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734.5

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
(OCEM)

del 9 aprile 1997 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo3 della legge federale del 24 giugno 19021 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE); in esecuzione della legge federale del 19 marzo 19762 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli apparecchi che possono provocare perturbazioni elettromagnetiche e agli apparecchi il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni.

Non si applica agli apparecchi la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da atti normativi specifici.

Art. 2 Definizioni

Secondo la presente ordinanza, per apparecchi si intendono tutti i dispositivi elettrici o elettronici, gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche o elettroniche.

Per perturbazioni elettromagnetiche s’intendono tutti i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un apparecchio, come un rumore elettromagnetico, un segnale non desiderato o un’alterazione del mezzo stesso di propagazione.

Per immissione in commercio s’intende il trasferimento o la consegna di apparecchi a titolo oneroso o gratuito, per il commercio o l’utilizzazione in Svizzera.

La messa in servizio di apparecchi a scopi professionali nella propria impresa è equiparata all’immissione in commercio, se quest’ultima non ha avuto luogo in precedenza conformemente al capoverso3.

RU 1997 1008

Il trasferimento di un apparecchio per eseguire test di funzionamento o di sicurezza, per l’ulteriore lavorazione o per l’esportazione non è considerato come immissione in commercio.

Art. 3 Compatibilità elettromagnetica

In condizioni di esercizio o di impiego conformi alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in condizioni prevedibili di esercizio o di impiego non corretto o, ancora, in presenza di guasti prevedibili, gli apparecchi non devono produrre perturbazioni elettromagnetiche per altri apparecchi.

Essi devono presentare un adeguato livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche.

Citato in

Sezione 2 Immissione in commercio di nuovi apparecchi

Art. 4 Requisiti principali

Gli apparecchi possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all’articolo 4 della direttiva 89/336/CE del 3 maggio 19894 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, che figurano nell’allegato III della direttiva (Direttiva CEM).

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Citato in

Art. 5 Norme tecniche

L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio), d’intesa con l’Ufficio federale dell’economia esterna, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali.

Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

L’Ufficio può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con titolo e referenza6.

GU n. L 139 del 23.5.1989, p. 19, modificata dalla direttiva 91/263 del 29.4.1991 (GU n. L 128/1 del 23.5.1992), la direttiva 92/31 del 28.4.1992 (GU n. L 126/11 del 12.5.1992) e la direttiva 93/68 del 14.6.1993 (GU n. L 220/1 del 30.8.1993). Il testo della direttiva può essere richiesto, conformemente all’ordinanza del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11), all’EDMZ, 3003 Berna o al Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

L’elenco dei titoli delle norme designate e il loro testo possono essere richiesti allo switec.

Citato in

Art. 6 Dichiarazione di conformità

Chiunque immetta in commercio un apparecchio deve potere presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che l’apparecchio è conforme ai requisiti principali.

Se l’apparecchio è assoggettato a diverse regolamentazioni, che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

  1. una descrizione dell’apparecchio;

  2. le specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, i provvedimenti imprenditoriali adottati per garantire la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni della presente ordinanza;

  3. nome, cognome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante stabilito in Svizzera;

  4. se del caso, la referenza dell’attestato di certificazione.

La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell’apparecchio. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Art. 7 Adempimento dei requisiti

Se gli apparecchi sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in commercio deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all’organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti principali.

Per gli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni secondo la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 19827, è necessario l’attestato di certificazione di un organismo di valutazione della conformità.

Art. 8 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui all’articolo7 capoverso2 deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

  1. una descrizione generale dell’apparecchio;

  2. un’illustrazione dei provvedimenti volti a garantire la conformità dell’apparecchio ai requisiti principali;

  3. il rapporto tecnico o il certificato di un laboratorio di prova o di un organismo di valutazione della conformità.

La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua, se le informazioni necessarie per la sua valutazione sono fornite in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell’apparecchio. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Art. 9 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o certificati devono:

  1. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giungo 19968 sull’accreditamento e sulla designazione; o

  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure

  3. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

Chiunque si riferisca alla documentazione di un organismo diverso da quelli menzionati nel capoverso1, deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Sezione 3 Immissione in commercio di apparecchi usati

Art. 10

Gli apparecchi usati possono essere immessi in commercio solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

Dopo aver subito trasformazioni o rinnovazioni che concernono essenzialmente l’immunità alle perturbazioni, gli apparecchi soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovazioni, alle disposizioni relative all’immissione in commercio di nuovi apparecchi.

Sezione 4 Controllo a posteriori

Art. 11 Principio

L’organo di controllo verifica se gli apparecchi immessi in commercio soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

A tal fine effettua verifiche mediante campionatura e procede a controllo qualora indizi fondati indichino che un apparecchio non è conforme alle prescrizioni.

Può esigere che l’Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull’importazione di apparecchi designati in modo preciso.

Art. 12 Competenze dell’organo di controllo

Nell’ambito dei controlli a posteriori, l’organo di controllo è autorizzato a esigere la documentazione e le informazioni necessarie per provare la conformità, prelevare campioni e fare effettuare esami nonché penetrare nei locali commerciali durante le ore di lavoro usuali.

Se chi immette in commercio non fornisce o fornisce solo in parte la documentazione richiesta entro il termine stabilito dall’organo di controllo, quest’ultimo può ordinare una verifica. I costi sono a carico della persona che immette in commercio.

L’organo di controllo può pure ordinare una verifica qualora:

  1. dalla prova di cui all’articolo 6 non risulti abbastanza chiaramente che un apparecchio è conforme ai requisiti;

  2. esista il dubbio che l’apparecchio non corrisponda alla documentazione presentata.

Se la verifica di cui al capoverso3 evidenzia che l’apparecchio non soddisfa i requisiti, i costi della verifica sono a carico della persona che immette in commercio.

Prima di ordinare una verifica, l’organo di controllo dà la possibilità di esprimersi alla persona che immette in commercio. Un apparecchio scelto dall’organo di controllo va messo gratuitamente a disposizione di quest’ultimo per la verifica. Se si tratta di un impianto, l’accesso deve essere garantito durante le ore di esercizio.

Art. 13 Provvedimenti

Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l’organo di controllo, dopo aver consultato l’Ufficio federale delle comunicazioni, ordina adeguati provvedimenti.

Se risulta che le perturbazioni generate o subite da un apparecchio sono tali da causare un pericolo, l’organo di controllo può vietarne l’ulteriore immissione in commercio, disporne il ritiro, il sequestro o la confisca oppure vietare o limitare il proseguimento dell’esercizio e pubblicare i provvedimenti adottati.

Se, nonostante il rispetto delle norme tecniche riconosciute, si manifestano perturbazioni o effetti pericolosi, l’organo di controllo ordina i provvedimenti adeguati e decide in merito alla ripartizione dei costi tra gli interessati.

Per simili decisioni, l’organo di controllo percepisce un emolumento conforme alle disposizioni del regolamento applicabile; esige dagli interessati il pagamento dei costi generati.

L’organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC.

Sezione 5 ...9

Art. 14

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Gli apparecchi conformi alle prescrizioni del diritto vigente possono essere immessi in commercio sino al 31 dicembre 1998.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 30 marzo 199410 sulla corrente debole:

Art. 5 cpv. 5 ...

2. Ordinanza del 30 marzo 199411 sulla corrente forte:

Art. 5 cpv. 5 ...

3. Ordinanza del 6 settembre 198912 sugli impianti a bassa tensione:

Art. 6 cpv. 4 ...

4. Ordinanza del 30 marzo 199413 sulle linee elettriche:

Art. 7 cpv. 4 ...

5. Ordinanza del 5 dicembre 199414 sulle installazioni elettriche delle ferrovie:

Art. 6 cpv. 4 ...

6. Ordinanza del 10 marzo 198615 sugli impianti di trasporto a fune:

Art. 5 cpv. 1 lett. b-d ...