817.021.55
Ordinanza del DFI sul valore nutritivo (OVn)
(OVn)
del 26 giugno 1995 (Stato 29 giugno 2004)
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 6 e 36 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° marzo 19952 sulle derrate alimentari (ODerr), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili:
alle indicazioni sul valore energetico e le sostanze nutrienti di una derrata alimentare nell’ambito della caratterizzazione del valore nutritivo secondo l’articolo 36 capoverso 1 ODerr;
all’arricchimento di derrate alimentari con sostanze essenziali o fisiologicamente utili come vitamine o sostanze minerali.
Per l’impiego come additivi di sostanze essenziali o fisiologicamente utili valgono le disposizioni dell’ordinanza del 26 giugno 19953 sugli additivi.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi di questa ordinanza sono:
a. sostanze nutrienti: – proteine, – carboidrati, – grassi, – fibre alimentari (sostanze zavorra), – sodio, – vitamine e sostanze minerali;
RU 1995 3329
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
[RU 1995 3218, 1997 1481, 1998 530, 2000 351. RU 2002 1201 art. 10 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 27 marzo 2002 (RS 817.021.22).
proteine: il contenuto proteico, calcolato con la formula: proteine = azoto totale (secondo Kjeldahl) × 6,25;
carboidrati: ogni carboidrato, che viene metabolizzato nel ricambio umano, compresi i polialcoli;
4 zuccheri: le sorte di zuccheri di cui all’articolo 206e ODerr;
grassi: tutti i lipidi, compresi i fosfolipidi;
acidi grassi saturi: gli acidi grassi senza doppi legami;
acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;
acidi grassi poliinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;
fibre alimentari (sostanze zavorra): sostanze di origine prevalentemente vegetale, che non vengono idrolizzate dagli enzimi endogeni del tratto digestivo umano, ma che vengono parzialmente fermentati microbicamente nell’intestino retto.
Sezione 2 Caratterizzazione del valore nutritivo
Art. 3 Indicazioni ammissibili
Nell’ambito di una caratterizzazione del valore nutritivo secondo l’articolo 36 capoverso 1 ODerr è lecito dare indicazioni sul valore energetico e sulle sostanze nutrienti di una derrata alimentare.
Possono essere completate con indicazioni sul contenuto di amido, di polialcoli o di colesterolo, nonché di acidi grassi mono- o poliinsaturi della corrispondente derrata alimentare.
Art. 4 Indicazioni necessarie
Qualora venga fatta una caratterizzazione del valore nutritivo, essa deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell’ordine indicato qui sotto:
5 valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati e grassi; oppure
6 valore energetico (valore calorico) e tenore di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Qualora venga indicato il tenore di zucchero, di polialcoli o di amido, esso deve figurare immediatamente dopo l’indicazione del tenore di carboidrati, nel modo seguente: – carboidrati di cui – zuccheri, risp.te – polialcoli, risp.te – amido.
Qualora vengano indicati la quantità o la natura degli acidi grassi oppure il tenore di colesterolo, essi devono figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore di grassi totali, nel modo seguente: – grassi di cui – acidi grassi saturi, risp.te – acidi grassi monoinsaturi, risp.te – acidi grassi poliinsaturi, risp.te – colesterolo.
Per le indicazioni prescritte devono essere utilizzati valori medi, desunti dall’analisi della derrata alimentare o dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati oppure dal calcolo in base ai dati generalmente documentati ed accettati. Essi devono essere il più possibile rappresentativi delle sostanze nutrienti contenuti nella derrata alimentare. Le oscillazioni condizionate dalle stagioni e da altri fattori possono essere tenute in considerazione.
Le indicazioni devono riferirsi alla derrata alimentare al momento della consegna, oppure, se vengono fornite indicazioni sufficientemente esatte sul modo di preparazione, alla derrata alimentare pronta per il consumo.
Art. 5 Caratterizzazione del valore nutritivo per le vitamine e le sostanze minerali
Nell’ambito della caratterizzazione del valore nutritivo si possono fare allusioni ad un tenore di vitamine o di sostanze minerali se la derrata alimentare ne contiene in quantità significanti. Ciò è di regola il caso, se è contenuto almeno il 15 per cento della dose giornaliera raccomandata:
in 100 g od in 100 ml; oppure
in una confezione contenente una porzione di una derrata alimentare.
Se per una derrata alimentare è fatta allusione ad un tenore particolarmente alto con espressioni come «ricco di vitamina C», nella razione giornaliera secondo l’allegato2 dev’essere contenuta la dose giornaliera secondo l’allegato 1.
Art. 6 Disposizioni speciali
Se nelle raffigurazioni pubblicitarie, nella presentazione o nell’etichettatura di una derrata alimentare viene messo in rilievo il suo particolare contenuto di zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, nella caratterizzazione del valore nutritivo devono figurare le indicazioni menzionate nell’articolo 4 capoverso 1 lettera b.
Se la messa in evidenza a scopo pubblicitario si riferisce a vitamine, sostanze minerali o sostanze appartenenti ad uno dei gruppi che ne sono componenti, nella caratterizzazione del valore nutritivo devono figurare le indicazioni menzionate nell’articolo 3 capoverso2.
Se nella pubblicità si accenna al contenuto di acidi grassi mono- e poliinsaturi o di colesterolo, dev’essere indicato anche il tenore di acidi grassi saturi; la sola indicazione di tale tenore non obbliga tuttavia a dichiarare il valore nutritivo secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b.
Art. 77 Calcolo del valore energetico
Il valore energetico va calcolato utilizzando i seguenti fattori di conversione:
carboidrati (esclusi i polialcoli ed il polidestrosio) 17 kJ/g risp. 4 kcal/g alcool etilico 29 kJ/g risp. 7 kcal/g acidi organici 13 kJ/g risp. 3 kcal/g
Art. 88 Unità di misura, indicazioni di quantità
Il valore energetico dev’essere espresso in kJ o kcal. Per l’indicazione del tenore di sostanze nutrienti o di loro componenti si devono usare le seguenti unità:
proteine grammi (g) carboidrati g grassi (eccettuato il colesterolo) g fibre alimentari g sodio g colesterolo milligrammi (mg)
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Le indicazioni del valore energetico e del tenore di sostanze nutrienti o di loro componenti devono essere riferite a 100 g oppure a 100 ml. Inoltre, questi dati possono essere espressi anche per porzione, se essa è quantificata sull’etichetta oppure se è indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.
Per la dichiarazione del tenore di vitamine o di sostanze minerali devono essere usate le indicazioni menzionate nell’allegato 1. Inoltre, dev’essere indicata, mediante raffigurazione o numericamente, la parte percentuale della dose giornaliera raccomandata.
Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (art. 182 ODerr) nonché per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e per altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età (art. 183 ODerr), si può rinunciare all’indicazione della parte percentuale di vitamine e di sostanze minerali della dose giornaliera raccomandata.9
Per quanto concerne gli integratori alimentari (art. 184b ODerr), i dati di cui ai capoversi2 e 3 devono essere espressi per razione giornaliera.10
Sezione 3 Aggiunta alle derrate alimentari di sostanze essenziali
o fisiologicamente utili
Art. 911 Conservazione o miglioramento del valore nutritivo
Per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari le vitamine e le sostanze minerali che figurano nell’allegato 1. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sulle derrate alimentari relative alle singole derrate alimentari.12
L’aggiunta di sostanze di cui al capoverso 1 deve essere dosata in modo che la dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 non sia superata nella razione giornaliera secondo l’allegato2.13 Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il trasporto, il contenuto iniziale di ogni vitamina nella razione giornaliera può essere al massimo il triplo della dose giornaliera raccomandata. Per la vitamina A è permesso solo un dosaggio in eccesso fino al 100 per cento e per la vitamina D fino al 50 per cento.
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 294). Nuovo testo giusta il
n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 777).
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002 (RU 2002 777). Nuovo testo giusta il
n. I dell’O del DFI del 7 giu. 2004 (RU 2004 3043).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Per gli alimenti speciali secondo gli articoli 184 e 184b ODerr la dose giornaliera di vitamine raccomandata può essere superata del triplo. Per quanto concerne l’aggiunta di vitamine A e D si applica il capoverso 3.
L’Ufficio federale della sanità pubblica può ammettere, su domanda, altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili.14 Esso verifica la non nocività per la salute, l’efficacia, la caratterizzazione nonché la pubblicità delle corrispondenti aggiunte. L’articolo 3 capoversi 3–4 e 6–8 ODerr si applica per analogia.
Art. 10 Aggiunte al sale commestibile ed all’acqua potabile
Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati ed all’acqua potabile fluoruri, in quanto ciò sia indicato per motivi di salute pubblica.
Il sale commestibile di cui al capoverso 1 deve contenere 20–30 mg di ioduro o iodato per kg, calcolato come iodio o 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro.15 L’acqua potabile secondo il capoverso 1 può contenere per 1 al massimo 1 mg di fluoruro, calcolato come fluoro.
Per il sale commestibile sono ammesse le seguenti allusioni:
«un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo», per il sale commestibile iodato;
«il fluoruro previene la carie», per il sale commestibile fluorurato.
Art. 11 Caratterizzazione
Nell’elenco della composizione di una derrata alimentare si deve menzionare l’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili.
Il tenore vitaminico indicato non può essere superiore, anche nel caso di un dosaggio in eccesso ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3, alla dose giornaliera raccomandata. In caso di derrate alimentari speciali di cui agli articoli 184 e 184b Oderr, il tenore vitaminico deve essere indicato dopo il termine di conservabilità.16
Il sale commestibile iodato o fluorurato dev’essere designato come tale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 294).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 12
La decisione del DFI del 7 marzo 195717 sull’aggiunta di vitamine e le menzioni relative per le derrate alimentari è abrogata.
Le derrate alimentari possono essere ancora fabbricate, caratterizzate ed importate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 1997. Possono essere ancora consegnate ai consumatori fino al 31 dicembre 1998.18
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
Disposizione finale della modificazione del 30 gennaio 199819 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 1999 (versione del 26 giugno 199520.
Disposizione finale della modificazione del 27 marzo 200221 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore ancora fino al 30 aprile 2004. Dopo questa data, esse possono essere consegnate ai consumatori fino allo scadere della data di conservabilità.
Disposizione finale della modifica del 7 giugno 200422 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.
[RU 1957 470]
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 giu. 1997 (RU 1997 1482).
Allegato 123 (art. 5 cpv.2, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 1 e 2) Dosi giornaliere raccomandate Dosi giornaliere raccomandate di vitamine e di sostanze minerali che possono essere aggiunte in una derrata alimentare per mantenerne o migliorarne il valore nutritivo:
Sostanza Dose giornaliera raccomandata Vitamina A 800 µg β-Carotene (provitamina A) 4,8 Mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 10 Mg Vitamina C 60 Mg Vitamina K 0,1 Mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 Mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 Mg Niacina (vitamina PP) 18 Mg Vitamina B6 2 Mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B12 1 µg Biotina 150 µg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 µg Selenio 50 µg
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 Allegato 224 (art. 5 cpv.2 e 9 cpv. 2) Razioni giornaliere Le razioni giornaliere delle derrate alimentari usuali per gli adulti sono le seguenti: (elenco non esaustivo) Derrate alimentari Razione giornaliera in g Latte di tutte le categorie di grasso 500 Latti aciduli 250 Formaggi freschi, preparazioni di formaggio 100 Burro, margarina, minarina 50 Oli e grassi commestibili 30 Estratti di lievito, lievito secco 10 Cereali, prodotti della macinazione – da consumare secchi, come germi di frumento 30 – per preparazioni contenenti acqua 100 Bevande per la prima colazione (preparati secchi) 40 Cereali per la prima colazione 50 Pane e prodotti di panetteria 100 Prodotti di panetteria di lunga conservazione 100 Paste alimentari (paste secche) 100 Frutta e verdura lavorate 200 Patate, lavorate 150 Succhi di frutta, nettari 300 Succo di limone 30 Gazose, tè freddo, bevande da tavola 500 Succhi di verdura 200 Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane 50 Preparazioni di carne 150 Dolciumi 25 Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili 300
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 294). Aggiornato dal
n. II cpv.2 dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 777).