172.221.104.4
Ordinanza sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici
del 24 aprile 1996 (Stato 23 gennaio 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 47 capoverso2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 62 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272; visto l’articolo 150 della legge militare del 3 febbraio 19953,4 ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza:
regola lo statuto delle persone che partecipano ad azioni di preservazione della pace e a buoni uffici della Confederazione;
determina le competenze all’interno dell’amministrazione;
si applica parimenti alla preparazione dei singoli interventi, inclusa la formazione del personale.
Art. 2 Forme operative
L’impiego di personale operativo avviene nell’ambito della politica estera e di sicurezza della Svizzera.
L’impiego può essere effettuato in azioni civili o militari.
Entrano in linea di conto segnatamente i settori seguenti:
missioni di sorveglianza, di controllo e di osservazione;
missioni di consulenza;
missioni di mediazione;
RU 1996 1343
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2449).
d. missioni militari, segnatamente: 1. missioni mediche e sanitarie, 2. missioni del genio, 3. missioni di trasporto o altre missioni logistiche.
Art. 3 Competenze
Il Consiglio federale si pronuncia sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici che rivestono un particolare significato politico.5
I dipartimenti seguenti sono responsabili dell’impiego di personale per azioni di preservazione della pace e di buoni uffici e designano l’autorità responsabile amministrativamente, cui competono le decisioni d’assunzione e di gestione del personale in queste azioni (autorità di nomina):
il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), per quanto riguarda l’impiego di personale civile per azioni di preservazione della pace o di buoni uffici;
il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per quanto riguarda l’impiego di personale militare per azioni di preservazione della pace;
il DFAE, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), per quanto riguarda l’impiego di poliziotti e di guardie di confine quali poliziotti civili nonché del personale doganale che adempie compiti nel quadro della sorveglianza di embarghi; il DFGP e il DFF sono le autorità di nomina per dette azioni.6 3 Il DFAE è competente per gli aspetti di politica estera e di diritto internazionale e coordina le singole azioni con i dipartimenti competenti dal profilo operativo.7 4 I gruppi e gli uffici competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata sulle modalità d’impiego di personale.8
Art. 4 Attuazione delle singole operazioni
L’attuazione delle singole operazioni può essere affidata a persone fisiche o giuridiche.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2449).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 121).
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 121).
Art. 5 Comitato di coordinazione per le azioni di preservazione della pace e i buoni uffici
I dipartimenti che partecipano ad azioni di preservazione della pace e a buoni uffici istituiscono, indipendentemente da una determinata azione, un comitato di coordinamento.
Il comitato di coordinamento prepara operazioni interdipartimentali e ne sorveglia l’esecuzione. Viene diretto dal DFAE.
I dipartimenti competenti disciplinano in un regolamento i compiti, l’organizzazione e il modo di lavoro del comitato di coordinamento.
Sezione 2 Statuto del personale
Art. 6 Principi
La partecipazione ad azioni di preservazione della pace e a buoni uffici è volontaria.
Di norma, si recluta personale svizzero, salvo le eccezioni richieste nel singolo caso.
I rapporti di servizio delle persone impiegate sono rette dal diritto pubblico. Per i funzionari e gli impiegati della Confederazione fa stato il rapporto di servizio esistente, integrato con disposizioni speciali per l’impiego di cui si tratta.
Se per un impiego è distaccato personale da un ufficio federale, i posti pertinenti non sono imputati all’effettivo dei posti in organico di detto ufficio durante la durata dell’impiego.
Oltre alle disposizioni qui appresso si applicano per analogia gli articoli 7,9, 10, 16, 24 a 26, 62, 64, 66 a 69 e 78 a 81 del regolamento degli impiegati del 10 novembre 19599 (RI) e l’articolo 32 del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 196410 (RF 3).
Art. 7 Reclutamento e assistenza
Il dipartimento competente operativamente recluta il personale e ne assicura l’assistenza durante l’impiego.
Designa un’autorità di nomina cui competono le decisioni d’impiego.
Art. 8 Impiego
Chi partecipa a un’operazione s’impegna a seguire la formazione e la preparazione necessarie.
La durata dell’impiego dipende dalle condizioni specifiche di ogni azione. L’autorità di nomina fissa i dettagli dell’impiego.
L’autorità di nomina può sciogliere anzitempo il rapporto di servizio conformemente al RI11. In questo caso obbliga gli interessati a ritornare immediatamente in Svizzera. Può prevedere eccezioni in casi motivati.
Se l’interessato desidera sciogliere anzitempo il rapporto di servizio per gravi motivi personali, l’autorità di nomina deve accettare le dimissioni secondo il RI. Si può rinunciare ai termini di congedo previsti dal RI.
Art. 9 Elaborazione di dati personali
Il dipartimento competente operativamente stabilisce una banca dei dati per la gestione della riserva di personale.
Per assicurare una gestione coordinata del personale, i dati possono essere scambiati tra i dipartimenti.
Vengono registrate le generalità nonché i dati del curricolo professionale e militare dei candidati.
Le qualificazioni del personale in missione stabilite dalle organizzazioni partner (ONU, OSCE) sono registrate nella banca dati del dipartimento operativamente competente e trasmesse direttamente alle persone interessate.
I certificati medici e psicologici non vengono inclusi nella banca dati, ma trasmessi direttamente, in busta chiusa, al servizio medico della Confederazione o dell’organizzazione compartecipe.
Le persone interessate danno il loro accordo scritto per un’utilizzazione dei dati personali nel senso del presente articolo.
Il dipartimento operativamente competente rispedisce la totalità dei documenti ai candidati non presi in considerazione. Tutti i dati personali di questi candidati sono distrutti o cancellati.
Art. 10 Istruzione
Il dipartimento operativamente competente prepara il personale alle azioni. Secondo la natura e l’urgenza delle singole azioni, siffatta preparazione può consistere in un’introduzione o in veri e propri corsi di formazione.
L’istruzione di base prima dell’assunzione procura le conoscenze necessarie per l’azione, il mandato e l’organizzazione internazionale responsabile. Dev’essere seguita dai candidati, a meno che posseggano già le conoscenze richieste. L’istruzione di base ultimata con successo è il presupposto per l’assunzione definitiva.
Il DFAE partecipa alla formazione dispensata dai dipartimenti operativamente competenti trattando le questioni attinenti alla politica estera, al diritto internazionale e alle condizioni quadro internazionali dell’impiego.
L’istruzione di base è seguita in Svizzera o all’estero.
Art. 11 Retribuzione e indennità
D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l’autorità di nomina fissa la retribuzione ed eventuali indennità. Sono inclusi gli assegni sociali. L’autorità di nomina emana un regolamento speciale per le indennità durante la formazione.
Durante l’impiego, il personale ha diritto a un’indennità per spese accessorie. Questa indennità può essere versata in forma di diaria adeguata alle condizioni locali.
Se il personale continua ad essere stipendiato dal precedente datore di lavoro, questi può beneficiare di un ristorno stabilito d’intesa con l’autorità di nomina.
Se l’inizio di un’azione è differito o se un’azione termina prima del previsto, il personale ha diritto alla rimunerazione per la durata dell’impiego fissato nella decisione d’impiego. L’autorità di nomina è in diritto di affidare al personale altri compiti giudicati accettabili. Un eventuale reddito da altra attività lucrativa viene dedotto.
Art. 12 Assicurazioni e visita medica
Il personale è assicurato presso l’AVS/AI/IPG e contro la disoccupazione, conformemente alle leggi applicabili.
Il personale è affiliato alla Cassa pensione della Confederazione (CPC), conformemente alle disposizioni applicabili, sempreché sia sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria e non possa rimanere nella sua attuale istituzione di previdenza. Se il personale rimane nell’istituzione di previdenza attuale, la Confederazione può assumere le corrispondenti quote del datore di lavoro. Il guadagno assicurato rimane immutato.
Il personale è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 199212 sull’assicurazione militare. L’autorità di nomina è abilitata a concludere eventuali assicurazioni complementari a favore del personale.
L’autorità di nomina provvede affinché non ne risulti pregiudicata una precedente copertura assicurativa. Nel caso di impiego nell’ambito di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici, la Confederazione copre i rischi non assicurati, come il rischio di guerra, senza gravare il credito operativo.
Il personale deve sottoporsi a visite mediche conformemente alle istruzioni del Servizio medico dell’amministrazione federale o degli enti internazionali responsabili dell’azione e attenersi alle disposizioni date in materia di profilassi e terapia.
Art. 13 Orario di lavoro e vacanze
L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dai bisogni dell’azione. Il piano di servizio è stabilito nella zona d’intervento d’intesa con gli enti responsabili dell’azione.
Il diritto alle vacanze e congedi è fissato dall’autorità di nomina.
Art. 14 Alloggio, vitto e trasporto
La Confederazione sopporta le spese d’alloggio, vitto e trasporto se non assunte da altri Stati o organizzazioni.
L’autorità di nomina determina il diritto ai viaggi pagati.
Art. 15 Ricongiungimento familiare e visite
Il personale può farsi raggiungere da propri familiari nel luogo dell’intervento soltanto previo accordo dell’autorità di nomina. Questa decide tenendo conto delle peculiarità dell’azione.
L’autorità di nomina può decidere nel singolo caso delle visite di congiunti.
Art. 16 Responsabilità
La responsabilità per danni e quella penale sono rette dalla legge sulla responsabilità13, nonché, per le persone impiegate in azioni militari, dal codice penale mili-
La responsabilità disciplinare è retta per analogia dagli articoli 31 a 43 del RI15 e l’articolo 40 del RF (3)16. I dipartimenti designano l’autorità disciplinare per il loro ambito di responsabilità.
I partecipanti svizzeri a un’azione, integrati a titolo individuale nella gerarchia di un’organizzazione internazionale, sono parimenti sottoposti al diritto disciplinare dell’organizzazione in questione.
Per gli effetti personali danneggiati o persi senza propria colpa durante l’intervento può essere versata un’indennità fino a 5000 franchi, nella misura in cui il rischio non sia coperto da un’assicurazione privata o da un’altra organizzazione. Sono eccettuati gli autoveicoli privati, salvo se usati per viaggi di servizio.
Art. 17 Segreto d’ufficio
Il personale è tenuto a mantenere segreti i fatti attinenti al servizio appresi in virtù del suo impiego e dei relativi preparativi. Il segreto d’ufficio va mantenuto anche dopo lo scioglimento del rapporto di servizio (art. 28 RI17; art. 320 del Codice penale svizzero18.
D’intesa con il DFAE, l’autorità di nomina può autorizzare il personale operativo o ex partecipanti a un’azione a divulgare esperienze di servizio (conferenze, articoli di giornale, fotocronache). Gli interessi della Confederazione e quelli delle organizzazioni e degli Stati coinvolti nell’azione devono essere salvaguardati all’atto del rilascio dell’autorizzazione nonché del resoconto da parte del personale.
Nella sua decisione d’impiego, l’autorità di nomina fissa i dettagli del segreto d’ufficio. Può segnatamente delimitarne più in particolare la portata e sottoporvi anche fatti ed elementi che esulino dal quadro stretto della missione del personale.
La decisione d’impiego deve rendere il personale attento alle conseguenze penali e disciplinari che la violazione del segreto d’ufficio comporta.
Art. 18 Attività accessoria
Durante l’impiego, il personale non può esercitare attività accessorie. L’autorità di nomina può consentire eccezioni secondo il genere dell’azione.
Art. 19 Equipaggiamento personale
Il Dipartimento operativamente competente determina e finanzia l’equipaggiamento messo a disposizione dalla Confederazione.
Secondo il genere dell’azione, il personale opera in civile o in uniforme.
Art. 20 Documenti di viaggio e di legittimazione
Il dipartimento operativamente competente, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Art. 21 Attribuzione di un grado per una determinata durata
Il dipartimento operativamente competente può conferire alle persone in missione, per la durata dell’impiego, un determinato grado, se è necessario all’esercizio della loro funzione.
Art. 22 Imputazione di impieghi militari sul servizio militare obbligatorio
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)19 disciplina l’imputazione di impieghi militari sul servizio militare obbligatorio.
Art. 23 Tassa d’esenzione dal servizio militare
In caso di impieghi militari, la Confederazione prende a carico il pagamento della tassa d’esenzione dal servizio militare delle persone non soggette alla leva per:
l’anno d’assoggettamento durante il quale la persona ha compiuto l’istruzione per l’impiego;
ogni anno d’assoggettamento durante il quale la persona ha effettuato un impiego ininterrotto di sei a dodici mesi.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
I dipartimenti, d’intesa con il DFF emanano le prescrizioni d’esecuzione nel loro ambito di competenza.
I dipartimenti operativamente competenti possono sollecitare il sostegno dei Cantoni per il reclutamento del personale.
Il DDPS può, nel suo campo d’attività, associare i Cantoni al reclutamento del personale ed emanare le pertinenti istruzioni.
Art. 25 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogati:
l’ordinanza del 22 febbraio 198920 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici;
il decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 195321 concernente la situazione militare dei membri svizzeri delle missioni in Corea.
Art. 26 Disposizioni transitorie
I rapporti di servizio esistenti con il DFAE al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono mantenuti fino alla scadenza prevista o fino alla scadenza della loro eventuale proroga.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1996.
[RU 1989 350, 1993 3080 art. 37 n. 2]
[RU 1953 1118]