Se dal controllo di sicurezza all’aeroporto secondo l’articolo 21a o nel centro della Confederazione secondo l’articolo 26 emerge che il richiedente l’asilo costituisce una minaccia per la sicurezza interna, la procedura Dublino per la presa in carico secondo l’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/135158 non viene svolta.
Fussnoten
- [57] Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 229; FF 2025 1478).
- [58] Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 8b.