741.621
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
(SDR)
del 17 aprile 1985 (Stato 26 marzo 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale sulla circolazione stradale1, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Campo d’applicazione materiale
La presente ordinanza è applicabile ai trasporti di materie e oggetti pericolosi (chiamati qui di seguito «merci pericolose»), eseguiti mediante autoveicoli e rimorchi, oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.
Le disposizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 19573 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) sono applicabili, nel traffico nazionale e internazionale, per il trasporto su strada delle merci pericolose, segnatamente gli allegati A e B4.
Gli allegati A e B dell’ADR sono parte integrante della presente ordinanza. Essi comprendono:
le definizioni e prescrizioni generali;
nell’allegato A e sue appendici: le prescrizioni relative alle materie e oggetti pericolosi;
nell’allegato B e sue appendici: le prescrizioni relative al trasporto e ai mezzi di trasporto.
RU 1985 620
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
Gli allegati A e B dell’ADR non sono pubblicati né nella RU, né nella RS. Estratti si possono ottenere presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
Art. 2 Campo d’applicazione personale
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano:
ai produttori di merci pericolose;
agli speditori e destinatari di tali merci;
ai vettori e a coloro che ne assumono la manutenzione necessaria;
ai fabbricanti e utilizzatori degli imballaggi o del materiale adibito al trasporto di queste merci.
Art. 3 Abbreviazioni
Nella presente ordinanza e suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
LCS per la legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale;
ONC per l’ordinanza del 13 novembre 19626 sulle norme della circolazione stradale;
OSStr per l’ordinanza del 5 settembre 19797 sulla segnaletica stradale;
OAV per l’ordinanza del 20 novembre 19598 sull’assicurazione dei veicoli;
9 OETV per l’ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
OAC per l’ordinanza del 27 ottobre 197611 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli;
RSD per l’allegato I (approvato dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie il6 feb. 1985) al Regolamento del 2 ottobre 196712 concernente i trasporti per ferrovia o per battello;
ADR per l’Accordo europeo del 30 settembre 195713 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada;
Dipartimento per il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni14;
Ufficio federale per l’Ufficio federale delle strade15.
Nuovo testo giusta il n. II11 dell’all. dell’O del19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).
[RU 1967 1359 1435 1438, 1972 1976, 1977 855, 1978 1915, 1985 464, 1986 527. RU 1986 1991 art. 44 n. 1]. Ora: RSD per l’all.1 dell’O del5 nov. 1986 sul trasporto pubblico (RS 742.401).
Nuova espressione giusta l’art.1 n. 18 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).
Art. 4 Eccezioni
...16
Non sono soggetti a talune disposizioni dell’ordinanza i trasporti eseguiti a determinate condizioni prescritti negli allegati a causa della natura, della quantità delle merci o del loro imballaggio.
Sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in caso di trasporti d’urgenza destinati a salvare vite umane o a tutelare l’ambiente.
I marginali dell’ADR enumerati nell’appendice 117 della presente ordinanza non si applicano ai trasporti nazionali.18
Art. 519
Art. 620 Carrelli stradali
Se un carro ferroviario contenente merci pericolose dev’essere trasportato mediante un carrello stradale, l’autorizzazione prescritta nell’articolo 83 capoverso 1 ONC indica quali esigenze della presente ordinanza devono essere osservate.
Art. 7 Deroga per veicoli di fabbrica che circolano su strade pubbliche
Sempre che la sicurezza non sia compromessa, il Cantone d’intesa con l’Ufficio federale può autorizzare in via duratura l’attuazione di trasporti21 in conto proprio ed entro un breve raggio, senza che siano applicate tutte le disposizioni dell’ordinanza, specie quelle riguardanti l’imballaggio, l’etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati.
Sezione 2 Condizioni generali di trasporto
Art. 8 Spedizione della merce
È vietato affidare al trasporto su strada merce pericolosa per la quale l’ordinanza non consente tale modo di trasporto.
Chi spedisce una merce pericolosa deve accertare con mezzi ragionevoli che il trasporto sarà eseguito nelle condizioni richieste dall’ordinanza specie per quanto concerne l’assicurazione responsabilità civile aumentata (art.25 e 26) come anche l’applicazione di misure di sicurezza menzionate nelle istruzioni scritte (art. 10).
Non pubblicata nella RU.
Introdotto dal n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1994 3006).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3006).
Il destinatario o in mancanza il vettore, assume gli obblighi e la responsabilità incombenti normalmente allo speditore in virtù dell’ordinanza, segnatamente per quanto concerne gli imballaggi, l’etichettatura, le istruzioni scritte e la dichiarazione dello speditore (art. 12,10 e 9) se si incarica lui stesso della merce in un luogo (stazione ferroviaria di destinazione, punto franco, aeroporto o certi depositi). Il destinatario non è tuttavia tenuto a modificare gli imballaggi non regolamentari, ma in buono stato, di merci trasportate fino a un tal luogo di spedizione secondo un disciplinamento internazionale del trasporto di merci pericolose.
Art. 9 Dichiarazione dello speditore
Lo speditore, per qualsiasi trasporto di una merce che rientra nell’ambito della presente ordinanza, deve comunicare per scritto al vettore le menzioni previste per ogni classe nell’allegato A, da iscrivere in un «titolo di trasporto».
Certifica inoltre, nello stesso documento o in una dichiarazione separata, che la materia presentata è ammessa al trasporto su strada secondo le disposizioni della presente ordinanza e che il suo stato, il suo condizionamento e, se del caso, il suo imballaggio e l’etichettatura sono conformi alle prescrizioni.
Art. 10 Istruzioni scritte
In previsione di qualsiasi infortunio o incidente, colui che affida al trasporto merci pericolose deve dare al vettore o al conducente istruzioni scritte precisando le misure di sicurezza da prendere. Tali istruzioni devono essere conformi alle disposizioni dettagliate di cui all’allegato B.
Art. 11 Fogli d’istruzione
Le autorità cantonali mettono a disposizione degli organi d’intervento in caso d’infortunio i fogli d’istruzione che ragguagliano sui pericoli inerenti alle merci particolarmente pericolose e sulle misure da prendere in caso d’infortunio. I fogli d’istruzione recano il numero di marcatura corrispondente alle merci (appendice B. 5 dell’allegato B).
Art. 12 Trasporto di colli e di contenitori
Chi affida al trasporto su strada colli o contenitori contenenti una merce pericolosa deve conformarsi alle prescrizioni sugli imballaggi e sulle etichette di cui all’allegato A. L’articolo 24 si applica alle etichette di pericolo da apporre sui veicoli, sulle cisterne e sui contenitori-cisterna.
Lo speditore, se dubita che gli imballaggi forniti dal destinatario o vettore rispondano alle norme, può utilizzarli solamente se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore ne assume la responsabilità.
Chi esegue su strada il trasporto di colli o contenitori contenenti merce pericolosa deve accertare che le etichette di pericolo prescritte siano state apposte.
Art. 13 Trasporto alla rinfusa in cisterne o in contenitori-cisterna
Una merce pericolosa può essere trasportata alla rinfusa in cisterna o in contenitorecisterna solo se questo modo di trasporto è esplicitamente ammesso dall’allegato B.
Sezione 3 Veicoli, contenitori, cisterne e contenitori-cisterne
Art. 14 Tipi, costruzione e equipaggiamento del materiale da trasporto
Secondo le merci pericolose trasportate o il modo di trasportarle, i veicoli, contenitori, cisterne o contenitori-cisterne utilizzati sottostanno alle esigenze particolari dell’allegato B relative al tipo, alla costruzione e all’equipaggiamento.
Art. 15 22 Iscrizione nella licenza di circolazione dei veicoli cisterna
Le licenze di circolazione dei veicoli cisterna fissi o smontabili devono recare la menzione corrispondente alla loro omologazione, il numero del certificato delle stazioni di prova per dette cisterne nonché, se del caso, un riferimento alle esigenze particolari di costruzione alle quali la presente ordinanza sottopone tali veicoli.
Sezione 4 Conducenti
Art. 16 Istruzione e formazione dei conducenti
I detentori e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.
I conducenti che eseguono questi trasporti devono aver seguito con pieno successo i corsi organizzati dalle autorità cantonali con la collaborazione delle associazioni interessate.23
Le finalità di tale formazione, i punti essenziali che essa deve prevedere, il modello e la durata di validità del certificato attestante ch’essa è stata acquisita figurano nell’allegato B. All’occorrenza, il Dipartimento emana le istruzioni relative all’organizzazione e alla sorveglianza dei corsi di formazione.24
...25
La Confederazione provvede direttamente alla formazione dei suoi conducenti.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2482).
Art. 17 Diritti e doveri particolari del conducente
Il conducente, prima di iniziare il trasporto di una merce, deve esigere dal vettore o speditore e, in mancanza di questo, dal fabbricante le istruzioni scritte di cui all’articolo10. Egli deve prenderne conoscenza prima della partenza.
Il conducente, al quale è stata affidata una merce che ritiene pericolosa può esigere dallo speditore o dal vettore un’attestazione scritta secondo la quale tale merce è pericolosa.
In certi casi definiti dall’allegato B, il conducente sottostà al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo.
Sezione 5 Precauzioni da usare all’atto della manipolazione e del
trasporto delle merci
Art. 18 Divieto di carico in comune
Talune merci non devono essere caricate in comune su un medesimo veicolo (per es.: i liquidi infiammabili con taluni esplosivi). Questi divieti di carico figurano nell’allegato B.
Art. 19 Manipolazione della merce
Il carico e lo scarico delle merci pericolose, la pulizia dei veicoli prima e dopo queste operazioni soggiacciono a misure di sicurezza particolari, prescritte negli articoli
e 21 seguenti, nonché nell’allegato B. Tali misure si applicano anche se la manipolazione della merce è effettuata fuori della strada pubblica.
Art. 20 Misure da adottare per evitare l’inquinamento delle acque ed altri danni
Quando lo spargimento di una materia può causare l’inquinamento delle acque o provocare altri danni, il conducente, il suo aiutante o il responsabile del carico o dello scarico deve prendere immediatamente adeguate misure di protezione, in particolare quelle riportate nelle istruzioni scritte.
Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente. Qualora un liquido pericoloso debba essere travasato da un veicolo all’altro, tale operazione non deve essere eseguita su aree da dove il liquido pericoloso potrebbe raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o colare direttamente in una canalizzazione. Allorché vengono eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardano ingenti quantità di liquido, occorre inoltre consultare la normativa sulla protezione delle acque.
Art. 21 Riempimento delle cisterne
All’atto del riempimento delle cisterne occorre tener conto della dilatazione che possono subire i liquidi o i gas in seguito ad aumento di temperatura durante il trasporto (ad es. azione diretta del sole). Le cisterne non devono rischiare di traboccare né venir sottoposte ad aumenti di pressione che compromettono la loro ermeticità. Devono per altro essere osservate le prescrizioni relative al grado di riempimento menzionate nelle appendici B.1a e B.1b dell’allegato B.
Sezione 6: Prescrizioni speciali relative alla circolazione e alla segnaletica dei veicoli e cisterne
Art. 22 Stazionamento
Le soste e il parcheggio dei veicoli che trasportano merci pericolose soggiacciono alle restrizioni e alle esigenze particolari di segnaletica e di sorveglianza che sono previste nell’allegato B e si aggiungono alle disposizioni ordinarie dell’ONC.
Art. 23 Circolazione su determinati tronchi di strada e nelle gallerie
I veicoli che trasportano quantità determinate di merci pericolose non possono circolare su determinati tronchi di strada, come gallerie senza protezione sufficiente o strade che attraversano zone con acque protette. L’elenco di tali merci e tronchi di strada figura nell’appendice 226 della presente ordinanza.27
La restrizione su questi tronchi di strada è indicata con i segnali prescritti all’uopo dall’OSStr. Detti segnali sono collocati all’ingresso dei tronchi di strada a cui si riferiscono e, come segnali avanzati, all’ultima possibilità di deviazione. L’autorità cantonale può ammettere eccezioni previa intesa con il Dipartimento.
I veicoli pesanti (art.10 cpv. 2 OETV) che trasportano materie pericolose devono circolare nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) solo nella corsia di destra.28
Art. 24 Pannelli di colore arancione, numeri di marcatura della materia e del pericolo, ed etichette di pericolo
A seconda del pericolo presentato dalle merci trasportate, i veicoli, le cisterne e i contenitori-cisterna devono essere muniti di pannelli di colore arancione, di numeri di marcatura della materia e del pericolo e di etichette di pericolo conformemente a quanto prescritto nell’appendice B.5 dell’allegato B.
Non pubblicata nella RU.
Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3006).
Nuovo testo giusta il n. II11 dell’all. dell’O del19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).
Sezione 7 Assicurazione responsabilità civile aumentata
Art. 25 Merci con rischi speciali
La garanzia assicurativa aumentata per autoveicoli, prescritta nell’articolo 12 capoverso1 dell’OAV, è richiesta per qualsiasi trasporto di merci pericolose rientranti nell’ambito della presente ordinanza, sempreché non si tratti di merci trasportate in condizioni d’esenzione di cui all’allegato B. L’esistenza di questa garanzia sarà attestata da un’iscrizione sulla licenza di circolazione.
Art. 26 Assicurazione per rimorchio
Quando solo sul rimorchio di un autotreno si trovano merci pericolose è possibile concludere, per detto rimorchio, un’assicurazione complementare giusta l’articolo 12 dell’OAV.
Sezione 8 Obbligo d’informare
Art. 27
Gli speditori, i vettori e i destinatari di merci pericolose, come anche i fabbricanti di veicoli, contenitori, cisterne e imballaggi adibiti al trasporto di tali merci, devono fornire alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli, inoltre devono consentire a dette autorità l’accesso all’azienda onde procedere alle indagini necessarie.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 28 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce
È punito con l’arresto o con la multa:
chiunque affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l’ordinanza non permette di trasportare;
chiunque viola le prescrizioni relative all’imballaggio, all’etichettatura o al modo di trasporto;
chiunque fa trasportare merci pericolose senza informarne, nel modo prescritto nell’ordinanza, il vettore o il conducente circa lo stato, il condizionamento e, all’occorrenza, l’imballaggio e l’etichettatura della merce, come anche circa le precauzioni da prendere durante la manipolazione o il trasporto, oppure le misure da adottare in caso di pericolo;
chiunque, in quanto speditore, omette di fare la dichiarazione prevista nell’articolo 9 o di consegnare le istruzioni scritte (art. 10);
e. chiunque affida al trasporto merci pericolose senza accertare, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nell’ordinanza.
Art. 29 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce
Chiunque carica, scarica o manipola merci pericolose, senza aver preso le precauzioni necessarie, è punito con l’arresto o con la multa. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non abbia provveduto affinché fossero prese le precauzioni necessarie.
Art. 30 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
Chiunque trasporta merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione, l’equipaggiamento o i controlli obbligatori, è punito con l’arresto o con la multa. La stessa pena è applicabile al detentore del veicolo o al proprietario della cisterna che avrà tollerato un uso contrario alle prescrizioni.
È punito con l’arresto o con la multa:
chiunque non osserva le restrizioni relative al modo di trasportare merce pericolosa;
chiunque disattende le prescrizioni relative alla segnaletica e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.
Art. 31 Infrazioni commesse dal detentore e dal conducente del veicolo
Il detentore di un veicolo che lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta (art. 16), è punito con l’arresto o con la multa. Al conducente è applicabile la stessa pena.
Chiunque, alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme particolari della circolazione prescritte nell’ordinanza, contravviene al divieto di consumo di bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo (art. 17 cpv. 3) o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di recare seco le istruzioni scritte e il documento di trasporto e di prenderne conoscenza (art. 9 e 10) nonché di recare seco il certificato attestante la formazione (art. 16), è punito con l’arresto o con la multa.29
I detentori e i conducenti dei veicoli muniti di targhe estere soggiacciono alle stesse disposizioni penali.30
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
Art. 32 Ostacoli al controllo dell’autorità
Chiunque impedisce all’autorità d’esecuzione di effettuare i controlli, le rifiuta l’accesso all’azienda, non dà le informazioni necessarie o, ancora, dà informazioni false, è punito con l’arresto o con la multa.
Art. 33 Preminenza della disposizione penale più severa
Se un reato giusta la presente ordinanza è simultaneamente punito più severamente da una legge federale, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.
Sezione 10 Disposizioni finali
Art. 34 Esecuzione
Le autorità cantonali vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
Esse eseguono controlli stradali e presso speditori, vettori o destinatari e possono prelevare campioni di merce o d’imballaggio e, se necessario, vietare trasporti oppure confiscare materiale d’imballaggio.
Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come anche le spedizioni di materie radioattive devono essere ammessi dalle autorità, dalle stazioni di prova o dai periti riconosciuti seguenti:
per i controlli periodici dei recipienti per acetilene: l’Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) a Basilea;
per i modelli di colli e la spedizione di materie radioattive: la Divisione principale della sicurezza delle installazioni nucleari (DSN) a Würenlingen;
per tutti gli altri casi: l’Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Dübendorf sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale o, in luogo e vece dell’EGI, un perito che quest’ultimo avrà designato d’intesa con l’Ufficio federale.31 4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. a n. 4 OETV), le cisterne fisse o amovibili, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, vanno controllati visualmente.32
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
Nuovo testo giusta il n. II11 dell’all. dell’O del19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).
Art. 35 Adattamento, istruzioni, eccezioni
Gli allegati della presente ordinanza possono essere modificati dal Dipartimento.
Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza e, per motivi imperativi, autorizzare deroghe a certe disposizioni, sempreché non risultino aggravati i rischi dei trasporti in causa. Può delegare tali competenze all’Ufficio federale qualora trattasi soltanto di casi particolari. Le istruzioni per la protezione dell’ambiente saranno emanate d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio33.
Qualsiasi modificazione o deroga alle disposizioni degli allegati della presente ordinanza e del RSD può essere unicamente operata previa intesa tra il Dipartimento e il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, se queste disposizioni riguardano nel merito interessi comuni.
Art. 36 Diritto previgente: modificazione e abrogazione
L’ordinanza del 27 agosto 196934 concernente la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 83 cpv.1 lett. a
...
L’ordinanza del 24 maggio 197235 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.
Gli allegati A e B della presente ordinanza sono abrogati, ad eccezione delle disposizioni dei marginali 2200-2299 che restano in vigore fino al 31 dicembre 1996 nonché delle disposizioni che figurano nei marginali dell’appendice 336 la cui validità è illimitata.37
Art. 3738
Art. 38 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1985.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611, 1979 1922, 1981 572 art. 72
n. 3, 1982 495 531 n. II, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 1833, 1988 876, 1989 419 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all.1 n. I lett. a] 35 [RU 1972 2097 2308, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553 n. I, II cpv. 2 1628 2589, 1976 2163, 1979 1429 1961 art. 116 n. 3, 1980 155 375 452 1132 1688, 1981 150 476, 1982 206 1224 1640, 1983 478 1363] 36 Non pubblicata nella RU.
Introdotto dal n. I dell’O del16 nov. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1994 3006).
Allegati A e B39
Abrogati dall’art. 36 cpv.3 qui avanti.
Appendici1 a 340
Le appendici1 a3 e le loro modificazioni (vedi RU 1995 4866, 1997 422 n. II, 1999 751
n. II, 2002 419) non sono pubblicate né nella RU, né nella presente Raccolta. Estratti si possono ottenere presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.