783.1
Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione
(Legge sull’organizzazione delle poste, LOP)
del 30 aprile 1997 (Stato 1° novembre 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 36 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la costituzione e l’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione.
Art. 2 Ragione sociale, natura giuridica, sede e iscrizione nel registro di commercio
«La Posta svizzera» (Posta) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a Berna.
La ragione sociale è iscritta nel registro di commercio ed è quindi protetta su tutto il territorio svizzero.
Art. 3 Scopo
La Posta fornisce in Svizzera e all’estero le prestazioni previste dalla legislazione sulle poste e dalla legislazione sui trasporti pubblici.
Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.
RU 1997 2465
[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 92 della Cost. federale del18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
Art. 4 Succursali
La Posta può costituire succursali e farle iscrivere nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all’iscrizione della sede principale.
Art. 4a4 Organizzazione aziendale Nella sua organizzazione, la Posta tiene conto delle esigenze delle diverse regioni del Paese.
Sezione 2 Capitale di dotazione e obiettivi strategici
Art. 5 Capitale di dotazione
La Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi.
Art. 6 Obiettivi strategici
Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta.
Sezione 3 Organi
Art. 7 Organi
Gli organi della Posta sono il consiglio d’amministrazione e la direzione.
Art. 8 Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione di volta in volta per quattro anni e ne designa il presidente. Al personale della Posta deve essere assicurata una rappresentanza adeguata.
Per motivi importanti, il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento dalle loro funzioni membri del consiglio d’amministrazione.
Il consiglio d’amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.
Art. 9 Compiti del consiglio d’amministrazione
Il consiglio d’amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:
applicare gli obiettivi strategici del Consiglio federale nella strategia aziendale della Posta e impartire le istruzioni necessarie;
definire l’organizzazione e l’emanazione di un regolamento d’organizzazione;
Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° nov. 2007 (RU 2007 4703 4704; FF 2006 3659 3671).
nominare e revocare i membri della direzione incaricati della gestione e della rappresentanza;
esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, anche per quanto concerne l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni;
allestire il piano finanziario e organizzare la contabilità;
allestire il rapporto di gestione, comprendente il rapporto annuale, il bilancio e il suo allegato, il conto economico, la relazione dell’ufficio di revisione e il conto di gruppo con la relazione del gruppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 10 Direzione
La direzione cura la gestione conformemente al regolamento d’organizzazione e assume tutti i compiti che non sono riservati al consiglio d’amministrazione.
Essa può designare procuratori e altri mandatari.
Art. 10a5 Responsabilità
Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità (art. 752–760 del CO6 si applicano per analogia ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione della Posta. L’articolo16 capoverso3 e la legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità non sono applicabili.
Le controversie concernenti la responsabilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione sono giudicate dai tribunali civili. In un siffatto procedimento la Confederazione ha lo statuto di un azionista e di un creditore societario.
Sezione 4 Allestimento dei conti, impiego degli utili, assoggettamento fiscale
e obbligo assicurativo
Art. 11 Allestimento dei conti e revisione
La Posta allestisce un conto annuale e un conto di gruppo. Essa si attiene ai principi di allestimento regolare dei conti, si basa per il conto di gruppo su modelli riconosciuti ed effettua ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti secondo principi commerciali.
Il Consiglio federale incarica un ufficio di revisione esterno particolarmente qualificato di verificare il conto annuale e il conto di gruppo della Posta.
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 Art. 11a8 Tesoreria
La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della presente legge e a una convenzione stipulata con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché in stretta collaborazione con quest’ultima.
La Posta fornisce all’AFF le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali.
Per l’elaborazione di perizie, l’AFF può far capo a periti esterni. La Posta si assume le relative spese.
Il consiglio d’amministrazione della Posta riferisce sulla tesoreria nel rapporto annuale.
Art. 11b9 Solvibilità e raccolta di fondi
La Posta provvede affinché la sua solvibilità sia garantita in ogni tempo.
Per garantire la solvibilità dell’azienda, il consiglio d’amministrazione della Posta può, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, raccogliere fondi sul mercato.
Art. 11c10 Investimento di capitali
I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato.
Il consiglio d’amministrazione della Posta emana, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, le pertinenti direttive in materia d’investimenti.
Art. 12 Impiego degli utili
La Posta costituisce, in base all’andamento degli affari e agli investimenti previsti, riserve che servono ad alimentare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.
Dopo aver effettuato gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti e dopo aver alimentato le riserve, la Posta versa alla Confederazione gli utili rimanenti.
Art. 13 Assoggettamento fiscale
La Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili che ricava dai servizi in regime di libera concorrenza di cui all’articolo 9 della legge del 30 aprile 199711
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 sulle poste. Per il resto è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 26 marzo 193412 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.
Art. 14 Obbligo assicurativo
La Posta è esonerata dall’obbligo assicurativo previsto dal diritto federale o cantonale. Essa può tuttavia assoggettarsi volontariamente a tali assicurazioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle assicurazioni sociali.
Sezione 5 Personale
Art. 15
I rapporti di servizio del personale della Posta sottostanno alla legislazione sul personale federale. Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione. La Posta può, con l’approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affiliarsi a un’altra istituzione di previdenza.13
La Posta è autorizzata in casi giustificati ad assumere personale secondo il CO14.
Sezione 6 Rapporti giuridici e responsabilità15
Art. 16 ...16
I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.
Per quanto le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità.
In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della Posta.
Art. 1718
[CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. n. I 1].
Per. introdotto dall’art. 31 n. 3 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).
Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
Sezione 7 Trattati internazionali
Art. 18
Il Consiglio federale conclude i trattati internazionali che riguardano il settore delle poste.
La Posta conclude gli accordi con le amministrazioni postali e i fornitori esteri di prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 19 Organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni
Se la legge del 30 aprile 199719 sull’azienda delle telecomunicazioni non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Telecom dell’Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle loro esigenze di indipendenza per quanto riguarda l’esercizio, il diritto del personale, le partecipazioni e la situazione finanziaria.
Art. 20 Costituzione della Posta
Con la sua costituzione, la Posta continua la gestione delle parti dell’Azienda delle PTT che forniscono prestazioni secondo la legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.
Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
il Consiglio federale decide il bilancio d’apertura della Posta;
il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali che sono trasferiti alla Posta;
il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione della Posta, ne designa il presidente e sceglie l’ufficio di revisione;
il consiglio d’amministrazione della Posta nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza della Posta, approva il preventivo ed emana il regolamento d’organizzazione della Posta.
In relazione con l’allestimento del bilancio d’apertura della Posta, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione dell’Azienda delle PTT; il Consiglio di amministrazione dell’Azienda delle PTT presenta la proposta.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può eliminare, mediante decisione, le assegnazioni di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
La Posta continua quale datore di lavoro i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
Art. 21 Personalità giuridica
Con l’entrata in vigore della presente legge la Posta acquista personalità giuridica.
Art. 22 Ripresa degli attivi e dei passivi
Con l’entrata in vigore della presente legge la Posta riprende gli attivi e i passivi delle parti dell’ente di cui continua la gestione secondo l’articolo 20 capoverso 1.
Su richiesta, fondi e diritti reali limitati dell’Azienda delle PTT che sono trasferiti alla Posta devono essere intestati a quest’ultima nel registro fondiario esenti da tasse e imposte.
Art. 23 Determinazione del capitale di dotazione
Il Consiglio federale stabilisce il capitale di dotazione della Posta con il bilancio d’apertura.
Il capitale di dotazione è costituito della parte delle riserve dell’Azienda delle PTT assegnata al dicastero Posta e di un eventuale contributo della Confederazione.
L’onere supplementare risultante dall’aumento del capitale di dotazione è iscritto all’attivo nel conto capitale della Confederazione.
Art. 24 Obblighi in materia di previdenza professionale20
La Confederazione può assumersi interamente o parzialmente il deficit della Cassa pensioni della Confederazione per quanto riguarda la Posta. L’onere che ne consegue è iscritto nel bilancio della Confederazione e cancellato a carico del conto economico degli anni seguenti.
La Confederazione si assume il deficit maturato sino alla fine del 2001 per quanto concerne la previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali.21
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
Se gli obblighi della Posta nei confronti della propria cassa pensioni aumentano quando essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, i tempi e l’importo della necessaria ricapitalizzazione.22
Art. 25 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199823 Il numero 20 dell’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001
Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004
DCF del 12 nov. 1997 (RU 1997 2470)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. La legge del 6 ottobre 196024 sull’organizzazione delle PTT è abrogata.
2. La legge del 19 settembre 197825 sull’organizzazione dell’amministrazione è modificata come segue:
Art. 58 cpv. 1 lett. E ...
3. La legge federale del 16 dicembre 199426 sugli acquisti pubblici è
Art. 2 cpv. 1 lett. d ...
Art. 6 cpv. 1 lett. d ...
Art. 18 cpv. 2 ...
24 [RU 1961 17, 1970 706 1623 art. 1, 1977 2117, 1979 114 art. 68, 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 all. n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 II n. 4 5489 II. RU 1997 2465 all. n. 1]. 25 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 art. n. 1 288 all. n. 2 510 581 appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 art. 63]
4. L’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192727 è modificato come segue:
Art. 5 cpv. 3 ...
Art. 36 cpv. 2 ...
Art. 62a ...
Art. 62b ...
Art. 65 cpv. 2 ...
5. La legge federale del 16 dicembre 194328 sull’organizzazione giudiziaria è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 3 ...
Art. 119 cpv. 1 ...
28 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 197942, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].
6. La legge federale sui brevetti del 25 giugno 195429 è modificata
Art. 56 cpv. 2 ...
7. La legge federale del 15 giugno 193430 sulla procedura penale è
Art. 31 cpv. 1 ...
8. La legge federale del 22 marzo 197431 sul diritto penale amministrativo è modificata come segue:
Art. 48 cpv. 3 ...
9. La procedura penale militare del 23 marzo 197932 è modificata come segue:
Art. 51 cpv. 2 ...
10. La legge del 9 ottobre 199233 sulla statistica federale è modificata
Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 ...
11. La legge federale del 6 ottobre 198934 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 ...
Art. 22 cpv. 3 Abrogato
Art. 35 cpv. 2 primo periodo ...
12. La legge federale del 4 ottobre 197435 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 ...
13. La legge federale del 1° ottobre 192536 sulle dogane è modificata
Art. 29 cpv. 2 ultimo comma ...
Art. 57 cpv. 2–4 ...
Art. 88 ...
34 [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]. 36 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1].
Art. 89 cpv. 1 ...
Art. 139 cpv. 2 ...
14. La legge federale del 14 dicembre 199037 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Art. 112 cpv. 3 ...
15. La legge federale del 19 dicembre 195838 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 2 lett. f ...
16. La legge federale del 20 dicembre 195739 sulle ferrovie è modificata
Art. 38 cpv. 1 ...
Art. 45 titolo marginale e cpv. 1 ...
Art. 48 cpv. 2 lett. b ...
Art. 92 ...
17. La legge federale del 21 dicembre 189940 concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4 ...
18. La legge federale del 21 dicembre 194841 sulla navigazione aerea è
Art. 100bis cpv. 2 ...
Art. 104 ...
19. La legge federale del 3 ottobre 195142 sugli stupefacenti è modificata
Art. 29 cpv. 1 ...
20. La legge federale dell’8 ottobre 197143 sulla durata del lavoro è
Art. 1 cpv. 1 lett. a ...
40 [RU 7 117, 1997 2465 all. n. 17, 1958 347 art. 96 cpv. 1 n. 5, 1997 2465. RU 1998 2835]
21. La legge federale del 23 dicembre 195344 sulla Banca nazionale è
Art. 53 cpv. 4 ...
44 [RU 1954 499, 1979 983, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all n. I 2]