520.18
Ordinanza sulla Centrale nazionale d’allarme
(OCENAL)
del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi1 e 3, 20 capoverso2 e 47 capoverso1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione,4 ordina:
Art. 1 Compiti
La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui all’articolo2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordinari:
pericolo dovuto ad aumento della radioattività;
pericolo dovuto ad incidenti con sostanze chimiche o organismi;
pericolo dovuto ad inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque;
pericolo in seguito alla caduta di satelliti;
5 pericoli dovuti a eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione.
La CENAL procura, valuta e diffonde dati in relazione con gli eventi suddetti.
Provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente corretto i competenti servizi federali, i gestori di infrastrutture critiche, le autorità e i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.6
La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.2 all’O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Introdotta dal n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1093).
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
controlla regolarmente la sicurezza dei canali per la raccolta delle informazioni e dei dati e le vie di trasmissione degli annunci;
7 …
8 raccoglie e analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri nonché dei gestori di infrastrutture critiche;
9 mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione.
Il Consiglio federale può affidare alla CENAL anche compiti in caso di pericoli conseguenti ad altri eventi straordinari.
Art. 2 Competenze
In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confederazione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l’allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni circa il comportamento da adottare. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d’intesa con la Cancelleria federale. In caso di eventi con aumento della radioattività, si basa sulla Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato2 dell’ordinanza del 2 marzo 201810 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP).11
Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze:
12 in caso di pericolo dovuto all’aumento della radioattività, nell’OSMFP;
in caso di pericolo dovuto a incidenti con sostanze chimiche o organismi, nell’ordinanza del 27 febbraio 199113 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
in caso di pericolo dovuto a inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque, nell’ordinanza del 7 dicembre 199814 sugli impianti di accumulazione.
In caso di eventi straordinari la CENAL informa lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, oppure, dopo una mobilitazione militare parziale o generale, il comando dell’esercito.
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
Introdotta dal n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1093).
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
[RU 1999 4, 2003 3311 5165 art. 22 cpv.2 n. 1. RU 2012 5995 all. n. I]. Vedi ora l’O del 17 ott. 2012 (RS 721.101.1).
Art. 3 Organizzazione
La CENAL fa parte dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.
Essa si suddivide in più settori, in particolare:
il posto d’allarme della CENAL (PA); è il centro di recapito, occupato in permanenza, per gli annunci dall’interno e dall’estero; trasmette tempestivamente al picchetto gli annunci ricevuti;
il servizio di picchetto; è l’organo tecnico della CENAL, raggiungibile in qualsiasi momento; valuta la situazione in base agli annunci pervenuti e dispone le prime misure di cui all’articolo2 capoverso1.
In caso di evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l’aiuto di quest’ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari. In caso di evento con aumento della radioattività la CENAL è inoltre appoggiata da altri servizi amministrativi, da specialisti del mondo scientifico ed economico nonché dalla Commissione federale per la protezione NBC, dalla Commissione federale della radioprotezione15 nonché dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare.16
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera):
gestisce il PA per conto della CENAL;
mette a disposizione della CENAL e dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL i dati meteorologici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni specifiche sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e fornisce una consulenza tecnica;
assicura la trasmissione alla CENAL dei dati della rete per l’allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM).
Art. 4 Mezzi
Per svolgere i suoi compiti d’intervento, la CENAL utilizza parti dell’impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione. Per rilevare la situazione radiologica, la CENAL ha a disposizione un’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.17
La CENAL provvede alla manutenzione delle suddette parti dell’impianto K CENAL e degli altri mezzi messi a sua disposizione.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ricorrere ai servizi tecnici cantonali e a terzi per sostenere la CENAL. Esso disciplina l’impiego dei mezzi militari a favore della CENAL.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.2 all’O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Art. 4a18 Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni
L’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni comprende stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell’aria e reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio, in particolare la rete NADAM e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari.
Può essere ampliata dalla CENAL con:
la sua rete di posti di allarme atomico complementare alla rete NADAM;
squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari;
squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell’esercito;
laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l’abbeverata;
centri di soccorso per la radioprotezione.
Il Dipartimento federale dell’interno e il DDPS provvedono, in collaborazione con i Cantoni, alla prontezza operativa delle organizzazioni cantonali incaricate dei prelievi e dei laboratori di misurazione cantonali e privati nonché delle loro organizzazioni incaricate delle misurazioni. I laboratori della Confederazione e dei politecnici federali sono a disposizione della CENAL secondo una regolamentazione speciale.
In caso di evento la CENAL impiega l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.
Art. 4b19 Sistema d’informazione «PES Protezione della popolazione»
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema d’informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» (PES Protezione della popolazione).
Art. 4c20 Dati registrati nella PES Protezione della popolazione
Nella PES Protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti:
a. nome dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione rilevante per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);
Introdotto dal n. II2 dell’all.2 all’O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Introdotto dal n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell’interlocutore dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione BREL;
nome e stato dell’azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione;
stato di un’infrastruttura in caso di un evento rilevante per la protezione della popolazione.
Art. 4d21 Acquisizione dei dati
L’UFPP acquisisce i dati per la PES Protezione della popolazione presso i servizi competenti delle organizzazioni partner che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL.
Art. 4e22 Comunicazione dei dati
L’UFPP rende accessibili i dati della PES Protezione della popolazione alle organizzazioni partner che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL mediante procedura di richiamo.
Art. 4f23 Conservazione dei dati
I dati personali della PES Protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.
Art. 5 Contatti con altri servizi
Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare:
alla Società svizzera di radiotelevisione, d’intesa con la Cancelleria federale, per diffondere ordini d’allarme e istruzioni di comportamento;
24 ai servizi tecnici federali e cantonali e ai gestori di infrastrutture critiche per le questioni di ordine tecnico;
25 agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC e la preparazione della capacità di trasporto;
Introdotto dal n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all.3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale
Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. 5 all’O del 14 nov. 2018 sulla protezione d’emergenza, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4953).
d. ai servizi tecnici esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle organizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comunicati e informazioni in virtù di accordi internazionali vigenti.
I Cantoni comunicano alla CENAL quali sono i loro servizi tecnici competenti.
Art. 6 Istruzione
L’istruzione è assicurata con esercitazioni periodiche.
A questo scopo la CENAL collabora con i servizi tecnici federali e cantonali e partecipa alle esercitazioni.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 dicembre 199026 sulla Centrale nazionale d’allarme è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.
[RU 1991 735, 1996 3027 art. 18 n. 1, 1999 4 art. 28 cpv. 2]