Fonte

511.11

Ordinanza concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva (ORL)
(ORL)

del 17 agosto 1994 (Stato 16 maggio 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 120 capoverso1, 148 e 150 capoverso1 della legge militare (LM)1;2 ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica al reclutamento delle donne e degli uomini soggetti all’obbligo di leva nel Paese.

Il reclutamento delle cittadine e dei cittadini svizzeri domiciliati all'estero è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19713 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza.

L'Ufficio del medico capo della Croce Rossa, in collaborazione con i Cantoni, esegue il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa (SCR), nel senso dell'ordinanza del 19 ottobre 19944 sul Servizio della Croce Rossa.

Art. 2 Entità del reclutamento

Il reclutamento consiste, prima del giorno del reclutamento, nell'iscrivere e nell'informare le persone soggette all'obbligo di leva, nonché nell'eseguire i preparativi per il giorno del reclutamento.

Il giorno del reclutamento esso consiste:

  1. nel distinguere le persone soggette all'obbligo di leva in persone abili o inabili al servizio sulla base di una visita sanitaria militare e di un esame delle attitudini;

  2. nell'assegnare le persone abili al servizio a una funzione militare in seno a un'Arma o a un servizio ausiliario;

  3. nell'assegnare persone soggette all'obbligo di leva al servizio militare non armato.

Un nuovo apprezzamento delle reclute non istruite può inoltre avere luogo in occasione di un giorno di reclutamento.

RU 1994 2446

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Citato in

Art. 3 Organi competenti

Il reclutamento è subordinato al capo dello Stato maggiore generale.5

Il Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale determina il numero di reclute per le Armi e i servizi ausiliari.6

Il capo del reclutamento nel Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale è responsabile per il reclutamento. Dirige l'esecuzione del reclutamento a livello dell'esercito. Emana le istruzioni applicabili nelle zone di reclutamento ed esamina i profili delle esigenze richieste dalle Armi e dai servizi ausiliari, tenendo conto delle necessità dell'esercito.7

Gli ufficiali di reclutamento sono subordinati al capo del reclutamento. Essi dirigono il reclutamento nella loro zona.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)8 nomina ogni anno, dopo aver sentito i Cantoni interessati, un ufficiale di reclutamento per ogni zona e designa i loro sostituti.

I comandanti di circondario dirigono l'andamento del servizio durante il reclutamento.

Il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale nomina il medico capo del reclutamento e, ogni anno, un medico capo per ogni zona di reclutamento. Il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale mette a disposizione del medico capo delle zone di reclutamento i medici necessari per formare le commissioni per la visita sanitaria. Il giorno del reclutamento, i medici sono subordinati all'ufficiale di reclutamento.9

La Scuola federale dello sport di Macolin nomina un capoperito e i periti necessari per ogni zona di reclutamento. Il giorno del reclutamento, i periti sono subordinati all'ufficiale di reclutamento.

Il servizio Donne nell'esercito designa una persona per l'informazione delle donne soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento.10

Art. 4 Collaborazione dei Cantoni

Le autorità militari cantonali sono competenti per l'iscrizione e l'informazione degli uomini soggetti all'obbligo militare prima del reclutamento, nonché per la consegna del libretto di servizio e per i preparativi per il giorno del reclutamento.

I Cantoni incaricano i Comuni di fornire gratuitamente i locali e gli impianti necessari ai preparativi e al reclutamento.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

Art. 5 Chiamata

Sono chiamati al reclutamento:

  1. le persone soggette all’obbligo militare che nel corso dell’anno compiono il 19.mo anno d'età;

  2. le persone soggette all'obbligo militare più anziane che non si sono presentate precedentemente o quelle il cui termine di rinvio è scaduto nel corso dell'anno;

  3. i cittadini svizzeri che desiderano essere reclutati anticipatamente nel corso del loro 17.mo o 18.mo anno di età;

  4. le donne soggette all'obbligo di leva dal 18.mo al 28.mo anno di età.

Di regola, le persone soggette all'obbligo militare che non sono state reclutate entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni non vengono più reclutate bensì messe a disposizione della protezione civile. Chi dispone di conoscenze particolari può essere reclutato fino all'età di 30 anni per decisione del capo del reclutamento.

Citato in

Art. 611 Visita medico-militare

La visita medico-militare è disciplinata nell'ordinanza del 9 settembre 199812 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio.

Art. 7 Esame delle attitudini

l DDPS regola la procedura e le condizioni dell'esame.

I dati dell’esame delle attitudini fisiche sono valutati ogni anno a fini statistici;

l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione assicura l’assistenza tecnica necessaria.13

Art. 8 Esame d'attitudine e esami speciali

L'organizzazione e le modalità d'esecuzione degli esami d'attitudine e degli esami speciali sono regolate dal DDPS.

Citato in

Art. 9 Assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva

L'assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva a un'Arma o a un servizio ausiliario avviene secondo le necessità dell'esercito, nonché secondo l'attitudine e l'istruzione degli assoggettati. Nel limite del possibile si tiene conto dei desideri personali.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Nuovo testo giusta il n. II12 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

L'assegnazione dei non armati per motivi di coscienza è disciplinata dall'ordinanza del 16 settembre 199614 sul servizio militare non armato per motivi di coscienza.15

L'assegnazione di donne a funzioni che potrebbero essere connesse con una missione di combattimento non è ammessa.

Citato in

Art. 10 Potere disciplinare

Le autorità militari cantonali esercitano il potere disciplinare sulle persone soggette all'obbligo di leva.

Art. 11 Assicurazione

L'assicurazione delle persone soggette all'obbligo di leva è regolata dalla legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare.

Art. 12 Soldo e indennità

Hanno diritto al soldo:

  1. i membri delle commissioni per la visita sanitaria;

  2. il medico capo del reclutamento e i medici capo delle zone di reclutamento per la loro attività il giorno del reclutamento.

  3. gli ufficiali donne responsabili dell'informazione.

Le indennità per i funzionari del reclutamento che non sono al servizio della Confederazione o di un Cantone sono stabilite dall'ordinanza del 1° ottobre 197317 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 13 Ripartizione delle spese

La Confederazione assume:

  1. il soldo e le indennità delle persone secondo l'articolo12 capoverso1;

  2. le spese dei capiperiti e dei periti incaricati dell'esame delle attitudini fisiche, nonché dei segretari delle commissioni per la visita sanitaria;

  3. le spese che interessano più Cantoni causate da spostamenti, trasporti, rapporti d'istruzione, dal nuovo apprezzamento delle reclute non istruite, ecc.

I Cantoni assumono:

  1. le spese derivanti dall'informazione alle persone soggette all'obbligo di leva;

  2. la sussistenza delle persone soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento;

Nuovo testo giusta l’art.14 dell’O del16 set. 1996 sul servizio militare armato per motivi di coscienza (RS 511.19).

[RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1773 1559 art. 21 lett. b]. Vedi ora l’O del3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

  1. le indennità al personale ausiliario per l'esame delle attitudini fisiche nonché ai piantoni;

  2. le altre spese in rapporto con il giorno del reclutamento (docce, riscaldamento, ecc.).

La contabilità del reclutamento è tenuta:

  1. dalla Confederazione, per le spese secondo il capoverso1;

  2. dai Cantoni, per le spese secondo il capoverso 2.

Art. 14 Zone di reclutamento e circondari di reclutamento

In vista del reclutamento e per delimitare le competenze dei funzionari del reclutamento, il territorio della Confederazione è suddiviso in zone di reclutamento e in circondari di reclutamento conformemente all'appendice.

Art. 14a18 Sistema di informazione

Il sistema di informazione «zona di reclutamento» (AUZO) serve all’esecuzione del reclutamento.

Nell’AUZO sono registrati e trattati i dati sulle persone soggette all’obbligo di leva rilevati in vista del reclutamento e in occasione di quest’ultimo.

L’AUZO è un sottosistema del sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA).

Art. 14b19 Provenienza dei dati I dati registrati nell’AUZO provengono:

  1. dal PISA;

  2. dal reclutamento;

  3. dal registro dei contingenti A dell’organizzazione dell’esercito;

  4. dai comandi di circondario.

Art. 14c20 Dati trattati

I dati provenienti dal PISA comprendono:

  1. il cognome, i nomi, il numero AVS e la lingua materna;

  2. la professione esercitata, l’indirizzo, il Cantone di domicilio e il (i) Comune(i) d’origine;

  3. la data di reclutamento, il circondario di reclutamento e il luogo di reclutamento.

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

In occasione del reclutamento vengono rilevati:

  1. i dati concernenti le attitudini fisiche e intellettuali;

  2. i dati sanitari in forma codificata;

  3. i dati concernenti l’assegnazione militare;

  4. i dati complementari concernenti l’esecuzione del reclutamento.

Art. 14d21 Diritto d'accesso ai dati Hanno accesso all’AUZO soltanto gli organi del Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale competenti per il reclutamento e unicamente nella misura in cui lo esiga l’adempimento dei loro compiti.

Art. 14e22 Trasmissione dei dati

In vista della gestione dei militari, sono trasmessi al PISA i dati di reclutamento seguenti:

  1. il numero AVS, la data di reclutamento, la zona di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l’appartenenza all’Arma, al servizio ausiliario o al servizio;

  2. i dati concernenti le distinzioni, l’esame della vista, l’idoneità, l’idoneità alla marcia, l’idoneità a portare pesi e l’idoneità a sollevare pesi;

  3. il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla scuola reclute, l’organo incaricato dell’amministrazione e, se del caso, l’esenzione dal reclutamento in virtù dell’articolo 8 LM.

In vista dell’organizzazione degli esami d’attitudine e degli esami speciali, i dati seguenti sono trasmessi all’Ufficio federale delle truppe di combattimento, all’Ufficio federale delle truppe della logistica e all’Ufficio federale delle truppe di supporto:

  1. il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l’appartenenza all’Arma, al servizio ausiliario o al servizio;

  2. i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all’obbligo di leva come osservazione concernente l’assegnazione.

I dati seguenti sono trasmessi al Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale, affinché siano immessi nel sistema «MEDISA» in vista dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio:

a. il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, la zona

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l’appartenenza all’Arma, al servizio ausiliario o al servizio;

  1. il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla scuola reclute, l’organo incaricato dell’amministrazione, i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all’obbligo di leva come osservazione concernente l’assegnazione e, se del caso, l’esenzione dal reclutamento in virtù dell’articolo 8 LM;

  2. i dati sanitari in forma codificata;

  3. i risultati degli esami delle attitudini fisiche e intellettuali nonché dello stato di salute, compresi i dati concernenti le distinzioni, l’esame della vista, l’idoneità, l’idoneità alla marcia, l’idoneità a portare pesi e l’idoneità a sollevare pesi.

I risultati degli esami delle attitudini fisiche possono essere resi noti ai media locali.

I dati e le valutazioni resi anonimi possono essere comunicati ad altri organi per l’adempimento dei loro compiti.

Art. 14f23 Collegamento con il PISA I sistemi AUZO e PISA possono essere collegati tra loro per lo scambio di dati.

Art. 14g24 Durata della conservazione I dati registrati nell’AUZO devono essere resi anonimi o distrutti al più tardi3 anni dopo il loro ricevimento.

Art. 15 Disposizioni finali

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Sono abrogate:

  1. l'ordinanza del 13 dicembre 198225 concernente il reclutamento;

  2. l'ordinanza del 5 marzo 196226 concernente le zone di reclutamento e i circondari di reclutamento.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

[RU 1983 7, 1984 1506 n. II, 1987 824, 1993 2461]

Non pubblicata nella RU.

Appendice27 (art. 14) Zone di reclutamento e circondari di reclutamento 1. Zone di reclutamento comprendenti i circondari Cantoni di reclutamento

3 Ginevra

Vallese 2, 5 Vaud

9a, 13 Berna 9b Giura

Neuchâtel

14, 15,16, 17 Berna

Vallese

23 Argovia

Basilea Campagna

Basilea Città

Soletta

34c Sciaffusa

34a Appenzello Esterno 34b Appenzello Interno

Glarona

Grigioni 33, 35 San Gallo

Turgovia 18c Nidvaldo 18b Obvaldo 29a Svitto

30 Ticino 36i Grigioni

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva - O 511.11 2. Circondari di reclutamento Cantoni Reclutamento Comprendenti i distretti Fanteria cantonale Del Ginevra 1 3 Cantone bat fus 10, bat aérop 1 rgt inf 3 bat car 13, bat fus 121 rgt ter 14 Vallese 1 6 parte di lingua francese del Cantone bat fus mont 9, 11 e 12 rgt inf mont 6 bat fus mont 202 Ter Rgt 10 / rgt ter 10

10 parte di lingua tedesca del Cantone Geb Füs Bat 88 e 89 Ter Rgt 10 / rgt ter 10 Vaud 1 2 Aubonne, Avenches, Cossonay, bat car1, bat fus4 e 5 rgt inf 2 Echallens, Grandson, Lausanne-Ville (in parte), bat fus3 e 211 rgt ter 15 La Vallée, Morges, Nyon, Orbe, Payerne, Rolle, Yverdon

Aigle, Lausanne (in parte Lausanne- bat fus mont 6, 7 e 8 rgt inf mont 5 Ville), Lavaux, Moudon, Oron, Pays d’Enhaut, bat fus 212 rgt ter 15 Vevey Friburgo 2 7a parte di lingua francese del Cantone bat fus mont14, 15 e 16 rgt inf mont 7 7b parte di lingua tedesca del Cantone Füs Bat 101 rgt ter 17 / Ter Rgt 17 Geb Füs Bat 17 br fort 10 Giura 2 9b Cantone bat fus méc 22 (in parte), bat fus 24 rgt inf 9 bat fus 233 rgt ter 19 Neuchâtel 2 8 Cantone bat car 2, bat fus 18, bat fus méc 19 rgt inf 8 bat fus 225 rgt ter 16 Berna 2 9a Bienne (parte di lingua francese), bat fus 21, bat fus méc 22 (in parte) rgt inf 9 Courtelary, La Neuveville, Moutier bat fus 223 Ter Rgt 18/ rgt ter 18

Aarberg, Bienne (senza parte di lingua Füs Bat 25, 26 e 27 Inf Rgt 13 francese), Büren, Erlach, Laupen, Nidau Füs Bat 168 Ter Rgt 18 / rgt ter 18

14 Berna, Fraubrunnen Füs Ber Bat 28, Füs Bat 29 e 30 Inf Rgt 14 Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva - O 511.11 Fanteria cantonale Del Füs Bat 195 Ter Rgt 18 / rgt ter 18

Konolfingen, Schwarzenburg, Seftigen, Füs Bat 31 e 33, Mech Füs Bat 32 Inf Rgt 15 Signau Füs Bat 152 (in parte) Ter Rgt 18 / rgt ter 18

Aarwangen, Burgdorf, Wangen a.A., Füs Bat 37, 38 e 3928 Inf Rgt 16 Trachselwald Füs Bat 152 (in parte) Ter Rgt 18 / rgt ter 18

Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Geb Füs Bat 34, 35 e 36 Geb Inf Rgt 17 Obersimmental, Oberhasli, Saanen, Geb S Bat 3 Ter Rgt 18 / rgt ter 18 Thun Füs Bat 55 e 57, Mech Füs Bat 56 Inf Rgt 23 Füs Bat 59 e 60 Ter Rgt 23 S Bat4, Füs Bat 46 e 102 Inf Rgt 24 Füs Bat 49 e 51, Mech Füs Bat 50 Inf Rgt 11 Füs Bat 90 Ter Rgt 22 S Bat 5, Füs Bat 52 e 53 Inf Rgt 21 Füs Bat 23 Ter Rgt 21 Füs Bat 97, Mech Füs Bat 54 Inf Rgt 22 Füs Bat 99 Stadtkdo 211 Füs Bat 61 Inf Rgt 34 Füs Bat 264 Ter Rgt 42 Flhf Bat 41 (in parte) Flhf Rgt 4 Füs Bat 98 (in parte) Ter Rgt 41 Geb S Bat 6 Geb Inf Rgt 37 26a Winterthur, Andelfingen Füs Bat 63 e 107 (ciascuno in parte), Inf Rgt 26 Mech Füs Bat 65 (in parte) Füs Bat 62 Ter Rgt 41

dal 1° gennaio 2001: Füs Bat 37 e 38, Mech Füs Bat 39 Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva - O 511.11 Fanteria cantonale Del Geb S Bat 10 (in parte) Geb Inf Rgt 37 26b Bülach, Dielsdorf Füs Bat 63 e 107 (ciascuno in parte), Inf Rgt 26 Mech Füs Bat 65 (in parte) Flhf Bat 41 (in parte) Flhf Rgt 4 Füs Bat 98 (in parte) Ter Rgt 41 Geb S Bat 10 (in parte) Geb Inf Rgt 37

Affoltern, Horgen, Dietikon Füs Bat 67, 68 e 69 Inf Rgt 27 Füs Bat 106 Ter Rgt 41 Geb S Bat 11 Geb Inf Rgt 37 28a Hinwil, Uster, Pfäffikon Füs Bat 66 e 71 (ciascuno in parte), Inf Rgt 28 Mech Füs Bat 70 (in parte) Füs Bat 160 Ter Rgt 41 Geb Füs Bat 186 (in parte) Fest Br 13 28b Meilen Füs Bat 66 e 71 (ciascuno in parte), Inf Rgt 28 Mech Füs Bat 70 (in parte) Füs Bat 160 (in parte) Ter Rgt 41 Geb Füs Bat 186 (in parte) Fest Br 13 Füs Bat 83 Inf Rgt 34 Füs Bat 84 (in parte) Ter Rgt 45 Füs Bat 84 (in parte) Ter Rgt 45 Geb Füs Bat 85 Geb Inf Rgt 12 Geb Füs Bat 192 Ter Rgt 94 Geb Füs Bat 91, 92 e 93 (in parte) Geb Inf Rgt 36 italiana) Geb Füs Bat 111 e 114 Geb Inf Rgt 12 Geb Füs Bat 148 (in parte) e 236 Ter Rgt12

36i Bernina, Moesa Geb Füs Bat 93 (in parte) Geb Inf Rgt 36 Geb Füs Bat 148 (in parte) Ter Rgt 12 Füs Bat 80, 81 e 82 Inf Rgt 33 Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva - O 511.11 Fanteria cantonale Del Ober-Rheintal, Rorschach, San Gallo, Füs Bat 79 Ter Rgt 44 Unter-Toggenburg, Unter-Rheintal, Wil Füs Bat 7829 Inf Rgt 34

Gaster, Neu-Toggenburg, Ober- Geb S Bat 8, Geb Füs Bat 77 e 112 Geb Inf Rgt 35 Toggenburg, Sargans, See, Werdenberg Füs Bat 134 Ter Rgt 44 S Bat 7, Füs Bat 74, Mech Füs Bat 73 Inf Rgt 31 Füs Bat 75 Ter Rgt 43 Füs Bat 41 e Füs Bat 4230 (ciascuno in Inf Rgt 19 parte) Füs Bat 45 (in parte) Ter Rgt 20 19b Willisau Füs Bat 4231 (in parte) Inf Rgt 19 Füs Bat 104 (in parte) Ter Rgt 20 19c Sursee Füs Bat 4232 e 43 (ciascuno in parte) Inf Rgt 19 Füs Bat 104 (in parte) Ter Rgt 20

Hochdorf, Lucerna Füs Bat 41 e Füs Bat 4233 Inf Rgt 19 (ciascuno in parte) Füs Bat 44 Inf Rgt 22 Füs Bat 45 e 104 (in parte) Ter Rgt 20

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78 Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva - O 511.11 Cantoni Reclutamento Comprendenti i distretti Fanteria cantonale Del Nidvaldo 7 18c Cantone Geb S Bat 12 Geb Inf Rgt 18 Geb Füs Bat 145 (in parte) Ter Rgt 91 Obvaldo 7 18b Cantone Geb Füs Bat 47 Geb Inf Rgt 18 Geb Füs Bat 145 (in parte) Ter Rgt 91 Svitto 7 29a Cantone Geb Füs Bat 72 e 86 Geb Inf Rgt 29 Geb Füs Bat 188 Ter Rgt 93 Uri 7 18a Cantone Geb Füs Bat 87 Geb Inf Rgt 18 Geb Füs Bat 191 Ter Rgt 95 Zugo 7 29b Cantone Geb Füs Bat 48 Geb Inf Rgt 29 Geb Füs Bat 149 Ter Rgt 92 Ticino 8 30 Cantone bat fuc mont 94, 95 e 96 rgt fant mont 30 bat car mont 9 Fest Br 23 bat fuc mont 293, 294 e 296 rgt ter 96