È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque:
viola l’obbligo d’informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un’informazione;
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo;
465quale richiedente l’asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’articolo 54;
466ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.
Fussnoten
- [465] Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
- [466] Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).