Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3.60
Fussnoten
- [59] Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
- [60] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1.