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20.2003.34

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2003.34

Data decisione, Autorità: 21.01.2003, PRPEN

Incarto n.

20.2003.34

DAP

Bellinzona gennaio 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAP __________/__________ di data __________ 2002 nei confronti di

__________ __________, __________.1979, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, __________ __________ __________ __________, celibe, meccanico nautico

per il reato di Infrazione grave alle norme della circolazione, Conducenti ebbri

reato/i previsti dagli art. 90 Cifra 2 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora per statuire sull’istanza 10 gennaio 2003 con la quale __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAP __________/__________del __________ 2002, in 2 rate mensili, la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

2. Intimazione come di rito a:

__________ __________, __________ __________, __________,

Ministero pubblico, __________, __________,

Il presidente: la segretaria:

Marco Kraushaar Isabella Marchetti

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 347 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.