172.211.1
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
(OOrg-DFAE)
del 29 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso2 e 47 capoverso2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1 Il Dipartimento
Art. 1 Obiettivi e funzioni
Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell’ambito del mandato costituzionale.
A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:
si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interstatali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;
assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;
garantisce la qualità e l’efficacia dell’attività diplomatica e consolare della Svizzera;
sensibilizza la popolazione sull’importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.
Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:
pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera;
tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all’elaborazione dei trattati internazionali;
è responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera;
d. 3 tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.
Art. 2 Principi dell’attività dipartimentale
Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei seguenti principi:
coordina l’attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati;
cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.
Art. 3 Competenze particolari
Il Dipartimento decide circa:
l’apertura e la chiusura di sedi consolari;
il trasferimento, da una missione all’altra, della competenza diplomatica per un Paese.
Art. 4 Obiettivi delle unità amministrative
Gli obiettivi secondo gli articoli 6–11 servono da guida alle unità amministrative del Dipartimento nell’adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.
Capitolo 2 Uffici e altre unità amministrative
Sezione 1 Segreteria generale
Art. 54
La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti principali:
sostiene il capo del Dipartimento nella direzione del Dipartimento e nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale;
è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento a livello dipartimentale;
5 svolge gli incarichi conferiti al Dipartimento ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).
Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 2 dell'O del 12 dic. 2008 sulla comunicazione dell’immagine nazionale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 194.11).
Svizzera, promuove l’immagine nazionale all’estero e coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito;
esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresentanze svizzere all’estero;
esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria del Dipartimento;
garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel Dipartimento;
assicura l’integrazione telematica nel Dipartimento.
Sezione 2 Segreteria di Stato
Art. 6
La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.
Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell’articolo 46 LOGA:
consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera;
rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno;
dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere di impartire istruzioni ai Direttori;
coordina le attività di politica estera all’interno del Dipartimento e fra i dipartimenti.
Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni:
sviluppa strategie e concetti di politica estera;
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gestisce il servizio del protocollo;
7 elabora, d’intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.
Sezione 3 Uffici
Art. 7 Direzione politica
La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti obiettivi:
difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali;
promuove l’integrazione politica della Svizzera in Europa;
garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali;
assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della piazza finanziaria, dell’ambiente, nonché della politica economica, scientifica e culturale.
Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:
coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all’estero, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all’estero le istruzioni necessarie;
8 attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni;
partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie;
tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;
si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all’estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell’ambito della previdenza per gli Svizzeri all’estero e del rapimento internazionale di minori.
Ufficio dell’integrazione
L’Ufficio dell’integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l’integrazione europea e, in questo ambito, è l’organo comune permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell’articolo 55
Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segretario di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l’Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell’economia
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).
Esso svolge le seguenti funzioni:
osserva e analizza l’evoluzione dell’integrazione europea, prepara le decisioni in materia d’integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l’UE;
si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l’UE in collaborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l’esecuzione e l’ulteriore sviluppo dei trattati;
osserva e analizza l’evoluzione del diritto europeo;
funge da consulente e coordinatore per l’intera Amministrazione federale nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d’integrazione;
informa sulla politica d’integrazione svizzera, sull’integrazione europea in generale e sul diritto europeo.
Direzione del diritto internazionale pubblico
La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.
Essa persegue i seguenti obiettivi:
provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere;
si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico.
Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni:
fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;
collabora nell’elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell’ambito di negoziati, della conclusione e dell’attuazione di trattati internazionali;
si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein;
cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario;
tratta inoltre i seguenti settori di compiti:
1. considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell’uomo, 2. il diritto internazionale umanitario, 3. la sicurezza internazionale e la neutralità, 4. il diritto europeo, in collaborazione con l’Ufficio dell’integrazione e fatte salve le competenze dell’Ufficio federale di giustizia nell’ambito della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto europeo, 5. la navigazione renana e marittima.
Art. 10 Direzione dello sviluppo e della cooperazione
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19769 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 199510 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al SECO le seguenti funzioni:
definisce la politica federale di sviluppo;
attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
Essa è inoltre responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione e dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
Art. 10a11 Direzione delle risorse e rete esterna
La Direzione delle risorse e della rete esterna è responsabile della garanzia e della direzione delle risorse e assicura le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati a livello del Dipartimento e segnatamente anche delle rappresentanze svizzere all’estero.
Persegue in merito i seguenti obiettivi:
sostiene il capo del Dipartimento nella realizzazione degli obiettivi del Dipartimento grazie all’impiego efficace delle risorse necessarie;
mantiene una rete svizzera di rappresentanze all’estero adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all’estero;
crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all’estero, mediante la fornitura di prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione;
sostiene le rappresentanze svizzere all’estero nell’adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.
Nel perseguimento di questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, per quanto esse non siano delegate ad altre Direzioni:
gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche;
adotta provvedimenti per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero e dei loro membri;
provvede a prestazioni consolari efficienti e rispettose degli utenti;
[RU 1998 868, 2000 1915 all. n. 3. RU 2007 2387 art. 20]. Ora la LF del 24 mar. 2006 (RS 974.1).
Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).
provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il Dipartimento a livello della Direzione;
esercita l’alta vigilanza sugli acquisti pubblici per la totalità delle Direzioni e del Dipartimento.
Sono subordinati alla Direzione delle risorse e rete esterna:
il consulente per la protezione dei dati;
la Centrale viaggi della Confederazione. Conformemente al mandato di prestazioni del Consiglio federale, quest’ultima fornisce le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione: 1. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni economiche, 2. prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri, 3. prestazioni di servizi nell’ambito dell’organizzazione di conferenze.12
Sezione 4 Rappresentanze svizzere all’estero
Art. 11
Le rappresentanze svizzere all’estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.
Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all’estero la coerenza della politica estera della Svizzera.
Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere, ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.
Nell’ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.
Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Direzione delle risorse e dalla rete esterna di cui nell’articolo 10a.13
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° set. 2006 (RU 2006 2625).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 9 maggio 197914 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Art. 2 e 3
Abrogati 2. L’ordinanza del 28 marzo 199015 sulla delega di competenze è modificata come segue:
Art. 3, 4, 4a, 27 e 28
Abrogati
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.
[RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 19922 art. 2 lett. b 366
art. 31 cpv.2, 1994 1080, 1995 2770 art. 16, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv.2,
2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]
[RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3 , 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c]