941.101
Ordinanza
sulle monete
(OMon)
del 12 aprile 2000 (Stato 1° marzo 2021)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento,2
ordina:
Art. 1 Denominazioni ufficiali e abbreviazioni
Le denominazioni ufficiali e le abbreviazioni dell’unità monetaria svizzera sono:
in tedesco: Franken (Fr.) e Rappen (Rp.);
in francese: franc (fr.) e centime (c.);
in italiano: franco (fr.) e centesimo (ct.);
in romancio: franc (fr.) e rap (rp.);
sul piano internazionale: CHF, conformemente alla norma ISO N° 4217.
Art. 2 Valori nominali e caratteristiche delle monete circolanti
Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:
Valore | Diametro | Peso | Segni del | Lega |
|---|---|---|---|---|
5 fr. | 31 | 13,2 | Leggenda in rilievo | Cupro-nickel |
2 fr. | 27 | 8,8 | Dentellatura | Cupro-nickel |
1 fr. | 23 | 4,4 | Dentellatura | Cupro-nickel |
½ fr. | 18 | 2,2 | Dentellatura | Cupro-nickel |
20 ct. | 21 | 4 | Liscio | Cupro-nickel |
10 ct. | 19 | 3 | Liscio | Cupro-nickel |
5 ct. | 17 | 1,8 | Liscio | Alluminio bronzo.3 |
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe delle monete, nonché le tolleranze applicabili alle leghe e alle dimensioni delle monete.4
Art. 3 Messa fuori corso
Le monete circolanti, le monete commemorative e le monete d’investimento emesse dalla Confederazione hanno potere liberatorio fino alla loro messa fuori corso.
La messa fuori corso di monete soggiace a disposizioni speciali. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro di monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio.
Art. 4 Programma di coniazione
Il DFF stabilisce d’intesa con la Banca nazionale svizzera il programma di coniazione delle monete circolanti.
Art. 5 Approvvigionamento di monete
La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l’approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d’investimento. Possono demandare l’adempimento di questo obbligo a imprese che controllano direttamente.
In linea di principio, la Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere mettono in circolazione e ritirano monete al valore nominale. Per le monete circolanti non utilizzate dall’acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il DFF stabilisce un prezzo che copra le spese.5
Le casse della Posta Svizzera e delle Ferrovie federali svizzere cambiano le monete entro i limiti della loro liquidità di cassa.
I grandi consumatori e i grandi fornitori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.
Art. 66 Ritiro dalla circolazione
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.
Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.
La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori relativi all’accettazione e al controllo delle monete;
le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei;
le monete danneggiate sono riconoscibili singolarmente come monete e sono adatte agli apparecchi automatici.
La Banca nazionale svizzera consegna le monete riportate che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest’ultima le elimina correttamente. Chi riporta le monete può chiederne la restituzione a proprie spese.
In caso di sospetto, la Zecca federale verifica l’autenticità delle monete consegnate.
Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all’accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso in funzione del tempo impiegato che deduce dal valore nominale da rimborsare.
In caso di controversie, l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) emana una decisione.
Art. 7 Monete false
La Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere e gli uffici di polizia trasmettono all’Ufficio federale di polizia le monete contraffatte, alterate o sospette che sono loro consegnate o presentate, e indicano il nome e l’indirizzo del portatore come pure, se è il caso, tutte le circostanze utili all’inchiesta (indizi di reato).
L’Ufficio federale di polizia esamina se vi è indizio di reato contro le prescrizioni in materia di protezione delle monete. Per il rimanente, l’Ufficio federale di polizia procede secondo le norme della procedura penale federale.
La Zecca federale verifica l’autenticità delle monete sospette e allestisce descrizioni tecniche. Essa rende inutilizzabili le monete contraffatte o alterate. La Zecca federale esegue le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative competenti che concernono la distruzione di monete contraffatte o alterate.
Se la moneta sospetta risulta autentica, la Banca nazionale svizzera la cambia al suo valore nominale.
Art. 7a7 Convenzioni con la Banca nazionale svizzera
Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disciplinare la collaborazione e il coordinamento negli ambiti dell’emissione e della circolazione delle monete.
Può delegare all’AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
l’ordinanza del 19 novembre 19978 sulle monete;
il decreto del Consiglio federale del 1° aprile 19719 concernente la messa fuori corso delle monete d’argento;
l’ordinanza del 2 luglio 198010 sulla sostituzione delle monete di cinque centesimi.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.