RPW 2002/1 S. 41
Rapporto annuale 2001 della Commissione della concorrenza
Rubrum
A Introduzione
La Commissione della concorrenza (Comco) ha concluso lo scorso anno 13 inchieste. Fra queste, due si sono concluse con una conciliazione. La Comco ha stabilito l'esistenza di accordi o di pratiche illecite a tre riprese. Altre tre inchieste sono state chiuse poiché le parti, in seguito
all'intervento della Comco, hanno adeguato il loro comportamento. Infine, quattro procedure sono state chiuse dopo che è stata accertata l'inesistenza degli accordi o delle pratiche illeciti originariamente temuti. Informazioni dettagliate sulle inchieste concluse e sulle altre attività delle autorità in materia di concorrenza figurano qui di seguito ai punti C ed E.2 (statistica).
La Comco e la sua segreteria hanno concentrato i loro sforzi per eliminare consensualmente le limitazioni della concorrenza. In linea di principio, ciò è possibile prima dell'apertura dell'inchiesta preliminare, durante un'inchiesta preliminare o durante un'inchiesta. Grazie allo strumento della conciliazione, le autorità in materia di concorrenza hanno rinunciato all'apertura di un'inchiesta per sette delle 38 inchieste preliminari. Questo modo di porre fine alla procedura presenta dei vantaggi e degli inconvenienti sia per le parti coinvolte che per le autorità in materia di concorrenza (in dettaglio alla lettera D.1).
Negli ultimi tempi, le cerchie di piccoli e medi imprenditori hanno formulato critiche riguardo all'attività della Comco. Le hanno rimproverato di applicare la legge sui cartelli (LCart) esclusivamente alle PMI e di non agire quasi mai nei confronti delle grandi imprese. La Comco ha preso atto di questi rimproveri. Qui di seguito sono riportate sotto D.2 le spiegazioni sulla prassi della Comco inerenti alle PMI. La LCart è applicabile alle PMI unicamente nel campo degli accordi in materia di concorrenza; le disposizioni sugli abusi di posizioni dominanti e sulle concentrazioni di imprese non sono rilevanti per queste ultime. Per quanto concerne gli accordi in materia di concorrenza, la LCart si dimostra per principio positiva nei confronti delle cooperazioni che promuovono l'efficienza economica. Gli accordi fra concorrenti diretti relativi ai prezzi, ai quantitativi e alla ripartizione dei mercati sono per contro problematici sotto il profilo del diritto in materia di concorrenza. Ciò riguarda anche le PMI. D'altronde, finora, la Comco è intervenuta nei confronti delle PMI praticamente soltanto in questi settori. Occorre infine sottolineare che la LCart protegge soprattutto le PMI dalle limitazioni della concorrenza combattendo le pratiche abusive delle imprese che dominano il mercato e controllando le fusioni.
B Revisione della legge sui cartelli
I lavori di revisione della legge sui cartelli sono stati portati avanti durante tutto il corso del 2001. In seguito alla conclusione della procedura di consultazione, alla fine del 2000, il Consiglio federale ha definito, il 4 aprile 2001, l'ulteriore modo di procedere. Il gruppo di lavoro "Revisione LCart", sotto la direzione di ERIC SCHEIDEGGER, consigliere economico del consigliere federale PASCAL COUCHEPIN, ha rielaborato il progetto posto in consultazione e ha redatto il relativo messaggio. Il 7 novembre 2001, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della LCart e l'ha trasmesso al Parlamento.
Lo scopo principale della revisione è l'introduzione di sanzioni dirette in caso di accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone tra concorrenti diretti (cosiddetti cartelli rigidi, art. 5 cpv. 3 LCart) e di abuso di posizione dominante (art. 7 LCart). L'ammontare della sanzione è fissato in funzione della durata e della gravità della violazione e può raggiungere il 10% della cifra d’affari realizzata in Svizzera durante gli ultimi tre anni. Il Consiglio federale ha richiesto una verifica della costituzionalità delle sanzioni dirette. Nel suo parere giuridico, il prof. RENÉ RHINOW giunge alla conclusione che la prevista regolamentazione relativa alle sanzioni non contravviene alla Costituzione federale (pubblicazione completa in "Diritto e politica della concorrenza", DPC, 2001/3, p. 592 segg.).
In caso di dubbi sulla punibilità di un determinato comportamento, l'impresa deve avere la possibilità di segnalarlo alla Comco prima che produca effetti. In tal modo si garantisce che un'impresa non debba assumersi il rischio di un apprezzamento negativo del proprio comportamento. La sola ricezione dell'annuncio da parte della Comco è sufficiente ad escludere la possibilità per quest'ultima di infliggere una sanzione diretta. Le imprese possono in tal modo dissipare rapidamente e con una minima spesa qualsiasi incertezza giuridica sulle conseguenze del loro comportamento dal punto di vista del diritto della concorrenza. La segreteria è inoltre a disposizione per esaminare, senza particolari formalità, i progetti di collaborazione delle imprese (art. 23 cpv. 2 LCart ).
Oltre alle sanzioni dirette, la revisione della LCart prevede di adottare un sistema di bonus. Quest'ultimo deve permettere alla Comco di rinunciare, completamente o parzialmente, a pronunciare una sanzione se un'impresa, che fa parte di un cartello, partecipa alla sua individuazione e alla sua soppressione. Tale misura, già sperimentata all'estero, dovrebbe agevolare sensibilmente il lavoro delle autorità in materia di concorrenza volto all'individuazione di cartelli rigidi.
Gli altri punti della revisione riguardano adeguamenti di secondaria importanza. I valori soglia specifici per l'annuncio di concentrazioni nei media, più bassi rispetto agli altri settori, sono abbandonati. I valori soglia per la notifica delle concentrazioni nel settore bancario devono essere adeguati al diritto europeo. Inoltre, occorre introdurre nella LCart una base legale per la riscossione di emolumenti da parte delle autorità in materia di concorrenza.
La revisione della LCart terrà conto anche deIle richieste delle PMI. L'articolo 4 capoverso 2 LCart va modificato in modo da specificare chiaramente che la nozione di dominanza sul mercato non si basa unicamente sulla struttura del mercato, ma che si devono esaminare anche i rapporti di dipendenza concreti sul mercato. Secondo questa interpretazione, ci si può trovare di fronte a un caso di dominanza sul mercato anche se un'impresa si trova in una situazione di forza sul
mercato rispetto ai suoi concorrenti o se altre imprese ne sono fortemente dipendenti sul fronte dell'offerta o della domanda. La Comco e la segreteria intendono consolidare, nell'attuazione della revisione della LCart, la certezza del diritto per le PMI, mediante pubblicazioni mirate, in particolare nel ramo delle cooperazioni ammissibili.
C Attività nei diversi rami economici
1. Industria e produzione
Oltre all'inchiesta concernente la distribuzione di orologi e quella contro la Camera ginevrina per l'impermeabilizzazione e l'asfaltatura, conclusesi entrambe con una conciliazione (in dettaglio alla lettera D.1), i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e delle fonti energetiche fossili sono stati al centro delle attività del servizio "industria e produzione".
Nel settore edile, l'inchiesta relativa alle offerte per il rinnovo della biblioteca nazionale è stata conclusa. La Comco ha constatato che le quattro imprese invitate originariamente a presentare le loro offerte avevano concluso un accordo illecito (cosiddette offerte concertate). In precedenza, la procedura di appalto era stata interrotta per consentire le indagini della segreteria e il mandato era stato conferito a un'impresa estranea a detto accordo. Un'inchiesta preliminare concernente il commercio di legname ha potuto essere conclusa dopo che l'associazione in questione si è dichiarata disposta a non più pubblicare, in futuro, raccomandazioni sui prezzi ai propri membri. La segreteria esamina inoltre, nell'ambito di inchieste preliminari, l'esistenza di possibili accordi nel commercio sanitario all'ingrosso, le raccomandazioni sui prezzi delle associazioni cantonali per i lavori di regia e il regolamento sulla concorrenza della Società Svizzera Impresari-Costruttori (SSIC).
Nel settore agricolo, la segreteria esamina nell'ambito di un'inchiesta preliminare se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza sul mercato della macellazione dei suini. Le indagini sono dirette sia contro gli addetti al commercio intermedio sia contro i grandi distributori Migros e Coop, rispettivamente contro le loro imprese per la lavorazione della carne Micarna e Bell. Altre inchieste preliminari riguardano le organizzazioni di categoria per i vari tipi di formaggio. Nel settore agricolo, la Comco, rispettivamente la sua segreteria, ha preso posizione sui diversi progetti di leggi e ordinanze e ha formulato raccomandazioni intese a promuovere la concorrenza. La segreteria ha così raccomandato all'Ufficio federale dell'agricoltura di ritirare il suo mandato a Proviande, tenuto conto della mancanza di indipendenza e di neutralità di questa organizzazione. Occorre sottolineare in particolare la procedura di consultazione sulla politica agricola 2007 nel corso della quale la Comco si è adoperata per far progredire la liberalizzazione e per introdurre una regolamentazione il più neutrale possibile sul piano della concorrenza.
Nel settore delle fonti energetiche fossili, l'inchiesta contro le imprese petrolifere è stata chiusa. Un'ampia inchiesta empirica e l'audizione dei rappresentanti del ramo non hanno permesso di mettere a punto un accordo sul prezzo della benzina. Inoltre, la segreteria ha aperto un'inchiesta preliminare all'inizio del 2001 in merito ad eventuali accordi sul mercato dell'olio da riscaldamento. Anche per queste inchieste vengono impiegati metodi empirici.
2. Servizi
I settori della salute, dei servizi finanziari e delle professioni liberali sono stati al centro delle attività del servizio "Prestazioni di servizi".
Nel settore della salute, la Comco ha vietato la convenzione tariffaria per il settore semiprivato conclusa fra le casse malati, i medici e le cliniche private nel Cantone Argovia. Tale accordo eliminava la concorrenza sui prezzi a livello dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori malattia. Inoltre, la Comco ha raccomandato alle autorità dei Cantoni di Argovia, San Gallo, Vaud, Giura e Neuchâtel di sopprimere le limitazioni della pubblicità per i professionisti nel campo della salute (in particolare per i medici e i dentisti). La pubblicità rappresenta un elemento importante della concorrenza. Grazie alla pubblicità nuovi medici possono aumentare le loro possibilità di farsi conoscere rispetto agli altri medici concorrenti già in attività. La segreteria ha più volte preso posizione su progetti di legge, in particolare sulle ordinanze relative alla legge sugli agenti terapeutici, nonché in merito al modello di rimunerazione dei farmacisti. Inoltre, la segreteria ha svolto la sua attività in seno a gruppi di lavoro esterni in relazione alle opzioni auspicabili per il futuro della SUVA nonché in gruppi di lavoro istituiti a margine della Conferenza sul controllo dei costi dei medicamenti. Infine, la Comco ha organizzato una giornata sui temi legati alla salute alla quale hanno partecipato quali esperti i professori ROBERT E. LEU, FRIEDRICH BREYER e LUC SCHENKER.
Nel settore dei servizi finanziari, la segreteria analizza il comportamento delle società che gestiscono il sistema di accettazione delle carte di credito (acquirer). Si esamina pertanto nell'ambito di un'inchiesta se il fatto che le imprese vietino ai commercianti di fatturare ai loro clienti un prezzo diverso a seconda che questi ultimi paghino mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento rappresenta una limitazione della concorrenza. Inoltre, in occasione della seconda serie di negoziati bilaterali con l'UE, la Comco, nell'ottobre 2001, ha raccomandato al Consiglio federale l'apertura del mercato dell'assicurazione sulla vita agli offerenti dell'UE. Infine, la Comco osserva l'evoluzione del settore bancario, in particolare per quanto concerne la posizione delle banche cantonali nonché in relazione a eventuali limitazioni della concorrenza nel settore dei crediti alle PMI.
Nel settore delle libere professioni, l'inchiesta contro l'Associazione dei medici del Cantone di Zurigo ha potuto essere conclusa. L'Associazione stessa ha infatti soppresso, nel corso della procedura, la tariffa privata che aveva dato luogo all'inchiesta, eliminando così il comportamento eventualmente contrario alla legge sui cartelli. In seguito all'applicazione di una tariffa simile, nell'ottobre 2001 la segreteria ha aperto una nuova inchiesta contro l'Associazione dei medici del Cantone di Ginevra. Per quanto attiene alle tariffe degli avvocati, la Comco ha raccomandato ai Cantoni che continuano a emanare tariffe obbligatorie (Sciaffusa, Nidwaldo e Ticino) di sopprimerle. La Comco ha raccomandato al Cantone di Zurigo, nell'ambito di una presa di posizione sul suo avamprogetto relativo a una nuova legge sulla professione di avvocato, di limitare l'esigenza di indipendenza prevista dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati ad un numero minimo di tipi di procedure. In base a tale esigenza di indipendenza, gli avvocati impiegati nei servizi giuridici di imprese, in particolare quelli delle assicurazioni per la protezione giuridica, non hanno il diritto di patrocinio davanti a un tribunale. Inoltre, nel Cantone dei Grigioni è stata aperta un'inchiesta sulle tariffe praticate dalle autoscuole.
3. Infrastruttura
Nel 2001 il servizio "Infrastruttura" si è concentrato essenzialmente sui settori delle telecomunicazioni, dell'energia elettrica, dei trasporti, dell’industria alberghiera nonché dei media e della pubblicità.
Nel settore dell'energia elettrica, la Comco ha constatato, al termine della sua inchiesta, che le Aziende elettriche friburghesi abusano della loro posizione dominante rifiutandosi di lasciar transitare la corrente elettrica del gruppo Watt sulla loro rete. Un'inchiesta simile contro il Servizio intercomunale dell'energia elettrica di Renens ha potuto essere conclusa essendo divenuta priva di oggetto dopo che le parti hanno trovato un'intesa sul rifiuto del transito della corrente elettrica. La segreteria esamina inoltre, in un'inchiesta preliminare aperta nell'agosto 2001, la legalità dei partenariati di distribuzione conclusi da Axpo e dalle aziende cantonali che vi partecipano con i distributori finali. Oltre a ciò, la segreteria ha assunto un ruolo attivo nei lavori preparatori dell’ordinanza sul mercato dell'energia elettrica.
Nel settore delle telecomunicazioni, la segreteria ha aperto nel dicembre 2001 un'inchiesta contro Swisscom. Tale inchiesta deve determinare se Swisscom abusa della sua posizione dominante unendo alle sue fatture di allacciamento fisso anche pubblicità per i propri servizi. L'inchiesta concernente il mercato della telefonia mobile è stata invece chiusa in quanto non hanno potuto essere stabiliti né l'esistenza di un accordo fra i tre offerenti né un abuso di posizione dominante.
Nel settore dei media e della pubblicità la Comco ha approvato l’acquisto di Belcom da parte di Tamedia SA a condizione che Tamedia venda la sua partecipazione in Radio Zürisee. Senza questa condizione, rischiava di emergere una posizione dominante sul mercato della pubblicità radiofonica nella regione di Zurigo. La segreteria ha inoltre constatato, nell'ambito di un'inchiesta preliminare, che esistevano indizi secondo i quali la collaborazione auspicata tra la Posta e l'organizzazione di distribuzione Swiss Mail nel campo dell'invio di materiale pubblicitario non indirizzato potrebbe sopprimere la concorrenza efficace e, pertanto, sarebbe illecita. L'inchiesta contro la partecipazione di JC Decaux ad Affichage è stata conclusa. L'esame ha dimostrato che tale partecipazione doveva essere considerata come un accordo ma non influiva sulla concorrenza in modo rilevante.
Nel settore dei trasporti, l'inchiesta contro le FFS è stata al centro dell'attenzione. Al termine della sua inchiesta, la segreteria è giunta alla conclusione che le FFS abusavano della loro posizione dominante offrendo unicamente sotto forma di "pacchetto" prestazioni di smistamento per Lookop in diverse stazioni della Svizzera orientale. La segreteria ha quindi proposto alla Comco di vietare tale comportamento. Le FFS hanno fatto seguire alla proposta una modifica della loro pratica commerciale, ciò che ha permesso di chiudere l'inchiesta.
Nel settore alberghiero e della ristorazione, un'inchiesta sta esaminando se Feldschlösschen abusa di una posizione dominante sul mercato della vendita di bibite ai ristoranti. Feldschlösschen gestisce tra l'altro due diverse liste di bevande e ha concluso contratti esclusivi con aziende del settore della ristorazione.
4. Legge sul mercato interno
La LMI garantisce a qualsiasi persona avente la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa. Nel settore del mercato interno, il 29 gennaio 2001 la Comco ha emanato raccomandazioni concernenti l'accesso al mercato degli architetti e degli ingegneri in diversi Cantoni svizzeri. I Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e del Ticino possiedono una legislazione cantonale che limita la libera circolazione degli architetti e degli ingegneri. La Comco ha quindi raccomandato loro di sopprimere le norme che esigono 1) l'iscrizione nel registro cantonale per l'esercizio della professione, 2) un certo numero di anni di pratica per esercitare la professione, 3) la sede o il domicilio nel Cantone, 4) il pagamento di un emolumento per esercitare la professione.
La Comco ha anche emanato due pareri in relazione all'applicazione dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sugli appalti pubblici. L'articolo 3 cifra 5 dell'Accordo prevede infatti una clausola di esenzione che esime talune imprese dall'applicazione dell'Accordo
quando sul mercato regna la concorrenza. In Svizzera, la Comco è l'autorità competente per pronunciarsi sull'esistenza della concorrenza sul mercato. A tutt'oggi, la Comco ha già emesso due pareri in questo settore: il primo sul mercato delle telecomunicazioni; il secondo in merito al trasporto ferroviario.
5. Relazioni internazionali
In margine ai regolari contatti con le autorità europee e americane in materia di concorrenza, la Comco e la sua segreteria hanno intrattenuto scambi particolarmente proficui con la Commissione europea come anche con le autorità in materia di concorrenza dei Paesi vicini. Un miglioramento della collaborazione con la "Merger task force" della Commissione europea per il controllo delle concentrazioni è stato realizzato per i casi di concentrazioni annunciate sia a Bruxelles che a Berna qualora le parti coinvolte diano il loro consenso a simili scambi al fine di agevolare l'efficacia delle procedure. Inoltre, la presidenza della Comco ha incontrato la presidenza del Consiglio francese della concorrenza nel corso di una giornata di discussione organizzata a Parigi il 10 dicembre 2001.
Nell'ambito delle priorità per il 2001 relative alla revisione della LCart, sono state acquisite preziose informazioni da parte delle autorità comunitarie, europee e americane in materia di concorrenza su problematiche importanti quali le perquisizioni, le sanzioni dirette, il sistema del bonus e l'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Infine, le autorità svizzere in materia di concorrenza hanno partecipato attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle riunioni del Comitato della concorrenza dell' OCSE, del gruppo di lavoro "commercio-concorrenza" dell'OMC nonché nel quadro delle consultazioni "articolo IV" del FMI e della revisione della convenzione AELS.
6. Prospettive
Nel 2002 la Comco intende concludere, nel limite del possibile, le inchieste pendenti (cfr. E.3) e trasformare le inchieste preliminari in inchieste nel caso in cui esistano indizi di limitazioni illecite della concorrenza. Per la determinazione delle priorità nel suo lavoro, la Comco si basa in particolare sul volume dei mercati interessati, sull'importanza economica del settore e sulla gravità della violazione in rapporto ai danni economici e sociali.
Inoltre, la segreteria della Comco favorirà i lavori finalizzati alla pubblicazione di direttive concernenti la definizione del mercato determinante e l'analisi delle posizioni sui mercati. Grazie alla pubblicazione di tali direttive, le decisioni della Comco saranno prevedibili e la certezza del diritto per le imprese aumenterà. In vista della revisione della
LCart (cfr. B), la segreteria prepara inoltre un modulo per l'annuncio di possibili limitazioni della concorrenza.
D Aspetti particolari di procedura in materia di diritto dei cartelli
1. Soppressione consensuale di limitazioni della concorrenza
La revisione del 1995 ha fondamentalmente modificato la legge sui cartelli nei diversi campi. Il legislatore ha fissato in particolare nella legge (art. 26 cpv. 2 e art. 29 LCart) la prassi della Commissione dei cartelli, che consiste nel cercare con le parti una conciliazione sulle modalità di soppressione delle limitazioni della concorrenza. Nel suo messaggio, il Consiglio federale indica che le autorità in materia di concorrenza devono costantemente cercare di chiudere la procedura il più rapidamente possibile e che in genere è opportuno cercare una soluzione in via amichevole con le parti.
Per principio, le conciliazioni sono possibili sia nelle procedure d'inchiesta contro gli accordi tra imprese e contro le pratiche di imprese in posizione dominante sia nella procedura di controllo delle concentrazioni. Inoltre, esse possono subentrare a qualsiasi stadio della procedura. La prassi sviluppata finora dalla Comco e dalla segreteria conferma tale regola.
1.1. Casi di applicazione di conciliazioni
1.1.1. Primi accertamenti
I reclami o i ricorsi che pervengono alla segreteria contengono in generale una presentazione unilaterale dei fatti. In un primo tempo, la segreteria dà la possibilità alla parte chiamata in causa di prendere posizione sui rimproveri che le vengono mossi e di presentare la sua versione dei fatti. Ricevuta tale presa di posizione, la segreteria dispone delle informazioni necessarie per decidere se occorre aprire un'inchiesta preliminare o un'inchiesta o se i fatti non pongono problemi. È anche possibile che una limitazione della concorrenza si riveli manifestamente illecita senza che sia necessario procedere a un esame approfondito. In una situazione del genere, la segreteria dà alle parti, in modo informale, la possibilità di adeguare il loro comportamento. Se le parti si adeguano, la segreteria rinuncia a portare avanti la procedura. Essa rende attente le parti che in caso di nuove contestazioni sarebbe avviata una procedura formale.
La segreteria non tiene alcuna statistica su tale modalità di soppressione delle limitazioni della concorrenza. Il loro numero, tuttavia, aumenta costantemente e una quantità relativamente importante di casi è liquidata in questo modo. Ciò è dovuto principalmente a due motivi:
?? Esiste ormai una prassi consolidata sugli accordi tra imprese e sull'abuso di posizione dominante. La segreteria può rinviare le parti a casi uguali o simili e alle rispettive sentenze. La previsione sul risultato di una procedura d'inchiesta è quindi relativamente facile da stabilire. Le imprese possono, mediante una stima approssimativa della segreteria, valutare se sia più conveniente impegnarsi nella procedura formale o adeguare "spontaneamente" il loro comportamento.
?? La Comco e la segreteria svolgono un lavoro di comunicazione strutturato e concentrato nei confronti dei media. Grazie a ciò, le imprese conoscono molto meglio oggi che non al momento dell'entrata in vigore della legge la funzione e lo scopo della legge sui cartelli e delle autorità in materia di concorrenza.
1.1.2. Inchiesta preliminare
In caso di inchieste preliminari, la segreteria può proporre alle parti misure destinate a sopprimere o a impedire limitazioni della concorrenza (art. 26 cpv. 2 LCart). In generale, ciò avviene se (i) esistono indizi di limitazione illecita della concorrenza, rispettivamente se vi è motivo di aprire un'inchiesta; (ii) la limitazione della concorrenza può essere facilmente soppressa mediante semplici adeguamenti; (iii) le parti sono disposte a eliminare la limitazione rapidamente e senza eccessive formalità burocratiche. Con queste proposte, la segreteria dà alle parti l'opportunità di evitare un'inchiesta dispendiosa. Se le parti si adeguano, l'inchiesta preliminare viene chiusa senza conseguenze.
Questo strumento sta iniziando ad acquisire importanza nella pratica. Lo scorso anno sette inchieste preliminari hanno potuto essere concluse dopo che le parti hanno adottato le proposte della segreteria.
1.1.3. Inchiesta
Nel corso di un'inchiesta, le limitazioni della concorrenza possono essere eliminate mediante una conciliazione ai sensi dell'articolo 29 LCart. Nella misura in cui considera illecita una limitazione della concorrenza, la segreteria può proporre alle parti una conciliazione sul modo di eliminare tale limitazione. La conciliazione è redatta per scritto e necessita dell'approvazione della Comco mediante una decisione formale.
La proposta di conciliazione non è riservata alla segreteria ma può provenire anche dalle parti. La segreteria entra regolarmente in materia su simili proposte. Tuttavia, talune limitazioni persistono quando le parti hanno già ricevuto dalla segreteria la domanda di presa di posizione sulla proposta di decisione e la procedura si trova quindi allo stadio finale. Se però durante la procedura le parti sono state cooperative si può giungere a una conciliazione anche a questo stadio.
Nel corso del 2001, la Comco ha approvato due conciliazioni nell'ambito di procedure d'inchiesta:
?? La prima riguardava il cartello ginevrino di impermeabilizzazione e asfaltatura. Otto imprese, che effettuano circa l'80% dei lavori di
asfaltatura nella regione di Ginevra, si erano riunite in un'associazione. Quest'ultima emanava liste dei prezzi all'attenzione dei suoi membri che sono state considerate dalla segreteria come limitazioni illecite della concorrenza. Su richiesta della segreteria, le imprese e l'associazione si sono dichiarate pronte a concludere una conciliazione. Esse si sono impegnate a non più applicare le liste dei prezzi esistenti e a non più emanarne di nuove.
?? La seconda conciliazione ha posto fine all'inchiesta sulla distribuzione di orologi in Svizzera. L'inchiesta della segreteria aveva dimostrato che l'applicazione di margini unici per tutti i venditori di orologi in Svizzera aveva eliminato la concorrenza efficace sul mercato degli orologi. Nella conciliazione, messa a punto su proposta delle associazioni di produttori e di venditori, i fornitori e i venditori di orologi si sono impegnati ad abolire i margini unici.
1.2. Vantaggi e inconvenienti delle conciliazioni
1.2.1. Dal punto di vista delle parti
La conciliazione su controversie inerenti al diritto della concorrenza comporta per le parti i seguenti vantaggi:
?? Queste ultime risparmiano tempo e denaro grazie alla conclusione rapida ed esente da formalità burocratiche della procedura. Le parti non hanno bisogno di investire molte risorse per la gestione della procedura con la Comco e talune spese di consulenza, in particolare di patrocinio, possono essere risparmiate.
?? Le parti evitano una pubblicità negativa, che può derivare in particolare dalla pubblicazione dell'apertura di un’inchiesta e dalla decisione della Comco. Quest'ultima generalmente rende pubbliche tali decisioni per mezzo di comunicati stampa. D'altra parte, se la conciliazione interviene prima dell'apertura di un'inchiesta preliminare, la segreteria rinuncia alla pubblicazione nella rivista "Diritto e politica della concorrenza".
?? Le parti ottengono la possibilità di influire direttamente sull'esito della procedura. Di regola, una soluzione fondata su un consenso rappresenta meglio gli interessi delle parti di una decisione unilaterale della Comco.
Per contro, si possono menzionare i seguenti inconvenienti:
?? Le parti perdono la possibilità di provare che il loro comportamento non è contrario al diritto dei cartelli.
?? Al fine di concludere rapidamente la procedura, segnatamente di evitare una pubblicità negativa e costi diretti, può succedere che le parti pervengano a un accordo meno efficiente dal profilo economico.
1.2.2. Dal punto di vista delle autorità in materia di concorrenza
Dal punto di vista delle autorità in materia di concorrenza, una conciliazione comporta i seguenti vantaggi:
?? Di norma, la prova di una limitazione illecita della concorrenza è soggetta a esigenze elevate. Grazie alla cooperazione delle parti, la segreteria può risparmiare tempo e lavoro.
?? Una conciliazione nei primi tempi della procedura permette di evitare che siano effettuate intense ricerche per una "inezia". Le risorse così liberate possono essere utilizzate per problemi più importanti.
?? I tentativi di regolare il caso con una conciliazione e la disponibilità delle autorità in materia di concorrenza per simili accordi instaura una base di fiducia per le parti. L'autorità non è più vista come l'"avversario", ma come qualcuno che cerca di trovare una soluzione in via amichevole. Anche ciò può condurre gli interessati a una maggiore comprensione per i compiti e le attività delle autorità in materia di concorrenza. Per tale motivo, è necessario, in caso di conciliazione, spiegare alle parti i motivi dei rimproveri che vengono mossi loro, e in particolare gli effetti nocivi per l'economia provocati concretamente dalla limitazione della concorrenza.
Per contro, si possono menzionare i seguenti inconvenienti:
?? Se la conciliazione interviene ad uno stadio precoce della procedura, non si perviene a una determinazione esatta dei fatti, ma soltanto a un giudizio materiale superficiale. Ciò non dà luogo quindi ad alcuna nuova prassi da parte della Comco.
?? Vi è il rischio che le parti tentino di guadagnare tempo per approfittare più a lungo di una limitazione della concorrenza. Può persino accadere che gli effetti economici nocivi siano eliminati più rapidamente senza alcun tentativo di conciliazione.
?? La Comco non può pronunciare alcuna sanzione contro le parti che continuano a sfruttare una limitazione della concorrenza nonostante una conciliazione. In via eccezionale, possono essere pronunciate sanzioni se la conciliazione è stata approvata da una decisione della Comco.
1.2.3. Dal punto di vista dell'interesse pubblico
L'interesse pubblico trae dalle conciliazioni i seguenti vantaggi:
?? Le risorse delle autorità in materia di concorrenza sono utilizzate per quanto possibile in modo mirato. Le limitazioni della concorrenza più importanti ed economicamente più nocive sono considerate prioritarie.
?? Le conciliazioni corrispondono al principio svizzero della lotta agli abusi: le decisioni di divieti sono possibilmente evitate.
Per contro, si possono menzionare i seguenti inconvenienti:
?? Il pubblico apprende poco o nulla sulle conciliazioni su controversie di diritto della concorrenza. Questa constatazione vale in special modo se non sono state aperte né un'inchiesta preliminare né un’inchiesta, poiché in tal caso non viene pubblicato alcun resoconto nella rivista DPC.
?? Un intervento avventato e non differenziato da parte delle autorità in materia di concorrenza potrebbe in determinati casi portare a una regolamentazione eccessiva, che non corrisponderebbe più allo scopo della legge sui cartelli.
1.3. Conclusione
Le conciliazioni sono uno strumento efficace per sopprimere le limitazioni della concorrenza. Esse permettono di evitare procedure lunghe e dispendiose. Inoltre, le soluzioni consensuali, elaborate in collaborazione con le parti, possono essere più conformi alla pratica e meglio accettate dagli interessati di una decisione unilaterale. La Commissione della concorrenza nel corso del 2002 si occuperà in modo più specifico del problema dell'informazione carente del pubblico.
Le imprese possono presupporre che le autorità in materia di concorrenza sono molto favorevoli all'elaborazione di conciliazioni. Per la Comco non si tratta di un intervento a sé stante, ma di eliminare le limitazioni della concorrenza quanto più rapidamente ed economicamente possibile. La Comco tuttavia non tollera che le discussioni in vista di una conciliazione siano utilizzate abusivamente allo scopo di eludere una procedura.
Le imprese sono invitate a utilizzare la via della conciliazione. Nella misura in cui si constata una limitazione illecita della concorrenza, l'adozione di una soluzione consensuale permette all'impresa di evitare inconvenienti rilevanti quali una pubblicità negativa o l'utilizzazione superflua di risorse (spese di gestione e di patrocinio).
2. PMI e legge sui cartelli
Negli ultimi tempi, il rimprovero proveniente dagli ambienti industriali secondo cui le autorità in materia di concorrenza applicherebbero la legge esclusivamente contro le PMI e a loro detrimento, e che non farebbero praticamente nulla contro le imprese che occupano una posizione dominante, si è levato con sempre maggior frequenza. L'Unione svizzera delle arti e mestieri ha adottato una risoluzione in merito in occasione del Congresso svizzero delle arti e mestieri tenutosi il 25 ottobre 2000 a San Gallo.
La Comco e la sua segreteria considerano con attenzione tali rimproveri. Qui di seguito vengono esposte alcune riflessioni sulla questione di un'applicazione della legge sui cartelli "adeguata" alle PMI. Viene essenzialmente dimostrato che le attività della autorità in materia di concorrenza non sono dirette esclusivamente contro le PMI, ma che, al contrario, gli interessi delle PMI sono protetti sotto vari punti di vista dagli interventi della Comco.
2.1 Applicazione della LCart alle PMI
Lo scopo della LCart è di proteggere la concorrenza efficace. La concorrenza deve funzionare in quanto processo di selezione sul mercato. Le condizioni quadro (statali e private) non devono, nel limite del possibile, impedire l'entrata di nuove imprese sul mercato. D'altra parte, l'uscita di imprese che non sono riuscite ad imporsi sul mercato non va ritardata o impedita da interventi (statali o privati).
Le disposizioni materiali della LCart si articolano attorno ai tre pilastri rappresentati dagli accordi in materia di concorrenza, dalle imprese dominanti sul mercato e dal controllo delle fusioni. Inoltre, le autorità in materia di concorrenza sono attive nel campo della regolamentazione statale. Le PMI non sono prese in considerazione quali destinatarie degli interventi della Comco nell'ambito di quest'ultima attività e neppure in caso di abuso di posizione dominante o di controllo delle fusioni. Di conseguenza, le PMI sono interessate quali destinatarie di ingiunzioni della Comco soltanto nel campo degli accordi in materia di concorrenza (art. 5 LCart).
Nell'ambito degli accordi in materia di concorrenza, occorre fare una distinzione tra le cooperazioni e i cartelli rigidi. Le cooperazioni tra le PMI portano nella maggior parte dei casi a un aumento dell'efficacia. Menzioniamo in proposito gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, le cooperazioni nei campi della ricerca e dello sviluppo, della vendita e del marketing, lo sviluppo di nuovi prodotti o procedimenti di fabbricazione, la formazione e la diffusione di conoscenze tecniche. Nel contempo, questi tipi di cooperazioni permettono alle PMI di entrare in concorrenza con grandi imprese. Simili cooperazioni sono quindi per principio ammissibili.
In taluni casi, tuttavia, le PMI superano questo stadio, nella misura in cui concludono accordi che vanno oltre ciò che è necessario per una cooperazione efficace. Se intendono specializzarsi nella produzione di determinati prodotti, ad esempio, non occorre che concludano nel contempo un accordo sui prezzi. In materia di cartelli rigidi non sono fatte eccezioni per le PMI. Ciò significa che le PMI direttamente concorrenti non hanno il diritto di concludere accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone, che sopprimono la concorrenza. Simili accordi sono altrettanto dannosi per i consumatori quanto le pratiche illecite delle grandi imprese.
2.2 Prassi della Comco nei confronti delle PMI
La Comco e la segreteria si sono finora sforzate di limitare i loro interventi nei confronti delle PMI a questioni di principio, come ad esempio l'utilizzazione di schemi di calcolo o di raccomandazione di prezzi. Le condizioni quadro stabilite in merito dalla Comco sono chiare.
In caso di dubbi relativi all'applicazione della LCart o alle conseguenze del diritto dei cartelli di una pratica o di un accordo concreto, la segreteria è a disposizione delle imprese per consigliarle con competenza. L'informazione ottenuta dalla segreteria garantisce la certezza del diritto e permette di evitare una lunga procedura cartellistica.
Attualmente, la segreteria e la Comco stanno già tentando di raggiungere conciliazioni sui casi che coinvolgono delle PMI (cfr. D.1). Le inchieste dirette contro le sezioni romande di Gastrosuisse, il cartello ginevrino di asfaltatura e impermeabilizzazione e la distribuzione di orologi, nelle quali erano implicate molte PMI, hanno potuto essere risolte in via amichevole. Se necessario, la segreteria è anche disposta ad accordare un termine transitorio ragionevole onde permettere alle imprese interessate di modificare il loro comportamento.
Inoltre, l'attività della Comco spesso protegge le PMI. Nell'ambito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la Comco si è schierata a favore dell'apertura rapida e completa del mercato al fine di evitare che le PMI e i consumatori siano vittime del monopolio e debbano così finanziare i ribassi dei prezzi convenuti alle grandi imprese. Occorre anche menzionare l'onere imposto dalla Comco alle due grandi banche UBS e SBS in occasione della loro fusione di mantenere i crediti accordati alle PMI alle stesse condizioni valide finora e di non attribuirli a un'altra classe di rischio in funzione del cumulo dei crediti.
2.3 Risultato
Le PMI, pilastro della nostra economia, dispongono di forze considerevoli, che spesso sono in grado di incrementare ulteriormente mediante cooperazioni (soprattutto nell'ambito della vendita o della specializzazione). Tali cooperazioni portano sovente a un aumento dell'efficacia, di cui usufruiscono anche i consumatori. Normalmente non suscitano critiche. Lo stesso non si può dire degli accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone conclusi tra PMI concorrenti. Simili accordi nuocciono non soltanto all'economia nel suo insieme ma spesso anche alle stesse PMI. L'esperienza della Comco dimostra infatti che i cartelli rigidi proteggono le imprese più deboli e che pertanto le migliori si privano inutilmente dei loro sbocchi sul mercato.
E Organizzazione e statistica
1. La Comco e la sua segreteria
Nel corso del 2001 la Comco si è riunita 15 volte in seduta plenaria. Dopo la sua elezione in Consiglio nazionale, PIERRE TRIPONEZ, direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, si è ritirato dalla Comco alla fine del 2000. Il Consiglio federale ha eletto quale suo successore RUDOLF HORBER, segretario politico dell'Unione svizzera delle arti e mestieri. Il posto della rappresentante dei consumatori, rimasto per qualche tempo vacante, è ormai occupato, dall'inizio del 2001, da CONSTANCE DE LAVALLAZ, della Fédération Romande des Consommateurs. MARGRIT MEIER, rappresentante dell'Unione sindacale svizzera, si è ritirata dalla Comco a fine settembre 2001. SERGE GAILLARD, segretario dirigente dell'Unione sindacale svizzera è stato eletto al suo posto dal Consiglio federale.
Presso la segreteria, l'elevato tasso di fluttuazione dell'anno precedente ha potuto essere contenuto. La segreteria ha adeguato alle circostanze il suo concetto di sviluppo del personale. In seno alla segreteria sono state prese in considerazione nuove possibilità di carriera e sono state chiaramente fissate le prospettive per i collaboratori scientifici.
La segreteria si adopera sempre per offrire un dato numero di posti di formazione per studenti e giovani laureati. Nel 2001, 15 studenti e giovani laureati, grazie all'occupazione flessibile dei posti di lavoro, hanno potuto effettuare una pratica di due o più mesi. Da un lato, la segreteria vuole sostenere gli studenti interessati al diritto economico al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro e, dall'altro, assume regolarmente nuovi collaboratori fra le persone che hanno già svolto un periodo di pratica presso la Comco.
Alla fine dell'anno, la segreteria occupava 51 collaboratori (tempo pieno e tempo parziale).
2. Statistiche
a) Inchieste e inchieste preliminari
Inchieste 2000 2001
Condotte durante il 2001 28 22
Procedure riprese dal 2000 16 18
Aperture 12 4
Decisioni finali 11 13
di cui adeguamento del comportamento non conosciuto 3
di cui conciliazioni 2 2
di cui decisioni 5 3
Misure cautelari 0 0
Sanzioni 0 0
Inchieste preliminari 2000 2001
Condotte durante il 2001 36 38
Procedure riprese dal 2000 16 19
Aperture 20 19
Conclusioni 20 21
di cui conclusesi con l'apertura di un'inchiesta 9 4
di cui conclusesi con un adeguamento del comportamento non conosciuto 8
b) Concentrazioni di imprese
Concentrazioni 2000 2001
Annunci 54 34
Autorizzazioni dopo l'esame preliminare 52 33
Esami approfonditi 1 2
Decisioni della Commissione 1 2
Esecuzione anticipata 0 0
Sanzioni 2 1
c) Altre attività
Attività 2000 2001
Pareri, raccomandazioni e prese di posizione
Pareri (art. 15 LCart) 1 0
Raccomandazioni (art. 45 LCart) 3 4
Prese di posizione (art. 46 LCart) 64 38
Pareri (art. 47 LCart) 1 4
Prese di posizione LRTV 22 20
Pareri (art. 11 LTC) 3 2
LMI
Raccomandazioni (art. 8 LMI) 2 1
Pareri (art. 10 I LMI) 0 3
Commenti (segreteria) 2 11
Diversi
Verifiche 0 4
Decisioni d'accertamento 1 0
Comunicazioni (art. 6 LCart) 0 0
3. Inchieste 2001
Inchieste Inchiesta aperta per sospetto di:
Aperta Conclusa Risultato
Citroën Accordo illecito sulla vendita di automobili della marca Citroën
02.11.1998 pendente
Teleclub/ Cablecom Abuso di posizione dominante
21.06.1999 16.08.2001 Inchiesta conclusa poiché Teleclub non ha ottenuto una concessione d-box
SUMRA Organizzazione di mercato nel settore orologiero: accordi illeciti in materia di concorrenza
23.08.1999 03.09.2001 Conciliazione
Carte di credito Abuso di posizione dominante: parità di trattamento dei pagamenti con carte di credito e in contanti
10.09.1999 pendente
Kaladent SA Abuso di posizione dominante sul mercato delle forniture odontoiatriche
23.09.1999 29.01.2001 Inchiesta conclusa per inesistenza di posizione dominante
JC Decaux/ Affichage Accordi illeciti in materia di concorrenza sul mercato delle affissioni pubblicitarie
07.10.1999 07.05.2001 Inchiesta conclusa in quanto l'accordo non influisce in modo rilevante sulla concorrenza
Cartello ginevrino di asfaltatura e impermeabilizzazione
Accordi illeciti sui prezzi 17.01.2000 05.03.2001 Conciliazione
Cartello bernese di appalto
Accordi illeciti sui prezzi 17.01.2000 17.12.2001 Decisione: accordo illecito in materia di concorrenza
FFS Abuso di posizione dominante nel traffico di merci
23.02.2000 03.12.2001 Inchiesta conclusa in quanto le parti hanno adeguato il loro comportamento
Medici del Cantone di Zurigo
Accordi illeciti sui prezzi (tariffe dei medici privati)
03.05.2000 05.11.2001 Inchiesta conclusa in quanto le parti hanno soppresso la tariffa privata
Mercato della benzina
Accordi illeciti sui prezzi, eventualmente abuso di posizione dominante
03.05.2000 03.12.2001 Inchiesta conclusa per inesistenza di limitazione della concorrenza
Assicurazioni complementari nel Cantone di Argovia
Accordi illeciti sui prezzi tra le casse malati
15.05.2000 01.10.2001 Constatazione dell'accordo illecito sui prezzi 1
Mercato della telefonia mobile
Comportamento collusivo illecito 15.05.2000 03.12.2001 Inchiesta conclusa per inesistenza di limitazione della concorrenza
1 Ricorso pendente
Vendita di medicamenti veterinari
Accordi illeciti di vendita esclusiva 25.05.2000 pendente
Aziende elettriche friburghesi
Rifiuto illecito di transito di corrente elettrica
14.06.2000 05.03.2001 Constatazione della pratica illecita 1
Elektra Baselland Rifiuto illecito di transito di corrente elettrica
04.08.2000 pendente Decisione incidentale sulla competenza della Comco 1
Service intercommunal d'électricité de Renens
Rifiuto illecito di transito di corrente elettrica
07.09.2000 03.09.2001 Inchiesta conclusa in quanto le parti hanno adeguato il loro comportamento
Feldschlösschen/Coca Cola
Abuso di posizione dominante nella vendita di bevande
20.11.2000 pendente
Association des médecins du Canton de Genève
Accordi illeciti sui prezzi (tariffe dei medici privati)
02.11.2001 pendente
Fahrlehrer Kanton Graubünden
Accordi illeciti sui prezzi 19.11.2001 pendente
Coopforte Abuso di posizione dominante
03.12.2001 pendente
1 Ricorso pendente
Swisscom Abuso di posizione dominante nella rete fissa
05.12.2001 pendente