824.016
Ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile
del 5 dicembre 2003 (Stato 1° agosto 2007)
il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso2 e 79 capoverso1 della legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile (LSC), ordina:
Sezione 1 Presentazione ed effetti della domanda
Art. 1 Presentazione della domanda per via informatica
Ilrichiedente può presentare una domanda d’ammissione per via informatica. Conferma la presentazione della domanda mediante una dichiarazione originale corredata della sua firma manoscritta.
Perstabilire il momento della presentazione della domanda è determinante la consegna di questa dichiarazione a un ufficio postale.
Art. 2 Effetti della domanda sugli obblighi fuori servizio
(art. 17 cpv. 1 LSC) La presentazione della domanda dispensa il richiedente dal tiro obbligatorio e dall’obbligo di presentarsi alle ispezioni fin tanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione passata in giudicato.
Art. 3 Domande degli Svizzeri all’estero
Gli Svizzeri all’estero che sono chiamati a prestare servizio attivo non sono sottoposti all’obbligo di entrare in servizio se hanno presentato la loro domanda prima dell’entrata in servizio.
L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) e la commissione d’ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate dopo l’entrata in servizio.
Art. 4 Domande di persone la cui domanda di servizio militare non armato è stata respinta
Le persone le cui domande di servizio militare non armato sono state respinte con decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del prossimo periodo di servizio militare non devono entrare in servizio se presentano la loro domanda d’ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio.
Sezione 2 Trattazione della domanda e audizione
Art. 5 Domande di persone che hanno rifiutato il reclutamento
L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile e non si è presentato al reclutamento.2
Le disposizioni dell’ordinanza del 9 settembre 19983 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS) si applicano per analogia all’esame medico.
Art. 6 Domande in rapporto con lunghi periodi di servizio militare
L’organo d’esecuzione e la commissione d’ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate durante un periodo di servizio militare di almeno quattro settimane.
Art. 74 Audizione dei reclutandi
Le autorità militari competenti e l’organo d’esecuzione provvedono affinché i reclutandi che hanno presentato una domanda d’ammissione siano ascoltati di regola nel quadro del reclutamento.
Non sono ascoltati durante il reclutamento i richiedenti:
la cui domanda arriva solo dieci giorni feriali prima del reclutamento;
che presentano la loro domanda durante il reclutamento.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007
Art. 8 Audizioni personali
L’organo d’esecuzione convoca il richiedente a un’audizione personale.
L’audizione personale da parte della commissione d’ammissione, le deliberazioni di quest’ultima e la sua decisione non sono pubbliche.
Le dichiarazioni del richiedente vengono annotate negli appunti del colloquio.5
Art. 9 Spese relative all’annullamento di un’audizione
L’organo d’esecuzione può addossare al richiedente le spese risultanti dall’annullamento di un’audizione fino a un importo di 600 franchi.
L’organo d’esecuzione fissa l’importo, tenendo conto del grado di responsabilità del richiedente nell’impedimento e se quest’ultimo ha comunicato immediatamente le ragioni dell’impedimento all’organo d’esecuzione.
L’organo d’esecuzione non addossa alcuna spesa qualora il richiedente reclutando non si è presentato al reclutamento.
Art. 10 Entrata in materia sulle domande di riesame
(art. 18 cpv. 5 LSC) La decisione d’entrata in materia su una domanda di riesame è di competenza:
della commissione d’ammissione se essa ha pronunciato sulla domanda precedente;
altrimenti, dell’organo d’esecuzione.
Sezione 3 Decisione
Art. 11 Notificazione della decisione
La commissione d’ammissione comunica oralmente la sua decisione al richiedente il giorno dell’audizione e gli consegna il dispositivo di decisione.
Notifica la decisione motivata per scritto nei giorni seguenti. Il termine di ricorso inizia a decorrere dalla data di questa notifica.
La commissione d’ammissione notifica la sua decisione più tardi, se l’idoneità al servizio militare del richiedente deve essere riesaminata.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007
Art. 12 Ammissione durante un periodo di servizio militare
Il richiedente che riceve il dispositivo di decisione concernente l’ammissione al servizio civile durante un periodo di servizio militare, viene liberato dal servizio il giorno stesso.
Art. 13 Calcolo della durata del servizio civile ordinario
Per calcolare la durata del servizio civile ordinario la commissione d’ammissione riprende i dati del sistema di gestione del personale dell’esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora adempiuti ai sensi della legislazione militare.
La commissione non tiene conto dell’aumento del numero dei giorni di servizio militare da compiere in seguito alla scelta del modello di servizio in ferma continuata.6
A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.
Nel calcolo della durata del servizio civile ordinario si tiene conto in modo proporzionale di tutte le modifiche della durata totale dei servizi d’istruzione prevista dalla legislazione militare.
Per il calcolo della durata del servizio civile ordinario di ex ufficiali specializzati, la durata totale dei servizi d’istruzione prevista dalla legislazione militare non ancora adempiuti è moltiplicata con i fattori seguenti:
meno di 160 giorni di servizio militare prestati:1,5;
da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati:1,4;
da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati:1,3;
da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati:1,2;
da 250 o più giorni di servizio militare prestati:1,1.
Per le persone soggette al servizio civile, ex sottufficiali superiori o ex ufficiali, che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l’ottenimento del loro grado, la durata del servizio civile equivale a1,2 volte la durata totale dei servizi d’istruzione che non sono ancora stati adempiuti secondo la legislazione militare.
Art. 14 Firme apposte da macchine
La commissione d’ammissione può firmare le sue decisioni e le sue prese di posizione con firme apposte da macchine.
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007
Art. 15 Diritto di ricorso del Dipartimento
Il Dipartimento può richiedere informazioni e documenti presso la commissione d’ammissione e presso l’organo d’esecuzione.
Per valutare l’opportunità di interporre ricorso, il Dipartimento ha accesso a tutti gli atti della procedura d’ammissione.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 16 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 16a7 Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2007 La commissione d’ammissione calcola nuovamente, secondo le disposizioni dell’articolo 13 capoverso 1bis, la durata del servizio civile ordinario delle persone che hanno scelto di prestare un servizio militare in ferma continuata e che sono state ammesse al servizio civile prima del 1° luglio 2007.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° dicembre 19998 sul casellario giudiziale informatizzato
Art. 2 lett. l ...
Art. 3 cpv. 3 lett. j ...
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
2. Ordinanza dell’11 settembre 19969 sul servizio civile sostitutivo
Capitolo 5 (art. 23–28) Abrogato