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10.2007.466

Offendere l'onore e incutere timore

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.06.2008, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore e incutere timore

INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2007.466

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di 1. ripetuta ingiuria,

per avere, a __________ __________, il __________ e il __________, ripetutamente offeso l’onore di LESA 1, proferendo talvolta nei suoi confronti e talvolta in presenza di terze persone, fra cui __________ ed __________, i seguenti ingiuriosi epiteti: “stronza”, “bastarda”, “figlia di puttana”, “farabutta” e “vacca”;

2. ripetuta minaccia,

per avere, a Locarno, ripetutamente incusso timore a LESA 1, proferendo le seguenti frasi:

- “Io vi taglio i coglioni a tutti e ve li metto in bocca. Vengo di notte quando dormite e vi taglio la gola e la prima sarà la __________” (espressione pronunciata il __________ in presenza di __________ e di cui la parte lesa venne a conoscenza);

- “Stronza, ti ammazzo, figlia di puttana (…), sono undici anni che mi stai sulle balle (…) se prendo il tuo gatto che viene a fare i bisogni da me lo ammazzo” (espressione pronunciata il __________ nei confronti della parte lesa e che venne udita anche da __________

- “Ti spacco il culo e ti faccio uscire il sangue, ma non goccia a goccia, a catinelle deve uscire” (espressione pronunciata __________ nei confronti della parte lesa e che venne udita anche da __________);

- “Puttana, vacca di una troia, io ti ammazzo” (espressione pronunciata il __________ nei confronti della parte lesa e che venne udita anche da __________);

- “È stata lei la __________, questa volta l’ammazzo” (espressione pronunciata il __________ in presenza di __________ e di cui la parte lesa venne a conoscenza);

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 CP, art. 180 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3945/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale nega i fatti e sostiene la tesi del complotto;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di:

1.1 ripetuta ingiuria?

1.2 ripetuta minaccia?

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena può essere posta al beneficio della condizionale?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 177 e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di ripetuta ingiuria, ex art. 177 CP, ripetuta minaccia, ex art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3945/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 30 (trenta), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei permessi, Bellinzona

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106, Art. 177, Art. 180 e Art. 369 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.