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15.2000.178

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Numero d'incarto: 15.2000.178

Data decisione, Autorità: 25.01.2001, CEF

Incarto n.

15.2000.00178

Lugano

25 gennaio

EC/fc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 novembre 2000 di

__________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

rappr. da __________

considerata l’ordinanza presidenziale 18 dicembre 2000 di concessione dell’effetto sospensivo;

preso atto che con provvedimento 21 dicembre 2000 l’UEF di Locarno ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;

ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 30 novembre 2000 di __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.