La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.
Fussnoten
- [102] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
L’articolo 8 capoverso 3bis non si applica alle domande di presa in carico secondo l’articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1351103.104
Fussnoten
- [103] Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 8b.
- [104] Introdotto dall’all. 1 n. 2 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 229; FF 2025 1478).