57 I 12

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Rubrum

3. Sentenza del 6 marzo 193] nella causa del Porto, L'’estradizione di un’ italiana non può essere rifiutata pel motivo che, all’epoca della condanna in Italia, essa era cittadina sViZZera © perse la nazionalità elvetica solo in seguito & matrimmonio.

Art. 5 cp. 1 del trattato italo-svizzero ; art. 2 della legge eull’estradizione.

Sachverhalt

A.

— Nel 1926 JTuliette-Anna-Louise Herren, oriunda sVizzZera e divorziata da certo Martin anch’ess0 sVizzero, apri negozio di modelli e confezioni in Milano ove fu, il 28 febbraio 1928, dichiarata fallita, alcuni giorni dopo avere abbandonato la città. Con sentenza 20 ottobre 1928 il Tribunale penale di Milano la dichiarò colpevole dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta (sottrazione di merce e di denaro, falsificazione di libri di commercio) condannandola in contumacia alla pena cumulativa d’annitre e mesí quattro di reclusione. Secondo una declaratoria in data 14 febbraio 1930 di quel Tribunale un anno di reclusione le fu condonato su questa pena.

Nel febbraio del 1929 la Herren sposò a Losanna certo Carlo Del Porto, suddito italiano.

B.

— Mediante nota 9 giugno 1930 la Legazione d’Italia in Berna ha chiesto l’estradizione di Giulietta Del Porto nata Herren in forza della summenzionata sentenza penale e dell’art. 2 cifra 11 del trattato d’estradizione 22 giugno 1868 tra la Svizzera e l’Italia. La Del Porto s'è opposta all’estradizione e gli atti sono stati trasmessì al Tribunale federale, cui spetta il giudizio sull’opposizione.

TI Ministero Pubblico della Confederazione ha proposto d’accordare l’estradizione limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta e di rifiutarla per la bancarotta semplice, colla riserva che la quota relativa a questo reato venga completamente eliminata dalla pena cumulativa prevista nella sentenza 29 ottobre 1928 e che la pena sia eseguita solo per la bancarotta fraudolenta.

L’Avv. BR. Correvon, patrono della Del Porto, chiede il rigetto della demanda d’estradizione e, in subordine, ch’essa sia accordata solo per il reato di bancarotta fraudolenta e contro una dichiarazione dello Stato richiedente, ia quale asÍcuTi :

« 1° que dame Del Porto ne subira pas en Italie la peine » prononcée pour faillite simple (douze mois d’emprison- » nement, convertis, semble-t-il, en 4 mois de réclusion), » et qu’en conséquence la peine de la réclusion à subir par » dame Del Porto sera réduite de toute la durée correspon- » dant à la peine encourue pour faillite simple ;

» 29 que la remise de la peine accordée par décret royal » en janvier 1931, d’une année sur la totalité de 3 ans et 14 Staaterecht.

» 4 mois de réclusion, aura ‘pour effet de réduire la durée » de la réclusion fixée comme dit sous chiffre 1° ci-dessus, » soit de 12 mois, soit, à ce défaut, dans une mesure propor- » tionnée à la durée de la peine prononcée pour faillite frau- » duleuse (36 mois) et de celle prononcée pour faillite simple » (4 mois), la peine à subir étant ainsi réduite de 10,8 mois » au minimum : .

» (Peine totale : 40 mois. Remise de peine : 12 mois.

» Peine pour faillite simple : 4 mois — Remise de peine . . .. 1,2 » Peine pour faillite frauduleuse : 36 mois. Remise de peine … .. 10,8 è qu’en conséquenece la durée de la peine à subir par dame » Del Porto en Italie ne dépassera pas deux années, ou, » subsidiairement, deux années, un mois et six jours (36 A conforto di queste conclusioni F’Avv. Correvon adduce non potersì estradare coloro che all’epoca della condanna, o quando Vestradizione fu chiesta, erano cittadini svizzeri. Tale massima scaturire dall’art. 1 della legge sull’estradizione, in cui è fatta parola di « strauieri … ¿condannati ». Quanto all’art. 2, esso significa solo che il divieto d’estradizione vale anche per coloro che divennero svizzeri più tardi. L’identica norma reggere ‘indubbiamente anche il trattato italo-svizzero, benchè l’art. 1 dello stess0 parli d’individui da consegnare e non di stranieri. Nulla ostare in concreto a che, rifiutata l’estradizione, la Del Porto sía in conformità degli art. 2 ep. 2 e 3 della legge giudicata in Isvizzera. Aver essa del resto perzo la nazionalità elvetica solo in seguito a matrimonio e chiesto la separazione giudiziale dal marito, ciò che, in caso d’esito favorevole dell’istanza, le permetterebbe d’essere reintegrata nella cittadinanza svizzera (art. 10 della legge sulla cittadinanza). Non potersi pertanto dire d’essa ch'è attualmente straniera alla Svizzera. L’estradizione essere inopportuna anche per le precarie condizioni di salute dell’- estradanda, la quale si protesta innocente.

Internationales Áuslieserungerecht. N° 3, Considerando in diritto :

Ll —. L'art. 1 del Trattato d’estradizione coll’Italia dispone : « Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus, qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par les autorités compétentes de l’un des deux états contractants, pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de l’autre. » Mentre la bancarotta fraudolenta figura nella lista dei reati che danno luogc ad estradizione sotto cifra 11, la bancarotta semplice non è invece elencata. Se le eccezioni che la Del Porto desume dalla cittadinanza non reggono, l’estradizione potrà quindi essere consentita solo colla riserva proposta dal Pubblico Ministero federale. Quanto alla dichiarazione che il patrono dell’estradanda vorrebbe gi esigesse, Prima della consegna, dallo Stato richiedente, essa non è d’uso ed il giudizio in merito spetterebbe al caso al Consiglio federale.

Così pure, non è compito del Tribunale federale di fare il calcolo della pena che rimane da scontare, una volta dedotta la quota relativa al reato di bancarotta semplice.

2. — Tl quesito se l’estradizione ba da essere rifiutata per ragioni dedotte dalla nazionalità deve essere risolto secondo il trattato italo-svizzero e non secondo la legge sull’estradizione (y. RU 42 I 104), Ie cui norme coincidono del resto su questo punto.

L'art. 5 cp. 1 del trattato prescrive : « Dans aucun cas et pour aucun motif les deux parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux. » Dal tenore di questa norma emerge chiaramente ch'è decisiva la nazionalità dell’estradando all’epoca del procedimento d’estradizione. Poichè in concreto la Del Porto aveva perso la nazionalità svizzera già prima di tale procedimento non si potrebbe quindi dire d’essa che, consegnandola, la Svizzera « livre un national ». Nè sì può 16 Staatarecht.

desumere un argomento contrario a questa conelusione dall’art. 1 del trattato, il quale dice solo che ognuno degli Stati contraenti s'impegna ad accordare l’estradizione degli individui ricercati o condannati nell’altro per certi reati.

TI divieto d’estradare un cittadino svizzero è espress0 dall’art. 2 della legge 22 gennaio 1892 sullestradizione nei seguenti termini :

« L’estradizione di un cittadino svizzero non può essere consentita. » Anche questo testo non lascia dubbi gu ciò, ch’è decisiva la nazionalità posseduta all’epoca del procedimento d’estradizione. La consegna d’un ex-cittadino, vale a dire di persona che fu svizzera all’epoca del reato o della condanna, ma che perse in seguito tale qualità, non può infabti dirsi estradizione d’un cittadino svizzero. Si è invano che il patrono della Del Porto obbietta a ciò l’art. I della legge, il quale significherebbe che l’estradizione può essere consentita solo nei riguardi di coloro ch’erano stranieri quando furono ricercati, sottoposti a procedimento, accusati o condamnati dallo Stato richiedente. L’art. 1 non ha questo significato. Nel redigerlo il legislatore ha pensato soprattutto al cas0 normale, in cui non v’è cambiamento di nazionalità ; ma, anche se si vuole ammetktere che tali cambiamenti furono da ess0 previsti, il tenore dell’art. 1. non urta menomamente contro il disposto dell’art. 2 cp. 1 Anche l’ex-cittadino, di cui è chiesta l’estradizione, appare infatti come uno straniero, che fu ricercato o condamnato dallo Stato richiedente.

Il corrispettivo del divieto d’estradare cittadini 8vizzeri consïste nel rinvio a giudizio degli stessi in patria, rinvio che è previsto dai capoversiì 2 e 3 dell’art. 2 della legge sull’estradizione, i quali completano in questo senso le eventuali norme del giure cantonale circa l’applicabilità territoriale e personale del diritto punitivo. Il tenore di questi capoversiì, che difficilmente potrebbero essere interpretati in senso estensivo, ne permette l’applicazione solo a coloro che sono, non a coloro che furono cittadini sVizzeri. In ciò sì può ravvisare un argomento di più a favore della tesi, non essere il divieto sancito dall’art, 2 cp. 1 della legge applicabile agli ex-cittadini. Se infatti Fopinione contraria dovesse essere seguita sì giungerebbe, in certi casì, alla conseguenza inammissibile che gli excittadini non potrebbero essere nè estradati, nè rinviati a giudizio in Isvizzera, il rinvio non essendo previsto nè dalla legge federale nè da quella cantonale.

3. — T1 divieto d’estradare i propri nazionali è una massima del diritto publico continentale, ignota al giure anglo-americano. Il quesito, se tale principio valga anche per i cittadini di nuova data, vale a dire per coloro che acquistbarono la cittadinanza dello Stato di rifugio solo dopo il fatto per cui soono ricercati è assai controverso nella dottrina (cfr. in proposito e, in genere, circa il divieto d’estradare i nazionali ; L4aMMASCEH, Auslieferungspflicht, 376 e seg.; WETTSTEIN, Die Staatsangehörigkeit im schweiz. Auslieferungsrecht, 41 e seg.). La soluzione datagli dal trattato italo-svizzero e dalla legge sull’estradizione non Può invece essere dubbia : poiché il criterio decisivo è desunto dalla nazionalità posseduta all’epoca del procedimento d’estradizione, anche il necocittadino non può essere estradato (salvo forse nel caso in cui acquistò la cittadinanza con frode, per es. mediante un matrimonio fittizio).

Nessun autore sostiene invece che nel caso inverso, quando sì tratti d’un ex-cittadino, questi possa OPPorsi alla domanda d’estradizione invocando la nazionalità precedentemente da lui posseduta. Tutti coloro che esaminarono la questione l’hanno risolta in senso negativo (cfr. LAMNASCH, p. 4083 ; v. MARTITZ, Rechtshilfe in Sbrafsachen I 302; WETTSTEIN, 42; LANZA, Estradizione n. 143; KoHLER, Internationales Strafrecht 171). Tn questo senso è interpretato anche il § 9 del codice penale germanico (ora anche art. 112 cp. 3 della costituzione dell’impero) per cui « Ein Deutscher darf einer ausländischen Regie- 18 Staatarecht.

rung zur Verfolgung oder Bestrafung nicht überliefert werden » (cfr. HEGLER, Prinzipien des internationalen Strafrechts 159).

Le opinioni divergono nella dottrina circa le ragioni del divieto d’estradare i nazionali. Esse s80no indubbiamente da porre nello speciale vincolo che unisce allo Stato il cittadino, vuoi nel diritto incondizionato di questi di dimorare in patria (cfr. WETTSTEIN, p. 20 e gli autori ivi citati), vuoi in un riguardo usato dallo Stato verso i propri nazionali. Nè Funa nè l’altra di queste ragioni valgono, Comunque, per coloro che persero la cittadinanza e non gi capisce perche costoro potrebbero invocare il privilegio di non essere estradati pel solo motivo che all’epoca in cui furono ricercati o condannati erano cittadini dello stato di rifugio.

4. — Poichè da quanto precede risulta che l’ex-cittadino non può opporsi all’estradizione non sí posson0 neppure fare delle distinzioni a seconda dei motivi per cui la cittadinanza andò persa. Anche la svizzera diventata straniera in seguito à matrimonio non è più sVizzera (RU 36 I 223). Certo tra essa ed il paese esiste ancora un vincolo, poichè in caso di vedovanza, di divorzio 0 di geparazione di letto e di mensa può essere riammessa nella cittadinanza in forza dell’art. 10 let. b della legge 25 giugno 1903, ma questo disposto non le conferisce un diritto vero e proprio alla reintegrazione, la cui concessione è riservata al giudizio del Consiglio federale. Ora la sola possibilità d’una ulteriore reintegrazione nel diritto di cittadinanza sVizzera non può, gul terreno del trattato italo-svizzero e della legge sull’estradizione, essere equiparata al posses80 di questa cittadinanza quando sì tratti di decidere se la nazionalità dell’individuo ricercato 8’oppone alla sua estradizione.

ZT Tribunale federale pronuncia :

L'’opposizione di Giulietta Del Porto è respinta e l’estradizione accordata per il reato di bancarotta fraudolenta, colla riserva che dalla pena cumulativa, inflitta con sentenza 20 ottobre 1928 del Tribunale penale di Milano e ridotta secondo declaratoria 14 febbraio 1930 dello stesso Tribunale, sia completamente eliminata la quota relativa al reato di bancarotta semplice.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.