che rappresentano un rischio attuale o futuro per il sistema sanitario svizzero e contro i quali i medicamenti attualmente disponibili sul mercato non sono sufficienti, deve essere utilizzato un elenco degli agenti patogeni prioritari che l’OMS ha aggiornato nel 2024133. Un gruppo di esperti è chiamato a valutare se questo elenco debba essere adattato per la Svizzera.

Gli aiuti finanziari sono versati solo dal momento in cui il medicamento è disponibile sul mercato svizzero (cpv. 3). I versamenti vengono effettuati per dieci anni, periodo che corrisponde alla durata attuale della protezione brevettuale per i medicamenti, sempre che continuino a essere soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 2, in particolare la disponibilità del medicamento in Svizzera e l’efficacia auspicata. Il rispetto dei requisiti menzionati è oggetto di verifiche periodiche e rappresenta la condizione da soddisfare per i versamenti annuali. Questo, a sua volta, crea un incentivo finanziario per i fabbricanti affinché i loro medicamenti vengano impiegati in modo per quanto possibile parsimonioso e appropriato.

In virtù del capoverso 4, il Consiglio federale può vincolare l’erogazione degli aiuti finanziari a oneri riguardanti la produzione o l’utilizzo del medicamento, allo scopo di preservarne l’efficacia. Si potrebbe, per esempio, immaginare un onere riguardante la gestione delle acque di scarico nel processo di produzione. Se vengono immesse nell’ambiente senza essere trattate, queste possono infatti favorire la creazione di resistenze antimicrobiche. Un esempio di onere concernente l’utilizzo potrebbe invece essere la limitazione delle indicazioni al riguardo riportate nell’informazione professionale e nel foglio informativo.

Secondo il capoverso 5, il Consiglio federale stabilisce l’ammontare massimo degli aiuti finanziari per medicamento valido per l’intera durata del sussidio. Nel farlo, tiene conto innanzitutto del beneficio per la salute pubblica in Svizzera, ossia dell’efficacia della sostanza contro determinati agenti patogeni resistenti. Inoltre, i costi per la garanzia di fatturato devono essere equamente ripartiti tra tutti i Paesi partecipanti all’incentivo «pull» in funzione della rispettiva forza economica (prodotto interno lordo, PIL). Ci si deve fondare sulle seguenti riflessioni: l’ammontare globale di un incentivo «pull» dovrebbe essere almeno sufficiente a coprire i costi stimati di sviluppo, produzione e commercializzazione di un nuovo antimicrobico. Tali costi vanno ripartiti «equamente», ossia in funzione della forza economica, tra l’insieme degli Stati del G7 e dell’UE. Quale indicatore della forza economica dei vari Paesi va utilizzato il PIL. Considerata l’incidenza del PIL svizzero su quello complessivo degli Stati del G7 e dell’UE, il contributo della Svizzera ai costi da coprire per ogni sostanza sarebbe pari a circa l’1,5 per cento. È fondamentale che le specifiche per un modello «pull» siano compatibili con le iniziative internazionali, alcune delle quali sono già in essere.

Capoverso 6: secondo il modello della garanzia di fatturato, la cifra d’affari annua effettivamente realizzata va a ridurre l’importo massimo garantito. Ciò corrisponde alla logica del modello ad abbonamento. L’aiuto finanziario è ridotto di un importo pari ai proventi realizzati dall’impresa in Svizzera grazie alla vendita del medicamento. La remunerazione avviene quindi inizialmente in base al modello convenzionale, ossia le imprese incassano i ricavi derivanti dalla vendita del medicamento. Il prezzo applicato viene stabilito nell’elenco delle specialità secondo il sistema convenzionale. A fine anno si procede a una verifica: se i ricavi conseguiti con il medicamento sono inferiori alla garanzia di fatturato prestabilita, la Confederazione versa la differenza. In questo modo le aziende possono anche realizzare un fatturato più elevato se, contrariamente alle aspettative, vi è un maggior utilizzo del medicamento. La Confederazione deve soltanto coprire la differenza rispetto ai proventi già realizzati con le vendite, mentre non deve effettuare alcun versamento se il fatturato conseguito supera la garanzia. Le aziende devono essere autorizzate a realizzare un profitto nonostante il versamento dell’aiuto finanziario.

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza il processo di presentazione delle domande e la procedura di concessione dei singoli aiuti finanziari (cpv. 7). La competenza dell’esecuzione dei provvedimenti connessi all’utilizzo di questo credito d’impegno è affidata all’UFSP, che a questo scopo collabora strettamente con esperti esterni (dei settori dell’infettivologia, della microbiologia, dell’economia sanitaria, delle assicurazioni e dell’industria) nonché con altri servizi della Confederazione. All’UFSP spetterà inoltre il compito di informare le imprese interessate in merito agli aiuti finanziari per antimicrobici di cui all’articolo 51a D‑LEp, al processo di presentazione delle domande e ai criteri da soddisfare. Nell’ordinanza dovrà anche essere chiarito se l’aiuto finanziario viene concesso sulla base di un contratto di diritto pubblico o di una decisione. La domanda di aiuti finanziari di cui all’articolo 51a D‑LEp deve poter essere presentata solo dopo l’inoltro a Swissmedic della domanda di omologazione per il medicamento in questione.

L’ammontare stabilito dal Consiglio federale ai sensi del capoverso 5 rappresenta la somma complessiva che può essere impiegata per la promozione di un medicamento. Il Consiglio federale è chiamato a fissare i criteri sulla base dei quali viene quantificato nel singolo caso l’aiuto finanziario entro l’importo massimo stabilito. A livello di legge sono elencati a titolo esemplificativo possibili criteri. Per esempio, per prodotti meno innovativi ed efficaci non verrebbe versata l’intera somma. Oltre all’efficacia, per determinare il sussidio vanno considerati altri criteri, come il grado di innovazione (p. es. nuova classe di antimicrobici, nuovo meccanismo di azione). Altri possibili criteri sono il rispetto delle norme per un uso corretto, l’osservanza di standard ambientali nella produzione o lo sviluppo di formulazioni farmacologiche a uso pediatrico.

Art. 52 Indennizzo a centri nazionali di riferimento, laboratori di conferma e centri nazionali di competenza

La disposizione costituisce la base per il versamento di indennizzi ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma per le spese che questi ultimi sostengono nell’adempimento dei compiti loro affidati (cfr. art. 17 LEp). Siccome ora compiti particolari possono essere affidati anche a istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché a istituti di ricerca, l’articolo 52 va completato in tal senso.

Art. 53 cpv. 2

L’aggiunta apportata al capoverso 2 mira a precisare il diritto vigente. Già oggi il medico cantonale deve coordinare le proprie attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se necessario, in virtù di questa disposizione informa l’autorità cantonale competente. Siccome può trattarsi non solo dell’autorità competente per la sicurezza alimentare, ma anche, a seconda del caso, di altre autorità cantonali, come l’ufficio di veterinaria o – per esempio nel caso di un’infezione da Legionella connessa a un impianto di climatizzazione – l’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’ambiente, la disposizione è completata in tal senso. Se per l’esecuzione delle relative legislazioni il diritto cantonale prevede il coinvolgimento anche delle autorità comunali, la comunicazione deve essere indirizzata anche a queste ultime, se del caso.

Se per consentire all’autorità cantonale competente di adottare i provvedimenti necessari per tutelare la salute pubblica devono essere comunicati dati personali degni di particolare protezione, tale comunicazione può avvenire in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 LEp. Secondo l’articolo 59 capoverso 3 lettera c LEp, è possibile comunicare tali dati ad altre autorità se queste ultime ne hanno bisogno per l’esecuzione degli atti normativi che devono applicare. Questa disposizione comprende ora anche le autorità cantonali. Se in seguito alla malattia di un allevatore dovessero essere valutati provvedimenti di polizia epizootica, il medico cantonale potrebbe così comunicare dati degni di particolare protezione per esempio all’ufficio cantonale di veterinaria.

Art. 54 Organo di coordinamento

Allo scopo di promuovere l’esecuzione uniforme della legge e la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nonché agevolare alla Confederazione l’adempimento della funzione di alta vigilanza, l’articolo 54 LEp sancisce già per legge un organo di coordinamento. Quest’ultimo istituzionalizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nel settore delle malattie trasmissibili a livello specialistico. L’organo di coordinamento si riunisce regolarmente. Anche la teleconferenza settimanale dell’UFSP con i medici cantonali rientra tra i formati di riunione di coordinamento. La disposizione è stata riorganizzata per motivi redazionali e il suo contenuto è stato leggermente modificato.

Il capoverso 1 precisa che questo organo serve anche alla pianificazione strategica. Alla stregua del diritto vigente, il capoverso 2 prevede la possibilità di istituire organi supplementari. Inoltre, l’espressione «organi sussidiari» è sostituita da «organi supplementari». Gli attuali «organi sussidiari» (p. es. One Health) permangono quindi quali organi supplementari. Un tale organo supplementare deve poter essere istituito anche nel settore della mobilità globale. Per il resto sono apportate piccole modifiche redazionali.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 ma è completato con la possibilità di coinvolgere altri esperti in caso di necessità.

È inoltre emerso che nel diritto vigente i compiti dell’organo di coordinamento erano formulati in modo troppo ampio. Il capoverso 4 riprende e adegua il contenuto del vigente capoverso 3. La lettera a è precisata per chiarire che si tratta soltanto della funzione di sostegno da parte della Confederazione e dei Cantoni. Poiché in passato gli organi non hanno potuto svolgere i compiti di cui alle lettere b ed e LEp, queste due lettere sono stralciate. I restanti compiti vengono invece mantenuti (cfr. lett. b e c).

Art. 55

L’articolo 55 LEp è abrogato. Dal 1° febbraio 2025 l’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale è disciplinata dall’OCAF ed è istituita quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti. L’OCAF trova applicazione indipendentemente dalla causa della crisi (quindi anche in caso di pandemia) e regolamenta tra l’altro il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi da parte dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale (art. 1 OCAF). L’articolo 55 LEp costituiva una delle basi legali dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, disciplinato ulteriormente nell’ordinanza del 2 marzo 2018134 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Dopo l’adozione dell’OCAF quest’organo è diventato obsoleto e la sua base legale può essere abrogata nella LEp.

Art. 58 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione va precisato alla luce della nuova LPD. La rubrica è modificata in modo da specificare che riguarda il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.

Capoverso 1: nello svolgere i loro compiti, diverse autorità incaricate di eseguire la legge nonché terzi a cui sono affidati compiti esecutivi trattano dati personali concernenti la salute o la sfera intima. Tra questi ultimi possono rientrare per esempio informazioni sull’orientamento sessuale o sulla vita sessuale, se rilevanti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica. È il caso per esempio per i contagi da HIV, dove tali informazioni – ovviamente anonimizzate – rivelano in quali gruppi di popolazione circola il virus HIV. Ciò consente di mirare meglio i provvedimenti di prevenzione, in modo da meglio raggiungere i gruppi di popolazione particolarmente colpiti dall’HIV. La base legale delle banche dati necessarie per trattare i dati personali degni di particolare protezione è disciplinata in modo trasparente in articoli specifici (cfr. art. 60 segg. D‑LEp). Nell’ambito del loro lavoro, i servizi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni nonché terzi incaricati secondo l’articolo 17 D‑LEp trattano tuttavia dati personali degni di particolare protezione anche al di fuori di questi sistemi. In virtù del principio di proporzionalità, possono essere trattati unicamente i dati idonei e necessari al raggiungimento dello scopo del trattamento. Inoltre, il rapporto tra lo scopo e i mezzi utilizzati deve essere commisurato. Ne è espressione il principio della minimizzazione dei dati (cfr. art. 6 LPD). In dettaglio:

  • lettera a: per prevenire focolai di malattie devono essere trattati dati personali generali e dati concernenti la salute e la sfera intima che consentono di trarre conclusioni sulla fonte d’infezione e sul potenziale di pericolo. Oltre alle informazioni specifiche inerenti alle malattie, vengono trattati dati identificativi delle persone, come il nome completo, la data di nascita e l’indirizzo di domicilio degli interessati, se vengono effettuati accertamenti necessari sotto il profilo epidemiologico e devono essere adottati i provvedimenti di cui all’articolo 30 e seguenti LEp;

  • lettera b: l’individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili al fine di valutare la situazione epidemiologica (monitoraggio) sono menzionate separatamente. Con gli obblighi di dichiarazione (art. 12 D‑LEp) non sono rilevate unicamente informazioni che servono direttamente a combattere le malattie trasmissibili. Per varie osservazioni, i dati concernenti la salute rilevati (p. es. diagnosi, decorso) e i dati concernenti la sfera intima (p. es. appartenenza a un gruppo a rischio ecc.) non fanno scattare direttamente una reazione da parte delle autorità. Sono però necessari per un’analisi epidemiologica valutata e per l’elaborazione di provvedimenti di prevenzione, raccomandazioni di vaccinazione e provvedimenti di lotta;

  • lettera c: si tratta di un aspetto speciale del trattamento di dati di cui alle lettere a e b. La registrazione e l’elaborazione di tipizzazioni o di sequenziamenti genetici di agenti patogeni per l’essere umano serve a un altro scopo: si tratta di identificare, nell’ambito di un approccio One Health, le fonti dei focolai o correlazioni epidemiologiche nel contesto delle derrate alimentari, degli animali o dell’ambiente;

  • lettera d: per rilevare la quota di persone vaccinate occorre raccogliere, mediante indagini, i dati concreti delle persone vaccinate (o non vaccinate). Per valutare il tasso vaccinale e l’efficacia delle raccomandazioni di vaccinazione è necessario trattare dati sanitari, in particolare lo stato vaccinale dei partecipanti alle indagini nonché taluni dati concernenti il loro stato di salute, per esempio la presenza di determinate malattie o di una gravidanza (cfr. art. 24 D‑LEp). La partecipazione a queste indagini è facoltativa;

  • – le lettere e ed f riguardano ulteriori compiti che richiedono il trattamento di dati personali degni di particolare protezione: da un lato il settore del trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 41 e 41 a D‑LEp) e dall’altro l’eventuale verifica del risultato di un test, dello stato vaccinale o di guarigione delle persone nell’ambito di provvedimenti adottati dalle autorità nei confronti della popolazione (cfr. art. 40 D‑LEp).

Per quanto attiene al rapporto con il diritto concernente la ricerca sull’essere umano, in relazione al trattamento dei dati si può rilevare quanto segue: il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte dell’UFSP, delle autorità cantonali competenti nonché delle istituzioni pubbliche o private a cui sono stati affidati compiti secondo l’articolo 17 D‑LEp non sottostà alle disposizioni della LRUm. In questo senso, la LEp costituisce una disposizione di legge speciale rispetto alla LRUm. Le autorità e i servizi menzionati possono trattare i dati rilevati nell’ambito dell’obbligo di dichiarazione, delle dichiarazioni facoltative o di indagini epidemiologiche, segnatamente possono analizzarli ed elaborarli scientificamente, allestire statistiche o utilizzarli nel contesto di propri studi. Tale facoltà può essere motivata come segue: la LRUm non si applica alle analisi di dati da parte delle autorità sanitarie, sempreché sussista un minimo nesso con compiti pubblici secondo la LEp (provvedimenti volti a tutelare la salute pubblica). Vi rientrano non solo i veri e propri provvedimenti di polizia sanitaria atti a interrompere le catene di trasmissione o a identificare una fonte d’infezione (p. es. isolamento, divieto di un’attività ecc.), ma anche il monitoraggio in vista di provvedimenti di prevenzione e raccomandazioni per interi gruppi di popolazione (p. es. raccomandazioni di vaccinazione, strategie e programmi nazionali). Queste analisi d’interesse pubblico sottostanno alla vigilanza da parte di autorità sovraordinate o di organi politici. Le analisi puramente statistiche di dati relativi alla salute non sono considerate ricerca ai sensi della LRUm; le analisi statistiche puramente descrittive non costituiscono ancora risultati scientifici generalizzabili.

La LRUm si applica ai progetti di ricerca dell’UFSP che non rientrano più nell’adempimento di un compito concreto previsto dalla LEp (nessun nesso concreto con compiti di polizia sanitaria o prevenzione secondo la LEp). Non costituiscono un compito concreto secondo la LEp per esempio gli studi epidemiologici per i quali devono essere rilevati dati supplementari oltre a quelli da dichiarare secondo la LEp. Oltre a questi dati, per tali studi sono necessari altri dati di terzi per ottenere i risultati scientifici ricercati. Di norma, a questi studi si applica la LRUm.

Capoverso 2: questa disposizione crea una base legale formale che autorizza i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni nonché i terzi incaricati dei controlli a trattare le informazioni e i dati personali necessari per verificare e controllare le spese assunte dalla Confederazione e dai Cantoni secondo gli articoli 74–74d D‑LEp per materiale medico importante e analisi diagnostiche nonché per prevenire, combattere e perseguire gli abusi. L’assistenza amministrativa di cui all’articolo 74h è quindi giuridicamente fondata sulla legislazione in materia di protezione dei dati. Nella formulazione «servizi federali competenti» rientra il Controllo federale delle finanze (cfr. anche art. 10 cpv. 3 della legge del 28 giugno 1967135 sul Controllo delle finanze).

Il capoverso 3 corrisponde, in termini di contenuto, al capoverso 3 vigente. Sono apportate modifiche redazionali.

Nelle disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale disciplinerà chi è responsabile del trattamento dei dati (ossia il titolare del trattamento di cui all’art. 5 lett. j LPD) nonché l’archiviazione e la distruzione dei dati (cpv. 4).

I dati rilevati dalle autorità (p. es. in base all’obbligo di dichiarazione) potrebbero eventualmente essere utili per le autorità di perseguimento penale. Durante la pandemia di COVID‑19, per esempio, si è posta la questione di sapere se queste autorità potessero chiedere alle autorità sanitarie cantonali di consegnare le liste dei clienti. Anche per quanto riguarda le malattie di origine alimentare le autorità sanitarie dispongono di dati che possono fornire indizi di reato (p. es. su un’impresa alimentare che ha venduto cibo contaminato). In merito alla trasmissione da parte delle autorità sanitarie cantonali o dell’UFSP di documenti alle autorità di perseguimento penale, si applicano le disposizioni sull’assistenza giudiziaria del Codice di procedura penale136 (CPP; cfr. art. 44 segg.). Sebbene le autorità sanitarie siano obbligate a fornire assistenza giudiziaria, l’autorità destinataria della richiesta può rifiutare, limitare o vincolare a oneri tale assistenza in casi giustificati, per esempio se lo impongono interessi pubblici preponderanti, interessi degni di protezione di una persona o il mantenimento di un segreto.

Art. 59 cpv. 1, 3, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 4−6

Le modifiche apportate ai capoversi 1 e 3 contemplano precisazioni sulla comunicazione dei dati di terzi a cui sono affidati compiti pubblici secondo l’articolo 17 D‑LEp o di terzi incaricati di verificare e controllare le spese sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni. L’aggiunta al capoverso 1 permette ai servizi federali e cantonali competenti e ai terzi incaricati del controllo di comunicarsi reciprocamente i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali, nella misura in cui servano a verificare le spese sostenute dalla Confederazione e a prevenire, combattere e perseguire gli abusi secondo gli articoli 74e–74h D‑LEp. Nella pratica si è infatti constatato che la comunicazione reciproca di tali informazioni tra i servizi competenti è opportuna nell’ottica di prevenire, combattere e perseguire gli abusi. La disposizione s’ispira all’articolo 12a capoverso 1 della legge COVID‑19.

L’aggiunta al capoverso 3 lettera c consente la comunicazione dei dati anche alle autorità cantonali, oltre a quelle federali, se necessario per l’adempimento dei loro compiti. La malattia di un allevatore potrebbe per esempio essere comunicata alle autorità veterinarie, se si tratta di agenti patogeni rilevanti dal punto di vista delle epizoozie. Per il resto non sono previste modifiche materiali. Se nell’esecuzione delle relative legislazioni il diritto cantonale prevede il coinvolgimento anche delle autorità comunali, la comunicazione potrebbe essere indirizzata pure a queste ultime.

Le disposizioni concernenti la comunicazione di dati personali non si applicano all’esportazione di materiale biologico (p. es. agenti patogeni come i virus), per la quale la LEp prevede disposizioni specifiche. Secondo l’articolo 29 lettera a, il Consiglio federale disciplina il trasporto di agenti patogeni e può subordinare ad autorizzazione l’importazione, l’esportazione e il transito degli stessi. In attuazione di questa disposizione, l’ordinanza del 9 maggio 2012137 sull’impiego confinato (OIConf) prevede norme concrete, come il rispetto delle prescrizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto e l’obbligo di autorizzazione per le attività con organismi importati dei gruppi 3 e 4 (cfr. art. 15 OIConf). Infine, a seconda dell’organismo in questione, può trovare applicazione anche l’ordinanza del 3 giugno 2016138 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) (p. es. nel caso di beni utilizzabili a fini civili e militari), che prevede l’obbligo di autorizzazione per l’esportazione di determinati beni.

Il nuovo capoverso 4 rafforza l’approccio One Health perseguito in vari punti della LEp, creando la base legale per la comunicazione di dati degni di particolare protezione tra le citate autorità esecutive e nei confronti delle autorità esecutive della LEp. Diventa così possibile la necessaria collaborazione interdisciplinare tra le autorità. Per impedire e combattere la propagazione di una malattia trasmissibile (p. es. attraverso una derrata alimentare), i servizi interessati della Confederazione (p. es. l’USAV all’UFSP) e dei Cantoni (il chimico cantonale al medico cantonale) devono potersi comunicare reciprocamente dati personali, compresi i necessari dati concernenti la salute. La comunicazione dei dati è però limitata allo scopo menzionato. Dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati solo se necessario per impedire o combattere la diffusione di una malattia trasmissibile.

Capoverso 5: negli ultimi anni è emerso che, a livello scientifico, sussiste un bisogno crescente di poter utilizzare dati personali relativi alla salute per scopi di ricerca nel contesto della LEp. Su richiesta è possibile mettere dati a disposizione di terzi per scopi di ricerca. A tal fine, su richiesta i dati sono anonimizzati. L’UFSP può comunicare dati estratti dalle diverse banche dati (cfr. art. 60 segg. D‑LEp). Possono essere comunicati solo i dati estratti dai sistemi d’informazione che sono indispensabili per il progetto di ricerca in questione. I terzi che ne fanno richiesta devono motivare tale necessità nella loro domanda, in modo da limitare allo stretto necessario i dati comunicati.

Il capoverso 6 delega la competenza di disciplinare le modalità dello scambio di dati al Consiglio federale, il quale stabilisce anche i requisiti per garantire un’anonimizzazione corretta e sicura. I dati sono considerati anonimizzati quando i riferimenti personali sono stati eliminati in modo irreversibile, ossia quando i dati non possono più essere attribuiti a una persona oppure quando questa operazione richiederebbe un dispendio sproporzionato di tempo, denaro e risorse umane.

Art. 60 Sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni di malattie trasmissibili»

L’articolo 60 LEp contiene già una base legale per un sistema d’informazione dell’UFSP. Sia il sistema «dichiarazioni» sia il modulo «gestione dei contatti» (tracciamento dei contatti) sono stati disciplinati in un unico articolo (cfr. art. 90 OEp). Il presente disegno disciplina invece separatamente questi due aspetti a livello di legge in quanto i due sistemi perseguono scopi distinti e contengono dati differenti. L’articolo 60 continua a fungere da base legale per il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni di malattie trasmissibili» e contiene le disposizioni fondamentali relative allo scopo, ai dati contenuti nel sistema, ai diritti di accesso e ad altri aspetti del diritto sulla protezione dei dati. Il nuovo sistema servirà meglio i bisogni dei Cantoni poiché raggrupperà in un’unica piattaforma tutti i processi legati alla sorveglianza. Siccome il sistema contiene dati personali degni di particolare protezione, secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD il loro trattamento da parte degli organi federali presuppone una base legale formale. Una specifica base legale per il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» è creata all’articolo 60a D‑LEp.

Capoverso 1: all’UFSP è attribuita la competenza di gestire un sistema d’informazione per le dichiarazioni di malattie trasmissibili. Il sistema elettronico è il pilastro fondamentale per acquisire i dati necessari ai fini della prevenzione delle malattie trasmissibili e della lotta contro di esse e per garantire, in situazioni normali o di crisi, una sorveglianza attiva di tutti gli agenti patogeni sottoposti all’obbligo di dichiarazione. Nel sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni di malattie trasmissibili» confluiscono tutte le osservazioni da dichiarare. A tal fine, vengono trasmessi al sistema dati clinici, diagnostici ed epidemiologici risultanti da referti clinici e da analisi di laboratorio. I dati provengono dalle dichiarazioni obbligatorie di malattie trasmissibili (cfr. art. 12 segg. D‑LEp) e servono a individuare precocemente le infezioni e a combattere rapidamente i focolai. Consentono di valutare le tendenze nell’evoluzione delle malattie, i cambiamenti del livello di gravità di queste ultime e i fattori di rischio per determinati gruppi della popolazione come pure di sviluppare e valutare strategie a lungo termine per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse e i relativi provvedimenti. Inoltre, le informazioni sono disponibili per le autorità esecutive incaricate di ordinare eventuali provvedimenti nei confronti di singole persone (art. 30 segg. LEp) o della popolazione (art. 40 LEp).

Gli utenti del sistema d’informazione sono le autorità esecutive competenti nei settori menzionati. Un’ulteriore utilizzazione dei dati, in particolare a scopo di profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f LPD, non è prevista né sarebbe consentita in virtù della presente disposizione.

Interventi rapidi ed efficaci nella dinamica degli eventi epidemiologici devono soddisfare elevati requisiti in termini di impostazione dei canali d’informazione e trattamento centralizzato dei dati. Il sistema d’informazione mette i dati concernenti le osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione a disposizione delle autorità federali e cantonali competenti in modo centralizzato, per consentire un’esecuzione rapida e coordinata della LEp. Il sistema d’informazione serve in particolare:

  • – all’accesso tempestivo delle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione della LEp (Confederazione e Cantoni) ai dati delle dichiarazioni, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione;

  • – al coordinamento dei diritti di accesso ai dati delle dichiarazioni tra i Cantoni e tra Confederazione e Cantoni;

  • – alla tenuta centralizzata dei dati delle dichiarazioni (registrazione, revisione, completamento, cancellazione);

  • – a una gestione comune dei casi e dei processi di classificazione dei dati;

  • – a una visione d’insieme della situazione epidemiologica in Svizzera;

  • – all’attuazione di programmi nazionali di sorveglianza e di lotta;

  • – alla lotta coordinata contro le malattie e a una gestione della crisi in caso di particolari pericoli per la salute pubblica;

  • – all’assicurazione di uno scambio di dati standardizzato con i laboratori, i medici, gli ospedali e le altre istituzioni del settore sanitario sottoposti all’obbligo di dichiarazione.

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le responsabilità e i diritti di accesso nelle disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 60e cpv. 2 D‑LEp).

Il capoverso 2 disciplina le interfacce con gli altri sistemi dell’UFSP, in modo da garantire l’interoperabilità di tali sistemi. Sono previste interfacce con i sistemi nazionali d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a D‑LEp) e «Analisi genomiche» (art. 60c D‑LEp). In questo modo si evitano doppioni, si riduce al minimo il dispendio amministrativo e si attua il principio «once only». Questo permette di riprendere automaticamente nei due sistemi i dati delle dichiarazioni obbligatorie delle malattie trasmissibili (cfr. art. 12 segg. D‑LEp). Non esiste invece un’interfaccia diretta con il sistema d’informazione dell’USAV inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso, degli alimenti per animali e dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile. È tuttavia garantito lo scambio di dati con le autorità federali competenti per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente nonché le autorità esecutive cantonali competenti per questi settori (art. 59 cpv. 4 D‑LEp).

Secondo il capoverso 3, il sistema d’informazione contiene solo i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni per adempiere i compiti di cui agli articoli 12–15 D‑LEp nel campo dell’individuazione, della prevenzione, della sorveglianza delle malattie trasmissibili e della lotta contro di esse, in particolare (cfr. anche art. 58 D‑LEp): dati concernenti l’identità, la salute e la sfera intima delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni (lett. a), dati che permettono di identificare in modo chiaro i medici, gli ospedali, i laboratori e le altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario sottoposti all’obbligo di dichiarazione e di prendere contatto con essi (lett. b), dati concernenti i provvedimenti adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili (lett. c) nonché dati concernenti la prescrizione e la dispensazione di antimicrobici (lett. d). Grazie all’utilizzo di un identificatore univoco (numero AVS), le dichiarazioni relative allo stesso caso possono essere raggruppate in modo più efficiente.

Il capoverso 4 precisa quali autorità possono richiamare e trattare online i dati del sistema (accesso diretto). Questo garantisce la trasparenza e la tracciabilità per le persone interessate e attribuisce in modo chiaro all’organizzazione richiedente la responsabilità per il trattamento dei dati successivo alla procedura di richiamo. Può essere rilasciato un diritto di accesso solo se viene fornita la prova che i dati personali sono necessari per adempiere un compito giuridico. Se questa condizione è soddisfatta, l’UFSP può concedere l’accesso ai collaboratori delle autorità enumerate che hanno bisogno di questi dati per adempiere i propri compiti legali. In seno al servizio richiedente i diritti di accesso sono attribuiti con parsimonia.

Secondo la lettera a, l’UFSP può richiamare e trattare i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione e raccolti nel quadro di indagini epidemiologiche. Possono essere consultati anche dati concernenti la diagnostica di riferimento, i provvedimenti adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché i dati concernenti il consumo o la dispensazione di antimicrobici.

Secondo la lettera b, il Consiglio federale può inoltre prevedere che i servizi federali e cantonali menzionati all’articolo 12c D‑LEp possano accedere direttamente al sistema d’informazione se indispensabile per adempiere i propri compiti legali. Potrebbe trattarsi per esempio di consentire all’USAV di consultare informazioni sulle infezioni da Salmonella dichiarate per indagini sulle correlazioni tra focolai di Salmonella. Il coinvolgimento diretto delle autorità cantonali garantisce che la Confederazione trasmetta i dati ai servizi cantonali competenti (p. es. chimico cantonale, veterinario cantonale) nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Secondo la lettera c, nell’ambito dei loro compiti esecutivi le autorità esecutive cantonali e il medico in capo dell’esercito possono trattare i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento e i dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 LEp adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili. Infine terzi a cui sono affidati compiti pubblici secondo l’articolo 17 D‑LEp possono trattare i dati necessari per adempiere i loro compiti (lett. d);

I Cantoni sono tenuti a utilizzare il sistema nazionale d’informazione per i loro compiti esecutivi secondo l’articolo 75, ma in primo luogo secondo gli articoli 11–15 e 31–40 LEp. Le responsabilità per la verifica dei contenuti delle dichiarazioni, ovvero dei dati che confluiscono nel sistema d’informazione, sono ripartite come segue: la Confederazione si fa carico della responsabilità generale per la piattaforma di dichiarazione e controlla in particolare che i dati siano stati trasmessi correttamente; i Cantoni continuano a essere responsabili della completezza dei dati delle dichiarazioni nella loro sfera di competenza e, se del caso, possono per esempio richiedere le informazioni mancanti ai medici sottoposti all’obbligo di dichiarazione. In virtù dell’articolo 13 capoverso 1 lettera e D‑LEp, il Consiglio federale stabilisce concretamente le competenze nell’ambito della verifica dei contenuti della dichiarazione.

La sicurezza dei dati è disciplinata secondo le disposizioni della LPD. Nel loro settore, i Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo che vigili sul loro rispetto. Anche quando eseguono il diritto federale, le autorità cantonali non sono organi federali ai sensi della LPD: non sottostanno quindi al diritto federale sulla protezione dei dati. Come la Confederazione, anche i Cantoni sono tuttavia vincolati ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dalla Convenzione del 4 novembre 1950139 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (in particolare l’art. 13 cpv. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU) e attualmente dispongono di una normativa che garantisce un’adeguata protezione dei dati.

La comunicazione alle autorità di perseguimento penale di dati che figurano nel sistema d’informazione è retta dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria (art. 44 segg. CPP; v. commento all’art. 58 D‑LEp).

Art. 60a Sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti»

Tra i pilastri del contenimento della diffusione dei focolai di malattia figura un tracciamento dei contatti funzionante, applicabile in caso di focolai di malattie trasmissibili già nella situazione normale e posto sotto la responsabilità dei Cantoni (cfr. art. 31 e 33 LEp). Per agevolare il tracciamento dei contatti, l’UFSP mette a disposizione il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» che serve a ricostruire e interrompere le catene di trasmissione e permette di semplificare e automatizzare la gestione amministrativa di un numero elevato o persino esponenziale di casi. L’obiettivo è identificare e informare in tempi brevi chi viene a stretto contatto con persone (potenzialmente) infette, al fine di evitare ulteriori contagi e ridurre la diffusione della malattia. Nel sistema vengono registrate anche ulteriori informazioni sulla catena di contagio (p. es. possibile luogo e data del contagio e dati sulle persone di contatto). A supporto delle analisi epidemiologiche, i dati del sistema di tracciamento dei contatti possono essere utilizzati anche per monitorare le tendenze e valutare l’efficacia dei provvedimenti (p. es. per individuare cluster o cosiddetti eventi superdiffusori).

Il diritto vigente prevede già che la Confederazione metta a disposizione un sistema digitale di tracciamento dei contatti (cfr. art. 60 LEp; art. 90 OEp, modulo «gestione dei contatti») che consenta il controllo e la gestione della catena di contagio (tracciamento dei contatti) in situazioni normali o di crisi (pandemia). Durante la pandemia di COVID‑19, questo modulo non ha però funzionato, per vari motivi. A partire dall’estate 2020, tutti i Cantoni tranne uno hanno quindi sviluppato propri sistemi d’informazione per il tracciamento dei contatti. Non tutti i Cantoni hanno così utilizzato la stessa soluzione informatica. Pochi Cantoni avevano soluzioni proprie già prima della crisi, un Cantone utilizzava il sistema della Confederazione e altri ancora hanno avviato da zero lo sviluppo di soluzioni proprie. Malgrado esigenze analoghe, non è quindi stato possibile adottare un sistema uniforme per il tracciamento dei contatti. In sede di adempimento del postulato CdG-S 23.4315 «Stilare un bilancio globale del tracciamento dei contatti durante la pandemia di COVID‑19», il Consiglio federale terrà conto delle esperienze maturate dai Cantoni nell’ambito dello sviluppo del sistema. La definizione dei requisiti per una nuova piattaforma nazionale di tracciamento dei contatti deve avvenire in stretta collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione. Deve trattarsi di un sistema che serva alle autorità cantonali esecutive competenti per il tracciamento dei contatti anche nella situazione normale, per esempio in caso di focolaio di morbillo in una scuola o in una struttura di custodia collettiva diurna.

Capoverso 1: in vista dei pericoli per la salute è necessario creare un sistema a livello federale solido, scalabile e a prova di crisi, uniforme e adeguato, che contenga dati che permettano di identificare informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni nonché i loro contatti (lett. a). Il sistema d’informazione serve inoltre a organizzare i provvedimenti legati alle indagini epidemiologiche e ad allestire statistiche (lett. b e c). Per valutare la situazione e decidere i provvedimenti, soprattutto in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, sono indispensabili dati corretti e il più possibile completi, tra cui quelli provenienti dal tracciamento dei contatti (quarantena e isolamento) a livello regionale e nazionale.

Come per tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge, un tracciamento dei contatti è ammesso solo nel rispetto del principio di proporzionalità, ossia in particolare solo se necessario per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. È quanto emerge espressamente dall’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 30 LEp. Anche il sistema d’informazione «Tracciamento dei contatti» può quindi contenere unicamente dati rilevati nel rispetto del principio menzionato. Per consentire ai Cantoni di adottare i provvedimenti necessari (art. 33–38 e 40 LEp) in modo tempestivo e coordinato, sono messi a loro disposizione i dati che concernono la loro sfera di competenza.

Capoverso 2: per evitare doppioni nel rilevamento dei dati, ridurre al minimo il dispendio amministrativo e attuare il principio «once only», viene creata un’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni di malattie trasmissibili» dell’UFSP e con i registri cantonali degli abitanti. In questo modo sono garantite l’interoperabilità dei sistemi nonché la ripresa automatica delle informazioni rilevanti sulle persone risultate positive al test e potenzialmente contagiose. Tuttavia, le informazioni sulle persone potenzialmente infette, ossia quelle che sono state a contatto con persone infette, vengono raccolte esclusivamente tramite il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti». L’interfaccia con i registri degli abitanti serve a confrontare e ad aggiornare i dati di contatto ai fini dell’esecuzione cantonale. Non appena sarà stato creato il previsto servizio nazionale degli indirizzi della Confederazione140, presumibilmente nel 2025, bisognerà valutare se sostituire l’interfaccia con i registri cantonali degli abitanti con un’interfaccia con il servizio nazionale degli indirizzi.

Secondo il capoverso 3, il sistema elettronico d’informazione «Tracciamento dei contatti» contiene i seguenti dati: dati che permettono di identificare in modo chiaro le persone e di prendere contatto con esse (lett. a), dati concernenti la salute, compresi i risultati di visite mediche, dati concernenti il decorso della malattia e i provvedimenti adottati (lett. b) nonché dati concernenti l’esposizione, segnatamente concernenti gli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti (lett. c).

Il capoverso 4 stabilisce a quali autorità l’UFSP dovrà consentire di consultare e trattare online i dati del sistema (accesso diretto). Quest’ultimo è a disposizione dell’UFSP, del medico in capo dell’esercito e dei Cantoni.

I dati raccolti nell’ambito del tracciamento dei contatti possono essere utilizzati soltanto per gli scopi di cui al capoverso 1. Non possono quindi essere utilizzati per altri scopi, per esempio per misure di polizia di frontiera. Inoltre, verranno raccolti solo i dati necessari per il tracciamento mirato dei contatti. La comunicazione alle autorità di perseguimento penale di dati rilevati nell’ambito del tracciamento dei contatti è retta dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria (art. 44 segg. CPP; v. commento all’art. 58 D‑LEp).

Art. 60b Sistema nazionale d’informazione «Entrata»

Capoverso 1: il sistema nazionale d’informazione «Entrata» serve a rilevare dati personali e dati di contatto nel settore del trasporto internazionale di viaggiatori, ossia per le persone che entrano in Svizzera. Sostituisce le cosiddette schede di contatto in forma non digitalizzata e gli elenchi dei passeggeri, per esempio delle compagnie aeree, utilizzati precedentemente. Verrà impiegato nelle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica (p. es. in caso di pandemia).

La qualità dei dati di questi elenchi dei passeggeri era lacunosa, i processi a valle macchinosi. Considerato il progresso tecnologico degli ultimi anni, questo tipo di rilevamento dei dati non era né al passo con i tempi né efficiente. Richiedeva un enorme lavoro manuale e, a causa della scarsa qualità dei dati, un tracciamento efficiente dei contatti era a tratti impossibile. Il sistema nazionale d’informazione «Entrata» è stato utilizzato in Svizzera quale applicazione online «SwissPLF» per il tracciamento dei contatti all’entrata durante la pandemia di COVID‑19, tra gennaio 2021 e l’inizio di febbraio 2022, e aveva lo scopo di identificare le persone che entravano in Svizzera e trasmettere immediatamente i dati ai Cantoni competenti. I dati rilevati servivano a proteggere i contatti e a verificare i provvedimenti di quarantena, al fine di impedire la diffusione di un agente patogeno in Svizzera. Anche numerosi altri Paesi hanno utilizzato piattaforme analoghe. Nel complesso, l’accettazione dell’applicazione «SwissPLF» da parte dei passeggeri è stata buona.

Il capoverso 2 disciplina i dati contenuti nel sistema d’informazione. Tra di essi figurano dati sull’identità, che permettono di identificare in modo chiaro le persone e di prendere contatto con esse (lett. a). Per tutte le persone è rilevato un numero di telefono fisso o cellulare nonché un indirizzo e-mail. Per le persone domiciliate in Svizzera è rilevato l’indirizzo permanente. Per le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera (p. es. turisti, persone in viaggio di affari) è rilevato l’indirizzo del luogo di soggiorno principale (p. es. albergo, appartamento di vacanza; in alternativa, l’indirizzo del luogo di soggiorno utilizzato nei tre giorni successivi). Possono essere eccettuate le persone che si limitano ad attraversare la Svizzera e non vi soggiornano per più di 24 ore. In caso di bisogno possono essere rilevati altri dati sullo stato vaccinale e sull’immunità in seguito a malattia (lett. b), nonché sullo stato di salute (lett. c) o possono essere richiesti i risultati di visite mediche (lett. d) nonché i risultati di analisi diagnostiche (lett. e), ciò che consentirebbe di esigere per esempio il risultato di un test diagnostico.

Possono inoltre essere rilevati dati sugli itinerari, sui luoghi di soggiorno e sui contatti, per esempio in caso di arrivo in aereo (lett. f). Questi dati comprendono per esempio la compagnia aerea, il numero del volo e il numero di posto a sedere. È così possibile individuare le persone che durante il volo erano sedute nelle immediate vicinanze di una persona malata e, per esempio, imporre loro specifici provvedimenti (cfr. art. 35 LEp; quarantena, isolamento).

Siccome durante la pandemia di COVID‑19 era importante sapere se una persona aveva soggiornato in un Paese in cui circolavano varianti del virus nuove e potenzialmente pericolose (le cosiddette «variant of concern», VOC), nel sistema d’informazione era registrato, oltre al luogo di decollo, anche il Paese nel quale la persona aveva soggiornato nei dieci giorni prima della partenza.

Capoverso 3: il sistema nazionale d’informazione «Entrata» è a disposizione sia dell’UFSP sia dei Cantoni. Il suo funzionamento prevede che l’UFSP prepari i dati registrati e renda disponibili ai Cantoni, attraverso un canale protetto, soltanto i dati che li riguardano. L’UFSP stila così per esempio un elenco breve di tutte le persone in provenienza da un determinato Paese, per esempio un cosiddetto Paese VOC, entrate un determinato giorno o durante un determinato periodo. Questo elenco breve è ordinato secondo il Cantone in base all’indirizzo di domicilio o di soggiorno indicato e l’estratto cantonale viene messo a disposizione del Cantone interessato. L’autorità cantonale competente può poi consultare i dati preparati che riguardano gli accessi sul suo territorio. La comunicazione alle autorità di perseguimento penale di dati contenuti nel sistema nazionale d’informazione «Entrata» è retta dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria (art. 44 segg. CPP; v. commento all’art. 58 D‑LEp).

Art. 60c Sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche»

La sorveglianza genomica è parte integrante della sorveglianza delle malattie trasmissibili. Il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» raggruppa sistematicamente i risultati dei sequenziamenti del DNA, i dati microbiologici sugli agenti patogeni e sulle resistenze antimicrobiche e dati epidemiologici selezionati dei settori essere umano, animale e ambiente (One Health). Grazie al confronto genetico degli isolati, i focolai e le catene di trasmissione possono essere individuati rapidamente e a livello sovraregionale e le varianti degli agenti patogeni che presentano mutazioni in termini di fattori di resistenza, virulenza o trasmissione possono essere identificate e monitorate costantemente.

Per tutelare la salute pubblica, in caso di focolaio di malattia occorre identificare e risanare al più presto la fonte onde evitare altri casi di malattia. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni svolgono indagini sui focolai (cfr. art. 15 LEp). Nell’ambito di tali indagini, conformemente all’approccio One Health è necessario confrontare isolati di campioni umani con isolati dei settori alimentare, veterinario, degli alimenti per animali e della protezione ambientale. Già oggi, le indagini epidemiologiche su tali campioni sono agevolate metodologicamente da sequenziamenti genetici, che consentono di analizzare con una risoluzione elevata la somiglianza genetica tra gli isolati. La procedura si sta affermando a livello mondiale e intersettoriale (settori essere umano, veterinario, alimentare [alimenti a uso umano e animale] e ambientale) nell’ambito delle indagini su focolai di malattia e catene d’infezione. Se si rileva una corrispondenza genetica («cluster») tra le sequenze di due o più isolati, si può presumere l’esistenza di un collegamento e una fonte comune (p. es. casi di listeriosi associati a un determinato alimento).

Analisi di sequenziamento genetico sono effettuate già oggi in singoli settori, per esempio su agenti patogeni rilevati in campioni umani o nei campioni di acque di scarico. Attualmente vi è la possibilità di registrare i risultati dei sequenziamenti genetici nella «Swiss Pathogen Surveillance Plattform» gestita dallo «Swiss Institute of Bioinformatics». Non si tratta però di un sistema d’informazione disciplinato nella LEp. La registrazione non è vincolante e non esistono processi definiti. La possibilità di raggruppare o meno le informazioni riguardanti i settori essere umano, animale e ambiente è quindi lasciata al caso. All’articolo 60c è pertanto creata la base legale per un sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» inteso come piattaforma nazionale di scambio.

Capoverso 1: l’UFSP è responsabile di gestire un sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» al fine di registrare ed elaborare le tipizzazioni e i sequenziamenti genetici di agenti patogeni umani a potenziale epidemico nel settore essere umano nonché nei settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della veterinaria, degli alimenti per animali e della protezione dell’ambiente.

Il capoverso 2 disciplina lo scopo del sistema d’informazione: secondo la lettera a, nel sistema sono registrati le tipizzazioni e i sequenziamenti genetici effettuati dai laboratori designati dai servizi federali (cfr. art. 15a–15c D‑LEp). Come descritto sopra, il sistema d’informazione serve anche al confronto sistematico dell’informazione genetica di un agente patogeno tra campioni prelevati da esseri umani, derrate alimentari, oggetti d’uso, animali, ambiente o alimenti per animali e al suo raggruppamento con dati microbiologici di agenti patogeni e resistenze antimicrobiche nonché con dati epidemiologici selezionati. Lo scopo resta quello di identificare le caratteristiche che possono costituire una minaccia (p. es. fattori di resistenza agli antimicrobici o alterazione della virulenza o della trasmissibilità) e di accertare un’eventuale correlazione epidemiologica o una fonte di contagio comune al fine di evitare nuovi contagi e forme potenzialmente gravi della malattia con interventi adeguati (lett. b). Il sistema d’informazione serve infine quale base di dati per le autorità e i ricercatori al fine di rispondere a interrogativi sistemici (approccio One Health), ossia a interrogativi sulle correlazioni epidemiologiche, comprese quelle tra il settore essere umano nonché i settori delle derrate alimentari, della veterinaria, della protezione dell’ambiente e degli alimenti per animali (lett. c). Sussiste una comprovata necessità di promuovere la ricerca sistemica sull’entità e sull’importanza dello scambio di resistenze antimicrobiche o geni resistenti tra i settori essere umano, animale e ambiente (approccio One Health). I dati di questo sistema possono quindi essere messi a disposizione dei ricercatori nel settore della ricerca sistemica. Nell’ambito del trattamento dei dati secondo la presente disposizione occorre rispettare le prescrizioni degli articoli 31 capoverso 2 lettera e e 39 LPD.

Il capoverso 3 stabilisce in dettaglio quali dati possono essere trattati nel sistema d’informazione. Il contenuto principale è costituito dai dati concernenti le tipizzazioni e i sequenziamenti genetici di un agente patogeno o di una resistenza antimicrobica, che ne codificano il patrimonio genetico e lo confrontano con specifiche informazioni sul patrimonio genetico di riferimento (lett. a). Per confrontare i sequenziamenti sono però necessarie informazioni di accompagnamento, i cosiddetti metadati (lett. b), ossia informazioni che descrivono i dati effettivi, rendendone così inequivocabile la lettura. Da un lato si tratta di informazioni sulla metodologia (come e quando è stato prelevato, conservato, trasformato e letto il materiale) e dall’altro di informazioni sul materiale analizzato in sé. Nel settore essere umano sono dati riguardanti il portatore dell’agente patogeno, come la fascia di età, il sesso o il comune di domicilio, nonché dati temporali sull’esposizione e la comparsa. Nel settore delle derrate alimentari, si tratta di dati concernenti il tipo di derrata alimentare, la sua provenienza e il suo produttore nonché di dati sulla distribuzione. In ambito veterinario, di dati sull’animale malato, come l’età, il sesso e l’azienda di detenzione. Nel settore della protezione dell’ambiente, di dati sul luogo e sul momento del prelievo. Questi metadati sono necessari per dare un senso alla correlazione genetica, ossia per attribuire alla fonte di un eventuale focolaio le sue conseguenze ossia i malati. Grazie al confronto sistematico e centralizzato delle sequenze, le somiglianze genetiche dell’agente patogeno rilevato possono essere raffrontate direttamente con campioni di riferimento del sistema d’informazione, il che può prevenire i contagi dovuti, per esempio, ad alimenti contaminati. I metadati consentono di accertare direttamente e immediatamente le correlazioni tra un focolaio e l’altro. Ciò può essere illustrato con il seguente esempio. In diversi pazienti viene rilevato lo stesso agente patogeno. Sulla base di sequenziamenti genetici, il sistema d’informazione rileva una corrispondenza genetica tra più isolati di vari pazienti (p. es. in caso di Listeria). Se nel sistema figurano isolati provenienti da altre fonti che presentano una corrispondenza genetica con gli isolati umani, sulla base dei metadati è possibile determinare la provenienza del campione, il tipo di campione (p. es. alimento) e la data del prelievo. Il sequenziamento genetico può quindi fornire rapidamente un’indicazione sulla fonte della contaminazione. Un’indagine epidemiologica (p. es. dichiarazioni delle persone che hanno consumato l’alimento sospetto) o la tracciabilità dell’alimento che dimostra l’esposizione del consumatore a forniture contaminate permette di identificare la fonte della contaminazione e, di rimando, di adottare misure di risanamento. Senza i metadati e senza i dati del sequenziamento genetico, questo processo e l’identificazione efficace di una fonte di infezione non sarebbero possibili.

Il capoverso 4 stabilisce quali autorità possono consultare online e trattare i dati contenuti nel sistema d’informazione (accesso diretto). Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le responsabilità e i diritti di accesso nelle disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 60e cpv. 2 lett. b e c D‑LEp).

Art. 60d Sistemi volti a informare persone esposte

Il disegno prevede di integrare nella LEp una disposizione generale sulla gestione di sistemi volti a informare persone esposte (sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza). La forma potestativa della disposizione permette all’UFSP, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, di gestire applicazioni digitali in modo da ricostruire le catene di trasmissione e prevenire o quantomeno ridurre gli ulteriori contagi. Si è optato per una formulazione nei limiti del possibile aperta per quanto riguarda la scelta della tecnologia. Ai fini della gestione della pandemia di COVID‑19 il legislatore ha creato una base giuridica ad hoc limitata nel tempo (app «SwissCovid»)141.

In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il capoverso 1 conferisce all’UFSP la competenza di prevedere sistemi volti a informare le persone che sono o sono state potenzialmente esposte a un agente patogeno. Questi sistemi sono impostati in base a due tipologie di rischio di esposizione. Da un lato, il sistema di tracciamento di prossimità consente di informare le persone per le quali è stato constatato un rischio di esposizione a seguito della prossimità del loro dispositivo mobili a una persona infetta (lett. a). Dall’altro, il sistema permette di informare le persone per le quali è stato constatato un rischio di esposizione essendosi trovate nello stesso luogo (p. es. una manifestazione o un esercizio pubblico) di una persona infetta (lett. b). Dalla disposizione risulta che i sistemi presuppongono l’uso di dispositivi mobili da parte delle persone che vi partecipano. I sistemi volti a informare persone esposte si distinguono quindi anche dai sistemi d’informazione di cui agli articoli 60 e 60a D‑LEp, che sono gestiti in modo centralizzato e servono all’UFSP e alle autorità esecutive cantonali per svolgere i loro compiti.

Il capoverso 2 stabilisce che i dati rilevati in questi sistemi e trattati in altro modo servono in primo luogo allo scopo di cui al capoverso 1 e quindi a informare i partecipanti su un loro eventuale contatto, rilevante sotto il profilo epidemiologico, con una persona infetta. In secondo luogo, i sistemi servono ad allestire statistiche. Questa rigorosa destinazione vincolata esclude la possibilità di usare i sistemi o i dati per altri scopi o in altri sistemi: in un elenco non esaustivo ne è espressamente vietato l’uso da parte della polizia e delle autorità di perseguimento penale, in particolare per sequestrare oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova in applicazione del CPP (art. 263 lett. a). È inoltre esplicitamente escluso l’impiego per attività informative secondo la legge federale del 25 settembre 2015142 sulle attività informative. Viene menzionato espressamente anche il divieto di utilizzazione per prescrivere o controllare i provvedimenti di cui agli articoli 33–38 LEp. Lo scopo di tali divieti è garantire che i sistemi di cui all’articolo 60d D‑LEp non trovino applicazione in particolare per controllare il rispetto di una quarantena prescritta. Questo non significa tuttavia in alcun modo che le persone partecipanti non possano rivolgersi volontariamente alle autorità cantonali competenti, per esempio dopo avere ricevuto una segnalazione dall’app. La destinazione vincolata esclude però anche altri impieghi, per esempio per scopi commerciali oppure nel quadro di procedure ufficiali o giudiziarie che esulano da quelle menzionate. Sono infine inammissibili un’integrazione dei sistemi volti a informare persone esposte o dei dati con essi trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 60 D‑LEp o in quello di cui all’articolo 60a D‑LEp oppure un loro collegamento a questi ultimi.

Secondo il capoverso 3, la partecipazione ai sistemi volti a informare persone esposte è volontaria per tutti. L’UFSP mette liberamente a disposizione i sistemi. Ciascuno è quindi libero di scegliere se installare l’app sul proprio dispositivo mobile e partecipare ai sistemi. Questo è giustificato segnatamente dal fatto che i sistemi hanno unicamente una funzione integrativa rispetto al tracciamento classico dei contatti da parte delle autorità cantonali competenti. Inoltre, autorità, imprese e privati non possono favorire né penalizzare nessuno per la sua partecipazione o non partecipazione ai sistemi; eventuali accordi derogatori non hanno effetto. È quindi escluso, per esempio, che un datore di lavoro prescriva ai lavoratori l’obbligo di partecipare ai sistemi nell’ambito dell’attività lavorativa. Un’eventuale disdetta del contratto di lavoro in violazione del carattere volontario di questa partecipazione sarebbe da considerarsi abusiva, dato che sarebbe fondata sulla mancata osservanza da parte del lavoratore di un’istruzione contraria alla legge (cfr. art. 336 cpv. 1 lett. d CO). È inoltre inammissibile che autorità, imprese o privati subordinino la fornitura di servizi, la consegna di prodotti o altro alla partecipazione o alla non partecipazione ai sistemi. Non potranno quindi essere fatti dipendere dall’installazione dell’app sul dispositivo mobile e dal suo impiego, per esempio, la dispensazione di cure mediche, l’uso dei trasporti pubblici, le visite ai familiari in case di cura, l’accesso a esercizi pubblici né lo svolgimento di attività sportive nelle palestre. Da questa volontarietà esulano in particolare gli obblighi contrattuali di informazione e di notifica che non riguardano la partecipazione ai sistemi, che sono validi e non sono rimessi in discussione. Tali obblighi possono derivare dal dovere di fedeltà ai sensi del diritto del lavoro quando, a seguito di una segnalazione, vanno tratte le debite conseguenze, per esempio in caso di sintomi di malattia o di quarantena (volontaria).

Ai fini della gestione della pandemia di COVID‑19, il legislatore ha adottato una disposizione di tenore sostanzialmente identico, basata anch’essa sul principio della volontarietà. Sia il Consiglio federale sia il legislatore sono giunti alla conclusione che un sistema volontario è più adatto a ottenere la fiducia della popolazione nell’utilizzo di questi sistemi.

Va tuttavia considerato che questa decisione è stata adottata in una situazione di crisi e di particolare emergenza. Poiché comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali, è necessario, in questa sede, motivare in modo articolato la ragione per cui il Consiglio federale ha deciso di confermare questa soluzione.

I problemi, in termini di diritti fondamentali, sollevati dalla soluzione adottata risiedono nel fatto che, in linea di principio, i privati sono liberi di decidere con chi stipulare un contratto (libertà economica, art. 27 Cost.). Il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 8 capoverso 1 Cost. non si applica ai privati (art. 35 cpv. 2 Cost.). La disposizione secondo cui l’utilizzo di sistemi volti a informare persone esposte deve essere volontario è quindi in contrasto con la libertà economica. Oltre alla libertà economica, a sfavore di questa disposizione depone anche l’interesse pubblico e privato a un uso diffuso di una simile app. L’interesse individuale alla protezione della salute può persino essere tutelato quale diritto fondamentale. Ne può derivare per lo Stato l’obbligo di adottare misure di protezione della salute o quantomeno di non vietarne l’adozione (diritto all’integrità fisica e psichica, art. 10 cpv. 2 Cost.).

Con la norma in questione il legislatore tutela invece la libertà personale dei privati (art. 10 cpv. 2 Cost.) contro le restrizioni imposte da terzi (cfr. art. 35 cpv. 1 e 3 Cost.). La libertà personale risulterebbe limitata se per accedere a determinati servizi privati fosse necessario utilizzare l’app. Inoltre, dall’articolo 35 capoversi 1 e 3 Cost. (compito statale di garantire i diritti fondamentali nell’intero ordinamento giuridico e, nella misura in cui sono applicabili, anche tra privati) si può evincere un interesse dello Stato a che il diritto fondamentale alla parità di trattamento e il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) trovino applicazione anche tra privati. Questo vale a maggior ragione quando, come nel caso in questione, è lo Stato a mettere a disposizione lo strumento discriminante (app). Da ciò può esser fatto derivare un obbligo (limitato) dello Stato di proteggere i privati da disparità di trattamento contrarie ai diritti fondamentali.

Alla luce di questa situazione complessa in materia di diritti fondamentali, occorre valutare se sia proporzionato esigere da commercianti privati di rinunciare alla distinzione tra persone che utilizzano l’app e quelle che non la utilizzano (art. 27 in combinato disposto con l’art. 36 Cost.). Come illustrato, questa norma è idonea a tutelare gli interessi pubblici e privati (diritti fondamentali). Una soluzione meno categorica e quindi meno restrittiva sarebbe difficilmente realizzabile. Ciò vale in particolare per un divieto di distinguere tra utilizzatori e non utilizzatori dell’app applicabile solo in determinati settori dell’economia, per esempio in quelli in cui vengono offerti alla collettività beni e servizi di uso quotidiano. Una simile regolamentazione darebbe origine a problemi di delimitazione che sarebbero difficilmente risolvibili senza rischiare di creare nuove disparità di trattamento contrarie alla Costituzione.

Nel complesso, il Consiglio federale ritiene accettabile mantenere la volontarietà dell’uso dell’app per tutti i commercianti. In questo modo, tutti loro saranno trattati allo stesso modo e saranno tutelate la libertà personale e la parità di trattamento dei loro clienti.

Rispetto alla disposizione di carattere temporaneo inserita nella LEp durante la pandemia di COVID‑19, si rinuncia tuttavia a una disposizione penale relativa al divieto di utilizzo di una simile app. Una disposizione di questo tipo comporterebbe infatti diversi problemi: da un lato, costituirebbe un modo particolarmente restrittivo di risolvere il conflitto tra diritti fondamentali esaminato sopra, dall’altro vi sarebbero difficoltà a livello di applicazione, poiché le autorità di perseguimento penale potrebbero difficilmente farla rispettare. Inoltre, la rinuncia a inserire una norma penale in una legge speciale non comporta necessariamente la perdita di qualsiasi tutela penale. Restano comunque applicabili le fattispecie di reato generiche, in particolare la coazione ed eventualmente l’inosservanza di una decisione dell’autorità. Il capoverso 3 prevede esplicitamente che eventuali accordi derogatori siano privi di effetto, garantendo così una certa protezione.

Per quanto riguarda la struttura dei sistemi, il capoverso 4 stabilisce i seguenti elementi essenziali:

  • – i sistemi prevedono, per quanto possibile, un trattamento e una memorizzazione decentralizzati dei dati: i dati su altre persone registrati sul dispositivo mobile di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo dispositivo mobile (lett. a);

  • – conformemente al principio di protezione dei dati tramite la progettazione tecnica («privacy by design»), tutte le componenti dei sistemi, come pure l’organizzazione di questi ultimi, devono essere impostate in modo che siano trattati soltanto i dati personali richiesti dai sistemi (lett. b). Sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per evitare che i partecipanti siano identificabili. I partecipanti non devono potersi identificare tra loro. L’applicazione non identifica l’utente, ma solo il suo dispositivo mobile che, se del caso, riceve una notifica;

  • – nei sistemi sono raccolti o trattati in altro modo soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; l’impiego di dati sulla posizione non è necessario per il funzionamento del sistema e, conformemente al principio di proporzionalità, è vietato (lett. c);

  • – nell’interesse della trasparenza e della fiducia, il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti sono pubblici (lett. d);

  • – conformemente ai principi di finalità e di proporzionalità, i dati non devono essere conservati più a lungo del necessario (lett. e).

Capoverso 5: sono stati condotti accertamenti per stabilire se i sistemi di cui al capoverso 1 potessero essere considerati dispositivi medici (anche i software possono essere considerati dispositivi medici; cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LATer). Dagli accertamenti è emerso che tali sistemi non possono essere considerati inequivocabilmente dispositivi medici ai sensi dell’articolo 3 ODmed e rappresentano un caso limite. Poiché tali sistemi sono applicazioni software altamente specifiche che vengono utilizzate esclusivamente nel contesto della lotta contro le malattie in Svizzera e che tengono pienamente conto della protezione della salute, è giustificato in questa sede escludere le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici concernenti i dispositivi medici.

Il capoverso 6 impone al Consiglio federale di stabilire i dettagli tecnici e organizzativi dei sistemi nell’ambito delle disposizioni di cui sopra. Il Consiglio federale dovrà inoltre disciplinare i dettagli relativi alla gestione e all’utilizzazione dei sistemi di cui al capoverso 1 nonché il trattamento dei dati. È previsto di affidare la gestione all’UFSP. In virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia delegare questo compito a un altro servizio federale. Nel quadro delle disposizioni d’esecuzione disciplinerà le condizioni di rilevazione dei dati relativi alla prossimità e sulla trasmissione di informazioni (segnalazione). Nonostante queste disposizioni legali, i sistemi non possono funzionare esclusivamente sulla base di dati anonimi e sono pertanto sottoposti alla legislazione in materia di protezione dei dati. Il Consiglio federale disciplina anche i dettagli concernenti l’organizzazione e la gestione dei sistemi come pure la loro disattivazione o disinstallazione.

Art. 60e Disposizioni d’esecuzione

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale stabilisce i capisaldi necessari per digitalizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 12–13a, 15c, 24 capoverso 5 e 44a D‑LEp. Si tratta da un lato degli aspetti tecnici della trasmissione delle dichiarazioni e degli standard relativi ai formati di scambio per la trasmissione dei dati (lett. a). Sono così create nella LEp le basi legali per l’uso obbligatorio di norme e standard uniformi per lo scambio digitale di informazioni sulle malattie trasmissibili. In futuro, le persone, le istituzioni o le autorità sottoposte all’obbligo di dichiarazione dovranno quindi inviare i dati in base a uno standard uniforme definito. Di riflesso, le autorità federali e cantonali competenti si scambieranno i dati in base a uno standard uniforme definito. Il Consiglio federale disciplina inoltre le responsabilità nella trasmissione dei dati (lett. b). Si tratterà, per esempio, di ripartire le responsabilità del controllo della trasmissione dei dati al sistema d’informazione di cui all’articolo 60 D‑LEp. Il diritto esecutivo dovrà stabilire anche i presupposti tecnici e gli identificatori da utilizzare (in particolare per le persone) (lett. c). A tutti i dati pertinenti sulle malattie trasmissibili si applicherà, nei limiti del possibile, il principio «once only». L’introduzione e l’utilizzazione di ulteriori strumenti digitali dovranno rispettare sistematicamente l’interoperabilità e le interfacce tra i vari sistemi, in modo da poter, per quanto possibile, raccogliere i dati in modo efficiente, collegare facilmente i sistemi d’informazione esistenti e automatizzare i compiti. Per ridurre al massimo l’onere legato alla registrazione dei dati e aumentare così la compliance, i dati dovranno essere inseriti una sola volta in forma elettronica e trattati in un unico sistema d’informazione (principio «once only»).

Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei vari sistemi d’informazione di cui agli articoli 60, 60a, 60b e 60c D‑LEp. Questi aspetti sono raggruppati in una disposizione e consentiranno, come finora, di disciplinare nel diritto esecutivo la struttura e il catalogo dei dati (lett. a), le responsabilità nel trattamento dei dati (lett. b), i diritti di accesso (lett. c) e le interfacce elettroniche tra i sistemi d’informazione (lett. d) conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati. Occorrerà inoltre precisare le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati (lett. e), i termini per la conservazione e la distruzione dei dati (lett. g) e l’archiviazione dei dati (lett. h). In relazione alla procedura di collaborazione con i Cantoni (lett. f) si dovranno chiarire le competenze di ciascun livello ai fini dell’adozione delle misure.

Art. 62a Collegamento dei sistemi di cui agli articoli 49b e 60d a sistemi esteri

Affinché i certificati non falsificabili di vaccinazione, di test o di guarigione possano essere utilizzati anche all’estero deve essere garantita l’interoperabilità del sistema svizzero di emissione e verifica con i sistemi esteri, per esempio con la GDHCN dell’OMS menzionata nel commento all’articolo 49b. L’articolo 62a costituisce la base legale per garantire tale interoperabilità e di conseguenza l’utilizzabilità o la possibilità di verifica elettronica all’estero dei certificati emessi in Svizzera e viceversa. I dati scambiati a tal fine con i sistemi internazionali non sono dati personali, bensì metadati, intervalli di valori e chiavi tecniche senza alcun riferimento a persone. Anche i sistemi volti a informare persone esposte di cui all’articolo 60d D‑LEp devono poter essere collegati ai sistemi esteri corrispondenti. Il collegamento a sistemi esteri presuppone che il Consiglio federale abbia accertato che la legislazione dello Stato in questione garantisce una protezione adeguata della personalità. In assenza di una tale legislazione, la protezione adeguata della personalità può essere garantita mediante un accordo con lo Stato in questione (cfr. art. 16 LPD).

Art. 65 cpv. 3

Il capoverso 3 prevede un importo massimo per la riparazione morale disciplinato direttamente nella legge e retto dalla legge federale del 23 marzo 2007143 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV). A seguito dell’adeguamento al rincaro dell’importo massimo nella LAV valido dal 1° gennaio 2025, l’importo nella LEp è aumentato a 76 000 franchi. Chi subisce un danno potrà quindi ricevere un risarcimento a titolo di riparazione morale pari al massimo a 76 000 franchi (contro gli attuali 70 000 franchi). La base per la definizione degli importi massimi è costituita dall’indice nazionale dei prezzi al consumo. Inoltre, il Consiglio federale ha ora la facoltà di adeguare periodicamente l’importo massimo al rincaro. Questa possibilità è importante poiché, a differenza di quanto è previsto nel diritto privato, la riparazione morale è soggetta a un tetto massimo.

Art. 69 cpv. 4

Secondo l’articolo 64 e seguenti LEp, chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a un indennizzo (o a una riparazione morale), sempreché il danno non possa essere coperto altrimenti. Tale procedura è di competenza del DFI e spetta all’UFSP accertare i fatti dal punto di vista medico. A tal fine, in particolare per quanto attiene alla verifica del nesso causale tra il vaccino somministrato e il danno verificatosi, può essere molto utile consultare gli accertamenti e i rapporti in possesso di Swissmedic, elaborati in seguito alla notifica di reazioni indesiderate alla vaccinazione secondo l’articolo 59 LATer (rapporto di farmacovigilanza). Con il nuovo capoverso 4 è creata la base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione, se l’inoltro del rapporto comporta la comunicazione di tali dati. Ciò avviene, per esempio, se un rapporto elaborato da Swissmedic su un caso dichiarato può essere attribuito, in base alla data di nascita, al sesso, ai sintomi e alla diagnosi, a una determinata persona o alla persona che ha presentato al DFI la domanda di indennizzo. Essendo una norma di diritto più recente e speciale, questa disposizione prevale sul disciplinamento generale dell’articolo 63 capoverso 3 LATer, che non consente la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione.

Commenti introduttivi agli articoli 70a–70f concernenti gli aiuti finanziari alle imprese a seguito di provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7 D‑LEp

La Svizzera dispone anche in tempi normali di una rete di sicurezza sociale ben sviluppata che protegge gli individui (persone fisiche) dalle conseguenze finanziarie di emergenze che non sono loro imputabili. Va menzionata in particolare l’assicurazione contro la disoccupazione (AD), che offre ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato e li sostiene nella ricerca di un impiego. In caso di una riduzione temporanea e inevitabile dell’attività di un’impresa, nell’ambito del lavoro a tempo ridotto l’AD copre una parte dei costi salariali. Le indennità per lavoro ridotto vanno quindi a vantaggio dei dipendenti.

Anche le imprese possono trovarsi in difficoltà, ma per loro non esiste un meccanismo di sicurezza paragonabile a quello di cui dispongono le persone fisiche. Quest’assenza deriva da alcune considerazioni fondamentali. Uno dei compiti fondamentali della gestione di impresa è quello di prepararsi alle crisi economiche e di costituire riserve e liquidità adeguate. L’attività imprenditoriale presuppone l’accettazione e la gestione lungimirante dei rischi. Se l’impresa ha successo, i rischi assunti dai proprietari vengono compensati dall’utile conseguito. In casi estremi, una gestione poco oculata può portare al fallimento dell’impresa ma, a seconda della forma societaria scelta, la portata della responsabilità dei proprietari può essere limitata. La rinuncia a predisporre una rete di sicurezza generale per le imprese garantisce anche che non vengano assunti rischi imprenditoriali eccessivi, che lo Stato o i contribuenti dovrebbero coprire in caso di fallimento. Questi principi non escludono la possibilità di adottare misure puntuali di politica economica per aiutare le imprese in caso di crisi eccezionali.

Lo scopo degli articoli 70a–70f concernenti gli aiuti finanziari alle imprese, intesi come disposizioni in materia di diritto di necessità inserite in una legge speciale, è di consentire al Consiglio federale, se necessario, di decidere rapidamente aiuti finanziari supplementari, oltre agli stabilizzatori automatici esistenti. Non si tratta di indennizzi legalmente dovuti. Nell’ambito di una legge federale urgente potranno così essere versati entro un termine relativamente breve ulteriori aiuti finanziari adattati alla sfida specifica. Nel suo rapporto del 19 giugno 2024144 «Ricorso al diritto di necessità» in adempimento dei postulati 23.3438 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 24 marzo 2023 e 20.3440 Schwander del 6 maggio 2020, il Consiglio federale evoca i seguenti argomenti a favore dell’introduzione in leggi speciali di disposizioni in materia di diritto di necessità:

  • – il legislatore disciplina i principi per l’adozione di provvedimenti di necessità, il che contribuisce a consolidarne la legittimità democratica. Il rapporto della CIP-N del 27 gennaio 2022 riguardante le iniziative parlamentari 20.437 «Migliorare la capacità d’intervento del Parlamento in situazioni di crisi» e 20.438 «Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi» lascia aperta la questione fondamentale di sapere se tali disposizioni di crisi contribuiscano a una maggiore legittimità delle misure in tempi di crisi rispetto alle misure fondate sulla Costituzione;

  • – l’integrazione di tali disposizioni in leggi speciali concretizza le competenze costituzionali generali del Consiglio federale in materia di diritto di necessità;

  • – il Consiglio federale è tenuto ad attenersi il più possibile, alle disposizioni anticrisi particolari previste nelle leggi speciali e può ricorrere al diritto di necessità costituzionale secondo gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. solamente in casi eccezionali ben definiti, nel quadro di una situazione di emergenza non contemplata dalla fattispecie particolare.

Il Consiglio federale può decidere ulteriori provvedimenti in virtù delle competenze in materia di diritto di necessità attribuitegli dall’articolo 185 capoverso 3 Cost.

Vi sono però anche diverse ragioni contrarie a un disciplinamento ex ante145, nel caso specifico in particolare:

  • – è difficile disciplinare ex ante gli aiuti finanziari nella LEp, dal momento che non è dato sapere in anticipo quali imprese o lavoratori indipendenti saranno penalizzati da eventuali provvedimenti della Confederazione e in quale misura. È praticamente impossibile prevedere le modalità, la durata e gli effetti delle crisi e dei provvedimenti in risposta alle crisi. Tuttavia, se gli aiuti finanziari fossero versati sotto forma di aiuti non rimborsabili (anziché di prestiti o garanzie), sarebbero indispensabili prescrizioni precise sulle condizioni di ammissibilità e sulle basi di calcolo. Se tali prescrizioni fossero stabilite nella legge anticipatamente in base ai valori empirici emersi dalla pandemia di COVID‑19 o a nuove ipotesi, il rischio di disciplinamento erroneo o eccessivo sarebbe elevato. La concessione degli aiuti finanziari sotto forma di crediti bancari rimborsabili attenua questa problematica;

  • – uno svantaggio significativo di un disciplinamento anticipato delle prestazioni versate nei casi di rigore consiste negli effetti di incentivazione creati. Tali prestazioni corrisponderebbero per così dire a un’assicurazione statale contro i rischi economici delle epidemie messa a disposizione delle imprese private, per la quale la Confederazione non otterrebbe alcuna compensazione. Ogni possibilità di sostegno finanziario statale prevista nella legge in caso di epidemia indurrebbe le imprese private a destinare meno risorse alla propria protezione contro le crisi. Rinunciando a un disciplinamento statale si rafforza quindi la responsabilità individuale delle imprese, che sono incentivate a costituire sufficienti riserve e liquidità per poter superare autonomamente le crisi, per un certo periodo di tempo. Maggiori sono le riserve delle imprese e minore sarà la necessità di intervenire con aiuti pubblici. Ciò non esclude la possibilità che, in una crisi effettiva, la Confederazione adotti comunque, in virtù del diritto di necessità o nella procedura urgente, provvedimenti mirati per mitigare le conseguenze economiche, soprattutto in caso di rischio di grave recessione. A ciò si aggiunge il fatto che, sulla scorta delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID‑19, il Parlamento ha adottato provvedimenti, in particolare nella LParl, al fine di garantire la propria capacità decisionale in situazioni di crisi, per esempio tramite la possibilità di tenere sedute online146 e di influenzare in tempi brevi eventuali ordinanze emanate dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. o di poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2 LParl147. La soluzione proposta prevede una regolamentazione ex ante, ma stabilisce al contempo un quadro che riduce gli effetti negativi sugli incentivi: gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto 30 giorni dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti della Confederazione e devono essere limitati nel tempo.

Occorre tuttavia tenere presente che tramite la LEp sono create le basi legali formali per i provvedimenti primari della Confederazione in una situazione particolare e che non vi sarà quindi un diritto fondato direttamente sulla Costituzione volto a proteggere i beni giuridici rappresentati dalla vita e dall’integrità fisica come nella crisi pandemica. In mancanza di un disciplinamento degli aiuti finanziari nella LEp, a far scattare il ricorso al diritto di necessità dovrebbe quindi essere soltanto la situazione economica. Pur considerando che «anche la stabilità economica e la protezione del mercato finanziario rappresentano beni di polizia degni di protezione (…)»148, nei casi UBS e Crédit Suisse, intervenuti nel frattempo, l’asticella per l’emanazione di un diritto fondato direttamente sulla Costituzione volto a proteggere diritti diversi dai beni di polizia è stata posta piuttosto in alto. Non è affatto certo che l’idea di fondare sul diritto di necessità disciplinamenti come l’ordinanza del 5 settembre 2022149 relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica (OAiSE) o l’ordinanza del 25 marzo 2020150 sulle fideiussioni solidali COVID‑19 (OFis-COVID‑19) beneficerebbe ancora di un consenso. L’estensione dei beni giuridici da proteggere ha sollevato anche critiche151.

Un ulteriore svantaggio consiste nell’impossibilità di escludere a priori che un successivo esame giudiziario possa giungere alla conclusione che nel caso concreto non fosse possibile fondarsi sugli articoli 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.

Nel summenzionato rapporto «Ricorso al diritto di necessità», il Consiglio federale si è pronunciato a favore della creazione di basi legali speciali nella misura in cui non si limitino a riproporre la competenza costituzionale del Consiglio federale in materia di diritto di necessità, ma la concretizzino152. In particolare, il diritto di necessità inserito in leggi speciali può definire in modo più concreto quando si configura effettivamente una situazione di emergenza e precisare i requisiti relativi alla proporzionalità dei provvedimenti di emergenza153. In questo contesto il Consiglio federale menziona l’avamprogetto concernente la presente revisione della LEp.

Art. 70a Principi

Il capoverso 1 disciplina le tre condizioni di base che devono essere soddisfatte per poter concedere aiuti finanziari secondo gli articoli 70a–70f.

In primo luogo, devono essere in vigore provvedimenti adottati secondo l’articolo 6c in una situazione particolare o secondo l’articolo 7 in una situazione straordinaria. In secondo luogo, quale criterio individuale, le imprese devono subire perdite economiche a seguito dei provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7. Per imprese si intendono le imprese individuali, le società di persone, le persone giuridiche e altre unità IDI con sede in Svizzera. Sono considerate unità IDI, per esempio, le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio o le associazioni e le fondazioni non soggette all’IVA e non iscritte nel registro di commercio che versano contributi AVS (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c legge federale del 18 giugno 2010154 sul numero d’identificazione delle imprese). In terzo luogo, quale criterio generale, deve incombere una grave recessione dell’intera economia, che potrà essere contrastata mediante gli aiuti finanziari. La grave recessione può essere imputabile direttamente all’epidemia o ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7. Il riferimento alla gravità della recessione si ricollega al principio consolidato di politica economica secondo cui in Svizzera non vengono generalmente adottate misure straordinarie in caso di recessione. L’esperienza mostra che nella maggior parte dei casi di rallentamento congiunturale o di recessione gli stabilizzatori automatici esistenti (in particolare l’assicurazione contro la disoccupazione con le sue prestazioni, comprese le indennità per lavoro ridotto) sono sufficienti a stabilizzare la congiuntura. L’esistenza di provvedimenti di cui all’articolo 6c in una situazione particolare o di cui all’articolo 7 in una situazione straordinaria, notevoli perdite in termini di cifra d’affari e la necessità di contrastare un’incombente grave recessione sono condizioni indispensabili per la concessione degli aiuti finanziari secondo gli articoli 70a–70f e si applicano cumulativamente.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ha la facoltà di decidere in merito all’opportunità di aiuti finanziari, valutando in particolare se gli stessi possano essere utilizzati in modo efficace ed economico (art. 12 cpv. 4 LFC).

Secondo il capoverso 2, le imprese in mani pubbliche non hanno diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 70a–70f. È determinante la partecipazione statale al momento della presentazione della domanda. Analogamente agli aiuti per i casi di rigore COVID‑19 non sono concesse fideiussioni alle imprese di cui lo Stato detiene complessivamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento del capitale (cfr. ordinanza COVID‑19 casi di rigore 2020 del 25 novembre 2020155; OPCR 20). Una partecipazione statale diretta o indiretta indica infatti un interesse strategico, che giustifica l’esigibilità di un sostegno dell’impresa da parte del livello statale corrispondente con i propri fondi. Per i Comuni con pochi abitanti, il Consiglio federale deve poter prevedere deroghe, analogamente a quanto previsto dall’OPCR 20. Si rinuncia a fissare anticipatamente il numero massimo di abitanti, poiché tale numero potrebbe non più essere adeguato in uno scenario futuro. Il Consiglio federale potrà stabilire nell’ordinanza di cui all’articolo 70f cosa s’intende per «pochi».

Secondo il capoverso 3, gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto 30 giorni dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in una situazione particolare o una situazione straordinaria e devono essere limitati nel tempo. Rientra nella responsabilità individuale delle imprese adottare i provvedimenti necessari per poter compensare, per un certo periodo di tempo, perdite di cifra d’affari e di liquidità con risorse proprie ed eventualmente con l’aiuto di persone e organizzazioni che detengono partecipazioni (cfr. art. 175 cpv. 1 CO). Il capoverso 3 concretizza l’obbligo per le imprese di disporre di sufficienti risorse finanziarie proprie e la sussidiarietà del sostegno statale (cfr. art. 7 lett. d LSu).

Art. 70b Forma degli aiuti finanziari

Secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente sono forma di crediti bancari parzialmente o totalmente garantiti. Se il credito bancario non è totalmente garantito, la quota di perdita rimanente è a carico del mutuante. La delega al Consiglio federale delle competenze necessarie si giustifica più facilmente nel caso di aiuti rimborsabili che di contribuiti a fondo perso. Questi ultimi richiederebbero inoltre un esame più minuzioso nel singolo caso, il che rallenterebbe sensibilmente il versamento degli aiuti.

Secondo il capoverso 2, la Confederazione può assumere il ruolo di fideiussore o delegare tale compito a terzi, per esempio a organizzazioni di fideiussione da lei stessa riconosciute. Può disciplinare la collaborazione con il fideiussore in una convenzione di diritto pubblico (cfr. art. 6 legge del 18 dicembre 2020156 sulle fideiussioni solidali COVID‑19; LFiS-COVID‑19).

Art. 70c Partecipazione dei Cantoni alle spese amministrative dei fideiussori e alle perdite da fideiussioni

L’articolo 70c disciplina la partecipazione dei Cantoni alle spese. La conservazione dei posti di lavoro e la prevenzione di una grave recessione sono nell’interesse sia della Confederazione sia dei Cantoni. Per questo motivo, la Confederazione e i Cantoni devono dividersi equamente le spese per gli aiuti finanziari. In una prima fase, la Confederazione assume le perdite da fideiussioni e le spese amministrative dei fideiussori. Secondo il capoverso 1, in una seconda fase fattura ai Cantoni la metà di tali spese. Secondo il capoverso 2, l’importo è ripartito tra i Cantoni come segue: secondo la lettera a, nella misura di due terzi in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo (PIL) e, secondo la lettera b, nella misura di un terzo in funzione della loro quota sulla popolazione residente. Una forte ponderazione del PIL cantonale nella chiave di ripartizione è giustificata dal fatto che gli aiuti finanziari costituiscono indirettamente anche un sostegno della prestazione economica cantonale. La popolazione residente è un criterio utilizzato spesso nelle chiavi di ripartizione dei fondi federali e cantonali (p. es. nell’ambito della perequazione finanziaria a livello nazionale). La ripartizione delle spese si applica indipendentemente dal fatto che la Confederazione funga da fideiussore direttamente o indirettamente tramite terzi incaricati.

Secondo il capoverso 3, durante l’intera durata degli aiuti finanziari la chiave di ripartizione si basa sulle ultime cifre annuali disponibili prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo articolo 70f e non è modificata nel corso del tempo.

Art. 70d Trattamento dei dati

Secondo il capoverso 1, le parti coinvolte possono rilevare, collegare e comunicarsi tutti i dati personali e le informazioni necessari per adempiere i loro compiti. Se, nell’ambito dell’adempimento dei loro compiti, le autorità o il fideiussore incaricano terzi, anche questi ultimi possono partecipare allo scambio di dati. Nella nozione di «autorità competenti» rientra anche il Controllo federale delle finanze (cfr. art. 11 LFiS-COVID‑19). Lo scambio di dati è indispensabile poiché il sistema coinvolge più parti e i crediti bancari sono garantiti con fondi pubblici. Nell’ambito dell’attuazione a livello di ordinanza secondo l’articolo 70f capoverso 1, le parti coinvolte nello scambio di dati saranno disciplinate in modo più dettagliato.

I segreti di cui al capoverso 2 non possono essere invocati contro l’utilizzazione dei dati personali e delle informazioni necessari di cui al capoverso 1. Il segreto fiscale riguarda in particolare l’imposta preventiva e l’imposta sul valore aggiunto. I segreti professionali specifici sanciti da una legge restano applicabili. Tuttavia, se intendono ricevere un aiuto finanziario ai sensi del disegno di modifica della LEp, anche le persone soggette al segreto professionale (p. es. un avvocato o un medico) devono accettare limitazioni al segreto bancario, fiscale, e delle revisioni157. Non possono trincerarsi dietro al segreto professionale per negare i dati necessari per la concessione del credito bancario e della fideiussione. In virtù del principio di proporzionalità, vengono trattati e comunicati soltanto i dati strettamente necessari al fine di preservare la sostanza degli interessi tutelati dal segreto.

Il capoverso 3 lettere a e b rappresenta una disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 lettera a della legge del 17 dicembre 2004158 sulla trasparenza (LTras): dati personali e informazioni specifici su singole imprese o persone che richiedono un credito o lo ricevono (nome, indirizzo ecc.) non possono essere comunicati a chi presenta una richiesta secondo la LTras (cfr. art. 12 cpv. 2 LFiS-COVID‑19). La protezione della sfera privata dei singoli beneficiari di un credito prevale sull’interesse pubblico alla comunicazione di tali dati e informazioni. Non è necessario che le informazioni relative a singole persone o imprese siano rese accessibili al pubblico. In questo caso, l’interesse alla segretezza e la sfera privata prevalgono sull’interesse all’informazione del pubblico. L’ampio scambio di informazioni di cui al capoverso 2 non impedisce la lotta contro gli abusi. È inoltre garantita la trasparenza sull’impiego degli introiti fiscali generali. Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza l’impostazione concreta dei programmi di fideiussione, mentre il Parlamento dovrà stanziare un credito d’impegno per l’importo complessivo; in entrambi i casi la comunicazione di dati individuali non è necessaria. Non risulta nemmeno impedita la rendicontazione trasparente circa l’entità delle fideiussioni concesse. Per una motivazione e una ponderazione dettagliate degli interessi privati e pubblici in gioco si rimanda ai commenti all’articolo 12 LFiS-COVID‑19)159.

Art. 70e Deroghe al Codice delle obbligazioni e alla legge sull’organizzazione della Posta

Le deroghe di cui all’articolo 70e al CO e alla legge del 17 dicembre 2010160 sull’organizzazione della Posta (LOP) si ispirano alla LFis-COVID‑19 e permettono di mettere al più presto a disposizione delle imprese la liquidità necessaria.

La lettera a fornisce al Consiglio federale un certo margine di libertà per quanto riguarda le fideiussioni, in particolare relativamente alle deroghe alle prescrizioni formali.

Secondo la lettera b è possibile stabilire quali persone a capo dell’impresa sono responsabili e se rispondono personalmente e in solido. Questa disposizione è strettamente correlata alla lotta contro gli abusi (cfr. art. 70f lett. g e i D‑LEp e art. 22 e 25 LFiS-COVID‑19).

Sulla base della lettera c, il Consiglio federale può prevedere che l’ufficio di revisione impartisca all’impresa un termine per il ripristino della situazione conforme, se nell’ambito della revisione del conto annuale dovesse constatare un atto non consentito (cfr. art. 70f cpv. 1 lett. e). Se la situazione conforme non viene ripristinata entro il termine fissato, l’ufficio di revisione può essere obbligato a informare il fideiussore.

Secondo la lettera d, i crediti bancari garantiti non possono essere considerati capitale di terzi per calcolare la perdita di capitale e l’eccedenza di debiti secondo gli articoli 725–725c CO o possono esserlo solo in parte (cfr. art. 24 LFiS-COVID‑19).

La lettera e permette di offrire ai mutuanti la possibilità di ottenere la liquidità necessaria tramite uno strumento di rifinanziamento offerto dalla Banca nazionale svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a della legge del 3 ottobre 2003161 sulla Banca nazionale e art. 19 segg. LFiS-COVID‑19).

La lettera f consente di eccettuare PostFinance SA dal divieto di concedere crediti di cui all’articolo 3 capoverso 3 LOP. La limitazione alle imprese che erano già clienti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo 70f capoverso 1 D‑LEp impedisce a PostFinance SA di estendere tale cerchia di clienti.

Art. 70f Obblighi di disciplinamento

Secondo l’articolo 70f, i dettagli relativi agli aiuti finanziari devono essere disciplinati in un’ordinanza, in modo da consentire al Consiglio federale di rispondere alla situazione effettiva. Le lettere a–j non stabiliscono i principali contenuti dell’ordinanza in modo esaustivo.

Gli aiuti in termini di liquidità sono accordati a tempo determinato (cfr. art. 70a cpv. 3 D‑LEp). Secondo la lettera a, il Consiglio federale dovrà fissare il termine per la presentazione delle richieste di crediti bancari garantiti nonché le condizioni al fine di evitare sussidi doppi e garantire l’efficacia degli aiuti. Il Consiglio federale potrà così per esempio escludere imprese in fase di liquidazione o fallimento. Lo scopo degli aiuti finanziari è di sostenere le aziende economicamente sane e destinate a durare nel tempo.

La lettera b comprende tra l’altro la fissazione della quota garantita del credito e dello scopo della fideiussione. L’ordinanza dovrà inoltre definire l’ammontare massimo dell’importo garantito del credito e la base per calcolarlo (p. es. la cifra d’affari dell’impresa). Il Consiglio federale potrà utilizzare altre basi di calcolo per tenere conto della situazione particolare delle start-up, per esempio i costi correnti. La durata della fideiussione dovrà essere fissata chiaramente in modo tra l’altro da limitare il rischio finanziario per la Confederazione e applicare le stesse condizioni a tutti i beneficiari di un credito.

Secondo la lettera c, il Consiglio federale dovrà disciplinare le modalità di rimborso dei crediti bancari garantiti e i tassi d’interesse. I tassi d’interesse per i crediti bancari garantiti potrebbero essere fissati a livello giuridico come avviene nell’OFis-COVID‑19 (cfr. art. 4 cpv. 1 LFiS-COVID‑19: «Il tasso d’interesse ammonta: a. all’1,5 per cento annuo [allo 0,0 per cento fino al 31.3.2023], per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID‑19; b. al 2,0 per cento annuo [allo 0,5 per cento fino al 31.3.2023] in caso di limite sul conto corrente e al 2,0 per cento annuo [allo 0,5 per cento fino al 31.3.2023] in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID‑19; c. al tasso fissato nel contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID‑19») e adeguati annualmente agli sviluppi del mercato dall’autorità federale competente, previa consultazione dei mutuanti (cfr. art. 4 cpv. 2 LFiS-COVID‑19: «Su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), a partire dal 2021 il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta previamente le banche mutuanti»).

Secondo la lettera d, l’ordinanza dovrà disciplinare i requisiti di contenuto degli accordi contrattuali tra il mutuante e il richiedente (p. es. domanda di credito) e tra il mutuante e il fideiussore. L’OFis-COVID‑19 conteneva dei modelli che dovevano essere utilizzati per la concessione dei crediti e delle fideiussioni.

La lettera e attribuisce al Consiglio federale la competenza di limitare o vietare determinate attività del beneficiario del credito per la durata della fideiussione. L’inammissibilità degli atti menzionati riguarda la totalità dei fondi del beneficiario del credito e non soltanto quelli risultanti dal credito bancario garantito secondo gli articoli 70a–70f. I numeri 14 rappresentano un elenco non esaustivo di provvedimenti rivelatisi efficaci durante la pandemia di COVID‑19 per lottare contro un deflusso di liquidità. Si tratta di contrastare un cambiamento di destinazione dei fondi pubblici e incentivare l’ammortamento.

Il numero 1 mira in particolare a impedire che, per la durata della fideiussione, siano effettuati versamenti straordinari di interessi e ammortamenti, per esempio all’interno di un gruppo imprenditoriale o a persone vicine.

Il numero 2 mira a impedire che i crediti bancari garantiti siano utilizzati per la conversione di crediti bancari preesistenti. L’ordinanza potrebbe tuttavia consentire per esempio l’adempimento di obblighi preesistenti di versamenti ordinari di interessi e ammortamenti.

Il numero 3 vieta la distribuzione di dividendi e il versamento di tantièmes fino a completo rimborso del credito bancario. Questa disposizione rispecchia quanto emerso nei dibattiti parlamentari sulla delibera e sulla distribuzione di dividendi (oggetto del Consiglio federale 20.075). La rimunerazione delle quote sociali o dei certificati di partecipazione potrebbe essere equiparata alla distribuzione di un dividendo.

Il numero 4 vieta la restituzione di apporti di capitale durante la fideiussione, compresa tra l’altro la restituzione di importi risultanti dall’acquisto di proprie azioni o da riserve di capitale.

La lettera f consente di escludere, durante la fideiussione, i trasferimenti per successione singolare (p. es. secondo l’art. 164 CO) a causa del loro potenziale di abusi; le ristrutturazioni trasparenti e disciplinate in dettaglio secondo la legge del 3 ottobre 2003162 sulla fusione resterebbero ammesse. Alcune ristrutturazioni rispondono infatti alle esigenze correnti delle imprese, per esempio in caso di regolamentazione della successione.

La lettera g consente di coinvolgere terzi incaricati disciplinando la ripartizione dei compiti nell’ambito della lotta contro gli abusi. Il potenziale di abusi riguarda il soddisfacimento delle condizioni per la concessione del credito e il mancato rispetto delle restrizioni relative all’impiego (cfr. art. 70f cpv. 1 lett. a ed e).

Secondo la lettera h, il Consiglio federale dovrà disciplinare l’assunzione da parte della Confederazione delle spese amministrative dei fideiussori e delle perdite da fideiussioni. L’eventuale assunzione delle perdite avverrebbe con tutta probabilità indirettamente: la Confederazione metterebbe a disposizione del fideiussore i relativi fondi o glieli anticiperebbe.

Alla lettera i, il Consiglio federale può tra l’altro obbligare le parti menzionate a collaborare e a fornire informazioni, in particolare nell’ambito della lotta contro gli abusi e della concessione di fideiussioni (cfr. art. 5 LFiS-COVID‑19).

Secondo la lettera j, il Consiglio federale può punire le infrazioni a determinate disposizioni esecutive (come nel sistema di fideiussione del credito COVID‑19), per esempio in caso di violazione del divieto di decidere e distribuire un dividendo (cfr. art. 25 LFiS-COVID‑19).

Vista l’urgenza non sarà possibile svolgere una procedura di consultazione ordinaria sull’ordinanza del Consiglio federale di cui al capoverso 1. In virtù dell’articolo 151 capoverso 2bis LParl, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in merito al disegno di ordinanza di cui al capoverso 1 e a eventuali modifiche di ordinanza. L’articolo riguardante gli aiuti finanziari presuppone l’adozione di provvedimenti in una situazione particolare (art. 6c) o in una situazione straordinaria (art. 7). Analogamente ai suddetti provvedimenti, le disposizioni relative agli aiuti finanziari vanno considerate «poteri di gestione delle crisi» conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2 LParl. Il capoverso 2 garantisce ai Cantoni e ai mutuanti la possibilità di esprimersi in merito all’ordinanza. I Cantoni dispongono di informazioni più dettagliate sull’impatto economico per le imprese situate sul loro territorio e partecipano alle spese secondo l’articolo 70c. L’esperienza maturata con la pandemia di COVID‑19 ha dimostrato che la situazione può aggravarsi rapidamente. Pertanto, in casi di particolare urgenza, il Consiglio federale deve poter consultare la conferenza dei direttori cantonali competente anziché i singoli Cantoni in merito al progetto di ordinanza. I mutuanti concedono i crediti bancari e assumono pertanto un ruolo chiave nel sistema. Se necessario, il Consiglio federale può consultare altre cerchie rilevanti.

Art. 73 Spese per provvedimenti applicati nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

L’articolo 74 vigente concernente le spese per provvedimenti applicati nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori è ripreso all’articolo 73, senza alcuna modifica materiale.

Commenti introduttivi all’articolo 74 e seguenti

L’articolo 74 e seguenti D‑LEp disciplinano l’assunzione delle spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante. Come descritto sopra nel commento all’articolo 44 D‑LEp, nella nozione di materiale medico importante rientrano vari prodotti irrinunciabili, per esempio:

  • – vaccini importanti;

  • – altri medicamenti importanti come medicamenti antivirali e medicamenti per l’immunizzazione passiva;

  • – dispositivi medici importanti come dispositivi medico-diagnostici, mascherine igieniche o apparecchi per iniezioni e somministrazioni;

  • – altro materiale medico importante come mascherine di protezione delle vie respiratorie o dispositivi di protezione.

Le disposizioni dell’articolo 74 e seguenti D‑LEp riguardano, da un lato, il finanziamento dell’approvvigionamento con materiale medico importante acquistato dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 D‑LEp:

  • − l’articolo 74 stabilisce che la Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con il materiale medico importante che acquista. Vi rientrano eventuali spese per lo sviluppo e la produzione del materiale nonché quelle per l’acquisto, la fornitura ai Cantoni e il materiale inutilizzato;

  • − gli articoli 74a–74d disciplinano l’assunzione delle spese nel momento in cui il materiale medico acquistato dalla Confederazione è dispensato alla popolazione. Per i vaccini si applica l’articolo 74a, per gli altri medicamenti l’articolo 74b, per le analisi diagnostiche (di seguito «test») l’articolo 74d e per l’altro materiale medico importante l’articolo 74c. Gli articoli 74a–74d stabiliscono chi assume le spese per il prodotto o per le prestazioni strettamente associate alla dispensazione (p. es. le spese del vaccino e quelle per la sua somministrazione o le spese per i test, compresi i dispositivi medico-diagnostici impiegati);

  • – secondo l’articolo 74 capoverso 5, se le condizioni per l’assunzione delle spese di cui agli articoli 74a–74d non sono adempiute, la Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento il materiale medico importante che ha acquistato.

D’altro lato, l’articolo 74 e seguenti D‑LEp contengono anche disposizioni sull’assunzione delle spese per il materiale medico importante non acquistato dalla Confederazione secondo l’articolo 44 D‑LEp, ossia per i vaccini (art. 74a cpv. 2) e per altri medicamenti non acquistati dalla Confederazione (art. 74b cpv. 3). L’articolo 74d è applicabile, oltre che ai test acquistati dalla Confederazione, anche a quelli non acquistati dalla Confederazione.

Con gli articoli 74e–74h è inserita nella legge anche la sezione 3 «Procedura relativa all’assunzione delle spese e lotta contro gli abusi». I casi di abuso nella fatturazione dei test COVID‑19 hanno evidenziato la necessità di emanare specifiche disposizioni giuridiche volte a contrastarli. Queste disposizioni completano quelle previste nella LSu.

Art. 74 Spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante

Secondo il capoverso 1, la Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con il materiale medico importante di cui all’articolo 44 D‑LEp. Conformemente alle modifiche apportate all’articolo 44 LEp, la disposizione è modificata in modo da concernere le spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante e non più solo con agenti terapeutici. Come secondo il diritto vigente, per spese per l’approvvigionamento s’intendono le spese per l’acquisto (p. es. mediante contratti di prenotazione), per lo stoccaggio in depositi della Confederazione, per il trasporto e la fornitura del materiale ai Cantoni (cfr. art. 64 cpv. 1 OEp) nonché per il materiale medico inutilizzato (p. es. spese per lo smaltimento). In virtù della nuova disposizione di cui all’articolo 44 capoverso 2, nelle spese per l’approvvigionamento che possono essere a carico della Confederazione rientrano ora –anche le spese per lo sviluppo e la produzione di materiale medico importante.

Per «popolazione» s’intendono tutte le persone che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: (1) hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, (2) lavorano in Svizzera (compresi i frontalieri e le persone beneficiarie di privilegi e immunità), (3) sono assicurate secondo la LAMal.

Una persona ha la propria «dimora abituale» nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (cfr. anche art. 13 della legge federale del 6 ottobre 2000163 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Gli Svizzeri all’estero non assicurati nell’AOMS non rientrano nella nozione di popolazione.

Capoverso 2: la disposizione è adeguata in base alla modifica dell’articolo 44 capoverso 4 D‑LEp e permette alla Confederazione di assumere le spese per l’approvvigionamento del personale della rete esterna con materiale medico importante. Ciò consente di approvvigionare il personale delle rappresentanze svizzere in tutto il mondo.

Capoverso 3: il diritto vigente prevede già che la Confederazione possa adottare provvedimenti per approvvigionare gli Svizzeri all’estero; questa disposizione figura ora all’articolo 44 capoverso 4 D‑LEp. Con l’articolo 74 capoverso 3, l’assunzione delle spese è ora disciplinata in modo più esplicito: il Consiglio federale può assumere le spese per l’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero con materiale medico importante, assicurando loro l’accesso a tale materiale nel Paese di residenza, per esempio se quest’ultimo non può garantire un approvvigionamento sufficiente. Come risulta dalla formulazione del capoverso 3, questa disposizione potestativa va tuttavia interpretata con cautela e conformemente al principio di sussidiarietà della legge del 26 settembre 2014164 sugli Svizzeri all’estero (LSEst) (art. 24, 42 e 43 LSEst, nonché per analogia art. 27 LSEst). Occorre inoltre precisare che la competenza del Consiglio federale è limitata al materiale medico importante fondamentale per la lotta contro le malattie trasmissibili in Svizzera ai sensi dell’articolo 44 D‑LEp.

L’articolo 64 OEp vigente dovrà essere completato in relazione all’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero e del personale delle rappresentanze svizzere all’estero e il suo campo di applicazione esteso al materiale medico importante: se adotta i provvedimenti di cui all’articolo 44 capoverso 4 D‑LEp e assume le spese per tali provvedimenti secondo il presente articolo 74 capoverso 2 o 3, la Confederazione dovrà assumere anche le spese per la fornitura del materiale medico attraverso la rete delle rappresentanze della Svizzera all’estero. A parte ciò, non sono previste modifiche all’attuale ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni per il trasporto e la distribuzione del materiale, come stabilito all’articolo 64 OEp.

Capoverso 4: se viene dispensato materiale medico importante, il Consiglio federale stabilisce i prezzi tenendo conto dei principi di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAMal. A tal fine si orienta in primo luogo ai prezzi che ha pagato mediamente per il loro acquisto e in secondo luogo ai prezzi di mercato, sempreché questi ultimi siano inferiori ai prezzi di acquisto medi. Se esistono prezzi di listino secondo l’articolo 52 LAMal, il Consiglio federale si orienta a essi per la dispensazione a fornitori di prestazioni ambulatoriali. Se il prezzo stabilito dal Consiglio federale è inferiore al prezzo di acquisto, trova applicazione l’articolo 44 capoverso 3 D‑LEp.

Il capoverso 5 disciplina il sistema di pagamento del materiale medico importante da parte dei suoi beneficiari. Ora la Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento il materiale medico importante che ha acquistato. Ciò è possibile tuttavia solo se le condizioni per l’assunzione delle spese di cui agli articoli 74a–74d D‑LEp non sono adempiute. Esempi di applicazione del capoverso 5: la Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento il vaccino per una vaccinazione per la quale l’UFSP non ha formulato una raccomandazione (p. es. vaccinazione a scopo di viaggio) oppure può dispensare a cittadini svizzeri all’estero non assicurati in Svizzera un medicamento a pagamento. La determinazione dei prezzi è disciplinata dal capoverso 4, fermo restando che il prezzo stabilito può essere inferiore al prezzo di acquisto (cfr. commenti al cpv. 4).

Il capoverso 5 si applica al materiale medico importante acquistato dalla Confederazione e di cui essa dispone. Non è più applicabile una volta esaurite le scorte della Confederazione. Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza i dettagli della dispensazione dietro pagamento, in particolare le modalità di restituzione alla Confederazione delle spese sostenute per il materiale medico. Il capoverso costituisce un disciplinamento speciale rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare nonché all’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp.

La dispensazione dietro pagamento va distinta dalla commercializzazione diretta di cui all’articolo 44b capoverso 1 lettera e D‑LEp. Le due disposizioni perseguono obiettivi diversi e hanno un contenuto materiale differente: l’articolo 74 capoverso 5 disciplina la messa a disposizione, dietro pagamento, di materiale medico a singole persone qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 74a–74d D‑LEp. Per esempio, singole persone acquistano un vaccino o un medicamento per uso personale. Diverso è il caso dell’articolo 44b capoverso 1 lettera e D‑LEp: la disposizione è volta a permettere alla Confederazione di smaltire le scorte eccedenti di materiale medico attraverso la distribuzione sul mercato, utilizzando i consueti canali di distribuzione. Può trattarsi di grandi quantità di materiale medico, acquistate per esempio da istituzioni sanitarie o Cantoni e non destinate a un uso personale o individuale.

Art. 74a Spese per la dispensazione di vaccini

Il capoverso 1 disciplina il finanziamento delle spese per la dispensazione dei vaccini che la Confederazione acquista in modo centralizzato in virtù dell’articolo 44 D‑LEp. Il diritto vigente (art. 73 cpv. 2 e 3 LEp) prevede in via prioritaria un’assunzione delle spese per la dispensazione alle condizioni previste dalle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare e in via sussidiaria un’assunzione di tali spese da parte della Confederazione. L’articolo 74a capoverso 1 disciplina invece l’assunzione delle spese in modo esaustivo, escludendo ogni assunzione delle spese da parte delle assicurazioni sociali. Intende così eliminare un problema emerso durante la pandemia di COVID‑19: a oggi è infatti pressoché impossibile disciplinare l’assunzione delle spese per le vaccinazioni da parte dell’AOMS con la velocità richiesta in una situazione di particolare pericolo per la salute pubblica (v. n. 1.4).

Il capoverso 1 è applicabile alle dosi di vaccino acquistate dalla Confederazione e di cui essa dispone, indipendentemente dal fatto che si trovino già nelle scorte federali o che siano oggetto di contratti di prenotazione. Fintanto che esistono prodotti che i produttori si sono impegnati a fornire alla Confederazione, si applicano le regole di finanziamento di cui al capoverso 1. La disposizione non è invece più applicabile una volta esaurite le scorte.

Il capoverso 1 costituisce un disciplinamento speciale rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare nonché all’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp. Si tratta di una disposizione speciale anche rispetto agli articoli 74b e 74c D‑LEp, dal momento che si riferisce solo al finanziamento dei vaccini. Ai sensi di questa disposizione, per spese di dispensazione s’intendono le spese per il vaccino e per la sua somministrazione.

Il capoverso 1 stabilisce le condizioni cumulative relative all’assunzione delle spese per la dispensazione e la ripartizione delle spese tra la Confederazione e i Cantoni. Quale prima condizione per l’assunzione delle spese, la disposizione prevede la dispensazione alla popolazione ai sensi della LEp (cfr. commento all’art. 74 D‑LEp). Le spese sono inoltre assunte solo se la dispensazione avviene conformemente alle raccomandazioni in materia di vaccinazioni dell’UFSP di cui all’articolo 20 capoverso 1 D‑LEp. La disposizione prevede la seguente ripartizione delle spese: la Confederazione assume le spese del vaccino, mentre i Cantoni assumono le spese per la sua somministrazione. Le spese per la somministrazione del vaccino comprendono le spese per il materiale necessario alla vaccinazione, per esempio le siringhe e gli aghi per l’iniezione. Tuttavia, se acquistasse, oltre al vaccino, anche il materiale necessario per la sua somministrazione, la Confederazione dovrebbe sostenerne le spese. È il caso, per esempio, quando il materiale per la somministrazione può essere acquistato soltanto insieme al vaccino (p. es. sotto forma di kit di vaccinazione). Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza per quali vaccinazioni la Confederazione e i Cantoni assumono le spese secondo il capoverso 1 nonché l’importo della rimunerazione per la somministrazione del vaccino. I Cantoni stabiliscono invece quali fornitori di prestazioni possono somministrare il vaccino (p es. centri cantonali di vaccinazione, squadre mobili di vaccinazione, ospedali, studi medici, farmacie), disciplinano i processi di fatturazione e rimunerano le prestazioni delle strutture di vaccinazione.

Capoverso 2: anche nelle situazioni in cui non acquista il vaccino può essere opportuno che la Confederazione assuma le spese legate alle vaccinazioni. Questa disposizione si riferisce alle situazioni in cui la Confederazione raccomanda una vaccinazione soprattutto nell’interesse della collettività anziché nell’interesse diretto della persona vaccinata. Oggi le spese per tali vaccinazioni sono spesso a carico delle persone che vi si sottopongono; non rientrano infatti nel campo d’applicazione della LAMal né di un’altra legge. Ciò può dissuadere dal farsi vaccinare. E meno persone si fanno vaccinare, più difficile sarà raggiungere gli obiettivi di salute pubblica perseguiti con la vaccinazione. In futuro la Confederazione potrà quindi assumere le spese per tali vaccinazioni, alle seguenti condizioni:

  • – la vaccinazione deve essere raccomandata dall’UFSP secondo l’articolo 20 capoverso 1 D‑LEp (v. commento al cpv. 1);

  • – la vaccinazione si rivolge alla popolazione ai sensi della LEp (v. commento all’art. 74 D‑LEp);

  • – la vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio (lett. a) o a eliminare una malattia trasmissibile ed è effettuata nell’ambito di un programma nazionale di cui all’articolo 5 LEp (lett. b);

  • – le spese non sono coperte da un’assicurazione sociale.

Lettera a (vaccinazioni per proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio)

In questo caso, una persona si fa vaccinare soprattutto per non contagiare con una malattia trasmissibile altre persone particolarmente a rischio (p. es. anziani o persone affette da una malattia cronica). Più persone a stretto contatto sono vaccinate, meglio sono protette le persone particolarmente a rischio. Da anni, il calendario vaccinale svizzero contiene raccomandazioni relative alla vaccinazione delle persone a stretto contatto con persone particolarmente a rischio. La lettera a si riferisce anzitutto alle situazioni in cui il piano vaccinale svizzero raccomanda la vaccinazione delle persone a stretto contatto con persone particolarmente a rischio. La Confederazione deve poter assumere le spese di tali vaccinazioni.

Occorre ancora precisare che, se le spese per una vaccinazione sono assunte dalla Confederazione secondo la lettera a, la persona vaccinata non deve assumersi alcuna spesa. Se le spese per la vaccinazione sono invece assunte dall’assicuratore-malattie in virtù dell’articolo 26 LAMal, la persona deve farsi carico dell’aliquota percentuale del 10 per cento – a meno che non abbia già pagato l’importo massimo dell’aliquota percentuale nel corso dell’anno civile in questione. Non deve invece farsi carico della franchigia, dato che nell’ambito del Programma nazionale di vaccinazione viene attuata con effetto dal 1° gennaio 2026 l’esenzione dalla franchigia per le vaccinazioni di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 29 settembre 1995165 sulle prestazioni (OPre) decisa dal DFI. Questa disparità di trattamento è tuttavia giustificata: mentre le vaccinazioni secondo l’articolo 26 LAMal servono alla protezione individuale della persona vaccinata, le persone vaccinate nell’ambito della lettera a si sottopongono alla vaccinazione soprattutto per proteggere altre persone.

Lettera b (vaccinazioni per eliminare malattie trasmissibili nell’ambito di programmi nazionali)

Secondo l’articolo 5 LEp, l’UFSP elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali. Tra gli obiettivi di questi programmi può figurare quello di impedire la trasmissione di una malattia in Svizzera. La prevenzione di nuove trasmissioni in Svizzera può iscriversi in sforzi internazionali volti a eradicare una malattia a livello mondiale. Per le malattie prevenibili con i vaccini, una campagna di vaccinazione rivolta alle persone non ancora vaccinate può essere uno strumento importante per una strategia di eliminazione.

La lettera b consentirà alla Confederazione di assumere le spese per le vaccinazioni che non rientrano nel campo d’applicazione dell’AOMS né di un’altra assicurazione sociale. Nel caso di vaccinazioni le cui spese sono assunte dalle assicurazioni sociali, la Confederazione potrà inoltre assumere la quota di spese a carico della persona vaccinata (p. es. l’aliquota percentuale ed eventualmente la franchigia per le vaccinazioni finanziate dall’AOMS).

A livello di ordinanza, il Consiglio federale stabilirà le vaccinazioni per le quali la Confederazione assume le spese in via sussidiaria secondo il capoverso 2, come pure l’importo della rimunerazione, la procedura di rimunerazione e le modalità di fatturazione. Per le vaccinazioni è prevista una rimunerazione mediante importi forfettari, fissati dall’autorità federale competente. Il Consiglio federale dovrà poter delegare tale competenza al DFI. Nel fissare l’importo, il DFI dovrà ispirarsi alle tariffe per prestazioni analoghe a carico dell’AOMS. Se oggettivamente giustificato da particolari circostanze, dovrà poter fissare anche tariffe superiori o inferiori oppure differenziate secondo la categoria di fornitori di prestazioni o altri criteri. Gli importi forfettari dovranno coprire tutte le spese (per il vaccino, la sua distribuzione e somministrazione, la documentazione della vaccinazione ecc.).

Per la fatturazione è prevista la seguente procedura: i fornitori di prestazioni fatturano le vaccinazioni all’assicuratore-malattie presso il quale è assicurata la persona vaccinata. Gli assicuratori devono verificare la correttezza della fattura. Rimunerano le vaccinazioni ai fornitori di prestazioni in base alle tariffe fissate dal DFI. Gli assicuratori-malattie notificano all’UFSP l’ammontare complessivo delle prestazioni rimunerate durante un determinato periodo. L’UFSP rimborsa tali spese e indennizza gli assicuratori-malattie per l’onere amministrativo. Se la persona vaccinata non è assicurata in Svizzera, la fatturazione avviene tramite l’Istituzione comune LAMal. I commenti concernenti la fatturazione, la verifica delle fatture, la dichiarazione delle prestazioni di vaccinazione rimunerate e la rimunerazione delle spese e dell’onere amministrativo si applicano per analogia.

Art. 74b Spese per la dispensazione di medicamenti

Mentre l’articolo 74a disciplina l’assunzione delle spese per i vaccini, l’articolo 74b disciplina il finanziamento delle spese per la dispensazione di tutti gli altri medicamenti. Se la Confederazione acquista i medicamenti in virtù dell’articolo 44 D‑LEp, in base al diritto vigente le spese per i medicamenti dispensati – sia per prevenire una malattia (dispensazione preventiva) sia per curarla (dispensazione terapeutica) – sono assunte in via prioritaria dall’assicurazione sociale competente. La Confederazione assume a titolo sussidiario le spese non coperte dalle assicurazioni sociali (art. 73 LEp). Se la Confederazione non acquista direttamente i medicamenti, secondo la legge vigente l’assunzione delle spese poggia esclusivamente sulle condizioni definite dalle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare. Il termine «medicamento» è definito all’articolo 4 capoverso 1 lettera a LATer. Le vaccinazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 74b e sono disciplinate dall’articolo 74a D‑LEp.

La necessità di modificare queste regole di finanziamento è stata evidenziata dalla pandemia di COVID‑19 e dalla comparsa del Mpox nell’estate del 2022. È infatti emerso che nelle situazioni in cui a causa della comparsa di una nuova malattia trasmissibile occorre utilizzare rapidamente medicamenti, un’assunzione delle spese tramite l’AOMS è praticamente impossibile o non è opportuna:

  • – l’AOMS rimunera i medicamenti secondo l’articolo 52 LAMal. Questa disposizione prevede tra l’altro che, a tal fine, l’UFSP elabori un elenco dei medicamenti con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità, ES). Per l’ammissione nell’ES e la fissazione dei prezzi si applicano condizioni e regole definite nella legislazione. Tuttavia, spesso all’insorgere di una nuova malattia trasmissibile le circostanze reali non consentono di soddisfare tali condizioni o di soddisfarle in tempo utile. Nel caso di un acquisto da parte della Confederazione, per esempio, risulta così molte volte impossibile determinare il prezzo in base al confronto con i prezzi praticati all’estero e al confronto terapeutico trasversale anziché negoziato. Anche in altre situazioni in cui non vi è acquisto da parte della Confederazione può mancare la necessaria ammissione nell’ES: per esempio, un medicamento è disponibile sul mercato svizzero, ma le evidenze non soddisfano ancora i requisiti per la valutazione dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) oppure un medicamento non è disponibile in Svizzera, ma lo è in un Paese che dispone di un sistema di controllo dei medicamenti equiparabile e può essere acquistato sul posto, nella misura richiesta, da operatori sanitari e importato in Svizzera. La Confederazione rinuncia pertanto all’acquisto secondo l’articolo 44 D‑LEp;

  • – in genere, inoltre, l’AOMS rimunera i medicamenti solo se sono impiegati per l’indicazione omologata da Swissmedic. In caso di comparsa di una nuova malattia trasmissibile, occorre dapprima sviluppare e far omologare da Swissmedic medicamenti contro tale malattia. Nel frattempo altri medicamenti già disponibili possono contribuire alla cura. Ciò significa che, di norma, sono impiegati medicamenti al di fuori della loro indicazione;

  • – per i medicamenti impiegati a scopo terapeutico che non figurano nell’ES o sono impiegati al di fuori della loro indicazione, in linea di principio entra in considerazione una rimunerazione nel singolo caso tramite l’AOMS secondo gli articoli 71a–71d OAMal. Tale rimunerazione si basa su una domanda di assunzione dei costi presentata dal medico curante e sulla garanzia di assunzione dei costi rilasciata dall’assicuratore-malattie. In caso di forma acuta di una malattia trasmissibile, questa soluzione di finanziamento non è tuttavia praticabile in ragione del tempo necessario per ottenere la garanzia di assunzione dei costi. Vi è inoltre il rischio che gli assicuratori-malattie gestiscano la garanzia di assunzione dei costi in modo eterogeneo e che gli assicurati subiscano quindi disparità di trattamento. La disposizione sulla rimunerazione nel singolo caso è quindi stata volutamente esclusa per i medicamenti destinati a curare la COVID‑19 e l’Mpox (art. 71e–71f OAMal);

  • – i medicamenti impiegati a titolo preventivo per i quali il titolare dell’omologazione non ha ancora richiesto l’omologazione a Swissmedic potrebbero essere rimunerati dall’AOMS secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAMal, che prevede l’assunzione dei costi di una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, appropriatezza o economicità sono ancora in fase di valutazione. In tal caso, i partner tariffali devono tuttavia disciplinare la rimunerazione contrattualmente, il che richiede tempo. Sussiste pertanto il rischio che la rimunerazione tramite l’AOMS sia garantita solo quando il medicamento non è più necessario alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Per questi motivi, spesso di fatto le spese per i medicamenti acquistati dalla Confederazione devono essere assunte integralmente dalla Confederazione; la sussidiarietà prevista all’articolo 73 LEp vigente non è applicabile. Quando la Confederazione non acquista i medicamenti secondo l’articolo 44 D‑LEp, spesso sono i pazienti a dover sostenere i costi.

Il capoverso 1 definisce le condizioni relative all’assunzione delle spese per la dispensazione di medicamenti e la ripartizione delle spese tra la Confederazione e le assicurazioni sociali, nel caso in cui la Confederazione acquista i medicamenti secondo l’articolo 44 D‑LEp.

L’assunzione delle spese sottostà alle seguenti condizioni:

  • – in primo luogo, la dispensazione deve avvenire alla popolazione ai sensi della LEp (in merito alla nozione di popolazione v. commento all’art. 74);

  • – in secondo luogo, la dispensazione del medicamento deve avvenire conformemente alle raccomandazioni dell’UFSP o allo scopo di eliminare malattie trasmissibili nell’ambito di programmi nazionali di cui all’articolo 5 LEp. Per quanto riguarda la dispensazione conformemente alle raccomandazioni dell’UFSP, quest’ultimo formula e pubblica le raccomandazioni; può basarsi sulle raccomandazioni di cura emanate dalle società mediche riconosciute dalla Confederazione;

  • – in terzo luogo, i medicamenti devono essere dispensati a scopo preventivo o terapeutico:

    • – nel presente contesto, per dispensazione a scopo preventivo s’intende l’uso di un medicamento al fine di prevenire il contagio e lo sviluppo di una malattia trasmissibile o di evitare un peggioramento dello stato di salute in presenza della malattia. La dispensazione preventiva può rivolgersi, da un lato, a gruppi di popolazione per i quali la malattia comporta rischi particolarmente elevati per la salute (dispensazione raccomandata dalla Confederazione) e, dall’altro, a gruppi di popolazione che presentano un rischio elevato di contagio per una malattia da eliminare (dispensazione nell’ambito di un programma di eliminazione);

    • – il termine «terapeutico» rispecchia l’idea alla base della LAMal: una cura è considerata terapeutica se tratta le cause della malattia, ma può esserlo anche se completa o sostituisce una terapia causale, senza influenzare direttamente la malattia di base166.

Le spese sono ripartite tra la Confederazione e le assicurazioni sociali: la Confederazione assume le spese per il medicamento e le assicurazioni sociali assumono le spese per la rimunerazione della prestazione (ossia la diagnosi o la cura di una malattia o dei suoi postumi, nel cui ambito è dispensato un medicamento) e l’onere per la dispensazione del medicamento. Ciò comprende per esempio le spese per le consultazioni che rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni dell’AOMS secondo l’articolo 25 LAMal e sono fatturate separatamente. L’assunzione delle spese per i medicamenti da parte della Confederazione tiene conto del fatto che tali spese non possono di fatto essere ripercosse sull’AOMS (v. commento sopra).

Il capoverso 2 prevede che la Confederazione assuma le spese per la rimunerazione della prestazione e gli oneri associati alla dispensazione del medicamento per le persone che non dispongono di un’AOMS.

Contrariamente al diritto vigente (art. 73 cpv. 2 e 3 LEp), che prevede in via prioritaria un’assunzione delle spese per la dispensazione secondo le regole e le condizioni consuete delle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare e in via sussidiaria un’assunzione di tali spese da parte della Confederazione, i capoversi 1 e 2 disciplinano in modo esaustivo l’assunzione delle spese per la dispensazione dei medicamenti di cui all’articolo 44 D‑LEp (ad eccezione dei vaccini). I due capoversi costituiscono un disciplinamento speciale rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare come pure rispetto all’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp.

I capoversi 1 e 2 si applicano unicamente ai medicamenti acquistati dalla Confederazione e di cui essa dispone, indipendentemente dal fatto che si trovino già nelle scorte federali o che siano oggetto di contratti di prenotazione. Fintanto che esistono prodotti che i fabbricanti si sono impegnati a fornire alla Confederazione, si applicano le regole di finanziamento della presente disposizione. La disposizione non è invece più applicabile una volta esaurite le scorte di medicamenti.

Il capoverso 3 prevede la possibilità che la Confederazione assuma le spese per la dispensazione di medicamenti non acquistati secondo l’articolo 44 D‑LEp. Le condizioni per l’assunzione delle spese di cui a questo capoverso sono per molti aspetti identiche a quelle indicate al capoverso 1 (v. commento corrispondente di cui sopra). L’aggettivo «preventivo» che figura nel capoverso 3 è inteso nel senso di prevenire il deterioramento dello stato di salute di una persona malata.

Se le condizioni sono soddisfatte, la Confederazione potrà, in virtù del capoverso 3, assumere in via sussidiaria le spese del medicamento (ossia del prodotto) che non sono sostenute dalle assicurazioni sociali. Nel caso di medicamenti le cui spese sono assunte dalle assicurazioni sociali, la Confederazione potrà inoltre assumere la quota di spese a carico della persona che riceve il medicamento (p. es. l’aliquota percentuale ed eventualmente la franchigia per i medicamenti finanziati dall’AOMS). Il capoverso 3 non costituisce un disciplinamento speciale rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare o rispetto all’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp.

La procedura, le modalità di fatturazione e le tariffe applicabili dovranno essere precisate dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. Per le persone assicurate nell’AOMS, in linea di principio la fatturazione delle prestazioni di cui al capoverso 1 sarà effettuata tramite gli assicuratori-malattie, mentre per le persone non assicurate sarà effettuata dall’Istituzione comune LAMal. Quest’ultima dovrà percepire un indennizzo per le spese amministrative sostenute. Anche la fatturazione delle prestazioni di cui al capoverso 3 sarà effettuata tramite gli assicuratori-malattie.

Art. 74c Spese per la dispensazione di altro materiale medico importante

L’articolo 74c corrisponde all’articolo 73 capoversi 2 e 3 vigenti. Il suo campo d’applicazione è però modificato in base agli articoli 74a, 74b e 74d D‑LEp. I principi di finanziamento della dispensazione devono applicarsi al materiale medico importante diverso dai vaccini, dai medicamenti e dalle analisi diagnostiche, ma acquistato dalla Confederazione in modo centralizzato in virtù dell’articolo 44 D‑LEp. L’articolo 74c stabilisce chi deve assumere le spese in caso di dispensazione alla popolazione di tale materiale medico importante. Per spese s’intendono le spese per il prodotto stesso e le prestazioni legate alla dispensazione (p. es. la somministrazione). La disposizione è applicabile per esempio alla dispensazione alla popolazione di dispositivi medici.

Il capoverso 1 stabilisce che in caso di dispensazione alla popolazione si applicano le regole e le condizioni consuete delle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare, specificando quindi chiaramente da un lato che l’assunzione obbligatoria delle spese secondo il capoverso 1 non costituisce un disciplinamento speciale rispetto a tali legislazioni e dall’altro che un’assunzione delle spese da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 71 LEp è esclusa. In alcune costellazioni, le spese non possono tuttavia essere assunte dalle assicurazioni menzionate o possono esserlo solo in parte. L’assunzione delle spese da parte dell’AOMS è esclusa per esempio se la dispensazione non è effettuata da un fornitore di prestazioni riconosciuto secondo la LAMal. Se tali spese non sono coperte, in tutto o in parte, da una di queste tre assicurazioni, è applicabile il capoverso 2. Le spese non coperte dalle assicurazioni sociali sono assunte dalla Confederazione. L’assunzione delle spese da parte della Confederazione secondo il capoverso 2 dovrà essere concretizzata a livello di ordinanza. Bisognerà stabilire per esempio la cerchia dei beneficiari della prestazione, l’importo della rimunerazione e i processi di fatturazione.

Art. 74d Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche

Relativamente all’assunzione delle spese per le analisi diagnostiche (di seguito «test»), il diritto vigente comporta le seguenti sfide:

  • – per alcuni test, spesso le spese devono essere assunte dalle persone testate. Si tratta dei test con indicazione esclusivamente epidemiologica, non ordinati dal medico cantonale e non acquistati dalla Confederazione. Ciò è dovuto al fatto che non vi è alcuna base legale per l’assunzione delle spese da parte dell’AOMS, della Confederazione o dei Cantoni. Il fatto che le spese siano a carico delle persone testate può influenzare negativamente la disponibilità a sottoporsi al test;

  • – a causa dell’aliquota percentuale (ed eventualmente della franchigia) spesso la persona testata deve assumere le spese anche se i test rientrano nel campo d’applicazione della LAMal. Ciò può rappresentare un ostacolo al ricorso a tali test, non da ultimo per le persone con scarse disponibilità finanziarie.

Il presente nuovo articolo crea una nuova base per il finanziamento dei test, al fine di eliminare tali problemi. Disciplina l’assunzione delle spese in modo esaustivo; l’articolo 74c D‑LEp non è applicabile ai test.

La Confederazione continuerà ad assumere – come già in base al diritto vigente – le spese per i test effettuati nell’ambito di contratti di prestazioni con i centri nazionali di riferimento, i laboratori di conferma o i centri nazionali di competenza di cui all’articolo 17 D‑LEp alla prima comparsa di una nuova malattia trasmissibile (cfr. art. 23 cpv. 2 lett. f OEp). In questo contesto, l’UFSP definisce contrattualmente in quali situazioni e a quali condizioni i centri di riferimento, i laboratori di conferma o i centri di competenza effettuano i test e la Confederazione assume le spese. L’UFSP stabilisce anche le modalità di fatturazione. Se dovesse emergere che il volume di test necessario supera quello convenuto contrattualmente, in virtù di questo articolo la Confederazione può assumere le spese.

L’articolo 74d si applica se la Confederazione acquista i test secondo l’articolo 44 D‑LEp – come pure se i fornitori di prestazioni si approvvigionano attraverso i consueti canali di distribuzione. L’articolo 74d non costituisce una disposizione speciale rispetto all’articolo 71 LEp. Questo significa che i Cantoni devono continuare ad assumere le spese per i test da loro ordinati e non coperti dalle assicurazioni sociali. Restano inoltre a loro carico le spese per le indagini epidemiologiche ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 LEp. I Cantoni non devono sostenere ulteriori spese per i test. Se le condizioni per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni o delle assicurazioni sociali non sono soddisfatte e la Confederazione non copre le spese in base all’articolo 74d, le persone testate devono sostenerle direttamente.

Nella misura in cui non siano assunte da un’assicurazione sociale, il capoverso 1 consente alla Confederazione di assumere le spese per i test in due casi:

  • – in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (lett. a);

  • – per eliminare una malattia trasmissibile nell’ambito dei programmi nazionali di cui all’articolo 5 LEp (lett. b).

Lettera a: in queste situazioni (cfr. art. 5a D‑LEp) può essere necessario che si sottopongano al test anche persone asintomatiche e non a rischio di decorso grave della malattia. Questi test servono anzitutto alla sorveglianza e al contenimento della dinamica dell’infezione: da un lato forniscono informazioni concrete su come si propaga la malattia, dall’altro i risultati dei test consentono alle autorità di ordinare provvedimenti (p. es. l’isolamento delle persone risultate positive al test) al fine di evitare ulteriori contagi.

Le spese per questi test non sono assunte dall’AOMS. Quest’ultima assume infatti le spese per i test diagnostici esclusivamente in presenza di sintomi che fanno sospettare una malattia (art. 25 LAMal) nonché per i test che consentono di individuare precocemente malattie su persone particolarmente a rischio – anche se non manifestano ancora sintomi (art. 26 LAMal).

Lettera b: per pervenire all’eliminazione di una malattia possono essere necessari test per individuare precocemente i casi restanti di una malattia perlopiù contenuta. In base ai risultati dei test è allora possibile adottare provvedimenti per evitare altre trasmissioni. Il fattore determinante è che abbiano accesso ai test gratuiti soprattutto le persone con un elevato rischio di infezione. La rimunerazione attraverso l’AOMS non può soddisfare questa esigenza a causa dell’aliquota percentuale e (eventualmente) della franchigia.

La fatturazione dei test secondo la LAMal prevede inoltre l’indicazione del nome dell’assicurato. In caso per esempio di infezioni sessualmente trasmissibili, nell’ottica della disponibilità a sottoporsi al test è molto importante garantire la riservatezza. Un’assunzione delle spese da parte dell’AOMS è quindi esclusa, anche in caso di test diagnostici effettuati su persone sintomatiche o di test destinati all’individuazione precoce su persone particolarmente a rischio.

In base al diritto vigente, nelle situazioni descritte sopra la Confederazione o i Cantoni possono assumere le spese per i test con indicazione esclusivamente epidemiologica solo se la Confederazione li acquista in virtù dell’articolo 44 D‑LEp (assunzione delle spese da parte della Confederazione) o se li ordina il medico cantonale (assunzione delle spese da parte dei Cantoni, art. 71 lett. b LEp in combinato disposto con l’art. 36 LEp). Queste condizioni sono tuttavia soddisfatte solo raramente. Il capoverso 1 permette quindi ora alla Confederazione di assumere le spese per questi test, sempreché non siano coperte da un’assicurazione sociale. Il finanziamento federale è pertanto sussidiario all’assunzione delle spese da parte delle assicurazioni sociali e non costituisce un disciplinamento speciale rispetto alle legislazioni sull’assicurazione malattie, sull’assicurazione contro gli infortuni e sull’assicurazione militare.

Concretamente, la Confederazione può assumere le seguenti spese:

  • – le spese per i test che non rientrano nel campo d’applicazione dell’AOMS (o di un’altra assicurazione sociale);

  • – le spese che la persona testata dovrebbe assumere sotto forma di aliquota percentuale ed eventualmente franchigia per i test di cui agli articoli 25 e 26 LAMal, se non fossero assunti dalla Confederazione;

  • – le spese per i test di cui agli articoli 25 e 26 LAMal, per i quali la procedura di disciplinamento della rimunerazione attraverso l’AOMS non è ancora conclusa; la Confederazione può assumere queste spese esclusivamente fino all’ammissione del test nell’elenco delle analisi, ossia fino all’entrata in vigore della necessaria modifica dell’OPre.

Se necessario, la Confederazione può garantire che, in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica e nell’ambito di programmi nazionali di eliminazione di una malattia trasmissibile, i test siano completamente gratuiti per le persone testate. Ciò è importante soprattutto quando i test non sono effettuati direttamente nell’interesse delle persone in questione.

Le «spese» ai sensi del presente articolo comprendono le spese per il dispositivo medico stesso, per lo svolgimento dei test e per la valutazione dei test (compresa la comunicazione del risultato alla persona testata).

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’assunzione delle spese. A livello di ordinanza fisserà per esempio i metodi di test finanziati dalla Confederazione, le prestazioni dettagliate e gli importi massimi assunti, i fornitori di prestazioni per i quali sono assunte le spese e le modalità di fatturazione. La delega di competenze al Consiglio federale riguarda solo le condizioni di assunzione delle spese per i test. Le condizioni a cui i laboratori possono effettuare analisi microbiologiche e le deroghe in caso di particolare pericolo per la salute pubblica sono disciplinate all’articolo 16 D‑LEp.

Art. 74e Procedura relativa all’assunzione delle spese e controllo

Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura relativa all’assunzione delle spese a carico della Confederazione o dei Cantoni secondo gli articoli 74–74d D‑LEp. Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza le modalità di fatturazione e rimunerazione delle spese (modello di finanziamento), per esempio formulando regole per la fatturazione. In linea di principio dovrà ispirarsi ai modelli di fatturazione diffusi nella pratica in contesti analoghi (nell’ambito della LAMal sono diffusi i due sistemi del terzo pagante e del terzo garante). Il Consiglio federale potrà vietare la cessione o la vendita di pretese di assunzione di tali spese. Potrà prevedere in particolare un divieto del factoring, ossia la possibilità che un beneficiario di prestazioni della Confederazione o di un Cantone trasferisca o venda a terzi (factor o società di factoring) crediti in sospeso nei confronti della Confederazione o di un Cantone.

In virtù del capoverso 2, il Consiglio federale disciplinerà le modalità di controllo di tali spese (competenze, forma dei controlli ecc.). Potrà anche affidare il controllo a terzi (delega). Se la delega comporta il trattamento congiunto di dati personali, trova applicazione l’articolo 33 LPD e il Consiglio federale dovrà disciplinare le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati.

Art. 74f Obbligo di informare

Lo svolgimento dei controlli nonché l’efficacia della lotta contro gli abusi presuppongono che i servizi competenti e i terzi incaricati ricevano le informazioni necessarie.

Il capoverso 1 prevede l’obbligo di informare i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, del CFD o i terzi incaricati del controllo. Su richiesta, devono essere comunicati le informazioni e i dati personali necessari per il controllo delle spese a carico della Confederazione o dei Cantoni, per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché per la restituzione dei pagamenti già effettuati.

L’obbligo di informare riguarda le imprese incaricate di assegnare i numeri di registro dei codici creditori (p. es. SASIS AG) (lett. a) nonché le persone e le imprese coinvolte nella fatturazione delle spese a carico della Confederazione o dei Cantoni (lett. b). Vi rientrano anche le persone e le imprese che si occupano della fatturazione (p. es. cassa dei medici, altre società di fatturazione, factor) come pure gli specialisti e le imprese di informatica che si occupano di sistemi di fatturazione, dato che spesso sono necessari accertamenti di natura tecnica.

In merito all’obbligo di informare, il capoverso 2 rimanda alla LSu (art. 15c LSu) per quanto concerne le spese di cui agli articoli 74–74d D‑LEp assunte dalla Confederazione o dai Cantoni. I beneficiari di pagamenti della Confederazione o dei Cantoni sottostanno quindi all’obbligo di informare nei confronti dell’autorità competente o di terzi da essa incaricati. Si tratta di un obbligo di collaborare. L’obbligo di informare comprende la consegna di tutti gli atti pertinenti nonché la concessione dell’accesso ai luoghi. Questi obblighi vigono non solo prima del pagamento delle spese, ma anche dopo, in modo tale che l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire pretese di restituzione. Gli obblighi si applicano anche a terzi, nella misura in cui siano stati incaricati di svolgere compiti dal beneficiario del pagamento. Essi non possono quindi appellarsi all’obbligo di riservatezza.

Art. 74g Restituzione

Se effettua indebitamente un pagamento secondo gli articoli 74–74d D‑LEp, la Confederazione o il Cantone può chiedere la restituzione del pagamento effettuato (cpv. 1). La Confederazione o un Cantone effettua indebitamente un pagamento per esempio se la prestazione è stata concessa in violazione di norme giuridiche o in base a fatti inesatti o incompleti. La formulazione potestativa conferisce all’autorità competente un certo margine di discrezionalità. Per chiedere la restituzione di un pagamento, l’autorità competente deve emanare una decisione. Se le spese sono già state rimunerate da terzi e la Confederazione o il Cantone ha rimborsato loro il pagamento, un’eventuale pretesa di restituzione passa dai terzi alla Confederazione o al Cantone (cessione legale).

Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale emanerà prescrizioni dettagliate sulla restituzione dei pagamenti effettuati indebitamente (cpv. 2). Potrà disciplinare in particolare le condizioni per una rinuncia alla restituzione di tali pagamenti. È ipotizzabile una rinuncia, per esempio, se il beneficiario ha preso provvedimenti che non possono essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili, se la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario o se un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario (cfr. p. es. art. 30 cpv. 2 LSu in merito alla revoca di sussidi). In relazione alla restituzione dei pagamenti, il Consiglio federale può anche prevedere un interesse (p. es. del 5 % all’anno dalla data del versamento) o regole sulla prescrizione (che devono tuttavia corrispondere alle regole generali sulla prescrizione).

Art. 74h Assistenza amministrativa

Nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il principio dell’obbligo del segreto. Una comunicazione dei dati è possibile solo se una base legale prevede una deroga a tale principio. La presente disposizione sull’assistenza giudiziaria e amministrativa prevede la revoca dell’obbligo del segreto.

Secondo il capoverso 1, la comunicazione dei dati da parte degli organi delle singole assicurazioni sociali ai servizi federali e cantonali competenti è prevista su richiesta scritta e motivata nei singoli casi. È inoltre ammessa solo per il controllo delle spese a carico della Confederazione o dei Cantoni, per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché per la restituzione dei pagamenti già effettuati. I dati sono comunicati gratuitamente.

Secondo il capoverso 2, anche gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza alle stesse condizioni, sempreché ciò serva alla verifica delle spese a loro carico (cfr. art. 32 LPGA).

Art. 75 cpv. 2

L’esecuzione della LEp incombe ai Cantoni, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. Il margine di manovra esecutivo dei Cantoni è disciplinato dalle condizioni quadro imposte dalla legge. Il capoverso 2 precisa tuttavia che i Cantoni eseguono i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale in una situazione particolare di cui all’articolo 6c D‑LEp o in una situazione straordinaria di cui all’articolo 7 LEp, per quanto esso non disponga altrimenti. Nell’ambito della lotta contro la pandemia di COVID‑19 diverse reazioni dei Cantoni hanno gettato dubbi su tale principio. S’impone quindi di precisare questo aspetto nella legge.

Art. 77 cpv. 3 lett. b e d

Al capoverso 3, la lettera b è completata specificando che deve trattarsi di un «particolare pericolo» per la salute pubblica e di conseguenza si riferisce anche alla definizione di cui all’articolo 5a D‑LEp. La lettera d può essere abrogata poiché le prescrizioni relative ai piani di preparazione e gestione dei Cantoni sono previste in dettaglio all’articolo 8 D‑LEp.

Art. 77a Esecuzione nell’esercito

In linea di principio è incontestato che la legislazione sulle epidemie sia applicabile puntualmente anche all’esercito. L’esercito e il medico in capo dell’esercito non sono tuttavia menzionati in modo specifico nella LEp, ad eccezione dell’articolo 73 capoverso 2 lettera c LEp concernente l’assunzione delle spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici. Agli articoli 10, 12 capoverso 3, 63 capoverso 1, 82 lettera d, 84 lettera c, 90 capoverso 2 e 94 capoverso 1 lettera c OEp figurano però singole prescrizioni che si riferiscono all’esercito. Solo nel messaggio del 3 dicembre 2010167 concernente la revisione della LEp sono stati menzionati espressamente l’esercito e il medico in capo dell’esercito, precisando che nell’esercito il medico in capo svolge i compiti di un medico cantonale e attua i provvedimenti di polizia sanitaria d’intesa con i medici cantonali interessati.

I provvedimenti di lotta contro le malattie trasmissibili nell’esercito nonché varie prescrizioni di coordinamento volte a ottimizzare le interfacce tra gli organi militari e civili sono stabiliti nell’ordinanza del 25 ottobre 1955168 concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Tale ordinanza si fonda sull’articolo 35 LM, che autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’attuazione di provvedimenti volti a impedire la propagazione di malattie gravi o trasmissibili nell’esercito e la loro trasmissione dall’esercito alla popolazione. Nell’ambito dell’ultima revisione di legge, l’articolo 35 capoverso 1 LM è stato modificato e allineato maggiormente alle disposizioni della LEp. Secondo l’articolo 35 capoverso 1 LM, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell’esercito. A livello di ordinanza disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni sia della legislazione sulle epidemie sia di quella sulle epizoozie169.

L’esercito e il suo ruolo nella lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano vanno ora disciplinati nella LEp. Il nuovo disciplinamento è opportuno anche perché nell’ambito dell’ultima revisione della LM è stato sancito e definito nella legge il concetto di «sanità militare» (cfr. art. 34a LM). Il servizio medico militare si è affermato e si è rivelato efficace – in particolare nel corso della pandemia di COVID‑19 – quale autorità sanitaria dell’esercito sotto la responsabilità del medico in capo dell’esercito.

Fatte salve le competenze e le misure di lotta contro le malattie trasmissibili di cui all’articolo 35 LM, le disposizioni della LEp si applicano anche all’esercito (cpv. 1). Il riferimento è alle competenze esecutive dell’esercito, che possono essere esercitate da quest’ultimo solo nella misura in cui deve essere assolutamente garantita la prontezza di impiego dell’esercito. Fintanto che l’esercito non ha ordinato provvedimenti specifici, in linea di principio si applicano i relativi provvedimenti delle autorità civili della Confederazione e dei Cantoni. La delimitazione tra le competenze dell’esercito e quelle delle autorità civili può rivelarsi estremamente ardua nei singoli casi. Le competenze esecutive dell’esercito devono per coerenza estendersi alle persone che esercitano regolarmente un’attività per quest’ultimo. Si tratta da un lato dei militari durante l’esercizio delle loro attività di servizio e dall’altro del personale federale non militare e degli incaricati civili che lavorano per l’esercito. Sono inoltre incluse le persone che soggiornano in immobili gestiti dall’esercito o su suo mandato, oppure in installazioni fisse o mobili, ossia impianti dell’esercito delimitati, indipendentemente dai rapporti di proprietà. Data la grande importanza attribuita alla garanzia della prontezza di impiego permanente, tale da farne un interesse pubblico di portata nazionale, nei casi in cui la delimitazione tra le competenze dell’esercito e quelle delle autorità civili risulta problematica, tendenzialmente occorre partire da un’interpretazione di ampio respiro delle competenze esecutive dell’esercito.

Attualmente le misure concrete dell’esercito in materia di prevenzione e di lotta sono disciplinate all’articolo 35 capoversi 2 e 3 LM e nell’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Sul piano dei contenuti non divergono sostanzialmente – salvo per la terminologia non uniforme – dai provvedimenti previsti dalla LEp (cfr. art. 6 cpv. 2, art. 21 seg. e art. 30 segg. LEp). Per quanto riguarda la prescrizione di provvedimenti nei confronti di singole persone vale quanto segue: secondo l’articolo 31 capoverso 1 LEp, le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 33–38. Se nell’esercito vanno adottati provvedimenti di protezione contro le malattie trasmissibili (p. es. quarantena), essi devono basarsi sulla legislazione militare o sul corrispondente diritto d’esecuzione. La presente disposizione non conferisce al medico in capo la competenza di ordinare tali provvedimenti nell’esercito. Se necessario, nei singoli casi concreti occorre poter tenere adeguatamente conto delle caratteristiche dell’esercito. Per garantire la prontezza di impiego dell’esercito, a seconda dei casi le disposizioni applicabili al settore civile vanno allentate (p. es. nessun obbligo di dichiarazione e di quarantena per i militari che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio) o inasprite (p. es. obbligo della mascherina FFP2, disposizioni più severe in materia di distanziamento). Inoltre, a differenza del settore civile, per gli atti l’esercito si avvale in primo luogo di forme militari specifiche (p. es. ordini di servizio o istruzioni) anziché della forma giuridica della decisione (generale).

Capoverso 2: in seno all’esercito, il medico in capo dell’esercito svolge i compiti di un medico cantonale. Questo principio, precedentemente menzionato solo nel citato messaggio concernente la LEp, va ora sancito espressamente nella legge.

Le autorità militari e civili competenti sono tenute ad assicurare l’informazione reciproca, a coordinare le loro attività e misure e a collaborare nell’ambito delle loro competenze (cpv. 3). Prescrizioni analoghe esistono puntualmente agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 6, 8 capoverso 2 e 11 dell’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Si tratta di obblighi estesi d’informazione, coordinamento e cooperazione, che vanno oltre la semplice assistenza amministrativa. Eventuali conflitti di competenza e altre discrepanze tra le autorità militari e civili competenti vanno affrontate, nei limiti del possibile, amichevolmente e consensualmente. Nei singoli casi concreti occorre procedere a una ponderazione tra l’interesse nazionale di garantire la prontezza di impiego dell’esercito e gli interessi in gioco delle autorità civili competenti.

A livello di ordinanza, se necessario il Consiglio federale potrà emanare prescrizioni sulla delimitazione tra le competenze delle autorità militari e quelle delle autorità civili nonché sulla procedura in caso di conflitti di competenza e altre discrepanze (cpv. 4).

Art. 80 cpv. 1 lett. f–h

Il capoverso 1 lettera f prevede la nuova competenza del Consiglio federale di concludere, modificare o denunciare accordi internazionali concernenti l’acquisto di materiale medico importante170 assieme ad altri Stati, in deroga alla procedura ordinaria di approvazione da parte delle Camere federali prevista all’articolo 166 capoverso 2 Cost. Questa disposizione riguarda segnatamente i sistemi di acquisti congiunti esistenti a livello europeo e internazionale. La nozione di materiale medico importante è definita all’articolo 3 lettera e D‑LEp: vi rientrano gli agenti terapeutici, i dispositivi di protezione e gli altri dispositivi medici necessari all’assistenza sanitaria. A titolo di esempio, il sistema europeo di acquisti congiunti riguarda l’approvvigionamento congiunto con contromisure mediche, ossia medicamenti per uso umano e dispositivi medici ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché altri beni o servizi destinati alla preparazione e alla reazione a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Vi rientrano anche i vaccini o altri dispositivi e apparecchiature (p. es. respiratori).

Lettera g: il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti il collegamento del sistema per l’emissione di certificati non falsificabili di cui all’articolo 49b D‑LEp a sistemi esteri corrispondenti. Devono essere rispettate le disposizioni dell’articolo 62a D‑LEp relative a una protezione adeguata della personalità dei partecipanti.

Lettera h: il Consiglio federale può inoltre concludere accordi internazionali concernenti il collegamento dei sistemi volti a informare persone esposte di cui all’articolo 60d D‑LEp a sistemi esteri corrispondenti. Vanno osservate le prescrizioni di cui all’articolo 62a D‑LEp.

Art. 81a Collaborazione nei settori essere umano, animale e ambiente

Il nuovo articolo 81a mira a sottolineare l’importanza della collaborazione tra i servizi federali e cantonali competenti nei settori essere umano, animale e ambiente (One Health). L’espressione One Health designa un approccio integrato di collaborazione interdisciplinare volto a garantire in modo sostenibile ed equilibrato la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente. Questo approccio riconosce che la salute dell’essere umano e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e del resto dell’ambiente sono strettamente connesse e interdipendenti. Ciò presuppone una collaborazione tra vari attori e a tutti i livelli. Sul piano internazionale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’OMS171 si sono accordati su questa definizione e ne hanno ribadito l’importanza strategica. Analogamente, in Svizzera l’approccio One Health designa la collaborazione tra autorità, mondo scientifico e privati a livello cantonale e nazionale al fine di garantire la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente.

La Svizzera sostiene questo approccio partecipando agli organismi internazionali pertinenti e creando le strutture nazionali necessarie. Dal 2017 è attivo, in virtù dell’articolo 54 LEp, l’organo sussidiario «One Health», che all’occorrenza riunisce uffici federali e cantonali nonché esperti.

La Confederazione e i Cantoni tengono conto dell’approccio One Health nell’ambito delle loro competenze in materia di individuazione, sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili nonché di lotta contro di esse. Siccome alcuni eventi che negli ultimi anni hanno provocato focolai da grandi a molto grandi (p. es. pandemia di COVID‑19) sono da attribuire ad agenti patogeni di origine animale, s’impone un coordinamento permanente e approfondito con i partner nei settori della salute animale, delle zoonosi, ma anche dell’ambiente e della ricerca. Questo principio va quindi sancito nella LEp sotto forma di disposizione di carattere programmatico.

Art. 83 cpv. 1 lett. a–b, fbis, j, lbis, n e o nonché cpv. 2

L’articolo 83 elenca le fattispecie considerate come contravvenzioni. Durante la pandemia di COVID‑19 è stato rilevato da più parti che questa disposizione era formulata in modo troppo vago o che le fattispecie contravvenzionali erano lacunose, aspetti ritenuti problematici nell’ottica del principio di legalità. Pertanto, sono state apportate diverse modifiche e sono state aggiunte nuove fattispecie contravvenzionali in relazione ai nuovi obblighi previsti nel D‑LEp.

Al capoverso 1 lettera a è modificata l’indicazione tra parentesi. L’adeguamento è dovuto al fatto che l’attuale articolo 12 è stato riorganizzato e suddiviso in diversi articoli (art. 12–12e). È inoltre aggiunto un rimando all’articolo 13 capoversi 3 e 4. Queste disposizioni consentono al Consiglio federale di introdurre ulteriori obblighi di dichiarazione, la cui violazione costituirà una contravvenzione. Anche alla lettera b viene inserita una piccola aggiunta, affinché siano perseguibili anche le strutture che, pur non sottostando all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 o 3 o l’articolo 16b D‑LEp, eseguono analisi senza soddisfare le pertinenti condizioni. La modifica alla lettera j permette di includere anche i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale secondo l’articolo 6c. Nell’indicazione tra parentesi viene inoltre aggiunto un rimando al nuovo articolo 40a D‑LEp. Pertanto, anche una violazione dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nel settore dei trasporti pubblici in virtù di questa disposizione può essere sanzionata penalmente.

Al capoverso 1 sono inoltre inserite le nuove lettere abis, fbis, lbis, n e o. Secondo la lettera abis sono puniti con la multa le persone responsabili del controllo autonomo di cui all’articolo 26 LDerr o i laboratori che omettono di inoltrare un campione a un laboratorio di riferimento, pur essendo tenuti a farlo secondo l’articolo 15b capoverso 1 o 2. Secondo la lettera fbis è punito con la multa anche chiunque si oppone a obblighi di informazione sui rischi di contagio secondo l’articolo 33 capoverso 2 D‑LEp. È considerata una contravvenzione secondo la lettera lbis anche la violazione delle prescrizioni sulla costituzione di scorte di materiale medico importante (art. 44b cpv. 1 lett. a). La lettera n è completata al fine di rispettare il principio di legalità delle disposizioni penali emanate dal Consiglio federale nelle situazioni straordinarie. È così punito con la multa chi contravviene a un provvedimento ordinato in virtù dell’articolo 7 sotto comminatoria della pena prevista dal Consiglio federale nella presente disposizione.

Deve poter essere punito anche chi fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto nell’ambito dell’assunzione delle spese per il materiale medico importante di cui agli articoli 74–74d (lett. o). Viene così precisato che in questi casi possono trovare applicazione non solo le fattispecie di reato di cui agli articoli 14–18 della legge federale del 22 marzo 1974172 sul diritto penale amministrativo (DPA) (cfr. art. 84 cpv. 3 D‑LEp) ma anche le contravvenzioni disciplinate dall’articolo 38 LSu.

Secondo il capoverso 2 è punibile anche la commissione per negligenza delle nuove fattispecie contravvenzionali. È fatto salvo il capoverso 1 lettera o.

Art. 84 Competenza e diritto penale amministrativo

Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente: il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. Sono quindi competenti le autorità penali ordinarie. Anche il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Secondo il nuovo capoverso 3, le infrazioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 lettera o sono invece perseguite e giudicate dall’UFSP secondo la DPA e non rientrano nella sfera di competenza delle autorità penali cantonali ordinarie. L’attribuzione di competenza all’UFSP è in linea con l’articolo 39 capoverso 1 LSu e con i principi generali del diritto penale amministrativo, in quanto nelle fattispecie di reato corrispondenti (cfr. art. 14–17 DPA) in generale e nell’articolo 14 capoverso 1 DPA (truffa in materia di prestazioni) in particolare, il bene giuridico protetto è rappresentato dal patrimonio della Confederazione e dall’integrità dei processi di assegnazione di prestazioni finanziarie e di altro tipo da parte degli enti pubblici173. Pertanto, da un lato l’UFSP esamina se sussiste un’infrazione a una norma della LEp o a un’ordinanza emanata dal Consiglio federale in virtù della LEp (art. 74e, art. 74g cpv. 2 D‑LEp), dall’altro giudica le infrazioni alle norme amministrative secondo il diritto penale amministrativo. Ciò è giustificato dalla maggior garanzia di uniformità della giurisprudenza (e quindi anche dell’applicazione del diritto) nonché dalle conoscenze specifiche della relativa autorità e dall’economia processuale.

Il capoverso 4 obbliga i membri dei servizi federali e cantonali competenti per la verifica e il controllo delle spese assunte di cui agli articoli 74–74d (lett. a) nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi (lett. b), il Controllo federale delle finanze (lett. c) e gli organi cantonali di controllo delle finanze (lett. d) a denunciare immediatamente all’autorità amministrativa competente le infrazioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 lettera o che accertano o di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro attività di servizio. Tale obbligo è conforme a quanto previsto dall’articolo 39 capoverso 2 LSu e dall’articolo 19 capoverso 2 DPA e, in quanto norma speciale, prevale su altre disposizioni in materia di obblighi di denuncia e diritti di segnalazione (come quelle di cui all’art. 22a LPers). Se i soggetti sottoposti all’obbligo di denuncia sono membri dell’amministrazione interessata, devono denunciare la questione internamente, sempreché non siano loro stessi responsabili dello svolgimento del procedimento penale amministrativo. L’amministrazione interessata è l’UFSP. Dall’introduzione di un obbligo di denuncia esteso come questo ci si aspetta di ottenere un quadro il più possibile completo delle infrazioni commesse e di individuare se e in quali casi i fatti denunciati potrebbero essere collegati tra loro, indicando la necessità di un’azione coordinata.

Il capoverso 5 prevede la possibilità che i procedimenti penali relativi all’assunzione delle spese per il materiale medico importante secondo gli articoli 74–74d siano condotti da un’autorità cantonale di perseguimento penale (Ministero pubblico) nel caso in cui questa stia già indagando per lo stesso fatto o per un fatto strettamente connesso. Il diritto vigente prevede già questa possibilità all’articolo 20 capoverso 3 DPA, mentre la delega in senso opposto, ossia dall’autorità cantonale alla Confederazione (concretamente l’UFSP), non è attualmente possibile. Per consentire anche la delega di procedimenti cantonali alla Confederazione, il presente disegno prevede una disposizione speciale che permetterà di tenere conto di situazioni come quelle riguardanti la dispensazione di vaccini alla popolazione (cfr. art. 74a cpv. 2 D‑LEp: la Confederazione assume le spese del vaccino, i Cantoni quelle della sua somministrazione) o l’assunzione parziale delle spese da parte della Confederazione (cfr. art. 74c cpv. 2 D‑LEp), nelle quali possono sussistere sovrapposizioni di competenze tra Confederazione e Cantoni per quanto riguarda il perseguimento penale.

Art. 84a Sanzioni di diritto amministrativo

Il capoverso 1 permette all’autorità competente di adottare sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di informare di cui all’articolo 74f capoverso 2. Se i beneficiari di pagamenti nell’ambito dell’assunzione delle spese per i provvedimenti di cui agli articoli 74–74d D‑LEp non sono disposti a fornire all’autorità competente le necessarie informazioni o a consentirle accertamenti importanti, a quest’ultima mancano le basi fattuali per giudicare l’ammissibilità di tali pagamenti. Nell’ambito dell’assunzione di queste spese, l’autorità non ha infatti alcuna possibilità di chiarire i fatti ricorrendo a mezzi coercitivi (come p. es. nel diritto penale amministrativo). La presente disposizione consente, in questi casi, di negare l’assunzione delle spese o di esigere la restituzione dei pagamenti già effettuati.

Se una condanna penale passata in giudicato stabilisce che è stata commessa un’infrazione in relazione all’assunzione delle spese per materiale medico importante di cui agli articoli 74–74d D‑LEp, un’esclusione temporanea di tali prestazioni, indennizzi e aiuti finanziari può essere giustificata. La base per questa sanzione di diritto amministrativo è costituita dal capoverso 2.

6.2 Modifica di altri atti normativi

6.2.1 Legge sul Parlamento

In seguito alla pandemia di COVID‑19, nella LParl sono state integrate diverse disposizioni volte a migliorare la capacità del Parlamento di agire in situazioni di crisi. L’allegato 2 enumera le disposizioni che conferiscono poteri di gestione delle crisi. Il numero 6 menziona gli articoli 6 e 7 LEp. La modifica della LEp prevede l’aggiunta degli articoli 6a–6d. Appare inoltre opportuno includere nell’allegato anche i provvedimenti adottati dal Consiglio federale per aiutare le imprese che subiscono perdite considerevoli in una situazione particolare – per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 6c – o in una situazione straordinaria – per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 7 (cfr. art. 70a–70f D‑LEp). In questo modo viene precisato che gli strumenti previsti dalla LParl (sessione straordinaria, procedura per la trattazione di una mozione di commissione, consultazione sui progetti di ordinanza) si applicano anche alle ordinanze del Consiglio federale fondate su queste disposizioni.

6.2.2 Legge sulle multe disciplinari

Le infrazioni di poco conto della LEp devono poter essere punite secondo la procedura della multa disciplinare, come previsto anche per alcuni settori del diritto sulle derrate alimentari e sugli stupefacenti. La legge del 18 marzo 2016174 sulle multe disciplinari (LMD) va pertanto completata in tal senso. Secondo il diritto vigente, i provvedimenti nei confronti della popolazione ordinati dai Cantoni in virtù dell’articolo 40 LEp o dalla Confederazione in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LEp in combinato disposto con l’articolo 40 LEp possono essere sanzionati solo secondo le regole del CPP (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. j e 84 cpv. 1 LEp). Durante la gestione della pandemia di COVID‑19 è emerso un bisogno urgente, per i Cantoni, di poter sanzionare le infrazioni di poco conto mediante multe disciplinari. Questa lacuna è stata colmata temporaneamente con una modifica limitata nel tempo della LMD175. Il presente progetto prevede ora la possibilità di punire secondo la procedura della multa disciplinare anche le infrazioni di poco conto della LEp.

La LEp e le disposizioni d’esecuzione corrispondenti contengono disposizioni su reati che possono essere constatati in loco e si prestano alla procedura della multa disciplinare, per esempio le infrazioni ai provvedimenti nei confronti della popolazione. Durante la pandemia di COVID‑19 vi rientravano infrazioni ai piani di protezione prescritti nell’ordinanza COVID‑19 situazione particolare oppure infrazioni all’obbligo di portare la mascherina nei settori accessibili al pubblico delle strutture o nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Spetterà al Consiglio federale definire, mediante una modifica dell’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 2019176 concernente le multe disciplinari, quali infrazioni ai provvedimenti federali o cantonali possono essere punite secondo la procedura della multa disciplinare.

6.2.3 Legge militare

Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LM, il Consiglio federale può esigere dai militari esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di «funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione», indipendentemente dal fatto che la truppa si trovi in un’area particolarmente a rischio o che sussista un’epidemia. Al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie contagiose all’interno dell’esercito, l’esercizio di funzioni particolarmente a rischio (p. es. servizio sanitario o impieghi all’estero) è quindi subordinato all’esecuzione di determinati esami o vaccinazioni. Coloro che non intendono sottoporsi a tali esami e vaccinazioni sono impiegati altrimenti. Non è esercitata alcuna coercizione177.

Attualmente l’articolo 35 capoverso 2 LM si applica esclusivamente ai militari. Questo disciplinamento è insufficiente, poiché per svolgere i suoi compiti l’esercito si avvale – oltre che dei militari – anche di persone assunte secondo la legislazione sul personale federale e di persone che operano nell’ambito di contratti di mandato di diritto civile. Finora, di norma l’obbligo per queste persone di sottoporsi a vaccinazioni o esami del sangue preventivi era stabilito contrattualmente oppure – per il personale federale soggetto a doveri di fedeltà e d’ufficio di diritto pubblico – mediante istruzioni. È quindi opportuno adeguare il campo d’applicazione dell’articolo 35 capoverso 2 LM in tal senso. In futuro il fatto che le persone interessate siano militari, persone assunte secondo la legislazione sul personale federale o persone incaricate nell’ambito di contratti di mandato di diritto civile sarà irrilevante. Il nuovo disciplinamento proposto permette di applicare una procedura uniforme a tutte le persone che lavorano per l’esercito.

Come nel settore civile, la possibilità di esigere vaccinazioni ed esami del sangue preventivi va limitata a determinate cerchie di persone, conformemente al principio di proporzionalità. Per le persone che lavorano per l’esercito e non hanno contatti fisici con militari e pazienti della sanità militare, oppure li hanno raramente, di norma non è proporzionato ordinare vaccinazioni ed esami del sangue preventivi, dal momento che in questi casi un contagio può essere ampiamente escluso. L’esecuzione di una vaccinazione o di un esame del sangue preventivo deve essere necessaria per ridurre a un minimo assoluto il rischio di non poter più esercitare la funzione militare o di contagiare pazienti della sanità militare. Per quanto riguarda la terminologia, l’articolo 35 capoverso 2 LM si ispira sostanzialmente all’articolo 6c lettera c D‑LEp e all’articolo 22 LEp. Il Consiglio federale deve essere autorizzato a dichiarare obbligatoria la vaccinazione delle persone che lavorano per l’esercito e appartengono a un gruppo di persone a rischio o sono particolarmente esposte a causa della loro funzione, e ad esigere da esse esami del sangue preventivi.

6.2.4 Legge sugli agenti terapeutici

L’omologazione temporanea di cui all’articolo 9a LATer rappresenta una procedura di omologazione accelerata in caso di disponibilità di dati ancora limitata. Nel decidere in merito all’omologazione, le autorità di controllo dei medicamenti si trovano spesso a dover affrontare il dilemma tra la volontà di non ritardare inutilmente l’accesso rapido al mercato di nuovi principi attivi e la necessità di svolgere una valutazione approfondita del rapporto rischio-benefici in base ai dati degli studi disponibili. Di fronte alla mancanza di alternative terapeutiche o a opzioni terapeutiche poco efficaci, un’autorità di controllo dei medicamenti può talvolta essere costretta a rilasciare un’omologazione a nuovi principi attivi, malgrado l’esistenza di incertezze quanto alla loro efficacia o ai loro rischi. La possibilità di prevedere un’omologazione temporanea secondo l’articolo 9a LATer mira a garantire la rapida disponibilità di nuovi principi attivi colmando le lacune nell’approvvigionamento. Questa opzione presuppone però che, dopo il rilascio dell’omologazione richiesta, il titolare dell’omologazione avvii rapidamente ulteriori studi clinici per rispondere agli interrogativi in sospeso (p. es. in merito all’efficacia, alla sicurezza o al dosaggio ottimale), in modo da consentire a Swissmedic di rivalutare il rapporto rischio-benefici del preparato entro un termine utile ed eliminare al più presto le concessioni fatte in relazione a singoli aspetti del rapporto rischio-benefici a favore della sicurezza dell’approvvigionamento. Al più tardi dopo il rilascio dell’omologazione temporanea, il titolare dell’omologazione deve inoltre mettere a disposizione le informazioni e i documenti necessari per la sorveglianza del mercato, in particolare quelli concernenti la farmacovigilanza e la garanzia della qualità.

La formulazione dell’articolo 9a capoverso 1 LATer vigente limita il ventaglio delle indicazioni dei medicamenti che possono essere immessi in commercio in virtù di un’omologazione temporanea basata su documenti incompleti ai preparati destinati alla cura di malattie che possono avere esito letale o essere invalidanti. Su questa base possono essere omologati temporaneamente, in vista di un «compassionate use», agenti terapeutici, ma anche vaccini e dispositivi medico-diagnostici. Il legislatore ha quindi optato per una soluzione rigorosa nel confronto internazionale. L’articolo 2 numero 2 del regolamento (CE) n. 507/2006, che prevede la possibilità di rilasciare un’autorizzazione condizionata («conditional marketing authorisation») anche ai medicamenti «da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica, debitamente riconosciute dall’OMS ovvero dalla Comunità nel contesto della decisione n. 2119/98/CE», conferisce infatti all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) un margine di manovra nettamente più ampio.

Per considerare adeguatamente la possibilità che compaiano altri agenti patogeni con potenziale pandemico, il presente disegno crea, mediante un completamento dell’articolo 9a LATer, una base legale che consente a Swissmedic di omologare a tempo determinato anche i medicamenti necessari a contrastare, in una situazione particolare o straordinaria, un particolare pericolo per la salute pubblica (nuovo cpv. 1 lett. b). La formulazione fa espressamente riferimento al modello a tre livelli di cui agli articoli 6–6d e 7 D‑LEp. I rimanenti elementi dell’articolo 9a LATer vigente restano invariati. Da notare che, secondo l’articolo 44b capoverso 3 D‑LEp, il Consiglio federale può modificare le condizioni di cui al capoverso 2, entro i criteri rigorosi stabiliti da questo articolo. Ciò riguarda in particolare la condizione di cui all’articolo 9a capoverso 2 lettera c LATer: possono verificarsi situazioni in cui, nell’ottica della sicurezza dell’approvvigionamento e della tutela della salute pubblica, occorre mettere a disposizione della popolazione medicamenti alternativi ed equivalenti. Sulla scia della gestione della pandemia di COVID‑19, per esempio, nell’ambito dei vaccini anti-COVID‑19 è risultato importante poter mettere a disposizione della popolazione in Svizzera una varietà più ampia possibile di medicamenti sicuri ed efficaci di vari offerenti e con tecnologie differenti, in particolare per poter offrire al più presto un’alternativa sicura ed efficace a tutti i pazienti che non potevano essere vaccinati con i vaccini già omologati (per via dell’età, di malattie pregresse, di intolleranze o simili) (cfr. art. 21 cpv. 5 ordinanza 3 COVID‑19).

6.2.5 Legge federale sull’assicurazione malattie

Nell’assicurazione malattie vige il principio di cui all’articolo 33 LPGA, che sancisce l’obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi. Un’eventuale deroga deve essere esplicitamente prevista. La comunicazione di dati a diversi organi e autorità è disciplinata dall’articolo 84a LAMal; la dichiarazione all’UFSP di dati sulle vaccinazioni in forma anonimizzata, prevista all’articolo 24 capoverso 4 D‑LEp, deve pertanto essere integrata nell’articolo 84a LAMal.

6.3 Decreto federale che stabilisce un limite di spesa quadriennale per contributi a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili

Articolo 1

Con il presente decreto federale, il Consiglio federale propone di stanziare per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della revisione della LEp un limite di spesa per contributi di partecipazione a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali per la protezione contro le malattie trasmissibili. Il decreto poggia sull’articolo 50a D‑LEp, in virtù del quale la Confederazione può concedere contributi a programmi di organizzazioni internazionali o a istituzioni internazionali d’importanza strategica nel campo della protezione della salute globale al fine di individuare, sorvegliare, prevenire e combattere pericoli sanitari di portata internazionale con considerevoli effetti per la salute della popolazione in Svizzera. Per questi contributi sono stanziati 44,4 milioni di franchi per il quadriennio.

Per l’intero periodo si prevede che i versamenti annuali rimangano nominalmente stabili (¼ del limite di spesa annuale, ossia 11,1 milioni di franchi all’anno). Nel decreto federale non è dunque fornita alcuna indicazione in merito alle previsioni d’inflazione considerate.

Articolo 2

I decreti di stanziamento sono decreti federali semplici e come tali non sottostanno a referendum.

6.4 Decreto federale che stanzia un credito d’impegno quadriennale relativo ad aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici

Articolo 1

Con il presente decreto federale, il Consiglio federale propone di stanziare per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della revisione della LEp un credito d’impegno di 80 milioni di franchi. Il decreto poggia sull’articolo 51a LEp, in virtù del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari per lo sviluppo di antimicrobici e per la loro messa a disposizione sul mercato svizzero se ciò è necessario per garantirne la disponibilità (v. commenti all’art. 51a D‑LEp). I singoli impegni possono essere assunti solo sino allo scadere dei quattro anni. Occorre distinguere tra il credito d’impegno e i crediti a preventivo annui, iscritti di volta in volta nel preventivo e nel piano finanziario.

Articolo 2

Le stime concernenti il rincaro utilizzate per il calcolo del credito d’impegno sono riportate nel decreto federale e si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2024. Tali stime sono rilevanti per l’ammontare complessivo degli impegni che il Consiglio federale può assumere nel periodo d’impegno di quattro anni. I crediti a preventivo annui, che saranno poi calcolati sulla base dei rispettivi contratti, non saranno invece adeguati al futuro rincaro.

Articolo 3

I decreti di stanziamento sono decreti federali semplici e come tali non sottostanno a referendum.

7 Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le ripercussioni per la Confederazione comprendono i costi di esecuzione delle misure nuove o adeguate previste dalla LEp (v. n. 7.1.1) e i costi per le misure di promozione sotto forma di aiuti finanziari per le quali sono presentati due decreti federali separati, che disciplinano la promozione di programmi internazionali per la protezione contro le malattie trasmissibili, in particolare nel campo della prevenzione delle pandemie nonché dello sviluppo di nuovi antimicrobici (v. n. 7.1.2) e della loro messa a disposizione sul mercato svizzero (v. n. 7.1.3).

Per la Confederazione sono attesi complessivamente ulteriori costi annui pari a un massimo di 45,4 milioni di franchi:

  • − le uscite annue correlate a tutti i provvedimenti introdotti dalla revisione ammonterebbero a 36,2 milioni di franchi nella gestione ordinaria (comprese le spese per il personale) dopo il rafforzamento delle capacità. La prevista focalizzazione sui compiti imprescindibili consente di ridurre le spese previste a 26,8 milioni di franchi, di cui 4,9 riguardano i sussidi (esclusi gli aiuti finanziari per i programmi internazionali e lo sviluppo di antimicrobici) e il resto il settore proprio della Confederazione;

  • − per i programmi internazionali viene inoltre chiesto un limite di spesa per il periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp, che comporterà ulteriori uscite pari a 11,1 milioni di franchi l’anno;

  • − un credito d’impegno consentirà inoltre di erogare aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici in Svizzera. I versamenti comporteranno presumibilmente ulteriori uscite stimate in 7,5 milioni di franchi l’anno (i costi annui possono variare).

Questi importi non comprendono le uscite che la Confederazione sarebbe chiamata a sostenere in caso di una futura crisi sanitaria o pandemia.

7.1.1 Esecuzione della LEp

Con la modifica della LEp, alla Confederazione sono assegnati compiti nuovi o modificati, associati a un aumento dei costi.

Nel seguente elenco sono menzionati tutti i compiti nuovi e modificati che la Confederazione sarà chiamata a svolgere nella situazione normale a seguito degli adeguamenti della legge. Siccome ogni futura crisi sanitaria o pandemia può comportare nuove sfide e ripercussioni, non sono menzionati i compiti che dovrebbero essere assunti solo in quelle circostanze.

  • Preparazione a particolari pericoli per la salute pubblica: secondo il rivisto Piano pandemico, ai fini della preparazione a un’eventuale crisi la Confederazione è chiamata a svolgere esercitazioni congiunte con i Cantoni e a verificare l’esistenza dei piani cantonali nonché la loro coerenza con quelli federali (cfr. art. 8 D‑LEp). Per il nuovo organo sussidiario nell’ambito del traffico internazionale di viaggiatori deve essere garantita l’attività di segreteria (cfr. art. 54 cpv. 2 D‑LEp). Per la preparazione serve inoltre un’interfaccia verso il sistema di informazione e intervento sanitario dell’SSC (SII-SSC) per le notifiche delle capacità ospedaliere (cfr. art. 44a D‑LEp).

  • Individuazione e sorveglianza in generale:

    1. sistemi d’informazione per la sorveglianza delle malattie trasmissibili: la piattaforma nazionale comprende sistemi che consentono di rilevare, analizzare e pubblicare dati ai fini della sorveglianza delle malattie trasmissibili (sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», incl. una piattaforma di «Data Analytics» e un dashboard; cfr. art. 60 D‑LEp). Le modalità di dichiarazione finora impiegate, per esempio le notifiche via fax, vengono così definitivamente sostituite. Questa nuova piattaforma permette di scambiare i dati in formato digitale e senza interruzione dei media tra i fornitori di prestazioni e le autorità cantonali e nazionali nonché di collegare tra loro i diversi sistemi nazionali d’informazione come «Analisi genomiche» e «Tracciamento dei contatti». Inoltre, i dati dichiarati vengono analizzati in formato digitale ed elaborati in modo da poter essere utilizzati anche per l’informazione alla popolazione;

    2. sorveglianza One Health: si punta al consolidamento delle procedure di analisi medica e delle relative valutazioni (monitoraggio delle acque di scarico, sequenziamenti genetici, sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche»). Nel quadro del monitoraggio delle acque di scarico devono essere raccolti e analizzati campioni (cfr. art. 11 D‑LEp). I sequenziamenti genetici servono per accertare i focolai nel settore delle derrate alimentari, in quello animale e della protezione dell’ambiente con ripercussioni sul settore essere umano e costituiscono uno strumento di sorveglianza One Health moderno (cfr. art. 15a–15c e 60c D‑LEp). In questo modo possono per esempio essere individuate in maniera rapida e inequivocabile le origini di focolai di salmonellosi o listeriosi nel settore delle derrate alimentari con conseguenze patologiche per gli esseri umani e possono essere adottate sollecite contromisure. Le spese per queste analisi dipendono dal numero dei sequenziamenti genetici necessari.

  • Resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure:

    1. sorveglianza del consumo di antimicrobici e lotta contro le resistenze antimicrobiche: nell’intento di prevenire le resistenze antimicrobiche, il presente disegno rende obbligatori programmi con i quali garantire l’uso appropriato degli antimicrobici (cfr. art. 19a D‑LEp). Per verificare il successo di questi programmi e di altre misure, la Confederazione deve disporre di informazioni concernenti il consumo di antimicrobici negli ospedali e negli studi medici (cfr. art. 13a D‑LEp);

    2. prevenzione delle infezioni associate alle cure: sono previsti l’introduzione di linee guida sulle buone pratiche, di formazioni, di un programma di monitoraggio nonché il controllo dell’attuazione di questi provvedimenti. Vengono effettuati anche rilevamenti della prevalenza per ottenere un quadro migliore delle infezioni associate alle cure (cfr. art. 19 D‑LEp).

  • Promozione delle vaccinazioni e monitoraggio vaccinale: per il monitoraggio vaccinale (cfr. art. 24 D‑LEp) devono essere acquisiti e analizzati dati degli assicuratori-malattie al fine di garantire la comparabilità delle informazioni sul piano nazionale.

  • Lotta, compresi i provvedimenti alla frontiera: il controllo precoce dei contagi rappresenta uno dei pilastri del contenimento della propagazione delle malattie trasmissibili e trova applicazione anche nella situazione normale, in caso di focolai. A questo scopo sono previsti i sistemi nazionali d’informazione «Tracciamento dei contatti» (cfr. art. 60a D‑LEp) e «Entrata» (cfr. art. 60b D‑LEp). Anche i certificati non falsificabili di vaccinazione, test o guarigione rientrano in senso lato in tale ambito, per esempio per il trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 49b D‑LEp). Tutti questi sistemi devono essere realizzati, gestiti e sottoposti a manutenzione.

  • Approvvigionamento: la LEp attualmente in vigore prevede già che la Confederazione possa acquistare agenti terapeutici e costituirne scorte. Con la presente revisione, tale possibilità viene estesa anche ad altro materiale medico importante come i dispositivi di protezione (p. es le mascherine) o i biocidi (cfr. art. 44 D‑LEp). È in fase di elaborazione un piano che prevede le scorte da costituire e i conseguenti costi.

  • Finanziamento dei test, delle vaccinazioni e dei medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche: in virtù della nuova competenza federale, in futuro la Confederazione potrà farsi carico delle spese per i test svolti nell’ambito di programmi nazionali di eliminazione, per esempio concernenti l’HIV o l’epatite B e C, che non sono assunti dalle assicurazioni sociali (cfr. art. 74 segg. D‑LEp).

  • Digitalizzazione: i compiti in materia di digitalizzazione sono inclusi nell’«individuazione e sorveglianza in generale» nonché nella «lotta, compresi i provvedimenti alla frontiera» (cfr. art. 58 segg. D‑LEp).

Il fabbisogno supplementare di risorse indotto dalla revisione della LEp è stato determinato, in stretta collaborazione tra loro, da esperti dell’UFSP nonché di altri uffici federali interessati nel quadro di un processo a più fasi e nell’ottica di un’esecuzione ottimale. Inoltre, gli oneri supplementari accertati sono stati verificati da una società esterna. Stando a questa analisi, i costi aggiuntivi individuati sono condivisibili nel complesso e gli ordini di grandezza plausibili.

Data la situazione tesa delle finanze federali, il Consiglio federale intende tuttavia rinunciare temporaneamente all’esecuzione di alcuni compiti al momento dell’entrata in vigore della LEp rivista. Dovrebbero essere attuate solo le disposizioni imperative nonché quelle potestative che prevedono compiti chiave imprescindibili della Confederazione in materia di prevenzione delle malattie trasmissibili e di lotta contro di esse. Tra questi figurano in particolare i compiti di individuazione e sorveglianza e quelli di preparazione alle crisi, per esempio il monitoraggio delle acque di scarico o l’obbligo di notifica delle capacità ospedaliere. I compiti depriorizzati concernono tra l’altro la prevenzione delle infezioni associate alle cure o i test dell’HIV o dell’epatite B e C nell’ambito dei programmi di eliminazione.

Questa focalizzazione permette alla Confederazione di proteggere in modo appropriato e mirato la salute della popolazione in Svizzera, garantendo una sorveglianza diffusa, l’individuazione tempestiva delle minacce gravi dovute a malattie trasmissibili (in particolare pandemie, focolai, bioterrorismo) nonché una lotta efficace già in uno stadio precoce. A tale scopo è inoltre espressamente previsto un sistema nazionale d’informazione per il tracciamento dei contatti, chiamato a svolgere importanti funzioni sia nella situazione nomale, per esempio in presenza di focolai di morbillo, sia in caso di particolari pericoli per la salute. Spesso si tratta inoltre dell’unico strumento di provata efficacia per contenere la diffusione di una malattia infettiva e ridurre il numero di nuovi contagi, dal primo giorno di un’epidemia fino al momento in cui sono disponibili una terapia efficace o un vaccino. In questo modo si riduce il rischio di un sovraccarico del settore sanitario.

Settore proprio

Le seguenti tabelle riportano i costi aggiuntivi e il fabbisogno di personale supplementare indotti globalmente dai compiti nuovi o modificati sopra elencati nel settore proprio178. Vi figurano inoltre le uscite previste dal Consiglio federale a seguito dell’entrata in vigore della revisione della LEp. Nell’ambito dei consueti processi di elaborazione dei preventivi futuri e tenendo conto delle direttive del freno all’indebitamento si deciderà l’entità degli aumenti necessari e in che misura le uscite saranno compensate internamente.

Settore proprio: oneri supplementari determinati dalla modifica della LEp e uscite provvisoriamente previste nella gestione ordinaria dal 2035 (i compiti connessi a disposizioni potestative sono contrassegnati da un asterisco [*]; ETP = equivalenti a tempo pieno)

Settori

Costi di tutti i nuovi compiti
ed ETP

Uscite ed ETP previsti con l’entrata in vigore

Costiin migliaia di CHF

Beni e
servizi

Personale
(ETP)

Totale

Beni e
servizi

Personale
(ETP)

Totale

Preparazione: misure preparatorie, obblighi di notifica delle capacità e organo sussidiario «Global Mobility Health» / art. 8, 44a e 54 D‑LEp)

400

225
(1,25)

625

350

135

(0,75)

485

Individuazione e sorveglianza: sistemi informatici di base / art. 60 D‑LEp)

7 239

3 582
(19,90)

10 821

7 239

3 582
(19,90)

10 821

Individuazione e sorveglianza: One Health (sequenziamenti genomici, monitoraggio acque di scarico*, centri di competenza*) / art. 11, 15a–15c, 17, 60c D‑LEP

1 950

2 340
(13,00)

4 290

1 950

2 340
(13,00)

4 291

Resistenze antimicr. e inf. ass. alle cure: sorveglianza del consumo / art. 13a D‑LEp

50

54

(0,30)

104

50

54
(0,30)

104

Resistenze antimicr. e inf. ass. alle cure: (sorveglianza ospedaliera, moduli di prevenzione*, studio sulla prevalenza*) / art. 19, 19a D‑LEp

5 100

450
(2,50)

5 550

1 450

360
(2,00)

1 810

Promozione delle vaccinazioni e monitoraggio vaccinale* / art. 24 D‑LEp

743

486
(2,70)

1 229

Lotta: tracciamento dei contatti, entrata, certificato* / art. 49b, 60a, 60b D‑LEp

4 049

1 143
(6,35)

5 192

3 329

783

(4,35)

4 112

Approvvigionamento: estensione al materiale medico importante* / art. 44 D‑LEp

Quantità ancora da stabilire

288
(1,60)

288

Finanziamento dei test: programmi di eliminazione del Consiglio federale: test per l’HIV e l’epatite B/C* / art. 74 segg. D‑LEp

2 083

2 083

Organizzazioni e istituzioni internazionali: esecuzione limite di spesa per i programmi internazionali / art. 50a D‑LEp

270
(1,50)

270

270

(1,50)

270

Assistenza giuridica per i nuovi compiti

360
(2,00)

360

Totale costi aggiuntivi e personale supplementare per il settore proprio

21 614

9 198
(51,10)

30 812

14 368

7 524
(41,80)

21 892

Il totale delle uscite nel settore proprio della Confederazione ascrivibili all’attuazione dei provvedimenti introdotti dalla revisione nella gestione ordinaria (presumibilmente dal 2035) ammonterà quindi a 21,9 milioni di franchi all’anno, di cui 7,5 milioni di franchi per 42 ETP supplementari.

I compiti saranno introdotti, a tappe successive, nella fase iniziale. Nella tabella seguente sono indicati i costi di introduzione una tantum, i costi ricorrenti nel settore proprio (beni e servizi) e le spese per il personale sostenuti ogni anno per questi compiti nei primi anni successivi all’entrata in vigore della modifica. Le stime si basano sull’entrata in vigore a inizio 2029. I costi dello sviluppo di sistemi informatici per l’individuazione e la sorveglianza, che ammonteranno a diversi milioni di franchi, saranno finanziati tramite il programma DigiSanté e qui non sono indicati.

Settore proprio: uscite fino al 2035 e oltre

Oneri
(in migliaia di CHF)

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Costi di introduzione:
beni e servizi

100

1 300

4 625

3 218

8 089

8 775

Costi ricorrenti:
beni e servizi

2 275

3 645

4 945

8 589

9 776

13 239

14 368

Personale
(ETP)

4 716
(26,20)

5 958
(33,10)

7 668
(42,60)

7 596
(42,20)

7 686
(42,70)

7 785
(43,25)

7 524
(41,80)

Totale uscite nel settore proprio della Confederazione

7 091

10 903

17 238

19 403

25 551

29 799

21 892

Crediti di sussidio A231.0213 Contributo alla protezione della salute e alla prevenzione (CPSP) dell’UFSP e A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari dell’USAV

La seguente tabella riporta i costi aggiuntivi risultanti complessivamente dai compiti nuovi e modificati elencati all’inizio del capitolo per i crediti di sussidio dell’UFSP e dell’USAV179.

Credito di sussidio dell’UFSP A231.0213 CPSP e credito di sussidio dell’USAV A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari: oneri supplementari determinati a seguito della modifica della LEp e uscite provvisoriamente previste all’entrata in vigore (i compiti connessi a disposizioni potestative sono contrassegnati da un asterisco [*])

Costi aggiuntivi per settori e articoli
(in migliaia di CHF)

Costi correlati a tutti
i nuovi compiti

Uscite previste con
l’entrata in vigore

Credito di sussidio dell’UFSP A231.0213 CPSP

Individuazione e sorveglianza: One Health (sequenziamenti genomici, monitoraggio acque di scarico*, centri di competenza*) / art. 11, 15a–15c, 17, 60c D‑LEp

4 105

3 605

Resistenze antimicr. e inf. associate alle cure: sorveglianza del consumo / art. 13a D‑LEp

165

165

Totale intermedio

4 270

3 770

Credito di sussidio dell’USAV A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari

Individuazione e sorveglianza: One Health (sequenziamenti genomici) / art. 15ac D‑LEp

1 090

1 090

Totale costi aggiuntivi crediti di sussidio dell’UFSP e dell’USAV

5 360

4 860

7.1.2 Decreto federale che stabilisce un limite di spesa quadriennale per contributi a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili

Per concedere contributi per la partecipazione a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali secondo l’articolo 50a D‑LEp viene proposto un limite di spesa di 44,4 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della revisione della LEp, pertanto si prevedono nuove uscite annue pari a 11,1 milioni di franchi. I fondi necessari saranno richiesti al Parlamento di anno in anno con il rispettivo preventivo.

Indicativamente sono previsti i seguenti ver:samenti (in mio. di CHF):

Mio. di CHF

2029

2030

2031

2032

Totale

Totale 1°pilastro: «Pandemic preparedness, prevention and response» (PPPR)

5,8

5,8

5,8

5,8

23,2

«Coalition for Epidemic Preparedness Innovation» CEPI

5

5

5

5

20

«BioHub» dell’OMS

0,3

0,3

0,3

0,3

1,2

«International Pathogen Surveillance Network» (IPSN)

0,25

0,25

0,25

0,25

1

«Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative» (PRET)

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Totale 2°pilastro: resistenze antimicrobiche

5,3

5,3

5,3

5,3

21,2

GARDP

2,25

2,25

2,25

2,25

9

CARB-X

2,25

2,25

2,25

2,25

9

«AMR R&D Hub»

0,3

0,3

0,3

0,3

1,2

«AMR Multi-Partner Trust Fund»

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Totale

11,1

11,1

11,1

11,1

44,4

Preparazione e risposta alle pandemie (PPPR)

Il pilastro PPPR comprende contributi volti a favorire la messa a disposizione sul mercato e a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di materiale medico importante per la lotta contro gli agenti patogeni pandemici (p. es. vaccini, medicamenti e dispositivi medici). Tali contributi puntano inoltre ad agevolare lo scambio internazionale di campioni di agenti patogeni, la sorveglianza e l’approntamento di capacità. Tutte le organizzazioni e le istituzioni sostenute tramite il pilastro PPPR concorrono a rafforzare la protezione della popolazione in Svizzera dalle epidemie e dalle pandemie.

La messa a disposizione sul mercato e l’approvvigionamento di materiale medico importante influisce in modo determinante sul decorso di una pandemia. Questo è emerso con chiarezza anche in Svizzera durante la pandemia di COVID‑19. Per tale ragione, i contributi a favore di organizzazioni e istituzioni attive nel campo dello sviluppo e dell’approvvigionamento di materiale medico importante rappresentano un investimento dal rapporto costi/benefici favorevole. Nel quadro di questo limite di spesa va inoltre sostenuta in via prioritaria la «Coalition for Epidemic Preparedness Innovation» (CEPI) con un contributo di 20 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp. Sono altresì previsti contributi per il sistema «BioHub» dell’OMS (1,2 mio. di CHF), l’«International Pathogen Surveillance Network» (IPSN; 1 mio. di CHF) e la «Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative» (PRET; 1 mio. di CHF).

La CEPI, un’organizzazione non governativa con sede a Oslo, è la principale organizzazione attiva nel campo della scoperta e dello sviluppo di vaccini contro epidemie e pandemie. La gestione strategica e operativa è attribuita a diversi organi. Il massimo organo decisionale è il «Board of Directors», composto da rappresentanti di governi, del mondo scientifico, dell’industria e della società civile. La direzione operativa è affidata all’«Executive Management Team» sotto la guida del CEO. La consulenza scientifica compete allo «Scientific Advisory Committee», mentre l’«Investors Council» rappresenta i finanziatori e fornisce consulenza sulle strategie di finanziamento.

L’organizzazione ha investito con successo nello sviluppo di candidati vaccini anti-COVID‑19, tra cui i prodotti di Moderna, AstraZeneca e Novavax, alcuni acquistati anche dalla Svizzera. Conformemente al suo mandato, in partenariato con attori privati e statali, la CEPI sostiene in primo luogo la fase clinica dei candidati vaccini e punta a creare le migliori condizioni possibili per l’omologazione e la fabbricazione di prodotti efficaci. In vista di future pandemie, l’organizzazione si è fissata l’obiettivo di ridurre a 100 giorni il tempo di sviluppo dei vaccini. La CEPI persegue inoltre la creazione di una «biblioteca dei vaccini» per gli agenti patogeni più pericolosi che le permetta di essere immediatamente pronta in caso di crisi. L’organizzazione è dunque strutturata in modo ottimale per fornire un contributo concreto in termini di preparazione e risposta alle pandemie.

Negli anni 2022–2024 la Svizzera ha erogato alla CEPI contributi annui pari in media a 7,57 milioni di dollari. Nello stesso periodo altri Stati hanno versato in media all’organizzazione i seguenti contributi annui (in mio. di USD): Germania 110,03, Giappone 100, Regno Unito 77,97, Norvegia 59,76, UE 35,13, Spagna 28,42, Canada 24,65, Australia 24,58, Corea 14180.

Per la CEPI è previsto un contributo di 20 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp. Il contributo annuo ammonta indicativamente a 5 milioni di franchi, che corrisponde al 2,3 per cento del bilancio preventivo dell’organizzazione per il 2023. I futuri preventivi annui a partire dall’entrata in vigore della modifica della LEp non sono ancora noti.

Un altro aspetto essenziale per combattere efficacemente una pandemia è rappresentato dalla rapidità di reazione in fatto di sequenziamento e sorveglianza degli agenti patogeni. Tanto maggiori sono le informazioni sulla circolazione dei virus e sulle caratteristiche epidemiologiche di un agente patogeno e tanto prima queste sono note, quanto più mirate e appropriate saranno le misure adottate dalle autorità al fine di contenerne fin da subito la diffusione. Anche da questo punto di vista, la cooperazione internazionale è determinante per diverse ragioni. In primo luogo, la Svizzera ha interesse che le piattaforme internazionali tramite le quali gli Stati condividono le informazioni sull’epidemiologia degli agenti patogeni siano ben gestite, dato che su tale base l’UFSP può effettuare una valutazione differenziata del rischio per la Svizzera. In secondo luogo, la disponibilità di sequenze genomiche è decisiva per la ricerca e lo sviluppo di materiale medico importante. In terzo luogo, sono necessarie piattaforme affidabili riconosciute a livello internazionale per garantire la credibilità dei provvedimenti PPPR. La Svizzera trae beneficio dalle esperienze di altri Stati che hanno adottato precocemente e con successo determinati provvedimenti, prima che questi si rendano necessari sul suo territorio. Allo stesso tempo, la credibilità dei provvedimenti adottati o da adottare in Svizzera risulta rafforzata se questi si fondano su solide basi armonizzate a livello internazionale. Per queste ragioni, il sequenziamento e la sorveglianza di agenti patogeni pandemici costituiscono una seconda priorità del pilastro PPPR e a questo scopo sono previsti contributi al «BioHub» e all’«International Pathogen Surveillance Network» (IPSN) dell’OMS.

Il «BioHub» dell’OMS è una rete globale di laboratori che permette lo scambio scientifico, su base volontaria, di materiale biologico con potenziale epidemico o pandemico tra gli Stati membri dell’OMS. L’iniziativa è stata lanciata dall’OMS per migliorare la cooperazione internazionale in materia di sorveglianza degli agenti patogeni e lotta contro di essi. Il sistema «BioHub» si prefigge di arginare la diffusione di agenti patogeni pericolosi e di accelerare lo sviluppo di contromisure efficaci, tra cui dispositivi diagnostici, vaccini e agenti terapeutici.

Dal 2021 il Laboratorio Spiez è il primo centro «BioHub» dell’OMS e come tale svolge un ruolo portante in questa rete. Ciò rafforza la posizione internazionale della Svizzera nello scambio scientifico, su base volontaria, di agenti patogeni e favorisce la fiducia in questi processi di condivisione. Il sistema «BioHub» si trova tuttora nella fase costitutiva, ma questo coinvolgimento ha già posto le basi per uno scambio multilaterale efficiente di materiali biologici con potenziale epidemico o pandemico. Ad aprile 2025 si contavano oltre 20 accordi bilaterali sullo scambio di materiali biologici sottoscritti da Stati membri di tutte le regioni dell’OMS. Sinora la priorità era attribuita ad agenti patogeni quali i virus SARS-CoV-2 e Mpox.

Dal suo lancio nel 2022 l’IPSN, una rete di esperti volta alla sorveglianza genomica degli agenti patogeni, è parte integrante dell’«Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence» dell’OMS con sede a Berlino. L’IPSN è coordinata e finanziata dall’OMS, che la sostiene nell’ambito delle sue iniziative globali per la salute nell’intento di rafforzare la sorveglianza e la risposta agli agenti patogeni su scala globale. La rete ha per obiettivi l’armonizzazione di protocolli e standard di dati nonché il miglioramento degli strumenti genomici. A questo scopo viene gestito anche il cosiddetto «IPSN Funders Forum», che permette di scambiare rapidamente innovazioni e nuove basi di conoscenza in seno a reti di esperti. L’IPSN gestisce anche strumenti di promozione volti ad accelerare e potenziare le capacità dei suoi membri in fatto di sorveglianza genomica degli agenti patogeni.

Infine, l’architettura PPPR a livello globale deve essere rafforzata in modo da permettere alla comunità degli Stati di reagire in modo coordinato ed efficiente in caso di pandemia. In simili circostanze, l’OMS assume un ruolo determinante sul piano normativo. Nel rispetto del limite di spesa richiesto deve essere sostenuta in modo specifico l’iniziativa PRET.

L’iniziativa PRET si focalizza sul miglioramento globale della capacità di affrontare una pandemia e, in quest’ottica, mette a disposizione una piattaforma rivolta a gruppi di esperti nazionali, regionali o mondiali al fine di rafforzare congiuntamente le attività preventive anti-pandemiche. L’accento è posto attualmente sugli agenti patogeni delle vie respiratorie, dato che sono in genere facilmente trasmissibili e possono trasformarsi rapidamente in un pericolo per la salute pubblica. Le attività svolte nel quadro dell’iniziativa PRET si fondano sul presupposto che, a seconda della via di trasmissione, per diversi gruppi di agenti patogeni possono essere impiegati gli stessi sistemi, capacità, conoscenze e strumenti, generando così importanti sinergie. Il programma è coordinato dall’OMS che lo finanzia unitamente ai contributi volontari di governi e fondazioni.

La Banca mondiale e l’OMS ritengono che il rapporto costi/benefici di misure preparatorie mirate per l’economia nel suo insieme in caso di un evento simile alla passata pandemia sia estremamente positivo. Negli Stati Uniti, ogni dollaro investito nella PRET permetterebbe di evitare 1102 dollari di perdite del PIL181. Il Consiglio federale ha quantificato l’impatto economico complessivo della pandemia di COVID‑19 in 33 miliardi di franchi di perdite economiche e in quasi 35 miliardi di esborsi182. Il potenziale di risparmio connesso agli investimenti nello sviluppo e nell’accesso a contromisure mediche può quindi essere stimato in vari miliardi di franchi.

Dal punto di vista economico, va sottolineato che ad oggi la CEPI ha concesso a imprese svizzere fondi per oltre 18 milioni di dollari. I contributi versati finora alla CEPI dalla Confederazione (2020–2024: 30 mio. di CHF.) sono quindi stati investiti quasi interamente in Svizzera. In questo modo, gli attori dell’industria e del mondo scientifico svizzeri hanno inoltre accesso a importanti piattaforme di scambio.

La seguente tabella riporta i mezzi ripartiti per destinazione. Affinché l’impiego delle risorse risulti sempre efficiente e funzionale agli obiettivi, l’UFSP si accerterà nel quadro della richiesta annua dei crediti a preventivo che le organizzazioni e i programmi soddisfino ancora in modo ottimale lo scopo fissato dall’articolo 50a D‑LEp e gli interessi della Svizzera. Qualora non fosse più il caso, sarebbero presi in considerazione organizzazioni o programmi alternativi o adeguati i contributi.

Contributo per quattro anni dall’entrata in vigore della modifica

In mio.
di CHF

In percentuale

Settore

Organizzazione

Messa a disposizione sul mercato e miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento con materiale medico

CEPI

20

86 %

Scambio internazionale di agenti patogeni e sorveglianza

«BioHub» dell’OMS

1,2

9 %

IPSN

1

Approntamento di capacità a livello globale PPPR

Initiativa PRET

1

5 %

Totale

23,2

100 %

Le quote dei fondi sono attribuite in funzione del valore aggiunto atteso per la popolazione in Svizzera,alla quale la messa a disposizione sul mercato di materiale medico e una migliore sicurezza dell’approvvigionamento offrono i maggiori benefici diretti, ma comportano anche un notevole dispendio di risorse.Alla CEPI dovrebbe quindi essere attribuita la quota più elevata dell’importo totale disponibile.Gli altri due settori sostengono la sorveglianza e il rafforzamento delle capacità, attività che implicano costi relativamente inferiori.L’attribuzione relativadei fondi potrebbe essere modificata se altri aspetti dovessero acquisire una maggiore rilevanza in una situazione di crisi.

Promozione di nuovi antimicrobici nel quadro di iniziative internazionali

Lo sviluppo e la messa a disposizione di nuovi antimicrobici sono di fondamentale importanza nella lotta contro le resistenze antimicrobiche. Peraltro, i pochi nuovi antimicrobici sviluppati arrivano sul mercato svizzero con molto ritardo o non arrivano affatto. Per queste ragioni, già oggi alcuni pazienti non possono beneficiare di un trattamento adeguato.

A questo scopo esistono fondamentalmente due possibilità di finanziamento che dovrebbero essere attivate parallelamente:

  • – «push funding»: contributi a sostegno di ricerca e sviluppo di nuovi antimicrobici indipendenti dalla messa a disposizione sul mercato (art. 50a D‑LEp);

  • – incentivi «pull»: modelli di rimunerazione innovativi volti a promuovere l’accesso al mercato e la disponibilità di nuovi antimicrobici (art. 51a D‑LEp). Un modello di rimunerazione di questo tipo incentiva gli investimenti privati. Il fatto che la rimunerazione non dipenda in genere dalla quantità di antimicrobici venduti può inoltre favorire un loro impiego moderato al fine di evitare l’insorgenza di nuove resistenze.

L’articolo 50a D‑LEp è incentrato esclusivamente sui contributi per «push funding» e progetti che raggruppano iniziative internazionali di lotta contro le resistenze agli antimicrobici. Queste attività contribuiscono inoltre a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento con antimicrobici in Svizzera. L’articolo 50a D‑LEp non offre alcuna base legale per gli incentivi «pull»; tale base viene creata con l’articolo 51a D‑LEp, e i fondi corrispondenti vengono richiesti separatamente (v. n. 7.1.3).

Secondo stime dell’OMS183, il fabbisogno finanziario per disporre di un portafoglio diversificato e sufficientemente ampio di nuove opzioni di trattamento contro agenti patogeni resistenti ammonta a circa 12 miliardi di dollari ripartiti sui prossimi dieci anni. Una cooperazione internazionale è quindi opportuna per la Svizzera anche perché, realisticamente, costi così elevati possono essere affrontati solo grazie a un pool di finanziamento a cui partecipano diversi Stati. In quest’ottica, vanno sostenute le organizzazioni GARDP e CARB-X, che investono nello sviluppo di antimicrobici tramite «push funding».

Nell’ambito di questo limite di spesa dovranno essere sostenute prioritariamente le iniziative GARDP e CARB-X con 9 milioni di franchi l’una per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp. Si prevede di erogare contributi anche all’«AMR R&D Hub» (1,2 mio. di CHF) e all’«AMR Multi-Partner Trust Fund» (2 mio. di CHF).

La GARDP punta ad accelerare lo sviluppo e la messa a disposizione di trattamenti contro agenti patogeni resistenti agli antibiotici. A questo scopo, l’organizzazione con sede a Ginevra e costituita come fondazione indipendente collabora con attori privati, pubblici e senza scopo di lucro. Il consiglio di fondazione si occupa della gestione strategica, il comitato scientifico fornisce consulenza su questioni specialistiche e la direzione operativa è responsabile dell’attuazione degli obiettivi strategici.

Dalla sua costituzione nel 2016, tra i suoi finanziatori si annoveravano, oltre alla Svizzera (stato a fine 2022: 2,8 mio. di EUR), anche la Germania (116,8 mio. di EUR), il Regno Unito (29,9 mio. di EUR), i Paesi Bassi (21,9 mio. di EUR), il Giappone (8,3 mio. di EUR), l’UE (4,6 mio. di EUR) e diverse fondazioni184. La GARDP si focalizza sul processo di sviluppo di nuovi medicamenti, dall’ultima fase dei test clinici all’introduzione sul mercato. A metà 2024 era coinvolta in nove progetti, quattro dei quali riguardavano trattamenti quasi maturi per la commercializzazione.

Per la GARDP è previsto un contributo di 9 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp. Il contributo annuo ammonta indicativamente a 2,25 milioni di franchi, che corrisponde all’incirca al 9,2 per cento del bilancio preventivo dell’organizzazione per il 2023. I futuri preventivi annui a partire dall’entrata in vigore della modifica della LEp non sono ancora noti.

Il CARB-X è un partenariato globale di pubblica utilità volto ad accelerare lo sviluppo di nuovi antimicrobici. Il comitato congiunto di vigilanza definisce l’orientamento strategico e adotta il bilancio preventivo. Si tratta di un fondo di investimento che ha sede presso l’Università di Boston e che offre alle imprese impegnate in ricerche su prodotti promettenti un sostegno sia di tipo economico-aziendale sia in materia legale. L’attività del CARB-X è incentrata, da un lato, sui principali batteri resistenti ai medicamenti identificati dall’OMS e, negli Stati Uniti, dai «Center for Disease Control and Prevention» (CDC) e, dall’altro, sulle sindromi con la mortalità e la morbilità più elevate. A metà 2024 il CARB-X sosteneva 36 progetti attivi di cui 18 già in fase di test clinici. Sinora la Svizzera non ha erogato contributi al CARB-X, che sino alla fine del 2022 aveva invece ricevuto aiuti finanziari da altri Stati, per esempio gli Stati Uniti con in media 28,57 milioni di dollari l’anno (2016–2022) e la Germania con in media 10 milioni di euro l’anno (2019–2022)185.

Per il CARB-X è previsto un contributo di 9 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp. Il contributo annuo ammonta indicativamente a 2,25 milioni di franchi, che corrisponde all’incirca al 4,6 per cento delle uscite medie annue di CARB-X tra il 2016 e il 2023. I futuri preventivi annui a partire dall’entrata in vigore della modifica della LEp non sono ancora noti.

Affinché lo sviluppo e l’approvvigionamento con antimicrobici funzionino al meglio e possa approfittarne anche la Svizzera, è indispensabile che l’architettura internazionale di ricerca e sviluppo nel settore delle resistenze antimicrobiche venga ulteriormente rafforzata. A tale scopo, nell’ambito di questo limite di spesa vanno sostenuti l’«AMR R&D Hub» e l’AMR MPTF.

L’«AMR R&D Hub» è stato lanciato dalla Germania nel 2017 nel corso del suo anno di presidenza del G20. Rafforza la cooperazione internazionale e il coordinamento nel settore delle resistenze antimicrobiche, in particolare per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo. La Svizzera partecipa a questa iniziativa dal 2018. Il «Global AMR R&D Hub» è diretto da un comitato di Paesi e organizzazioni aderenti. La segreteria attua le decisioni e coordina la comunicazione. Giuridicamente l’«AMR R&D Hub» è parte del «Deutsches Zentrum für Infektionsforschung» (DZIF), un’associazione di pubblica utilità di diritto tedesco cui è accorpata anche la segreteria. Le attività sono finanziate da contributi versati su base volontaria dalla Germania. L’«AMR R&D Hub» è costituito anche da diversi sottogruppi che hanno tra l’altro il compito di coordinare gli sforzi dei Paesi partecipanti in materia di incentivi «push» e «pull».

L’AMR MPTF è stato invece istituito nel 2019 a cura della FAO, della WOAH e dell’OMS. È diretto da un comitato direttivo che ne definisce l’orientamento strategico. Paesi Bassi, Svezia, Germania e Regno Unito sono alcuni dei suoi finanziatori. Il fondo include programmi globali, regionali e nazionali e strumenti di finanziamento volti a promuovere approcci innovativi nella lotta contro le resistenze antimicrobiche.

Secondo stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), entro il 2050 solo gli Stati Uniti spenderanno in proporzione più della Svizzera per quanto riguarda le spese per trattamenti ospedalieri di infezioni resistenti. Negli Stati OCSE, le spese sanitarie annue determinate da resistenze antimicrobiche raggiungono già oggi il 19 per cento di quelle complessivamente riconducibili al trattamento dei pazienti con la COVID‑19 nel 2020186. I costi sanitari indotti da resistenze antimicrobiche ogni trenta anni corrispondono quindi a quelli sostenuti nel caso di una pandemia della portata di quella provocata dal SARS-CoV-2. Alla luce di tale situazione, in un’ottica economico-sanitaria gli importi richiesti sono funzionali agli obiettivi.

Al contempo occorre sottolineare che la GARDP intrattiene partenariati anche con alcune istituzioni di ricerca svizzere e che il CARB-X ha finora versato oltre 33 milioni di dollari a imprese svizzere (sono inoltre già previsti sostegni per ulteriori 32 milioni di dollari in funzione dei risultati delle ricerche). A beneficiare in modo indiretto dei contributi corrisposti alla GARDP e al CARB-X sono quindi anche gli attori svizzeri del settore ricerca e sviluppo.

La seguente tabella riporta i mezzi ripartiti per destinazione. Affinché l’impiego delle risorse risulti sempre efficiente e funzionale agli obiettivi, l’UFSP si accerterà nel quadro della richiesta annua dei crediti a preventivo che le organizzazioni e i programmi soddisfino ancora in modo ottimale lo scopo fissato dall’articolo 50a D‑LEp e gli interessi della Svizzera. Qualora non fosse più il caso, sarebbero presi in considerazione organizzazioni o programmi alternativi o adeguati i contributi.

Contributo per quattro anni dall’entrata in vigore

In mio.
di CHF

In percentuale

«Push funding» per nuovi antimicrobici

GARDP

9

85 %

CARB-X

9

Rafforzamento della AMR globale

Architettura

«AMR R&D Hub»

1,2

15 %

AMR MPTF

2

Totale

21,2

100 %

I fondi sono attribuiti in funzione del valore aggiunto atteso per la popolazione in Svizzera. Lo sviluppo di nuovi antimicrobici rappresenta il maggior valore aggiunto per la Svizzera, ma comporta un notevole dispendio di risorse. Alle due organizzazioni attive in questo settore (GARDP e CARB-X) dovrà quindi essere attribuita una quota elevata dei fondi, mentre sarà inferiore quella destinata al potenziamento dell’architettura, fermo restando che anche in questo ambito sarà garantita la flessibilità per l’attribuzione dei fondi in una situazione di crisi.

Fondi richiesti

Per il raggiungimento dello scopo fissato dall’articolo 50a D‑LEp è indispensabile un impegno orientato a lungo termine e quindi pianificabile. Il Consiglio federale propone pertanto, per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della revisione della LEp, un limite di spesa pari a 44,4 milioni di franchi (cfr. art. 20 cpv. 2 LFC). Di questi, 23,2 milioni saranno destinati al rafforzamento dell’architettura globale per la PPPR e 21,2 milioni alle attività internazionali di lotta contro le resistenze antimicrobiche.

Contributo della Confederazione per quattro anni

In mio.
di CHF

In mio. di CHF
per anno

In percentuale

PPPR

23,2

52 %

AMR

21,2

48 %

Totale

44,4

100 %

L’impiego di queste risorse va precisato nelle rispettive proposte annue per i crediti a preventivo. Nel quadriennio gli impegni assunti nel quadro del limite di spesa danno luogo a versamenti annui.

Il limite di spesa ha una durata di quattro anni a partire dall’entrata in vigore di questa modifica della LEp. I necessari crediti a preventivo sono proposti di volta in volta nel quadro della definizione del preventivo annuo della Confederazione. L’esecuzione dei provvedimenti connessi all’utilizzo di questo limite di spesa compete all’UFSP. All’interno dell’Amministrazione federale, l’UFSP collabora strettamente con i partner della politica estera in materia di salute (PES) e altri servizi federali. Garantisce la rappresentanza negli organi di governance delle organizzazioni e istituzioni finanziate tramite questo limite di spesa.

7.1.3 Decreto federale che stanzia un credito d’impegno quadriennale relativo ad aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici

L’articolo 51a D‑LEp prevede che la Confederazione possa concedere aiuti finanziari per promuovere lo sviluppo di antimicrobici e la loro messa a disposizione sul mercato svizzero se il trattamento di infezioni provocate da determinati agenti patogeni non può più essere garantito altrimenti in Svizzera. Le risorse necessarie saranno reperite con un credito d’impegno (v. n. 6.4).

Il modello ad abbonamento proposto prevede che sia concessa all’impresa una garanzia di fatturato annua sotto forma di aiuto finanziario per la messa a disposizione di un medicamento con un antimicrobico che soddisfi i criteri prestabiliti (omologato in Svizzera, disponibilità garantita, efficacia contro determinati agenti patogeni predefiniti). L’impresa in questione riceverebbe i versamenti per un massimo di dieci anni purché le condizioni continuino a essere adempiute. Ciò consente alle imprese di contare su un aiuto finanziario garantito a lungo termine, elemento essenziale come incentivo agli investimenti.

Fondi richiesti

Dato che si impegna sull’arco di più anni nei confronti dei fabbricanti di antimicrobici, la Confederazione deve ricorrere a un credito d’impegno, determinato sulla base delle seguenti ipotesi: un incentivo «pull» per lo sviluppo di un medicamento con un nuovo antimicrobico dovrebbe essere sufficiente a coprire i costi stimati non coperti di sviluppo, fabbricazione e commercializzazione (3,1 mia. di USD ossia 2,7 mia. di CHF per antimicrobico). A livello internazionale viene proposto di spalmare i versamenti su dieci anni, periodo che corrisponde alla durata effettiva dei brevetti per i medicamenti. L’importo annuo di 270 milioni di franchi per medicamento con un nuovo antimicrobico va poi suddiviso equamente fra tutti i Paesi in funzione della loro forza economica. Supponendo che i Paesi del G7 e quelli dell’UE187 partecipino all’iniziativa e che le quote siano distribuite in base al PIL nazionale, la quota a carico della Svizzera sarebbe di circa 4 milioni di franchi per anno e per antimicrobico. Il numero di medicamenti con nuovi antimicrobici sostenuti mediante il modello ad abbonamento deve essere limitato. Considerato che lo sviluppo di un medicamento dura circa dieci anni, sulla base delle valutazioni odierne si ritiene che inizialmente potrebbero beneficiare di aiuti finanziari al massimo uno o due prodotti. In un secondo tempo potrebbero essere sovvenzionati ulteriori prodotti. Per gli impegni previsti nei confronti di due fabbricanti, pari a 40 milioni di franchi l’uno, è proposto un credito d’impegno di 80 milioni di franchi svizzeri per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica della LEp.

Ipotizzando che ogni medicamento consegua un fatturato annuo di 250 000 franchi da dedurre dall’aiuto finanziario, per ogni prodotto saranno versati annualmente solo 3,75 milioni di franchi dell’importo coperto dal credito d’impegno, ossia complessivamente solo 75 milioni di franchi con due antimicrobici finanziati; 5 milioni di franchi rimarranno inutilizzati. Dal momento che i ricavi non sono sicuri, occorre comunque un credito d’impegno per gli 80 milioni di franchi garantiti.

I versamenti saranno effettuati non prima che sia trascorso un anno dalla messa a disposizione sul mercato svizzero e devono essere approvati di anno in anno dal Parlamento con un corrispondente credito a preventivo. Ai sensi della legislazione sulle finanze della Confederazione, non si tratta di garanzie ma di contributi a fondo perso versati annualmente se l’impresa fornisce la prestazione convenuta, ossia se l’antimicrobico è stato immesso in commercio in Svizzera. Per calcolare i crediti a preventivo occorre considerare che, secondo il modello della garanzia di fatturato, viene dedotto il fatturato annuo effettivamente conseguito (ipotesi per la Svizzera: 250 000 franchi per medicamento). Il fabbisogno finanziario da richiedere di anno in anno con il preventivo avrà quindi presumibilmente il seguente andamento (importi in mio. di CHF):

Periodo d’impegno 2029–32

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

Totale

Impegno
prodotto 1

40

Versamenti per il prodotto 1

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

37,5

Impegno
prodotto 2

40

Versamenti per il prodotto 2

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

37,5

Totale versamenti (credito a preventivo)

3,75

3,75

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

3,75

3,75

75

Il credito d’impegno si estende su un periodo di quattro anni durante il quale la Confederazione può assumere impegni e non sulla durata dei versamenti. Il primo periodo d’impegno consentirà di raccogliere esperienze con questo nuovo aiuto finanziario e, in vista di un eventuale ulteriore periodo d’impegno a partire dal 2033, il Consiglio federale valuterà se e quanti ulteriori prodotti dovranno essere sostenuti e determinerà l’entità di un nuovo credito d’impegno.

7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le cifre riportate nel presente numero 7.2 e nei successivi numeri 7.3–7.5 sono tratte da due analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) elaborate nel corso del progetto di revisione188. La prima AIR si è basata sulle raccomandazioni di regolamentazione formulate a uno stadio iniziale, che nel corso del progetto sono state modificate, affinate e in parte anche accantonate. La seconda AIR si è invece fondata sull’avamprogetto posto in consultazione. Qui di seguito, come già al numero 7.1, sono prese in considerazione esclusivamente le ripercussioni nella situazione normale.

La revisione impatta sui Cantoni in particolare per quanto concerne gli obblighi di notifica/dichiarazione e l’approvvigionamento con materiale medico importante. Riguardo agli obblighi di dichiarazione/notifica, si può presumere che la digitalizzazione sistematica e i sistemi nazionali d’informazione semplifichino notevolmente la situazione per i singoli Cantoni. Va peraltro sottolineato che la disponibilità di nuove e più ampie informazioni offre anche maggiori possibilità di controllo e di reazione, ma queste, a loro volta, impegnano più risorse. Non è quindi chiaro se la digitalizzazione connessa a tali obblighi determinerà effettivamente uno sgravio per i Cantoni.

In materia di sorveglianza delle resistenze antimicrobiche e delle infezioni associate alle cure, i Cantoni dovranno farsi carico di maggiori oneri poiché sono preposti al controllo dell’attuazione delle direttive federali. Tali oneri sono stimati tra i 100 000 e i 200 000 franchi all’anno per l’insieme dei Cantoni.

Anche per l’approvvigionamento con materiale medico importante i Cantoni dovranno potenzialmente sostenere costi di controllo supplementari. Potrebbe essere il caso qualora il Consiglio federale faccia uso della competenza di obbligare svariati attori del settore sanitario a costituire scorte di materiale medico importante in depositi periferici. Complessivamente questi costi di controllo ricorrenti sono stimati a circa 1 milione di franchi all’anno per l’insieme dei Cantoni. Eventuali depositi cantonali o depositi a favore della popolazione e dell’economia ai sensi della LAP non generano costi aggiuntivi né per i Cantoni né per i fornitori di prestazioni, trattandosi di un compito già previsto dal diritto in vigore.

I costi massimi per l’insieme dei Cantoni sono stimati in 1,2 milioni di franchi all’anno.

Il disegno non avrà ripercussioni specifiche per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Gli aspetti corrispondenti non sono quindi stati analizzati in dettaglio.

7.3 Ripercussioni sull’economia

Una pandemia può comportare costi molto elevati per l’economia di un Paese, come ha inequivocabilmente dimostrato la pandemia di COVID‑19 (v. excursus seguente). Occorre quindi che la modifica della LEp ponga le basi necessarie, in termini di sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili e lotta contro di esse, per ridurre al minimo le ripercussioni economiche e sociali.

Excursus: costi della pandemia di COVID‑19

Per fornire un quadro indicativo dei costi che potrebbero insorgere in una situazione di particolare pericolo per la salute riconducibile a malattie trasmissibili, in questo excursus sono ricapitolati i risultati di un’analisi d’impatto della pandemia di COVID‑19 e delle misure adottate in quell’occasione. I dati sono tratti da uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e condotto nel 2022189. Sulla base dei dati disponibili in quel momento, la ricerca ha analizzato l’impatto sull’economia svizzera delle misure disposte durante la pandemia di COVID‑19, quali le chiusure di esercizi, i divieti di manifestazioni e le limitazioni della mobilità, nell’intento di stimare gli effetti delle misure sul PIL svizzero. Sono stati presi in considerazione anche altri fattori come i cambiamenti di comportamento su base volontaria della popolazione, le assenze per malattia e il crollo della domanda globale. Qui di seguito sono riportate le principali conclusioni:

La pandemia ha provocato una perdita complessiva di valore aggiunto pari a circa 24 miliardi di franchi fino al terzo trimestre 2020 e a 48 miliardi di franchi fino al secondo trimestre 2022, il che corrisponde al 27 per cento circa del PIL trimestrale prima della crisi.

Stime basate su vari dati e metodi lasciano presumere che fino al terzo trimestre 2020 le misure disposte abbiano ridotto il PIL di un ammontare compreso tra 1,9 e 8,6 miliardi di franchi. Questo corrisponde a una quota compresa tra l’8 e il 35 per cento delle perdite di PIL dovute alla pandemia.

Fino al secondo trimestre 2022 le potenziali perdite di valore aggiunto in seguito alle misure si attestano invece tra i 7 e i 29 miliardi di franchi, ossia tra il 14 e il 59 per cento delle perdite di PIL dovute alla pandemia. Le stime sono tuttavia caratterizzate da grande incertezza.

Il settore maggiormente colpito dalle misure è stato quello dell’industria alberghiera e della ristorazione che, fino al secondo trimestre 2022, ha perso complessivamente quasi il 400 per cento del valore aggiunto lordo creato nel quarto trimestre 2019, ossia circa il valore aggiunto lordo creato in un anno.

Anche il settore delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento e quello dei trasporti sono stati fortemente colpiti. Nel corso della pandemia, la perdita cumulata di valore aggiunto nel settore dei trasporti è stata pari a circa il 70 per cento della creazione di valore trimestrale prima della crisi.

Lo studio non è invece giunto a conclusioni per quanto riguarda il settore sanitario, non essendo stato possibile, per ragioni statistiche, analizzare le ripercussioni in tale ambito.

Le perdite di valore aggiunto non riconducibili alle misure possono essere imputate alla congiuntura all’estero, a cambiamenti di comportamento su base volontaria delle imprese e delle economie domestiche, ad assenze per malattia e ad altri fattori.

Gli autori giungono alla conclusione che in Svizzera si sarebbe verificato un importante crollo economico anche in assenza di misure politico-sanitarie. In questo scenario controfattuale, il decorso della pandemia sarebbe stato probabilmente più acuto, con ripercussioni di diverso tipo sull’economia: 1) maggiori assenze per malattia con perdite di produzione, 2) adeguamenti volontari delle economie domestiche in ragione dei maggiori rischi per la salute con conseguente riduzione del consumo e 3) annullamento volontario di grandi manifestazioni per tenere conto dei rischi di contagio.

7.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

Stando alle AIR, nell’ambito del progetto di revisione sono soddisfatte diverse possibili condizioni per un intervento statale. Le esperienze maturate negli ultimi anni con l’esecuzione della LEp e la pandemia di COVID‑19 hanno mostrato che le condizioni giuridiche quadro attuali per la protezione della salute pubblica possono essere migliorate.

Da sole, queste condizioni non costituiscono però ancora una giustificazione sufficiente. Un disciplinamento è giustificato se è proporzionato, risponde a un interesse pubblico, può effettivamente correggere un eventuale fallimento del mercato o della legislazione e comporta un miglioramento per l’economia nazionale. Secondo gli autori della prima AIR, questi requisiti sono perlopiù soddisfatti.

7.3.2 Ripercussioni su singoli settori

Qui di seguito sono presentati i risultati delle AIR per i singoli settori. Come per la Confederazione e i Cantoni sono prese in considerazione esclusivamente le ripercussioni della revisione di legge nella situazione normale. Alcuni compiti implicano la messa a disposizione di infrastrutture da parte della Confederazione (p. es. una banca dati per il monitoraggio vaccinale). Qualora la Confederazione rinunci a dare attuazione a determinati compiti in ragione di considerazioni finanziarie, vi possono essere ripercussioni anche sui costi a carico di altri attori.

Ospedali

Varie disposizioni del progetto di revisione interessano in modo particolare i 161 ospedali della Svizzera. Le due AIR hanno pertanto prestato particolare attenzione all’analisi delle ripercussioni per queste imprese. L’impatto finanziario sugli ospedali è stato per quanto possibile quantificato. Le stime formulate dai soggetti interpellati sono tuttavia in parte molto divergenti. Inoltre non riguardano in modo uniforme tutti gli ospedali, ma variano per esempio in funzione della grandezza e del grado di digitalizzazione delle strutture.

Gli ospedali sono gli attori che subiscono le maggiori ripercussioni dall’introduzione di nuovi obblighi di notifica/dichiarazione o dalla modifica di quelli esistenti. Le nuove notifiche/dichiarazioni digitali previste dal disegno di revisione della D‑LEp determinano nel loro insieme costi unici stimati in 8,9 milioni di franchi per la realizzazione delle interfacce informatiche per le notifiche/dichiarazioni automatiche e costi ricorrenti stimati in circa 500 000 franchi all’anno per la manutenzione e per le notifiche/dichiarazioni non automatizzate tramite formulari online. Non è tuttavia certo che la totalità di questi costi sia imputabile alla modifica della LEp. La digitalizzazione delle notifiche/dichiarazioni viene portata avanti già oggi a prescindere dalla modifica della legge.

Per quanto concerne i provvedimenti di sorveglianza e di lotta contro le resistenze antimicrobiche e le infezioni associate alle cure, sugli ospedali gravano almeno potenzialmente conseguenze maggiori in termini di costi. In questo ambito incide soprattutto il possibile impegno in materia di uso appropriato degli antimicrobici (i cosiddetti programmi di «stewardship») con costi compresi tra 5,9 e 12,5 milioni di franchi per l’insieme degli ospedali svizzeri. I previsti screening avranno un costo nettamente inferiore, compreso tra 2 e 3 milioni di franchi per 10 000 partecipanti, mentre per la redazione di direttive sull’analisi sistematica delle resistenze antimicrobiche (circa CHF 100 000 una tantum) e l’introduzione del nuovo obbligo di dichiarazione del consumo di antimicrobici (meno di CHF 100 000 all’anno) sono attesi costi nettamente più bassi.

Per quanto riguarda i provvedimenti riguardanti le infezioni associate alle cure, i costi per i vari attori dipendono dal modo in cui il Consiglio federale darà concreta attuazione alla sua nuova facoltà di obbligare gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a rispettare i processi aziendali e a introdurre moduli di sorveglianza. Supponendo che siano resi vincolanti gli attuali requisiti strutturali minimi di Swissnoso190, i costi supplementari sarebbero di poco conto per gli ospedali che li soddisfano già in gran parte (oggi quattro–sei strutture su dieci), mentre i restanti ospedali dovrebbero farsi carico nel loro insieme di costi unici di circa 2,5 milioni di franchi e di costi ricorrenti di 0,85 milioni di franchi all’anno.

In relazione alle nuove competenze del Consiglio federale in materia di approvvigionamento con materiale medico importante, graveranno sugli ospedali soprattutto i costi per i depositi periferici. Le direttive del Consiglio federale e le misure concrete riguardo a queste scorte non sono ancora note. Supponendo che vengano rese obbligatorie le scorte di materiale medico importante previste dal Piano svizzero per pandemia influenzale in vigore, gli ospedali nel loro insieme dovrebbero sostenere costi supplementari pari a circa 300 000 franchi all’anno.

In fatto di gestione delle capacità da parte dei Cantoni, gli ospedali saranno presumibilmente chiamati a sostenere costi successivi dovuti alla regolamentazione esclusivamente in ragione del possibile obbligo di costituire scorte di materiale medico importante. L’ammontare dei costi a carico degli ospedali per tali riserve di capacità nella situazione normale dipende dalla misura in cui i singoli Cantoni imporranno ai fornitori di prestazioni obblighi in materia o punteranno sulla loro autoresponsabilità. Si può partire dal presupposto che le prescrizioni federali e quelle cantonali vengano armonizzate tra loro. Di conseguenza non dovrebbero insorgere ulteriori costi aggiuntivi. Questo vale anche per gli altri attori.

Per l’esecuzione delle nuove disposizioni o di quelle riviste si stima che gli ospedali nel loro insieme saranno chiamati a sostenere complessivamente costi unici per circa 11 milioni di franchi (ma al massimo 11,8 milioni) e costi ricorrenti per 9,5 milioni di franchi all’anno (ma al massimo 17,6 milioni).

Medici

I medici saranno confrontati con costi supplementari in ragione del passaggio alle dichiarazioni digitali per le malattie trasmissibili. Inoltre, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica o della comparsa di nuovi agenti patogeni, il Consiglio federale può obbligarli a trasmettere i dati vaccinali direttamente all’UFSP. Fintanto che viene mantenuta la possibilità di trasmettere la dichiarazione tramite un formulario online e non vengono obbligati tutti gli studi medici a dotarsi di una specifica interfaccia, i costi conseguenti a tali modifiche saranno contenuti.

Per l’obbligo di dichiarazione delle malattie trasmissibili si stimano per l’insieme degli studi medici dotati di interfacce costi d’investimento unici pari a 750 000 franchi e costi di manutenzione annui di circa 40 000 franchi. Gli oneri di elaborazione per gli studi che effettuano la dichiarazione online sono stimati in circa 31 000 franchi all’anno.

In relazione all’obbligo di dichiarazione riguardante le vaccinazioni, sono attesi costi d’investimento unici pari almeno a 1 milione di franchi. Se però i sistemi di dichiarazione implementati dagli studi medici durante la pandemia di COVID‑19 necessitassero di importanti adeguamenti o se dovesse addirittura essere sviluppato un nuovo sistema, i costi unici potrebbero anche risultare nettamente superiori.

In materia di resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure, la modifica della LEp non comporterà presumibilmente costi aggiuntivi per i medici.

I medici sono interessati anche dalle prescrizioni federali concernenti la costituzione di scorte di materiale medico importante. In tale ambito, a seconda dell’attuazione concreta, potrebbero insorgere costi annui di gestione pari a 3 milioni di franchi, ossia circa 170 franchi per studio medico.

Per i medici nel loro insieme, il carico finanziario aggiuntivo massimo derivante dalla modifica della LEp è stimato in costi unici per circa 1,8 milioni di franchi e in costi ricorrenti per 3,1 milioni all’anno.

Laboratori

I laboratori sono coinvolti nell’attuazione dei nuovi o modificati obblighi di dichiarazione delle malattie trasmissibili, dell’obbligo di inoltro e di conservazione di campioni per le analisi genomiche e dell’obbligo di notifica riguardante il materiale medico. Secondo gli esperti, il numero di laboratori medici che dichiarano con regolarità referti riguardanti malattie trasmissibili oscilla nell’intera Svizzera tra 50 e 70. Per i laboratori si prevedono complessivamente costi unici per 3,6 milioni di franchi e costi ricorrenti per 600 000 franchi all’anno. Come per gli ospedali, va tuttavia osservato che la digitalizzazione delle dichiarazioni viene portata avanti già oggi a prescindere dalla revisione e non è quindi direttamente riconducibile alla modifica della LEp.

Case di cura

Le case di cura sono chiamate a farsi carico dei costi aggiuntivi connessi all’obbligo di notifica riguardante il materiale medico. Tale obbligo potrà presumibilmente essere soddisfatto tramite un programma informatico già esistente, fornito alla stragrande maggioranza degli istituti dall’associazione CURAVIVA. Per l’insieme delle case di cura, questo comporterà costi unici per 900 000 franchi e costi ricorrenti per 45 000 franchi all’anno.

Le case di cura sono interessate anche dalle prescrizioni federali concernenti la costituzione di scorte di materiale medico importante. I costi precisi dipendono dall’attuazione concreta. Lo scenario preso in considerazione prevede costi supplementari annui pari a 800 000 franchi.

Per le case di cura nel loro insieme, il carico finanziario aggiuntivo massimo derivante dalla revisione della LEp è stimato in costi unici per 0,9 milioni di franchi e in costi ricorrenti per 0,9 milioni all’anno.

Farmacie

Le farmacie sono coinvolte nell’attuazione dell’obbligo di dichiarazione riguardante le vaccinazioni. Per la totalità delle circa 1800 farmacie presenti in Svizzera sono stimati costi unici pari a 500 000 franchi per l’implementazione delle interfacce informatiche necessarie e costi ricorrenti inferiori a 100 000 franchi all’anno per la relativa manutenzione.

Le farmacie sono interessante anche dalle prescrizioni federali concernenti la costituzione di scorte di materiale medico importante. A questo titolo si prevedono complessivamente costi supplementari annui per 500 000 franchi.

Per le farmacie nel loro insieme, il carico finanziario aggiuntivo massimo derivante dalle misure analizzate è stimato in costi unici per circa 0,5 milioni di franchi e costi ricorrenti inferiori a 0,6 milioni all’anno.

Assicuratori

Gli assicuratori-malattie dovranno farsi carico di costi aggiuntivi in ragione del nuovo obbligo di dichiarare il consumo di antimicrobici dei singoli medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale. Se la dichiarazione può essere effettuata in modo centralizzato tramite il fornitore di servizi SASIS, i costi aggiuntivi saranno tuttavia trascurabili. Anche se singoli assicuratori-malattie dovessero procedere in proprio alla dichiarazione, i relativi costi dovrebbero essere nel complesso nettamente inferiori a 100 000 franchi (costo massimo per dichiarazione per gli assicuratori nel loro insieme).

La modifica della LEp potrà tendenzialmente sgravare gli assicuratori delle spese che saranno assunte dalla Confederazione (finanziamento delle vaccinazioni con vaccini acquistati dalla Confederazione).

Altri attori

Non sono stati analizzati nell’ambito dell’AIR e di conseguenza non sono illustrati qui tra l’altro i seguenti contenuti, che potrebbero avere ripercussioni per altri attori:

  • – obbligo di collaborare alla sorveglianza delle acque di scarico: impianti di depurazione delle acque di scarico;

  • – obbligo di collaborare ai sequenziamenti genomici: aziende alimentari;

  • – obbligo di collaborare ai provvedimenti nei confronti della popolazione: imprese di trasporto.

7.3.3 Ripercussioni sull’economia nel complesso

Si prevede che, nella situazione normale, la salute pubblica tragga rapidamente beneficio dai provvedimenti volti alla riduzione delle resistenze antimicrobiche e delle infezioni associate alle cure come anche dall’ottimizzazione dell’individuazione e della sorveglianza delle malattie trasmissibili (in particolare malattie di origine alimentare e monitoraggio delle acque di scarico). Anche l’eliminazione dell’HIV e dell’epatite B e C avrebbe ripercussioni positive sull’economia nel complesso, riducendo sensibilmente la fattura salata delle spese di cura e delle assenze per malattia.

Dato però che molte altre disposizioni nuove o riviste della D‑LEp costituiscono preparazioni o regolamentazioni in vista di un evento reale, le ripercussioni positive si avranno soltanto se si verifica, per esempio, una nuova epidemia. In questo caso ci si attende che tutti i provvedimenti contribuiscano a migliorare la salute pubblica e anche a contenere il più possibile l’impatto economico e sociale dell’evento.

Molti dei provvedimenti introdotti dalla revisione, fatta eccezione tra l’altro per la messa a disposizione di capacità per il trattamento di malattie altamente infettive ed eventualmente la messa a disposizione di capacità di vaccinazione, hanno tuttavia in comune il fatto di generare costi per diversi gruppi di attori. Il denaro che serve per i necessari investimenti non può essere utilizzato altrove. Ne derivano quindi costi di opportunità per gli attori e per l’economia nel suo insieme. A breve termine, la creazione di valore potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto avverrebbe probabilmente senza la revisione. Va osservato, peraltro, che vi sono anche effetti dinamici a lungo termine che possono compensare gli svantaggi immediati. Se inoltre, in caso di epidemia, i provvedimenti contribuiscono a migliorare la salute pubblica, questo dovrebbe avere a sua volta un effetto dinamico sulla creazione di valore, in quanto si riduce il numero delle persone che non possono più lavorare o possono farlo solo in modo limitato a causa di malattia o di un decesso prematuro. Alcuni provvedimenti permettono inoltre di disporre di una migliore base di dati per la ricerca, con possibili conseguenti miglioramenti in fatto di prevenzione e trattamento.

Quantificare tutti questi effetti sull’economia nel suo insieme non è possibile, dato che le correlazioni sono estremamente complesse e non sono disponibili dati che consentano di formulare ipotesi e affermazioni solide.

7.3.4 Confronto costi-benefici

Nel complesso, i risultati delle AIR evidenziano un rapporto costi-benefici positivo per i provvedimenti considerati. I costi hanno tuttavia potuto essere quantificati solo in misura limitata e per molti provvedimenti il beneficio ha potuto essere valutato solo a grandi linee, in base alle stime qualitative degli attori coinvolti.

Diversi attori interpellati, compresi rappresentanti dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, hanno per esempio sottolineato che i provvedimenti volti a prevenire e combattere le resistenze antimicrobiche e le infezioni associate alle cure potrebbero consentire di scongiurare un impatto finanziario considerevole per gli ospedali – milionario a seconda della struttura e dell’evento. Gli screening dei pazienti potranno inoltre evitare spese legate al loro isolamento e le conseguenti perdite di guadagno. Agli occhi degli interpellati, infine, una sorveglianza intercantonale delle capacità effettive e dell’occupazione delle istituzioni sanitarie, in particolare degli ospedali, potrà fornire un importante contributo per ottimizzare l’uso delle risorse nel settore sanitario.

La messa a disposizione sul mercato e l’approvvigionamento con materiale medico importante influiscono in modo determinante sulla gestione di una pandemia o delle resistenze antimicrobiche. Si può quindi partire dal presupposto che gli investimenti nel quadro degli articoli 50a e 51a D‑LEp siano redditizi (v. n. 7.1.2 e 7.1.3).

Il rapporto costi-benefici può peraltro essere ulteriormente migliorato a livello di ordinanza. Gli approcci riportati qui di seguito potrebbero contribuire a contenere al massimo i costi identificati per i vari attori:

  • Nei limiti del possibile, nella situazione normale attuare soltanto gli obblighi di dichiarazione/notifica necessari

  • Un’importante componente dei costi per i diversi attori è rappresentata tipicamente dall’implementazione di un’interfaccia informatica tra il sistema primario del fornitore di prestazioni e il sistema di dichiarazione/notifica della Confederazione. Dato che i costi per interfaccia non si riducono con il numero di interfacce, nella situazione normale sarebbe utile implementare soltanto gli obblighi di dichiarazione/notifica indispensabili, limitandoli agli attori strettamente necessari. Ciò vale soprattutto per gli obblighi di dichiarazione/notifica riguardanti i medici e gli ospedali, poiché per questi attori lo sviluppo di interfacce è in genere più costoso che per gli altri fornitori di prestazioni.

  • Rendere possibili le dichiarazioni tramite formulari online

  • Dato che l’implementazione di un’interfaccia informatica comporta costi elevati anche per i piccoli fornitori di prestazioni, bisognerebbe lasciare agli attori la possibilità di effettuare le dichiarazioni/notifiche tramite formulari online, senza obbligarli a investire in un’interfaccia ad hoc. La possibilità di avvalersi di formulari online eviterebbe costi di investimento e ammortamento ai fornitori di prestazioni che optano per tale modalità di dichiarazione/notifica.

  • Ottimizzare il grado di dettaglio e la frequenza delle dichiarazioni/notifiche

  • L’ammontare dei costi aggiuntivi dipende anche dal grado di dettaglio e dalla frequenza delle dichiarazioni/notifiche. Limitarsi ai dettagli e alla frequenza strettamente necessari permette quindi di ridurre i costi.

7.4 Ripercussioni sulla società

Il progetto di revisione avrà ripercussioni positive per la società soprattutto in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. Disposizioni chiare su come e da chi saranno assunte per esempio le spese per i test, le vaccinazioni e i medicamenti in caso di epidemia semplificheranno e accelereranno l’accesso della popolazione a un’assistenza sanitaria di elevata qualità in caso di situazione difficile.

7.5 Ripercussioni sull’ambiente

Non si prevedono ripercussioni per l’ambiente. La questione non è quindi stata esaminata in dettaglio.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

Il disegno si fonda sugli articoli 40 capoverso 2, 103, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost.

La principale base costituzionale è costituita dall’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla «lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali». Questa norma costituzionale attribuisce alla Confederazione un’ampia responsabilità nella lotta contro le malattie. I tre attributi hanno valore alternativo e non cumulativo. L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. rappresenta una base per la competenza di lottare contro le malattie che possono essere trasmesse da essere umano a essere umano, dall’animale all’essere umano e anche da animale ad animale. La Costituzione non precisa gli strumenti statali necessari alla lotta contro le malattie trasmissibili. Il termine «lotta» va inteso in senso ampio e non si limita alla «difesa» contro le malattie. Pertanto, la Confederazione può emanare tutte le disposizioni adeguate e necessarie per combattere le malattie trasmissibili. La sua competenza non si limita a provvedimenti di polizia sanitaria quali divieti, precetti o obblighi di autorizzazione, ma include anche provvedimenti mirati in materia di prevenzione o di promozione della salute riguardanti le malattie trasmissibili. Per definire il programma e il contenuto di questa disposizione costituzionale sono determinanti i problemi e gli scopi che, storicamente e attualmente, rappresentano la base della responsabilità statale nella lotta contro le malattie. Gli scopi d’interesse pubblico riconosciuti sono la sicurezza (lotta contro i pericoli) e la salute (assicurazione della salute, riduzione dei rischi). Dato che i provvedimenti volti a prevenire e combattere le resistenze antimicrobiche si interfacciano in parte con l’impiego di agenti terapeutici (p. es. dichiarazione del consumo di antimicrobici), nell’ingresso il disegno menziona ora anche l’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. Nel settore veterinario, la sorveglianza della vendita e del consumo di antimicrobici come pure della situazione relativa alle resistenze è disciplinata nella LATer.

Quali basi costituzionali vanno menzionati nell’ingresso anche gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost. Diverse disposizioni della LEp vigente concernenti l’utilizzazione di agenti patogeni, in particolare di agenti patogeni geneticamente modificati, si basano su queste disposizioni della Cost. (cfr. art. 25 segg. LEp). In alcune parti, il disegno si fonda inoltre sull’articolo 40 capoverso 2 Cost., che rappresenta la base per l’adozione di misure a favore degli Svizzeri all’estero.

L’articolo 70a e seguenti D‑LEp si fondano – come già la LFiS-COVID‑19191 – sull’articolo 103 Cost. concernente la politica strutturale. È molto probabile che le imprese la cui liquidità è minacciata dai provvedimenti adottati dalla Confederazione in risposta a un’epidemia non dispongano di garanzie sufficienti per crediti bancari e non possano finanziarsi altrimenti sul mercato dei capitali. I crediti bancari garantiti dovranno impedire, per quanto possibile, liquidazioni e fallimenti di imprese economicamente sane e di conseguenza la perdita di posti di lavoro. La creazione di una base giuridica speciale nella LEp che non si limita a riproporre la competenza costituzionale del Consiglio federale in materia di diritto di necessità, ma la concretizza è in linea con le conclusioni cui è giunto il Consiglio federale nell’analisi della crisi pandemica da COVID‑19 nel quadro del postulato 23.3438 «Ricorso al diritto di necessità»192. In particolare il diritto di necessità basato su leggi speciali può descrivere in modo più concreto quando esiste una reale situazione d’emergenza e precisare i criteri di proporzionalità delle misure d’emergenza193.

L’inserimento degli articoli 70a–70f D‑LEp nell’allegato 2 LParl prosegue il rafforzamento dei diritti d’informazione del Parlamento avviato con l’iniziativa parlamentare 20.3438 e consente l’esercizio di una vigilanza parlamentare (art. 169 Cost.) sulle ordinanze di necessità fondate su leggi speciali senza indebolire la capacità d’intervento del Consiglio federale194.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno è compatibile con gli attuali obblighi internazionali della Svizzera. In proposito occorre tener conto di diverse convenzioni.

8.2.1 Regolamento sanitario internazionale (RSI)

Il RSI è il principale strumento internazionale di sorveglianza e lotta contro le malattie trasmissibili. Il Consiglio federale lo ha adottato senza riserve il 9 giugno 2006. Il RSI è entrato in vigore il 15 giugno 2007 per la Svizzera e gli altri 192 Stati membri dell’OMS. Il primo RSI è stato adottato dagli Stati membri dell’OMS nel 1951, è stato rivisto nel 1969 e da allora è stato sottoposto a diversi adeguamenti e revisioni. L’ultima ampia revisione è avvenuta nel 2005 ed è stata seguita da varie modifiche puntuali.

Il regolamento, che nella sua prima versione era limitato alla lotta contro il colera, la peste polmonare e la febbre gialla, oggi si applica a tutti gli eventi che possono rappresentare un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, indipendentemente dal fatto che siano causati da agenti biologici o chimici o da radiazioni ionizzanti e che siano naturali, accidentali (p. es. incidenti di laboratorio) o intenzionali. Il RSI è quindi il principale strumento di diritto internazionale per combattere le malattie trasmissibili. Per gli altri pericoli sanitari per i quali esistono già strumenti di diritto internazionale o una procedura internazionale riconosciuta, il regolamento definisce espressamente il ruolo sussidiario dell’OMS. In Svizzera, i provvedimenti non legati alle malattie trasmissibili dell’essere umano sono disciplinati nelle legislazioni pertinenti (p. es. quella sulla radioprotezione o sulla protezione dell’ambiente). Per l’attuazione del RSI non sono necessari adeguamenti giuridici in questi ambiti. Oltre a prescrizioni vincolanti, il RSI contempla una serie di raccomandazioni dell’OMS orientate all’adozione di misure, tra cui raccomandazioni specifiche temporanee o permanenti che possono essere emanate dall’OMS in caso di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale o in presenza di un determinato pericolo. Prevede inoltre disposizioni generali e particolari per misure sanitarie che i Paesi membri possono o devono implementare in relazione ai trasportatori o ai mezzi di trasporto, ai viaggiatori o alle merci, ai container o alle aree di carico dei container. Per valutare in modo uniforme gli eventi che si verificano sul territorio di uno Stato membro, il RSI prevede uno strumento decisionale (allegato 2) che gli Stati membri possono applicare in caso di sospetto di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Per esempio, i casi di vaiolo, poliomielite da poliovirus, nuovi sottotipi di influenza umana e sindrome respiratoria acuta grave (SARS) devono sempre essere notificati. In presenza di altre malattie (colera, peste polmonare, febbre gialla, febbri emorragiche virali, febbre del Nilo Occidentale o altre malattie di speciale interesse nazionale o regionale, p. es. malattia meningococcica), lo schema prevede che si proceda dapprima a una valutazione della situazione e in seguito si stabilisca se sussista l’obbligo di notificare l’evento. In linea di principio, gli eventi di potenziale rilevanza sanitaria internazionale o gli eventi con causa o fonte sconosciuta andrebbero sempre valutati mediante lo strumento decisionale previsto dal RSI. Se tali condizioni trovano conferma occorre darne notifica all’OMS – unitamente alle misure adottate in risposta all’evento – entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica (art. 6 RSI). In collaborazione con il Comitato di emergenza (composto da esperti riconosciuti a livello internazionale), l’OMS stabilisce, in base a una serie di criteri, l’esistenza o meno di una situazione di emergenza e formula raccomandazioni per superarla. Nell’ambito delle sue attività di sorveglianza, l’OMS raccoglie inoltre informazioni sugli eventi e valuta il rischio potenziale di diffusione su scala internazionale. A tale scopo l’OMS può utilizzare anche le informazioni provenienti da fonti non ufficiali o da Paesi vicini e trasmetterle agli Stati membri interessati chiedendo conferme. Conformemente al RSI, ogni Paese deve designare un Centro nazionale per il RSI che funga da interlocutore per l’OMS. In Svizzera, questo compito è stato affidato all’UFSP, incaricato di fatto di coordinare il trattamento delle notifiche e l’adozione di eventuali altre misure necessarie in tutti i casi che concernono malattie trasmissibili. In caso di eventi di rilevanza internazionale, l’OMS convoca un Comitato di emergenza composto da esperti internazionali e da rappresentanti dello Stato membro che ha notificato l’evento e decide l’ulteriore modo di procedere. Anche dopo una notifica occorre continuare a comunicare regolarmente all’OMS informazioni rilevanti, includendo le definizioni di caso, i risultati di laboratorio, la fonte e il tipo di rischio, il numero dei casi di malattia e decesso, le condizioni che incidono sulla diffusione della malattia e le misure sanitarie adottate. L’allegato 1 del RSI riporta nei dettagli i requisiti essenziali di capacità del sistema di sorveglianza a livello locale, regionale e nazionale e le misure tecniche da adottare ai punti di ingresso per implementare le prescrizioni. Le disposizioni relative all’infrastruttura e le misure tecniche necessarie ai punti di ingresso nonché le disposizioni sanitarie per le persone in entrata o in uscita e quelle applicabili alle aziende di trasporto, ai mezzi di trasporto e alle merci trasportate ecc. nel traffico internazionale sono definite in modo esaustivo.

Il RSI è un insieme di norme vincolanti di diritto internazionale che, contrariamente a quanto avviene solitamente per le norme di questo tipo, poggia direttamente sullo statuto dell’organizzazione responsabile (art. 21 della Costituzione dell’OMS195). Invece dell’usuale consenso esplicito degli Stati membri, previsto generalmente nei trattati internazionali, il RSI contempla unicamente la possibilità di rifiuto o di formulazione di riserve.

Il 1° giugno 2024 i 194 Stati Membri dell’OMS hanno adottato alcuni emendamenti al RSI (2005). Il processo negoziale si è concluso in occasione della 77a Assemblea Mondiale della Sanità con l’adozione di emendamenti che mirano a migliorare l’attuazione del RSI negli Stati Parti, colmando così una lacuna identificata durante la pandemia di COVID‑19. Il Consiglio federale ritiene che l’applicazione degli emendamenti rafforzi l’attuazione del RSI e contribuisca a migliorare la protezione contro le emergenze sanitarie future e la loro gestione.

Gli emendamenti non limitano il diritto sovrano degli Stati di emanare leggi per attuare le rispettive politiche sanitarie nazionali, come del resto espressamente sancito nell’articolo 3 del RSI (Principi). Anche in futuro la Svizzera deciderà in modo sovrano sulla propria politica sanitaria e sulle misure da adottare in caso di emergenza sanitaria di portata internazionale.

Alla luce dei risultati della procedura di consultazione condotta su questi emendamenti al RSI (2005), nel giugno del 2025 il Consiglio federale ha deciso di approvarli, formulando tuttavia una riserva in merito al riferimento alla gestione della disinformazione e della misinformazione nel quadro della comunicazione dei rischi.

8.2.2 Altre convenzioni

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri: le disposizioni della convenzione internazionale del 10 febbraio 1937196 concernente il trasporto dei cadaveri sono integrate nel diritto vigente (OEp).

Accordo europeo sulla traslazione delle salme: le disposizioni dell’accordo europeo del 26 ottobre 1973197 sulla traslazione delle salme sono integrate nel diritto vigente (OEp).

Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALC): l’attuazione della LEp deve rispettare gli impegni internazionali contenuti nell’ALC.

Accordo bilaterale con la Francia: nel giugno 2010 la Francia e la Svizzera hanno firmato un accordo relativo allo scambio di informazioni sulla pandemia di influenza e su altri rischi sanitari (non pubblicato). L’accordo prevede la possibilità di uno scambio regolare, in seno a un gruppo di lavoro binazionale, di informazioni relative ai preparativi volti a fronteggiare una pandemia e al coordinamento delle misure nelle regioni di confine. Evoca inoltre la questione della chiusura delle frontiere nel contesto di una pandemia. Con la Francia, la Svizzera ha concluso anche l’accordo quadro del 27 settembre 2016198 sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera, che stabilisce il quadro per l’elaborazione, da parte delle autorità cantonali svizzere e regionali francesi, di progetti di cooperazione transfrontaliera in diversi settori della sanità pubblica. Il presente disegno non costituisce un ostacolo alle collaborazioni previste o ipotizzabili nell’ambito di questi due accordi bilaterali con la Francia.

8.2.3 Impegni internazionali relativi agli aiuti finanziari

Gli Stati membri dell’UE sottostanno agli articoli 107–109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)199, che disciplinano gli aiuti concessi dagli Stati. In base alle disposizioni derogatorie previste dal TFUE (art. 107 par. 2 lett. b e par. 3 lett. b–c), durante la pandemia di COVID‑19 gli Stati membri dell’UE hanno potuto concedere aiuti nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19»200. Il TFUE non è vincolante per la Svizzera. Un sistema di fideiussione dei crediti basato sull’articolo 70a e seguenti D‑LEp e analogo al sistema di fideiussione del credito COVID‑19 sarebbe compatibile con gli impegni attuali della Svizzera. La LEp consente tuttavia aiuti finanziari che in futuro, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di aiuti statali disciplinate negli accordi tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo201 e sui trasporti terrestri202 nonché in un accordo sull’energia elettrica con l’UE, sarebbero presumibilmente da classificare come aiuti di Stato se fossero concessi a imprese attive nel campo d’applicazione di questi accordi. Tali aiuti finanziari sarebbero soggetti a una possibile verifica da parte dell’autorità di vigilanza svizzera al più presto sei anni dopo l’entrata in vigore di queste norme.

8.3 Forma dell’atto

Il presente atto modifica una legge federale vigente; la modifica contiene norme di diritto importanti che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 LParl, devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Il disegno prevede inoltre il limite di spesa concernente programmi internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili e il credito d’impegno per aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici. Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost. e l’articolo 25 capoverso 2 LParl, viene emanato a tal fine un atto sotto forma di decreto federale semplice che, in quanto tale, non sottostà a referendum.

8.4 Subordinazione al freno alle spese

Al fine di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie [limiti di spesa] implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

La presente modifica crea nuove disposizioni in materia di sussidi (art. 50a, 51 e 51a D‑LEp) e le basi legali per il limite di spesa per programmi internazionali per la protezione contro le malattie trasmissibili, che comporteranno nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

Anche l’applicazione dell’articolo 70a e seguenti D‑LEp potrebbe comportare aiuti finanziari per oltre 20 milioni di franchi a seconda dell’evoluzione di una crisi sanitaria. A titolo di raffronto: con il sistema di fideiussione del credito COVID‑19, tra il 26 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 sono stati concessi 137 870 crediti per un volume di quasi 17 miliardi di franchi203.

Le corrispondenti disposizioni sottostanno pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), così come vi sottostanno il decreto federale che stabilisce un limite di spesa per quattro anni per contributi a programmi di organizzazioni internazionali e istituzioni internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili e quello che stanzia un credito di impegno per quattro anni concernente aiuti finanziari per lo sviluppo di antimicrobici.

8.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Principio di sussidiarietà

Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Al contempo la Confederazione deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.

Siccome gli agenti patogeni non si fermano ai confini cantonali, in linea di massima nella sorveglianza e nella lotta contro le malattie trasmissibili è importante che la Confederazione assuma un forte ruolo di sostegno e di coordinamento. Se ciò è il caso già nella situazione normale, diventa ancora più rilevante nella situazione particolare o in quella straordinaria. L’esecuzione dei provvedimenti compete ai Cantoni laddove non incomba espressamente alla Confederazione. Questo vale anche in una situazione particolare o straordinaria, per quanto il Consiglio federale non disponga altrimenti (art. 75 cpv. 2 D‑LEp). La LEp rivista non modifica tale meccanismo. La revisione della LEp tiene quindi conto del principio di sussidiarietà.

Principio dell’equivalenza fiscale

Secondo il principio dell’equivalenza fiscale sancito all’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. La collaborazione in materia di malattie trasmissibili genera un beneficio per tutte le autorità coinvolte; spesso non è possibile determinare chiaramente il vero e proprio beneficiario o si identifica un’intera cerchia di beneficiari. È pertanto giustificato che i vari livelli dello Stato assumano congiuntamente le spese di determinati compiti e in modo differenziato quelle di provvedimenti specifici.

Le spese generate per esempio dall’individuazione e dalla sorveglianza delle malattie trasmissibili sfruttando piattaforme digitali non possono essere attribuite inequivocabilmente a un livello specifico dello Stato, ma è incontestabile che uno scambio elettronico di dati senza intoppi è nell’interesse sia della Confederazione sia dei Cantoni. Il disciplinamento che prevede che la Confederazione metta a disposizione i sistemi digitali, mentre i Cantoni siano responsabili della dichiarazione dei dati consente quindi di rispettare il principio dell’equivalenza fiscale.

8.6 Conformità alla legge sui sussidi

Gli articoli 50–52 e l’articolo 70a e seguenti D‑LEp contengono diverse disposizioni che possono comportare l’erogazione di aiuti finanziari e indennità ai sensi della LSu.

8.6.1 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private (art. 50 D‑LEp)

Secondo l’articolo 50 D‑LEp, l’UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili. Con la presente revisione, questa possibilità è estesa anche alle malattie conseguenti. Le condizioni per emanare questa disposizione nel rispetto della LSu sono soddisfatte: la Confederazione ha interesse ad adempiere questi compiti, che non potrebbero essere svolti adeguatamente senza l’aiuto finanziario previsto dal diritto federale. Le organizzazioni pubbliche e private che forniscono consulenza e assistenza ai pazienti con malattie post-infezione come la condizione post-COVID‑19 dipendono dagli aiuti finanziari della Confederazione poiché le possibilità di finanziamento alternative non sono sufficienti e le istituzioni interessate non hanno un interesse proprio a svolgere questo compito. La gestione materiale e finanziaria degli aiuti finanziari, che vengono attribuiti in modo mirato in caso di necessità, poggia su contratti di diritto pubblico.

8.6.2 Contributi per partecipazioni a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali (art. 50a D‑LEp)

Gli agenti patogeni a potenziale pandemico e le resistenze antimicrobiche nonché le loro conseguenze rappresentano un rischio significativo per la popolazione in Svizzera. Pertanto, la Confederazione ha un interesse diretto a contrastare questi pericoli. Un impegno internazionale in tal senso è quindi utile e opportuno (cfr. n. 7.1.2). Tanto nella ricerca quanto nella messa a disposizione sul mercato di materiale medico importante (p. es. vaccini o antimicrobici) si riscontra un fallimento del mercato: visto che per rendere disponibili i prodotti non bastano gli sforzi delle imprese del settore privato, è necessaria anche la partecipazione dello Stato. A gestire i contatti con le organizzazioni e le istituzioni internazionali e a fornire loro sostegno finanziario dovrebbe essere la Confederazione e non i Cantoni, altrimenti verrebbe a crearsi una forte frammentazione che non sarebbe né funzionale allo scopo né efficiente.

Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 50a D‑LEp sono contributi per i quali vanno valutati caso per caso, relativamente ai programmi in questione, legittimità, fattibilità, rilevanza e compatibilità con gli obiettivi. Sono concessi se le attività delle organizzazioni e delle istituzioni che li ricevono apportano un beneficio diretto alla Svizzera o forniscono prestazioni concrete al sistema sanitario svizzero. Per ogni aiuto finanziario deve essere stipulato un contratto che precisi l’importo, le condizioni di versamento e le prestazioni che il beneficiario deve fornire. Il presupposto per ricevere aiuti finanziari è che i beneficiari presentino un rapporto di attività e un rapporto finanziario che consentano una valutazione intermedia per stabilire se le prestazioni fornite sono conformi a quanto previsto dal contratto. La tabella seguente indica le possibilità di governance della Confederazione nelle organizzazioni e istituzioni beneficiarie:

Organizzazione

Strumenti di governance e di partecipazione

Descrizione

CEPI

«Investors Council»

Seggio con diritto di voto nell’organo di governance dei finanziatori. Approvazione di grandi investimenti (>100 mio. USD) e formulazione di linee guida operative per l’orientamento strategico all’attenzione del management.

«BioHub» OMS

Colloquio strategico ad alto livello con riunione dello «Steering Committee»

Documento di base per la governance: relazione dettagliata sulle attività da parte del Segretariato dell’OMS con precisazioni sull’utilizzo dei fondi.

IPSN

«Funders Forum»

Piattaforma per rappresentanti della sanità pubblica, scienziati e decisori politici per allacciare partenariati, presentare innovazioni e scambiare buone pratiche.

PRET

«Respiratory Pathogens Partners Engagement Forum» (R-PEF)

L’R-PEF consente ai membri del PRET di scambiarsi informazioni sulle attività pianificate e sulle conoscenze acquisite in relazione alla preparazione a una pandemia da agenti patogeni respiratori.

GARDP

«Donor Partnership Advisory Committee»

L’«Advisory Committee» è composto dai principali finanziatori e formula valutazioni che confluiscono nelle discussioni del «Board».

CARB-X

«Joint Oversight Board» (JOB)

Composto da rappresentanti dei finanziatori, il JOB definisce la strategia generale, l’entità del portafoglio, il budget annuale e i principali indicatori di performance.

«Global AMR R&D Hub»

«Board Global AMR R&D Hub»

Il «Board» tutela gli interessi della Svizzera relativamente alle questioni strategiche.

«AMR Multi-Partner Trust Fund»

Colloquio strategico ad alto livello con riunione dello «Steering Committee»

Documento di base per la governance: relazione dettagliata delle attività da parte del Segretariato dell’OMS con precisazioni sull’utilizzo dei fondi.

Poiché i singoli aiuti finanziari vengono concessi esclusivamente su base annua, le spese rimangono debolmente vincolate. La possibilità per un’organizzazione o un’istituzione di beneficiare di finanziamenti ricorrenti e della stessa entità dipende dalla sua capacità di soddisfare gli obiettivi di cui all’articolo 50a D‑LEp. Questo garantisce che i mezzi siano utilizzati in modo efficiente e mirato.

8.6.3 Promozione della ricerca, dello sviluppo e della produzione di materiale medico importante (art. 51 D‑LEp)

L’articolo 51 D‑LEp prevede un’estensione puntuale degli aiuti finanziari rispetto al diritto vigente. Per i commenti in merito si rimanda all’articolo corrispondente (v. n. 6.1). Dalle spiegazioni risulta che i principi e i requisiti della LSu sono rispettati.

8.6.4 Aiuti finanziari per gli antimicrobici (art. 51a D‑LEp)

Le aziende farmaceutiche hanno scarso interesse a immettere sul mercato nuovi antimicrobici, ritenuti poco o per nulla redditizi, per cui la loro messa a disposizione dovrà essere promossa con aiuti finanziari erogati dalla Confederazione. L’articolo 51a D‑LEp stabilisce i requisiti da soddisfare per ottenere aiuti finanziari e la loro entità (v. n. 6.1 e 7.1.3). I criteri fondamentali sono la disponibilità del prodotto in Svizzera e la sua efficacia contro determinati agenti patogeni resistenti che rappresentano un pericolo attuale o futuro per il sistema sanitario svizzero e contro i quali i medicamenti attualmente disponibili sul mercato non sono sufficienti. Il Consiglio federale determinerà l’ammontare massimo degli aiuti finanziari che possono essere erogati per medicamento e i criteri con i quali determinarlo caso per caso entro tale limite.

Un incentivo «pull» sarà erogato soltanto dopo che il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato. Non si tratta quindi di un contributo durante la fase di sviluppo, ma piuttosto di una forma innovativa di rimunerazione di un medicamento omologato al di fuori del consueto sistema di finanziamento dell’AOMS. L’effetto sull’assunzione del rischio è decisivo: gli incentivi «pull» sotto forma di aiuto finanziario a garanzia di un determinato fatturato saranno erogati soltanto se viene messo a disposizione sul mercato un prodotto con le necessarie caratteristiche. Il rischio finanziario del fallimento nello sviluppo rimane in capo al fabbricante.

È importante garantire un finanziamento affidabile e a lungo termine in modo da dare un segnale di investimento credibile all’industria. L’incentivo genererà investimenti solo se le imprese avranno la certezza che l’aiuto finanziario è garantito a lungo termine. Per questo motivo, al Parlamento verrà sottoposto per approvazione un credito d’impegno.

Il rispetto dei criteri per la concessione degli aiuti finanziari, in particolare la disponibilità sul mercato svizzero e l’efficacia contro determinati agenti patogeni resistenti, sarà oggetto di verifiche periodiche e rappresenterà la condizione da soddisfare per i versamenti annuali. Questo, a sua volta, creerà un incentivo finanziario per i fabbricanti affinché gli antimicrobici che hanno sviluppato vengano impiegati in modo per quanto possibile parsimonioso e appropriato.

L’investimento nello sviluppo di nuovi antimicrobici può evitare costi successivi di gran lunga maggiori e il valore che esplica per il sistema sanitario svizzero lo rende remunerativo. Oltre a promuovere lo sviluppo di tali sostanze, gli incentivi «pull» hanno un effetto specifico a livello nazionale, in quanto migliorano e accelerano la disponibilità di nuovi antimicrobici in Svizzera.

I principi e i presupposti sanciti dalla LSu sono rispettati.

8.6.5 Indennizzo ai centri nazionali di riferimento, ai laboratori di conferma e ai centri nazionali di competenza (art. 52 D‑LEp)

In virtù dell’articolo 52 D‑LEp, oltre che ai centri di riferimento e ai laboratori di conferma sarà possibile affidare compiti speciali anche a centri nazionali di competenza, come istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e istituti di ricerca. L’indennizzo finanziario di questi compiti nel campo dell’individuazione e della prevenzione delle malattie trasmissibili e della lotta contro di esse rientra nell’interesse della Confederazione. La soluzione scelta è funzionale agli obiettivi e più economica rispetto allo sviluppo da parte della Confederazione delle competenze tecniche e scientifiche necessarie per questi centri. La Confederazione ha interesse che tali compiti siano svolti da istituzioni che hanno grande affinità con le attività in questione e con i loro destinatari. Si tratta di compiti che possono essere svolti in modo economico, funzionale agli obiettivi e con un onere amministrativo minimo. In questo senso, appare giustificato, ai sensi della LSu, indennizzarne l’esecuzione. La gestione materiale e finanziaria dei sussidi, che vengono verificati periodicamente, si basa su decisioni e su contratti di sovvenzionamento di diritto pubblico.

8.6.6 Aiuti finanziari alle imprese a seguito di provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7 D‑LEp (art. 70a segg. D‑LEp)

Anche gli articoli 70a e seguenti D‑LEp sono in linea con le disposizioni generali della legge sui sussidi (art. 6 e 7 LSu). I fondi pubblici verrebbero utilizzati per garantire crediti bancari nell’intento di mitigare le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti adottati dalla Confederazione per fare fronte all’epidemia. Vi si farebbe ricorso soltanto nella situazione particolare o straordinaria. Il termine per la presentazione della richiesta di un credito garantito nonché la durata della fideiussione e del credito bancario sarebbero limitati nel tempo (art. 70f cpv. 1 lett. a e b D‑LEp). L’articolo 70a capoverso 3 D‑LEp prevede un termine di attesa di almeno 30 giorni prima che le imprese possano attingere agli eventuali aiuti finanziari. Infine, il Consiglio federale considererà altre misure di sostegno statali nella concessione delle fideiussioni per prevenire un sovvenzionamento eccessivo o doppio (art. 70f cpv. 1 lett. a D‑LEp) e disciplinerebbe gli ulteriori aspetti in materia di diritto sui sussidi nella sua ordinanza.

8.7 Delega di competenze legislative

È prevista la possibilità di delegare competenze normative mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La delega è limitata in particolare dall’esigenza generale, sancita sempre dalla Costituzione, secondo cui le disposizioni importanti, segnatamente quelle fondamentali, devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

In alcune disposizioni, il disegno attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive. Alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost., ciò è giustificato dal fatto che, in questi casi, i principi sono sanciti nella legge e di conseguenza il quadro entro il quale il Consiglio federale può legiferare è stabilito. Inoltre, la delega di tale competenza al Consiglio federale è sempre opportuna laddove in futuro saranno necessari rapidi adeguamenti ai nuovi sviluppi tecnici e armonizzazioni internazionali. I disciplinamenti che richiedono un elevato grado di concretizzazione dovranno essere sanciti a livello d’ordinanza. È prevista una delega al Consiglio federale di competenze legislative in sostituzione della legge nei seguenti articoli:

  • – articolo 6c capoverso 1: prescrizione di provvedimenti nella situazione particolare;

  • – articolo 7 capoverso 1: prescrizione di provvedimenti nella situazione straordinaria;

  • – articolo 11 capoversi 3 e 4: introduzione dell’obbligo di collaborare alla sorveglianza delle acque reflue nonché di altri obblighi di collaborazione alla sorveglianza di determinati agenti patogeni;

  • – articolo 12d: introduzione dell’obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi a determinati laboratori;

  • – articolo 13: disciplinamento della dichiarazione delle malattie trasmissibili;

  • – articolo 15a capoversi 2 e 5: determinazione degli agenti patogeni che devono essere sottoposti a tipizzazione o a sequenziamento genetico nonché disciplinamento della conservazione dei campioni e definizione dei requisiti per i laboratori;

  • – articolo 16 capoversi 2 e 4: disciplinamento dell’esecuzione di analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili al di fuori dei laboratori;

  • – articoli 16a e 16b: possibilità di autorizzare analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili ai fini della diagnostica rapida decentrata in sedi diverse dal laboratorio centrale o congiuntamente ad altre strutture;

  • – articolo 16c: disciplinamento dell’esecuzione di analisi microbiologiche volte a individuare malattie trasmissibili senza prescrizione medica;

  • – articolo 19 capoverso 2: prescrizioni sui provvedimenti di prevenzione nelle strutture;

  • – articolo 19a: prescrizioni sulla prevenzione delle resistenze antimicrobiche;

  • – articolo 24 capoverso 5: introduzione dell’obbligo per le strutture di vaccinazione di dichiarare dati sulle persone vaccinate in caso di particolare pericolo per la salute pubblica o di comparsa di nuovi agenti patogeni;

  • – articolo 40a: prescrizione di provvedimenti nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone nell’ambito dei trasporti pubblici;

  • – articolo 40b capoverso 1: introduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio;

  • – articolo 41 capoversi 1–3: emanazione di disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori, inclusa la limitazione dell’entrata e dell’uscita;

  • – articolo 41a capoversi 3 e 4: provvisoria estensione dei provvedimenti all’entrata e all’uscita;

  • – articolo 44a capoversi 1, 2 e 4: obbligo di notifica relativo all’approvvigionamento con materiale medico importante;

  • – articolo 44b capoversi 1 e 3: provvedimenti volti a garantire un approvvigionamento sufficiente con materiale medico importante;

  • – articolo 44c capoversi 1 e 2: messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti affetti da malattie altamente infettive;

  • – articolo 49a: disciplinamento della dispensazione di dispositivi medici per l’individuazione delle malattie trasmissibili;

  • – articolo 49b capoversi 1, 5 e 6 lettera b: fissazione dei requisiti del documento che certifica una vaccinazione, il risultato di un test o una guarigione nonché del processo di emissione, disciplinamento dell’assunzione delle spese per l’emissione;

  • – articolo 70a capoverso 2: deroghe al disciplinamento degli aiuti finanziari a favore delle imprese a partecipazione pubblica per i Comuni con pochi abitanti;

  • – articolo 70e: emanazione di disposizioni in deroga al CO e alla LOP nell’attuazione e nella concessione degli aiuti finanziari alle imprese;

  • – articolo 70f capoverso 1: disciplinamento dei dettagli degli aiuti finanziari alle imprese;

  • – articolo 74 capoverso 4: fissazione dei prezzi per la dispensazione di materiale medico importante;

  • – articolo 74d capoverso 2: fissazione delle condizioni per l’assunzione delle spese per le analisi diagnostiche;

  • – articolo 74e: disciplinamento della procedura di assunzione delle spese e controllo;

  • – articolo 74g capoverso 2: disciplinamento della restituzione delle spese;

  • – articolo 77a capoverso 4: disposizioni sulla procedura in caso di conflitti di competenza tra autorità militari e civili.

8.8 Protezione dei dati e principio di trasparenza

La modifica della LEp si basa sulla nuova LPD entrata in vigore il 1° settembre 2023. Questo aspetto è a maggior ragione importante se si considera che la protezione dei dati è fondamentale nell’ottica del trattamento dei dati secondo il presente disegno, come peraltro emerso nell’ambito della procedura di consultazione condotta alla fine del 2023. La presente revisione non contiene sostanziali modifiche materiali delle disposizioni della LEp sulla protezione e sulla sicurezza dei dati. I requisiti di sicurezza, in particolare per i dati personali degni di particolare protezione, restano invariati. La sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili comportano il trattamento di dati personali da parte di diversi servizi statali, anche facendo ricorso a sistemi elettronici. Trattandosi in molti casi di dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD, il loro trattamento deve potersi fondare su basi legali sufficienti. Le disposizioni relative al trattamento di dati proposte nell’atto di modifica mirano a completare le basi in materia di protezione dei dati contenute nella LEp. La protezione e la sicurezza dei dati restano di responsabilità dell’UFSP e delle autorità cantonali competenti.

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) respinge la disposizione di cui all’articolo 70d capoverso 3 D‑LEp. L’utilizzo degli introiti fiscali è d’interesse pubblico generale. La comunicazione dei dati relativi alle persone che ricevono un credito e ai singoli importi concessi o negati per crediti e fideiussioni è da verificare caso per caso ai sensi della LTras, che garantisce la tutela degli interessi privati delle persone che richiedono o ricevono un credito fatti salvi il segreto bancario e aziendale, la sfera privata e la protezione dei dati. La normativa proposta impedisce che l’esistenza e l’importanza dell’interesse pubblico alla comunicazione delle informazioni in questione possano essere esaminate caso per caso in seguito a una richiesta di accesso. Risulterebbe quindi impossibile per la popolazione comprendere l’operato dell’Amministrazione. Ai fini della lotta agli abusi e dell’utilizzo degli introiti fiscali, è nell’interesse dell’Amministrazione e della popolazione garantire la trasparenza, soprattutto poiché il capitolo 8a D‑LEp conferisce al Consiglio federale, in situazioni di crisi, ampie competenze a livello di ordinanza per creare programmi di credito e fideiussione e il legislatore, a differenza di quanto sancito dalla LFiS-COVID‑19, non può decidere in merito.

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

In virtù dell’articolo 22 capoverso 1 LPD, occorre effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) permette ai responsabili del trattamento dei dati (organi federali e soggetti privati) di individuare tempestivamente i rischi e, se necessario, di adottare adeguati provvedimenti di protezione. La VIPD deve contenere una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per la personalità o per i diritti fondamentali della persona interessata nonché i provvedimenti a loro tutela già adottati o ancora da adottare. Su tale base vengono identificati i rischi derivanti dal trattamento dei dati per l’individuazione e la sorveglianza delle malattie trasmissibili nonché per la lotta contro di esse e vengono definiti i provvedimenti corrispondenti.

La VIPD relativa al presente disegno di modifica evidenzia dieci rischi potenziali di violazione dei diritti fondamentali («rischi lordi») ai quali si intende ovviare con 24 provvedimenti di tipo organizzativo, giuridico e tecnico.

Garanzia di una sicurezza dei dati adeguata al rischio mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi (art. 8 LPD)

Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio (art. 8 LPD). I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati.

Nello specifico, il disegno di legge riduce il rischio di violazione della sicurezza dei dati, in particolare il rischio di divulgazione, poiché disciplina in modo preciso le competenze e gli obblighi in materia di trattamento. Designa i servizi incaricati del trattamento dei dati personali. Inoltre definisce le competenze in materia di concessione dei diritti di accesso ai sistemi d’informazione nell’Amministrazione federale e presso le autorità esecutive competenti. In sede di attuazione vengono attribuiti agli utenti diritti di accesso basati sui ruoli, limitando così fortemente l’entità dei dati a cui è possibile accedere. Il rischio derivante dall’elevato numero di attori coinvolti viene ridotto perché la definizione degli utenti e dei ruoli dei sistemi informatici e, pertanto, la messa a disposizione di dati da parte dell’UFSP si basano sul principio del privilegio minimo («least privileges»). Inoltre, nella gestione dei sistemi d’informazione l’UFSP provvede a sensibilizzare e a informare in merito all’uso dei dati personali degni di particolare protezione, per esempio attraverso accordi di utilizzo. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario a raggiungere gli scopi prefissati, ma per al massimo dieci anni, prima di essere distrutti o anonimizzati. La cancellazione o l’anonimizzazione dei dati non più necessari permette di ridurre notevolmente il rischio di violazione della sicurezza dei dati in seguito a furto. Infine, anche i diritti di accesso restrittivi basati sui ruoli e la sensibilizzazione delle persone che trattano i dati contribuiscono a garantire sicurezza.

Il rischio di violazione della sicurezza dei dati in seguito a perdita è limitato. La probabilità di un malfunzionamento del sistema viene ridotta grazie all’adozione di misure tecniche. I requisiti di disponibilità dei dati o dell’infrastruttura informatica rilevante sono definiti in sede di attuazione. Infine, vengono implementati provvedimenti tecnici (p. es. sistemi ridondanti, «clustering, backup») e organizzativi (p. es. piani e processi di backup definiti, processi di gestione degli incidenti informatici).

Garantire la protezione dei dati con provvedimenti tecnici adeguati (art. 7 LPD)

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare, sin dalla progettazione, i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all’articolo 6 LPD.

Sul piano tecnico, nella gestione dei sistemi d’informazione l’UFSP garantisce un livello di protezione costante (protezione elevata) con un adeguato isolamento dei dati personali (separazione e crittografia) sia nella comunicazione sia nell’utilizzo e nella conservazione dei dati. L’UFSP assicura inoltre la valutazione continua dei rischi e l’adeguamento costante delle misure di contenimento ai requisiti (ISMS). Ai sistemi e ai mezzi di comunicazione utilizzati nel trattamento dei dati personali degni di particolare protezione si applicano i requisiti di protezione della Confederazione o esigenze minime equivalenti. La trasmissione dei dati delle dichiarazioni relative alle malattie trasmissibili (cfr. art. 12 D‑LEp) è protetta per mezzo di connessioni criptate.

Raccolta di dati personali soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata (art. 6 cpv. 3 LPD)

Secondo il principio della proporzionalità, possono essere trattati solo i dati che sono adeguati e necessari allo scopo del trattamento. Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo e i mezzi utilizzati. Da questo principio deriva quello della minimizzazione dei dati (cfr. art. 6 LPD). Secondo l’articolo 58 capoversi 1 e 2 D‑LEp, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo per determinati scopi. L’entità dei dati personali soggetti all’obbligo di dichiarazione dipende dallo scopo della loro raccolta. Gli agenti patogeni oggetto di sorveglianza sono suddivisi in diverse categorie in funzione dello scopo del trattamento e i dati vengono raccolti solo se sono necessari per lo scopo specifico. Per esempio, i dati personali generali come nome, cognome, indirizzo e numero di telefono vengono raccolti solo se sono necessari per identificare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni al fine di ordinare misure ai sensi degli articoli 15 e 33–38 LEp. Questo consente di trarre conclusioni sulla fonte di infezione e sul potenziale di pericolo. Se l’identificazione non è necessaria, vengono raccolti solo dati minimi (p. es. le iniziali del nome e cognome e del luogo di domicilio). In questo modo si prevengono per legge eventuali violazioni della finalità.

Durata della conservazione dei dati (art. 6 cpv. 4 LPD)

I dati personali devono essere distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento. Il disegno prevede che siano conservati solo per il tempo necessario allo scopo previsto, ma al massimo per dieci anni, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo, dopodiché vanno distrutti o anonimizzati. Non vi è quindi un rischio elevato che i dati siano conservati più a lungo del necessario.

Garanzia dell’esattezza dei dati (art. 6 cpv. 5 LPD)

Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza (cfr. art. 6 cpv. 5 LPD). In fase di attuazione, i dati comunicati in modo errato o incompleto vanno corretti in modo mirato. Le modifiche sono inoltre tracciabili tramite il log delle attività.

I 24 provvedimenti organizzativi, giuridici e tecnici permettono di ridurre i rischi lordi in termini di probabilità di accadimento e di entità dei danni portandoli da «gravi» o «notevoli» a «esigui». Pertanto, la VIPD non evidenzia più potenziali rischi residui classificabili come gravi o notevoli.

Poiché il progetto legislativo non esige la raccolta di dati personali aggiuntivi, non si prefigurano ulteriori rischi per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate oltre ai rischi residui identificati nella VIPD.

Abbreviazioni

AAS

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

ALC

Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.6810.142.112.681)

AD

Assicurazione contro la disoccupazione

AELS

Associazione europea di libero scambio

AIDS

«Acquired Immune Deficiency Syndrome»

AIR

Analisi d’impatto della regolamentazione

AM

Antimicrobici

AMR MPTF

«AMR Multi-Partner Trust Fund»

AMR

Resistenza antimicrobica

ANRESIS

Centro svizzero per le antibiotico-resistenze

AOMS

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

AP-LEp

Avamprogetto di legge sulle epidemie (progetto per la consultazione)

APM

Agenti patogeni multiresistenti

AVS

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CaF

Cancelleria federale

CARB-X

«Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator»

CDC

«Center for Disease Control and Prevention» (Stati Uniti)

CdC

Conferenza dei Governi cantonali

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CdG-S

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

CDS

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

CE

Comunità europea

CEDU

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.1010.101)

CEPI

«Coalition for Epidemic Preparedness Innovations»

CFP

Commissione federale per la preparazione alle pandemie

CFV

Commissione federale per le vaccinazioni

CIP

Cartella informatizzata del paziente

CO

Codice delle obbligazioni (RS 220220)

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101101)

CPE

Enterobatteri produttori di carbapenemasi

CPP

Codice di procedura penale (RS 312.0312.0)

CPSP

Contributo alla protezione della salute e alla prevenzione

CSG

Conferenza dei segretari generali

CSSS-N

Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

CSSS-S

Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

CT

«Contact Tracing»

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFI

Dipartimento federale dell’interno

D‑LEp

Disegno di legge sulle epidemie

DNA

Acido desossiribonucleico

DPIA

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
(«Data Protection Impact Assessment»)

DTF

Decisione del Tribunale federale

ECDC

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

EMA

Agenzia europea per i medicinali («European Medicines Agency»)

ES

Elenco delle specialità

ETP

Equivalente a tempo pieno

EU-IVDR

Regolamento UE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro

EWRS

«Early Warning and Response System»

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura

GARDP

«Global Antibiotic Research & Development Partnership»

GDHCN

«Global Digital Health Certification Network»

H1N1

Virus dell’influenza A (H1N1)

HERA

Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie
(«Health Emergency Preparedness and Response Authority»)

HIV

Virus dell’immunodeficienza umana

IDA

Impianto di depurazione delle acque

IDI

Numero d’identificazione delle imprese

IFIK

Istituto per le malattie infettive («Institut für Infektionskrankheiten»)

IPSN

«International Pathogen Surveillance Network» dell’OMS

ISO

Organizzazione internazionale per la normazione

JOB

«Joint Oversight Board»

LAM

Legge federale sull’assicurazione militare (RS 833.1833.1)

LAMal

Legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10832.10)

LAP

Legge sull’approvvigionamento del Paese (RS 531531)

LATer

Legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21812.21)

LAV

Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.5312.5)

LCIP

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1816.1)

LCo

Legge sulla consultazione (RS 172.061172.061)

LDerr

Legge sulle derrate alimentari (RS 817.0817.0)

Legge COVID‑19

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID‑19 (RS 818.102818.102)

LEGU

Legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (RS 810.12810.12)

LEp

Legge sulle epidemie (RS 818.101818.101)

LFC

Legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0611.0)

LFE

Legge sulle epizoozie (RS 916.40916.40)

LFiS-COVID‑19

Legge sulle fideiussioni solidali COVID‑19 (RS 951.26951.26)

LL

Legge sul lavoro (RS 822.11822.11)

LM

Legge militare (RS 510.10510.10)

LMeCA

Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (RS 172.019172.019)

LOGA

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010172.010)

LOP

Legge sull’organizzazione della Posta (RS 783.1783.1)

LParl

Legge sul Parlamento (RS 171.10171.10)

LPD

Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1235.1)

LPers

Legge sul personale federale (RS 172.220.1172.220.1)

LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1830.1)

LPRI

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1420.1)

LRUm

Legge sulla ricerca umana (RS 810.30810.30)

LSEst

Legge sugli Svizzeri all’estero (RS 195.1195.1)

Lsu

Legge sui sussidi (RS 616.1616.1)

LTras

Legge sulla trasparenza (RS 152.3152.3)

M

Mozione

MCJ

Malattia di Creutzfeldt-Jakob

Mpox

Virus Mpox

NOSO

Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni correlate all’assistenza

NPC

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

OAMal

Ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102832.102)

OAMed

Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1812.212.1)

OBDI

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1946.202.1)

OBGC

Organizzazione di base per la gestione di crisi

OCAF

Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (RS 172.010.8172.010.8)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

ODIV

Ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (RS 812.219812.219)

ODMT

Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (RS 818.101.126818.101.126)

OELDerr

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.042817.042)

OEp

Ordinanza sulle epidemie (RS 818.101.1818.101.1)

OFE

Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401916.401)

OFis-COVID‑19

Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID‑19 (RS 951.261951.261)

OIConf

Ordinanza sull’impiego confinato (RS 814.912814.912)

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

OPCR

Ordinanza COVID‑19 casi di rigore (RS 951.262951.262)

OPers

Ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3172.220.111.3)

OPre

Ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31832.112.31)

P

Postulato

PES

Politica estera in materia di salute

PIL

Prodotto interno lordo

PLR

PLR. I Liberali

PPPR

Prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie
(«pandemic preparedness, prevention and response»)

PRET

Iniziativa PRET
(«Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative»)

Protezione NBC

Protezione contro le minacce nucleari (atomiche e radiologiche, N), biologiche (B) e chimiche (C)

PS

Partito socialista svizzero

R0

Numero di riproduzione di base (o valore R)

R-PEF

«Respiratory Pathogens Partners Engagement Forum»

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

RSI

Regolamento sanitario internazionale

SARR

«Swiss Antibiotic Resistance Report»

SARS

Sindrome respiratoria acuta grave

SARS-CoV-2

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2

SECO

Segreteria di Stato dell’economia

SEM

Segreteria di Stato della migrazione

SG-DFI

Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI)

SGSI

Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

SII-SCC

Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato

SMCC

Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus

SMCOp

Stato maggiore di crisi operativo

SMCPS

Stato maggiore di crisi politico-strategico

SMFP

Stato maggiore federale Protezione della popolazione

SNV

Strategia nazionale di vaccinazione

SSC

Servizio sanitario coordinato

StAR

Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici

Swissnoso

Centro nazionale per la prevenzione delle infezioni

TFUE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

TIC

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

UDC

Unione Democratica di Centro

UDF

Unione Democratica Federale

UDSC

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

UE

Unione europea

UFAC

Ufficio federale dell’aviazione civile

UFAG

Ufficio federale dell’agricoltura

UFAM

Ufficio federale dell’ambiente

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFG

Ufficio federale di giustizia

UFPP

Ufficio federale della protezione della popolazione

UFSP

Ufficio federale della sanità pubblica

UNEP

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente

USAV

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

VOC

Variante che desta preoccupazione («variant of concern»)

WOAH

Organizzazione mondiale per la salute animale