Fonte

916.357.1

Ordinanza dell’UFAG concernente l’importazione di burro

del 30 marzo 1999 (Stato 31 ottobre 2000)

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi1 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Art. 1 Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro

Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.2

Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato.

Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all’interno del Paese).

Tutto il burro importato dev’essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.

Art. 2 Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso

Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all’interno del Paese).

Tutto il burro importato dev’essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.

Art. 3 Importazione di burro

Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

Art. 4 Periodo di calcolo della prestazione all’interno del Paese

La prestazione all’interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all’interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.

RU 1999 1440

Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 17 dic. 1999 (RU 2000 180).

Art. 5 Inoltro delle domande

Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all’interno del Paese.

La notifica delle prestazioni all’interno del Paese può aver luogo attraverso l’organizzazione dei fabbricanti di burro.

Art. 6 Importazione di altre materie grasse del latte

Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l’ordine d’arrivo delle domande all’Ufficio federale.

Art. 7 Riscossione di dazi

Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l’autorizzazione dell’importazione all’aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all’aliquota di dazio fuori del contingente.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

L’allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle importazioni agricole è modificato come segue: ...4

Art. 95 Disposizione transitoria

L’aumento provvisorio di 2500 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 17 ottobre 2000 (contingente doganale 07.41.3) è assegnato ai produttori di burro giusta l’articolo1 capoverso3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

Questo numero ha ora un nuovo testo.

Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFAG del 17 ott. 2000 (RU 2000 2580).